LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

 

 

autore  dott. DONATO SANGIORGIO

L’art. 75 c.p.c. richiama l’ipotesi in cui la parte munita di capacità processuale, non può agire essa stessa direttamente o personalmente nel processo e quindi deve avvalersi di determinati soggetti qualificati, ossia del patrocinio di un difensore.

Analizziamo gli aspetti della rappresentanza legale e del patrocinio legale.

Con la rappresentanza, il rappresentante compie gli atti del processo, non in nome proprio, ma in nome del rappresentato, quest’ultimo sarà titolare del diritto ai provvedimenti che il giudice andrà ad esprimere. Si coglie l’occasione di specificare che, per il motivo sopra menzionato, è parte del processo il rappresentato e non il rappresentante.

La rappresentanza legale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c. è l’atto con il quale le persone che non hanno libero esercizio dei diritti e che quindi non possono stare in giudizio da sole, devono essere rappresentate da soggetti diversi. Es. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi li rappresenta (Rappresentanza organica) a norma delle leggi e dello statuto; il minore è rappresentato in giudizio dal genitore che ne ha la potestà (art.320 c.c.) c.d. “nomine alieno”.

Cosa diversa quindi, è la rappresentanza volontaria, in quanto trova la propria fonte nella procura rilasciata dal rappresentato che ha, a differenza della rappresentanza legale, il libero esercizio dei diritti a stare in giudizio. Questa possibilità deve essere conferita espressamente per iscritto (procura) e solo dal procuratore generale del rappresentato.

Col patrocinio legale il difensore sta in giudizio necessariamente, in luogo della parte, con la quale si trova in un rapporto di mandato con rappresentanza processuale a norma dell’art. 75.

Il potere del difensore si scosta totalmente dalle facoltà normalmente riconosciute al rappresentante e ciò si riferisce al fatto che, essendo la procura sempre revocabile dalla parte e rinunciabile dal difensore, la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte e in genere nel processo, finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.) e non

esimono il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (cass. N. 6605/1986). Il difensore non perde il suo potere (c.d. ius postulandi) e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass. N. 11303/1995).

L’art. 82 c.p.c. interviene a stabilire quali sono i casi in cui la parte può agire essa stessa direttamente e personalmente in giudizio :

nel processo davanti al G.d.P. per controversie il cui valore non eccede € 1.100

in tutti gli altri casi invece, col ministero di un avvocato.

Nel processo penale il patrocinio legale è sempre obbligatorio.