Disposizioni per lo sviluppo della mobilita’ in bicicletta
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 Disposizioni per lo sviluppo della mobilita’ in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita’ ciclistica. (18G00013)
(GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
autore: Cav. Ricca Mario
Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018
Il dichiarato obiettivo della legge è quello di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica.
A tali fini, si prevede l’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica nel cui ambito è individuata la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia».
Si prevede, inoltre, la predisposizione da parte di Regioni, Città metropolitane e Comuni, di Piani della mobilità ciclistica.
Ai sensi dell’art.9 della legge 11.01.2018 nr.2, vengono altresì integrati i seguenti articoli del CDS per adattarli agli obiettivi strategici contenuti nella legge:
– art. 1, c. 2,
– art. 61, c. 1, lettera c),
– art. 164, introdotto c. 2 bis.
Art. 9
Modifica all’articolo 1 del codice della strada,
in materia di principi generali
- Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile» e dopo le parole: «fluidita’ della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l’uso dei velocipedi».
- Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
- b) all’articolo 164, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Sotto si riportano i nuovi articoli del CdS modificati con la nuova legge:
IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 2018 |
ART.1 CdS |
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita’ primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade e’ regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita’ della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita’ della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati piu’ significativi utilizzando i piu’ moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo. |
Art.61 CdS ( Sagoma Limite) |
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e’ consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino,non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche’ mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. (Omissis).». |
Art. 164 CdS (Sistemazione del carico sui veicoli) |
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche’ nei limiti stabiliti dall’art. 61.
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (Omissis).». |