DURC ON LINE: SCOPERTA CRITICITA’ OPERATIVA (Leccisotti)

Può sembrare un problema di poco conto, ma in realtà, se lo si studia approfonditamente, può rilevare grosse difficoltà operative nel quotidiano operare per i RUP.

Non ci sono problemi per quanto riguarda gli affidamenti diretti, in quanto il responsabile del procedimento, prima di adottare l’impegno di spesa a favore di un operatore economico richiede prioritariamente il DURC: se è positivo può concludere la procedura di affidamento; se è negativo può interrompere l’istruttoria. Se all’atto dell’affidamento risultava regolare, mentre nella fase della liquidazione, l’operatore economico dovesse risultare “non regolare” con gli aspetti contributivi, si attiva ex lege l’intervento sostitutivo dell’ente verso l’INPS o Inail (in pratica il comune versa alle casse dell’istituto previdenziale l’importo pendente in capo a quest’ultimo).

Il problema si pone in caso di gare o procedure negoziate. Perché? Analizziamo nel dettaglio la questione.

In caso di partecipazione ad una gara o procedura negoziata, per partecipare alla procedura, l’OE deve redigere un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii (oppure redige il DGUE in caso di procedura over € 40.000,00) dove dichiara di essere in regola con i contributi fiscali e previdenziali.

Qui nascono i problemi:

Se ammettiamo l’OE in gara e facciamo i controlli solo sull’aggiudicatario durante la fase di proposta di aggiudicazione, la validità del durc “partirà esclusivamente” dalla data della richiesta, in quanto il sistema automatico di INPS e INAIL permettono unicamente questa chiamata (il vecchio sistema del rilascio del DURC on line permetteva la richiesta del documento di regolarità “alla data del” e quindi consentiva la richiesta di un durc retrodatato). Così facendo però, non potremo mai eseguire la verifica dell’autodichiarazione di regolarità contributiva che ha presentato la ditta per partecipare alla gara (l’INPS non rilascia a posteriori Durc a richiesta). Potrebbe pure essere che, in fase di partecipazione, l’OE abbia il DOL negativo e solo dopo lo abbia regolarizzato con il risultato finale che non avrebbe potuto partecipare alla procedura. Problema di non poco conto.

Se volessimo controllare l’operatore economico nella fase pre-apertura busta amministrativa, dovrà essere un’operazione che riguarda tutti i concorrenti in gara e potrebbe essere un aggravamento del procedimento sotto certi aspetti, nonché dobbiamo augurarci che le procedure di aggiudicazione e stipula del contratto terminino entro il periodo di validità di emissione del durc regolare, ottenuto in fase di legittimazione dell’operatore economico in gara.

Curioso è l’articolo 86 comma 1 del Codice Appalti che recita: “Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83”.

Continua al comma 2: “Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80…omissis”

Dalla lettura combinata dei due commi “sembrerebbe autorizzare le SA a richiedere i DURC agli operatori economici (di questo parere è anche la giustizia amministrativa del TAR Sicilia con il parere n. 1063 del 19 ottobre 2016) ma il terzo periodo del comma 2 lettera b) dell’art. 86 D.lgs 50/2016, ribadisce che il documento di regolarità “venga acquisito d’ufficio dalle SA” e tecnicamente siamo al punto di partenza, anche perché il DPR 445/2000 vieta espressamente di richiedere agli operatori economici il DURC, documento già in possesso della pubblica amministrazione.

Ci troviamo in una fase di stallo e l’unica strada che potremmo percorrere è quella di fare il controllo del DURC prima di legittimare gli operatori economici in gara. Ottenuto il DOL positivo, possiamo procedere all’apertura delle buste.

Sarebbe da approfondire però, il caso in cui la stazione appaltante richieda il DURC all’OE in fase di domanda di partecipazione (molti comuni lo stanno già facendo…) invocando il comma 1 dell’art.86 del Codice Appalti.

La soluzione ottimale a tutto questo, sarebbe la rivisitazione del portale di INPS ed INAIL che dovrebbe inserire la possibilità di verificare la regolarità di un OE ad una data prestabilita.