Sicurezza urbana: le linee guida complete e lo speciale Anci

Sicurezza urbana: le linee guida complete e lo speciale Anci

 

La nota di approfondimento è relativa all’accordo adottato nella Conferenza Stato-Città dello scorso 26 luglio 2018, inerente le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana

In merito, l’Anci ha pubblicato l’interessante nota prot. n. 225/SIPRICS/AR/mcc-18, che contiene, appunto, sia il documento ufficiale “linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana” che una scheda illustrativa di sintesi delle linee guida stesse.

qui puoi scaricare le linee guida linee guida Anci – sicurezza urbana




PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE – Pubblicato il regolamento ANAC che ne detta la disciplina

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE – Pubblicato il regolamento ANAC che ne detta la disciplina

 

Fonte Tuttocamere.it

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, la delibera 13 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante il “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)”.

Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della  verifica  di  impatto  della regolazione (VIR).

Nell’ambito del procedimento di regolazione dell’Autorità, è attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all’AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualità e dell’efficacia degli atti adottati.

L’Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, che garantiscano la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

L’Autorità “favorisce la massima  partecipazione  dei  soggetti interessati ai procedimenti di regolazione”. A tal fine garantisce  la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva  sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

La delibera stabilisce inoltre che non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza.

L’Autorità, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, adotta l’atto di regolazione e il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, dove sarà indicato se per l’atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.

La verifica di impatto della regolazione (VIR) consente di valutare a posteriori l’effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.

L’esito della verifica di impatto della regolazione può consistere:

– nella conferma dell’atto valutato;

– nella modifica dell’atto valutato per aspetti di dettaglio;

– nell’avvio di un nuovo procedimento destinato all’adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un’apposita relazione (relazione VIR) pubblicata sul sito internet dell’Autorità.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione  (VIR)»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.




ATTENTI : MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE di Mario RICCA

E’ arrivata l’estate, si va al mare, sulle spiagge del nostro invidiato Belpaese, a riposarci, rilassarci e prendere il sole con le famiglie e amici.

Attualmente lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, vi è un fenomeno molto cresciuto e che è diventato molto diffuso e nello stesso tempo molto pericoloso.

Chiunque può essere avvicinato da sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti (generalmente stranieri) i quali offrono massaggi a prezzi stracciati, sappiate però che sono vietati nel senso di affidare il nostro corpo a mani inesperte e anche sotto il profilo della salute, ma vediamo insieme cosa dice la legge.

Come già detto, questi sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti operano nella totale mancanza di comprovata preparazione e competenza, nonché di luogo non idoneo, di condizioni igienico sanitarie che potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici.

Anche l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare allergie o foto sensibilizzazione della pelle arrossata ai raggi del sole.

Anche il Ministero della Salute nel passato e cioè dal 2008, ha emanato una serie di circolari dichiarando tali attività fuorilegge, al fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi.

Infatti tale attività, praticata da questi improvvisati ambulanti di cui sopra (terapisti da spiaggia), è perseguibile a norma di legge per esercizio abusivo di arti e professioni sanitarie ( art.348 c.p.), infatti l’articolo del codice penale citato prevede:

 

 

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila”.

Dunque ricapitolando, se ci si imbatte in questi soggetti terapisti da spiaggia, si suggerisce:

Se straniero, controllare tutto quello che riguarda la legge sull’ ingresso e permanenza sul nostro territorio, compreso la documentazione;

Identificazione del soggetto o dei soggetti;

Sequestro di oli, pomate, unguenti e quant’altro usato ai sensi dell’art.354 c.p.;

Sequestro di soldi frutto di attività illecita ai sensi dell’art.354 c.p.;

Denuncia alla Procura della Repubblica del luogo ai sensi dell’art.348 c.p.;

Segnalazione alla Guardia di Finanza per evasione fiscale e di omesso versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Dlgs 74 del 2000, modificato dal D.L.138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015 poiché questi soggetti non rilasciano alcuna fattura o scontrino per le prestazioni fornite anche se illecite. Tenete presente che in base al DLgs 8/2016 in vigore dal 6 febbraio 2016 attualmente tale segnalazione è di natura amministrativa per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui, prima era di natura penale.




Polizia Giudiziaria –ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO di Mario RICCA

Tappo rosso si / Tappo rosso no

 

Quante volte è capitato o capita che durante un normale servizio o perquisizione di polizia, ci si imbatte in persone che detengono una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

Ultimamente ho sentito dire che solo per aver detenuto (senza associare la commissione di altri reati) una pistola giocattolo priva del tappo rosso, alcuni operatori di polizia hanno sequestrato penalmente il tutto con comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Sinceramente nutro qualche perplessità circa l’operato degli operatori, che sicuramente la magistratura saprà chiarire, ma vediamo insieme quello che dice la legge, anche se attualmente è un fenomeno in crescita.

La stessa è dettata dalla legge 18/04/1975 n° 110 art. 5 che, testualmente, recita al comma 4 :

“I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.

Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.”

Tale norma è stata ” integrata “, in merito all’applicazione del ” tappo rosso “, dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 1996 n° 559/C-50.824-E-93 (96).

La normativa, comunque, fà riferimento esclusivamente alla produzione ed alla commercializzazione dei giocattoli riproducenti armi, ai quali sono assimilate le asg ( armi ad aria compressa), e nulla dice in merito alla mera detenzione ed al porto degli stessi privi del famigerato tappo rosso.

Il termine “ canna parzialmente o totalmente occlusa” si intende la canna piena tale da non poter camerare cartucce o sparare munizionamento a salve o a palla.

Pertanto, allo stato attuale, l’art.5 della legge 110/1975 risulta chiaro nello stabilire, l’obbligo

di chi produce o pone in vendita di armi giocattolo con il tappo rosso, quindi, l’osservanza di tale obbligo è riferito solo ai commercianti e non a privati cittadini detentori.

Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un’arma riproducente giocattolo priva del tappo rosso non integra reato (Cass.pen.sez.I°28/06/1990 nr.9333).

Assume, invece, rilevanza penale quando oltre al porto, si realizza altro reato del quale l’uso o porto di arma rappresenti un elemento costitutivo o circostanza aggravante, per es. durante la consumazione di un furto, rapina, minaccia, ecc. (si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394, Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).

Ebbene, risulta evidente che non si può operare al sequestro penale, tantomeno alla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica quando vi è la mera detenzione di un’arma-giocattolo, se non risulta altre attività criminose posta in essere dalla persona a mezzo dell’uso di una pistola priva del tappo rosso, non rivestendo il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella di mero detentore. vedasi (Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di NolaGiudice Dott.ssa Diana Bottillo).

Comunque, l’interpretazione per detenere e trasportare le ASG senza tappo rosso alla volata è supportata anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più riprese ha statuito come il porto e la detenzione di giocattoli riproducenti armi da fuoco non configuri più una responsabilità penale

infatti la Cass. Pen, sez. II,05/05/1993, n°4594 ha così statuito:

Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell’aggravante, ancorchè si tratti di arma giocattolo.

A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n. 110 del 1975″.

Inoltre in Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992, n° 11640 : ” A seguito dell’entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36, non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110″.

Ed ancora Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141: ” La disposizione del comma sesto dell’art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall ‘art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge.

Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n.10213 sulla legge n.36 del 21 febbraio 1990: “[…] la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato[…]”. Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il “tappo rosso”, ma non per l’utilizzatore finale (giocatore), che può avere l’ASG senza alcuna colorazione alla volata.

Ne consegue che l’ inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5″.

Costante giurisprudenza di cui sopra ci garantisce una piena assoluzione innanzi al Giudice e la restituzione delle ASG in caso di sequestro delle stesse.

L’opinione giurisprudenziale, inoltre, non aderisce neppure all’orientamento secondo il quale l’uso o il porto d’arma giocattolo priva del tappo rosso integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 110 del 1975 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere), in quanto le armi giocattolo non sono pericolose, come quelle di cui al comma 1 dell’art.4 legge 110/1975, ma solo utilizzabili contro le persone a scopo intimidatorio.

Dunque, uscire di casa con una pistola giocattolo, anche se sprovvista di tappo rosso, non costituisce reato se non risultano altre attività criminose posta in essere dalla persona che porta l’arma giocattolo.




SICUREZZA e MAZZE DA BASEBALL ( di Mario RICCA)

Quante volte è capitato o capita di imbattersi, durante un servizio, in cittadini che portano fuori dalla propria abitazione oppure a seguito di perquisizione del veicolo, una mazza da baseball.

Innanzitutto, la mazza da baseball è un bastone di legno massiccio oppure di metallo cavo utilizzato nel gioco del baseball per colpire la palla; detto questo vediamo se si può portare.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 21782 del 5 maggio 2017, ha ritenuto La mazza da baseball giocattolo non è un oggetto idoneo ad offendere e non è un’arma impropria.

La Suprema Corte, ha assolto l’imputato, poiché era stato ritenuto di aver commesso il reato di cui art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, una mazza da baseball giocattolo in legno, il tutto rinvenuto nel baule del veicolo a seguito di una perquisizione, nonostante che la mazza in questione lunga quasi 60 cm, in legno, recando sulla stessa una squadra di calcio.

Tra l’altro il Tribunale lo aveva già assolto dal reato di cui sopra, poiché non veniva considerata un’arma oppure un oggetto atto ad offendere, perché si trattava di un oggetto di libera vendita.

La Suprema Corte affermava come da giurisprudenza consolidata che il porto di una mazza da baseball giocattolo oppure detto gadget del quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz’altro esclusa la potenzialità offensiva.

Di fronte a tale sentenza, (di cui si rispetta) aggiungerei una considerazione:

Sono fermamente convinto che una mazza da baseball, rientra sicuramente tra gli oggetti indicati di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ed il cui porto integra reato di cui sopra alla sola condizione che esso avvenga “ Senza giustificato motivo”. Così come affermato da (Sez. 1, 3 luglio 2003, n. 32269, PG in proc. Porcu, rv. 225116).

Quindi se gli operatori di polizia si imbattono in una situazione del genere, suggerisco di chiedere sempre il perché del porto o trasporto, magari nella perquisizione di cercare se vi è anche la palla e il guantone per giustificare.

Attenti però che se la mazza, viene rinvenuta nel baule, non si configura più il porto ma il trasporto.

Infatti la mazza da baseball, ritenuta arma impropria di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve essere tenuta addosso o nel suo immediato raggio d’azione, pertanto sul veicolo, significa, sui sedili, sul pavimento, sul cruscotto, a fianco del sedile in condizioni tali da permettere il pronto impiego della l’arma.

Per mazza si intende un oggetto di legno o ferro con sezione non uguale, con una ‘testa’ più grossa e pesante in cima a un manico (dunque in posizione distale, come la clava o il randello).

È un oggetto che ‘nasce’ per colpire, come per esempio lo è una mazza da baseball, e pertanto è arma impropria.

Se la mazza non fosse di legno ma ferrata, si ha, con evidenza, un’ama propria punita ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge 18 aprile 1975 n. 110.




Salerno: la Polizia Municipale sequestra 80 kg di pane non idoneo al consumo

Maxi sequestro di pane ieri mattina a Salerno ad opera della Polizia Municipale a seguito di attività finalizzate alla tutela della salute del consumatore.
Relativamente al rispetto della vigente normativa regionale che impone per tutti i produttori di pane e affini, l’obbligo di confezionare i singoli pezzi (oppure un massimo di 5 pz. se inferiori a gr. 100 cd.) con busta idroforata conica, ogni volta che si procede al trasporto e consegna di tale alimento presso le singole rivendite, due Ufficiali del Nucleo Annonario – coordinati dal Sig. Comandante della P.M. – Ing. Elvira Cantarella, nell’ambito di servizi mirati già effettuati nel corso delle precedenti settimane dal personale del nucleo, nel transitare per il Corso Garibaldi, hanno notato il conducente di un furgonato, verosimilmente dipendente di un panificio locale, che si apprestava a prelevare dal veicolo una cesta di plastica forata con all’interno pane di fresca produzione privo di busta idroforata.
Pertanto il personale in servizio si è fermato nei pressi del veicolo per procedere alla relativa contestazione di 833 euro – ai sensi della L.R. n°2 del 01.02.2005 (“Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”).

All’atto di una sommaria ispezione dell’interno del furgonato, gli Ufficiali intervenuti hanno rilevato che, oltre alla citata violazione amministrativa, risultava ancor più grave, al fine della tutela della salute del consumatore finale, la presenza di un totale di 5 ceste di pane già predisposte per la consegna alle singole rivendite – per un totale di 70 kg circa – poggiate a terra in un ambiente assolutamente non idoneo per il trasporto di alimenti.

Altre due buste contenente sempre pane prodotto dal medesimo panificio, per ulteriori 10 kg, erano invece state collocate nell’abitacolo di guida, più precisamente sul sedile del passeggero e a terra del medesimo. Evidenti erano, in entrambi i casi, le carenze igienico sanitarie.Pertanto gli Ufficiali intervenuti, dopo aver concordato l’intervento di Ispettori d’Igiene della locale Azienda Sanitaria, la cui attività di ispezione si è concretizzata in un giudizio di non commestibilità per evidenti rischi alla salute pubblica, sentito il PM di turno, hanno proceduto al sequestro penale dell’intero carico di pane – ai sensi dell’art. 5 della L. 283/62 – affidandone la custodia giudiziaria al titolare dell’attività, successivamente convocato presso gli uffici del Nucleo Annonario per la notifica degli gli atti di rito e della sopraccitata violazione amministrativa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.




L’ESPERTO RISPONDE: PRELIEVO EMATICO – Artt.186 -187 CdS

  • a cura del cav. Mario RICCA  DOMANDA: È una condizione necessaria che l’interessato apponga la sua firma su un documento dal quale si evince che presta il “consenso” al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, eseguito a richiesta della P.G. e quindi non effettuato secondo normali protocolli medici di pronto soccorso?

RISPOSTA:

 

Non è considerato necessario un consenso scritto e sottoscritto dal paziente.

Anzi, secondo recente Cass. Pen.Sez. IV Penale sentenza n. 6119/2018 del 25 ottobre 2017- 8 febbraio 2018, per il prelievo ematico, volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non necessita che venga richiesto nessun consenso né dalla polizia giudiziaria né dal medico quale pubblico ufficiale, il quale può senz’altro procedere al prelievo a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell’interessato.

Il prelievo ematico effettuato dai sanitari ai fini della verifica del tasso alcolemico, è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato.

E ciò purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6755/2012; Cass., Sez. 4, n. 6786/2014).

Inoltre, conclude la Corte, non è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell’atto.

Fermo restando che l’effettuazione del prelievo è dimostrata dalla relativa certificazione sanitaria, al pari delle risultanze delle conseguenti analisi.

Così come l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 del codice penale.

L’accertamento ematico per le violazioni previste dall’art.186 e 187 del CdS può essere fatto anche se il conducente era alla guida di un velocipede.

 

Cav. Mario RICCA

 




“NAPOLI : Colpo” di un agente della municipale: scopre 7 kg di cocaina

  • Al Rione don Guanella, mentre era in macchina aveva notato il passaggio tra due persone di un borsone sospetto

Fonte: http://www.napolitoday.it/

 

“Colpo” di un agente della municipale non in servizio: scopre 7 kg di cocaina

L‘intervento di un agente della polizia municipale partenopea, peraltro non in servizio, è stato determinante per il sequestro di ben 7 kg di cocaina.

L’agente si trovava all’interno della propria auto, al Rione don Guanella, in sosta ad attendere un suo conoscente. L’attenzione dell’uomo è stata ad un certo punto attratta da un passaggio sospetto di borsa, questo avvenuto tra due motociclisti.

Immediatamente il poliziotto ha intercettato la persona cui era stata consegnata la borsa: ne è nata una violenta colluttazione, al termine della quale l’agente è riuscito a impossessarsi della droga ma non a bloccare il malvivente.

Sul posto sono poi giunte altre tre pattuglie. All’interno della borsa sono stati rivenuti sette panetti di droga sigillati e sottovuoto. Immessi nel mercato, avrebbero avuto un valore pari a circa 2 milioni di euro.




Campania Sversamenti abusivi a Portici (NA) : un anno di indagini tra pedinamenti e intercettazioni ambientali per sgominare la holding

Fonte : L’Ora Vesuviana articolo di   Paolo Perrotta Apr 13, 2018

Portici – Un anno di indagini, tra pedinamenti ed intercettazioni ambientali per smascherare un giro di sversamenti di rifiuti abusivi aggravati dall’intimidazione nei confronti di dipendenti comunali incaricati di pubblico servizio da parte di pregiudicati.

La Procura della Repubblica di Napoli ha notificato dodici avvisi di chiusura delle indagini ad altrettanti pregiudicati di Portici che avevano messo in piedi un traffico di rifiuti che venivano raccolti, trasportati e conferiti senza il possesso di alcuna autorizzazione.

Nel corso del periodo di osservazione gli uomini del Nucleo Investigativo  Sicurezza Sociale della polizia municipale hanno accertato lo sversamento nell’isola ecologica comunale di tonnellate di rifiuti di ogni genere. Secondo una prassi consolidata, i pregiudicati si dotavano di deleghe di cittadini che chiedevano il conferimento di rifiuti rivelatesi ad un successivo controllo tutte false.

 

 

In alcuni casi, al rifiuto degli addetti al controllo dell’isola ecologica di accettare i conferimenti illegali, i pregiudicati non esitavano a minacciare esplicitamente gli incaricati del pubblico servizio. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere che gli investigatori avevano installato per controllare i movimenti.

 

 

Una prima fase delle indagini ha consentito il sequestro dei mezzi impiegati dai soggetti indagati per trasportare i rifiuti. Dei dodici pregiudicati coinvolti nell’inchiesta, cinque annoverano precedenti specifici per reati ambientali. Il danno per le casse del Comune legato al conferimento di questi rifiuti illegale, in particolare ingombranti e materiale edile è quantificabile in svariate migliaia di euro.




SARDEGNA Calangianus, ci sono anche i pirati del sacchetto: filmati e multati

  • La lotta degli agenti della polizia municipale contro l’inciviltà di chi butta i rifiuti a lato delle strade Fonte La nuova Sardegna articolo di Pietro Zannoni

CALANGIANUS. Sono già sei, in questi primi mesi del 2018, le multe elevate nei confronti di cittadini che hanno scaricato abusivamente ai margini delle stradine dell’agro, rifiuti di vario genere. I responsabili, che sono stati sanzionati dai vigli urbani, sono stati scoperti grazie alle telecamere installate o al termine di una serie di indagini e controlli sul materiale abbandonato.

Il comandante dei vigili Gavino Piredda non fa nomi, ma è particolarmente soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo e che punta a far rispettare il territorio in cui si vive.«Le sette telecamere che sono state collocate in zone nevralgiche ci permettono i risalire agli autori dell’azione incivile. L’ultima è stata inflitta a chi ha abbandonato rifiuti in zona Lu monti la Ghjesgia mentre per la discarica segnalata da un cittadino nella strada verso Santa Caterina, provinciale di Berchidda, c’è stato l’intervento degli agenti della vigilanza ambientale.

Questo è un periodo in cui è piacevole girare per il nostro territorio -dice Piredda- e tanta gente sta apprezzando il nostro patrimonio boschivo e naturalistico. Occorre davvero mobilitarsi e stare più all’erta. Troppo comodo aprire il portabagagli della propria auto e riversare il contenuto ai margini delle strade nei nostri boschi. Purtroppo c’è anche da segnalare che anche purequalche ditta che opera in Costa, nel rientrare in Alta Gallura, scarica rifiuti del suo cantiere in mezzo al verde. Cresce la sensibilità civica, in quanto c’è chi provvede ad eliminare piccole discariche vicino

ai propri terreni e chiamare il servizio di raccolta per smaltire quanto trovato. Ma ciò nonostante ci sono sempre i furbetti. Mi rammarico di non avere unità sufficienti per un controllo più serrato. Sono convinto che molte cose potranno cambiare, l’importante è che tutti collaborino».