ATTIVITA’ DI BAR ALL’INTERNO DI UN CIRCOLO RICREATIVO

ATTIVITA’ DI BAR ALL’INTERNO DI UN CIRCOLO RICREATIVO –

E’ attività commerciale anche se frequentato solo da soci – La conferma viene dalla Cassazione
Fonte Tuttocamere.it

L’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve, pertanto, ritenersi ai fini del trattamento tributario, “attività di natura commerciale” ed i proventi sono, dunque, soggetti a imposizione fiscale.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione Civile, con la Ordinanza n. 15475 del 13 giugno 2018, che ha censurato la sentenza di una CTR che aveva sostenuto che il mancato rinvenimento di estranei nel locale del circolo in almeno una serata fosse elemento sufficiente per escludere la decadenza dalla qualità di “ente commerciale”, omettendo di valutare la circostanza che nei locali del Circolo era esercitato un bar, il che, quand’anche fosse stato riservato ai soli soci, avrebbe configurato attività comunque commerciale non rientrante nelle attività istituzionali.
La Corte ricorda che, aii fini della possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali per i circoli culturali, elemento dirimente è la qualificazione dell’attività di bar ristoro come attività commerciale o meno.
In via generale, sono considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, e per le altre associazioni sono invece considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo supplementare; in via eccezionale, invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell’esercizio di attività commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a condizione che siano “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”.
La possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 111 del TUIR, anche a seguito della riforma introdotta dall’art. 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), deriva, infatti, dal concorso di due circostanze:
a) dall’esclusione della qualificazione dell’attività svolta come attività commerciale, in ragione dell’affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali (esclusione questa non ravvisabile nel caso di specie);
b) dallo svolgimento dell’attività unicamente in favore dei soci.
Ricordiamo che alla lett. f). del comma 1, dell’art. 4 della legge n. 383/2000 si stabilisce che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da “f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.
Essendo questo il quadro di riferimento, è agevole dedurre – si legge nell’ordinanza – che “solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo”.
Pertanto, l’attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come “non commerciale”, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di quella sui redditi (art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta solo in favore degli associati.
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