DAL 10 OTTOBRE SANZIONI PENALI PER IL CITTADINO CHE ABBANDONA RIFIUTI – Giuseppe Aiello


Il cittadino privato che abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

(legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, dal 10.10.2023)

 

Con l’entra in vigore, dal 10 ottobre, della Legge n. 137, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, cambiano, tra l’altro, le regole contro l’abbandono dei rifiuti ad opera del privato cittadino, che, nella precedente previsione stabilita dall’art 255 c. 1 del D.lgs 152/2006, veniva punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro e nel caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa veniva aumentata fino al doppio.

Il legislatore, ritenendo di forte allarme sociale la problematica degli abbandoni dei rifiuti, interviene con mano pesante per punire penalmente anche la condotta illecita commessa dal privato cittadino e con l’art 6 ter del  decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ( modificato dalla Legge di conversione n. 137 / 2023). In buona sostanza si interviene modificando il comma 1 dell’art 255  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 prevedendo << 1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

Allo stato attuale l’abbandono dei rifiuti e il relativo deposito incontrollato, nel testo del decreto legislativo 152 / 2006 è punito penalmente sia se l’illecito venga commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato ( art 255 c 1), sia nel caso in cui il trasgressore rivesti una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, rappresentante di una persona giuridica, ( art.256 c. 2).

Art 255 c 1 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da privati cittadini

Modificato dalla L. 317 / 2023  in vigore dal 10.10.2023

Art 256 c 1 e 2 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da Ditte / imprese

vigente

1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

 

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

  1. a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

 

CONCLUSIONI

 

Anche se è presto ed inopportuno anticipare apprezzamenti e/o critiche alla modifica introdotta dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, per la parte relativa alla trasformazione delle sanzioni relative agli abbandoni e al deposito incontrollato dei rifiuti effettuato da privati cittadini non si può non esprimere il rischio di un ulteriore passo indietro sul fronte della lotta all’inquinamento dovuto a questi comportamenti che meritano di certo sanzioni pesanti.  Molto modestamente, a parere di chi scrive, sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, riconoscere in capo ai Comuni l’organo preposto ad introitare i proventi delle sanzioni di cui alle violazioni previste dall’art 255 c 1 T.U.A. e la potestà a decidere in relazione agli scritti difensivi prodotti avverso ai verbali elevati dagli organi di controlli per le violazioni all’art 192 T.U.A. f, competenze che fino al 9 ottobre 2023 erano concentrate sulla Provincia, come previsto dagli artt. 262 e 263 D.lgs 152/2006. Sperando che il peggio non avvenga prepariamoci a trovare soluzioni alternative per non interrompere la forte azione deterrente contro gli abbandoni dei rifiuti messa in campo da parte di tutte le Polizie Locali nelle diverse realtà .

L’autore Dott. Giuseppe Aiello:  Comandante della Polizia Municipale di LIONI (AV)
Responsabile della redazione
www. marcopolomagazine,it Si occupa in particolare della tutela ambientale gestione dei rifiuti tecnica investigativa Ambientale  in qualità di docente in  corsi di formazione per addetti ai controlli, appartenenti alla  Polizia Locale, GAV , consulenti ambientali responsabili della gestione dei rifiuti, organizzati da ENTI pubblici e privati. E’  relatore in numerosi convegni sulla tutela ambientale.
Recapiti: email
giuseppeaiello.1@libero.it;




ANCHE LA REGIONE PUGLIA FA PROPRIO IL CONCETTO DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA CON LA VIDEOSORVEGLIANZA.

In questi giorni la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria degli Enti che beneficeranno dei finanziamenti per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana basati sul concetto di sicurezza integrata e condivisa. Dopo il Decreto Minniti che mise in campo i finanziamenti statali, con requisiti discutibili e sconnessi dalla reale necessità dei territori, il Dipartimento Sicurezza del cittadino della Regione Puglia costruì nel 2018 un finanziamento con un’architettura premiale davvero all’avanguardia del concetto di sicurezza urbana integrata. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria dei comuni vincitori, appena 24, su 60 progetti presentati. Finalmente una regione che ha da subito capito e recepito che il concetto di sicurezza urbana integrata, basata sullo scambio delle informazioni in tempo reale tra le polizie coinvolte nel processo di controllo del territorio, attraverso patti e coordinamenti attivati in Prefettura. Questo è il futuro, questa è la giusta direzione. Conosce perfettamente questo concetto l’Arch. Geremia Costantino che su 4 progetti di finanziamento per videosorveglianza integrata ha fatto il sold out, tutti finanziati. Sono molto soddisfatto del risultato – dichiara l’Arch. Costantino – perché significa che dall’esperienza accumulata sul lavoro svolto negli anni scorsi e i continui aggiornamenti fatti in materia, alla fine danno buoni risultati. Cruciale e strategico è stato l’incontro professionale – prosegue il tecnico Costantinocon il dott. Stefano Manzelli (direttore scientifico del progetto sicurezzaurbanaintegrata.it) e l’esperto pugliese, dott. Luca Leccisotti (posizione di staff nel progetto e Comandante Polizia Locale Pietramontecorvino), pionieri del concetto di sicurezza urbana integrata in Italia. Manzelli e Leccisotti sono stati i primi infatti, ad essere ingaggiati per un tour di formazione professionale, in tutta Italia, avente l’obiettivo di esplorare ed applicare praticamente il nuovo concetto indicato dall’ex ministro Marco Minniti. Ho seguito diversi loro corsi di formazione dove è emersa chiara l’applicazione della tecnologia al concetto di condivisione delle informazioni. Non è un caso se 4 progetti su 4 sono stati finanziati, – conclude Costantino – ma è la prova che perfezionandosi in più contesti è inevitabile portare a casa risultati. Mattinata, Pietramontecorvino, Serracapriola e Torremaggiore saranno tra i primi comuni di Puglia ad avere un sistema di videosorveglianza urbana integrata moderno.




«No» alla nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile anticorruzione.

«No» alla nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile anticorruzione.

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale

 

La nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile prevenzione corruzione trasparenza è da ritenere come un’assoluta eccezione e nel caso in cui l’ordine o il collegio attivi la deroga, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti interni con i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, il ruolo di responsabile prevenzione corruzione trasparenza non può essere assegnato a un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o ad un consulente esterno. Ancora un chiarimento su questo tema da parte dll’Anacche ricorda di aver chiarito nell’approfondimento del Piano nazionale anticorruzione 2016 (Pna 2016), Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel Piano nazionale anticorruzione 2019 (Pna 2019), parte IV, che il Responsabile prevenzione corruzione trasparenza deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale, sia a livello centrale che a livello locale, in un dirigente interno. La scelta di assegnare il ruolo di Responsabile prevenzione corruzione trasparenza a un dirigente interno è dettata dal fatto che è necessario individuare un soggetto che conosca le dinamiche e l’organizzazione dell’ente di cui fa parte, potendo in questo modo svolgere pienamente le funzioni e i compiti previsti dalla normativa. Anac ha ribadito che nel caso in cui, per esiguità delle risorse, ordine o collegio assegni ai propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile assegnare il ruolo di Responsabile prevenzione corruzione trasparenza a uno di questi, dando in questo caso la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali maggiormente compatibili con il ruolo. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale Responsabile prevenzione corruzione trasparenza un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’ente che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Solo in via residuale e con atto motivato, il Responsabile prevenzione corruzione trasparenza potrà coincidere con un consigliere dell’ordine o del collegio, purché sia privo di deleghe gestionali; ne consegue che dovranno necessariamente essere esclusi da questo ruolo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale

 

 

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Confermato nel 2021 il premio ai Comuni per la lotta all’evasione ma la partecipazione resta bassa .

Fonte : quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale

 

Confermato nel 2021 il premio ai Comuni per la lotta all’evasione ma la partecipazione resta bassa .

È confermato nella misura del 100 per cento delle somme riscosse il premio ai Comuni che partecipano al contrasto dell’evasione tributaria statale. L’ articolo 34 del decreto fiscale, in corso di conversione, estende infatti fino al 2021 l’attribuzione ai Comuni dell’incentivo previsto a titolo di compartecipazione all’attività di recupero dei tributi erariali. Il Dl 203/2005 aveva originariamente previsto il riconoscimento di una quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a seguito delle attività poste in essere dai comuni. Quota poi innalzata al 50 per cento con il decreto legislativo sul federalismo fiscale e successivamente al 100 per cento mediante ulteriori interventi normativi. L’estensione operata dal decreto fiscale al 2021 è pertanto una buona notizia per i sindaci. Di certo però non sembra sufficiente, da sola, a risollevare un’attività in evidente crisi. Come testimoniano i decreti del ministero degli Interni con i quali si provvede annualmente alla ripartizione delle somme in favore degli enti locali, gli importi complessivamente distribuiti a livello nazionale non hanno mai superato il gettito ordinario Imu di un solo Comune di circa 100.000 abitanti. Negli ultimi tre anni si è poi assistito ad un progressivo indebolimento dell’azione di compartecipazione: per il 2015 il ministero ha erogato 17.063.609 euro, per poi passare a 13.319.929 per il 2016, 13.278.451 per il 2017 e 11.406.176 per il 2018. Inoltre poco più di 450/500 enti risultano attivi nel settore, su un totale di circa 8.000 Comuni. Ciò ha determinato un crescente disinteresse da parte degli enti, che hanno preferito concentrare le proprie risorse nell’attività di contrasto all’evasione dei tributi di diretta competenza piuttosto che impegnarsi su attività formative in materia di imposte erariali. Né maggior impulso pare essere stato generato dai vari protocolli di intesa sottoscritti tra le varie direzioni regionali o provinciali dell’agenzia delle Entrate e i singoli Comuni. Il tentativo di rianimare il settore potrebbe passare forse dalla rivisitazione delle regole tecnico-operative delle segnalazioni qualificate. Infatti i provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007 e 29 maggio 2012, con i quali sono stati definiti gli ambiti di intervento e che hanno costituito per vari anni una vera e propria guida operativa per i Comuni, necessitano di un significativo intervento di aggiornamento, che tenga conto delle novità normative e giurisprudenziali nel frattempo intervenute. In particolare occorrerebbe una più chiara definizione delle fattispecie accertabili inerenti all’ambito di collaborazione definito «urbanistica e territorio», che negli anni ha generato le migliori performance in termini di gettito recuperato a seguito di segnalazioni qualificate. Ulteriore aggiornamento andrebbe operato nel settore dei «beni indicativi di capacità contributiva» in relazione alla più recente normativa sull’accertamento induttivo dei redditi. Parrebbe infine utile valutare la sussistenza di nuovi ambiti di collaborazione tra il fisco nazionale e quello locale. In assenza di un corposo intervento in questo senso da parte delle Entrate, il mantenimento della misura piena del premio antievasione a favore dei Comuni potrebbe non essere sufficiente a invertire il trend calante degli ultimi anni.

Fonte : quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale

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APERTURA DEI PLICHI TELEMATICI IN ORARI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL DISCIPLINARE: COSA SUCCEDE?

di Luca Leccisotti

Ovviamente nel costruire una procedura negoziata, sia che essa sia sul mercato elettronico e sia su un’altra piattaforma telematica legittimata, abbiamo l’opportunità di fissare la data e l’ora dell’apertura dei plichi telematici.

La possiamo fissare sia sul disciplinare e sia inserirlo nella piattaforma telematica del mercato elettronico.

Cosa accade però, se il rup disattende quella data o quell’orario stabilito e apre i plichi in tempi diversi?

Teoricamente, se non si rispetta un termine fissato e definito dalla stazione appaltante non sarebbe una lezione di correttezza amministrativa.

Non la pensa così il Tar Molise con la sentenza n.239 del 10 luglio 2019.

Infatti rigetta il ricorso avente oggetto il mancato rispetto delle regole fissate dalla stazione appaltante, sentenziando che la gara è stata gestita telematicamente e perciò la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico.

Secondo me è una sentenza sui generis…ma bisogna rispettarla!

Buon lavoro!




LE ASSUNZIONI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DEROGANO AI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE.

di Lucia La Riccia

L’art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con L. n. 125/2013, prevede l’obbligo per le amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette secondo dotazione organica e di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti numerici consentiti, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso garantire ai lavoratori ”svantaggiati” una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del “quantum” e possibilità di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato), derogando alla copiosa normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Su tale questione si sono espresse varie Sezioni regionali di controllo (Puglia, delibera n. 13/2014; Piemonte, delibera n.64/2018/PAR; Lombardia, delibera n. 61/2014/PAR; SSRR Sicilia, del. n. 49/2011) affermando che le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall’ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non comprimibili, a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva.

Anche la Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 25/2013/QMIG e n. 22/2017/QMIG) ha ricordato come l’ordinario limite di spesa di personale, al quale un ente locale è sottoposto, non sia applicabile alle categorie protette.

La Sezione di controllo per la Puglia, con la delibera n. 131/2018, ha sostenuto “la prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della c.d. quota d’obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione (…)”

In altri termini, i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 310/2019/PAR ha confermato la deroga alla norma vincolistica per la copertura delle quote d’obbligo.

 




LA RITENUTA DI ACCONTO NELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE

della dott.ssa Lucia La Riccia

La fonte normativa speciale dedicata all’espropriazione per pubblica utilità è rappresentata dal DPR n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di seguito TUEPU).

Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del TUEPU – in cui sono confluite le disposizioni contenute nell’articolo 11, commi da 5 a 9 della legge n. 413 del 1991- rientrano fra i redditi diversi, e dunque soggetti a tassazione, le somme corrisposte (…) quale corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il successivo comma 2 del citato articolo 35 dispone che il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta, fermo restando la possibilità per il soggetto espropriato di optare per la tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi, computando la ritenuta subìta a titolo di acconto.

Con riferimento alle zone omogenee, l’articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444 – richiamato dal predetto articolo 35 – individua sei zone territoriali:

– zona A), il centro storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

– zona B), le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);

– zona C), le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate;

– zona D), le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

– zona E), le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

– zona F), le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

La legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 sancisce che sono tassabili le indennità o risarcimenti relativi “a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 (..) definite dagli strumenti urbanistici (..)”.

Sulla base di questa impostazione letterale, non sono stati infrequenti i ricorsi alle Commissioni Tributari Provinciali e Regionali, Corti d’Appello, Interpelli all’Agenzia delle Entrate e, addirittura, alla Corte di Cassazione, in cui si lamentava la ritenuta del 20%, operata sui terreni agricoli espropriati ricadenti in zona E), ritenendola illegittima.

Al riguardo, è stato chiarito che, per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture urbane, il riferimento alle zone omogenee deve ritenersi tassativo, considerato che la norma dispone l’assoggettamento a tassazione dell’indennità di esproprio con riferimento alla collocazione dell’area nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al citato DM n. 1444, senza discriminare i terreni fra quelli agricoli e quelli suscettibili di un uso diverso rispetto a quello agricolo.

Ai fini della imponibilità, quindi, è necessario verificare se il terreno rientra o meno in una delle zone omogenee (A, B,C,D) richiamate dalla norma e non, invece, se esso sia suscettibile di edificabilità o, come nel caso di specie, se lo stesso sia destinato a verde agricolo.

In sostanza, è necessario che il soggetto espropriante specifichi in quale zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe, laddove le zone omogenee non siano state definite.

Per quanto concerne l’individuazione del momento da considerare per la collocazione del terreno nelle zone omogenee – al fine di stabilire l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’indennità di esproprio – si deve far riferimento non all’emissione del decreto di esproprio bensì all’inizio della procedura esecutiva.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione sentenza n. 8287 del 4 aprile 2018, in cui ha richiamato altre pronunce conformi (Cass. n. 15845/2004, Cass. n. 9455/2006, Cass. Sez. 5, n. 652 del 2012, Cassazione n. 11409 del 2015).




Quesito: AMBIENTE, autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

  • Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

Domanda :

Sono un operatore di P.L. in provincia di __________ e chiedo delucidazioni in merito alle violazioni relative all’ articolo  232 bis c.3  concernenti  il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni e quelli derivanti dal fumo in quanto ho redatto un verbale ai sensi dell’art 323 bis c. 3 del D.lgs 152/2006 ( abbandoni di sigarette che dispone << È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi>>  a seguito di opposizione da parte del trasgressore ( formale presentazione degli scritti difensivi)  ho inviato il tutto alla provincia quale autorità competente ma la stessa ha restituito gli atti al mio Comando ritenendo che non abbia competenza in materia in quanto i proventi per tale fattispecie illecita vanno ripartiti tra il comune e lo stato . Chiedo gentilmente al Dott. G. Aiello di indicare quale procedura seguire. Ringrazio Anticipatamente

 

Risposta del Dott. Giuseppe Aiello

In realtà già in passato mi sono state rivolte istanze similari da parte di operatori di P.M. a seguito di mancata accettazione degli atti concernenti proprio procedimenti di cui agli artt. 232 bis e 233 ter del D.lgs 152/2006 (abbandoni di mozziconi di sigarette)  da parte della Provincia.  A base del diniego la dichiarazione di incompetenza  per non essere l’autorità preposta ad introitare le sanzioni.

Logicamente  quanto asserito dai funzionari della Provincia è privo di qualsiasi fondamento giuridico in effetti la competenza in materia di rifiuti è disciplinata dall’art 262 del D.lgs 152/2006 che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015, nel caso di specie la Provicnia è individuata quale autorità competente anche per le violazioni relative agli abbandoni dei piccoli rifiuti e di quelli derivanti dal fumo,  in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter che vanno a disciplinare il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

Il legislatore ha introdotto all’interno del Testo Unico Ambientale, altresì,  sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

IN effetti Secondo le disposizioni su evidenziate gli introiti sanzionatori saranno divisi in parti uguali tra lo Stato e i Comuni, infatti l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., stabilisce che il 50% dei proventi sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione.

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) così come gli scritti difensivi prodotti dagli interessati avverso la normativa in questione e dovrà determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .

Per quanto su esposto allego una nota che potrà essere inviata alla Provincia che ha restituito gli atti al Comando P.M. affinché la stessa si ravveda  procedendo ad esercitare le competenze che la normativa di settore ha voluto attribuire.

 

Allegato nota del Dott. Giuseppe  Aiello da trasmettere alla Provincia che ha restituito gli atti

 

Oggetto : Restituzione verbale amministrativo n. ____  PA/2019 ( art. 232 bis c 3 D.lgs 152/2006 e scritti difensivi prodotti da  di _________

 

In riscontro alla vostra nota prot.      del   concernete l’oggetto  si trasmette nuovamente il verbale n. ____ / 201) unitamente agli scritti difensivi ritenendo  che  l’ufficio in indirizzo abbia la  competenza in materia in relazione all’ art. 262 D.lgs 152/2006, che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015 , in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e imponendo il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

per stabilire le sanzioni nonché l’autorità preposta ad introitarne i proventi, alle su riportate nuove previsioni, ha introdotto altresì nel T.U.A. , sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. 263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) e determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .




LE PARTITE DI GIRO, IL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE SOMME.

a cura di Lucia La Riccia

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria (…)” (punto 7.1 dell’all. 4/2 al D.Lgsvo 118/2011).

Dunque, allorquando vengono inserite nelle partite di giro poste debitorie e creditorie, non previste dalla legge, si finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali.

Sotto un profilo generale, e come più volte ribadito dalla CdC (cfr. la Sez. Controllo per la Liguria n. 88/2018/PRSP):  “(…) nella voce <<servizi per conto terzi>> possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere (…)”.

La pronuncia aveva riguardo, tra le altre cose, alle operazioni contabili effettuate da un comune che, nella necessità di far fronte ai danni causati da un alluvione, in mancanza di liquidità e in attesa che la Regione erogasse le somme riconosciute, ha fatto ricorso alle partite di giro inserendo, somme accertate e non riscosse, a titolo di <<rimborso anticipo spese lavori eseguiti in danno>> e della corrispondente somma, impegnata e spesa, a titolo di <<anticipo spese per lavori eseguiti in danno>>.

Il Comune avrebbe dovuto allocare gli importi sostenuti nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate. La mancata iscrizione di questi importi tra le entrate e le spese correnti ha finito per falsare la costruzione di alcuni indicatori, che utilizzano come parametro le entrate e le spese correnti e che sintetizzano la reale situazione finanziaria dell’ente all’esterno, violando il principio di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

Pertanto, le entrate da “servizi per conto terzi” devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Esse riguardano tassativamente le ritenute erariali (es. IRPEF), le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale (es. ritenute sindacali o cessioni dello stipendio), i depositi cauzionali (es. su locazioni di immobili), il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo (che, come ha confermato recentemente la CdC  veneta con Deliberazione 300/2019,  non constituiscono anticipazioni di tesoreria), i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Il principio della tassatività delle voci di entrata e di spesa, inseribili in detti servizi, e le pronuce della CdC, in argomento, sottolineano che l’errata inclusione, nei servizi conto terzi, di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio, costituisce grave irregolarità contabile dal momento che impedisce una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione comportando un’elusione del rispetto degli equilibri di bilancio, atteso che le partite di giro, proprio perché devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

Infine, non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;  le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (…) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.




HAI SUPERATO I TERMINI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI? … ALLORA IL TUO TITOLO E’ DECADUTO!

dott. Donato SANGIORGIO Comandante di Polizia Locale

(appello infondato e respinto)

Il fatto

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, dichiara l’appello infondato e lo respinge.

I motivi addotti nell’appello al Consiglio di Stato

Ricorreva in appello, la società-OMISSIS-impugnando la sentenza del T.A.R. della Calabria –  sezione di Reggio Calabria, che ha accolto il ricorso proposto, dal vicino signor -OMISSIS- avverso il permesso di costruire n. — rilasciato dal Comune di Reggio Calabria l’8 ottobre 2007 in variante al permesso di costruire n. — del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra, oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 22 novembre 2005.

In primo grado il ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 unitamente ai titoli precedentemente rilasciati (concessione del 1997 e atto di rinnovo del 22 novembre 2005) per alcuni motivi tra i quali i più interessanti della nostra analisi sono:

  • violazione dell’art. 4 della legge n. 10/1977e dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’originaria concessione del 1997 sarebbe decaduta per mancato inizio dei lavori entro l’anno e completamento degli stessi entro il triennio dal rilascio;
  • violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 15 e 20 del Regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria; inosservanza delle norme procedimentali stabilite per rilasciare un permesso di costruzione; difetto e insufficienza di istruttoria, in quanto il progetto approvato nel 2007, sarebbe in realtà un nuovo intervento di trasformazione urbanistica, in quanto comporterebbe aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici e abbisognerebbe dunque di autonomo permesso di costruire; sarebbe stato pertanto necessario lo svolgimento di tutto il relativo iter procedimentale, mentre risultano mancanti gli elaborati richiesti dall’art. 15 del Regolamento edilizio come “documentazione indispensabile per la presentazione delle domande”;

La sentenza del T.AR. qualificando il permesso di costruire rilasciato nel 2007 un titolo edilizio autonomo, ha respinto la eccezione di tardività, proposta dal Comune e dal controinteressato; ha accolto il ricorso, ritenendo fondate, le censure relative all’utilizzo di cubatura già asservita al fabbricato in cui è collocato l’appartamento di proprietà del ricorrente; alla violazione delle distanze e dei limiti di altezza stabiliti dalla normativa antisismica.

Con i motivi di appello la società -OMISSIS- ripropone la eccezione di tardività, deducendo che:

  • l’edificio era comunque già stato realizzato in forza della concessione del 1997 e del rinnovo del 2005 non tempestivamente impugnati;
  • l’avvenuta realizzazione del corpo del fabbricato già prima del 2007 renderebbe tardive le censure relative alla violazione dei limiti di altezza e delle distanze;
  • il titolo edilizio del 2007 riguarderebbe solo piccole modifiche rispetto al progetto approvato nel 1997;
  • Nel merito sostiene che la cubatura complessiva del progetto del 2007 risulta nel complesso inferiore di 24 metri cubi a quella oggetto del titolo del 1997.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dal Consiglio di Stato.

Il consiglio di Stato ha esaminato il motivo di appello con cui si ripropone l’eccezione di tardività del ricorso che è stata respinta dal giudice di primo grado (che ha ritenuto il titolo edilizio rilasciato l’8 ottobre 2007 autonomo rispetto a quello del 1997).

Il Collegio ritiene che il motivo di appello sia infondato in quanto, dalla documentazione agli atti di causa e anche dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 sia del tutto autonomo dal precedente.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata”. Tale disciplina è contenuta nell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Inoltre, in base al comma 3 della medesima disposizione, “la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività (ora SCIA) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”. Infine “il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.

Ne deriva che la decadenza, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la “parte non eseguita” dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire.

La dedotta circostanza di fatto, per i lavori di realizzazione dell’immobile che erano già avanti, conduce solo ad individuare la realizzazione di una opera edilizia abusiva.

CONCLUSIONI

Intervenuta la decadenza, per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la “parte non eseguita” dell’opera e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire, quindi chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione