Comunicato stampa: Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale arresta pericoloso latitante

Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale arresta pericoloso latitante ucraino

Un pericoloso latitante ucraino è stato arrestato da una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, reparto diretto dal Tenente Cortese.

L’uomo era stato fermato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comandante della Polizia municipale, il capo di Gabinetto Attilio Auricchio, alla guida di un pulmino con targa straniera, che circolava in violazione delle leggi doganali.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del cittadino straniero e dal fatto che era sprovvisto di documenti, lo hanno sottoposto al foto-segnalamento presso la struttura della Polizia Municipale dove veniva identificato per VASYLYUK ROMAN nato a LWOW (Ucraina) il 16/11/1980, attraverso la comparazione delle impronte digitali.
Dagli ulteriori controlli è emerso che il Vasylyuk era ricercato a livello internazionale con il nome di HCCHKO ROMAN nato in Ucraina il 16/11/1980, e che a suo carico pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della

Repubblica di Sassari per i reati p.e p. dal 416 Bis (associazione di tipo mafioso ) per una pena complessiva di 5 anni e 6 mesi e 5 giorni.

Gli agenti hanno quindi notificato immediatamente al cittadino ucraino il provvedimento, procedendone all’arresto e all’immediata traduzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Comune di Napoli – Comunicati Stampa

Ins.to il 27 genn 2013 da Arial




Tari, Tasi e Trise: Tre nomi, una tassa

Tari, Tasi e Trise sono le nuove imposte in arrivo dal prossimo anno per compensare l’abolizione dell’Imu sulla prima casa.

Si tratta di una sola tassa, la Trise, che si divide in due componenti: la Tari e la Tasi. La prima, la Tari, è un’imposta per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Sostituisce dunque la vecchia Tares aggiungendo però il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti (prima non previsto in questa tassa). La seconda componente, la Tasi, servirà a finanziare i servizi comunali, ad esempio l’illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade.

La Trise debutterà nel 2014 e unirà Imu e Tares. A mandare in congedo le due imposte è la legge di stabilità 2014. La nuova tassa confluirà completamente nelle casse comunali e sarà una tariffa commisurata alla superficie calpestabile già utilizzata per pagare Tarsu, Tia 1 e 2 e potrebbe in seguito trasformarsi in Tarip, una tariffa puntuale e da comparare alla quantità di rifiuti prodotti. La Tasi sarà invece un tributo con un’aliquota di partenza dell’1 per mille che utilizzerà la stessa base imponibile dell’Imu.

Per i possessori di un’abitazione principale (eccezion fatta per chi possiede immobili di pregio, storici o castelli) scompare del tutto l’Imu, che sarà sostituita dalla nuova Trise, (Tributo sui servizi comunali).

.Diversa la situazione per i proprietari di seconda abitazione. Nel caso in cui infatti la casa in questione dovesse essere sfitta, essi si troveranno a pagare ovviamente l’Imu (che in questo caso non viene abolita) insieme alla Trise, con un aumento evidente di contribuzione. Un po’ meglio andrà invece a chi darà in locazione l’immobile. In questo caso infatti, resterà l’Imu, ma il proprietario si troverà a dover contribuire solo per una piccola parte della Tasi.

Gli affittuari si ritroveranno a pagare la Tari, ovvero l’imposta sui rifiuti, come già accade ora per la Tares. In più però dovranno partecipare in maniera corposa anche al pagamento della Tasi, per una percentuale tra l’altro che potrebbe arrivare al 70% dell’ammontare complessivo. Per gli inquilini dunque un vero salasso.

Ins.to il 16 ott 2013 da g. giordano




Scuola: insultare i professori è reato? La decisione della Cassazione è un oltraggio a pubblico ufficiale

La Corte di Cassazione quinta sezione penale nr. 15367 del 3.4.2014 , ha stabilito che insultare un docente è reato e in quanto tale può essere punito dalla Legge.

Vediamo insieme i dettagli del caso.

Spesso i genitori delle ultime generazioni non usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai loro figli viene interpretata come un’offesa. Non pensano che quasi sempre sono la normale conseguenza di una preparazione inadeguata o un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati. A volte rari casi, fortunatamente, passano anche alle vie di fatto. Spesso si presentano davanti ai prof dei figli con aria di sfida. E arrivano a minacciare o insultare gli insegnanti, rei di aver osato a giudicare in modo negativo i figli.

L’inizio della scuola è dietro l’angolo e sebbene ancora siano molti i problemi per le assunzioni una cosa al momento è certa: insultare i professori è un reato. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che coloro che insultano i docenti sono perseguibili penalmente.
La decisione è stata presa in Toscana, durante un processo a carico di una mamma citata in giudizio per aver offeso pubblicamente un docente della scuola media.

La sentenza segna un momento storico per la scuola italiana e forse la fine delle continue denigrazioni che i professori sono costretti a subire in aula e negli incontri con i genitori. Durante l’anno scolastico sorgono spesso problemi di questo tipo e sempre più di frequente padri e madri non ci pensano molto prima di dare la colpa ai professori.
Da oggi però insultare un professore sarà come rivolgersi in modo non appropriato ad un pubblico ufficiale.

Il reato è quindi perseguibile penalmente e le ammende per chi vi incorre non sono da trascurare. L’offesa a pubblico ufficiale era stata abolita come reato, ma nel 2009 è stata reintrodotta dal momento che ad essere leso non è solo l’onore della persona, ma la visione che gli altri hanno della sua figura.

I docenti sono quindi dei pubblici ufficiali e non possono essere oltraggiati da genitori e alunni.

Vediamo insieme cosa ha stabilito la Corte di Cassazione sentenza 15367 e in che modo cambia la situazione per i docenti italiani dall’anno 2016/2017.

 

Insultare i professori è reato: la decisione della Cassazione:

 

Se fino a questo momento si potevano addurre scuse di vario genere adesso non se ne hanno più: insultare i docenti è un reato. A dichiararlo è la Corte di Cassazione che si schiera a favore di una professoressa toscana oltraggiata in pubblico dalla madre di un suo studente.

In un primo momento il giudice di pace, che aveva analizzato il caso, si era schierato a favore della madre dello studente.

La docente ha però presentato ricorso e la Cassazione ha stabilito che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale sussisteva. Gli insulti sono infatti stati rivolti all’insegnante all’interno dell’edificio scolastico e sono stati ascoltati da numerosi testimoni.
Le ingiurie sono infatti state rivolte alla docente nel momento in cui esercitava il suo lavoro, che la Corte afferma non limitarsi alle sole attività in aula, ma estendersi anche: alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi.

La sentenza specifica infatti che “l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale” e di conseguenza sussistono gli estremi per applicare la Legge. Gli insulti sono stati rivolti alla

 

 

professoressa durante l’orario di ricevimento (momento in cui è in servizio) e sono stati uditi da molte persone che si trovano nei locali della scuola.

 

L’offesa è stata quindi pubblica e alla presenza di testimoni, come deve avvenire per Legge, e di conseguenza il Giudice ha dato ragione alla professoressa.

 

La Corte di Cassazione specifica inoltre:

 

la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica.

Insultare un professore è reato: le condizioni che lo rendono tale

Non in tutti i contesti insultare un docente o un altro pubblico ufficiale è perseguibile legalmente. Devono infatti sussistere delle condizioni ben precise, che comportano l’applicazione della Legge.

I criteri per cui un alunno o un genitore può essere perseguibile dalla Legge sono i seguenti:

  • il reato deve compiersi mentre l’ufficiale è in servizio;
  • devono essere presenti dei testimoni che possano certificare di aver udito gli insulti;
  • l’oltraggio deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • le parole devono essere un oltraggio all’onore e al rispetto dell’ufficiale.

Nel momento in cui tutti questi criteri sopra elencati sussistano il docente può denunciare l’accaduto ed essere tutelato dalla Legge.

Il reato, originariamente previsto dall’art. 341 c.p. del codice penale italiano, era stato abrogato dall’art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205. E’ stato reintrodotto dall’art. 1 comma 8 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ridenominandolo come art. 341-bis.

 

 




LEGGE DI BILANCIO: ANCI CHIEDE DECRETO LEGGE SU MISURE ANCORA APERTE PER I COMUNI

LEGGE DI BILANCIO: ANCI CHIEDE DECRETO LEGGE SU MISURE ANCORA APERTE PER I COMUNI

 

Tra le richieste, l’innalzamento del 75% del turn over del personale in tutti i comuni, lo slittamento al 31 marzo del termine di approvazione dei bilanci e le modifiche fondamentali delle norme relative al sistema di perequazione per il riparto del Fondo di solidarietà comunale

A margine dell’arrovazione in Senato del DDL Bilancio 2017, l’Anci ha ufficialmente chiesto al Governo il varo di un decreto legge che ‘contenga la soluzione ai nodi ancora aperti’ riguardanti gli enti locali, in modo che il confronto di merito possa proseguire con l’Esecutivo e con le forze parlamentari’.

 

Nello specifico, l’Anci chiede:

 

l’eliminazione dei tagli a carico delle città metropolitane e delle province, affinché possano garantire i servizi essenziali loro affidati;

l’innalzamento del 75% del turn over del personale in tutti i comuni;

le modifiche fondamentali delle norme relative al sistema di perequazione per il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

lo slittamento al 31 marzo del termine di approvazione dei bilanci.

 FONTE: progettomnia.it
ins.to il 9/12/2016 da arial




BILANCIO:LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP

E’ obbligatoria la presentazione della nota di aggiornamento da parte del comune?

La FAQ n. 10 di Arconet, relativamente all’armonizzazione contabile ha precisato: “la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato”.

Da ciò si deduce che l’obbligo di presentare la nota di aggiornamento interviene solo quando si verificano delle variazioni (rispetto al DUP già approvato e in vigore), relative ad esempio a:

gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione;

gli strumenti di programmazione strategica dell’ente: programma triennale delle opere pubbliche; programma triennale del fabbisogno del personale; programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, ecc.;

il contenuto contabile-finanziario del DUP, rappresentato nella sezione operativa (che poi avrà effetti sulla costruzione del bilancio di previsione 2017-2019);

le partecipate dell’ente, la gestione dei servizi a domanda individuale, gli equilibri di bilancio, i vincoli di finanza pubblica, ecc.

Se gli elementi essenziali (come quelli sopra citati) del DUP non subiscono variazioni, non ricorrerà nemmeno l’obbligo di predisporre una nota di aggiornamento del DUP stesso.

In queste settimane gli enti stanno lavorando al nuovo bilancio di previsione 2017-2019, il cui schema dovrà essere presentato dalla giunta entro il 15 novembre (o diverso termine fissato dal Regolamento di contabilità). Se gli aspetti contabili del nuovo bilancio in preparazione differiscono dal contenuto del DUP 2017-2019 che la giunta ha presentato entro lo scorso 31 luglio, si renderà necessaria anche la presentazione della nota di aggiornamento.

Nella versione originaria dell’articolo 174 (di cui al decreto legislativo n. 118/2011), lo schema di bilancio di previsione e di documento unico di programmazione adottati dalla giunta per la presentazione al consiglio dovevano essere corredati anche del parere dell’organo di revisione

“[…] lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione”.

L’ articolo 9-bis della legge di conversione del decreto legge n. 113/2016 ha abrogato quest’obbligo. Pertanto, la nota di aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione, saranno adottati dalla giunta senza l’obbligo dell’accompagnamento della relazione dei revisori. Relazione che invece dovrà accompagnare i suddetti documenti quando perverranno al consiglio per l’approvazione finale.

“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato”.

FONTE: progettoomnia.it ins.to il 9/12/2016 da arial




Foia, ci siamo: ecco le linee guida Anac sulle eccezioni al nuovo diritto

L’ANAC INVITA LE PA AGLI ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI DAL 23 DICEMBRE 2016

l’ANAC “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso “invita” le amministrazioni “ad adottare  nel più breve tempo possibile, auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso; quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

L’ADOZIONE DI  UN REGOLAMENTO ENTRO IL 23 GIUGNO 2017

 

All’ANAC inoltre “sembra opportuno suggerire” “l’adozione, “anche nella forma di un REGOLAMENTO sull’accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. “In particolare, il Regolamento potrebbe prevedere: 1)  una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 2) una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; c)  una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Quest’ultima sezione dovrebbe  a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione; b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso. Si sottolinea l’opportunità che le amministrazioni adottino il regolamento sull’accesso  entro il 23 giugno del 2016.

 

Nelle more dell’adozione del regolamento, continua L’ANAC, le amministrazioni che abbiano adottato i regolamenti di attuazione del d.P.R. n. 352 del 1992, possono applicare, ove necessario, le esclusioni disposte per l’accesso agli atti ai sensi della L.241/90,  anche ai fini dell’accesso generalizzato.

 

LE ECCEZIONI ALL’ACCESSO

 

Il documento distingue due tipi di eccezioni, assolute e relative .

 

Le eccezioni assolute sono  quelle previste nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali. Nel nostro ordinamento giuridico tali interessi ricorrono in caso di segreto di Stato, segreto statistico, segreto militare , segreto professionale, segreto istruttorio in sede penale ed inoltre  ricorrono nei procedimenti tributari, nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi , amministrativi generali , di pianificazione e di programmazione e negli altri casi previsti dalla legge. Vi rientrano, salvo che non sia previsto un accesso parziale con oscuramento dei dati, anche i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui si possono ricavare informazioni sullo stato di disagio economico-sociale.  Tra le eccezioni assolute sino al 23 giugno 2017 vanno incluse anche quelle individuate da singole amministrazioni con propria disciplina e  sottratte all’accesso ai sensi della legge 241/90. Numerose sono le Amministrazioni che hanno adottato una propria disciplina per escludere dall’accesso agli atti ex legge 241/90 intere categorie di documenti e gli stessi sono sottratti anche all’accesso generalizzato sino al 23 giugno 2017, data entro cui le stesse Amministrazioni dovrebbero  aggiornare i propri Regolamenti.

 

Faccio un esempio: Con D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143   Regolamento recante «L’individuazione dei casi di esclusione dal diritto d’accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono stati sottratti all’accesso tutta una serie di documenti e atti;  gli stessi atti e documenti  fino al 23 giugno 2017 saranno anche sottratti all’accesso civico generalizzato.

 

Cosa accadrà dopo il 23 giugno 2017?

 

Decorso il termine del 23 giugno 2017, cessa la possibilità di applicare all’accesso generalizzato le esclusioni disposte per la legge 241/90,  ma se le Amministrazioni non avranno ancora aggiornato la disciplina, l’ANAC ritiene che “ai fini dell’accesso generalizzato, i citati regolamenti possono fornire alle amministrazioni utili indici per la valutazione dell’esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza,  pregiudizi da dimostrare, in caso di diniego, come probabili e concreti ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato e mai assunti presuntivamente.

 

Le  eccezioni relative o qualificate all’accesso si configurano invece laddove le amministrazioni dimostrino che  la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013. La valutazione dovrà essere riferita con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata l’istanza.

 

In questo caso l’amministrazione dopo aver accertato l’assenza di eccezioni assolute, dovrà verificare caso per caso se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e se sussista un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. Tale complessa attività valutativa dovrà essere effettuata sia con riferimento agli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5 bis, comma 1 del decreto trasparenza inerenti a sicurezza nazionale, sicurezza pubblica e ordine pubblico, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive, sia con riferimento alla tutela degli interessi privati indicati nel comma 2 dell’art. 5 bis e cioè protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza , interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale diritto d’autore e segreti commerciali.

 

Le linee guida infine suggeriscono “l’opportunità” che sia istituito presso ogni PA un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso.

 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE

 

 

 

Che l’ANAC non sia l’estremo garante della materia dell’anticorruzione e che purtroppo non disponga di super poteri di ordine è già stato ribadito nella recente sentenza TAR LAZIO – Roma , sez I- del 14 novembre 2016 n. 11270.

 

Ma alla luce del delineato e critico quadro rappresentato appare davvero risibile pensare che in Italia sia migliorata la normativa italiana sulla trasparenza, così come si vuole fare apparire, anzi possiamo prendere atto che, al di là della pubblicità e dei proclami, la normativa con l’approvazione del d.lgs 97/2016 si sia ulteriormente complicata.  E anche se il miglioramento teorico fosse vero, è fin troppo evidente che il signor Rossi o la signora Bianchi non avranno alcuna facile libertà di accesso.

 

Invito a visionare ad esempio il succitato regolamento della Presidenza del Consiglio o il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso ex legge 241/90.  Ipotizzando che il MEF non aggiorni il decreto, le ampissime esclusioni  ivi individuate costituiranno utile indice di orientamento anche per l’accesso agli atti generalizzato, fermo restando il pregiudizio concreto da dimostrare alla valutazione discrezionale della PA.

 

Le Linee Guida forniscono, infatti, un orientamento di carattere generale:  “Laddove l’amministrazione con riferimento agli stessi dati , documenti e informazioni , abbia negato il diritto di accesso ex L. 241/90, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare  un interesse pubblico o privato prevalente , e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della L.241/90, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento , si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse  pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica , quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato , per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale. “

 

Tale orientamento evidenzia come sarà difficile per il cittadino accedere ai dati ulteriori a meno di non avere all’interno delle Amministrazioni dirigenti competenti e capaci e soprattutto che nella difficile ponderazione degli interessi in gioco abbiano a cuore la trasparenza.

 

Invertito l’onere della motivazione che grava sull’Amministrazione, di fatto la maggiore criticità dell’accesso civico generalizzato è proprio la sua sovrapposizione all’accesso agli atti previsto dalla Legge 241/1990.

 

L’ANAC invita, L’ANAC suggerisce , l’ANAC ritiene opportuno , ma l’Autorità per la verità non è incisiva in materia di trasparenza nemmeno laddove potrebbe esserlo, perché appare davvero incomprensibile il termine dilatorio di altri sei mesi, non previsto nemmeno dal decreto, per l’adozione o l’aggiornamento del Regolamento, termine che finirà con il fornire un’ alibi a molte amministrazioni per rinviare l’applicazione della legge.

 

Per farla breve sembra che dal 23 giugno 2016 al 23 giugno 2017 sia stato autorizzato l’anno sabbatico della trasparenza.

 

 

 

ALCUNE PROPOSTE

 

1)      Eliminazione del termine del 23 giugno 2017. L’anno sabbatico della trasparenza non ci piace. Il decreto è entrato in vigore il 23 giugno 2016. Si elimini l’introduzione del termine entro cui l’ANAC prevede che le Amministrazioni debbano dotarsi di un Regolamento, dato che il termine non è previsto dalla normativa e nei fatti procrastina ulteriormente l’operatività dell’istituto precostituendo  un alibi per le Amministrazioni per dilazionare i tempi.

 

2)      Responsabile dell’accesso generalizzato. Poiché nei fatti il diritto di accesso generalizzato non è una libertà di accesso ma un vero e proprio procedimento amministrativo in acuni aspetti farraginoso, l’ANAC potrebbe suggerire che sia nominato un Responsabile del procedimento.  Così come per l’accesso civico agli atti e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria il Responsabile è individuato nel Responsabile anticorruzione e così come nell’acceso agli atti ex legge 241/90 è previsto il Responsabile del procedimento, è corretto che anche il procedimento di accesso generalizzato abbia un referente responsabile che si assuma la responsabilità del diniego o dell’accoglimento nei confronti del cittadino al fine di evitare probabili deresponsabilizzazioni.  L’ANAC suggerisca   che il procedimento sia pubblicato anche nella sottosezione procedimenti di Amministrazione Trasparente.

 

3)      Adozione di un Regolamento-tipo. In merito al Regolamento, l’ANAC potrebbe predisporre e suggerire l’adozione di una bozza di Regolamento- tipo per gli enti aventi finalità analoghe, ad esempio per tutti i Comuni, dato che la finalità del Regolamento espressamente dichiarata dall’Autorità è “di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. “ Non è forse giusto preoccuparsi anche di arginare la disomogeneità  di comportamenti  tra uffici di Amministrazioni diverse ma appartenenti alla medesima  tipologia e provare ad attuare il diritto fondamentale del cittadino di conoscere, dal nord al sud della penisola? A cominciare dalla disciplina dei costi dell’accesso che dovrebbero essere uguali e ragionevoli ovunque e così sappiamo che non è stato con l’accesso agli atti della legge 241/90, dove molti Enti hanno spesse volte predeterminato costi fissi, come rilevato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con conseguenze ingiuste e quasi mai sanzionate sempre a carico del cittadino.

 

4)      Link alle Linee Guida nei regolamenti .Nel Regolamento dovrebbero essere richiamate con inserimento del relativo link le stesse Linee Guida in modo che qualsiasi cittadino abbia la possibilità di verificare se le stesse sono state osservate.

 

5)      Pubblicazione delle linee guida o del link alle Linee Guida per le Amministrazioni che non adottino propri regolamenti . Dato che l’adozione del Regolamento non è obbligatoria e considerato che Le linee Guida saranno indirizzate non solo alle Amministrazioni ma anche ai cittadini , proponiamo che le stesse vengano pubblicate nella sezione Accesso civico di Amministrazione Trasparente perché tutti i cittadini possano essere informati. Sarebbe utile  inserirvi anche l’elenco delle Amministrazioni che hanno adottato i Regolamenti sulle esclusioni dell’accesso alla legge 241/90 e una sezione informativa che rinvii alle FAQ dell’ ANAC e ai numerosi pareri della Commissione per l’accesso.

 

6)       Il Registro deve essere on-line . Il Registro  proposto dall’ANAC non può non essere pubblicato on-line nel sito web , perché diversamente sarebbe anacronistico e inutile.  Si propone di inserire nei c.d. dati ulteriori un registro-elenco delle istanze presentate e il relativo esito. Pubblicare l’elenco delle  richieste di accesso civico generalizzato e dei relativi esiti nella sottosezione di Amministrazione Trasparente, c.d. dati ulteriori, è il minimo che si possa fare per dare senso e concretezza al disposto dell’art. 3 comma 1  del d.lgs 97/2016 che cita testualmente “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7. “Se un dato è pubblico ma  non è pubblicato on-line, come farà un cittadino del comune di Messina a sapere se analoga richiesta è stata valutata positivamente dal comune di Bolzano ? O ancora peggio se in un Ministero non dovesse essere attuata l’auspicata organizzazione interna, l’ufficio interno x potrebbe non essere al corrente dell’esito di una richiesta inoltrata e già valutata negativamente dall’ufficio y. Che servizio può rendersi al cittadino che ignaro dei precedenti reiteri richieste già valutate ed esitate ma disconosciute? E’ questa la trasparenza utile e libertà di accesso che ci serve ?

 

7)      Difensore civico L’ANAC fra i vari suggerimenti senza sconfinare in valutazioni politiche, perché comunque sempre di suggerimenti si tratta, potrebbe auspicare la nomina o l’elezione dei difensori civici laddove pur presenti nella legge regionale o negli Statuti non siano stati eletti, in considerazione dei nuovi importanti compiti attributi , e ciò perché lo strumento di tutela extragiurisdizionale possa essere garantito a tutti i cittadini.

 

La consultazione aperta attende le proposte e la partecipazione dei cittadini, con l’auspicio che la vacanza della trasparenza non sia ulteriormente prorogata anche per quegli importantissimi obblighi di pubblicazione, come ad esempio le consulenze e i bilanci che, non dimentichiamo saranno da giugno 2017 sottratti alla immediata visualizzazione nella vetrina dei siti web delle PA e demandati alla competenza delle dieci banche dati nazionali, che auspichiamo siano strutturate come i siti web delle amministrazioni, in modo da consentire agevolmente la trasparenza dinamica e cioè la partecipazione e il doveroso controllo diffuso dei cittadini sull’azione pubblica.

FONTE: www.agendadigitale.eu

ins.to il 28/12/2016 da arial




FOIA:Le istruzioni dell’Anci

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 515/2016 reso allo schema di decreto n. 97, questa nuova forma di accesso costituisce il passaggio dal «bisogno di conoscere al diritto di conoscere e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana». A differenza dell’accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

Tutti i soggetti indicati all’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 sono chiamati, a decorrere dal 23 dicembre 2016, ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, su tale istituto peraltro, ad avviso dell’Anac, non si pongono questioni di compatibilità con la natura e le finalità dei soggetti interessati da questa novità, considerato che l’attività condotta da questi soggetti è «volta alla cura di interessi pubblici».

Le istruzioni dell’Anci

Il documento di Anci ha importanti risvolti pratici. Ad esempio, nella parte dedicata alla modulistica, contiene un facsimile di regolamento in materia di accesso con il quale l’associazione dimostra l’immediato recepimento dell’invito rivolto da Anac nelle linee guida sopra richiamate, ove suggerisce ai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto trasparenza di dotarsi di un regolamento in materia di accesso, al fine di adottare all’interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l’accesso.

In base alle linee guida di Anac, le amministrazioni che siano dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. A decorrere dal 23 giugno 2017, però, tali esclusioni non saranno comunque più applicabili in relazione all’accesso generalizzato.

Anche sulla motivazione del rifiuto alla richiesta di accesso, l’Anci pare raccogliere le indicazioni dell’Autorità. Infatti il documento specifica che un diniego da parte degli enti deve essere motivato, vale a dire che deve presentare un nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio agli interessi considerati meritevoli di tutela. L’ente dovrà motivare il rifiuto secondo le seguenti linee direttrice:

  • indicare espressamente quale interesse fra quelli di cui all’articolo 5, comma 1 e 2, risulterebbe pregiudicato dalla richiesta;
  • dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio;
  • dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile, e non solo possibile.

Sempre nella modulistica predisposta da Anci sono disponibili facsimili relativi a: richiesta di accesso civico, richiesta di accesso generalizzato, comunicazione ai soggetti controinteressati e provvedimento di diniego della richiesta di accesso generalizzato.

FONTE: www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

INS.TO IL 28/12/2016 DA ARIAL




NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: Rinvio al 2018 del Programma biennale obbligatorio per acquisti di importo pari o superiore a 40 mila euro

Un emendamento, approvato, al DDL Bilancio 2017, prevede il rinvio di un anno dell’approvazione, da parte degli enti locali, del programma biennale obbligatorio per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro. Viene quindi estesa la proroga, prevista in origine solo per gli acquisti superiori al milione di euro.

In base all’art.21 del d.lgs. 50/2016, come noto, gli enti locali avrebbero già dovuto inserire il programma biennale nel Documento Unico di Programmazione (Dup) 2017, insieme al programma triennale dei lavori pubblici e al relativo elenco annuale. L’approvazione del programma, invece, riguarderà il triennio 2018-2020.

d.lgs. 50/2016

Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita’, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. 4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi’, indicati i beni immobili nella propria disponibilita’ concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalita’ di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita’, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche’ per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalita’ per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita’ relativi ai contratti; f) le modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3. Note all’art. 21 – Si riporta l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2013, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ): ‘Art. 11. (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita’ di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita’ della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche’ ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e’ dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita’ e le procedure necessarie per l’attuazione del comma 1.’. – Si riporta l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria): ‘Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) (Omissis) 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attivita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorita’ l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione, nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative. (Omissis).’. – Si riporta l’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016): ‘Comma 513 513. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che e’ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettivita’ e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresi’ i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.




ASSISTENTE BAGNANTE – Pubblicato il regolamento che disciplina l’esercizio dell’attività

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016, il Decreto 29 luglio 2016, n. 206, recanteRegolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”.

«Assistente bagnante in acque interne e piscine» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine; mentre l’ «assistente bagnante marittimo» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Il decreto detta norme:

  1. a) per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine;
  2. b) per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.

L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a:

  1. a) soggetti autorizzati dallo Stato;
  2. b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è, invece, riservata ai soli soggetti autorizzati dallo Stato.

Possono ottenere l’autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una validità di anni dieci dalla data di rilascio.

L’abilitazione all’esercizio della professione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine e l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo   competente

L’abilitazione all’esercizio della professione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalità di salvamento.

L’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.

Le abilitazioni sono conseguite al termine di un corso di formazione professionale istituito dai soggetti autorizzati e con il superamento di un apposito esame.

Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto dovrà essere costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una apposita commissione composta da quattro membri:

L’assistente bagnante ha l’obbligo di rinnovare annualmente il certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto dovrà curare, con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il controllo e il monitoraggio del presente decreto.

Decreto




PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – Pubblicato il regolamento che detta nuove norme per la loro semplificazione e accelerazione

Tratto da www.tuttocamere.it

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194: recante “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

L’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti le seguenti tre attività economiche:

– rilevanti insediamenti produttivi;

– opere di interesse generale;

– avvio di attività imprenditoriali.

Il regolamento (c.d. “Regolamento sblocca-procedimenti”), emanato in applicazione di tale disposizione, reca norme per la semplificazione e l’accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’ avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione.

La semplificazione ed accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini.

I procedimenti interessati sono quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’esercizio delle attività compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata.

Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.

Per l’individuazione dei progetti cui applicare le disposizioni di accelerazione, si procede in una prima fase alla segnalazione di una serie di progetti, che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti.

In una seconda fase, entro il 31 marzo di ciascun anno, si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all’individuazione “in concreto” dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione ed accelerazione.

Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini ordinari.

In caso di inutile decorso del termine, eventualmente ridotto, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all’amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure, previa delibera del Consiglio dei ministri, può delegare il potere sostitutivo ad un diverso soggetto, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Viene poi disciplinato l’esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali.

Decreto del Presidente della repubblica 12 settembre 2016, n. 194: Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016).

LINK:Per scaricare il testo del decreto clicca qui.