DURC ONLINE – Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.

La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.




La Regione Campania, ha approvato la nuova legge sui rifiuti.




Controlli sulla vendita del Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

Controlli sulla vendita del Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

di Piero Nuciari Tratto da www.pieronuciari.it

Non è normale che due articoli sul pane al carbone vegetale pubblicati su questo blog abbiano visto così tanti visitatori, tanto da mandare in tilt il server che ospita il sito – per due volte di seguito – in una mattinata!

Non è normale il caos mediatico che si è generato, le prese di posizione delle varie organizzazioni dei panificatori e dei cosumatori, il servizio addirittura di Rainews24!.

Proprio in questo servizio televisivo non è normale l’imbarazzo mostrato dall’esperto nutrizionista dell’Istituto Superiore di Sanità, Dott. Marco Solano, nella prima parte dell’intervista, quando evita accuratamente di parlare espressamente dei prodotti della panetteria fine, per i quali l’utilizzo del carbone vegetale sarebbe consentito, portando come esempio di utilizzo legale dell’E153 la produzione dei dolci denominati “carbone della Befana”, che con il pane non hanno nulla da spartire!

Anche il parere ministeriale del 22 Dicembre scorso su questo argomento lascia quantomeno perplessi, visto che traspare palesemente il tentativo di pesare le parole, di dire e non dire, come se si volesse volutamente non essere chiari per lasciare lo status quo, per mettere dubbi in testa agli organismi preposti al controllo.

Ma cosa dice la legge? La legge è molto chiara: non si può usare! Punto!

Ma allora perché tutta questa esitazione? Quali interessi io e la Dott.ssa Simona Lauri siamo andati a toccare, a nostra insaputa, nel tentativo di tutelare la salute dei consumatori di fronte al silenzio assordante degli organismi addetti ai controlli (escluso il Corpo Forestale… tengo a precisarlo!)?

In campo nazionale, quale fatturato c’è dietro il business del carbone vegetale?

Sinceramente non lo sappiamo! Sappiamo solo i danni che può causare nell’organismo umano l’E153, aggiunto, senza tanta parsimonia, nell’impasto del pane!

La casalinga che magari soffre di aerofagia e che lo acquista tutti i giorni, nonostante il prezzo elevato, convinta dai claims salutistici che compaiono nella bottega, nel supermercato, nei siti di cucina, nelle trasmissioni di cucina della Rai, che sostengono che il pane al carbone vegetale è più digeribile e assorbe i gas intestinali, non sa (tutti si guardano bene dall’informarla!) che assunto tutti i giorni in discrete quantità, può causarle problemi di salute – anche seri – a lei e al suo nucleo familiare.

E’ bene ricordare che il carbone vegetale si ottiene dal legno di diverse essenze (pioppo, salice, betulla ecc.) o dai gusci e dai noccioli di frutta per esposizione ad elevate temperature (500/600 °C) in atmosfera povera di ossigeno. Si realizza in tal modo una combustione senza fiamma. Dal carbone così ottenuto per ulteriori passaggi si ricava una polvere finissima e estremamente porosa, inodore e insapore.

Una prima domanda: siamo sicuri della provenienza di questa polvere?

I benefici in ambito medico sono legati proprio alla porosità e alla capacità assorbente di questa polvere. Un’infinità di microscopici pori catturano i liquidi, i gas, i batteri, i virus e le tossine presenti nel tratto gastrointestinale.

In virtù di questa sua proprietà il carbone vegetale viene ad esempio impiegato nel trattamento degli avvelenamenti acuti per contrastare l’assorbimento della sostanza ingerita o in caso di meteorismo per contenere la formazione di gas a livello intestinale.

Una volta ingerito il carbone vegetale ha la capacità di legare qualsiasi cosa transiti lungo il canale digerente, si comporta cioè come un entero-adsorbente aspecifico.

Si comprende bene dunque che un importante limite al suo utilizzo va posto in caso di assunzione di farmaci.

E qui sorge il primo problema, visto che il medicinale preso in un periodo temporale che va da 30 minuti prima a 2 ore dopo aver assunto del carbone vegetale non verrà assorbito oppure verrà assorbito solo parzialmente.

Immaginate una persona che soffre di una malattia seria e che, per questo, è costretta ad assumere farmaci salva-vita, per il fegato, reni, etc.

Un esempio pratico potrebbe essere l’assunzione dell’ormai comune eutirox.

Se si dovesse fare colazione con del pane al carbone vegetale si rischia di veder svanire gli effetti del farmaco!

…In pratica la persona non si cura!

Altra considerazione.

Il carbone vegetale ad uso medico viene prescritto in quantità pari a 1-2 g al dì; nella preparazione dei prodotti da forno si consiglia l’impiego di 10-15 g per kg di farina.

Il consumatore che mangia pane, pizza o panini trattati con l’E153, assume di fatto una quantità di carbone vegetale sovrapponibile a quella di 2-4 compresse, la stessa quantità che vi prescriverebbe il medico, …e questo a sua insaputa e tutti i giorni!

Ma tornando al parere del Ministero della Salute del 22/12/15, a firma del Dott. Giuseppe Plutino, colpisce, come accennato poc’anzi, il modo con il quale è stato scritto, l’uso prudente delle parole usate, la poca chiarezza.

A tal proposito, la Dott.ssa Simona Lauri, tecnologo alimentare, responsabile del portale internet www.quotidiemagazine.it, in una nota inviata a questo blog due giorni fa, ha voluto precisare ulteriormente quello che l’esperto ministeriale Dott. Giuseppe Plutino NON ha chiarito nel suo parere.

Come potrete constatare, vengono trattati tutti i punti della tematica rimasti oscuri, citando leggi nazionali, Regolamenti Ue, etc. e documentando accuratamente ogni argomento trattato al fine di evitare equivoci.

Lo doveva fare il Ministero, ma non lo ha fatto!

La nota della Dott.ssa Simona Lauri

OGGETTO: Parere relativo alla Nota 0047415 del Ministero della Salute datata 22/12/15 a firma Dott. Giuseppe Plutino

Come premesso in oggetto, numerose Associazioni di Categoria hanno sollecitato l’intervento del sopraccitato Ministero della Salute per far chiarezza sulla controversia riguardante la liceità della presenza dell’additivo colorante E153 carbone vegetale nel pane, pizza, grissini, prodotto da forno, panettoni ecc., nello specifico settore dell’Arte Bianca e sulle sue implicazioni sulla salute. Molti Avvocati suggerivano, non troppo velatamente, una palese frode in commercio, consigliando ai clienti di modificare la denominazione di vendita da “pane” a “prodotto da forno”, altri invece di utilizzare una denominazione di fantasia sempre per bypassare il problema normativo del divieto di utilizzo di tale additivo colorante nei prodotti dell’Arte Bianca, altri invece asserivano la liceità nei grissini, panettoni ecc., alcuni si appellavano all’Art. 4 del DPR 502/98, altri invece sconsigliavano l’uso semplicemente perché non si riusciva ad applicare una corretta aliquota IVA in base al DPR 633/72, mentre altri affermavano tranquillamente che non vi erano divieti.

Ora, alla luce delle vigenti normative riguardanti la specifica questione della presenza dell’additivo colorante E153 nei prodotti dell’Arte Bianca ricordo che:

Grissini: In virtù dell’art.6 del D.P.R.98/502 la definizione legale di grissino è: “Pane a forma di bastoncino…” non solo ma il comma 2 dello stesso articolo cosi dichiara “Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla Legge 4 luglio 1967/580” I grissini per la legge sono quindi e a tutti gli effetti…PANE. Pertanto valgono per essi tutte le disposizioni legislative del pane e quindi tutte le normative nazionali ed europee Reg UE 1129/2011, Reg. CE 1333/2008 ecc.

Panettoni, pandoro, colomba ecc. definiti “prodotti dolciari da forno a pasta morbida” espressamente normati da art. 1, 2, 3 del Decreto 22 luglio 2005. Inoltre i prodotti non conformi a tale normativa sono commercializzati non con la denominazione di vendita “Panettone” ma “Prodotto da forno” (da non confondere con la denominazione di fantasia Reg. UE 1169/2011) Pane, pizza, prodotti da forno ecc. ha fatto seguito un mio parere tecnico pubblicato integralmente a questo link http://www.pieronuciari.it/wp/pane-e-pizza-al-carbone-vegetale-la-legge-in-vigore-non-lo-consente/ nel quale sostengo l’illegalità in tutti i prodotti dell’ Arte Bianca in virtù di precise norme nazionali ed europee.

In base quindi alla confusione generata da chi aveva una forte convenienza e voleva sfruttare solamente il business economico del momento, dalla pressione del consumatore e di qualche professionista che confondeva l’azione farmacologica del carbone attivo tal quale con l’additivo colorante E153, dalle controversie generate sulla liceità nei prodotti dell’Arte Bianca, dal marketing aziendale pressante, dal volano mediatico dei mass media sulla produzione lecita di pizza e pane con l’additivo colorante E153, dalla pubblicità di detto colorante sulle testate del settore e sul suo lecito impiego in tutti i prodotti dell’Arte Bianca, si sono mosse le Associazioni di categoria chiedendo al Ministero della Salute di far chiarezza.

Dopo circa otto mesi di utilizzo illecito sul territorio nazionale, dopo circa più di un mese dalle prime richieste d’intervento da parte delle Associazioni di categoria, in data 22/12/15 il Dott. Giuseppe Plutino nella nota del Ministero della Salute si è espresso con queste parole:

“…Alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che:

1.è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale,

che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2.non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);

3.non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone

vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante…”

In virtù delle attuali leggi in vigore, preciso che in nessuna norma nazionale ed europea né tanto meno nell’unica norma citata dal firmatario della nota ministeriale, si parla di “prodotti della panetteria fine” né della suddetta denominazione, ma solo ed esclusivamente di “prodotti da forno” o di “prodotti da forno fini” per altro specificati sia nel Reg. CE 1333/08 ma soprattutto nel Reg. UE 1129/2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 oltre alla chiara, dettagliata ed esplicativa Guidance document describing the foood categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) n. 1333/2008 on Food Additives.

Solo e unicamente la Tabella A parte II comma 15 del DPR 633/72 cita: “…crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, unitamente alla Parte III comma 68 DPR 633/72 “…prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione”.

Il citato DPR 633/72 a sua volta però, non riguarda assolutamente la specifica di produzione, etichettatura, presenza o meno di additivi di nessun prodotto dell’Arte Bianca, denominazione di vendita, ingredientistica, ecc., oggetto delle richieste di chiarimento, ma solo a quali beni e servizi si applica l’aliquota IVA del 4% (crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria…) o del 10% (prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria…) Non solo ma tale DPR 633/72 manca delle dovute specifiche per quanto riguarda i prodotti definiti “panetteria fine” e “panetteria ordinaria”. Il Dott. Plutino quindi ritiene ammissibile la produzione di un prodotto della panetteria fine con E153 senza specificare quali siano i prodotti soggetti a tale specifica e denominazione. La normativa vigente appunto non cita la specifica e lui stesso, utilizzando tale dicitura, non chiarisce assolutamente la questione anzi crea un’ulteriore confusione e quindi permette la totale liceità e ammissibilità di utilizzo in tutti i prodotti dell’Arte Bianca senza distinzione di sorta e genere purché non siano denominati “pane”.

Personalmente ritengo che tale nota non sia assolutamente in linea con le norme nazionali ed europee non solo, ma potrebbe essere interpretata, tra le righe, come un “consiglio” alla frode in commercio: “In Arte Bianca tutto è consentito, chiamate i prodotti come volete ma non pane”.

Ritengo pertanto che tale nota, come espressione di un parere del Ministero della Sanità, sia molto superficiale, fumosa, non chiarificatrice, frettolosa e molto confusa nei contenuti e nella forma. Non da alcuna risposta ed è appunto molto discutibile in base alle norme vigenti.

E’ un’opinione e pertanto non si deve confondere o peggio sostituire con le attuali Leggi in vigore.

Dott.ssa Simona Lauri

Speriamo che con questo ultimo approfondimento, la tematica del pane al carbone vegetale venga finalmente chiarita una volta per tutte!

Piero Nuciari

www.pieronuciari.it




Ordine di demolizione non eseguito? Mi spiace…è esclusa la prescrizione e quindi l’opera abusiva va demolita!!!

Il Tribunale di Asti, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato ‘l’estinzione per decorso del tempo’ dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza 354/2003 del 14/3/2003 del Tribunale di Asti, irrevocabile il 5/7/2006, con la quale (OMISSIS) era stata condannata. Il Giudice, qualificava come ‘pena’ l’ordine di demolizione impartito dal giudice, ritenendolo travolto dalla prescrizione e quindi sulla base di quanto disposto dall’articolo 173 c.p., disponeva la trasmissione degli atti all’autorita’ comunale per quanto di sua competenza. Il P.M. ricorre in cassazione qualificando l’ordine di demolizione sanzione amministrativa di tipo ablatorio, accessoria alla sentenza di condanna attribuita all’ordine di demolizione.

L’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU e non ha finalita’ punitive.

L’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’ originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilita’ soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni.

Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’articolo 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa non soggetta a prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’articolo 28 della Legge 689/81 perché la prescrizione delle sanzioni amministrative si applica alle sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalita’ punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che e’ in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non puo’ ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non e’ soggetta alla prescrizione stabilita dall’articolo 173 c.p..

Quanto sopra citato, la Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 15 dicembre 2015, n. 49331, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato  con rinvio, l’ordinanza del tribunale che aveva invece dichiarato l’estinzione per decorso del tempo dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna dell’imputato.

 

Donato SANGIORGIO




IL Sito www.assmarcopolo.it continua a restare attivo

COMUNICATO DELLA REDAZIONE

WWW.assmarcopolo.it

Come già comunicato in data 29.09.2014, su questa testata, per espresso volere dell’assemblea straordinaria dei Soci, l’Associazione M.A.R.CO.PO.LO, Movimento Associativo Responsabili e Comandanti di Polizia Locale,

è stata sciolta e
dichiarata estinta.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci

ha decretato lo scioglimento della “M.A.R.CO.PO.LO”

sin dalla data del 29.09.2014

Per espressa volontà dell’assemblea il sito WEB www.assmarcopolo.it

, sinora operativo per iniziativa dello scrivente Dott. Giuseppe Aiello e di altri collaboratori, continuerà a restare attivo (non quale espressione dell’ASSOCIAZIONE) ma, di un autonomo gruppo di lavoro facente capo al sottoscritto.

I riferimenti all’associazione, ancora riportati nel sito, tipologia d’iscrizioni statuto e quant’altro, sono considerati non più validi, a presto verrà modificata la struttura del sito.

Il Logo Sarà rappresentativo della
testata telematica

www.assmarcopolo.it

e non più simbolo dell’associazione cui in passato è stato legato.

La redazione, per motivi affettivi, ha voluto mantenere la vecchia impostazione del sito e conservare soprattutto il logo che tanto ha dato alla categoria e a tutti coloro che , in modo gratuito, hanno potuto usufruire, da sempre, dei servizi offerti per una crescita ed un aggiornamento professionale del quale ancora oggi, nell’immenso mondo della Polizia Locale, non si può fare a meno.

Ci anima la voglia di continuare a fare formazione ed informazione e continuare ad essere un punto di riferimento della Polizia Locale e non solo, per contribuire alla crescita professionale , soprattutto a vantaggio, di chi , a volte , non riesce a frequentare corsi di formazione e seminari di aggiornamento. Operatori che molte volte sono costretti a lavorare (per contribuire a dare sicurezza) senza alcun punto di riferimento, privi di ogni minimo strumento formativo, in Comandi ove la parola d’ordine è “ se porti un problema all’interno del Comando sappi che sarai solo tu a dovertene occupare, noi abbiamo niente da fare e quindi siamo molto occupati a non far niente”.

Per fortuna queste realtà, di cui purtroppo abbiamo conoscenza, si riducono sempre più anche se non sono ancora scomparse. Molti operatori della Polizia Locale, sparsi in tutta Italia, purtroppo, ancora oggi sono costretti a fare da SE per non trovarsi impreparati ed è a costoro che noi prioritariamente ci rivolgiamo.

Continueremo a sforzarci per fare del nostro meglio e a restare indipendenti e disponibili verso tutti pronti, comunque, a collaborare con chi (associazioni, siti, enti e privati) ha i nostri stessi obiettivi.

Come sempre è gradita la partecipazione di quanti avranno voglia di collaborare, a qualsiasi livello, con la redazione www.assmarcopolo.it. , per ogni informazione rivolgersi a info@assmarcopolo.it

11 Gennaio 2015 Il dott. Giuseppe Aiello




SEGNALIAMO PER VOI: LO STRUMENTARIO EDITO DA DIRITTO ITALIA

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Lo Strumentario è un servizio di DIRITTO ITALIA finalizzato ad offrire agli Enti locali ed a tutti coloro che operano con gli stessi, una serie di strumenti operativi ed efficaci utili per il quotidiano operare negli Enti stessi, con lo scopo anche di avviare grazie agli stessi percorsi di autoformazione.

Comitato

Direttore Responsabile

  • Dott. Andrea Ciccone

Responsabile Scientifico

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Redazione Centrale

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Redazione

  • Giuseppe Aiello
  • Francesco Disano
  • Marco Morelli
  • Alfonso Pisani
  • Riccardo Roccasalva
  • Pietro Rizzo
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Allo Strumentario si accede tramite il portale www.dirittoitalia.it laddove nelle distinte aree che lo compongono si possono trovare aggiornamenti sulle tematiche di attualità per gli Enti Locali che di volta in volta autorevoli specialisti mettono a disposizione degli abbonati (i quali possono anche chiedere di ricevere una newsletter bisettimanale sulle tematiche di attualità normativa, giurisprudenziale, dottrinaria oltre che modelli, schemi, circolari e prassi applicative).

 

E compresa la consultazione gratuita della Biblioteca on line Dirittoitalia.it.

 

Inoltre, viene predisposto per 10 mesi all’anno un numero dello “Strumentario Enti Locali” la cui struttura di massima si compone di:

 

  1. a) di un focus su un tema forte di attualità (ad es. le innovazioni della Legge di stabilità), composto da 4/5 approfondimenti a contenuto fortemente operativo e relativi schemi;

 

  1. b) di altri 4 o 5 approfondimenti a contenuto fortemente operativo e relativi schemi su elementi di attualità derivanti da norme, giurisprudenza, pareri della Corte dei Conti, Determinazioni Anac, ecc..

 

La struttura è conservata con un minimo di 10 articoli e relativi schemi, potendo essere estesa, di volta in volta, a seconda delle eventuali novità, non superando mai, tuttavia, i 16 o 18 articoli.

 

L’abbonamento annuale, che prescinde dal momento dell’anno solare, dà diritto alla consultazione di tutte le pubblicazioni avvenute nell’anno in cui si sottoscrive l’abbonamento, alla consultazione della banca dati e a ricevere la newsletter, oltre alla possibilità di inoltrare, nel corso dell’anno, max 5 quesiti specifici, ai quali risponderanno gli esperti della redazione di dirittoitalia.it

 

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IL MEPA E LA GENERAZIONE 1000 €

La domanda dei colleghi è sempre la stessa ultimamente…Ma è vero che da inizio anno, tutti gli acquisti di beni e servizi sotto i 1000€ posso farli fuori dal Mercato Elettronico(come se il Mepa fosse l’inferno dantesco…assolutamente da evitare per avere una vita felice…)?

omissis…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione…omissis(comma 450 L.296/2006 modificato poi dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015 – Stabilità 2016)

Si, è vero, ma attenzione però. La legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 450 L. 296/2006 introducendo l’obbligo del Mercato Elettronico di Consip a partire da € 1.000 + IVA in su. Durante i miei convegni, quando già alla fine del 2015 anticipavo questa modifica normativa, dal pubblico partivano cori da stadio culminati da improbabili OLE di dipendenti pubblici che inneggiavano alla liberazione dal MEPA. Cari colleghi, è vero si, è stata introdotta semplificazione e più autonomia ma, non è detto che di questa modifica dobbiamo abusarne.

Esiste infatti l’art. 29 comma 4 D.lgs 163/2006 che recita: Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. Di conseguenza ogni volta che acquistiamo dobbiamo essere certi che non stiamo “frazionando” adhoc per eludere gli acquisti sul mercato elettronico, ma che se attiviamo detta procedura, dobbiamo inserire nell’atto dirigenziale di impegno di spesa che l’appalto oggetto della vostra procedura è fine a se stesso e non rientra negli acquisti programmabili durante il corso dell’anno. Esempio pratico può essere l’acquisto dei consumabili degli apparati copia/stampa: credo che ogni centro di costo abbia un fabbisogno annuale di questo materiale ed invece sto prendendo cognizione che la maggior parte dei comuni acquista toner frazionando sotto i 1000€ e ripete questa procedura più volte nel corso dell’anno. Ovviamente la procedura è errata.

In conclusione quando dobbiamo progettare un acquisto che riteniamo sotto i 1000€ poniamoci queste domande: è un acquisto singolo rispetto al fabbisogno annuale? Rientra tra le necessità ricorrenti e programmabili? Dovrò ripeterlo nel corso dell’anno? Dopo aver riposto a queste domande, a voi la decisione.

Dott. Luca Leccisotti




Polizia Ambientale le novità introdotte dalla legge 68/2015 sugli ecoreati

‘ La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”:

il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali.

 

Ottobre 2015

 

Dott. Giuseppe Aiello *
 

PREMESSA

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”
  2. La Parte VI Bis del D.lgs 15272006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
  3. La Nuova procedura della prescrizione
  4. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015
  5. MODULISTICA

*dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale, docente e consulente Ambientale della Scuola di Formazione di DirittoItalia.it . È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

L’opera è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

 

 

 

 

Premessa.

IL 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, ed ha aggiunto nel D.lgs 152/2006 ( T.U.A.) una nuova parte VI bis.

I così detti “eco delitti” introdotti dalla nuova legge sono stati accolti con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF. Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”. La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti.

L’Europa con Direttiva U. E. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente chiedeva da tempo, agli stati membri, l’introduzione di misure altamente dissuasive contro i crimini ambientale si legge a tal proposito nella direttiva che le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività” al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Bisogna riconoscere che l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, nel nuovo titolo VI bis del C.P., viene a colmare una (delle tante) lacuna della normativa vigente ma questo è solo un dei due aspetti introdotti dalla nuova legislazione infatti le nuove disposizioni hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al sistema punitivo dei reati contravvenzionali previsti nel T.U.A. ed hanno per questo stravolto il ruolo degli organi di P.G. deputati all’accertamento di talune fattispecie di illeciti c ontravvenzionali. Per questo possiamo certamente dire che la Legge 68/2015 si presenta come una medaglia a due facce, quella più nota è data dal l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, quella meno appariscente, ma per questo non priva di ricadute (negative) sul sistema dei controlli, si caratterizza dalla modifica al D.lgs 152/2006 con l’introduzione della parte VI bis (artt. 318-bis, 318-ter,318-qauter, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies) di una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, che prevede una nuova causa di estinzione del reato, il cui ambito applicativo rimane peraltro incerto, a causa di alcune incongruenze testuali. In effetti la nuova modifica al T.U.A. si pone la finalità, in taluni casi, di estinguere i reati ambientali contravvenzionali contenuti nel citato provvedimento (T.U.A.), subordinandoli all’adempimento, da parte del trasgressore, di una prescrizione, impartita a sua volta dalla P.G., e al pagamento di una sanzione amministrativa ammessa al posto dell’ammenda. Le disposizioni neo introdotte vanno di fatto a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente, rivoluzionando in tale contesto il ruolo della P. G. e dell’autorità giudiziaria.

Se si considerano le difficoltà applicative dell’intero impianto legislativo introdotto con la L.68/2015, le aspettative repressive collegate alla riforma rischiano, dunque, di rimanere profondamente deluse. L’operare congiunto dei due fattori appena menzionati, vale a dire, la scomparsa della barriera deterrente dovuta alla trasformazione dei procedimenti contravvenzionali ambientali in illeciti Amministrativi da un lato, e lo sporadico ricorso ai delitti appena coniati, dall’altro lato, potrebbero invero far abbassare in maniera significativa il livello di effettività della tutela dell’ambiente; così sconfessando almeno in parte l’obiettivo ispiratore dell’intera riforma che invece era indirizzata a realizzare un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione e repressione delle offese ecologiche.

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Le principali novità della riforma degli ecoreati sono senza dubbio determinati da un cambiamento davvero radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

1) introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i delitti ambientali[1];

2) prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;

3) estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;

4) modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

La prima significativa novità è certamente costituita dall’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale il cui maggior rigore repressivo è reso evidente[2] da :

1) gli elevati livelli edittali di pena previsti che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi;

2) la scelta di un modello punitivo “totale” che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente;

3) la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza un nuovo di “dolo specifico ambientale”;

4) l’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2).

5) la previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui, come è evidente, l’offesa punita si rivolge soltanto indirettamente verso il bene ambiente e incide invece direttamente sulle funzioni amministrative di governo dello stesso.

Le nuove disposizioni introdotte con la L.68/2015 devono certamente essere prese in considerazioni nel quadro di altre importanti riforme di recente coniate dal legislatore penale, ed in particolare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla delega in materia di pena detentiva domiciliare.

Ebbene, i nuovi delitti ambientali, per lo meno quando realizzati con dolo, sfuggono alla scure dell’art. 131-bis c.p., in quanto si collocano ampiamente al di sopra del limite edittale di pena previsto dalla nuova causa di non punibilità; e per la medesima ragione, essi non verrebbero toccati neanche dall’introduzione della pena detentiva domiciliare, ove questa venga varata in piena conformità alle linee guida dettate nella delega. Il che dimostrerebbe quanto sia considerevole il “peso” assegnato ai nuovi ecoreati dal legislatore, che li ha formulati in modo da renderli immuni a qualunque possibilità di flessibilizzazione in sede applicativa del relativo rigore sanzionatorio, ad esclusione delle riduzioni di pena previste dalle attenuanti speciali per essi appositamente coniate.

Il corpo normativo della L.68/2015 così come già anticipato nella premessa, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell’ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell’articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l’ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l’ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi.

Il nuovo Titolo del codice penale prevede 6 nuove fattispecie di reati contro l’ambiente:

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·         delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·         di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

·         Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·         reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·         reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·         reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·         un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

·         un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·         un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

La legge in esame introduce anche la disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, prevedendo che chiunque si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze derivanti dall’attività illecita, provvedendo alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, potrà beneficiare di una riduzione della pena dalla metà a due terzi. Nel caso in cui si aiuti concretamente l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dell’illecito si applicherà una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Infine, è importante segnalare che in caso di condanna o patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi reati ambientali il giudice dovrà sempre ordinare la confisca dei beni coinvolti nel reato ed il ripristino dello stato dei luoghi.

  1. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”

Su una novità così importante, “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale” introdotta nel T.U.A. dalla legge 68/2015 si è parlato veramente poco e senza offrire posizioni chiare di garanzia procedurale per gli addetti ai lavori, lo dimostra il fatto che sono, purtroppo, moltissimi gli organi di P.G. che operano ignari delle nuove disposizioni mentre molti altri si dimenano nella più grande confusione operativa con evidenti difficoltà per la redazione degli atti necessari a garantire le nuove procedure.

Sarebbe stato necessario ricevere, all’indomani dell’introduzione delle nuove disposizioni, indicazioni chiare e precise (ed univoche) da parte degli organismi deputati alla materia si registrano invece posizioni diverse, ed in certi casi inconcludenti, sono poche infatti le linnee guide complete fornite dalle Procure Italiane[3] alle proprie Polizia giudiziarie mentre il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali[4], non ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento della prescrizione. Logicamente in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a quest’ultimi.

La Legge 68/2015, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” prevedendo una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale consistente nell’adempimento delle prescrizioni specificamente imposte dall’Autorità di vigilanza all’atto dell’accertamento della contravvenzione ambientale, e accompagnato dal contestuale pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Tale moderno istituto – richiama misure deflattive delle pene tradizionali in materia ambientale già ampiamente sperimentate in altri ordinamenti ossia in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].   Il raffronto tra la neo introdotta disposizione e l’assomiglianza con l’art 301 del D.lgs 81/2008 è impressionante così come si potrà rilevare dallo schema di sotto riportato, praticamente il legislatore si è limitato a fare un copia ( dal D.lgs 81/2008) ed un incolla nella nuova parte VI bis del T.U.A.

T.U.A. Parte VI Bis D.lgs 152/2006 T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008
318-bis.

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 301.

Applicabilita’   delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle   contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul     lavoro   previste   dal     presente decreto nonche’   da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in   materia di prescrizione ed   estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Decreto legislativo 152/2006

318-ter. Prescrizioni

1Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

«Art. 20 (Prescrizione)>>.

– 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione   accertata, l’organo di   vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al   contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine   non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e’ prorogabile a   richiesta   del     contravventore, per la   particolare   complessita’     o       per     l’oggettiva     difficolta’         dell’adempimento. In   nessun caso esso puo’ superare i sei        mesi.     Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non         imputabili al   contravventore determinano un ritardo nella         regolarizzazione, il   termine di sei   mesi puo’ essere       prorogato   per   una     sola   volta,   a     richiesta   del   contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei           mesi,   con   provvedimento   motivato   che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al   rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la   prescrizione l’organo di   vigilanza puo’ imporre specifiche   misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.   Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di         riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di   procedura penale.».

 

 

 

Si fa rilevare che anche gli articoli da 318 bis all’ Art. 318-octies del D.lgs 152/2006 ricalcano fedelmente il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro e sono praticamente identici agli articoli da 23 a 24 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758°.

 

 

    1. La Nuova procedura della prescrizione  
    2.  

La nuova Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 prevede una nuova procedura da attivarsi nei casi di accertamenti di illeciti ambientali contenuti nel T.U.A. e che siano puniti con sanzioni contravvenzionali. Si delinea la nuova procedura da seguire in caso di accertamento degli illeciti sottoposti al nuovo istituto della Prescrizione:

La Polizia Giudiziaria qualora interviene ad accertare illeciti penali Ambientali in violazione alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e per i quali sono previste sanzioni contravvenzionali puniti con il pagamento di un ammenda o con ammenda ed arresto oltre alle procedure notoriamente canonizzate nelle prassi di P.G. e che culminano con la comunicazione di notizia di reato, art. 347 C.P.P., alla Procura della Repubblica, con la nuova procedura introdotta con la legge 68/2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015 dovranno caricarsi di ulteriori e nuove incombenze, che non rientrano tra quelle usualmente esercitate nel passato dagli organi classici della Polizia giudiziaria, molto più consone invece agli organi tecnici di supporto ( arpac , asl ecc)   :

  1. (Art. 318 bis Ambito di applicazione) Per prima cosa l’operatore dovrà verificare l’ambito di applicazione della nuova disposizione in quanto la nuova procedura si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.lgs 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  2. Valutata la compatibilità delle nuove disposizioni al caso di specie riscontrato, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, dovrà oltre alla predisposizione degli atti di P.G. impartire al contravventore un’apposita prescrizione. La disposizione in esame (Art.318-ter. Prescrizioni) prevede che la stessa dovrà essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata ( ARPAC o Enti diversi ). Quindi si rileva che l’atto di prescrizione è riservato alla P.G. e non all’organo Tecnico ARPAC ( si dovrà considerare che i Tecnici dell’ARPAC non rivestono in tutte le Regioni la qualifica di UPG e quindi qualora siano interessati tecnici in assenza della qualifica di P. G. la prescrizione dovrà essere impartita dalla P.G. ed asseverata dall’organo Tecnico, negli altri casi si ritiene , che possa anche procedere direttamente l’organo tecnico con qualifica di P.G.) – Nella prescrizione si dovrà fissare un termine per la regolarizzazione che non dovrà essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario a potervi provvedere. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Così come già su riportato resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
  3. Dopo aver assolto a queste nuove incombenze e a seguito della notifica della prescrizione sia al trasgressore sia al P.M., l’organo di vigilanza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  4. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. Se invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore dovrà darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione stessa. In realtà la legge non specifica a chi competono i proventi per tale tipo di sanzione sull’argomento non vi è univoco convincimento).
  5. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater così come sopra riassunti.
  6. Si prevede che Il procedimento penale venga sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, avvenuto o meno adempimento. L’art. 318-sexies al c. 3 prevede che la sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  7. Completato la procedura con la verifica di avvenuto adempimento e del pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 318-septies la contravvenzione. In definitiva, in questo caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione della contravvenzione .
  8. Può comunque verificarsi che l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, in tal caso se comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  9. Le norme che riguardano le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

  1. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015

Certamente le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 nel T.U.A., scaricano sugli organi di Polizia giudiziaria, deputati ad impartire la prescrizione, e sugli enti tecnici deputati alla tutela della materia, ai quali è riservato il compito di asseverare la prescrizione, nuovi e più delicati compiti sicuramente estranei a quelli classici delineati dall’art 55 C.P.P. che possono sintetizzarsi in una attività informativa, investigativa e repressiva. Dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel T.U.A. con gli artt. 318 bis e seguenti tale ruolo viene ad essere stravolto nel senso che, la Polizia Giudiziaria, nell’accertamento dei reati contravvenzionali alle norme di tutela inserite nel T.U.A., dovrà, al fine di eliminare la contravvenzione, intraprendere con la parte (indagato) una “trattativa” che dovrà culminare con prescrizioni atte a rimuovere l’effetto dell’illecito e il ripristino della situazione ante commissione del reato. L’ istituto della prescrizione, atto tipico della polizia giudiziaria, non deve essere assolutamente confusa con quella che veniva definita << La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria>>, istituto che La Cassazione[5] ha, in passato, assimilato al sequestro preventivo, e a mezzo del quale sovente la polizia giudiziaria intima ad un soggetto di astenersi dal porre in essere condotte . La mancanza di chiarezza e le diverse posizioni assunte sull’argomento da parte delle autorità interessate non permette, in questa seda, di approfondire e risolvere alcuni degli aspetti problematici legati ai nuovi istituti per i quali sarebbe necessario ricevere al più presto, soprattutto dalle procure della repubblica territorialmente competente, precisi indirizzi operativi per dare risposta a quegli interrogativi di maggiore complessità ( competenza ad introitare la sanzione amministrativa, obbligo o meno di impartire la prescrizione e relative conseguenze in caso di omissioni, necessità di far asseverare in tutti i casi la prescrizione, il rapporto con le ARPA, la valutazione del danno ecc. ).

In attesa di chiarimenti si ritiene necessario che gli organi di P.G. si dotino di uno strumentario contenente i diversi modelli e verbali indispensabili per adempiere ai nuovi obblighi, in appresso si rappresenta l’elenco di una modulistica tipo che potrà essere richiesta allo scrivente a mezzo di mail indirizzata a : formazione@dirittoitalia.it

 

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
10 Accertamento urgente sui Luoghi e verifica estendibilità della prescrizione;
11 Lettera di trasmissione della prescrizione

Segue modulistica

Allegato A

Allegato: Modulistica per procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A.

I moduli, redatti dal Dott. Giuseppe Aiello a seguito di verifiche e studi di modulistica predisposta da altri Enti[6] , vengono proposti a solo scopo didattico, per l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti ai corsi di formazione ideati da DIRITTO ITALIA,

L’autore consiglia, prima dell’utilizzo nelle attività operative, di verificarne i contenuti ed eventualmente apportare le necessarie modifiche in relazione alle disposizioni che verranno date dalle competenti Procure della Repubblica in merito.

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione   prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
 

 

L’opera ed e la modulistica sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

 

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

[1] Titolo VI–bis del libro secondo del codice penale “ Dei delitti contro l’ambiente”.

[2] Da: LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 SUGLI “ECODELITTI”:UNA SVOLTA “QUASI” EPOCALE PER IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE di Licia Siracusa

[3] Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l’attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.

[4] Documento ISPRA DOC C 53 del 7.07.2015 direttiva sull’applicazione della legge 68/2015 posizione comune alle Agenzie; ARPAT Toscana Circolare  dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015 e successiva Cl.V.06.07/108.15. circ. n. 16 del 2 settembre 2015;

[5] Cass. 3 dicembre 1993, n. 2639, in CED Cassazione.«La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato»

[6] Modulistica ideata da ARPAT ( Toscana)




al 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non potevate essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Dott. Giuseppe Aiello

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. “Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Ambientale è legge dello Stato”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, annuncia l’approvazione del provvedimento a conclusione di un iter abbastanza lungo e travagliato. La Camera aveva approvato in via definitiva, in data 22 dicembre 2015, con 269 sì, 32 no e 11 astenuti, i 79 articoli del Collegato ambiente, erede del vecchio ‘Collegato’ alla legge di stabilità per il 2014, (Atto Camera n. 2093-B,) che contengono misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio ; esso ricalca senza modifiche il testo approvato al Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose variazioni e integrazioni rispetto alla versione originariamente approvata dalla Camera in data 13 novembre 2014.

Da una lettura frettolosa delle nuove disposizioni, ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emerse alcune novità che avranno incidenza notevole sui controlli ambientali in particolar modo quelli demandati in modo specifico e prevalente alle Polizie Locali. Tra queste spicca certamente il divieto, di buttare per terra rifiuti di piccola taglia e mozziconi di sigarette, introdotto con l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame.

Disposizione che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Certamente il tentativo, da parte del legislatore, di risolvere il problema dei piccolissimi abbandoni di alcune tipologie di rifiuti, creando uno strumento sanzionatorio ad hoc con forza persuasiva verso le incivili abitudini di chi “distrattamente” lascia cadere per terra chewing gum oppure fazzolettini di carta dopo essersi soffiato il naso, o ancora, scontrini fiscali all’uscita del bar e mozziconi di sigaretta dopo una “salutare fumatina” è, senza dubbio, meritevole di apprezzamenti positivi; basti pensare ai problemi che devono affrontare i Comuni connessi alla pulizia delle strade e la rimozione di dette sporcizie.

L’Italia, seguendo l’esempio di altri paesi europei, ha, per così dire, dichiarato guerra ai piccoli gesti di inciviltà. A Parigi dal primo ottobre scorso, infatti, chi getta per terra una gomma da masticare, una cicca di sigaretta o un pezzo di carta, viene punito con una sanzione di 68 euro, avendo la Francia rincarato le somme a titolo di sanzioni, già previste ma, limitate fino ad allora, a 35 euro.

Come è già avvenuto in passato, però, il nostro legislatore, quando è chiamato a legiferare in materia Ambientale, dà il peggio di sè, partorendo norme di difficile comprensione ed applicazione. Possiamo certamente dire che, anche con gli ultimi “Botti” di fine anno 2015, ha voluto mantenere la piena ed assoluta coerenza emettendo una disposizione, di grande civiltà, utilizzando, però, una “tecnica così confusionaria” tale da rendere il dispositivo di difficile applicazione e di scarsa utilità prevedendo un percorso alquanto tortuoso.

Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:

Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.

In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale autorità chiamata a decidere in caso di scritti difensivi (ex art 18 Legge 689/1981).

L’Art. 40 del nuovo collegato ambientale, per regolamentare la nuova fattispecie illecita relativa ai piccoli abbandoni dei rifiuti e dei mozziconi di sigarette, inserisce nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter, ed aggiunge due nuovi comma, il primo, 1 bis all’art 255 (già destinato a disciplinare le sanzioni amministrative nei casi di violazioni all’art 192 relativo agli abbandoni dei rifiuti) e il secondo comma con il 2 bis all’art 263 (che disciplina gli introiti sanzionatori dovuti per le sanzioni amministrative elevate alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006) ;

Vediamo in breve cosa avviene:

Con l’inserimento nel T.U.A. dell’ART. 232-bis (comma 3) si dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, mentre con l’art 232-ter si vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Come precisato innanzi tali divieti sfuggivano dalla disciplina del D.lgs 152/2006 in quanto, in questi casi, non veniva certamente applicato l’art. 192 del citato dispositivo, piuttosto i Comuni regolamentavano tali fattispecie illecite nei propri regolamenti di igiene o in apposite ordinanze prevedendo sanzioni amministrative specifiche ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 con introiti a carico dello stesso Comune.

Il legislatore invece, con l’art 40 della legge 221/2015, ha voluto prevedere un regime sanzionatorio che fosse di applicazione omogenea su tutto il territorio Nazionale, stabilendo che, nei casi di abbandoni di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ( art. 255 c 1 bis T.U.A.).

Sbagliare è umano perseverare è diabolico! In definitiva il legislatore “casca nuovamente”, così come ha già fatto nel caso degli abbandoni dei rifiuti pericolosi (disciplina che si rinviene nei combinati disposti artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006) creando un percorso tortuoso di difficile applicazione.

Chiariamo il senso di questa affermazione: per le violazioni dovute ai piccoli abbandoni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) verrà contestata la violazione , così come stabilito dell’art. 14, legge 689/1981, con la possibilità, da parte del contravventore, di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta, facoltà stabilita dall’art 16 della citata legge, quindi, nel caso di specie, Il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni una somma pari a euro 50, quale 1/3 della sanzione massima prevista. Nelle ipotesi di abbandoni di mozziconi, invece, è stabilito che la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, in tal caso però, a differenza di ciò che la maggior parte dei lettori è indotto a credere (legislatore incluso), ovvero, che sia possibile il pagamento del doppio di 50 euro con un equivalente di euro 100, si scopre che è impossibile applicare l’istituto del pagamento in misura ridotta, non essendoci la compatibilità con l’art 16 della 689/1981, in considerazione che tale dispositivo prevede che: <<E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione>>. Quindi, nel caso degli abbandoni dei mozziconi, non essendo previsto il minimo e il massimo edittale, ma, semplicemente che la sanzione è aumentata fino al doppio, non sarà possibile per il trasgressore rimediare velocemente con il pagamento in misura ridotta, con aggravio del procedimento a carico sia degli organi accertatori sia per l’Autorità Ammnistrativa preposta. Nello specifico, nei casi di accertamento di violazioni al divieto di abbandonare mozziconi di sigarette l’agente accertatore dovrà contestare la violazione all’art 232 bis c.3 (divieto di abbandono mozziconi) e dovrà dare atto nel verbale che, per tale violazione, non è previsto il pagamento in misura ridotta; di conseguenza, alla stregua di quello che accade per le violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti pericolosi, (artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006), dovrà trasmettere, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, così come disposto dall’art 17 L.689/1981, alla competente Autorità Amministrativa, per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi, costringendo, così, la stessa Autorità alla redazione di un ordinanza ingiuntiva che dovrà poi notificare alla parte. Il trasgressore, ricevuto il verbale e ritendo di dover corrispondere la somma per la violazione commessa, dovrà attendere l’invio dell’ordinanza ingiuntiva che conterrà certamente oltre alla somma dovuta per la violazione prevista anche le somme a titolo di spese di procedimento e notifica con un ingiustificato aggravio dei costi.

I problemi non finiscono certamente qui, infatti, se il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione, dimentica di modificare l’art. 262 T.U.A. che individua l’Autorità preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A..

Tale distrazione ha un’ ulteriore ricaduta negativa sul procedimento.

Infatti, la maggior parte dei lettori ricorderà che, ai sensi dell’art 262 T.U.A., diversamente da quello che avveniva nel decreto Ronchi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006, provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.

Assurdo ed inaccettabile il risultato: poiché le violazioni ai nuovi divieti di abbandonare i mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccole dimensioni, rientrano nelle ipotesi previste dai nuovi artt. 232 bis , 232 ter e, come rilevato dall’art 262 T.U.A, i Comuni sono competenti solo per le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, consegue che sarà la Provincia l’autorità preposta alla determinazione/ ingiunzione della somma da pagarsi per le violazioni agli artt. 232 bis e ter (divieto di abbandono mozziconi e piccoli rifiuti) e quindi anche quella preposta a ricevere gli scritti difensivi avverso a tali verbali di contestazione.

Quindi l’organo accertatore, nei casi di contestazioni di violazioni all’art 232 bis c.3 ( per aver buttato a terra un mozzicone di sigaretta), dovrà, ai sensi degli artt. 255 c.2 bis e 262 T.U.A., trasmettere il verbale con le prove dell’avvenuta contestazione o notificazione alla Provincia la quale dovrà procedere ad emettere Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 18 L.689/1981.

Tutto ciò nella pratica sarà possibile?

Cosa faranno in realtà le Provincie nel momento in cui si vedranno spedire (dai Comuni) migliaia di mozziconi per terrà?

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti e quello della competenza sottratta ai Comuni ed erroneamente, dal 2006, attribuiti alle Province, torna, proprio con l’art 40 del collegato ambientale, nuovamente alla ribalta, in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi, così come dovrebbe essere anche per le nuove disposizioni introdotte dall’art 40 in esame.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore.[1] A distanza di oltre dieci anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato erano stati interessati esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi (Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo) senza logicamente alcun riscontro.

Si rileva che l ’ANCI, sollecitata in merito in modo assillante da chi scrive, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti, e dato che il suggerimento non aveva sortito alcun effetto,l’ANCI ha ritenuto opportuno riproporre la questione al nuovo Governo.

Si sperava che “IL Governo Renzi” valutasse positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

Poteva essere la volta buona di correggere vecchi errori, modificando gli artt. 262 e 263, che hanno di fatto impedito ai Comuni di introitare, dall’approvazione del T.U.A., aprile del 2006, le somme spettanti per gli abbandoni dei rifiuti e riconoscere, lo stesso Comune, quale autorità amministrativa in relazione alle violazioni concernenti gli abbandoni dei rifiuti.

Così non è stato.

Spero per il futuro in leggi ambientali comprensibili e facili da applicarsi perché il primo problema da risolvere nella Legislazione Ambientale Italiana è quello di decodificare incomprensibili e, come in questo caso, inaccettabili norme, al momento non ci resta che applicare quanto sancito dalla nuova legge così come indicato nello sotto riportato prospetto.

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo
Illecito

 

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione P.M.R. Autorità

Comp.

1

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 da € 30

a € 150

 

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di   rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

 

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

 

18 gennaio 2016

Dott. Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] relazione  IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA  24-26 ottobre 2011 Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A.  che costa caro ai Comuni,  g. aiello.




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