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Quesito: I laboratori di prodotti dolciari e cioccolato possono produrre i dolci pasquali e possono essere venduti?.

il parere di Michele Pezzullo

Negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi delle festività pasquali, da più parti è stato posto il quesito in oggetto per sapere se i laboratori di prodotti dolciari potessero produrre i dolci caratteristici di tale ricorrenza.

Crediamo che per poter rispondere compiutamente, si deve effettuare una esame dettagliato in ordine alla normativa che, copiosamente, è stata varata n questo periodo di emergenza sanitaria.

Dobbiamo, quindi, iniziare dall’esame dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo che, in parziale riforma dei precedenti decreti dell’8 e 11 marzo, ha sospeso, in linea generale, l’esecuzione di una lunga serie di attività produttive industriali e commerciali, prevedendo, nel contempo, alcune deroghe elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto, individuando una serie di attività produttive e commerciali che possono essere esercitate, come peraltro dettato all’art. 1, comma 1, lett. A), che ha così stabilito:“Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1…”

In tale allegato, successivamente integrato e modificato dal Ministero Sviluppo Economico con decreto del 25 marzo, è analiticamente indicata la descrizione del prodotto e il relativo codice Ateco.

A tal proposito è opportuno chiarire che il codice Ateco è un sistema di classificazione elaborato dall’Istat, in base al quale le Camere di Commercio individuano la categoria di appartenenza di ciascun operatore economico ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.

Detto ciò, ritornando all’esame dell’allegato 1, osserviamo che al sesto rigo è riportato il codice 10 con la dicitura “Industrie alimentari”.

Si rileva, quindi, che tutte le attività di industria e produzione di alimentari, individuate dal citato codice 10, non rientrano tra quelle sospese e possono essere effettuate.

Consultando il codice Ateco 10 troviamo i sottocodici dal 10.1 al 10.9, con l’indicazione delle diverse produzioni alimentari consentite; tra tali prodotti. Quello che interessa particolarmente per la nostra trattazione è il gruppo 10.8 – produzione di altri prodotti alimentari, classe 10.82 produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetteriecategoria 10.82.0 produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle, confetterie.

Infine, la sottocategoria 10.82.00 contiene la seguente dettagliata descrizione, così come è riportata nel sito www.codiceateco.it:

DESCRIZIONE:

produzione di cacao in polvere, burro di cacao, grasso e olio di cacao

produzione di cioccolato e di dolciumi al cioccolato;

produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero: caramelle, confetti aromatici, torroni, caramelle fondenti, cioccolato bianco;

produzione di gomme da masticare;

lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante

produzione di caramelle e pastiglie;

produzione di budini e creme da tavola, prodotti a base di frutta in guscio, incluse le paste a base di cioccolato da spalmare.

E’ di tutta evidenza che da tale esame particolareggiato è emerso chiaramente che il decreto del 22 marzo, nell’individuare tra le attività non sospese quelle di produzione alimentare, codice ateco 10, ha voluto ricomprendere anche quelle di produzione di dolciumi, come sopra indicate.

Per quanto sinora detto, possiamo concludere che i laboratori di prodotti dolciari possono esercitare la loro attività e produrre i dolciumi dei tipi indicati nel codice, nonché creme, caramelle, confetterie e prodotti similari.

Considerato, però, che gli esercizi di pasticceria devono restare chiusi, come disposto dal DPCM dell’11 marzo e ribadito nel successivo DPCM del 22 marzo, si ricorda che tali produttori non possono esercitare la vendita dei loro prodotti al dettaglio al consumatore finale, hanno invece  la possibilità di venderli, purchè confezionati secondo le prescrizioni del Regolamento CE 1169/2011, art. 9, solo ad altri esercizi commerciali che effettuano la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, quali esercizi di vicinato, supermercati e simili.

Aggiungiamo, in conclusione, che sarà possibile anche la consegna degli stessi prodotti al domicilio del consumatore ad eccezione della Campania ove, con ordinanza regionale, è stato imposto il divieto di effettuare tale vendita per i prodotti di ristorazione.

                                                                        C.te a r. Dr. Michele Pezzullo

Il commento di Giuseppe Capuano

Il DPCM 11 marzo 23020 all’articolo 1 comma 2 prevede che: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Con questa norma il Governo ha voluto vietare quel tipo di attività che poteva facilitare l’assembramento o il contatto tra più persone, e l’attività di pasticceria viene intesa in questo caso come attività di ristoro e ritrovo, tanto che nelle Faq del Governo si intende vietato anche la vendita dei prodotti dolciari con il sistema del Take Away, assimilando tale pratica di vendita al consumo sul posto. I prodotti dolciari, possono provenire da attività artigianali ed industriali, e quindi possono rientrare nella produzione di generi alimentari la cui produzione e commercializzazione non è sospesa ( vedasi codice Ateco 10.71.2 codice Ateco 47.24). Resta inteso che l’attività di produzione e commercializzazione dei beni avvenga in tale ambito e fatte salve ovviamente il rispetto delle norme igieniche sia alimentari che sanitarie e l’aggiornamento delle proprie procedure di autocontrollo di cui all’art. 5 del Reg. CE 852/2004 sulle quali non mi soffermo.

Se è vero che l’articolo 1 comma 2 del DPCM 11 marzo 2020 prevede che è consentita la vendita a domicilio dei prodotti provenienti da pasticcerie, pizzerie ecc. ebbene non è cosi in Regione Campania, in quanto in questo quadro normativo si inserisce, con norme più stringenti, l ‘Ordinanza del Presidente della Regione Regione Campania n. 25 del 28/03/2020 che prevede: sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio, . Da una ricostruzione delle norme esaminate, si conclude che in Regione Campania sono sospesi i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e quindi non è consentita la vendita a domicilio di quei prodotti di pasticceria, rosticceria o gastronomia, ovvero la consegna di quei prodotti pronti per essere somministrati, venduti al banco per il consumo sul posto o venduto per asporto con il metodo Take Away.

Per essere consentita la commercializzazione di dolciumi, gli stessi devono essere prodotti all’interno di laboratori in regola con le norme igienico-sanitarie con iscrizione alla camera di commercio, codici ateco 10.71.2 e simili, e la distribuzione può avvenire con la vendita online o con la distribuzione all’interno di negozi di generi alimentari.

Altresì, la consegna a domicilio del prodotto può avvenire in analogia con quanto previsto per la consegna a domicilio di generi alimentari solo se il prodotto è preconfezionato ed in regola con la normativa europea (REG. CEE N. 1169 DEL 25/10/2011 vedasi articolo 9)1.

Giuseppe Capuano

 


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