DIRITTO: LA CERTEZZA CHE NON C’E’!
Il Ministero dell’Interno rilancia la campagna di aggressione ai comportamenti di guida pericolosi; Il legislatore afferma: obiettivo 1 sicurezza stradale; il giudice frantuma le speranze!
La terzietà del giudice fenice in fiamme
DIRITTO: LA CERTEZZA CHE NON C’E’!
Il Ministero dell’Interno rilancia la campagna di aggressione ai comportamenti di guida pericolosi;
Il legislatore afferma: obiettivo 1 sicurezza stradale; il giudice frantuma le speranze!
Giuro che è la prima volta! La prima volta che, invece di giocare a fare il giurista, nello scrivere, mi prendo la libertà di sfogare la mia rabbia, di sollevare un problema, di non offrire soluzioni. La cosa mi diverte al punto tale da farmi già pentire di essermi sfogato, anche perché so che dovrò tornare alla moderazione delle trattazione giuridiche in stile anglosassone e che questo ritorno sarà cosa difficile dopo l’esperienza delle righe che seguono, come è difficile per il vacanziero il ritorno in città.
Da qualche mese ridondano nella mia mente le immagini degli studi universitari: le affermazioni dei principi di civiltà giuridica quali “La certezza del diritto”, “la soggezione del Giudice alla legge”, la “nomofilachia”(che meravigliosa parola per indicare la conservazione dell’unità d’indirizzo interpretativo promossa dalla S.C. di Cassazione) “la terzietà del giudice”, “la certezza della pena”. La causa di questa rievocazione è presto individuata: la sistematica elusione dell’apparato sanzionatorio nazionale cui ogni giorno sono costretto ad assistere.
Da una parte i proclami giornalistici sulla sicurezza stradale accompagnati dalle circolari prefettizie che chiedono alle Polizie Municipali d’Italia d’intensificare i servizi rivolti a garantire una maggiore sicurezza stradale; dall’altra parte l’inefficienza degli strumenti normativi ed il capovolgimento della dialettica giudiziaria passata dalla verifica delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni alla estenuante ricerca di vizi formali o di imperfezioni procedimentale.
Quale sicurezza?
In ogni città c’è una strada o un incrocio pericoloso; in ognuna di queste strade o di questi incroci si registrano periodicamente dei sinistri stradali, più o meno gravi. La reazione sociale, innanzi alla ripetizione di detti eventi spesso viene scaricata su quegli stessi operatori che rilevano il sinistro; forte diventa la domanda di sicurezza stradale, piovono, ai Comandi delle Polizie Municipali, le petizioni popolari per installare rallentatori di velocità o per suggerire qualche altro rimedio da stregone onde sopperire alla colpevole assenza di controllo. Consapevoli dell’esigenza e convinti di dovere garantire maggiore sicurezza stradale anche aiutati dalla tecnologia, questi tratti di strada o questi incroci pericolosi, vengono sottoposti a limitazioni delle velocità di percorrenza, a controlli elettronici, a servizi più serrati. Quando, tuttavia, la tecnologia assiste la funzione di controllo e retribuisce con sanzione infallibile (perché meccanicamente registrata) il superamento del limite di velocità o il passaggio al semaforo proiettante luce rossa, gli stessi cittadini che hanno invocato maggiore sicurezza, annebbiati dal peso della sanzione, dimenticando di aver violato proprio quella norma tesa a garantire la sicurezza della circolazione stradale, farebbero di tutto per invalidare la “fotografia che li condanna”; l’avvocato … ed il giudice faranno la loro parte.
Quale giustizia?
La dialettica nell’ambito del giudizio si articola, nel rispetto del principio dispositivo, nella capacità di confronto tra le parti in causa; in questo contesto, la parte destinataria di un provvedimento sanzionatorio, pure se ha contezza del proprio torto, in ragione della effettiva dimostrazione della sua condotta materiale (fotogramma che accerta in maniera indubbia il superamento del limite di velocità o l’attraversamento dell’intersezione con semaforo proiettante luce rossa), difficilmente si arrende alla sopportazione della sanzione. Per l’effetto si rivolge ad un legale che, parte diligente ed attenta, consapevole che sul piano sostanziale le ragioni del suo assistito troveranno difficilmente sollievo, ricerca con cura certosina il vizio di forma o il difetto procedimentale, arricchendo il proprio ricorso di una serie di elementi esterni tanto al fatto, quanto alla pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, al fine di arricchire surrettiziamente gli strumenti di convincimento per il giudice. Ovviamente non si critica l’atteggiamento dell’avvocato, comunque tenuto a garantire la migliore difesa tecnica possibile nei confronti del suo assistito; questi si limita ad esercitare in maniera zelante la sua professione.
Quello che invece desta, talvolta (perché non si può e non si deve fare di tutta l’erba un fascio!) è l’atteggiamento meno commendevole del giudice adito; il giudice di Pace.
In proposito, mi è capitato di sentire circa un mese fa, in occasione di uno splendido convegno, un bravissimo collega che nel citare la parola “Giurisprudenza” asseriva che in essa non poteva includere l’insieme delle stranezze emergenti dalle pronunce dei giudici di Pace. Per vero, pur condividendo l’affermazione, sono arrivato a fare una considerazione: vero che l’indirizzo giurisprudenziale si forma in Cassazione; altrettanto vero che questo indirizzo viene disatteso frequentemente dal giudice di Pace e che innanzi a questi ultimi siamo chiamati al confronto quotidiano. Confronto, per vero, spesso trascurato e male organizzato da buona parte degli uffici di Polizia Municipale, tanto sia sul piano della difesa tecnica delle ragioni dell’Ente che sul piano della correzione organizzativa di taluni schemi operativi. Così si addiviene a sentenze insolite, che fanno giustizia su somme tanto piccole da non meritare, nella maggior parte dei casi (a giudizio dell’avvocatura dello Stato, per quanto riguarda le ingiunzioni prefettizie, ed a giudizio delle amministrazioni locali, per quanto riguarda i singoli verbali di accertamento) il ricorso per Cassazione utile a ricondurre sul piano della normalità l’analisi del caso concreto. Per questa via si crea quel “sottobosco” giudiziario fatto di sentenze dai principi distorti e del capovolgimento delle logiche giuridiche che finiscono per diventare, nel campo dell’impugnativa dei verbali per le violazioni al C.d.S., la nostra “giustizia vivente”. Così, mi capita di leggere (grazie a quei colleghi che mi faxano ciò che capita dalle loro parti) sentenze che rovesciano o ignorano i principi di diritto ed i cardini della Giurisprudenza più recente della Cassazione (sentenze per le quali la cura c’è, ma oggi sono arrabbiato, mi voglio sfogare e non voglio proporre vie di uscita)!
Si badi: non si rimprovera al giudice di Pace la libera determinazione del giudicato né il libero convincimento posto alla sua base; si critica la gestione del processo, nel quale d’ufficio vengono rilevate eccezioni che riposano nella esclusiva disponibilità delle parti e nel quale il convincimento del giudice, lungi dal riposare sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria dell’Ente, riposa sulla valutazione di elementi esterni al procedimento, destituiti di valenza giuridica, che non dovrebbero essere raccolti nelle motivazioni del giudizio per una loro assoluta irrilevanza (da pochi giorni mi è stata faxata la sentenza del 14/02/2001 del giudice di Pace di Teano che ha avuto addirittura il coraggio di inserire nelle motivazione dell’annullamento di un P.V. la scarsa imparzialità dell’amministrazione che incassava troppe somme dall’accertamento elettronico del passaggio con semaforo rosso; quasi a dire che Caino –il quale pure ha ucciso il fratello- deve andare assolto perché non era giusto né corretto che Abele coltivava un florido campo di grano). Va detto, comunque che è finito il tempo in cui ci si debba attendere la benevolenza del giudice ed è arrivato il tempo di accettare (con cognizione di causa) l’agone giudiziario avendo il coraggio di contrastare le eccezioni della controparte con argomenti di solida rilevanza giuridica. Di questo genere di condotta chi scrive è convinto sostenitore e sicuro attore; Ed è a causa di questa costante presenza in giudizio che posso permettermi un commento sarcastico su taluni uffici giudiziari: criticare dall’esterno e lagnarsi a vuoto sarebbe azione vile e mera agitazione populistica.
Quale diritto?
La Sicurezza nelle città, l’intensificazione dei controlli sulla sicurezza della circolazione, i dibattiti pubblici, le affermazioni di principio da parte del legislatore a chi giovano se non c’è una chiarezza nel formulare le leggi? Se non viene definita, al di sopra di ogni ragionevole interpretazione, la portata e l’efficacia degli strumenti tecnologici di supporto all’attività di Polizia Stradale non tutti avranno il coraggio di stringere la morsa sanzionatoria sulla velocità e sulle altre ipotesi d’integrazione degli accertamenti umani con gli apparecchi elettronici. Ci sarà sempre chi preferirà non avventurarsi su un percorso d’ardua interpretazione e di sicuro conflitto giurisdizionale abituandosi alle invettive dei cittadini quando si andrà a rilevare l’ennesimo incidente stradale causato dalla eccessiva velocità o imprudenza di guida.
Questo è il mio primo (e unico) urlo… vorrei che si sentisse e trovasse eco ; temo, tuttavia che quest’urlo resti muto ed intrappolato in queste righe come sulla tela di un grande artista.
Pino Napolitano