POLIZIA AMBIENTALE : Dott. Giuseppe Aiello e il Controllo a ditta affidataria del servizio RR.SS.UU. per un deposito temporaneo e operazioni di trasbordo irregolari in area del Comune ( Procedure ed atti da redigere)
- Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della Polizia municipale di Lioni.
Quesito:
Gentilissimo Dott. Aiello, La ringrazio a nome di tanti appartenenti alla categoria per la disponibilità che ha sempre offerto a tutti noi e per il valido aiuto alla soluzioni di casi operativi a noi tanto a cuore. Mi permetto di sottoporle il caso :
Sono un Ufficiale della polizia Locale che ha ricevuto una delega da parte della A.G. di controllare la ditta affidataria del servizio raccolta dei rifiuti urbani che opera per conto del mio Ente al prelievo e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e non. In un’area di proprietà del Comune (ex macello Comunale, appositamente recintata e impermeabilizzata) la precitata ditta, su preventiva autorizzazione dell ‘UTC, parcheggia i propri autocarri, spesso anche carichi di rifiuti, ed effettua operazioni di trasbordo tra diversi autocarri e deposito dei rifiuti all’interno di scarrabili. In particolare ha installato dei cassoni scarrabili all’interno dei quali depositano i rifiuti urbani (differenziati e non) che vengono quotidianamente raccolti durante il servizio. Una volta riempiti gli scarabilli vengono trasportati presso gli impianti di conferimento. Dal mio controllo è emerso che alcuni scarrabili adibiti a ricevere rifiuti (indifferenziati, ingombranti, mobili ferraglia ecc.) restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando non vengono completamente riempiti dalla ditta affidataria. Le scelte operative sono state giustificate dalla ditta interessata per minimizzare i costi di gestione, infatti la stessa ha rappresentato il problema al Comune ricevendo da quest’ultimo il proprio assenso ovvero l’autorizzazione a svolgere il servizio diversamente da quanto veniva stabilito nella gara di appalto .
Si può utilizzare questa area come sito di trasbordo e deposito temporaneo, quale autorizzazione è necessaria per poter effettuare detto tipo di operazioni è sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal mio UTC ?
In caso contrario quali sono gli illeciti che possono essere rilevati e come devo comportarmi ?
Un grazie per la risposta che di sicuro sarà utile per la soluzione del caso .
Risposta Dott. Giuseppe Aiello ( Falso deposito temporaneo e trasbordo inesistente)
Il quesito in esame rappresenta un caso che, con frequenza eccezionale, si ripropone in moltissime realtà e di cui, spesso, devono occuparsi i Comandi di Polizia Locale o gli altri organi di controllo unitamente agli Uffici Ecologia dei Comuni.
A volte, purtroppo, la confusione data dalla complessità normativa che investe alcuni concetti e definizioni del Codice Ambientale porta a commettere grossi e gravi errori e a celera attività illecite, come ritengo sia avvenuto anche nella fattispecie descritta. Premetto che, il caso in esame, sembra essere disciplinato da istituti gestiti in deroghe e come tali consentiti, mentre , così come si andrà poi a chiarire, la questione ha soluzioni ben diverse.
La distorsione che ritengo sia fuorviante, nel caso prospettato, riguarda le definizioni di deposito temporaneo e quella di operazioni di trasbordo. Istituti che, legati a deroghe, spesso vengono invocati (impropriamente) nella gestione dei rifiuti per celare abusi e illeciti e per massimizzare i profitti delle ditte affidatarie dei servizi .
Il deposito Temporaneo (presumo definito tale dalla ditta controllata) non può essere certamente considerato ed invocato per il caso di specie. Tale istituto è regolamentato dall’art 183 bb) del D.lgs 152/2006 secondo ciu il “deposito temporaneo” altro non è che : << il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività…. Omissis.. , alle seguenti condizioni….>> . Nel caso di deposito temporaneo non è necessario richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione. La fattispecie rappresentata, invece, si pone come una vera e propria attività di gestione (illecita) e non come “deposito temporaneo” in quando la ditta affidataria del servizio RR.SS.UU. ha già posto in essere operazioni di raccolta (nei diversi luoghi ubicati all’interno del Comune) di trasporto degli stessi e (per convenienza) di deposito in un luogo diverso da quello in cui sono stati prodotti. Sono queste tutte attività che rientrano nella definizione di gestione dei rifiuti in contrasto con quanto stabilito per il deposito temporaneo dall’art 183 c bb; Il deposito Temporaneo, istituto che può essere posizionato a monte della gestione dei rifiuti, è sottratto dall’obbligo di autorizzazioni, per questo, si pone come deroga alle stringenti disposizioni che disciplinano invece le aree di stoccaggio, sottoposte a titolo abilitativo in quanto definite vere e proprie attività di gestione dei rifiuti.
Il Trasbordo dei rifiuti ( altra deroga molto invocata da chi effettua gestione dei rifiuti)
Il trasbordo di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/2006 e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/412/982 . La disciplina del trasporto dei rifiuti è , tra l’altro, regolata dall’art 193 del D.lgs 152/2006 che, in relazione alle operazioni di trasbordo, con i c. 11 e 12 prevede quanto segue :
art 193 c. 11 << Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione>>.
Art 193 c. 12 << Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività>>
Le attività di trasbordo, quindi, sono assolutamente previste e disciplinate dalla normativa vigente e non necessitano di alcuna autorizzazione. La sosta del rifiuto prolungata (per esigenze di trasbordo) in una determinata area è permessa sole se avviene alle su indicate condizioni ed in particolare solo se queste condizioni siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. Anche in questo caso, si ritiene, che la fattispecie rappresentata nel quesito non è conforme alla disciplina (favorevole) di cui al trasbordo ( art 193 c.11/12) per la semplice ed evidente considerazione che i rifiuti oggetto della disamine senza alcuna autorizzazione <<restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando gli scarrabili non vengono completamente riempiti>>. Si ritiene inoltre che le condizioni che hanno portato la ditta ad effettuare il “deposito dei rifiuti all’interno dell’area macello” non sono dipendenti da effettive esigenze di trasporto ma piuttosto da una valutazione economica da parte della stessa ditta affidataria con l’ingiustificato assenso del Comune. In questo caso , come già su ribadito, l’area di depositi dei rifiuti è qualificabile giuridicamente come area di Stoccaggio e per questo sottoposta a relativa autorizzazione di cui all’art 208 e seg.ti del D.lgs 152/2006.
Coinvolgimento dell’UTC (per incompetenza al rilascio di autorizzazioni )
IL Comune non ha alcuna competenza a rilasciare autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti e questo sia per il deposito temporaneo sia per le operazioni di trasbordo dei rifiuti. Il caso in analisi, che vede il rilascio di autorizzazioni da parte dell’ UTC per una serie di attività (illecite), costituisce un abuso che va certamente segnalato alla competente A.G., significando che la fattispecie potrebbe portare il giudice a configurare (tra l’altro) a carico del dirigente UTC, l’ipotesi di cui all’art. 40 C.P. secondo capoverso (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) e di conseguenza esporre lo stesso dipendente al reato di concorso – con la ditta affidataria- in gestione illecita dei rifiuti, per aver di fatto utilizzato un’ area di stoccaggio dei rifiuti senza autorizzazione e per questo in violazione degli artt. 208 e 256 c. 1 lett.a D.lgs 152/2006. Ritengo, inoltre, che lo stesso Dirigente Tecnico potrebbe incorrere in altre responsabilità più propriamente legate alla qualifica di garante dell’ Ente sull’affidamento in essere (controllo del capitolato , applicazione delle penalità per servizio effettuato in modo difforme da quello di cui alla gara di appalto, messa a disposizione di area pubblica ecc. ) .
Inquadramento dell’Illecito:
Escluso le deroghe di cui al deposito temporaneo e all’istituto del trasbordo tecnico la fattispecie indicata nel quesito rientra più propriamente nell’ipotesi di gestione illecita in quanto la ditta in luogo non autorizzato sta effettuando (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti “ lasciando gli stessi nel luogo anche per diversi mesi. L’art 183 c. aa definisce “stoccaggio” : <<le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;>>
La ditta (o se vogliamo anche il Comune che è corresponsabile nell’ illecito che si considera) , per poter operare così come innanzi descritto, avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 ( e seguenti) D.lgs 152/2006. La mancanza di autorizzazione, per il caso rappresentato è sanzionata dall’art 256 c. 1 lett a secondo cui << chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Procedura e atti da redigere
Procedura penale violazione del D.lgs 152/2006 ( Codice dell’ Ambiente) e in particolare art 208 sanzionato dall’art 256 c. 1 lett a, reato contravvenzionale suscettibile di procedura di prescrizione asseverata ex artt. 318 bis e seguenti .
Ipotesi illecito: Per aver effettuato, quale ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti Urbani, gestione illecita di rifiuti perché, in luogo non autorizzato di proprietà del Comune di ….. ha effettuato (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi (indicazione del CER e descrizione dei rifiuti) derivanti dalla raccolta dei rifiuti effettuata per conto del Comune di …, senza il possesso di alcuna autorizzazione di cui agli artt. 208 e seg.ti D.lgs 152/2006, lasciando i rifiuti , sulla area recintata ex macello Comunale, all’interno di contenitori e scarrabili anche per diversi mesi… ;
Atti da redigere:
Informativa di reato ex art 347 C.P.P. ( accertamenti urgenti sui luoghi art 354 C.P.P. , sommarie informazioni testimoniali art 351 C.P.P. sommarie informazioni rese dall’indagato art 350 C.P.P. sequestri se operati ecc. );
attivazione della prescrizione asseverata di cui agli artt. 318 bis e seguenti ( verbale prescrizione , asseverazione ente competente , notifica all’interessato, e controllo dell’ottemperanza, verbale ammissione a pagamento sanzione amministrativa, comunicazione all’ A.G. inerente la procedura di estinzione del reato);
Comunicazione al Comune;
Nota: Tutti gli atti (modulistica e fac simili di verbali editabili) e le procedure indicate, unitamente ad altri casi emblematici sono contenute nel << Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato: il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli ILLECITI AMBIENTALI dopo la Legge 68/20155>> autore Dott. Giuseppe Aiello ed edito da Diritto Italia che potrà essere richiesto dal sito http://dirittoitalia.it/manuale-operativo-pratico-la-polizia-giudiziaria/
Marzo 2018 Dott. Giuseppe Aiello
WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.it