Scioglimento della Forestale. Anteprima dell’intervista all’Avv. Egidio Lizza

Scioglimento della Forestale. Anteprima dell’intervista all’Avv. Egidio Lizza . Tratto da www.pieronuciari.it

 

Quella che segue è risposta ad una delle domande “scomode” che la Dr.ssa Simona Lauri, Direttore della testata giornalistica Quotidie Magazine, ha posto all’avvocato che sta difendendo la Forestale.
Tra qualche mese la Corte Costituzionale si pronuncerà sullo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e, sicuramente, ne vedremo delle belle!
Nel caso di vittoria potrebbero aprirsi diversi scenari; ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato, Creazione di un nuovo organismo o altro.
Una cosa è certa: il presunto risparmio economico auspicato dal Governo Renzi con l’accorpamento del Corpo ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, comunque andranno le cose, sarà solo nella fantasia dei nostri politici, visto che fino ad ora questa scelta scellerata ha aumentato e di molto i costi alla collettività. Costi che saranno comunque destinati a crescere ancora nel caso di ricostituzione o creazione di un nuovo organismo.

Domanda: Siamo in campagna elettorale e tutti i partiti per accaparrarsi più voti promettono agli elettori di abolire, chi una legge, chi un’altra, chi addirittura 400, ecc. Perché nessuno parla di abolire la legge Madia?

Avv. Egidio Lizza : Il discorso per la verità, in questa campagna elettorale, ha in Maurizio Cattoi e Marco Moroni, entrambi candidati per il M5S, due voci importanti ed autorevoli, giacché si tratta di due ex membri del CFS che, da rappresentati sindacali di primo piano, hanno combattuto la riforma sin dalla nascita, ne conoscono le storture e pongono dunque il tema della sua necessaria rivisitazione all’attenzione dell’elettorato in modo chiaro e netto. Non sono i soli, ma è pur vero che questo è un tema delicato per i politici: in tanti, in Parlamento, hanno votato questa riforma ed oggi, di fronte alle chiare illegittimità che stanno emergendo, dovrebbero ammettere la loro grave disattenzione.  In tutta onestà, va detto che, nel momento in cui la riforma ha preso il suo avvio, il solo M5S, in particolare attraverso l’On.le Massimiliano Bernini, ha espresso una posizione determinata, critica e contraria, segnalandone l’irrazionalità, sia in sede di discussione in Parlamento che dopo l’approvazione.

Ma, dal punto di vista politico, mi lasci fare ancora una considerazione: la decisione della Corte Costituzionale riguarderà i membri del Corpo Forestale ma non solo, in quanto la questione coinvolge i diritti e la libertà di ogni dipendente dello Stato e di ogni cittadino, costituendo questa riforma un pericoloso precedente in presenza del quale, qualsiasi Governo potrà un giorno o l’altro imporre che chiunque, senza averlo liberamente scelto, debba acquisire le vesti di militare. Mi auguro quindi che sulla questione venga mantenuta alta l’attenzione e che si informino adeguatamente le persone della reale essenza ed iniquità di questa legge.

Si ringrazia per la gentile concessione la testata giornalistica Quotidie Magazine

Piero Nuciari
www.pieronuciari.it

 




LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

 

 

autore  dott. DONATO SANGIORGIO

L’art. 75 c.p.c. richiama l’ipotesi in cui la parte munita di capacità processuale, non può agire essa stessa direttamente o personalmente nel processo e quindi deve avvalersi di determinati soggetti qualificati, ossia del patrocinio di un difensore.

Analizziamo gli aspetti della rappresentanza legale e del patrocinio legale.

Con la rappresentanza, il rappresentante compie gli atti del processo, non in nome proprio, ma in nome del rappresentato, quest’ultimo sarà titolare del diritto ai provvedimenti che il giudice andrà ad esprimere. Si coglie l’occasione di specificare che, per il motivo sopra menzionato, è parte del processo il rappresentato e non il rappresentante.

La rappresentanza legale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c. è l’atto con il quale le persone che non hanno libero esercizio dei diritti e che quindi non possono stare in giudizio da sole, devono essere rappresentate da soggetti diversi. Es. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi li rappresenta (Rappresentanza organica) a norma delle leggi e dello statuto; il minore è rappresentato in giudizio dal genitore che ne ha la potestà (art.320 c.c.) c.d. “nomine alieno”.

Cosa diversa quindi, è la rappresentanza volontaria, in quanto trova la propria fonte nella procura rilasciata dal rappresentato che ha, a differenza della rappresentanza legale, il libero esercizio dei diritti a stare in giudizio. Questa possibilità deve essere conferita espressamente per iscritto (procura) e solo dal procuratore generale del rappresentato.

Col patrocinio legale il difensore sta in giudizio necessariamente, in luogo della parte, con la quale si trova in un rapporto di mandato con rappresentanza processuale a norma dell’art. 75.

Il potere del difensore si scosta totalmente dalle facoltà normalmente riconosciute al rappresentante e ciò si riferisce al fatto che, essendo la procura sempre revocabile dalla parte e rinunciabile dal difensore, la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte e in genere nel processo, finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.) e non

esimono il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (cass. N. 6605/1986). Il difensore non perde il suo potere (c.d. ius postulandi) e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass. N. 11303/1995).

L’art. 82 c.p.c. interviene a stabilire quali sono i casi in cui la parte può agire essa stessa direttamente e personalmente in giudizio :

nel processo davanti al G.d.P. per controversie il cui valore non eccede € 1.100

in tutti gli altri casi invece, col ministero di un avvocato.

Nel processo penale il patrocinio legale è sempre obbligatorio.

 




SICILIA GIORNATA FORMATIVA : 16 marzo 2018 Catania, tutela dell’Ambiente e gestione dei rifiuti, proposto dalla Scuola Giuridica di diritto italia “ Luigi Graziano”

I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative di Polizia Ambientale il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l’estinzione del reato.


Relatore: Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV)

Sede: Sicilia, Catania,

Data: 16 marzo 2018

Orario svolgimento: 09.00-15.30 (ore 12.00 brunch – ore 14.45 question time)

Durata corso: 1 giorno

 Crediti formativi: Consiglio Nazionale Forense e’ in attesa di accreditamento


Presentazione:

La Società Dirittoitalia.it srl nell’ambito delle attività di supporto agli Enti locali territoriali, ha predisposto il seguente programma formativo in materia ambientale. La formazione è stata affidata al Dott. Giuseppe Aiello, comandante di Polizia Municipale, tra i più noti ed accreditati esperti nazionali in materia di polizia Ambientale, docente e formatore della Scuola di formazione giuridica Dirittoitalia e Scuola regionale P.L. della Campania.

Il corso, si rivolge agli operatori di Polizia Ambientale con funzioni di P.G., (operatori di Polizie Locali, e Nazionali) agli organi tecnici appartenenti all’ente Locale, che operano nel settore ambientale e della sicurezza stradale.
IL seminario formativo vuole dimostrare, innanzitutto, come sia possibile sviluppare una sinergia tra diversi attori, e fornire un aggiornamento in materia ambientale per permettere agli organi di controllo di attivare, sul territorio, una incisiva ed efficacia azione di contrasto contro gli attacchi all’ambiente con forme di gestione illecita e abbandoni incontrollati dei rifiuti nonché irregolarità nella gestione dei rifiuti urbani.
IL docente, nella prima parte, presenterà la disciplina basilare del D.lgs 152/2006 (T.U.A.) e gli ultimi aggiornamenti normativi, il concetto giuridico del rifiuto la classificazione e le diverse forme di gestione gli istituiti più controversi del D.lgs 152/2006. Particolare attenzione verrà riservata alle disposizioni che regolano la gestione dei rifiuti da parte dei Comuni e alle possibili strategie che gli enti devono adottare per migliorare la raccolta differenziata. Il controllo e la gestione dei Centri Comunali di raccolta e di determinate frazioni merceologiche dei rifiuti (pneumatici, materiali ferrosi, abiti usati, Raee ecc.). Particolare attenzione verrà riservata al sistema punitivo in materia di abbandono del rifiuto (non pericoloso e pericoloso e composto in amianto) e, con un’analisi ragionata sulle ultime pronunce giurisprudenziali, verranno correttamente individuate competenze e procedure da seguire sia per gli organi di controllo sia per gli uffici ambientali chiamati ad emettere, per conto dei Sindaci, le ordinanze di rimozione.
IL punto fondamentale della formazione, inserita nella seconda parte del corso, riguarderà invece le disposizioni introdotte nel D.lgs 152/2006 – parte VI bis- dalla Legge 68/2015 ed in vigore già dal 29.06.2015. Con taglio operativo il docente affronterà tutte le novità giurisprudenziali e normative intervenute nel campo del diritto penale ambientale, con particolare riferimento alle linee guida e applicazioni operative commentate e approfondite sulle novità introdotte dalla Legge 68/2015 e in particolare sugli aspetti relativi alla parte VI bis del D.lgs 152/2006 e alle procedure di estinzione del reato ambientale con prescrizione, tecnica e sanzione amministrativa. In ultimo nella sezione dedicata alla tecnica operativa ambientale verranno presentati e risolti casi studi rappresentativi di situazioni complesse (violazione alle disposizioni C.li regolamenti ed ordinanze, Abbandono di rifiuti pericolosi e trasporto illecito dei rifiuti) con esemplificazione e standardizzazione delle procedure ed utilizzo della relativa modulistica. Siamo Certi che La conoscenza puntuale delle nuove norme da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria consentirà l’operatività del nuovo istituto in modo da garantire l’effettività della tutela dell’ambiente, in quanto, mediante l’adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta «afflizione» punitiva, il legislatore punta ad ottenere il ripristino del bene offeso.

Il Percorso formativo verrà realizzato in via completa con sistema di diapositive e filmati multimediali, il question-time garantirà una continua integrazione di domande/risposte tra utenti e docente. I giochi di ruolo e le esercitazioni pratiche su simulazione di casi concreti, con una metodologia didattica innovativa, apprendimento attraverso il fare, l’operare le azioni, esplicitata sotto forma di ” sapere come fare” piuttosto che di ” conoscere che” serviranno a far prendere coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata per la risoluzione delle problematiche concrete ricorrenti nella quotidianità dei controlli.


TITOLO: I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative di Polizia Ambientale il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l’estinzione del reato.

Relatore: Dott. Giuseppe Aiello

Sede: Sicilia, Catania,

Data: 16 marzo 2018

Orario svolgimento:

09.00-15.30 (ore 12.00 brunch – ore 14.45 question time)

Durata corso: 1 giorno

Quota di partecipazione: 250,00* €

*La quota è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93;
*Bollo € 2.00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico.

La quota comprende:

Accesso alla sala lavori, materiale didattico digitale, materiale di cancelleria, coffee break, pranzo, attestato di Partecipazione

Sconti e promozioni:


– In promozione euro 200 per le iscrizioni pervenute entro il 28 febbraio

– PER OGNI ENTE ISCRITTO AL SEMINARIO, IN OMAGGIO UN ACCESSO GRATUITO AL NUMERO DI FEBBRAIO 2018 DELLO STRUMENTARIO ENTI LOCALI ON LINE

 

Sconto del 20% se abbonato allo Strumentario Enti Locali o al Servizio Consulenza

Sconto del 25% se abbonato al pacchetto Strumentario Enti Locali + Consulenza

Modalità d’iscrizione:

Modulo Privati | Modulo Enti

Stampare e compilare il modulo di adesione in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail a: formazione@dirittoitalia.it o via Fax ai numeri 081.8902090| 02.94437629

Richiedi il programma del corso

Compila il form e riceverai a breve il programma completo del corso all’indirizzo di posta elettronica specificato.

Per saperne di più vai su : http://dirittoitalia.it/corso/?id=1045

 




GIORNATA STUDI TORRE DEL GRECO

 

 

Evento Anvu _ Torre del Greco

 

GIORNATA STUDI TORRE DEL GRECO

SALA CONVEGNI DELLA EX SS.TRINITA’

 

VENERDI’ 23 MARZO 2018

Ore 08.30 accreditamento partecipanti

Ore 09.30 inizio lavori

Ore 14.00 termine sessione

PROGRAMMA

08.30: accreditamento partecipanti

09:00 Apertura dei lavori

Introduce e modera

DoI.ssa Marialba Leone

Comandante della P.L. Città di Bacoli

Brevi Interventi delle autorità invitate:

Visone Salvatore

Comandante Polizia Locale Torre del Greco

Prefetto Dott. Giacomo Barbato

Commissario Straordinario Città di Torre del Greco

Ore 09:30 – “Approccio al controllo documentale e del veicolo estero”

Relatore: Raoul De Michelis

Comandante della P.L. Città di Itri

Ore 10.30 – “La sicurezza nelle pubbliche manifestazioni. Le attività di intrattenimento e svago nei luoghi pubblici e nei pubblici esercizi alla luce delle nuove disposizioni sulla sicurezza nelle pubbliche manifestazioni”.

Relatore: Dott. Michele Pezzullo

Comandante P.L. a.r.

Ore 11.30 – Coffè Break

Ore 12:30 – “Il Daspo Urbano” (Decreto Minniti) Quali effetti?

Relatore: Dott. Massimiliano Mancini

Già dirigente pubblico, comandante di polizia locale e provinciale e responsabile protezione civile, disaster ed emergensy manager, giurista, esperto in psicologia invesIgaIva, giudiziaria e penitenziaria. Cultore della materia presso la Sapienza Università di Roma.

Ore 14:00 – Fine lavori




WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.IT

 

WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.IT

 magazine di formazione informazione ed aggiornamento per Comandanti Responsabili, Operatori di Polizia Locale  e dipendenti della pubblica amministrazione.

Diretto da Giuseppe Aiello

IL Sito www.assmarcopolo.it  nasce nel 2001 quale espressione del movimento associativo MARCOPOLO (Movimento Associativo Responsabili e Comandanti di POlizia LOcale), associazione di categoria,  ideata da 21 comandanti provenienti dalla più disparate e disomogenee realtà d’Italia, raccolti intorno alla stessa idea: cogliere la sfida del fare, con cognizione di causa, “sicurezza locale”, allo scopo di:

  • promuovere e incentivare iniziative di sviluppo culturale e professionale degli associati;
  • promuovere e coordinare qualsiasi iniziativa per la migliore organizzazione dell’attività associativa;
  • promuovere relazioni ed incontri con associazioni, organizzazioni, Enti pubblici e privati, anche di carattere internazionale, per favorire lo scambio di esperienze professionali e per sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e professionale miranti a valorizzare la polizia locale in Italia e nel mondo;
  • sviluppare idonea attività di rappresentanza della polizia locale nelle sedi istituzionali;
  • tenere costanti rapporti con le altre associazioni e organizzazioni che perseguono finalità similari;
  • dare dignità alla polizia locale;

Dopo 14 anni di proficua attività, il 29.09.2014, per espresso volere dell’assemblea straordinaria dei Soci, l’Associazione M.A.R.CO.PO.LO, Movimento Associativo Responsabili e Comandanti di Polizia Locale, veniva sciolta e   dichiarata estinta.

Il Sito, in tutti questi anni, è stato uno spazio a disposizione, per tutti gli operatori del settore, associati e non, ha “rappresentato un occasione per conoscersi, per far parte della Polizia Locale, per parlare di sicurezza, per dare voce alle idee… o è servito solo per soddisfare la curiosità di qualcuno”. L’assemblea straordinaria, per questo, ha ritenuto opportuno che  www.assmarcopolo.it continuasse la propria missione rimanendo attivo, non quale espressione della vecchia ASSOCIAZIONE ma, di un autonomo gruppo di lavoro facente capo al sottoscritto e rinato sotto nuova forma associativa.

Oggi il sito diventa WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.IT

magazine di formazione informazione ed aggiornamento per Comandanti Responsabili , Operatori di Polizia Locale  e dipendenti della pubblica amministrazione.

” il portale, con una nuova grafica, vuole essere uno spazio libero, a disposizione di tutti,  aperto a tutte le collaborazioni, per continuare a contribuire allo sviluppo culturale e professionale omogeneo della polizia locale italiana.

Come sempre è gradita la partecipazione di quanti avranno voglia di collaborare, a qualsiasi livello, con la redazione WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.IT, per ogni informazione rivolgersi a info@associazionemarcopolo.it

Febbraio 2018                                                      Il dott. Giuseppe Aiello

REDAZIONE

Dott. Giuseppe Aiello

Dott. Luca Leccisotto

Dott.ssa Maria Grazia Giordano

Cav. Mario Ricca

 




Arnesano, bruciata l’auto del comandante della Polizia Municipale

fonte : http://www.trnews.it/2018/02/19/arnesano-bruciata-lauto-del-comandante-della-polizia-municipale/208309

ARNESANO –

Alle 3,20 della notte è stata la moglie a sentire un boato e a guardare nello schermo del videocitofono l’auto del marito avvolta dalle fiamme. Qualcuno ha bruciato l’auto del comandante della Polizia Municipale di Arnesano, Gabriele Podo. Per la precisione, è facente funzioni, coordinatore del comando, in servizio dal 1982.

Chiamati da Podo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti immediatamente a spegnere il rogo che però ha distrutto completamente la vettura, una Ford Focus station wagon grigia, parcheggiata in via Mascagni.

“Un atto vile contro una persona che porta avanti il sui ruolo con impegno, zelo e onestà -è il commento del sindaco Emanuele Solazzo- Potrebbe essere stato qualcuno coinvolto in indagini di pg che Podo coordina, oppure un balordo che ha ricevuto una multa”.

Stanno indagando i carabinieri di Cavallino, intervenuti immediatamente sul posto; sono poi subentrati i colleghi di Monteroni, al comando del luogotenente Giordano Protopapa.




BUTTAFUORI – ADDETTI O RESPONSABILI ALLA SICUREZZA

Si sta diffondendo sempre maggiormente che alcuni locali pubblici o aperti al pubblico o privati, si avvalgono di personale cs “buttafuori, addetti o responsabili alla sicurezza”, i quali controllano l’accesso al locale e la sicurezza all’interno.

Tale figura,come detto, è improntato sul controllo dei flussi delle persone e sul servizio di sorveglianza.

Inutile dire che svariate volte i cosiddetti buttafuori sono stati e sono coinvolti in incidenti che potevano e portano le Autorità (Questore) ad applicare anche l’art 100 TULPS con conseguente sospensione della licenza.

Si ricorda che tale figura deve essere di preparazione professionale e di provenienza certa, e invece quasi sempre, per svariati motivi, si assiste a personale non qualificato e non in regola con la legge del tipo non iscritto negli elenchi della prefettura.

Ma vediamo insieme cosa dice la legge.

La stessa è disciplinata da dei decreti 6 ottobre 2009 – G.U. 9 ottobre 2009, n. 235 (decreto ‘Buttafuori’ previsto dall’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009) e dal D.M. nr. 269 del 01 dicembre 2010 (entrato in vigore il 16 marzo 2011).

 L’art. 4. del decreto 6.10.2009, dispone l’ambito di applicazione e cioè:

  1. a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  2. b) nei pubblici esercizi;
  3. c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Il decreto 06.10.2009 stabilisce che:

  • in ogni Prefettura è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del TULPS.

Il buttafuori, quindi ai sensi dell’art.1 del decreto 6.10.2009 stabilisce che la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata al Prefetto a cura del gestore delle attività ovvero del titolare dell’istituto di investigazioni o di vigilanza.

Lo stesso articolo di legge, elenca poi i requisiti richiesti per la relativa iscrizione:

  • età non inferiore a 18 anni;
  • buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti;
  • non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonche’ per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonche’ per i delitti di cui all’art.380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
  • non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
  • non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • diploma di scuola media inferiore;
  • superamento del corso di formazione (disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto)

·      essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attivita’ di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2;

L’ Art. 5 del decreto 06.10.2009, dispone che l’impiego del personale addetto ai compiti di controllo procede alle seguenti attività:

  1. a) controlli preliminari:

a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

  1. b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:

b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

  1. c) controlli all’interno del locale:

c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

L’art. 6 del decreto 06.10.2009,  dispone che il personale addetto al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

L’art. 7. del decreto 06.10.2009, dispone che il personale addetto ai compiti di controllo, deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Il Prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal D.M. 6.10.2009.

 

SANZIONI:

 

  • Chiunque svolge i servizi di controllo, disciplinati dal D.M 06/10/09, senza l’iscrizione nell’elenco della Prefettura è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 p.m.r. di € 1.666,66.
  • Detta sanzione sarà applicata anche a coloro i quali impiegano, per le attività di controllo, soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal Prefetto o omette la preventiva comunicazione.

 

Si allega:

  • allegato A di come deve essere il tesserino in dotazione al personale addetto;
  • prontuario;
  • modulistica varia

Autore: Cav. Mario Ricca

 

ALLEGATO A

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL’ART.7 D.M 06/10/09 G.U. 9 ottobre 2009, n. 235

 CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Cartoncino (peso) 120 gr
  • Stampa con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
  • Dimensioni 70mm x 100 mm
  • Plastificazione in Pounch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

 

  • Foto Tessera 30 mm x 35 mm
  • Ragione Sociale – Eventuale logo dell’esercizio
  • Dicitura “ASSISTENZA” ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile
  • Dati Anagrafici
  • Prefettura Competente
  • Numero di iscrizione all’elenco prefettizio
  • Data iscrizione nell’elenco prefettizio

 

 

 

 

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE

 

NORMA VIOLATA SANZIONE AUTORITA’ COMPETENTE NOTE
Art. 3, comma 7 e 13, Legge    15 luglio 2009 nr.94.

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS

Art. 3, comma 7 e 13, Legge    15 luglio 2009 nr.94.

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS

Art. 3, comma 7,Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art. 6 del D.M. 6.10.2009.

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi provvisto di armi e/o di oggetti atti ad offendere

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

Art. 3, comma 7,Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art. 6 del D.M. 6.10.2009.

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi con armi e/o oggetti atti ad offendere

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 8,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi non iscritto nell’ apposito elenco prefettizio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 8,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi pur non essendo iscritto nell’apposito elenco prefettizio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 11,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’ apposito elenco prefettizio, senza darne preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, commi 9 e 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.1 D.M. 6.10.2009

 

Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell’apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti

  

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, commi 9 e 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.1 D.M. 6.10.2009

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell’apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.7 D.M. 6.10.2009

 

Quale Titolare impiegava in attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi addetti che omettono di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta “Assistenza”

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.7 D.M. 6.10.2009

 

Effettuare attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi omettendo di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta “Assistenza”

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

Art. 5, D.M. 6.10.2009

 

quale addetto al controllo di attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi svolgeva attività in modo non conforme a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009 in quanto

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TIMBRO COMANDO

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO  AMMINISTRATIVO

N.________/________del verbale

 

L’anno______addì_____del mese di__________________in______________________________

_________________________________________________________________alle ore_______

I sottoscritti:_____________________________________________________________________

appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere di aver accertato:

o nella data e luogo di cui sopra,

o in data_________________alle ore_________,in_____________________________________

____________________________________________________________________________

La responsabilità della violazione è da ascrivere a:

TRASGRESSORE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di:_____________________________________________________________________

Identificato mediante:_____________________________________________________________

OBBLIGATO IN SOLIDO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di:_____________________________________________________________________

Identificato mediante:_____________________________________________________________

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

In violazione delle prescrizione stabilite dalla legge:_____________________________________

In quanto:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ritenuto che il fatto costituisca violazione della legge____________________________________

E comporta la sanzione amministrativa da €.1.500,00 a €.5.000,00 – pagamento in misura ridotta di €. 1.666,67, viene redatto il presente verbale per i provvedimenti conseguenti.————————

Si da atto che:

o la violazione è stata immediatamente contestata;

o La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto:_________________________

____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.16 DELLA LEGGE 689/81):

Ai sensi dell’art. 16, legge 24.11.1981, n. 689, per l’oblazione dell’illecito accertato, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, della somma pari ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa prevista, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, di

Euro 1.666,67 da effettuarsi secondo le modalità sotto riportate.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

 

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, di cui all’art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall’art.52 D.lgs. 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998, mediante:

 

 

  • in contanti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del Servizio Riscossioni Tributi ________________________________________________________________________
  • tramite Ufficio Postale o sportello bancario, utilizzando esclusivamente gli apposito modelli F23, indicando nella causale del versamento:
  • Codice ufficio o Ente: o Carabinieri (9A2)        o Polizia Municipale (9A0)

o Guardia di Finanza (9C7)

  • Codice Tributo: 741T
  • Causale: PA
  • Codice territoriale:________(sarebbe il codice del comune di ubicazione dell’Ente)

 

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando di cui in intestazione sito in:__________________________

______________________________________________________________________________

o inviata per fax al nr.________________________o tramite Pec:__________________________

all’indirizzo del Comando di cui in intestazione, a cura del trasgressore, per l’archiviazione della pratica.————————————————————————————————————————-

Si da atto che trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione all’Autorità competente, ai sensi dell’art.17 della legge 24.11.1981 nr.689. In caso di inadempimento, si darà corso all’esecuzione forzata ai sensi dell’art.27 legge 24.11.1981 nr.689.—

RICORSO AMMINISTRATIVO:

 

AUTORITA’ COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato, ai sensi dell’art. 18 L.689/1981, può far pervenire all’autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Prefetto di ___________________________________.

SANZIONE ACCESSORIE:

o NO

o SI: o Segnalazione al Sindaco del comune di_____________________ per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS;——————————————–

o Segnalazione al Prefetto di_________________per la cancellazione dall’elenco prefettizio (art.1 c. 5 D.M. 06.10.2009).——————————————————————-

Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo del presente verbale.———————————–

   LA PARTE                      OBBLIGATO IN SOLIDO                     I VERBALIZZANTI

__________________         ______________________              __________________________

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Timbro lineare del Comando)

 

N.________/_______di prot.llo                                ________________,li_____________

 

OGGETTO:– Segnalazione in merito al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevato a:

  • __________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi della legge:_____________________________________________

 

 

AL SINDACO DEL COMUNE

DI  _______________________

 

 

 

Per quanto di competenza, si informa che il giorno__________________________

alle ore________in________________________________________________________

presso__________________________________________________________________

Personale di questo Comando accertavano la violazione amministrativa di cui alla legge_____________________________________art.__________, in quanto:_________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Di quanto sopra si da atto per doverosa conoscenza e competenza al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Si allega verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

 

 

IL COMANDANTE

 




REGIONE CAMPANIA: IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AMMESSO A SOSTENERE GLI ESAMI FINALI

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 8 del 5 febbraio 2018 la Scuola Regionale ha modificato ed integrato il D.D. n. 56/2010 e il successivo D.D. 33/2011, ammettendo a pieno titolo il personale di P.L. con contratto a tempo determinato ai corsi curriculari della Scuola Regionale di Polizia Locale, consentendo anche la loro partecipazione agli esami finali e precisando, nell’attestato di superamento dell’esame medesimo, la tipologia di contratto a tempo determinato.
Più precisamente, la partecipazione ai corsi e agli esami finali del personale a tempo determinato è permessa in vigenza di contratto e su specifica richiesta dell’Amministrazione di appartenenza.

http://www.scuolapolizialocalecampania.it/dettagli.aspx?c=1&sc=4&ssc=&id=123&tbl=news




Il mio ricordo dell’amico Maurizio Santoloci.

Il mio sconforto per la morte di  Maurizio Santoloci è fortissimo: magistrato  e sicuramente tra i massimi esperti della tutela ambientale in Italia. Punto di riferimento e certezza di quanti quotidianamente, restando in trincea, combattono (contro un groviglio di norme spesso incomprensibili) per tutelare l’ambiente e garantire la difesa giuridica del patrimonio naturale .  

Maurizio si è spento all’inizio del 2017 ed ha smesso di combattere contro la grave malattia che, da tempo, lo aveva segnato ma non a farlo tacere e smettere di dare il suo prezioso contributo di esperto e formatore ambientale.

Apprendo che ha continuato la sua preziosissima opera di supporto fino all’ultimo continuando a scrivere e a dare “Lezioni” ai tantissimi che, come me, lo hanno da sempre seguito. Ha smesso di combattere  e sicuramente è oggi,  dall’alto, resta a guardare cosa siamo in grado di fare senza la sua guida, certamente preoccupato di quello che egli stesso ha definito una tutela legislativa debole e/o inesistente con una rete a maglie troppo larghe per crimini ambientali troppo spesso consentiti e  per lo più  capaci di restare impuniti.

Ci mancheranno la sua voce e i suoi preziosi “consigli” che pubblicava sulla rivista telematica Dirittoambiente.net di cui era “tenace” direttore.

 Con la scomparsa di Maurizio Santoloci abbiamo perso uno dei più capaci sostenitori della tutela ambientale: è stato un vero e proprio baluardo della difesa dell’ambiente ed  un punto di riferimento per la formazione degli organi di controllo appartenenti ai diversi corpi di Polizia.

Capace di semplificare quella normativa ambientale ostica e ingarbugliata, piacevole ascoltarlo e leggere le sue pubblicazioni; riusciva a riempire sempre  le sale ad ogni suo convegno e seminario.   Ho avuto il piacere di conoscerlo, di diventarne amico e di stare in aula insieme in alcuni convegni. Ho sempre apprezzato il suo stile e le sue profetiche posizioni. Lo incontrai l’ultima volta a Napoli ad un suo intervento formativo per conto del CONAI; lo vidi stanco fisicamente ma fresco nella sua voglia di confronto e di darsi agli altri per la giusta causa ambientale, convinto di ciò che faceva e soprattutto forte conoscitore delle problematiche che contraddistinguono ogni fase dei controlli ambientali.

  Ci mancherà tantissimo e sono certo che  il suo esempio continuerà ad ispirare me, come tanti altri, nella attività di “ formatore e studioso della normativa Ambientale” per dare il giusto contributo a chi è impegnato a combattere  direttamente contro i crimini ambientali per un mondo più giusto e pulito. Conserverò gelosamente, in  sua memoria, il suo ultimo lavoro di cui mi fece omaggio.  Certo che leggerlo e rileggerlo non solo mi sarà di ausilio ma mi permetterà di tenere vivo il suo ricordo.

Mi associo al dolore di quanti lo hanno conosciuto , di coloro che con lui hanno collaborato nella redazione della rivista www.dirittoambiente.net   e soprattutto  a quello dei suoi familiari .

Giuseppe Aiello

Tratto da www.dirittoambiente.net

www.dirittoambiente.net

 

SALUTIAMO IL NOSTRO DIRETTORE MAURIZIO SANTOLOCI…

 

Ieri pomeriggio, in una chiesa gremita di gente, abbiamo dato l’ultimo commosso saluto al

nostro Direttore Maurizio Santoloci.

Nonostante la malattia lo avesse duramente colpito da tempo, ha continuato fino all’ultimo a

scrivere, interloquire con tutti, interessarsi delle questioni ambientali e sociali del nostro

Paese – e fino a quando le residue forze glielo hanno permesso – a svolgere il suo ruolo di

magistrato presso il Tribunale di Terni ed a fare docenze presso le scuole di polizia, con tutta

la passione e dedizione che lo hanno sempre contraddistinto.

Passione e cuore sono proprio i tratti che hanno contrassegnano tutto il suo lavoro. Oltre ad

una forza comunicativa che pochi possono vantare. Il suo grande dono era quello di riuscire a

rendere semplici concetti complessi come possono essere quelli giuridici, specialmente nel

campo del diritto ambientale e delle procedure penali. Memorabili resteranno le espressioni:

roba che viaggia non scarica…” per sintetizzare in modo efficace e diretto il confine tra

scarico e rifiuto liquido; o gli “illeciti ambientali in bianco” per indicare gli illeciti compiuti

sulla base di atti autorizzatori illegittimi della P.A.; o il “Codice così fan tutti” per indicare

prassi e consuetudini che – specie nel campo del diritto ambientale – prendono spesso il

sopravvento sulle norme di legge. E come potremo dimenticare la signora Nella e la signora

Gina che nel corso di tutti questi anni hanno aiutato migliaia di allievi ed utenti dei vari corsi e

seminari a comprendere meglio il “sottoprodotto”.

Infaticabile divulgatore, ha pubblicato numerosi manuali tra cui va ricordato il suo “Tecnica di

polizia giudiziaria ambientale” (curato nelle ultime edizioni insieme alla figlia). Un manuale

che ha una lunga storia e che nasce – fin dalle prime edizioni – con l’intento di poter

rappresentare un utile strumento di sostegno alle attività di controllo sugli illeciti ambientali,

attraverso quella che è stata una innovativa intuizione di tradurre le norme procedurali penali

applicate al campo della normativa ambientale, con un taglio ed un carattere prettamente

pratico-operativo. Un volume non di alta dottrina, ma un libro “da campagna con gli stivali ai

piedi” – come amava descriverlo lui – per chi lavora appunto “sul campo”.

Ed è soprattutto a chi lavora proprio “sul campo” che Santoloci ha sempre pensato ed ha

voluto rivolgere maggiore attenzione. Lui che ha sempre ricordato i suoi inizi come giovane

Pretore a Sorgono, in provincia di Nuoro, e le prime “battaglie” contro i bracconieri del posto.

A lui dobbiamo l’innovativo e coraggioso principio giurisprudenziale del “furto venatorio ai

danni del patrimonio indisponibile dello Stato” per contrastare la caccia abusiva, che ancora

oggi – a distanza di anni – trova applicazione.

Anche questo sito – nato nel 1998 e poi trasformato in Testata giornalistica on line – è stato

pensato da Santoloci non per essere una semplice banca dati, ma per dare un contributo

“ideologico”, cioè la presa di posizione giuridica specifica su alcuni temi controversi con base

rigidamente scientifica, ma anche e soprattutto pratica ed operativa. E nel corso degli anni è,

infatti, diventato punto di riferimento per un una vasta utenza di forze di polizia impegnate

nel campo ambientale, pubbliche amministrazioni, associazioni ambientaliste, avvocati,

magistrati, studenti, ma anche semplici appassionati delle tematiche ambientali.

Di cose da dire su Maurizio Santoloci e su tutto quello che ha fatto e prodotto nel corso della

sua vita ce ne sarebbero ancora tantissime… Pubblichiamo in calce una sua breve biografia

dove vengono riepilogati alcuni dei momenti più importanti della sua vita professionale e

degli incarichi ricoperti (ricordando anche che nell’ottobre 2014 era stato chiamato a

collaborare con la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo

dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”, per la quale stava tutt’ora svolgendo un

lavoro di studio sul fenomeno degli illeciti connessi ai rifiuti liquidi).

Noi nel nostro piccolo – attraverso questo sito – tenteremo di proseguire sul percorso tracciato

dal nostro Direttore, cercando di garantire continuità alla informazione fino ad oggi diffusa.

La Redazione di Diritto all’ambiente

 




La mediazione civile e commerciale obbligatoria è diventata ufficialmente incostituzionale

Mediazione civile incostituzionale proprio quando anche la Pubblica Amministrazione era stata chiamata ad utilizzarla

La mediazione civile e commerciale obbligatoria è diventata ufficialmente incostituzionale.

È questo quanto statuito dalla Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto della mediaconciliazione per un eccesso di delega esercitato dal precedente governo.

La mediazione, varata con il decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, era uno dei capisaldi della riforma della giustizia, che la Corte Costituzionale ha bocciato nella parte più discussa, in cui veniva enunciato il suo carattere obbligatorio. Restando solo la variabile volontaria di ricorso, non è chiaro l’utilizzo della stessa anche per la pubblica amministrazione, oggetto di una circolare ministeriale attraverso cui il ministero della Funzione pubblica la iscriveva al novero dei soggetti coinvolti.

Il documento coinvolgeva la PA nel ricorso alla mediazione per i cosiddetti “atti di natura non autoritativa”, escludendo, quindi, tutte le imposizioni di natura fiscale o prettamente amministrativa.

A essere chiamate ad adottare lo strumento della mediazione erano, così, tutte le realtà amministrative, da quelle centrali agli enti locali, finanche alle Comunità montane.

Come rappresentante della pubblica amministrazione nei processi di mediazione tra le parti si era pensato di nominare un dirigente che avesse dimostrato comprovata esperienza nel campo oggetto della disputa.

Fonte: ufficio stampa Palazzo della Consulta

Ins. to il 27 ott 2012 da Arial