CONTROLLI : SIGARETTE ELETTRONICHE (CON O SENZA NICOTINA) autore Cav. Ricca Mario

La sigaretta elettronica (detta anche e-cigarette o e-cig) è un dispositivo per l’inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo quindi i rischi connessi all’assunzione di sottoprodotti cancerogeni del tabacco.

Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente o magari eliminandola del tutto.

Molta gente prova ad usare la sigaretta elettronica per smettere di fumare.

L’AAMS con decreto direttoriale nr.47885/RU del 16 marzo 2018 –  pubblicato il 23/03/2018, ha stabilito all’art.1 comma 1, che gli esercizi di vicinato, così come definiti dall’art.4 del D.Lgs 31.3.1998 nr.114, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza, conforme all’allegato modello di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.62-quater, comma 5-bis del D.Lgs.26.101995 nr.504 e s.m.

Al comma 2 sempre dell’art.1, stabilisce che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al comma 1, che intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, l’istanza di cui al comma 1 prima di iniziare l’attività medesima.

L’art.2, stabilisce che L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

L’autorizzazione ha validità biennale.

L’art.3 stabilisce che gli Uffici dei monopoli, salva l’applicazione del comma 3, qualora riscontrino nell’ambito della ordinaria attività di controllo gli esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dispongono la sospensione dell’attività di vendita dei medesimi prodotti fino all’inoltro dell’istanza di cui all’articolo 1 da parte del legale rappresentante dell’esercizio.

Al comma 3 dice che gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto, sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data.

esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sotto riportato.

 

Articolo 50 – decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 – Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

 Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 258,00 a €. 1.549,00.

La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

L’estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all’art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell’imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

 

Giusto per ricordare che gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4 della legge Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono:

Ai fini del presente decreto si intendono:

per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

per forme speciali di vendita al dettaglio:

– la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

– la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

– la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione

– la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree    pubbliche.

 

Si allega il modello da utilizzare:

 

MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

 

Il sottoscritto______________;

nato a _____________;

il _________________;

codice fiscale:___________________;

Rappresentante legale della ditta / società _______________________;

con sede legale in __________________via______________________, n___;

partita iva_________________________________________;

codice fiscale:___________________;

 

Titolare dell’esercizio di vicinato sito in __________________via___________________, n___;

il cui delegato alla gestione è __________________,

nato a _____________;

il _________________;

codice fiscale:___________________;

 

Titolare della farmacia sita in __________________via______________________, n___;

il cui delegato alla gestione è __________________,

nato a _____________;

il _________________;

codice fiscale:___________________;

 

Titolare della parafarmacia sita in __________________via______________________, n___;

il cui delegato alla gestione è __________________,

nato a _____________;

il _________________;

codice fiscale:___________________;

 

CHIEDE

 

l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

 

DICHIARA

 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

– è titolare di esercizio di vicinato / farmacia / parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività;

– non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;

– nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

 

(soltanto per gli esercizi di vicinato):

– il valore delle vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro__________;

– il valore delle vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) delle altre attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;

 

(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore ad un anno e superiore a tre mesi):

– il valore delle vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno

nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro__________;

– il valore delle vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna delle altre attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;

 

SI IMPEGNA

 

– a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano conformi alle disposizioni dell’articolo 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;

– ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente;

– ad osservare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione

costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;

– a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente a uno degli elementi identificativi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto direttoriale (inserire la data), entro 15 giorni dalla intervenuta modifica;

 

(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore a tre mesi o di prossima attivazione):

– a comunicare il valore delle vendite dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo e il valore delle altre attività dell’esercizio registrati nel primo trimestre di attività entro quindici giorni dal termine di tale trimestre.

 

_______________,li_______________

 

(firma leggibile)

 

______________________

 

 

 

 

 

 

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità




VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CUI ALL’ ART 128 TULPS

  • Il Consiglio di Stato con nota 00545/2018 datata 02/03/2018 ha precisato che, rimane comunque l’obbligo della vidimazione e della regolare compilazione del registro dedicato alla vendita dell’usato,  Dott. Giuseppe Aiello.

 

Con iL’art. 126 del R.D.  n. 773/31 stabiliva che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d’atto. L’art. 126 del T.U.L.P.S. è stato abrogato, con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Pertanto a far data dall’11 dicembre 2016 non deve più essere presentata al SUAP la SCIA per vendita di cose antiche o usate.

L’abrogazione della comunicazione prevista dall’articolo 126 del TULPS, operata dal d.lgs. 222/2016, pone il dubbio del mantenimento o meno dell’obbligo di utilizzare e quindi, preventivamente vidimare, il registro previsto dall’articolo 128 del medesimo testo, secondo cui  (I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o d’altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con le quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti d’oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.)

In considerazione che, come è ben noto, il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite, la tesi secondo cui sarebbe venuto meno l’obbligo di utilizzo del registro di cui all’art 128 TULPS avrebbe portato ripercussioni serie nell’ambito dei controlli e dei contrasti al commercio illegale, in quanto, è indubbio che
Il controllo sulle transazioni, è reso possibile soprattutto attraverso la verifica dell’annotazioni delle stesse sull’ apposito registro.  Ulteriore elemento che confermava la permanenza nell’ordinamento della disposizione contenuta nell’art. 128 del TULPS era costituita  dal fatto che il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (d.m. 15 maggio 2009, n. 95), che sono sempre state pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.

A testimonianza che la problematica relativa alla possibile tacita abrogazione dell’art 128 TULPS non era di poco conto e che in merito si erano sollevati pareri opposti e contrastanti si evidenzia che il Ministero dell’Interno nella circolare 2/3/2017 n. 557IPASIUI003342 asseriva che con l’abrogazione dell’art 126 del TULPS anche il successivo art.128 non sarebbe stato più applicabile al commercio di cose usate.

Successivamente però lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedeva, al Consiglio di Stato, apposito parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 222 del 2016 (cd SCIA 2) sull’art. 128 del TULPS.

Il Consiglio di Stato con parere espresso dall’Adunanza del 14 febbraio 2018, nota 00545/2018 datata 02/03/2018, ha precisato che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art.126 del TULPS, non deve ritenersi abrogato anche il successivo art. 128, e che quindi, rimane comunque l’obbligo della vidimazione e della regolare compilazione del registro dedicato alla vendita dell’usato, dove verranno annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati. Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l’obbligo neppure della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 del T.U.

Per quanto su esposto possiamo affermare che, il commerciante di cose antiche o usate è ancora tenuto a richiedere al Comune presso il Suap la vidimazione del registro prescritto dall’articolo 128 del Tulps nel quale annotare le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate. Il registro, poi, va esibito agli ufficiale e agenti di Pubblica sicurezza che ne facciano richiesta in sede di controllo. L’obbligo persiste nonostante il commerciante non sia oggi più soggetto all’obbligo di cui all’art 126 TULPS (SCIA).

 

14.04.2018     Giuseppe Aiello

puoi scaricare  la nota del ministero dell’interno e il parere del Consiglio di Stato

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Si riporta il PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

 

NUMERO AFFARE 00015/2018

OGGETTO: Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Richiesta di parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 222 del 2016 (cd. Scia-2) sull’art. 128 TULPS. Registro delle operazioni giornaliere.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 557/PAS/U000111/12900.A(24)BIS del 4 gennaio 2018 con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha trasmesso la relazione sulla questione in oggetto ed ha chiesto sulla stessa il parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore Dante D’Alessio.

 

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha chiesto al Consiglio di Stato il parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 222 del 2016 (cd SCIA 2) sull’art. 128 del TULPS.

Il d. lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, all’art. 6 (Disposizioni finali), comma 1, ha stabilito che “L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato”.

Il Ministero dell’Interno ha chiesto se, per effetto dell’abrogazione espressa dell’articolo 126 del TULPS, deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro delle operazioni effettuate.

Dopo aver esposto le ragioni che sono state portate a favore della tesi dell’abrogazione implicita del dovere di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, il Ministero ha indicato molteplici ragioni per le quali ritiene che la disposizione contenuta nell’art. 128 non possa ritenersi abrogata.

La Sezione ritiene che la tesi della permanente vigenza dell’art. 128 del TULPS, e del conseguente mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro delle operazioni svolte dai soggetti indicati nello stesso articolo (e quindi anche dai commercianti), sostenuta dal Ministero dell’Interno nella richiesta di parere in esame, debba essere condivisa.

Militano a favore di tale tesi diversi argomenti.

In primo luogo la norma non è stata espressamente abrogata dal d. lgs. n. 222 del 2016 a differenza dell’articolo 126 del TULPS oggetto, come si è prima ricordato, di una specifica disposizione di abrogazione.

Peraltro, come ha giustamente evidenziato l’Amministrazione nella sua relazione, l’analisi tecnico normativa allegata al testo dell’emanando decreto legislativo, aveva affermato che “le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente”.

Non risultano poi valutazioni espresse formulate sulla abrogazione (anche implicita) della disposizione in questione.

Non risulta poi condivisibile la tesi di una abrogazione implicita della disposizione in questione.

Occorre, infatti, evidenziare, che ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli articoli 126 e 128 del TULPS.

La prima disposizione, quella contenuta nell’art. 126 (ora abrogata), non consentiva l’esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. La seconda disposizione, contenuta nell’art. 128 che invece ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.

E’ quindi ben possibile che una attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza possibili controlli all’accesso ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Del resto è ben noto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite.

Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del TULPS, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate.

4.3. Ulteriore elemento che conferma la permanenza nell’ordinamento della disposizione contenuta nell’art. 128 del TULPS è costituita dal fatto che il d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (D.M. 15 maggio 2009, n. 95), che sono pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.

Peraltro il comma 2 dell’art. 63 del Codice dei beni culturali, secondo cui “Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime” è stato di recente modificato ed integrato dall’art. 1, comma 175, lett. f), della legge 4 agosto 2017, n. 124, con una disposizione che è quindi successiva al d.lgs. n. 222 del 2016.Si deve quindi ritenere che il legislatore non ha inteso abrogare (in modo implicito) anche l’art. 128 del TULPS con la disposizione in essa contenuta riguardante l’obbligo di tenuta del registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.

Non può ritenersi, pertanto, che la ratio generale di semplificazione e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività commerciali e imprenditoriali che ha determinato le semplificazioni dei regimi autorizzatori contenute nel decreto legislativo n. 222 del 2016 (e riguardanti anche il settore in questione) possa aver esteso i suoi effetti anche su disposizioni (non espressamente abrogate) che hanno finalità specifiche, essendo necessarie per l’esercizio di importanti finalità di controllo di polizia.

Peraltro è anche ben possibile che colui che esercita l’attività commerciale in parola, che ha potuto avviare senza averne data preventiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 126 del TULPS, annoti poi nell’apposito registro di cui all’art. 128 le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate, ed esibiscano poi tale registro agli ufficiali ed agli agenti di P.S. che ne facciano loro richiesta.

Ciò chiarito, si deve aggiungere che non costituisce un elemento decisivo in favore della tesi dell’abrogazione della norma la circostanza che l’art. 128 del TULPS, nell’individuare i soggetti ai quali la disposizione si applica, richiama anche “le altre persone indicate negli articoli 126 e 127”.

Si deve infatti osservare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’art. 128 fa riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono destinatari della disposizione senza alcuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla diversa disposizione abrogata, di cui all’articolo 126, che viene richiamato (con l’art. 127) in forma solo residuale.

Come ha quindi evidenziato l’Amministrazione che ha posto il quesito, la disposizione contenuta nell’art. 128 (che si riferisce anche a soggetti diversi dai commercianti di cui all’art. 126) ben potrebbe continuare ad operare anche espungendo dal testo il riferimento all’abrogato art. 126 del TULPS.

Ma a ciò si deve aggiungere che, come ha esattamente osservato l’Amministrazione, l’art. 126 non integra nemmeno i destinatari della disposizione contenuta nell’art. 128, limitandosi a far riferimento ai soggetti che esercitano il commercio di cose antiche e usate che, a ben vedere, sono già destinatari espressi della disposizione contenuta nell’art. 128. Non è infatti possibile ritenere che i commercianti ai quali la disposizione si riferisce siano soggetti diversi da quelli che compiono operazioni sulle cose antiche e usate, come si ricava dal contenuto della stessa disposizione.

P.Q.M.

La Sezione ritiene che l’art. 218 del TULPS non sia stato abrogato, nemmeno in modo implicito, dal d. lgs. n. 222 del 2016.

IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE
Dante D’Alessio
 IL SEGRETARIO

Calderone Luisa

 




PROFESSIONI SANITARIE – Istituiti 17 nuovi Albi professionali – Individuato il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico

 

fonte : Newsletter TuttoCamere.it

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, il Decreto 13 marzo 2018, recante “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

Con questo decreto vengono istituiti, in attuazione dell’art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante la riforma del sistema ordinistico delle professioni sanitarie), 17 nuovi Albi professionali.

Si tratta di professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordi

Un traguardo, atteso da dodici anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.

I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono i seguenti:

albo della  professione  sanitaria  di  tecnico  sanitario di laboratorio biomedico;

albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

albo della professione sanitaria di dietista;

albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

albo della professione sanitaria di igienista dentale;

albo della professione sanitaria di fisioterapista;

albo della professione sanitaria di logopedista;

albo della professione sanitaria di podologo;

albo della professione sanitaria di ortottista assistente di oftalmologia;

albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

albo della professione sanitaria di educatore professionale;

albo della professione sanitaria di tecnico della  prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (art. 1, comma 4)

All’articolo 2 del decreto in commento vengono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale.

Per i possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea è necessario il riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria da parte del Ministero della Salute.

Lo stesso riconoscimento del titolo di studio sarà necessario per i cittadini non appartenenti a paesi dell’Unione europeae, ovviamente, sarà necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.

Segnaliamo, infine, che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, è stato individuato il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico.

Tale decreto recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e Bolzano.

LINK:

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.




COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività – Effetti delle proroghe – Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

2018_87935_Ris_MSEFONTE: https://www.tuttocamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018, reca chiarimenti, nonché indicazioni operative, alla luce della continua evoluzione delle disposizioni in materia di concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. “Milleproroghe”), e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

In particolare, le richieste di parere riguardano gli effetti dell’ultima proroga delle concessioni, disposta dal citato comma 1180, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data.

Mentre il comma 8, dell’art. 6, della L. n. 19/2017 prevedeva come scadenza delle concessioni in essere quella del 31 dicembre 2018, il comma 1180, dell’art. 1, della L. n. 205/2017 ha invece previsto una ulteriore proroga di tale scadenza al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del 2012 al fine di individuare “specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.

Di conseguenza – scrive il Ministero “la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite”.

La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, secondo il Ministero, “non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 e quello di entrata in vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata”.

L’automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate, peraltro, sempre secondo il Ministero, “non risponderebbe a criteri di ragionevolezza”.

Nell’attesa che vengano definiti i nuovi criteri di concessione dei posteggi con la revisione dell’Intesa del 2012, e considerata anche l’eventualità che il rilascio di nuove concessioni possa essere in potenziale contrasto con i nuovi criteri, il Ministero ritiene opportuna “la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l’entrata in vigore del citato comma 1181”.

 




Polizia Commerciale : VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI – Nota di indirizzo dell’ANCI sullo “street food agricolo”

Il Dipartimento Attività Produttive dell’ANCI, il 5 marzo 2018, ha emanato, dopo quella del 9 settembre 2013, una nuova “Nota di indirizzi in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)” fornendo alle Amministrazioni comunali indicazioni interpretative della normativa in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli svolta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, riguardo all’effettuazione della c.d. “somministrazione non assistita” nell’ambito della predetta attività di vendita.

Confermando la validità di quanto argomentato nella precedente Nota del 9 settembre 2013, il Dipartimento, con la presente, ritiene di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle corrette modalità applicative delle novità legislative introdotte recate dall’art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha novellato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 inserendo nel comma 8-bis le parole “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, …”.

Conseguentemente, nell’ambito dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, comprensiva della eventuale “somministrazione non assistita” degli stessi effettuata utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, è possibile che il medesimo imprenditore eserciti quello che oramai viene definito lo “street food agricolo”, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Dopo queste premesse, l’ANCI fornisce alcune indicazioni sullo svolgimento dello “street food agricolo”, che riassumiamo nei punti che seguono.

1) Per quanto concerne l’ambito territoriale lo “street foodpuò essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l’ubicazione dell’azienda agricola di produzione.

2) Con riferimento all’ambito temporale lo “street foodpuò essere svolto nel corso di tutto l’anno.

3) Circa le attrezzature utilizzabili, si prevede l’impiego di “strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola” che deve intendersi quale possibilità per l’imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), purché idoneo dal versante igienico-sanitario alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

4) Le predette strutture mobili devono essere “nella disponibilità dell’impresa agricola” e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell’impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato).

Quanto, poi, ai prodotti che possono formare oggetto dello “street food l’ANCI chiarisce che:

1) possono essere posti in vendita, anche in modalità “street food”, “prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”. Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili, i prodotti devono presentarsi “già pronti per il consumo”, intendendosi per tali, conformemente alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia,  quelli che non necessitino di cottura sul posto per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un’attività di manipolazione nel luogo di vendita.

2) L’attività di “street food agricolo” può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo.

Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018 laddove si chiarisce che “non può escludersi l’utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di <> la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.”




IMPORTANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO IN MERITO AL RILASCIO DI LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

 LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

Art. 88 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) 

  Ministero Dell’Interno con protocollo nr. 557/PAS/U/003881/12001/(1) del 19.03.2018

  Articolo del Cav. Mario Ricca

 

Premesso che l’art.88 TULPS recita:

la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Tale licenza viene rilasciata dalla Questura di competenza per territorio.

Il Ministero Dell’Interno con protocollo nr. 557/PAS/U/003881/12001/(1) del 19.03.2018 ha emanato direttive operative nel senso delle distanze minime da luoghi sensibili, in merito alle licenze di cui all’art.88 TULPS per l’esercizio di attività e di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo.

In buona sostanza, le Questure, nel rilasciare le licenze di cui all’art.88 TULPS, devono verificare oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto della normative regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”.

Sempre il Ministero dell’Interno  con la circolare di cui sopra, al punto 4, detta le indicazioni operative da seguire e cioè:

Dal punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex art 88 TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, attesterà ai sensi dell’art.47 del DPR nr.445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite dalle leggi e dai regolamenti regionali o comunali.

Tale attestazione, si aggiungerà all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia,igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile.

Al fine di agevolare tale adempimento, La circolare del ministero, allega dei nuovi moduli che i privati potranno utilizzare per la presentazione della domanda.

Una volta che il privato presenta l’istanza, il Questore, provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni secondo le disposizioni di cui agli artt.71 e 72 del DPR 445/2000, chiedendo in particolare al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito alle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale o comunale.

Nel caso in cui il comune attesti la conformità dei locali, il Questo potrà rilasciare la licenza di cui all’art.88 TULPS.

Pertanto, l’ente locale (il Comune) dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui trattasi, il Questore, rigetterà l’istanza.

Nel caso in cui il comune non fornisca il riscontro richiesto entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza di cui all’art.88 TULPS, il Questore, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà comunque a rilasciare il titolo di Polizia.

La mancata comunicazione del riscontro, va comunque segnalata al comune per l’eventuale iniziative di cui all’art.71 comma 3 del DPR 445/2000.

Nell’ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza, emerga che l’ubicazione dell’esercizio, violi le distanze minime, il Questore valuterà la possibilità di annullare il provvedimento di polizia ai sensi dell’art.21-nonies della legge 241/1990.

Tali direttive si applicano alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare e cioè dal 19.03.2018.

Si allega la circolare ministeriale con la nuova modulistica.

Cav. Mario Ricca




SUAP E UFFICIO COMMERCIO: LA CORRETTA DISTINZIONE. (Leccisotti)

Ormai sono passati anni dalla obbligatorietà del SUAP telematico ma molti comuni fanno ancora confusione sulla sua configurazione.

L’essere formatore mi porta ad essere spesso in giro per l’Italia a vedere realtà di tutti i tipi e nello stesso tempo tocco con mano molte criticità ed errate visioni della macchina amministrativa da parte dei governanti.

Uno dei punti chiave da sfatare è che l’Ufficio Commercio, incardinato di solito nei Comandi di Polizia Locale, non va confuso con il SUAP. Spieghiamo il perché.

Il SUAP acronimo di SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE è un servizio a sé che fa da collettore a molti altri servizi del comune, tra cui l’ufficio commercio. In pratica è il servizio che fa da regia, nato come entità semplificatrice delle istanze degli operatori economici.

Tutte le istanze che vengono inviate al SUAP, scia, variazioni, subingressi, nuove attività, etc…vengono lavorate dal SUAP che le gestisce e le gira ai vari enti competenti nonché agli uffici comunali responsabili per le rispettive competenze.

E’ un servizio con atti a valenza esterna, cioè il Responsabile del SUAP, adotta degli atti in base alle risultanze ricevute dai vari uffici.

In pratica lo schema che ne deriva è il seguente:

flusso di funzionamento

Ciò per quanto riguarda gli uffici interni. Per quanto riguarda le competenze esterne, il SUAP, a seconda degli interessi in gioco, a seconda delle competenze esterne che il caso prevede, inoltra la pratica agli enti competenti che possono essere ASL, VVFF, MINISTERI, DOGANE, REGIONE e altri enti a cui sono deputati controlli, verifiche e nulla osta in materia.

Va di per sé che sono tutti meccanismi previsti dalla legge e non c’è la possibilità di interpretare varie composizioni sui generis da parte delle amministrazioni.

Ritornando agli errori più frequenti, quali confondere l’Ufficio Commercio al SUAP, è tecnicamente impossibile fondere i due servizi, l’uno incardinato negli uffici annonari delle Polizie Locali mentre il SUAP è uno sportello avulso da questo ufficio, anzi, funzionalmente è sovraordinato a questa struttura di polizia commerciale.

La sovrapposizione creerebbe uno squilibrio, a tratti illegittimo, della funzionalità dello sportello stesso.

Pensate all’esempio che, dopo un controllo annonario, si rilevi l’assenza della sorvegliabilità di un locale oppure il gestore ha precedenti per mafia: in un SUAP corretto, l’UC trasmette le risultanze al SUAP ed è quest’ultimo che adotta un provvedimento esterno di divieto di prosecuzione dell’attività. Nel caso UC e SUAP coincidessero, è impensabile che la stessa unità dica a se stessa cosa fare e nello stesso tempo adottare l’atto di divieto di prosecuzione attività. Verrebbe meno la terzietà dell’atto e di conseguenza potrebbe portare a conseguenze e contenzioso.

Si conclude dicendo che il SUAP non deve essere necessariamente un settore a sé, ma può essere un servizio, incardinato funzionalmente ad altro settore (ma non gerarchicamente) e che gode di un’autonomia operativa particolare, in quanto trattasi di uno speciale sportello o servizio, indispensabile per lo sviluppo e il controllo di attività produttive, facendo da regia per gli uffici comunali competenti e gli enti esterni che hanno titolo e competenza ad esprimersi sulle istanze degli operatori economici.

Luca Leccisotti




POLIZIA COMMERCIALE: Procedure dei controlli e modulistica da scaricare dal sito www.pieronuciari.it

  • Grazie all’amico Piero Nuciari offriamo la possibilità ai nostri lettori di poter scaricare gratuitamente la modulistica utile da utilizzare per i controlli alle attività commerciali, un vivo ringraziamento all’amico Piero Nuciari dalla redazione associazionemarcopolo.it .

I modelli che trovate in questa pagina, sono stati messi a punto dal sottoscritto nel corso degli anni.
Consentono di effettuare sopralluoghi commerciali completi e corretti anche se si ha poca esperienza della materia.
Molto spesso, soprattutto nei piccoli comandi, i sopralluoghi commerciali  vengono fatti o in maniera superficiale oppure non vengono svolti per nulla a causa dello scarso tempo che si ha per stare continuamente aggiornati con la normativa commerciale e igienico annonaria che varia ad una velocità incredibile.
Seguendo questi schemi, invece, è possibile fare controlli completi senza necessariamente essere “grandi esperti ” delle problematiche commerciali e igienico annonarie.

modello-sopralluogo-esercizi-vicinato.pdf
modello-sopralluogo-erboristeria.pdf
modello-sopralluogo-pescheria.pdf
modello-sopralluogo-macelleria.pdf
modello-stampabile-per-sopralluogo-pubblico-esercizio.pdf
modello-controllo-documentazioni_e_autorizzazioni-pubblico-esercizio
modello-sopralluogo-fornaio.pdf

Fac simili verbali di contestazione
modulistica polizia locale Regione Piemonte (2013)




POLIZIA COMMERCIALE: I cubetti di ghiaccio del bar. Quello che occorre sapere.

  • i cubetti del ghiaccio serviti nei bar nei cocktail o nelle bibite potrebbero essere un concentrato di batteri che mettono a rischio la salute dei consumatori. Tratto da : autore Piero Nuciari 

Ne aveva parlato qualche tempo fa un servizio di Striscia la notizia: i cubetti del ghiaccio serviti nei bar nei cocktail o nelle bibite potrebbero essere un concentrato di batteri che mettono a rischio la salute dei consumatori. Nel servizio Staffelli aveva prelevato del ghiaccio dai bicchieri di alcuni bar di Milano e lo aveva fatto analizzare da un laboratorio con esiti preoccupanti, visto che erano state trovate alte concentrazioni di coliformi fecali, escherichia coli, enterococchi, pseudomonas.
Decisamente preoccupante visto che parliamo di bar italiani dove dovrebbero essere rispettati i dettami dell’Haccp in vigore a livello europeo.

Tuttavia è da precisare che il servizio non voleva essere la denuncia sullo stato igienico di tutti i bar italiani, visto che i bar presi in considerazione erano solo di una città, ma voleva solo evidenziare quanto dell’innocuo ghiaccio fosse potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori, visto che, nonostante la bassa temperatura, non è immune da contaminazioni batteriche  soprattutto se  trattato in modo non igienico.

E’ da evidenziare che il ghiaccio è così importante (e delicato) che in Italia esiste l’Istituto Nazionale Ghiaccio Alimentare, un’associazione di aziende che producono ghiaccio, che con la collaborazione di noti professionisti, ha addirittura creato un manuale per gli operatori del settore, per il corretto utilizzo di questo alimento, approvato anche dal ministero della Salute.

Alcune precisazioni

L’idea di produrre ghiaccio nasce nel 1917 negli Stati Uniti. Con il tempo questo processo si è diffuso in tutto il mondo ed è stato migliorato, fino alla creazione recente di ghiaccio con purezza certificata.
Il ghiccio in ambito alimentare è da considerare un alimento a tutti gli effetti e deve essere prodotto a partire da acqua idonea al consumo umano ai sensi della vigente legislazione in materia.
Nonostante la sua bassa temperatura di conservazione, è da evidenziare che non ha un effetto battericida sugli organismi.
Anche se è in grado di modificarne il metabolismo e le capacita di sviluppo, non riesce tuttavia ad eliminarli completamente, visto che durante la fase di scongelamento alcune di queste cellule possono ricostituirsi e generare microorganismi nuovamente vitali.

Per questo motivo da sempre viene raccomandato ai turisti di evitare il ghiaccio nelle bibite, visto che è una delle cause di infezioni e gastroenteriti contratte durante i viaggi in alcuni paesi al mondo.

Numerosi studi  e indagini effettuate dalle autorità sanitarie nazionali e mondiali (Ministero della Salute Italiano, EFSA, OMS, FDA) in diverse nazioni, comprese l’Italia e paesi europei, hanno dimostrato che il ghiaccio può essere contaminato da varie specie di batteri, quali Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Staphylococcis spp, Streptococcus spp, Clostridium spp, Pseudomanas aeruginosa, Enterococcus spp, Campylobacter listeria e salmonella, tutte specie potenzialmente patogene per l’uomo.

Tali microrganismi possono essere presenti nel ghiaccio principalmente per due motivi:

utilizzo di acqua contaminata e mancato rispetto di corrette prassi igieniche durante la produzione, lo stoccaggio e la manipolazione.

Esistono alcuni luoghi comuni che è bene sfatare per la sicurezza di tutti.
Uno di questi è che se sono presenti degli agenti patogeni nel ghiaccio questi vengono uccisi quando il ghiaccio è aggiunto a bevande con forti contenuti di alcol.
Non è affatto vero! Infatti uno studio fatto dall’Università del Texas ha dimostrato che Salmonella, E. Coli e Shigella sono sopravvissuti in bevande con cola, scotch, acqua e l’85% di tequila.

Un altro luogo comune è che tutto il ghiaccio confezionato è sicuro se non viene toccato da mani umane.
Anche questo non risponde al vero visto che ogni anno in Italia milioni di kg di ghiaccio vengono confezionati in siti non adeguati e con processi non controllati.  Spesso il processo di confezionamento avviene manualmente ed è possibile il contatto del ghiaccio con le mani dell’operatore ed altre sorgenti di contaminazione.

Ma non occorre scomodare i produttori per evidenziare errori che sono visibili ogni giorno nei bar durante la somministrazione di bevande.

Una pratica molto diffusa (ed errata) è ad esempio quella di prelevare direttamente il ghiaccio con il bicchiere dal contenitore,  che a volte è addirittura a vasca e aperto. In questo caso è da rilevare che la parte esterna del tumbler non è mai abbastanza pulita, perché viene toccata con le mani.

Altro errore comune riguarda la pulizia di tutti i contenitori o gli strumenti con cui il ghiaccio viene in contatto. Se ad esempio i rompighiaccio meccanici usati per produrre scaglie o flakes, non vengono puliti con la dovuta frequenza, si rischiano contaminazioni batteriche.

Le regole principali

Il ghiaccio deve essere prodotto,  autoprodotto e/o detenuto nel rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie per la produzione di alimenti (HACCP).

Tutti i materiali che vengono a contatto con il ghiaccio, compresi quelli di cui è costituito il macchinario di produzione, devono essere conformi alla vigente legislazione di riferimento; lo stesso personale addetto alla produzione/manipolazione deve essere formato al fine di evitare contaminazioni con possibili conseguenze per la salute dei consumatori.

Un occhio di riguardo merita l’acqua utilizzata per la produzione, che deve essere conforme ai requisiti del Decreto Legislativo 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano.
Come per le apparecchiature per la produzione di acqua “trattata” somministrata nei pubblici esercizi, devono essere effettuate con continuità le operazioni di sanificazione delle macchine e delle attrezzature utilizzate per la produzione e lo stoccaggio del ghiaccio.

Il ghiaccio prodotto negli stabilimenti

Il ghiaccio posto in vendita  deve essere prodotto in stabilimenti alimentari conformi ai requisiti imposti dai Regolamenti concernenti l’igiene dei prodotti alimentari denominati “Pacchetto igiene” ed in particolare dal Regolamento HACCP (Reg. CE 852/04) e dal Regolamento della Rintracciabilità (Reg. CE 178/02).

Ai sensi dei Regolamenti CE del cosiddetto “Pacchetto Igiene” e in particolare dei Regg. (CE) nn. 178/02, 852/04 e 882/04 e  agli effetti della vigilanza igienica, il ghiaccio prodotto può essere di due tipi: “alimentare” e “NON alimentare”.

Il ghiaccio alimentare è quello preparato con acqua giudicata potabile dall’Ufficiale Sanitario e che alla fusione si riduce in acqua egualmente potabile. Il ghiaccio che non risponde a siffatte condizioni viene compreso sotto la denominazione di ghiaccio “NON alimentare” o ghiaccio “NON commestibile”.

E’ bene evidenziare che:
1)  il ghiaccio alimentare non può essere messo in contenitori non certificati per il contatto con gli alimenti;

2) Non può essere conservato o stoccato (ad esempio imbustato e messo in celle freezer);

3) Non può essere venduto sfuso o in contenitori/confezioni che non riportino:

– il lotto di produzione, da cui si possa risalire ad acqua e imballi primari impiegati nella produzione secondo quanto prescrive il reg. 178/02 sulla Rintracciabilità dei cibi confezionati;

– il luogo di produzione (stabilimento di produzione che deve essere registrato fra le imprese alimentari).

Nonostante quanto sopra descritto, è da evidenziare che molti pubblici esercizi producono ghiaccio con gli appositi macchinari reperibili in commercio, che in oltre il 90% dei casi non può essere considerato alimentare.

Nonostante ciò esso viene utilizzato sia per raffreddare le bottiglie (senza venire a contatto delle bevande) che  a diretto contatto con alimenti come il pesce, per la sua conservazione, o di bevande alcoliche ed analcoliche.
Tutto questo avviene, come sempre, alla luce del sole  per la carenza dei controlli preventivi da parte degli organi preposti al controllo.
In calce all’articolo è possibile scaricare il  Manuale di corretta prassi operativa  per la produzione del ghiaccio alimentare, pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Piero Nuciari  www.pieronuciari.it

 

 

 

 




Registro delle opposizioni, dal 4 febbraio 2018 le nuove regole: non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato.

Registro delle opposizioni, dal 4 febbraio 2018 le nuove regole per non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato. Piero Nuciari tratto da www.pieronuciari.it

In genere chiamano nelle ore dei pasti principali, il numero chiamante appare sempre oscurato e la voce sembra sempre la stessa.
Sono gli addetti dei call center che, giustamente, stanno lavorando cercando di piazzare qualche affare, qualche abbonamento, oppure, semplicemente, di convincere l’utente a cambiare gestore telefonico.
Spesso ci siamo chiesti come avranno fatto ad arrivare a noi, a trovarci in un elenco telefonico contenente migliaia di numeri telefonici, come faranno a rintracciarci nuovamente qualche  giorno dopo, proponendoci un contratto, questa volta con un gestore telefonico differente.
E’ un mistero che nessun consumatore, penso, riuscirà mai a risolvere!

Sta di fatto che se all’inizio uno risponde con educazione, poi,  alla fine, la maleducazione emerge anche dai caratteri più miti, visto che la pazienza, a seguito delle insistenze degli operatori, arriva velocemente al capolinea!

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, è stata pubblicata la Legge 11 gennaio 2018, n. 5, avente come oggetto: “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.

La nuova legge, in vigore dal 4 febbraio 2018, introduce importanti novità in materia di iscrizione e di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e in funzione dal 1° febbraio 2011.

Questo registro, come il lettore ricorderà,  è stato inizialmente concepito come un servizio a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato.

Nonostante tutte le buone intenzioni del legislatore, è da dire che la nuova legge è stata dettata dal mancato funzionamento del registro esistente e questa lacuna ha costretto il legislatore a varare norme più stringenti.

I punti salienti della nuova legge sono:

1) Possibilità di inserire oltre al fisso anche il numero del proprio cellulare. Infatti è previsto che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, a seguito di specifica richiesta, “anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate”, sia per via telematica che per via telefonica.

E’ da evidenziare che nel registro possono essere inserite anche  le  numerazioni  fisse non pubblicate negli elenchi telefonici.

Una volta che il cittadino risulterà iscritto al registro delle opposizioni, avrà diritto a non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato.

2) La seconda nota importante è che con l’iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi pregressi, rilasciati, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, per finalità pubblicitarie o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

3) A seguito dell’entrata in vigore della Legge, gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.

4) Viene introdotto l’obbligo per i call center di usare numeri identificabili e richiamabili.

 

Le sanzioni

Per le aziende che non rispetteranno la legge, il quadro sanzionatorio previsto è piuttosto severo e fa riferimento a quanto disposto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e in particolare, al comma 2-bis, dove viene prevista la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

In caso di reiterazione delle violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali,  le autorità competenti potranno altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 1, commi 9 e 10).

E’ da evidenziare che la nuova legge sarà definitivamente operativa solo a seguito dell’emanazione del Regolamento attuativo che provvederà ad aggiornare il d.P.R. n. 178/2010 e a definire le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

Ciò significa che ai cittadini sarà consentito di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie indesiderate verso i cellulari e i numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici verosimilmente nel secondo semestre 2018.

Come iscriversi al Registro delle opposizioni

L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata, e fax.

– Sito web: http://www.registrodelleopposizioni.it/

– telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);

– fax, al numero 06.54224822;

– email, all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it;

– raccomandata, all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).

Se le telefonate continuano nonostante l’iscrizione…

Viste le pesanti sanzioni previste dalla norma l’ipotesi dovrebbe essere alquanto remota, tuttavia è possibile difendersi segnalando l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali compilando e inviando un apposito modulo scaricabile al seguente link:
Modulo segnalazione telemarketing illegittimo

Piero Nuciari
www.pieronuciari.it