GRATUITAMENTE SCARICA il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE ( da LO STRUMENTARIO DI DIRITTO ITALIA )

Siglato accordo tra www.dirittoItalia.it e www.associazionemarcopolo.it importanti pubblicazioni dello Strumentario da scaricare gratuitamente sul nostro sito.

 

IL testo del regolamento è scaricabile gratuitamente dal nostro sito .

Si ringrazia la redazione per la gentile concessione.

 

1. Regolamento volontariato individuale

 




LO STRUMENTARIO DI DIRITTO ITALIA

Lo Strumentario è un servizio in abbonamento di DIRITTO ITALIA  (scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”)  finalizzato ad offrire agli Enti Locali e a tutti coloro che operano con gli stessi, una serie di strumenti operativi ed efficaci utili per il quotidiano operare negli Enti stessi, con lo scopo anche di avviare, grazie agli stessi, percorsi di autoformazione. La scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”, si attesta sul mercato come l’ente di formazione di riferimento per gli operatori della P. A. e i liberi professionisti.

Per accedere al servizio http://dirittoitalia.it/strumentario/

IL Comitato di redazione  è formato da

Direttore Responsabile  Dott. Andrea Ciccone

Responsabile Scientifico Dott. Alberto Barbiero

Redazione Centrale

Dott. Riccardo Feola

Dott. Nicola Graziano

Dott.ssa Daniela Lo Piccolo

Redazione

Dott. Giuseppe Aiello

Dott. Francesco Disano

Avv. Marco Morelli

Dott. Alfonso Pisani

Dott. Riccardo Roccasalva

Dott. Pietro Rizzo

Avv. Giuseppe Sciscioli

Allo Strumentario si accede tramite il portale www.dirittoitalia.it, nelle distinte aree che lo compongono si possono trovare aggiornamenti sulle tematiche di attualità per gli Enti Locali che di volta in volta autorevoli specialisti mettono a disposizione degli abbonati.

Lo Strumentario Enti Locali si compone di:

Pubblicazione mensile dello Strumentario con focus su un tema forte di attualità (ad esempio nuovo codice degli appalti, le innovazioni della Legge di stabilità), composto da 8/10 approfondimenti a contenuto fortemente operativo, articoli e relativi schemi su elementi di attualità derivanti da norme, giurisprudenza, pareri della Corte dei Conti, Determinazioni Anac, ecc..

Servizio “Utilità”: approfondimento bisettimanale di temi e argomenti di attualità con relativi schemi e testi integrali. Ricerca degli argomenti per macroaree (PERSONALE, APPALTI, ACQUISTI E CONTRATTI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI, ECC…)

Newsletter bisettimanale riportante gli approfondimenti del servizio “Utilità”

Consultazione gratuita della Biblioteca on line Dirittoitalia.it. che nasce con lo scopo di fornire agli abbonati allo Strumentario un efficace e quanto mai rapido strumento di aggiornamento, essendo dotata di un motore di ricerca di circa 200.000 testi presenti nella banca dati.

Servizio “Consulenza”: la possibilità di inoltrare, nella durata dell’abbonamento, nr. 5 quesiti specifici, ai quali risponderanno gli esperti della redazione dello Strumentario Enti Locali

Per informazioni scrivere all’indirizzo email formazione@dirittoitalia.it.

La redazione ha concesso al nostro sito la pubblicazione di alcuni interessanti lavori che potranno essere scaricati gratuitamente.




LOMBARDIA: Vanzago, da Regione fondi per straordinari della Polizia Locale

  • Stanziati 160 mila euro: maggiore sicurezza nei comuni del territorio (Fonte: https://www.ticinonotizie.it)

 

VANZAGO –  Approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di collaborazione per gli interventi integrati di sicurezza urbana da attuare nel territorio dell’area metropolitana di Milano da parte dei Comuni nei mesi di novembre e dicembre. Nel merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega al Pirellone Simone Giudici (foto in basso). È una buona notizia – afferma Simone Giudici – perché il nostro Ente ha messo a disposizione dei Comuni dell’area milanese 160 mila euro per finanziare gli straordinari della Polizia locale. Fra questi Comuni anche quello di Vanzago usufruirà dei fondi stanziati dalla Lombardia, dedicati a potenziare gli interventi per la sicurezza dei cittadini.

 

A questo proposito mi auguro vivamente che almeno in questo caso il Sindaco Sangiovanni, che recentemente è entrato in polemica con Regione Lombardia per il caso del pediatra, strumentalizzando anche la cosa con una raccolta firme, riconosca una volta tanto il buon operato della Giunta Fontana.  Le risorse in questione – precisa l’esponente del Carroccio – serviranno ad ampliare le attività preventive svolte dalle Polizie locali dei Comuni, per migliorare le condizioni generali di sicurezza del territorio, mediante attività di pattugliamento, di sicurezza stradale, di polizia ambientale e per la vigilanza del patrimonio pubblico. Il progetto – conclude Simone Giudici – riguarda i mesi di novembre e dicembre e i fondi messi a disposizione dalla Regione serviranno per l’impiego di personale della Polizia locale oltre l’orario ordinario di lavoro.”




Padova, Corte dei Conti: “Ex comandante dei vigili urbani deve risarcire 800mila euro. Annullò 112mila multe”

  • Condannata anche la sua vice. Ai due ex funzionari della polizia locale è stato contestato di avere, di propria iniziativa, prima firmato e poi annullato il periodo di prova di apparecchi autovelox nella trafficatissima tangenziale della città veneta. I giudici: “Numerose e grossolane sono le negligenze rinvenibili nel complessivo comportamento tenuto”  Fonte : IlFattoQuotidiano.it  articolo  di Giuseppe Pietrobelli

 

La super multa questa volta ha colpito il comandante dei vigili. E non si tratta di una cifra da poco, perché Antonio Paolocci, ex comandante della polizia urbana di Padova, dovrà versare 800mila euro all’Erario. Lo ha stabilito la sezione veneta della Corte dei Conti, concludendo una vicenda che era cominciata quattro anni e mezzo fa.

Paolocci, che adesso è funzionario nel Comune di Cittadella, è rimasto nelle sue funzioni nel periodo in cui era sindaco di Padova il leghista Massimo Bitonci (già sindaco di Cittadella). Ma la sentenza riguarda anche la sua vice, Maria Luisa Ferretti, attualmente impiegata all’Ufficio anagrafe di Padova. Il danno erariale riguarda 112mila multe che vennero annullate di iniziativa del comandante. Un pasticcio che risale all’autunno 2014 e che aveva portato la Guardia di Finanza a quantificare il danno in 3 milioni di euro. Ma la somma, ai fini della responsabilità, è stata ridotta a meno di un terzo.

Ai due ex funzionari della polizia locale è stato contestato di avere, di propria iniziativa, prima firmato e poi annullato il periodo di prova di apparecchi autovelox nella trafficatissima tangenziale di Padova. La condanna della Ferretti è di risarcire solo 10mila euro, mentre per Paolocci assieme le dimensioni di una autentica stangata. Il periodo a cui risalgono le multe azzerate va dal 3 novembre all’8 dicembre 2014. In precedenza si era svolto un periodo di pre-esercizio che però era stato dichiarato concluso il 3 novembre 2014 con l’accensione di otto postazioni. Ma il 9 dicembre la Ferretti, su ordine del suo capo, aveva firmato un provvedimento che revocava l’entrata in funzione ufficiale e stabiliva di proseguire la fase di prova. Di conseguenza erano state annullate 112mila multe. Gli autovelox erano poi stati accesi definitivamente il 2 febbraio 2015.

I giudici amministrativi motivano le condanne sostenendo che Paolocci e Ferretti avrebbero dovuto attenersi a vincoli di correttezza amministrativa che non furono rispettati, di qui la sanzione. Ecco un passaggio delle motivazioni: “Il comportamento del comandante non sembra affatto improntato a quella ligia e rigorosa osservanza delle norme rappresentata dalla difesa. Numerose e grossolane, in rapporto alla posizione rivestita e al livello di responsabilità ad essa connesso, sono le negligenzerinvenibili nel complessivo comportamento da lui tenuto”.

I giudici sostengono che vi furono da parte di Paolocci, ”indebite ingerenze” prima ancora “dell’assunzione formale dell’incarico” e che “risulta privo di legittima giustificazione e giuridica ragione l’aver ordinato che l’atto di revoca del 9 dicembre fosse sottoscritto, anziché dal medesimo, dalla dottoressa Ferretti, nonostante si trattasse senza dubbio alcuno di un atto di propria competenza, avendo egli assunto la funzione di comandante il 15 novembre del 2014, con la relativa responsabilità del settore”. Secondo la Corte dei Conti, “Paolocci ha tenuto un comportamento quantomeno gravemente negligente anche sotto altro profilo, avendo egli scelto di non formalizzare un atto di autotutela”. L’ex comandante è indagato per abuso d’ufficio e corruzione in una vicenda di assegnazioni e appalti che risale al biennio 2014-2016.




INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: IL FONDO PER L’INNOVAZIONE HA VINCOLI SPECIFICI

Il tema degli incentivi tecnici ai sensi dell’art.113 del Nuovo Codice appalti riveste sempre un appeal particolare tra i dipendenti delle stazioni appaltanti.

La giurisprudenza contabile si è espressa in più occasioni e pare che negli ultimi pareri si stanno allineando ad un punto di vista comune.

Analizziamo l’art. 113 al comma 2:

“omissis…A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita’,…omissis”

Al comma 4 è previsto anche il cosiddetto “fondo per l’innovazione” che recita:

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

IN PRATICA

80% incentivi economici per i dipendenti

 

 

 

 

attività di programmazione della spesa per investimenti,

di valutazione preventiva dei progetti,

di predisposizione e di controllo delle procedure di gara

di esecuzione dei contratti pubblici,

di RUP,

di direzione dei lavori

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo

verifica di conformità

 

20% fondo per acquisto strumentazioni e tecnologie.

all’acquisto strumentazioni

tecnologie funzionali a progetti di innovazione

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture

di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico,

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

 

 

 

ESCLUSO RISORSE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI EUROPEI

ESCLUSO RISORSE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

In pratica se le risorse sono censite come sopra e cioè a natura vincolata, il restante 20% non può essere ne utilizzato per la ripartizione ai dipendenti e ne per l’acquisto di strumentazione tecnologica. Pertanto saranno risorse che non potranno essere inserite nel fondo di cui all’articolo 113 D.lgs 50/2016. Diverso è nel caso sono fondi propri dell’ente, sia l’80% (incentivi, gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione) che il 20% (fondo innovazione) sono inseriti nel fondo e caricati sempre nel quadro economico dell’opera, imputando la spesa al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Corte dei Conti Puglia –  Deliberazione n. 108/2017/PAR

“omissis…Come chiarito, infatti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184/2016: “il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all’interno della contabilità, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse […] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione […], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza n. 38 del 2016)”.

La Sezione ritiene, pertanto, che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse ex lege dalla quota del 20 per cento delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, non possano essere destinate al predetto fondo proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza…omissis

 

Importantissimo l’ultimo periodo dell’articolo 113 al comma 2:

 

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

 

L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:

personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti,

mediante stipula di apposite convenzioni;

professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.

 

Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente

impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:

presenta periodicamente  al  Rup  un  rapporto  sull’andamento  delle  principali  attività  di esecuzione del contratto;

propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;

comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.




VALUTAZIONE TITOLI NEI CONCORSI? OBBLIGO NELLA PRIMA SEDUTA.

VALUTAZIONE TITOLI NEI CONCORSI? OBBLIGO NELLA PRIMA SEDUTA, PENA ANNULLAMENTO CONCORSO.

(articolo a cura del dr. Luca Leccisotti – Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL)

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Recentemente una sentenza del TAR Sicilia – Catania – n.1641/2018 ha evidenziato un principio molto particolare sulla valutazione titoli, tacciando di annullabilità per eccesso di potere l’operato della commissione giudicatrice.

In pratica sancisce che nei concorsi pubblici, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione giudicatrice, “prima dell’esame delle domande”, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare situazione di non obiettività.

Tale irregolarità, a detta dei giudici, è talmente grave da annullare integralmente il concorso.

Tutto ciò,  a loro dire, è fondato sull’articolo 12 DPR 487/1994 che recita “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.”

In definitiva, la commissione, prima di prendere visione dei titoli, deve stabilire “le regole del gioco” in modo asettico e astratto.

Personalmente non sono d’accordo con questa sentenza e vi spiego perché:

Non è la commissione che valuta le domande di partecipazione ma è il RUP della procedura. Alla fine dell’istruttoria, consegna i nomi degli ammessi alla commissione per l’istruttoria seguente. Quindi non è la commissione che esamina le domande di partecipazione.

Di solito, i criteri di valutazione titoli sono già previsti a monte o nel regolamento per l’accesso ai concorsi dell’ente o nel disciplinare del concorso. E’raro che le valutazioni sono lasciate completamente a discrezione della commissione.

Se il RUP trasmette unicamente i nominativi degli ammessi, senza mostrarne i titoli, la commissione ben può operare per le dichiarazioni di incompatibilità e con lo stabilire i criteri di valutazione dei titoli, senza essere minimamente “fuorviata” dai titoli dei partecipanti.

A voi le conclusioni.




TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81 del 9.4.2008 – AUMENTO DELLE SANZIONI – DECORRENZA 1 LUGLIO 2018

  • autore Cav. Mario RICCA

Il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, in merito alla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 a norma del comma 4-bis dell’articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dal Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013 ed entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell’1,9%. per il prossimo quinquennio.

L’incremento delle sanzioni va calcolato sugli importi attualmente vigenti, senza effettuare arrotondamenti, e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.




PROTOCOLLO ANTIEVASIONE LOCALE: ACCORDO TRA ANCI, GDF, AGENZIA ENTRATE E IFEL.

  • di Luca Leccisotti – Comandante Polizia Locale e formatore del personale EELL

E’ stato recentemente siglato un accordo tra Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Anci e IFEL, per una più efficace partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale.

Oggetto del protocollo, sono naturalmente le segnalazioni qualificate, la formazione mirata con l’utilizzo di nuove tecnologie, il perfezionamento delle reti e sulla professionalità del gruppo di lavoro che parteciperà all’accertamento.

Innanzi tutto si vuole, con questo accordo, puntare ad una maggiore qualità delle “segnalazioni qualificate” tramite il SIATEL, partendo da una formazione seria degli Uffici Tributi dei comuni e con l’individuazione delle buone pratiche da implementare sul territorio.

Quindi, corretta elaborazione dei profili, dei comportamenti a rischio, comportamenti evasivi ed elusivi.

In definitiva la leva fondamentale è costituita dal rafforzamento del team antievasione, attraverso formazione diretta, incontri a tema e definizione di linee guida operative per realizzare gli obiettivi dell’intesa.

Nota stridente, dal silenzio assordante, è la totale assenza di ogni qualsiasi richiamo alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, che ormai in ogni legge regionale è competente in polizia tributaria locale, è sempre in prima linea nonché è immersa e addentrata nei territori. E’ l’unica componente dei dipendenti comunali, che può rilevare comportamenti elusivi ed evasivi sul territorio in quanto è proprio la “locale” che, attraverso controlli commerciali, al codice della strada, alle occupazioni e ai controlli anagrafici, è l’unica che può incidere in maniera diretta e sul territorio, a differenza degli statici Uffici Tributi, implementando strategie di intervento in collaborazione con altre FF.OO.

Come al solito, questo aspetto fondamentale, non è stato per nulla rilevato.

Ai posteri l’ardua sentenza.




ATTRAVERSAMENTI PEDONALI O DOSSI? RISCHIO PER I COMUNI INSTALLATORI.

articolo a cura del dott. Luca Leccisotti  Comandante Polizia Locale e formatore personale Enti Locali

Coloro che utilizzano il Codice della strada e il Regolamento di Esecuzione al Codice della strada, sanno benissimo che esiste una rilevante differenza tra i DOSSI ARTIFICIALI dissuasori di velocità, regolamentati dall’articolo 179 del D.P.R. 495/92 (Regolamento attuativo del Codice della Strada) e gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.

Purtroppo vedo ancora in giro diversi comuni, in cui ci sono installazioni di tipo ibrido, dossi+attraversamenti, che espongono le casse comunali a risarcimenti danni molto probabili in quanto sono realizzati seguendo più forme creative che legislazione tecnica. 

Partiamo dai dossi artificiali, un tipo di installazione molto utilizzata in termini di sicurezza dai comuni:

I DOSSI ARTIFICIALI previsti dall’art. 179 del Codice della Strada, possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 metri prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola “serie” oppure “n. ….. rallentatori”.

In primis i dossi possono “solo” essere installati su:

– strade residenziali, quelle individuate e presegnalate con questo segnale

– nei parchi pubblici e privati, nei residences

IL COMMA 5 RECITA, ANZI ORDINA: Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

A differenza dei dossi artificiali, gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI non sono vietati (anche se sconsigliati) su strade percorse abitualmente da mezzi di soccorso e pronto intervento.

Il problema qual è?

Il problema è che molti comuni pensano di travestire un dosso in attraversamento pedonale rialzato e di sfuggire alla normativa stringente in materia di installazione dossi.

Sulle nostre strade ce ne sono talmente tanti realizzati così che tutti siamo portati ad associarli ad un attraversamento rialzato e ritenere che possa trovarsi liberamente ovunque.

Così non è.

Detto questo, per dimostrare a voi, quali caratteristiche deve avere un attraversamento pedonale rialzato, ho preso in considerazione la Circolare n.3698/2001 del Ministero dei LLPP:

Estratto delle Linee Guida:

Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, “speed tables”:

Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Dossi:

Serie di dossi, opportunamente intervallati, che interessano l’intera larghezza della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a quelle desiderate. Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e di emergenza e per tali categorie di utenze l’effetto è chiaramente negativo. A questo si aggiunge il disagio per gli utenti , in modo particolare dei mezzi pubblici, indotto dal continuo sobbalzo del veicolo.

Ecco svelato l’arcano: La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Significa che tutti gli “attraversamenti pedonali rialzati” inferiori a 10 metri di larghezza, SONO DA CONSIDERARE COME DOSSI E PER QUESTO DEVONO ESSERE CONFORMI SIA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE E SIA POSSONO ESSERE INSTALLATI SU DETERMINATI TIPI DI STRADA, mettendo di fatto i Comuni, che hanno autorizzato la realizzazione, in una certa soccombenza in caso di richiesta di risarcimento danni.

In pratica ecco stanata la furbizia o l’ignoranza di alcuni tecnici comunali che, non approfondendo la normativa in materia di codice della strada, rischiano di far avere conseguenze per l’Amministrazione, in sede di controversie, per un attraversamento pedonale che non rispetta i requisiti richiesti.

 




La notifica di atti amministrativi all’estero

Pubblichiamo l’interessante guida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale sulla notifica di atti amministrativi all’estero. Il documento (edizione 2018) si riferisce alla notifica amministrativa, ovverosia il mezzo con il quale la PA comunica, in forma ufficiale, ad un determinato soggetto l’esistenza ed il contenuto di un provvedimento o di un atto amministrativo.
Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo STE 094
Ricordiamo che La Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, firmata a Strasburgo il 24.11.1977 e ratificata dall’Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa.
Allo stato attuale, i Paesi che hanno aderito sono Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna e Svizzera. Non hanno tuttavia ancora ratificato: Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera.

 

qui puoi scaricare la guida operativa Guida notifiche amministrative estero 2018