GARE DI APPALTO CON LIMITAZIONI TERRITORIALI? ECCO COSA PUO’ ACCADERE
di Luca Leccisotti
Spesso quando le stazioni appaltanti costruiscono i documenti di gara, inseriscono tra i requisiti che le sedi operative degli operatori economici debbano avere una determinata distanza minima dalla sede dell’esecuzione dell’appalto.
Circoscrivere una determinata area è illegittimo.
Dello stesso parere è il Consiglio di Stato con la sentenza n.3147 del 15 maggio 2019.
In pratica il comune X aveva attivato una procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.
Il requisito per la partecipazione era il possesso di un’officina entro il limite massimo di 0,5km dal confine comunale.
Contraria è stata la sentenza, in quanto i limiti di geolocalizzazione territoriale incidevano sulla par condicio della procedura ed vietato di fatto la partecipazione ad altri operatori economici che non avevano questo requisito troppo stringente e limitante.
Il discrimine della localizzazione non è motivato in maniera congrua, veritiera e condivisibile.