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Bilancio, Contabilità e Tributi Il riaccertamento straordinario-bis: novità operative. Dott. Pietro Paolo Mauro

 

 

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO BIS

NOVITA’ OPERATIVE

 

A cura del dott. Pietro Paolo Mauro

Sul riaccertamento straordinario bis, di cui all’art. 1, comma 848, della legge 205/2017, il ministero ha diramato le istruzioni operative con un decreto a firma del ministro dell’Economia, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Arconet”.

Il provvedimento prevede, per i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e per quelli per i quali le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, oppure i servizi ispettivi del MEF, hanno accertato la presenza di gravi irregolarità nell’adempimento, accertando la presenza di ulteriori residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 e non correttamente accertati in sede di riaccertamento straordinario, che devono provvedere, unitamente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario al 31/12/2017 per i residui provenienti dalla gestione 2014.

Il decreto traccia anche la tempistica e le modalità operative che passano attraverso la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi antecedenti all’esercizio 2015, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31/12/2017. Dette operazioni determinano anche la variazione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di uscita dell’esercizio 2018.

Inoltre occorre rideterminare anche gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e quelli relativi ad altri eventuali accantonamenti, con la conseguente variazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018.

Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, di cui al comma 2 del decreto, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Nella situazione inversa, dove è maggiore la presenza di residui attivi reimputati, la differenza positiva è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi, rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Per concludere, nel bilancio di previsione in cui si verifica tale ultima differenza, è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Il provvedimento con cui si determina il riaccertamento straordinario di cui innanzi, è un unico atto deliberativo di Giunta.

L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità previste dal Dm del 2 aprile 2015, a decorrere dall’esercizio 2018, con delibera di Consiglio Comunale.