Sinistri stradali: la Cassazione fa un vademecum su come risarcire tutti i danni ( Fonte: it.blastingnews.com)
- Decisione numero 7513/2018, depositata il 27/3/2018: ecco tutte le motivazioni.
In tema di #sinistri stradali non è sempre facile ottenere il risarcimento di tutti i danni proprio perché l’onere della prova è a carico del ricorrente. La Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la numero 7513/2018, depositata il 27/3/2018 ha chiarito molto dettagliatamente come va risarcito il danno da sinistro alla salute proprio attraverso l’enunciazione di 10 regole, che riportiamo sinteticamente. L’importante principio di diritto che ne deriva è il seguente: “il #risarcimento del danno a seguito dell’accertata invalidità del soggetto infortunato assorbe, comprendendoli al proprio interno, anche i danni dinamico relazionali”.
Il caso da cui trae spunto la decisione della Cassazione
Il caso oggetto della decisione della Corte di Cassazione ha avuto come protagonista un uomo che era rimasto ferito in seguito a un sinistro stradale,avvenuto mentre era trasportato sul veicolo di proprietà della società pressi cui lavorava.
Gli era stato riconosciuto un’invalidità superiore al 38%. Dato che l’Inail gli aveva accordato somme inferiori al risarcimento dovutogli, il lavoratore decide di fare ricorso e lo vince, avendo il Tribunale di Frosinone accolto la sua domanda.
Dopodiché la Compagnia assicurativa, eccependo un concorso di colpa del lavoratore, decide di impugnare la sentenza di primo grado dinnanzi la corte d’appello di Roma. I giudici dell’appello accolgono il gravame riducendo il risarcimento del danno biologico del 25%, dopo che il tribunale lo aveva invece aumentato del 25%. Il lavoratore invalido decide quindi di proporre ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, ritenendo fondato il ricorso, lo accolgono con le seguenti motivazioni.
Le ragioni della decisione dei giudici di Piazza Cavour
I supremi giudici partono dal presupposto che il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, comprende già la menomazione degliaspetti ´dinamico relazionali´, quale conseguenza ´normale´ del danno alla salute.
Ancora gli Ermellini continuano dicendo che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, non generali e non evitabili, purché dimostrate.
Ecco quindi che in tali casi non c’è duplicazione risarcitoria se si procede al risarcimento dei pregiudizi che non poggiano su presupposti medico-legali, perché non aventi base organica, che possono consistere nella sofferenza interiore, nella paura, nella insicurezza verso di sè e verso gli altri. Il danno deve essersi estrinsecato materialmente in una conseguenza che abbia causato dei cambiamenti concreti. Deve trattarsi di una’ingiustizia che possa considerarsi costituzionalmente qualificata, che abbia comportato la lesione di un diritto inviolabile della persona.Tali pregiudizi devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione poiché sono relativi alla dimensione relazionale della vita della persona danneggiata.
il decalogo sul danno alla salute sopra riferito, riassunto nei seguenti punti:
l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
per “categoria unitaria” si intende che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);
nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve sia prendere in esame tutte le conseguenze dannosedell’illecito sia evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva esistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, “all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio”;
a fronte di un danno permanente alla salute, è da intendere come duplicazione risarcitoria “la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale”;
a fronte di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (secondo il sistema cosiddetto “del punto variabile“) si può aumentare “solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari”. Inoltre, le conseguenze dannose “normali e indefettibili” secondo l’id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento “dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (come, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
nel caso venga correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, “essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”;
il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto sia dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa – la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore- sia di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Questo, in ogni caso, “senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.