Rubare rifiuti o prelevare beni di modesto valore: Cosa dice la Cassazione ?

  • Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV) 11.02.2020

IL FURTO DEI RIFIUTI

Questo breve articolo prende spunto dalla sentenza emessa dalla Cassazione Penale Sez.VII n. 2582 del 23 gennaio 2020 che si è occupata del furto di rifiuti di modesto valore economico.

Spesso, anche da parte degli organi di controllo, si ritiene (erroneamente) che prelevare rifiuti da un contenitore dove sono stati depositati dagli utenti non integra l’ipotesi di reato  di furto punito dall’ articolo 624 del codice penale perché il materiale prelevato sarebbe privo di valore economico oltre ad essere stato abbandonato.

In realtà così non è ed infatti non sono stati dello stesso parere i supremi giudici della Corte di Cassazione Penale Sez. VII che con la sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020 chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da soggetto condannato per il reato di furto di tre batterie al piombo esauste hanno ritenuto che integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

In merito al furto di rifiuti presenti presso impianti pubblici come i centri Comunali di raccolta sussiste la contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., essendo stati sottratti beni esistenti in uno stabilimento pubblico anche se tali beni vengono classificati rifiuti ai sensi dell’art 183 c 1 let.a del D.lgs 152/2006.

A proposito va evidenziato che il fatto è stato commesso in una area destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, che deve ritenersi “stabilimento pubblico” anche qualora gestita da privati, atteso che trattasi di attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia (Cass. Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014 – dep. 13/10/2014, P.G. inproc. So., Rv. 260101).

Sull’argomento erano già  intervenute due  ulteriori sentenze sempre da parte della  Cassazione che vale la pena di esaminare brevemente perché entrambe ipotizzano la presenza di reati.

La prima (sez. 2, pres. Prestipino, n. 14960 del 4 aprile 2018) si è occupata del caso di una donna, la quale, dopo aver trafugato nel 2013 abiti usati da un cassonetto del Comune di Venezia, si era ribellata agli agenti ed era stata condannata per rapina impropria; la Cassazione derubricava il fatto a furto aggravato (trattandosi di cose esposte alla pubblica fede), confermando quindi, comunque, che si trattava di furto (anche se ormai prescritto).

La seconda (sez. 2, pres. Davigo, n. 29018 del 22 giugno 2018) si è, invece, occupata del caso di un uomo che, a Salerno, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompeva le buste che li contenevano e asportava quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, con pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini; e concludeva che, in tal caso, è ravvisabile il delitto di deturpamento aggravato, punibile con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da mille a 3mila euro.

Si conclude affermando che Prelevare rifiuti integra il delitto di furto aggravato .

Si allega il testo della sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020

11.02.2020

Dott. Giuseppe Aiello, Esperto in tutela Ambientale

 Sentenza

Corte Cass. Pen. Ord. Sez. VII

Num. 2582 del 23 gennaio 2020

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.R. C. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 31/05/2016 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 27.4.2015, che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di tre batterie al piombo esauste e per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, deducendo:

1.1.Violazione di legge in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., in quanto l’imputazione aveva contestato il furto di 3 batterie a Sesto e Uniti, mentre la sentenza ha condannato per il furto di 2 batterie a Spinadesco;

1.2.vizio di motivazione per avere qualificato la sottrazione di due batterie esauste, prive di valore economico, ed abbandonati in una discarica, come furto aggravato;

1.3.vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della sospensione condizionale.

2.Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici, per la reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per l’omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza.

2.1.Quanto alla prima doglianza, premesso che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), la sentenza impugnata ha evidenziato come l’indicazione delle località di Sesto Cremonese e Uniti nell’imputazione fosse stata frutto di un mero refuso, e che alcuna lesione del diritto di difesa vi era stato, atteso che tutti gli atti processuali avevano indicato Spinadesco come luogo del commesso reato.

2.2.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

2.3.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena in mesi 6 e giorni 5 di reclusione ed euro 180 di multa, in prossimità del minimo edittale.

3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.