Disposizioni per lo sviluppo della mobilita’ in bicicletta

 

 

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 Disposizioni per lo sviluppo della mobilita’ in bicicletta e  la realizzazione della rete nazionale di percorribilita’ ciclistica. (18G00013)

 (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)  

autore: Cav. Ricca Mario

Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018

Il dichiarato obiettivo della legge è quello di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica.

A tali fini, si prevede l’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica nel cui ambito è individuata la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia».

Si prevede, inoltre, la predisposizione da parte di Regioni, Città metropolitane e Comuni, di Piani della mobilità ciclistica.

Ai sensi dell’art.9 della legge 11.01.2018 nr.2, vengono altresì integrati i seguenti articoli del CDS per adattarli agli obiettivi strategici contenuti nella legge:

– art. 1, c. 2,

– art. 61, c. 1, lettera c),

– art.  164, introdotto c. 2 bis.

Art. 9

Modifica all’articolo 1 del codice della strada,

in materia di principi generali

 

  1. Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al  principio della  sicurezza  stradale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai principi della sicurezza stradale e della  mobilita’  sostenibile»  e dopo le parole:  «fluidita’  della  circolazione»  sono  aggiunte  le seguenti: «; di promuovere l’uso dei velocipedi».
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3.   a) all’articolo 61, al comma 1,  lettera  c),  le  parole:  «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture  portasci  o  portabagagli  applicate  posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza  massima»  sono  sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di  linea possono  essere  dotati  di  strutture  portasci,  portabiciclette  o portabagagli  applicate  a  sbalzo  posteriormente  o,  per  le  sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
  4.  b) all’articolo 164, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

     2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran  turismo  e  di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito  l’utilizzo  di  strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad  un  massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».

 

Sotto si riportano i nuovi articoli del CdS modificati con la nuova legge:

 

 

 

IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 2018
ART.1 CdS
1. La sicurezza delle persone, nella  circolazione stradale, rientra  tra  le  finalita’  primarie  di  ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei veicoli,  dei  pedoni  e  degli animali sulle strade e’ regolata dalle norme  del  presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali  e  comunitarie in  materia.  Le  norme  e  i  provvedimenti  attuativi  si ispirano ai  principi  della  sicurezza  stradale  e  della mobilita’  sostenibile,  perseguendo  gli   obiettivi:   di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali  derivanti dal  traffico  veicolare;  di  migliorare  il  livello   di qualita’ della vita  dei  cittadini  anche  attraverso  una razionale utilizzazione del territorio;  di  migliorare  la fluidita’  della  circolazione;  di  promuovere  l’uso  dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e  gli  effetti  degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi  ed  agli indirizzi della  Commissione  europea,  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al   Parlamento l’esito delle indagini  periodiche  riguardanti  i  profili sociali,  ambientali  ed   economici   della   circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti fornisce all’opinione pubblica i  dati  piu’  significativi utilizzando i piu’  moderni  sistemi  di  comunicazione  di  massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini,  il messaggio   pubblicitario   di   tipo   prevenzionale    ed educativo.

Art.61 CdS ( Sagoma Limite)
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e   nei  commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso  il suo carico deve avere:

a)  larghezza  massima  non  eccedente  2,55  m;  nel computo di tale larghezza non sono  comprese  le  sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e’ consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi   di  traino,non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi,  per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche’ mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo  e  di  linea  possono  essere dotati   di   strutture   portasci,    portabiciclette    o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente  o,  per  le sole  strutture   portabiciclette,   anche   anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  –  Dipartimento  per   i trasporti terrestri.

(Omissis).».

Art. 164 CdS (Sistemazione  del  carico  sui  veicoli)
2. Il carico non deve  superare  i  limiti  di  sagoma stabiliti   dall’art.    61    e    non    puo’    sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del  veicolo;  puo’ sporgere  longitudinalmente  dalla  parte  posteriore,   se costituito  da  cose  indivisibili,  fino  ai  3/10   della lunghezza del veicolo stesso, purche’ nei limiti  stabiliti dall’art. 61.

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di   strutture   portabiciclette   applicate    a    sbalzo anteriormente;     tale     struttura     puo’     sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un  massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.

(Omissis).».