L’ESPERTO RISPONDE: PRELIEVO EMATICO – Artt.186 -187 CdS

  • a cura del cav. Mario RICCA  DOMANDA: È una condizione necessaria che l’interessato apponga la sua firma su un documento dal quale si evince che presta il “consenso” al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, eseguito a richiesta della P.G. e quindi non effettuato secondo normali protocolli medici di pronto soccorso?

RISPOSTA:

 

Non è considerato necessario un consenso scritto e sottoscritto dal paziente.

Anzi, secondo recente Cass. Pen.Sez. IV Penale sentenza n. 6119/2018 del 25 ottobre 2017- 8 febbraio 2018, per il prelievo ematico, volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non necessita che venga richiesto nessun consenso né dalla polizia giudiziaria né dal medico quale pubblico ufficiale, il quale può senz’altro procedere al prelievo a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell’interessato.

Il prelievo ematico effettuato dai sanitari ai fini della verifica del tasso alcolemico, è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato.

E ciò purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6755/2012; Cass., Sez. 4, n. 6786/2014).

Inoltre, conclude la Corte, non è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell’atto.

Fermo restando che l’effettuazione del prelievo è dimostrata dalla relativa certificazione sanitaria, al pari delle risultanze delle conseguenti analisi.

Così come l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 del codice penale.

L’accertamento ematico per le violazioni previste dall’art.186 e 187 del CdS può essere fatto anche se il conducente era alla guida di un velocipede.

 

Cav. Mario RICCA