Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

RIFIUTI – DECRETO 1 FEBBRAIO 2018 – Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosiMINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 1 febbraio 2018

–  Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto  dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

(GU n.32 del 8-2-2018)

IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2018

  • autore Cav. Mario Ricca

Il nuovo decreto 1 febbraio 2018 (GU n.32 del 8.2.2018), in vigore dal 23 febbraio 2018, riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali sia secondo la procedura ordinaria, come descritta dall’art. 212 del D.L.vo 152/2006, che secondo le modalità semplificate d’iscrizione.

Tale Decreto, adottato in attuazione dell’art.1, comma 123 della Legge 124/2016,  definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e, in  particolare, definisce le modalita’di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del D.Lvo 152/2006, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o detentori nell’ambito di  un  trasporto  effettuato con lo stesso  veicolo, nonche’ le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 D.Lvo 152/2006.

Per riguarda la raccolta e trasporto occasionali ( art.5) svolta da:

Associazioni di volontariato;

Enti religiosi che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana,

il decreto ministeriale prevede che si operi d’intesa con i comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Per quanto riguarda la raccolta e  trasporto  occasionale si  intende l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

L’art. 3 riporta le semplificazioni relative al FIR.

Precisamente, per il caso della raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto l’apposito modello contenuto nell’allegato A del decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B.

Seguono, nei commi successivi, ulteriori specificazioni di natura operativa.

Con riferimento al registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all’obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR ( formulario) così compilati.

 

Vediamo insieme cosa dice il decreto.

Campo di applicazione (art.2):

Si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Semplificazione del documento di trasporto (art.3): 

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

All’Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico.

In base al comma 3, il trasportatore, emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. 

All’interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 4, dice che nel formulario di identificazione, ciascun produttore o detentore riporta nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 5, dice che una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Al comma, dice che ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.


Obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (art.4):


Stabilisce che per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Raccolta e trasporto occasionali (art.5):

Al comma 1, dice che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, opera d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali, il quale individua apposite modalità che consentono la temporanea iscrizione del veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Al comma 2, dice che per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Si riporta il Decreto Ministeriale.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 febbraio 2018

Modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (18A00818) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

per i rifiuti e l’inquinamento

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti inquinati;

Visto l’art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152 il quale dispone che «la  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa come la raccolta di rifiuti da  parte  di  un  unico  raccoglitore  o trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel piu’  breve  tempo  tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,  nello  spazio  relativo  al  percorso,  tutte   le   tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente  1°  aprile  1998,  n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei  contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22»;

Visto l’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  definite  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e non ferrosi;

Visto l’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori  ambientali  di cui all’art. 212 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, individua le  modalita’  semplificate  d’iscrizione  per  l’esercizio dell’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi,  nonche’  i  quantitativi  annui  massimi  raccolti  e trasportati  per  poter  usufruire  dell’iscrizione   con   modalita’ semplificate;

 

Decreta:

 

Art. 1

Oggetto

 

In conformita’ a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il  presente  decreto  definisce  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  di metalli ferrosi  e  non  ferrosi  e,  in  particolare,  definisce  le modalita’ di compilazione del formulario di identificazione  rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  nell’ambito di  un  trasporto  effettuato  con  lo  stesso  veicolo,  nonche’  le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2Ambito di applicazione   Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.  152 nonche’ ai soggetti iscritti all’Albo  nazionale  gestori  ambientali secondo le modalita’ semplificate di cui all’art. 1, comma 124  della legge 4 agosto 2017, n. 124.  Art. 3Semplificazione del documento di trasporto per  la  raccolta  presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.    1. Nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi  e non ferrosi  sono  accompagnati  dal  formulario  di  identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A». L’attivita’ di  raccolta sopra descritta deve, in ogni  caso,  concludersi  nell’ambito  della giornata in cui ha avuto inizio.   2.  Il  formulario  di  identificazione  e’  compilato  secondo  le modalita’ indicate nell’allegato «B».   3. Durante l’attivita’ di raccolta e trasporto di cui al  comma  1, il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione.  Una  copia  rimane  presso  l’ultimo  produttore  o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.  Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.   4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui e’  intervenuto,  il  proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo  presso  cui  e’ stato effettuato il prelievo.   5. Una copia del formulario e’ conservata dal trasportatore  e  una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta  copia in originale all’ultimo produttore e  a  trasmettere,  anche  tramite posta elettronica certificata,  una  fotocopia  del  formulario  agli altri produttori o detentori intervenuti.   6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia  del  formulario  di identificazione per cinque anni. Art. 4Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico   I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all’obbligo  di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione  in ordine cronologico per cinque anni dei formulari  di  identificazione rifiuti. Art. 5Raccolta e trasporto occasionali   1. Le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto  occasionale  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa  con  i  comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che  consentano  la  temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.   2. Per raccolta e  trasporto  occasionale  si  intende  l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.     Roma, 1° febbraio 2018                                          Il direttore generale: Grillo