BILANCIO:LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP

E’ obbligatoria la presentazione della nota di aggiornamento da parte del comune?

La FAQ n. 10 di Arconet, relativamente all’armonizzazione contabile ha precisato: “la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato”.

Da ciò si deduce che l’obbligo di presentare la nota di aggiornamento interviene solo quando si verificano delle variazioni (rispetto al DUP già approvato e in vigore), relative ad esempio a:

gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione;

gli strumenti di programmazione strategica dell’ente: programma triennale delle opere pubbliche; programma triennale del fabbisogno del personale; programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, ecc.;

il contenuto contabile-finanziario del DUP, rappresentato nella sezione operativa (che poi avrà effetti sulla costruzione del bilancio di previsione 2017-2019);

le partecipate dell’ente, la gestione dei servizi a domanda individuale, gli equilibri di bilancio, i vincoli di finanza pubblica, ecc.

Se gli elementi essenziali (come quelli sopra citati) del DUP non subiscono variazioni, non ricorrerà nemmeno l’obbligo di predisporre una nota di aggiornamento del DUP stesso.

In queste settimane gli enti stanno lavorando al nuovo bilancio di previsione 2017-2019, il cui schema dovrà essere presentato dalla giunta entro il 15 novembre (o diverso termine fissato dal Regolamento di contabilità). Se gli aspetti contabili del nuovo bilancio in preparazione differiscono dal contenuto del DUP 2017-2019 che la giunta ha presentato entro lo scorso 31 luglio, si renderà necessaria anche la presentazione della nota di aggiornamento.

Nella versione originaria dell’articolo 174 (di cui al decreto legislativo n. 118/2011), lo schema di bilancio di previsione e di documento unico di programmazione adottati dalla giunta per la presentazione al consiglio dovevano essere corredati anche del parere dell’organo di revisione

“[…] lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione”.

L’ articolo 9-bis della legge di conversione del decreto legge n. 113/2016 ha abrogato quest’obbligo. Pertanto, la nota di aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione, saranno adottati dalla giunta senza l’obbligo dell’accompagnamento della relazione dei revisori. Relazione che invece dovrà accompagnare i suddetti documenti quando perverranno al consiglio per l’approvazione finale.

“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato”.

FONTE: progettoomnia.it ins.to il 9/12/2016 da arial