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In data 10 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto con il quale vengono imposte nuove limitazioni che produrranno effetto dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Dal 14 aprile cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

Continueranno ad essere applicate le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Il Provvedimento proroga le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus al 3 maggio . L’articolo 1 indica tutte le nuove misure da applicare sull’intero territorio nazionale. Quindi le precedenti limitazioni imposte con altri DPCM decadono.

Le attività consentite sono elencate  negli allegati 1-2.3 al dpcm 10 aprile.

L’art 1  dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in un nuovo allegato 1 dello stesso DPCM. Precisa che:

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

L’ art 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) e consente la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità. Precisa a tal proposito che sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3  del DPCM del 10 aprile .  Riaprono quindi le cartolerie le librerie e le rivendite di abbigliamento per bambini e neonati. Riprende la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, c’è l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili) ma ci sono anche gli articoli in paglia e i materiali da intreccio, mentre assieme alla costruzione di Pc e periferiche si potranno ricominciare a produrre anche componenti e schede elettroniche. Ricomprese tra le attività consentite anche quelle relative alla riparazione e manutenzione di aerei e treni, oltre alla cura e manutenzione del paesaggio.

ll Dpcm introduce anche una serie di misure per ridurre le possibilità di contagio all’interno delle attività commerciali .Sarà obbligatorio l’uso dei guanti monouso al gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento, fino alle mascherine per i lavoratori. E orari più lunghi per evitare code (e quindi rischio assembramenti). Tra le indicazioni anche pulizie almeno due volte al giorno. E poi ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

L’allegato n 4  indica le misure igieniche sanitarie da adottare in generale mentre l’allegato n. 5 riguarda Misure per gli esercizi commerciali individuando in modo preciso le seguenti:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

Sicuramente da una lettura più attenta del nuovo DPCM verranno fuori altre sfaccettature non considerate nel presente elaborato di certo dovremmo adeguare tutti i verbali alle nuove disposizioni precisando che resta immutato il sistema sanzionatorio stabilito dal D.L.19 / 2020. Si è già al lavoro per l’elaborazione dei nuovi fac simili che saranno presto disponibile sul sito www.associazionemarcopolo.it

11 aprile 2020   Aiello Giuseppe .

In allegato il DPCM 10 Aprile

Elenco delle attività consentite e vietate – versione aggiornata al 10 aprile 2020 ore 22:30  ATECO-consenti-vietati-okCHIARELLI

A cura di Simone Chiarelli –


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