Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/13/2019.

Delibera n. 810 del 18 settembre 2019

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/13/2019.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che «fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l’Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi»;

Visto che il medesimo art. 9, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede altresì che «i prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»;

Vista Delibera numero 839 del 02 ottobre 2018 recante «Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014»

 

DELIBERA

1. I prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme risultanti dall’“aggiornamento annuale”, effettuato ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014, sono pubblicati nell’ allegato “A” alla presente delibera;

2. La presente delibera e il relativo allegato “A” (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità;

3. Di dare avviso della suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Approvata dal Consiglio nell’adunanza del 18 settembre 2019

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

 




LECITA L’ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PER LE IMPRESE DEL LUOGO NON IN REGOLA CON I TRIBUTI LOCALI.

(di Luca Leccisotti – formatore EELL e funzionario pubblica amministrazione)

Intersecando la materia dei tributi locali con il codice appalti, è doveroso eseguire una lettura approfondita dell’art. 80 comma 4 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.”

Per violazioni gravi si intendono i mancati pagamenti, definitivamente accertati, di importo superiore a € 5.000,00, in quanto la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Il periodo del comma summenzionato però, lascia alcuni dubbi: “…omissis pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti…omissis. Bene, il mancato pagamento di tributi locali, superiori a € 5.000, sono inclusi o esclusi dal comma 4 del Codice Appalti visto che parla unicamente di legislazione italiana o quella dello Stato?

L’interpretazione dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC con il parere n.2211 del 2019 rilasciato al Comune di Rimini chiarisce la portata della norma sancendo che, anche l’irregolarità fiscale accertata rispetto al mancato pagamento di tributi locali, rileva ai sensi e alle condizioni indicate dall’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto le imprese del luogo, che dovessero partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e lavori (o per concessioni) indette dai comuni, dovranno essere necessariamente in regola con il pagamento dei tributi locali, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, nel caso abbiano un debito definitivamente accertato per un valore superiore a € 5.000.




POL 2019

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Nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza si svolgerà il 17 e 18 ottobre il PolMeeting 2019, uno dei più grandi eventi nazionali di formazione per la Pubblica Amministrazione e la Polizia locale 👨‍✈️👩‍✈️.

Più di trenta relatori ed esperti 👩‍🏫👨‍🏫 in ogni settore si alterneranno in undici sessioni di studio.

Due giorni intensi tra tavole rotonde, work-coffee, dibattiti, esposizioni e simulazioni pratiche su:
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👉 illeciti amministrativi
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👉 sicurezza sul lavoro
👉 tributi
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LA LIQUIDAZIONE DEL CTU E LE SPESE GENERALI AL 15% RIENTRANO, A TUTTI GLI EFFETTI, NELL’AMBITO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

di Lucia La Riccia

L’art 194 del Tuel individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da “sentenze esecutive”; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere “tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (…)” (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR).

L’art. 474, comma 1, c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva” (art. 474, comma 1, n. 1 c.p.c.).

La Corte dei Conti per la Liguria con Deliberazione n. 77/2019/PAR si è pronunciata in merito affermando che il decreto di liquidazione, per le prestazioni di un CTU, va considerato nella nozione sostanziale di “sentenza esecutiva” agli effetti degli artt. 194 e dell’art. 193 comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000, e dunque va riconosciuto come debito fuori bilancio, unitamente alle spese generali del 15 %, che, anche se non menzionate in sentenza, sono oggetto di rimborso.

Infatti, l’art. 13, comma 10, L. 247/2012 stabilisce che oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, in sede di liquidazione giudiziale, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, fissata dalla legge “di regola” nel 15 % del compenso totale (art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55). Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la suddetta “regola” e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15 % (Cass. civ., sez. II, ord. 9/4/2019 n. 9385; Cass. civ 30/5/2018 n. 13639).

Ne deriva che deve integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato della spesa generale (15%) che l’avvocato intende inserire in fattura.

Pertanto, a fronte della richiesta di parere di un Comune, che poneva il quesito “se il decreto di liquidazione per la prestazione di un consulente tecnico d’ufficio (di seguito: CTU) sia assimilabile a “sentenza esecutiva”, per il suo riconoscimento come debito fuori bilancio”, e se, ai fini dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000, “debba integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato delle spese generali (15 %) che l’avvocato intende inserire in fattura”, la Sezione Reg. di Controllo per la Liguria (77/2019/par) esprime parere positivo.




GARE DI APPALTO CON LIMITAZIONI TERRITORIALI? ECCO COSA PUO’ ACCADERE

di Luca Leccisotti

Spesso quando le stazioni appaltanti costruiscono i documenti di gara, inseriscono tra i requisiti che le sedi operative degli operatori economici debbano avere una determinata distanza minima dalla sede dell’esecuzione dell’appalto.

Circoscrivere una determinata area è illegittimo.

Dello stesso parere è il Consiglio di Stato con la sentenza n.3147 del 15 maggio 2019.

In pratica il comune X aveva attivato una procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

Il requisito per la partecipazione era il possesso di un’officina entro il limite massimo di 0,5km dal confine comunale.

Contraria è stata la sentenza, in quanto i limiti di geolocalizzazione territoriale incidevano sulla par condicio della procedura ed vietato di fatto la partecipazione ad altri operatori economici che non avevano questo requisito troppo stringente e limitante.

Il discrimine della localizzazione non è motivato in maniera congrua, veritiera e condivisibile.




Il superamento del disavanzo e la durata della consiliatura

di Lucia La Riccia

L’art. 118, comma 1, del TUEL dispone che “l’eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. (…) Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (…)”

Dunuqe, l’obbligo di garantire l’equilibrio gestionale prevede che in caso di valore negativo, a rendiconto, del saldo di competenza tra entrate e spese finali, devono essere adottate misure di correzione al bilancio tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo. Il superamento del disavanzo si rende obbligatorio in virtù della disicplina degli equilibri di bilancio che trova il suo fondamento nella Costituzione e nelle disposizioni attuative del principio del pareggio (saldo non negativo) nella loro costruzione, conservazione e salvaguardia. Principio inderogabile e indisponibile da chi è tenuto ad applicarlo.

Ma cosa succede se ad accertare il disavanzo e avviare il piano di rientro sia una consiliatura che termina il mandato prima della conclusione del triennio (termine previsto per il rientro) o un commissario prefettizio il cui mandato ha vita più o meno breve?

L’art. 188, nel sancire l’obbligo del recupero del disavanzo, ne definisce la temporalità: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Dunque, Il riferimento temporale è il triennio del bilancio di previsione e risulta irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura, ovvero l’incarico commissariale in corso, e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale. (Corte dei Conti Sez. Autonomie 30/2016).

Difatti, l’accertamento del disavanzo di amministrazione da parte dell’organo il cui mandato sia vicino alla scadenza (pensiamo al Consiglio Comunale) o si svolga per un limitato peridodo di tempo (caso tipico del Commissario prefettizio) impone in ogni caso l’adozione di provvedimenti volti al superamento del disavanzo accertato in sede di rendicontazione di un determinato esercizio. Tuttavia, ciò non impedisce che, a seguito di subentro di nuovi organi ordinari di gestione dell’ente locale, l’organo consiliare competente possa modificare la delibera adottata dal precedente consiglio o Commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, (sempre che vengano rispettati il limite di durata triennale e limite della consiliatura), e sempre che la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo che, laddove la misura di risanamento triennale di cui all’art. 188 non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l’Ente dovrà ricorrere ad altre misure previste dalla legge quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario o la dichiarazione di dissesto. (Corte dei Conti, Emilia Romagna 07.12.2016)




Il parere di regolarità contabile (art. 49 Dl.gvo 267/2000) tra condanne e assoluzioni.

della dott.ssa Lucia La Riccia – Responsabile Servizi Finanziari ELL

L’art. 49, comma 1, TUEL, che dispone: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile (…)”

La giurisprudenza contabile prevalente ha ritenuto e ritiene che regolarità contabile significhi controllo di legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile” infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.” (Corte conti Sez.II 104/1994).

Una più accentuata e approfondita precisazione è stata effettuata dalla  Corte dei  Conti sez. Puglia 207/2006, confermata anche dalla Corte dei conti sez.Toscana 114/2010: “ il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa.” .

 

Tale assunto ha un proprio fondamento normativo nell’art. 184 comma 4, sopra citato, “(..) l’ufficio economico finanziario (…) effettua i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili secondo i principi della Contabilità Pubblica”.

 

Ma quali sono i principi di contabilità pubblica?

 

La giurisprudenza contabile ha individuato quale principio fondamentale per i responsabili di ragioneria l’art. 27 del R.D.2440/1923 il quale prevede che: “(..) le ragionerie centrali vigilino perché siano osservate le leggi………c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio” e, in relazione all’attestazione della copertura finanziaria, l’art. 20 del R.D.1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede: La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché  la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”.

 

Tale norma che si applica all’attività di controllo della Corte dei  conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e, dunque, per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi e ai regolamenti. (Corte dei Conti Sez. Giuris. Sicilia n. 1337/2012).

 

Pertanto, non  potevano essere accolte le tesi sostenute dai vari responsabili dei servizi finanziari, chiamati nei vari giudizi, i quali sostenevano che il visto contabile ha solo valore significativo dell’esistenza di copertura finanziaria e non anche quello di legittimità della spesa.

 

Di contro, la giurisprudenza ha più volte affermato che il controllo e il visto di regolarità contabile, congiunto alla attestazione di copertura finanziaria, sono requisiti di esecutività dell’atto amministrativo (ex art. 151, comma 4 del T.U.E.L.), in mancanza dei quali l’atto non può produrre effetti.

Da tale circostanza deve inferirsi che l’attività del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni di spesa non può mai ridursi ad un’attività pseudo “notarile”, con cui il responsabile si limita a prendere atto della volontà aliunde formatasi e verso la quale è sprovvisto di qualsiasi potere di intervento. (Corte dei Conti Sez. Giursid. Puglia n. 86/2015).

 

Non si può negare, quindi, che la figura del Responsabile del servizio finanziario abbia delle prerogative funzionali di controllo sugli atti amministrativi che comportano impegni di spesa; tale potere si esprime attraverso l’espressione dei suddetti pareri, visti e attestazioni, per i quali ai sensi del art. 153 essi sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari che li hanno resi. (Corte dei Conti Sez. Giuris. Lazio n. 334/2016).

 

Di esatto parere opposto la Corte dei Conti della Calabria Sez. Giuris. n. 185/2019 che ha condannato Sindaco, assessori, segretario generale e responsabile del settore tecnico in merito ad una serie di Deliberazioni di Giunta con cui venivano attribuite borse lavoro, per prestazione già effettuate in via d’urgenza, nelle quali veniva dato atto della capienza, nei rispettivi capitoli, delle somme utili al pagamento di siffatte prestazioni.

I relativi atti deliberativi erano genericamente giustificati dall’urgenza a provvedere e dall’esiguità del compenso richiesto rispetto alla prestazione svolta.

Per ognuna di esse, risultava positivamente acquisito sia il parere di regolarità tecnico amministrativa  sia il parere di regolarità contabile.

Ne è conseguita una condanna per tutti i convenuti tranne che per il Responsabile dell’ufficio finanziario che ha emesso i pareri di “regolarità contabile”, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, su ogni proposta di deliberazione.

I giudici, richiamando l’art. 147 bis, hanno affermato che il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, mirando solo ad attestare la copertura finanziaria, la corretta imputazione nel relativo capitolo di bilancio e il permanere degli equilibri.

Dunuqe, nel caso di specie, si è proceduto a delle liquidazioni senza il preventivo impegno di spesa, violando le norme giuscontabili che disciplinano il procedimento di spesa, creando in tal modo debiti fuori bilancio. Il Responsabile economico finanziario ha sostenuto a suo favore che si è limitato, con il parere di regolarità contabile, ad attestare la disponibilità delle somme nei capitoli di bilancio.

 

Conclusioni

 

Se il parere di regolarità contabile ha il solo scopo di attestare la disponibilità nei capitoli di bilancio, è sostenibile la tesi secondo cui per le spese che hanno comunque  la loro capienza in bilancio possa essere irrilevante l’impegno di spesa? E’ pacifico che i vari passaggi procedurali giuscontabili devono essere rispettati anche al fine di avere esatta conoscenza delle reali disponibilità di bilancio. Questo è quanto aveva già affermato anche dalla Corte dei Conti, Sezione Centrale n. 22/2016 (…)alcuna norma avrebbe potuto consentire l’assunzione di spese in difetto di previa assunzione del relativo impegno e della successiva, esatta, liquidazione della stessa” . Pertanto, a fronte di liquidazione di somme precedentemente non impegnate, è evidente che sia stata disattesa la regolare procedura di spesa, facendo venir meno nella forma e nella sostanza quel principio di regolarità che giustifica l’apposizione del parere di cui all’art. 49.

 

Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, il Responsabile economico finanziario deve limitarsi all’attestazione della disponibilità nei capitoli della somma del debito, rilasciando in tal caso un parere di regolarità ai sensi dell’art. 49?

Sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, è pacifico che egli non è chiamato a svolgere attività notarile ma deve, ai sensi dell’art. 153, comma 4, Tuel essere il garante della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica. Quindi, ogni qualvolta si trovi di fronte a fatti che minano gli equilibri, quali possono essere anche la formazione di debiti fuori bilancio, deve immediatamente attivare qualunque procedura ritenuta utile e idonea alla salvaguardia. La formazione di debiti fuori bilancio rende evidente che non c’è stata una regolare procedura di spesa, facendo venir meno quei principi di regolarità e correttezza posti a difesa degli equilibri di bilancio. Anche in questo caso, non è giustificata l’apposizione del parere di cui all’art. 49.




SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

 

  I parte  
“le occupazioni di suolo in genere”
Com’è noto, qualsivoglia occupazione del suolo pubblico va preventivamente autorizzata: le occupazioni a qualsiasi titolo di tali aree infatti, non possono essere realizzate se non previo rilascio del titolo da parte dell’ente proprietario della strada; è materia esplicitamente esclusa dall’operatività del silenzio assenso[1]. Tant’è che sono molto limitate le circostanze in cui determinate attività possano intraprendersi previa mera comunicazione e/o altro, ipotesi a volte, previste in regolamenti locali/territoriali[2] che vanno a disciplinare casistiche e peculiarità tipiche, con atti adottati per tali scopi.

In base alle loro caratteristiche, le occupazioni si distinguono innanzitutto in due macro-categorie:

–          Occupazioni temporanee;

–          Occupazioni permanenti.

Le finalità, la natura dell’occupazione come

–          l’apertura di un cantiere stradale;

–          le collocazioni a fini commerciali e/o private (disposizione di una fioriera, di un dissuasore di sosta, etc…)

vanno influiscono ulteriormente sull’iter burocratico (richiesta di pareri, acquisizione documentale da uffici/enti diversi).

Le norme poste a tutela della materia sono molteplici, a volte speciali, talora concorrenti e, come anzidetto, vanno a coordinarsi altresì con atti emanati dagli enti territoriali che, benché non debbano essere in contrasto con le norme statali, dettano

–          i criteri di rilascio del titolo autorizzatorio;

–          le modalità e tempi dell’occupazione;

–          l’elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione;

–          l’importo della relativa tassa e/o canone;

–          le prescrizioni a cui attenersi durante tutto il tempo dell’occupazione dell’area.

 

NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO:

Ø  art. 20 del Codice della Strada – occupazione della sede stradale;

Ø  art. 21 del Codice della Strada – opere, depositi e cantieri stradali;

Ø  artt. 633 e 639bis Codice Penale – invasione di terreni o edifici pubblici;

Ø  Legge Regionale n° 24 del 16/04/2015 – Codice del Commercio;

Ø  d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e d. Lgs. 15/12/1997, n° 446;

Ø  d.P.R. 06/06/2001, n° 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

Ø  d. Lgs. 22/01/2004, n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Ø  Regolamenti e Ordinanze approvati/emanate dagli Enti Locali

 

Si vedrà come, in base agli accertamenti in loco, possano scaturire violazioni sia di natura amministrativa che di carattere penale.

 

Di seguito si illustra/no schematicamente

w  la casistica maggiormente di interesse, situazioni in cui l’operatore di Polizia Locale trova ad imbattersi quotidianamente durante il servizio di istituto;

w  le soluzioni operative da adottarsi;

w  gli uffici pubblici e/o enti a cui inoltrare gli atti redatti per la singola circostanza, per i rispettivi adempimenti di competenza/consequenziali;

 

 
  DESCRIZIONE DELL’ILLECITO NORMA/E VIOLATA/E atti/comunicazioni da redigere  
1) occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, senza la prevista autorizzazione amministrativa art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada w  redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;

w  inviare a:

Ø  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.)
Ø  Ufficio Tributi Comunale, per la tassa evasa (art. 38 d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e apposito Regolamento Comunale)
€ 173,00 – misura ridotta

€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica

sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi

2) occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa ovvero in modo irregolare (es.: senza lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni – m. 02,00) art. 20/3° – 4° c. Codice della Strada w  redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;

w  inviare a:

€ 173,00 – misura ridotta

€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica

sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi

Ø  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.)
3) occupazione della sede stradale previa l’apertura di un cantiere art. 21/1° – 4° c. Codice della Strada w  redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;

w  inviare a:

 
€ 868,00 – misura ridotta

€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica

sanzione accessoria: obbligo rimozione delle opere realizzate

Ø  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.);

Ø  Ente proprietario della strada

 
4) Benché autorizzato ad occupare la sede stradale per l’apertura di un cantiere, non teneva nei luoghi di lavoro il titolo autorizzatorio art. 27/10° – 11° c. Codice della Strada w  redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;

w  inviare a:

 
€ 868,00 – misura ridotta

€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica

sanzione accessoria: sospensione dei lavori e obbligo rimozione delle opere realizzate

Ø  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.);
Ø  Ente proprietario della strada
Le implicazioni dell’occupazione di suolo a scopi commerciali, a seconda delle modalità in cui la stessa avviene, può condurre ad illeciti sia amministrativi che di natura giudiziaria ed in connessione obiettiva con essa[3].

Giova sin d’ora evidenziare che l’applicazione dell’apparato sanzionatorio disciplinato in tal senso dal Codice della Strada non è né speciale, né tantomeno sub-sovra/ordinato alle ulteriori violazioni normative che di seguito vengono elencate in dettaglio.

E’ sotteso infatti che, mentre l’art. 20 Cds è norma a tutela della sicurezza della circolazione veicolare/pedonale, gli artt. 633 – 639bis del codice penale sono posti a garanzia della difesa del diritto di proprietà[4].

  DESCRIZIONE DELL’ILLECITO NORMA/E VIOLATA/E ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE
1) 1. Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada A.       redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;

o   inviare a:

  2. Commercio su area pubblica tipol. B – itinerante con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita € 173,00 – misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica

€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica

sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi

Ø  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.)
    art. 61/3°c. L.R. 16/04/2015, n° 24 B.       1) redigere verbale di violazione alle norme sul commercio;

2) redigere verbale di sequestro amministrativo – art. 61/4 c. L.R. 24/2015,  delle merci esposte per la vendita nella parte eccedente l’autorizzazione;

  € 5.000,00 – misura ridotta entro 60 gg dalla notifica

sanzione accessoria: sequestro amministrativo delle SOLE merci ed attrezzature poste FUORI dal veicolo

w  inviare a:
o    Dirigente Comunale competente;

o    Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito della tassa di occupazione evasa;

o    Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94)

  DESCRIZIONE DELL’ILLECITO NORMA/E VIOLATA/E ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE
2) Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita , previa la collocazione di banchi ed attrezzature per l’esposizione della merce, e copertura con altri strumenti inamovibili[5] artt. 633 – 639bis c.p.

(per l’illecita e duratura occupazione del suolo pubblico)

A.       redigere verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose – art. 354 c.p.p.;

B.       sottoporre a sequestro giudiziale le strutture e gli strumenti inamovibili (escluse le merci[6]) previa redazione del relativo verbale – art. 354 c.p.p.;

o    inviare Comunicazione di Notizia di Reato, a norma dell’art. 347 c.p.p., a:

  NOTA:

oltre alle violazioni descritte per il caso n° 01), vanno altresì redatti i seguenti atti

  Ø  Autorità Giudiziaria competente entro le 48 ore, per la convalida (art. 355/1° – 2° c. c.p.)
 
    artt. 31 – 44 d.P.R. 380/’01 C.       Redigere relazione di servizio dell’operato:
(per il “carico urbanistico” prodotto dalla struttura “inamovibile” ed edificata senza il P.d.C.) Ø  di polizia commerciale e annonaria

da inoltrare a:

o    Dirigente Comunale competente;

o    Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito del canone di occupazione evasa;

o    Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94)

      Ø  di polizia urbanistica/edilizia da inoltrare a:

o    Dirigente Comunale competente;

o    Dirigente Ufficio Legale;

o    Segretario Generale (art. 31/7°c. d.P.R. 380/’01);

o    Uffici Prov.li competenti per l’edilizia sismica (ex Genio Civile)

 

 

a cura dell’Isp. C. Dr. Antonio BASILE

del Corpo di Polizia Locale di Foggia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimarca infine, come l’applicazione sistemica del protocollo anzi evidenziato, proprio qualche mese addietro, ha condotto alla condanna da parte del Tribunale di Foggia di un Dirigente Comunale e n° 03 operatori commerciali, il primo, in quanto si era “mal discostato” da quanto

 

 

 

 

 

http://10.12.6.10/index_admin.php

 

 

 

 

 

 

 

[1]             Ciò viene testualmente riconfermato altresì dal d. Lgs. 25/11/2016, n° 222 in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione (es.: al punto 2.1 della Tabella A allegata, viene esplicitamente previsto il rilascio di titolo autorizzatorio preventivo all’inizio di un’attività di vendita su area pubblica tipol. “A” – su posteggio)

[2]             Per esempio all’art. 7 del Regolamento Co.S.A.P. del Comune di Foggia, appr. con Del. di C.C. n° 678 del 30/10/1998, viene stabilita l’eccezione al rilascio di previa autorizzazione, per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 15 minuti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merce (6°c.)…omissis…, ovvero per fronteggiare situazioni di emergenza (5°c.)…omissis

[3] art. 221 Codice della Strada; art. 24 L. 24/11/1981, n° 689

[4]  Cassaz., III sez. pen. – sent. n° 25826 del 22/06/2016

[5]             1) Vedi infra nota n° 02)

2) …omissis…la precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (sez. 3, n. 36107 del 30 giugno 2016; sez. 3, n. 966 del 26 novembre 2014; sez. 3, n. 20189 del 21 marzo 2006; sez. 3, n. 13705 del 21 febbraio 2006; sez. 3, n. 14044 del 22 marzo 2005; sez. 3, n. 37992 del 3 giugno 2004; sez. 3, n. 24898 del 4 aprile 2003)…omissis…

Cassaz., sez. III – sent. n° 400 del 08/01/2019

[6]             Sono oggetto di sequestro amministrativo quelle esposte oltre i metri assentiti e sottoposte alla misura con verbale ad hoc, a norma della L.R. 24/2015 (vedi infra)




NOMINA COMMISSIONE GIUDCATRICE: SE E’ ILLEGITTIMA, OCCORRE IMPUGNARLA SUBITO?

(di Luca Leccisotti)

E’ acclarato oramai che in caso di procedura aperta o di procedura negoziata, se si utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre nominare una commissione giudicatrice.

Questa commissione giudicatrice, vista la sospensione dell’obbligo di utilizzare l’Albo commissari ANAC fino al 31 dicembre 2020, viene nominata secondo regole preventivamente individuate dalla stazione appaltante. Ovvio che la prima cosa è quella di dotarsi di un regolamento adhoc per la nomina dei componenti delle commissioni di gara.

Ovviamente ai sensi dell’art. 29 del Codice degli appalti, la composizione della commissione con i relativi curricula, viene pubblicata in amministrazione trasparente.

Cosa può accadere se la commissione è illegittima?

Secondo la giurisprudenza prevalente il provvedimento di nomina della commissione non produce effetto immediatamente lesivo, tale da implicare un onere di immediata impugnazione nel relativo termine di decadenza.

Esiste però, anche un orientamento minoritario (da ultimo sentenza TAR Lazio n.6109 del 16 maggio 2019) che individua nell’atto della nomina della commissione, un’autonoma portata lesiva degli atti di nomina della commissione. Pertanto l’operatore economico deve provvedere ad impugnare la nomina senza attendere l’esito della aggiudicazione.

Il concetto che vi voglio lasciare è questo, visto che la giurisprudenza non aiuta a dare una lettura nomofilattica, cerchiamo di nominare commissioni giudicatrici in maniera legittima, per non incorrere in problematiche di contenzioso amministrativo.




LE PRATICHE SCORRETTE CHE IL RUP DEVE EVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

(di Luca Leccisotti)

Il mercato delle procedure negoziate rappresenta l’80% del totale degli appalti pubblici ed è facilmente intuibile che la partecipazione alla gara, essendo disposta dalla stazione appaltante, può creare delle ampie distorsioni di mercato.

Innanzi tutto è ormai concetto chiarito che prima di ogni procedura negoziata ‘ OBBLIGATORIA la manifestazione di interesse!

SONO QUINDI VIETATI QUALSIASI INVITI AD PERSONAM GIUSTIFICATI DA DIRITTO AMMINISTRATIVO CREATIVO.

Vediamo quali sono le pratiche illecite più utilizzate dai RUP:

  • Il frazionamento artificioso dei lotti, in modo che l’importo sia funzionale a soglie più comode come quelle dell’affidamento diretto
  • Il bando con requisiti soggettivi “sartoriali”
  • Il sorteggio a porte chiuse
  • L’invito a tempo, cioè chi manifesta prima
  • La proroga tecnica perpetua
  • La somma urgenza fittizia e di comodo
  • La gestione personalizzata dell’albo fornitori
  • L’invito a 5 ditte “che poi risponde solo una ditta” perché sono state scelte una conosciuta e altre 4 vicine all’equatore.
  • Gli affidamenti fatti con determina mai pubblicata sull’albo.

Oggi, gli operatori economici sono più agguerriti, più informati e non è più tempo di usare leggerezze come le “cattive” pratiche sopra descritte in quanto si può incorrere in illeciti:

  • Amministrativi
  • Contabili (Corte dei Conti)
  • Penali (corruzione, rivelazione segreti d’ufficio, abuso d’ufficio…)

Attenersi scrupolosamente a:

  • 36 D.lgs 50/2016
  • Linea guida ANAC in materia di sotto-soglia.

Buon lavoro