I concetti di trasparenza, diritto di accesso e protezione dei dati.

Dott.ssa Giuliana Lacasella – Dirigente EELL

 

Il tema della trasparenza amministrativa fa capolino nel 1990 con le novità normative, che ribaltano il tradizionale schema fondato sulla segretezza dell’attività amministrativa e l’occasionalità della trasparenza, costruendo la cosiddetta casa di vetro.

Fino a quella data la trasparenza non aveva trovato applicazione nell’ordinamento italiano, nonostante essa sia implicitamente riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento riferiti espressamente all’organizzazione e all’attività della PA.

Con le leggi 142 e 241 del 1990 si afferma la regola della trasparenza, intesa come diritto di accesso in capo ai cittadini, cui corrisponde un obbligo di informazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

La natura polisemica del principio e l’essere in fieri del suo significato hanno spinto il legislatore a ricercare gli strumenti di sua attuazione con innovazioni ed aggiornamenti normativi.

Il primo passo compiuto verso l’obiettivo della trasparenza è stata l’emanazione della legge 241/’90 sul procedimento amministrativo.

E’ stato introdotto l’accesso documentale con lo scopo di assicurare la tutela di situazioni giuridiche soggettive lese dall’attività amministrativa, attraverso la garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, nonché la partecipazione degli interessati alla stessa. Uno strumento che non assicura la trasparenza generalizzata dell’amministrazione verso l’esterno, bensì una condizione attivabile solo su istanza di chi ne abbia effettivo diritto in quanto portatore di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto.

In effetti, nel testo originario il principio di trasparenza era declinato per lo più come strumento di difesa dei cittadini nei confronti dell’amministrazione; raggiunge, poi, una più ampia apertura di significato con la legge n. 15/2015, che finalmente la eleva a principio generale dell’attività amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni richiamato nell’alveo dell’art. 117 della Costituzione. Contestualmente, viene emanato il Codice dell’amministrazione digitale per compensare i limiti del diritto di accesso ai documenti e dare attuazione al principio di trasparenza intesa come pubblicità ed accessibilità.

Così come la disciplina della trasparenza, anche quella della privacy è andata evolvendosi nel tempo attestando, peraltro, esigenze di tutela sempre maggiori, in considerazione della forte evoluzione tecnologica degli ultimi anni e della facilità di circolazione dei dati sulla rete.

In termini amministrativi, il contraltare del principio di trasparenza è il diritto alla riservatezza, argomento che costituisce oggi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza, che ne costituisce un argine e si pone a tutela della posizione dei singoli nel rapporto con lo Stato e le amministrazioni. La trasparenza identifica una relazione tra amministratori e amministrati e, proprio nell’ambito di questa relazione, non è da sottovalutare il ruolo della riservatezza, ossia il diritto di non intrusione che ciascuno esercita nell’ambito della propria sfera personale e soggettiva. Le due discipline non costituiscono sistemi isolati ma, al contrario, si integrano vicendevolmente creando una relazione sistemica che aspira o dovrebbe costantemente tendere all’equilibrio. Il rapporto tra riservatezza e trasparenza è stato costruito proprio a partire dalla definizione dei limiti del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono due facce della stessa medaglia.

L’importanza della tutela dei dati personali è stata riconosciuta dal legislatore nella L. n. 241/1990 proprio con l’identificazione della salvaguardia della riservatezza dei terzi come limite esplicito all’accesso.

A partire da queste premesse, la conquista della trasparenza come accessibilità totale è sempre più concreta ed intreccia correlate esigenze di buon andamento, legalità ed anticorruzione.

Già la cosiddetta riforma Brunetta ancora la trasparenza al sistema di misurazione e valutazione delle performance e dei risultati dell’amministrazione, nell’ottica del perseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità dell’amministrazione tout court.

In questo modo, si affianca alla disciplina dell’accesso documentale, azionabile solo su istanza di chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale e che vieta espressamente il controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, una disciplina basata su una prospettiva completamente rovesciata, per la quale grava sull’amministrazione l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali non soltanto dei documenti e dei dati amministrativi ma anche delle informazioni relative all’attività e all’organizzazione in modo che esse risultino agilmente controllabili da parte dei cittadini.

Ulteriore adempimento, rispetto ai fini della normativa, riguarda poi l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che attesti il conseguimento di un elevato livello di trasparenza, legalità e integrità attraverso iniziative e strumenti adeguati.

L’iter evolutivo e di implementazione del principio di trasparenza si orienta successivamente in direzione della garanzia dell’integrità dell’apparato burocratico. Di trasparenza collegata alla digitalizzazione se ne parla altresì nell’art. 18 e seguenti del DL n. 83/2012 il quale ha il pregio di introdurre l’Amministrazione aperta, con l’obiettivo di pubblicare alcuni dati oggetto di una più ampia revisione con l’avvento della 190. Con il decreto crescita si gettano le basi dell’Amministrazione Trasparente.

Di programma della trasparenza si continua a parlare con la legge 6 novembre 2012, n. 190, intitolata: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ove si afferma la convinzione che lo strumento più idoneo ed efficace ad assicurare l’integrità della struttura e dell’azione amministrativa sia quello della pubblicità, unito a quello dell’esigibilità delle informazioni che non sono state rese visibili e fruibili nonostante gli obblighi normativi. Per questo, in attuazione della L. n. 190/2012, tra i tre decreti attuativi della disciplina anticorruzione, compare il D.Lgs. 33/2013, con il quale il Governo provvede a disciplinare in maniera organica la materia della Trasparenza, introducendo l’obbligo di pubblicare i dati all’interno delle Sezioni dell’Amministrazione Trasparente ed introducendo, ex novo, l’istituto dell’accesso civico.

Il D.Lgs. n. 33/2013 ribadisce l’importanza della trasparenza, intesa come accessibilità totale e in quanto tale negazione della corruzione, attribuendole una pluralità di funzioni, individuandola come lo strumento che favorisce forme diffuse di controllo del cittadino e garantendo il perseguimento delle funzioni istituzionali nonchè l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche.

Essa assicura il rispetto dei principi fondamentali in materia di organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni e, infine, si erge a garanzia delle libertà e dei diritti dei singoli anche nel rapporto con le amministrazioni stesse, nonché del più ampio principio di legalità.

In quest’ottica, la trasparenza si configura, da un lato, come pubblicità intesa quale obbligo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti detenuti dalla PA ed individuati per legge, cui si aggiunge la facoltà di pubblicare informazioni e dati per i quali non sussistono obblighi di pubblicazione (accessibili nelle forme, termini e modi indicati nel D.Lgs. 33/2013) e, dall’altro, come diritto alla conoscibilità che assicura a chiunque il potere di richiederne la pubblicazione, nei casi di inerzia delle amministrazioni, salvo l’esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti legate ai dati per i quali è negata la pubblicazione.

Lo scopo di tale modus operandi, ovviamente, è quello di effettuare la più ampia forma di controllo nei confronti dell’amministrazione in modo da assicurare il cosiddetto open government e scongiurare i rischi di corruzione. Un ulteriore potenziamento sta nel ruolo dei soggetti privati, che da fruitori diventano controllori della legittimità dell’azione amministrativa, fino a ricoprire il ruolo di accertatori del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Tra gli organi certificatori si aggiunge l’Organismo indipendente di valutazione (OIV)/nucleo di valutazione (NIV) che, con l’avvento del D.Lgs. 97/2016, assume una funzione nevralgica nell’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza, il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, incaricato di vigilare sulla corretta attuazione del principio di trasparenza così come declinato dal testo e di attivare meccanismi sanzionatori, in caso di inadempienza e da ultimo l’Anac con funzione di vigilanza esterna.

L’ultimo passo verso la full disclosure è stato compiuto con il D.Lgs. n. 97/2016, che ha introdotto il cosiddetto modello FOIA nell’ordinamento nazionale.

Nell’intento del legislatore si è voluto trasformare la trasparenza amministrativa in un vero e proprio strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica, oltre quei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tanto che la libertà di accesso di chiunque senza motivazione, viene introdotta espressamente nell’oggetto del decreto.

L’accesso civico generalizzato, infatti, pur ribadendo gli obblighi di pubblicazione della normativa precedente, consente a chiunque di conoscere ed acquisire qualunque informazione, comunque detenuta ed in possesso dell’amministrazione, consentendo l’instaurazione di un dialogo cooperativo e proattivo tra amministratori e amministrati, senza necessità di motivazione e a prescindere dalla sussistenza di un interesse personale. Le nuove disposizioni legislative introducono e celebrano un vero e proprio diritto di accesso civico in capo ai singoli, basato sul presupposto che informazioni, dati e documenti detenuti dalle amministrazioni sono per loro natura pubblici e conoscibili, pertanto queste ultime sono ora tenute a renderli noti su richiesta di chiunque, con obbligo di motivazione in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza di accesso. Nel nostro ordinamento, infatti, fino a questo momento, non poteva parlarsi di un diritto all’informazione, quanto piuttosto di interesse legittimo a conoscere il dato giacché la pretesa di conoscibilità era limitata alle sole informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria; al contrario, con il sistema FOIA, le informazioni pubbliche sono considerate patrimonio pubblico, rispetto al quale le amministrazioni svolgono un ruolo di custodi e, pertanto, il diritto all’informazione amministrativa è affermato pienamente.

A corredo va ribadito che l’accesso ai documenti consente una ostensione più approfondita.  Mentre l’accesso civico, ove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire una conoscenza più estesa ma meno approfondita, consiste nel diritto ad una larga diffusione di dati documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati suscettibili di vulnerazione,

Emblematica di tale diversità è, del resto, la constatazione che mentre la legge 241/1990 esclude espressamente l’utilizzabilità del diritto di accesso a fini di un controllo generale, con divieto dell’accesso di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Invece, con riferimento all’accesso civico generalizzato, la fonte primaria non reca prescrizioni puntuali, individuando una classificazione di interessi, pubblici e privati suscettibili di determinare una eventuale esclusione dell’accesso, cui si associano i casi di divieto assoluto, rinviando ad un atto amministrativo non vincolante (linee guida ANAC e Circolare Funzione Pubblica n. 2/2017) quanto alla precisazione dell’ambito operativo dei limiti e delle esclusioni dell’accesso civico generalizzato.

Diverse sono anche le conseguenze del mancato accesso, da un punto di vista procedimentale,

Mentre nel caso di accesso tradizionale vige la regola del silenzio rigetto dopo 30 giorni, per quanto riguarda l’accesso civico, sul piano procedurale, che nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame, alla quale deve essere dato riscontro entro i termini normativamente prescritti. Infatti le ipotesi di rigetto sono previste expressis verbis dal legislatore, in tutte le altre ipotesi non sono ammesse.

Pertanto l’assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio, infatti, implica l’onere per l’interessato di contestare l’inerzia dell’amministrazione attivando lo specifico rito di cui all’art. 117 c.p.a. e, successivamente, in ipotesi di diniego espresso, ai dati o documenti richiesti, il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.

Per chiarire l’istituto dell’accesso civico generalizzato sono intervenute le fonti chiarificatrici ovvero la Delibera Anac n. 1309/2016 e la Circolare n. 2/2017 della Funzione Pubblica.

Questo orientamento risulta confermato dal D.P.R. n. 352/1992 che introduce gli elementi del pregiudizio concreto agli interessi e della connessione con le informazioni ai fini della validità del limite, nonché la preferenza per il potere di differimento rispetto al rifiuto totale della richiesta di accesso.

La disciplina dei limiti, nonché quella della privacy, viene ulteriormente affinata prima con la legge 675/1996 e poi con il cosiddetto Codice della privacy.

Nello specifico, la legge del 1996 ha il merito di aver elevato la tutela dei dati personali a principio dell’attività amministrativa al pari della pubblicità e di aver introdotto la categoria dei dati sensibili per i quali è prevista una tutela rafforzata. Tale innovazione è particolarmente significativa perché è proprio sul piano dei dati sensibili e super sensibili che si gioca la partita del bilanciamento tra riservatezza e trasparenza.

La prima sistemazione della disciplina della riservatezza si risolve, dunque, in un fallimento del tentativo di farla convivere in modo armonico con la disciplina già consolidata della trasparenza.

La ratio della disciplina della privacy è duplice e tenta di realizzare il coordinamento necessario alla convivenza dei due principi antitetici all’interno dell’ordinamento. Da un lato, essa tende a non sacrificare l’apertura realizzata qualche anno prima con la legge sulla trasparenza amministrativa lasciando libera l’autorità pubblica di valutare le singole fattispecie e di risolvere le specifiche questioni a seconda delle necessità di volta in volta intervenute e dall’altro, salvaguarda i dati sensibili degli individui vincolando il loro trattamento alle ipotesi in cui l’accesso alle informazioni sensibili sia strumentale alla difesa di un diritto di rango almeno pari a quello dell’interessato.

Al fine di riorganizzare la disordinata disciplina della riservatezza e coordinarla meglio con quella della trasparenza, nonché di garantire una tutela certa dei dati personali degli individui, il legislatore ha provveduto ad emanare, nel 2003, il Codice per la protezione dei dati personali. Già da tempo la dottrina prevalente e la giurisprudenza avevano ritenuto che nell’ordinamento italiano fosse possibile configurare un diritto alla riservatezza, il cui fondamento giuridico fosse rinvenibile direttamente nel testo costituzionale. Nello specifico, gli artt. 2, 3 e 13 consentono di considerare la tutela della riservatezza un’estensione della tutela della persona in sé, della dignità umana e delle libertà personali, riconducendolo di fatto nel più ampio solco dei diritti della personalità e dei diritti inviolabili dell’uomo.

Sino a questo punto, anche in considerazione delle modifiche operate poi dalla L. n. 15/2005, che disciplina in modo più dettagliato l’esclusione dal diritto di accesso e inserisce il richiamo al Codice della privacy nel testo, la riservatezza e la trasparenza hanno trovato un equilibrio, basato sulla declinazione di trasparenza come tutela di situazioni giuridiche soggettive esercitabile attraverso l’accesso documentale.

Perplessità in questo senso sono state riportate dallo stesso Garante della privacy, il quale nel parere del 7febbraio 2013 reso sullo schema del decreto legislativo sulla trasparenza chiarisce che la trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa inerisce l’azione amministrativa e non anche la divulgazione dei dati relativi agli interessati nei siti istituzionali, confermando l’idea che la trasparenza non è un valore assoluto ed esige in ogni caso una ponderazione con interessi contrapposti. Il legislatore del 2013 ha in parte accolto le osservazioni del Garante, nell’ottica della mediazione tra i due principi ma senza sacrificare il vero fine del decreto, ossia l’esigenza di contrastare l’illegalità e la corruzione nella pubblica amministrazione. Per tali ragioni, il testo del decreto assicura il pieno esercizio dell’accesso civico e favorisce l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In definitiva, fintanto che la definizione di trasparenza rimane ancorata alla divulgazione di informazioni inerenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni utili ad assicurare il controllo sull’effettivo perseguimento delle funzioni istituzionali e l’accesso civico è declinato come mero obbligo di pubblicazione, l’equilibrio tra riservatezza e trasparenza rimane ancora in piedi.

Recentemente il tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e trasparenza dell’attività amministrativa è tornato in luce con l’ordinanza n. 9828/2017 del Tar Lazio che ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14, comma 1-bis e 1-ter del d.lgs. n. 33/2013, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13 e 17, comma 1 della Costituzione, nonché con i principi generali consolidati in materia, affermati dalla Direttiva 46/95/CE e riconfermati nel nuovo Regolamento europeo. Nello specifico, si contesta che gli obblighi di pubblicazione previsti dai citati articoli comportano un’eccessiva ed ingiustificata ingerenza nel diritto alla vita privata e alla protezione dei dati dei soggetti interessati e, peraltro, violano i principi di matrice comunitaria di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei suddetti dati. La questione rimessa alla Corte Costituzionale riguarda proprio la necessità di regolare il rapporto tra protezione dei dati personali e esigenza di trasparenza, calibrando anche in ragione dei primi l’intensità dell’interesse pubblico da assicurare mediante la divulgazione dei dati personali. La pronuncia del giudice costituzionale risulta fondamentale per misurare lo stato di avanzamento della costruzione dell’equilibrio tra riservatezza e accesso nell’ordinamento.

Con sentenza n. 20/2019 la Consulta si è espressa sul punto dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La sentenza suddetta, in parte qua, demolisce definitivamente le norme del decreto trasparenza.

Esteso il ragionamento proposto dai giudici costituzionali, che iniziano proprio dalla normativa e dalla giurisprudenza europee, secondo cui le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, definito cardine della tutela dei dati personali: deroghe e limitazioni alla protezione dei dati personali devono, perciò, operare nei limiti dello stretto necessario e prima di ricorrervi occorre ipotizzare misure che determinino la minor lesione del suddetto diritto fondamentale e che, nel contempo, contribuiscano in maniera efficace al raggiungimento dei confliggenti obiettivi di trasparenza, in quanto legittimamente perseguiti.

Venendo alle regole nazionali, la Corte ricorda che, in base alle disposizioni generali del D.Lgs. n. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni procedono all’inserimento in “Amministrazione trasparente” dei documenti, informazioni e dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione né identificazione.

Alla luce di queste coordinate, la Consulta non rileva problemi di costituzionalità della norma primaria nella parte in cui obbliga i dirigenti a pubblicare i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. In questo caso, afferma, il regime di piena conoscibilità di tali dati risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, in quanto consente il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permette la valutazione circa la congruità di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione. In termini opposti è invece la questione circa gli obblighi di pubblicazione inerenti le dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali, ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi alla prestazione dirigenziale. Dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato ma offrono, piuttosto, un’analitica rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari senza che, a giustificazione di questi obblighi di trasparenza, possa essere sempre invocata, come invece per i titolari di incarichi politici, la necessità o l’opportunità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale, allo scopo di mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare. Come tale, l’obbligo risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita (contrasto alla corruzione), in quanto la pubblicazione di quantità così massicce di dati non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi se non sono utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole supporre siano a disposizione dei singoli cittadini. Con la conseguenza che, utilizzando i comuni motori di ricerca, si rischia di arrivare a “conclusioni” non del tutto o affatto aderenti alla realtà. Ma è sproporzionato anche perché non opera alcuna distinzione all’interno della categoria dei dirigenti in ordine al livello di potere decisionale o gestionale, quando è chiaro che tale livello influenza sia la gravità del rischio corruttivo che le conseguenti necessità di trasparenza e informazione.

Da ultimo il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 101/2018, decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Quest’ultimo costituisce la fonte primaria del diritto della protezione dei dati personali nel nostro Paese e chiave interpretativa sia del D.Lgs. 101/2018 che ha modificato pesantemente il Codice per la protezione dei dati personali, sia di qualsiasi altra normativa nazionale che possa contenere norme rilevanti in materia di protezione dei dai personali. La parola d’ordine da seguire, ancor prima della accountability, della privacy by design e by default che costituiscono ormai le parole chiave del martellante storytelling di ogni convegno o seminario in materia, è la trasparenza, atteso che il D.Lgs.  101 nulla innova in materia se vero l’art. 58bis ribadisce la necessità che l’accesso avvenga nelle forme, termini e modi indicati nel D.Lgs. 33/2013.

Effettuare una rigorosa, efficace e trasparente mappatura di tutti i trattamenti di dati afferenti alla propria organizzazione, siano essi svolti direttamente dal Titolare o affidati all’esterno, costituisce, infatti, il presupposto necessario di ogni azione di assessment.

Siamo ancora agli albori di un perenne dilemma tra riservatezza e trasparenza, come dimostra il contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e quella del Garante privacy, ad appena due anni dall’entrata in vigore dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.

 

 

 

 

 

 

 




CAMPANIA: Valle Caudina, gli sequestrano l’auto ma presenta una ricevuta falsa: denunciato uomo di Montesarchio

  • IL diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
    Il proverbio, da oggi in poi, sarà scolpito bene nella mente di un 38enne di Montesarchio che pensava di poter fare il furbo, invece, ha rimediato una denuncia per truffa aggravata.

I FATTI

Il 9 maggio scorso, gli agenti della polizia locale del comando di San Martino Valle Caudina, diretto dal capitano Serafino Mauriello, nel corso dei normali controlli fermano una Grande Punto, alla cui guida si trova il 38enne di Montesarchio.
Durante gli accertamenti di ruotine, si rendono conto che l’auto è priva di assicurazione e scatta il sequestro del veicolo.
Per riavere la vettura, in casi del genere, è necessario mettersi in regola con l’assicurazione e pagare la sanzione amministrativa di 607 euro e 60 centesimi.

RICEVUTA FALSA

Dopo qualche giorno, il 38enne si presenta presso il comando di polizia municipale per dissequestrare l’auto, esibendo i versamenti sia della polizza assicurativa, sia della sanzione amministrativa.
Sembra tutto in regola, quindi, l’uomo può tornare ad usare la Grande Punto. Passa ancora qualche giorno ed al comune di San Martino arriva l’estratto conto di Poste Italiane ed il capitano Mauriello si rende conto che il 38enne ha versato solo 107 euro e 60 centesimi, esibendo poi al comando un bollettino contraffatto. Immediata scatta la denuncia per truffa aggravata.
Ma non è finita qui, oltre alla deferimento in stato di libertà, il 38enne si è visto arrivare a casa gli agenti del comando di polizia municipale di Montesarchio, i quali gli hanno sequestrato di nuovo l’auto.
Risultato, ora dovrà provvedere a pagare di nuovo la sanzione e dovrà affrontare un processo, difendendosi dal reato di truffa aggravata.

 

 




SIENA Auto prende fuoco al semaforo: vigile urbano salva la conducente

20 Maggio 2019 . Il fatto al semaforo di Pescaia: il vigile è riuscito a deviare la corsa della macchina evitando ulteriori danni. Non ci sono feriti

Una macchina ferma al semaforo prende fuoco con all’interno la conducente: decisivo il pronto intervento di un vigile urbano, che è riuscito a salvare la signora, deviando la corsa del mezzo, che è finito contro un muretto: tragedia evitata, per fortuna non risultano feriti. Il tutto è avvenuto questa sera, al semaforo dell’incrocio di Pescaia, in fondo a via Pisacane, dove successivamente sono giunti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme che hanno avvolto l’auto.

 




Mirandola, rogo nella sede della polizia locale: due donne morte. Arrestato un giovane nordafricano

  • ( Fonte La repubblica articolo di GIUSEPPE BALDESSARRO)

MODENA lunedì 20 maggio Due morti, un’ottantenne e la sua badante di 74 anni, e venti feriti, tra cui il marito della vittima e altre tre persone rimaste intossicate in maniera grave. E’ il bilancio drammatico di un incendio che si è sviluppato la notte di lunedì 20 maggio nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Gli uffici avvolti dalle fiamme si trovano al piano terra di un edificio, ora dichiarato inagibile, in cui abitavano 21 persone.

L’incendio è di origine dolosa. E un giovane è stato arrestato a cento metri di distanza dalla palazzina dai carabinieri di Carpi. Il ragazzo, maggiorenne nordafricano, è stato trovato con un accendino e un berretto della polizia municipale che avrebbe rubato nella sede dei vigili urbani. I carabinieri che indagano propendono per il gesto di uno squilibrato. Il giovane, scappato da più case famiglia a Roma, era arrivato da alcuni giorni nel Modenese. La sera prima era stato trovato in stato di ipotermia alla stazione di San Felice sul Panaro e dunque soccorso dal 118 e ricoverato all’ospedale di Mirandola. Ma non aveva resistito molto: si è strappato la flebo dal braccio ed è fuggito. Lo hanno trovato che girava nei pressi della sede della Polizia locale dopo l’incendio in stato di malessere. Avendo usato più nomi ogni volta che era stato fermato anche in passato è difficile risalire alla sua identità. Le indagini e gli accertamenti sono in corso. Nel pomeriggio di martedì sono stati tutti dimessi gli altri pazienti coinvolti nell’incendio assistiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca,  a Mirandola.

Alcune persone, non avendo più a disposizione la propria abitazione, dopo essere state dimesse dal Ps sono state accolte presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale, fino alla metà di questo pomeriggio. A loro è stato offerto un primo ristoro e uno spazio dove poter restare in attesa della soluzione alternativa già trovata in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del Comune di Mirandola.

Sulla tragedia si è scatenata la bagarre politica. Non si fa attendere la reazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che in un post su Facebook commenta: “Una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime. Altro che aprire i porti! Azzerare l’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: a casa tutti!”. “In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare – aggiunge poi da Ostuni -. La cronaca di stanotte dice che un immigrato marocchino ha dato fuoco a un ufficio della polizia locale in provincia di Modena e ha ucciso due persone, una di settanta e una di novant’anni. Questo immigrato tornerà a casa sua a calci nel sedere, sul primo aereo. Un altro ha staccato a morsi un dito a un poliziotto. Anche questa risorsa importante tornerà a casa sul primo aereo utile. E via. A meno che non ci sia qua qualcuno che vuole ospitare a casa sua il nigeriano che stacca le dita a morsi. Ognuno è libero di accogliere chi vuole, basta che paghiate voi”.

Una dichiarazione che accende le tensioni politiche tra gli alleati al governo. “Ci sorprende ascoltare dal Viminale esortazioni da campagna elettorale, quando dovrebbe essere proprio il Viminale a chiarire perchè quell’uomo con intenzioni omicide era libero di circolare in giro in Italia fin arrivare ad appiccare il fuoco a degli uffici della Polizia locale” dicono fonti M5s riportate dall’agenzia Dire. Che aggiungono: “Se fosse stato già rimpatriato oggi non ci troveremmo davanti a questo problema”.

“Scopriamo che la persona che avrebbe dato inizio al rogo aveva ricevuto un decreto di espulsione. Il compito di espellerlo era del ministro dell’Interno, che non l’ha fatto. Salvini faccia meno comizi e meno viaggi a spese dello stato e pensi a fare il suo lavoro”. Così su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti,




SERVIZIO DI RIMOZIONE SENZA CONTRATTO? LE POSSIBILI CONSEGUENZE.

di Luca Leccisotti – Comandante Polizia Locale e formatore enti locali

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10354/2019, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un’impresa che aveva richiesto il pagamento del corrispettivo per aver rimosso e custodito degli autoveicoli abbandonati nel territorio comunale. Questo perché la mancanza di un contratto scritto legittima l’ente locale a non versare all’impresa il corrispettivo per il servizio effettuato, richiamando in tal senso altre pronunce con le quali la Corte aveva reiteratamente riaffermato tale principio (sentenza n. 12769/1991 delle SU., Sez. 1, n. 8539/2011; Sez. 6, n. 13886/2011; Sez. 3, n. 9975/2014; Sez. 1, n. 25631/2017).

Si è arrivati a questa sentenza perché il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, avevano ritenuto fondate le ragioni dell’impresa.

Dalla lettura congiunta delle norme poste a base dell’attività negoziale della PA, richiamata espressamente nella sentenza della suprema Corte, emerge che nell’attuale ordinamento della PA l’affidamento di un servizio come del caso o, piuttosto, l’affidamento di una fornitura o di un lavoro non può prescindere dall’attivazione delle necessarie procedure di legge con la sottoscrizione, al termine, del contratto in forma scritta.

Vi è da premettere che le PPAA, in quanto soggetti pubblici, pur godendo di autonomia negoziale, ai sensi dell’art. 1322 c.c., sono tenuti, oltre all’osservanza dei limiti previsti dal codice civile, al rispetto delle regole sancite dall’ordinamento in ordine all’esplicazione della loro capacità negoziale.

Il legislatore con il D. Lgs. 163/2006, prima, e con il vigente D. Lgs. 50/2016 ha disciplinato quelle che sono le procedure da seguire, per la PA, per l’affidamento dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori.

Esclusi gli affidamenti d’urgenza, per quali è previsto uno specifico novellato giuridico, quando si ritiene necessario procedere all’affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture e lavori è necessario attivare tutte le fasi previste, anche con riguardo all’importo dell’appalto che si intende affidare, concludendo la procedura con la stipula di un contratto.

Sta proprio nella legge la precisazione che l’appalto è un contratto, con il quale le parti devono, antecedentemente alle reciproche prestazioni, convenire qualcosa e convenirla nelle forme stabilite.

L’affidamento del servizio di rimozione delle auto abbandonate, di cui in causa, rientra esclusivamente in quelle procedure per le quali la legge prevede l’avvio di una procedura specifica che si conclude con la stipula del necessario contratto tra le parti.

Vi è di più, la PA, oggi, quando intende procedere all’affidamento di lavori, forniture e servizi deve dare seguito a quello che il codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) prevede, pertanto, verificata l’esistenza dell’atto di programmazione necessario e, ovviamente della disponibilità finanziaria, si dovrà procedere all’adozione di quell’atto che innesca l’avvio della procedura: il provvedimento a contrattare.

Nell’art. 32, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vengono disciplinate le diverse fa­si in cui si articolano le procedure di affidamento dei contratti pubblici (fatte salve le singole discipline speciali), confermando, con alcune modifiche sostanziali, l’assetto del pregresso art. 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tale sequenza procedimentale è suddivisa in due fasi:

  • la prima, di natura amministrativa, rappresentata dalle procedure di scelta del contraente che devono svolgersi nel rispetto di regole puntualmente definite;
  • la seconda, avente natura negoziale, costituita dal momento di conclusione del contratto e di attuazione del rapporto contrattuale.

Inoltre, la citata norma  qualifica in modo chiaro come la PA sia obbligata all’adozione del provvedimento a contrattare: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; con tale atto l’amministrazione si autovincola, in modo trasparente, evidenziando i contenuti essenziali del contratto e individuando il criterio che sarà adottato per la selezione della ditta affidataria.

Solo al termine delle procedure di selezione, verifica dei requisiti e con il decorso dei termini previsti si potrà procedere alla stipulazione del contratto. Naturalmente non va dimenticato che l’amministrazione appaltante conserva il potere di non giungere alla stipula, cosi come spetta all’amministrazione la decisione di procedere all’affidamento del servizio in via d’urgenza anche nelle more della stipula del contratto, senza però dimenticare che da tale provvedimento, di natura eccezionale, non può derivare nel modo più assoluto il perfezionamento del contratto

Pertanto, si può affermare che solo con il contratto di appalto la PA può dare attuazione all’acquisizione delle utilità necessarie e solo attraverso questo può procurarsi i mezzi necessari per soddisfare tale fine, non dimenticando che l’amministrazione, nella contrattazione pubblica, spende denaro pubblico per il perseguimento di un interesse pubblico.

Ogni altra forma di affidamento è certamente nulla.

Possiamo concludere, quindi, affermando che bene ha fatto la Suprema Corte ad accogliere il ricorso presentato dall’Ente, non ritenendo concepibile che in alcuni casi si cerchi di eludere quella che è la normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti, da parte della PA, di lavori, forniture e servizi.




GARA CON UN’UNICA OFFERTA, COSA ACCADE?

(di Luca Leccisotti)

 Credo ci capiti molto spesso che al momento di esaminare le offerte pervenute, rileviamo che è stata presentata un’unica offerta.

Come ci comportiamo?

Bene, ad oggi il Codice Appalti non prevede alcuna previsione espressa, ma soltanto frammenti di disposizioni dubbie e controverse.

Art. 95 comma 12 – D.lgs 50/2016

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.(simile all’art. 81 vecchio codice appalti)

Art. 94 comma 2 – D.lgs 50/2016

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.

Il vecchio codice appalti invece, il d.lgs 163/2006, aveva un articolo che espressamente disciplinava questo aspetto:

Art. 55 comma 4 – D.lgs 163/2006

Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81, comma 3.

 

Pare assurdo ma, l’unica ancora di salvataggio è l’art. 69 del R.D. 827/1924, mai stato abrogato da nessuna norma e tutt’oggi ancora in vigore che recita:

“omissis…la presentazione delle offerte ed é dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta, che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.”

Qual è la chiave di volta?

La soluzione è questa: inseriamo sempre nel bando la clausola tipo “la stazione appaltante si riserva la ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta: si riserva inoltre di non procedere all’esperimento della gara, nel caso siano state presentate meno di tre offerte.

E’ cristallino che se voi non inserite nulla nel bando, una gara con una sola offerta non è proseguibile.

Buon lavoro.




Note alle modifiche apportate alle norme sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera

del Dr. Antonio BASILE – Polizia Locale Foggia

Come è noto, con la conversione definitiva del d.L. 04/10/2018, n° 113, a seguito dell’approvazione e pubblicazione della L. 01/12/2018, n° 132, sono state introdotte notevoli novità in tema di circolazione di veicoli con targa estera nel territorio italiano.

La novella, introducendo il divieto di circolazione per i veicoli stranieri (e con il termine “stranieri” si vuole indicare qualsiasi provenienza estera: intra-extracomunitario, SEE) e nella disponibilità di persone che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni, rivolge altresì il divieto alle persone giuridiche che, nonostante costituite all’estero, abbiano una propria sede in Italia.

Giova precisare che le novità vanno lette in combinazione dispositiva tra quanto è stato ulteriormente introdotto all’art. 93 del Codice della Strada in tema di immatricolazione veicolare in genere e all’art. 132 in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero.

E’ pur vero inoltre che, al fine di chiarire taluni e principali aspetti normativi, il M.I.T. ha indirizzato specifica circolare esplicativa[1] ai propri Direttori Generali, al Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia Stradale e all’Agenzia delle Entrate, impartendo indicazioni pratiche ed operative circa l’applicazione della nuova disciplina.

 

Vediamo i punti salienti del documento:

 

Innanzitutto, per non incorrere nell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 93/1°c. quater del C.d.S. sarà pertanto necessario

  • Procedere all’immatricolazione in Italia del veicolo estero-vestito;
  • In alternativa, che lo stesso venga condotto oltre confine tramite preventivo rilascio del foglio di via di cui all’art. 99 stesso codice.

Il M.I.T. all’uopo, ha diramato le seguenti modalità operative:

  1. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’IMMATRICOLAZIONE O IL FOGLIO DI VIA:

 

possono richiedere l’immatricolazione unicamente gli intestatari della carta di circolazione estera

 

  1. IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA:

 

si applicano le procedure sulle cosiddette “nazionalizzazioni”[2], ivi comprese quelle sull’obbligo dell’IVA. Pertanto l’immatricolazione avviene solo qualora vi sia corrispondenza tra il soggetto intestatario e colui che ha interesse a nazionalizzare; non sono previste deroghe:

Si precisa all’uopo la necessità

  • di cancellazione del veicolo dai registri esteri;
  • che il veicolo
    • non risulti di provenienza furtiva;
    • non sia oggetto di appropriazione indebita;
    • sia in regola con gli obblighi di revisione;
    • abbia assolto alle verifiche tecniche di visita e prova finalizzate alla nazionalizzazione.
  1. RILASCIO DEL FOGLIO DI VIA:

in caso non sussistano le possibilità di immatricolazione/nazionalizzazione, ovvero l’avente titolo non abbia tali intenzioni, al fine di poter condurre il veicolo oltre frontiera sorge la necessità in capo allo stesso di richiedere il citato foglio di via (e targa provvisoria), a norma dell’art. 99 C.d.S., previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere.

 

Si ricorda infine che il foglio di via non potrà essere rilasciato qualora il veicolo non sia in regola con gli obblighi della revisione periodica.

 

  1. RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA:

qualora venga accertata la circolazione in difformità all’art. 93/7°c. bis e 135/5°c., gli organi di polizia stradale procedono al ritiro del documento di circolazione e l’inoltro dello stesso all’U.M.C. competente del territorio, ordinando l’immediata cessazione della circolazione ed il suo deposito e trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all’art. 213 del C.d.S.

Da tale data, l’avente titolo avrà il termine di 180 giorni per la regolarizzazione della propria posizione, con le modalità come sopra riportate, trascorsi i quali il veicolo sarà sottoposto a confisca secondo le consuete procedure di cui al capo I, sezione II, del titolo VI C.d.S..

A tal fine, l’organo procedente avrà cura di trasmettere dettagliata comunicazione alla Prefettura competente per territorio e, per conoscenza, all’UMC.

 

 

  1. TARGA PROVA:

 

Infine Il Dicastero ricorda l’impossibilità di circolazione verso confine con l’ausilio di targa prova, implicante altresì violazioni alle specifiche previsioni di cui all’art. 98 del C.d.S.

Tuttavia, in forza di accordi bilaterali precedentemente stipulati, si ricorda la liceità di circolazione, ed a condizione di reciprocità, con targa prova emessa dai seguenti paesi: Austria, Repubblica Federale Tedesca e Repubblica di San Marino.

 

[1]             M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0033292.20-12-2018

[2]




REGIONE CAMPANIA MAIORI (SA) : Seminario di studi sui controlli di Polizia Ambientale

COMUNE DI MAIORI
Provincia di Salerno
Comando Polizia Municipale

Seminario di studi specialistico sui controlli
di Polizia Ambientale

Maiori (SA) 25 Gennaio 2019 – Ore 14.00
Salone polifunzionale PALAZZO MEZZAZAPO -CORSO REGINNA

La Gestione dei Rifiuti : gli illeciti più frequenti
(dall’analisi alla risoluzione di casi operativi)

Docente Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni

Programma

15,00 Accredito partecipanti;
15,30 Apertura lavori:
Saluto Sindaco di Maiori dott. Antonio Capone
Saluto del Dirigente Scuola di Formazione DIRITTO ITALIA Dr. A. MOTTI
Saluto Responsabile del Comando Associato Polizia Locale “ Costa d’Amalfi ( Maiori-Minori-Cetara e Tramonti
Maiori – Dott. Giuseppe Rivello

15,00 Relatore : Dott. Giuseppe Aiello– Comandante P.M. Lioni (AV) esperto
in tutela dell’Ambiente- gestione dei Rifiuti, tecniche investigative ambientali.
17.30 Coffee break. 18.00 Ripresa lavori.
19:30 – Chiusura lavori

Seminario di studi specialistico sui controlli
di Polizia Ambientale

Il corso, organizzato dal Comando Associato “Polizia Locale Costa d’Amalfi” (Maiori-Minori-Cetara – Tramonti) e dalla Scuola di Formazione Giuridica “Diritto Italia”, è rivolto agli organi di controllo – Polizie Locali e Nazionali, addetti all’Ufficio Ambiente delle Amministrazioni Comunali e Provinciali, servizi di vigilanza ambientale volontaria e sorveglianza delle strade ed aree pubbliche dei diversi Enti Pubblici.
Il Docente, presenterà, con un taglio prevalentemente pratico operativo, le novità e gli aspetti di maggiore interesse, relativi al Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006, parte IV^ Gestione dei rifiuti ed in particolare gli aspetti riguardanti gli accertamento dei reati relativi alla gestione dei rifiuti nonché le procedure introdotte dalla L.68/2015 in materia di estinzione degli illeciti contravvenzionali ambientali a seguito di prescrizione asseverata.
Verranno proposti diversi casi studi tra i più significativi e maggiormente ricorrenti di competenza degli organi di controllo con esplicitazione delle procedure da seguire e gli atti da redigere.

Argomenti:
1. La nuova disciplina dei rifiuti: i principi generali, l’evoluzione normativa l’ambito di applicazione della disciplina, – normativa applicabile;

2. La gestione illecita dei rifiuti nel nuovo Testo Unico Ambientale il sistema punitivo procedure, tecniche operative ed adempimenti per la risoluzione di casi ricorrenti;

3. La rimozione dei rifiuti dalle strade: competenza tra Comune e Enti proprietari delle strade, i recenti orientamenti giurisprudenziali

4. La gestione illecita dei rifiuti nel nuovo Testo Unico Ambientale procedure, tecniche operative ed adempimenti per la risoluzione di casi ricorrenti;

La partecipazione alla giornata formativa è gratuita ma a numero limitato rispetto all’ordine cronologico di iscrizioni.

Per esigenze organizzative, si chiede di inviare la preiscrizione mediante l’invio della scheda allegata al seguente indirizzo mail: polizialocale@ comune.maiori.sa.it oppure numero di fax oppure al 081/8016573.

Per informazioni : Diritto Italia : 081 5045579 email formazione@dirittoitalia.it

Unità Operativa Maiori
C.so Reginna,71 -84010- Maiori (SA) –
 089.853262 –  089.814233
E – mail polizialocale@pec.comune.maiori.sa.it
———————  ——————–

GIORNATA FORMATIVA SUI CONTROLLI DI POLIZIA AMBIENTALE
MAIORI 25 gennaio 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
( l’iscrizione può pervenire anche in forma personale e diretta da parte degli interessati non essendo ritenuta indispensabile l’autorizzazione e l’accredito da parte del Comando di appartenenza)

Amministrazione: ___________________________________________

PARTECIPANO:
Nome e Cognome: __________________________________________
Qualifica: _________________________________________________
Nome e Cognome: __________________________________________
Qualifica: _________________________________________________
Nome e Cognome: __________________________________________
Qualifica: _________________________________________________
Recapiti per eventuali contatti:
Tel/fax: ____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
La partecipazione alla giornata formativa è gratuita.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa: DIRITTO ITALIA Comando Associato “Polizia Locale Costa d’Amalfi” (Maiori-Minori-Cetara – Tramonti)

Si prega di inviare entro il 23.01.2018.la scheda di partecipazione alla Segreteria organizzativa : Diritto Italia: email formazione@dirittoitalia.it Oppure al Comando P.M. Maiori email: polizialocale@comune.maiori.sa.it in alternativa al fax 081/8016573.
Le iscrizioni che perverranno dopo la data del 23.01.2019 non verranno prese in considerazione. Trattamento dei dati personali:
La informiamo che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno utilizzati solo ai fini della giornata formativa.

su allegati potrai scaricare la locandina e la scheda di iscrizione




DECRETO SICUREZZA: SINTESI NOVITA’ di Antonio Basile

di Sovr. C. Dr. Antonio BASILE – POLIZIA LOCALE FOGGIA

Con la Legge 01/12/2018, n° 132 il d.L. 04/10/2018, n° 113 è stato convertito, con modificazioni, in legge.

 

IMMIGRAZIONE

 

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le nuove disposizioni, oltre ad incidere in modo consistente sulle norme riguardanti l’immigrazione e i rifugiati, dettano procedure meno estensive circa l’interpretazione e la discrezionalità nella concessione dei permessi.

Tra le misure, ad esempio, sono stati disposti tempi di rimpatrio dei cittadini stranieri che non hanno titolo per il soggiorno nel nostro paese con un massimo di 180 giorni di permanenza negli appositi centri invece degli attuali tre mesi.

E’ previsto il diniego o la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati in caso di ipotesi delittuose di particolare gravità, quali, ad esempio, violenza sessuale, traffico di stupefacenti, violenza a pubblico ufficiale, rapina.

 

CITTADINANZA ITALIANA

 

Viene prevista la revoca della cittadinanza a carico dello straniero che l’ha ottenuta, qualora sia minacciata la sicurezza nazionale: è il caso di coloro che siano stati condannati per gravi reati commessi con finalità di terrorismo e/o eversione.

 

I tempi per la concessione della cittadinanza in caso di matrimonio vengono raddoppiati, rendendo all’uopo necessaria la conoscenza della lingua italiana.

 

I cosiddetti SPRAR gestiti dai Comuni saranno destinati soltanto agli stranieri titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati.

 

AUTONOLEGGIO

 

Dopo le note vicende europee, gli esercenti di attività di noleggio avranno l’obbligo di comunicare al CED i dati riguardanti i richiedenti il noleggio. Quest’ultimo raffronterà i dati con quelli già inseriti e, laddove emergano circostanze di rilievo, le stesse saranno segnalate alle forze dell’ordine.

 

STALKING

 

L’ottemperanza ai provvedimenti restrittivi emanati in tal senso a carico degli stalkers, potrà essere controllata anche con strumenti elettronici (es.: braccialetto).

 

TASER ALLA POLIZIA LOCALE

 

In fase sperimentale, la Polizia Locale potrà essere dotata di dispositivo ad impulsi elettrici.

Inoltre, viene esteso ai predetti operatori l’accesso al CED, per motivi di polizia.

 

 

INVASIONE DI EDIFICI

 

Sono state aggravate le pene per il reato di invasione di edifici, che diventa perseguibile d’ufficio qualora, a partecipare allo stesso, siano più di cinque persone e/o persone palesemente armate.

 

REATO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO

 

Dopo l’art. 669 del c.p. è stato aggiunto l’art. 669bis rubricato quale “esercizio molesto dell’accattonaggio”: la novella punisce penalmente l’attività di accattonaggio posta in essere con modalità vessatorie e/o tali, simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.

 

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

 

Non passa inosservata neanche la novità introdotta all’art. 7/15° c. bis del Codice della Strada, che punisce la recidiva dei cosiddetti parcheggiatori abusivi e/o di chi impiega minori nella predetta attività illecita, con  la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA

 

Dopo il primo comma dell’art. 93 del Codice della Strada è stato aggiunto il comma 1bis con il quale viene previsto il divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero da parte di chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni. Le eccezioni riguardano i veicoli di cui al 1°comma ter ovvero veicoli in leasing o in locazione senza conducente, veicoli concessi in comodato a persona residente in Italia e legato con un’impresa UE o SEE da rapporto di lavoro o di collaborazione. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal comma 7bis del medesimo articolo (da € 712 a € 2.848), che prevede altresì la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo; mentre in caso di violazioni delle disposizioni del leasing e/o del comodato, quelle di cui all’art. 7ter (da € 250° € 1.000 e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo).

 

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO – ART. 213 CODICE DELLA STRADA

 

L’articolo in questione è stato completamente riscritto allo scopo di snellire le procedure connesse al sequestro amministrativo, con l’ulteriore fine di ridurre al minimo i tempi di giacenza dei veicoli presso terzi. Nel rinforzare il concetto di affidare il veicolo in primis al custode-proprietario (viene abrogato infatti il comma 2quinquies dell’art. 213), a norma del comma 8, viene invece inasprita la sanzione amministrativa per il custode-proprietario che circoli o permetta la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro (sanzione da € 1988 a € 7.953); il tal caso il veicolo sarà immediatamente rimosso e affidato ai soggetti di cui all’art. 214bis (custode-acquirente) a cui sarà trasferito in proprietà, senza oneri per l’erario.

 

ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI

Ampliato il potere di Ordinanza dei Sindaci (art. 50 d. Lgs. 267/2000): l’amministratore locale potrà emanare provvedimenti, motivati, che vanno ad incidere sull’orario di apertura degli esercizi commerciali che vendono e/o somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, anche in quelli non particolarmente interessati da “fenomeni di aggregazione notturna”. Si evidenzia all’uopo l’aggravamento delle sanzioni in caso di inottemperanza a siffatte ordinanze e a quelle comunque emanate a norma dell’art. 7bis del T.U., che oggi vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000; è prevista inoltre la sospensione dell’autorizzazione amministrativa in caso di recidiva nel biennio.




GRATUITAMENTE SCARICA Il riaccertamento straordinario-bis: novità operative. (Dott. Pietro Paolo Mauro LO STRUMENTARIO DI DIRITTO ITALIA )

Siglato accordo tra www.dirittoItalia.it e www.associazionemarcopolo.it importanti pubblicazioni dello Strumentario da scaricare gratuitamente sul nostro sito.Dal nostro sito puoi scaricare l’articolo gratuitamente

Bilancio, Contabilità e Tributi Il riaccertamento straordinario-bis: novità operative. Dott. Pietro Paolo Mauro

 

 

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO BIS

NOVITA’ OPERATIVE

 

A cura del dott. Pietro Paolo Mauro

Sul riaccertamento straordinario bis, di cui all’art. 1, comma 848, della legge 205/2017, il ministero ha diramato le istruzioni operative con un decreto a firma del ministro dell’Economia, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Arconet”.

Il provvedimento prevede, per i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e per quelli per i quali le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, oppure i servizi ispettivi del MEF, hanno accertato la presenza di gravi irregolarità nell’adempimento, accertando la presenza di ulteriori residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 e non correttamente accertati in sede di riaccertamento straordinario, che devono provvedere, unitamente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario al 31/12/2017 per i residui provenienti dalla gestione 2014.

Il decreto traccia anche la tempistica e le modalità operative che passano attraverso la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi antecedenti all’esercizio 2015, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31/12/2017. Dette operazioni determinano anche la variazione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di uscita dell’esercizio 2018.

Inoltre occorre rideterminare anche gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e quelli relativi ad altri eventuali accantonamenti, con la conseguente variazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018.

Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, di cui al comma 2 del decreto, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Nella situazione inversa, dove è maggiore la presenza di residui attivi reimputati, la differenza positiva è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi, rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Per concludere, nel bilancio di previsione in cui si verifica tale ultima differenza, è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Il provvedimento con cui si determina il riaccertamento straordinario di cui innanzi, è un unico atto deliberativo di Giunta.

L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità previste dal Dm del 2 aprile 2015, a decorrere dall’esercizio 2018, con delibera di Consiglio Comunale.