Portare il telefonino in cabina elettorale costa molto caro : una foto alla propria scheda vale la condanna penale di 15.000 euro di ammenda .

Analisi del Dott. Giuseppe Aiello C.te Polizia Municipale di Lioni alla sentenza 01/03/2018 n° 9400 emessa dalla Corte di Cassazione con il consiglio di evitare di incorrere in un reato solo per mostrare il proprio amore per un partito e il sostegno ad un candidato e chissà per quale promessa ricevuta.


Cassazione penale, sez. V, sentenza 01/03/2018 n° 9400

Commento del Dott. Giuseppe Aiello,

Fotografare la scheda elettorale appena votata nella cabina o semplicemente introdurvi in essa strumenti atti a fotografare è reato e può costare molto caro all’incauto elettore. La Suprema Corte di Cassazione sez. V con la sentenza n° 9400 del 01/03/2018 ha confermato che costituisce reato, l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare  e ancor di più utilizzarli per fotografare il voto espresso, perché integra la violazione del principio costituzionale della segretezza del voto.  L’uomo era stato punito con 15mila euro di ammenda in primo e secondo grado di giudizio (dal Tribunale e confermato dalla Corte di Appello) per la violazione dell’art. 1 legge n. 96 del 2008 convertito in legge 30 maggio 2008 n. 96, per  avere introdotto nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato. L’imputato aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, e nonostante avesse ammesso di aver fotografato la propria scheda si era difeso sostenendo che sarebbe stato onere del presidente della seggio elettorale invitare l’elettore a non introdurre all’interno della cabina di voto alcun mezzo di riproduzione visiva. I Giudici Supremi hanno invece respinto il ricorso partendo proprio dall’analisi del  testo dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 secondo cui :

“1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

  1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
  2. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
  3. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 Euro. “.

Per i giudici la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa – l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto – a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza. Mentre i commi secondo e terzo della norma applicabile dettano solamente le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, osservando che l’eventuale inosservanza risulta priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma. Ad ogni buon conto si sollecita tutti i presidenti di seggio, impegnati nella competizione elettorale delle ultime ore, di tutelare il principio costituzionale della segretezza del voto invitando ogni elettore, così come previsto dai c.mmi 2, 3 dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96, prima di entrare nella cabina elettorale a depositare ogni tipologia di  apparecchiatura in grado di fotografare o registrare immagini. La raccomandazione più forte  è quella che sento dover rivolgere a tutti gli elettori ( e contrariamente da quanto qualcuno potrebbe temere non trattasi di richiesta di voti o preferenze) di tutelare la propria “espressione di voto” in considerazione del fatto che gli ermellini hanno ritenuto questo elemento di importanza tale  da fare escludere l’ipotesi della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Purtroppo dobbiamo registrare che se c’è ancora chi fotografa ed è ( forse) costretto a farlo vuol dire che esiste  ancora la schiavitù ovvero quella condizione di sottomissione che apre l’uomo al ricatto di chi chiede la dimostrazione del voto in cambio di chissà quale promessa.

 

 

Il testo della sentenza integrale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 1° marzo 2018, n. 9400

Presidente Fumo
Relatore Stanislao

Ritenuto in fatto

1 – Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto Pi. Lu. Be. colpevole del reato previsto dall’art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di Euro 15.000 di ammenda.

L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poiché la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

La Corte territoriale aveva, invece, confermato la condanna del Be. affermando che la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso.

La Corte riteneva, infine, l’inapplicabilità del disposto dell’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto, se è vero che il primo comma della norma citata prevede la punizione di chi porta all’interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell’invitare l’elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod. pen..

Il comportamento era del tutto occasionale e l’omissione dell’invito da parte del presidente aveva certamente diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità.

Il precedente penale non era impeditivo.

2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall’art. 459 comma 1 bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 203 al solo caso delle pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

1 – Il testo dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 è il seguente:

“1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

  1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
  2. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
  3. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 Euro. “.

2 – L’interpretazione letterale di tale norma non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa – l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto – a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza.

I commi secondo e terzo della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma.

3 – Se ne deduce pertanto la correttezza della decisione impugnata sul punto, posto che, in fatto, era emerso che il ricorrente aveva, comunque, violato il divieto posto dalla norma penale, introducendo il proprio telefono cellulare nella cabina elettorale. Peraltro anche attuando il pericolo che il precetto intende scongiurare, fotografando la sua espressione di vito.

Così da giustificare, sul piano logico, la conclusione a cui erano pervenuti i giudici del merito sulla particolare gravità della condotta posta in essere dal Be., al fine di negare la speciale formula di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen..

Sono, conclusivamente, infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.

4 – Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.

L’art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017 n. 103 ha, infatti, introdotto, nell’art. 459 cod. proc. pen. (in tema di procedimento per decreto penale), il comma 1 bis, che consente al giudice di determinare la misura della sanzione penale, sostitutiva della pena detentiva, non più nei termini generali stabiliti dall’art. 135 cod. pen. (Euro 250 per ogni giorno di pena detentiva), ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare) da un minino di Euro 75 ad un massimo pari al triplo di tale somma, per ogni giorno di pena detentiva.

Il ricorrente assume che tale trattamento di maggior favore debba applicarsi non al solo caso del procedimento per decreto, ma a tutti i casi in cui la pena detentiva può essere trasformata in pena pecuniaria e, quindi, anche nel caso di specie, ove, ad esito del prescelto rito abbreviato, la sanzione detentiva è stata sostituita in quella pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tale pretesa è però priva di fondamento.

E’ infatti evidente che il legislatore, nell’introdurre, con la legge n. 103/2017, nell’art. 459 cod. proc. pen. il comma 1 bis, ha inteso favorire la definizione contratta del processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti dall’ordinamento, un’ulteriore contrazione della risposta sanzionatoria (laddove poi la pena può essere già diminuita in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati, della metà piuttosto che di un terzo come nel caso dell’applicazione concordata della pena e del giudizio abbreviato).

Si tratta pertanto di una disposizione di favore giustificata dal risparmio di attività processuali e che, per tale ragione, non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, una norma di applicazione generale, se non ponendo in dubbio l’intero impianto premiale del codice di rito.

4 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.