Ferrara : Stangata delle Polizia municipale sui venditori abusivi di mimose

  • in occasione della Festa della donna sono state elevate multe per oltre 5mila euro.

Fonte http://lanuovaferrara.gelocal.it

FERRARA. Stangata della Polizia municipale sui venditori abusivi di mimose in occasione della Festa della donna. Il servizio antiabusivismo condotto nei giorni 7 e 8 marzo, contro le vendite illecite di fiori e piante da parte di venditori ambulanti privi dei titoli abilitativi, si è concluso con la contestazione di varie multe. Alcuni venditori di nazionalità italiana non hanno rispettato le zone di vendita ambulante vietate dalla ordinanza comunale, per altro messi in guardia dagli agenti nei giorni antecedenti la festa dal non commettere la violazione, altri altri invece non avevano proprio la licenza.

In totale sono state elevate sanzioni per 5.364 euro e sono stati sequestrati ai fini della confisca 40 mazzi di mimose, 214 sacchetti per confezioni floreali, 2 banchi in legno con relativi sostegni e 3 paia di cesoie utilizzati per la vendita illecita, 2 rotoli di nastro da pacchi. I controlli e le relative sanzioni, sono stati effettuati in via Eridano, via Padova e via Trenti.

 




Il sindaco di Trieste multato: “D’ora in poi controllerò la polizia locale”

  • Al primo cittadino Roberto Dipiazza non è andata giù la sanzione ricevuta per aver parcheggiato al posto dei vigili. E “minaccia” di cambiare atteggiamento nei confronti degli agenti. Fonte : http://ilpiccolo.gelocal.it
 

Trieste, il sindaco Dipiazza multato si scaglia contro i vigili su FacebookIl sindaco di Trieste Roberto Dipiazza è stato multato dalla stessa polizia municipale per aver parcheggiato l’auto nello stallo riservato proprio ai vigili. Nel video, pubblicato dallo stesso sindaco su Facebook, la reazione di Dipiazza, che non sembra averla presa benissimo… L’articolo

TRIESTE Al primo cittadino Roberto Dipiazza non è andata giù la sanzione di 41 euro (scontabili fino a 28 se pagati entro i primi 5 giorni)  ricevuta oggi, mercoledì 7 marzo, per aver parcheggiato al posto dei vigili urbani. Una volta vista la multa appoggiata sotto al tergicristalli, il primo cittadino ha fatto riprendere la sua reazione in un video, che ha poi postato sulla sua pagina Facebook.

“Interessante – esordisce-. Non giro con l’autista perché uso la mia auto. Questa mattina sono arrivato dietro al Comune e non c’era spazio. Forse perché i vigili non controllano bene chi parcheggia lì… Ho così lasciato l’auto al posto dei vigili”.

E poi la chiosa con tono minaccioso: “Andrò immediatamente a pagare la multa, ma d’ora in poi controllerò molto attentamente l’operato della polizia locale”.

La richiesta di scuse avanzata dal Sapol Fvg. A stretto giro di posta arriva la reazione del Sindacato autonomo di polizia locale (Sapol). “E’ proprio molto interessante aprire Facebook e scoprire che il sindaco di Trieste è stato giustamente multato in quanto il suo veicolo personale si trovava in divieto. E ancora più interessante scoprire, guardando il piccolo cortometraggio postato, che il sindaco ritiene che i “suoi vigili urbani” non facciano il proprio dovere e poi si lamenti quando lo fanno minacciando, neanche tanto velatamente, di controllare personalmente l’operato della polizia municipale, come se ritenesse che vi sia qualcosa di “losco” all’interno del Corpo. Ricordiamo al signor sindaco – riprende la nota – che la polizia locale di Trieste non ha nulla da nascondere, che può venire a controllare il nostro operato quando e come vuole, così magari imparerà tante cose in più sul nostro lavoro colmando le attuali gravi lacune”.

E ancora: “Ricordiamo al signor sindaco che non è il padrone di Trieste ma solo un amministratore della res publica e che quindi i vigili non sono “suoi”. Per questo chiediamo le formali scuse da parte del primo cittadino al Corpo della polizia locale e agli agenti che, multandolo, hanno compiuto il proprio dovere”.

Poco dopo è arrivato anche il post del vice di Dipiazza e assessore alla Polizia locale, Pierpaolo Roberti, che al sindaco dà il “benvenuto nel club del “chi sbaglia paga”, mi sento meno solo ora!”. Solo a dicembre, infatti, anche lo stesso vicesindaco era stato multato, come ricorda lui stesso in un post:

Caro Sindaco, benvenuto nel club del “chi sbaglia paga”, mi sento meno solo ora! 🙂
All’inizio ci si arrabbia un po’, ma poi ci ridiamo sopra, consci del fatto che la multa presa da me e te potrà pure essere fastidiosa, ma è una bella pubblicità che fa capire che la Polizia Locale c’è e non guarda in faccia a nessuno per far rispettare regole e vivere civile.




Portare il telefonino in cabina elettorale costa molto caro : una foto alla propria scheda vale la condanna penale di 15.000 euro di ammenda .

Analisi del Dott. Giuseppe Aiello C.te Polizia Municipale di Lioni alla sentenza 01/03/2018 n° 9400 emessa dalla Corte di Cassazione con il consiglio di evitare di incorrere in un reato solo per mostrare il proprio amore per un partito e il sostegno ad un candidato e chissà per quale promessa ricevuta.


Cassazione penale, sez. V, sentenza 01/03/2018 n° 9400

Commento del Dott. Giuseppe Aiello,

Fotografare la scheda elettorale appena votata nella cabina o semplicemente introdurvi in essa strumenti atti a fotografare è reato e può costare molto caro all’incauto elettore. La Suprema Corte di Cassazione sez. V con la sentenza n° 9400 del 01/03/2018 ha confermato che costituisce reato, l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare  e ancor di più utilizzarli per fotografare il voto espresso, perché integra la violazione del principio costituzionale della segretezza del voto.  L’uomo era stato punito con 15mila euro di ammenda in primo e secondo grado di giudizio (dal Tribunale e confermato dalla Corte di Appello) per la violazione dell’art. 1 legge n. 96 del 2008 convertito in legge 30 maggio 2008 n. 96, per  avere introdotto nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato. L’imputato aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, e nonostante avesse ammesso di aver fotografato la propria scheda si era difeso sostenendo che sarebbe stato onere del presidente della seggio elettorale invitare l’elettore a non introdurre all’interno della cabina di voto alcun mezzo di riproduzione visiva. I Giudici Supremi hanno invece respinto il ricorso partendo proprio dall’analisi del  testo dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 secondo cui :

“1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

  1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
  2. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
  3. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 Euro. “.

Per i giudici la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa – l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto – a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza. Mentre i commi secondo e terzo della norma applicabile dettano solamente le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, osservando che l’eventuale inosservanza risulta priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma. Ad ogni buon conto si sollecita tutti i presidenti di seggio, impegnati nella competizione elettorale delle ultime ore, di tutelare il principio costituzionale della segretezza del voto invitando ogni elettore, così come previsto dai c.mmi 2, 3 dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96, prima di entrare nella cabina elettorale a depositare ogni tipologia di  apparecchiatura in grado di fotografare o registrare immagini. La raccomandazione più forte  è quella che sento dover rivolgere a tutti gli elettori ( e contrariamente da quanto qualcuno potrebbe temere non trattasi di richiesta di voti o preferenze) di tutelare la propria “espressione di voto” in considerazione del fatto che gli ermellini hanno ritenuto questo elemento di importanza tale  da fare escludere l’ipotesi della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Purtroppo dobbiamo registrare che se c’è ancora chi fotografa ed è ( forse) costretto a farlo vuol dire che esiste  ancora la schiavitù ovvero quella condizione di sottomissione che apre l’uomo al ricatto di chi chiede la dimostrazione del voto in cambio di chissà quale promessa.

 

 

Il testo della sentenza integrale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 1° marzo 2018, n. 9400

Presidente Fumo
Relatore Stanislao

Ritenuto in fatto

1 – Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto Pi. Lu. Be. colpevole del reato previsto dall’art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di Euro 15.000 di ammenda.

L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poiché la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

La Corte territoriale aveva, invece, confermato la condanna del Be. affermando che la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso.

La Corte riteneva, infine, l’inapplicabilità del disposto dell’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto, se è vero che il primo comma della norma citata prevede la punizione di chi porta all’interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell’invitare l’elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod. pen..

Il comportamento era del tutto occasionale e l’omissione dell’invito da parte del presidente aveva certamente diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità.

Il precedente penale non era impeditivo.

2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall’art. 459 comma 1 bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 203 al solo caso delle pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

1 – Il testo dell’art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 è il seguente:

“1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

  1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
  2. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
  3. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 Euro. “.

2 – L’interpretazione letterale di tale norma non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa – l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto – a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza.

I commi secondo e terzo della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma.

3 – Se ne deduce pertanto la correttezza della decisione impugnata sul punto, posto che, in fatto, era emerso che il ricorrente aveva, comunque, violato il divieto posto dalla norma penale, introducendo il proprio telefono cellulare nella cabina elettorale. Peraltro anche attuando il pericolo che il precetto intende scongiurare, fotografando la sua espressione di vito.

Così da giustificare, sul piano logico, la conclusione a cui erano pervenuti i giudici del merito sulla particolare gravità della condotta posta in essere dal Be., al fine di negare la speciale formula di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen..

Sono, conclusivamente, infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.

4 – Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.

L’art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017 n. 103 ha, infatti, introdotto, nell’art. 459 cod. proc. pen. (in tema di procedimento per decreto penale), il comma 1 bis, che consente al giudice di determinare la misura della sanzione penale, sostitutiva della pena detentiva, non più nei termini generali stabiliti dall’art. 135 cod. pen. (Euro 250 per ogni giorno di pena detentiva), ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare) da un minino di Euro 75 ad un massimo pari al triplo di tale somma, per ogni giorno di pena detentiva.

Il ricorrente assume che tale trattamento di maggior favore debba applicarsi non al solo caso del procedimento per decreto, ma a tutti i casi in cui la pena detentiva può essere trasformata in pena pecuniaria e, quindi, anche nel caso di specie, ove, ad esito del prescelto rito abbreviato, la sanzione detentiva è stata sostituita in quella pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tale pretesa è però priva di fondamento.

E’ infatti evidente che il legislatore, nell’introdurre, con la legge n. 103/2017, nell’art. 459 cod. proc. pen. il comma 1 bis, ha inteso favorire la definizione contratta del processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti dall’ordinamento, un’ulteriore contrazione della risposta sanzionatoria (laddove poi la pena può essere già diminuita in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati, della metà piuttosto che di un terzo come nel caso dell’applicazione concordata della pena e del giudizio abbreviato).

Si tratta pertanto di una disposizione di favore giustificata dal risparmio di attività processuali e che, per tale ragione, non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, una norma di applicazione generale, se non ponendo in dubbio l’intero impianto premiale del codice di rito.

4 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 




PISA: LA POLIZIA MUNICIPALE Giochi poco sicuri (fonte: http://www.quinewspisa.it)

  • Controlli a tappetto della municipale: sequestrati 1800 articoli senza marchio di sicurezza. Multe salate a due attività, minimarket chiuso 7 giorni

 

PISA — Peluche e cubi di rubik ma anche trombette, maschere, occhiali: tutti messi in vendita privi del marchio CE che ne certifica la sicurezza, quindi potenzialmente pericolosi sia per le parti che li compongono che si possono facilmente staccare, sia per i rivestimenti, sia per i colori usati che potrebbero essere tossici.

Li ha scoperti in due negozi la Polizia Municipale nell’ambito dei controlli a tappeto nella zona stazione per l’operazione giochi sicuri. 1.800 sono in totale i pezzi sequestrati che saranno distrutti, 3000 euro la multa ad ognuno dei due esercenti. Nel corso di questi controlli è stato multato anche un bar per la tabella prezzi non visibile né leggibile: 1000 euro la sanzione.

A questa importante operazione della Polizia Municipale si aggiungono una serie di controlli e azioni da venerdì scorso a giovedì. 8 sequestri di merce in vendita abusivamente nella zona di piazza dei Miracoli, 32 manifesti abusivi rimossi e 2 multe da 400 euro, 4 multe da 500 euro per abbandono di rifiuti di cui una a carico degli occupanti di un camper in sosta vicino a via Paparelli, 2 multe da 185 euro più pagamento del ticket maggiorato ad altrettanti bus che cercavano di scaricare i turisti senza utilizzare il parcheggio previsto di via Pietrasantina, 6 auto e 1 motociclo sequestrati perché trovati senza assicurazione. In totale in sette giorni sono state 335 le multe per il mancato rispetto del codice della strada, tra queste 36 grazie allo strumento dello street control, 49 a veicoli che sono entrati in ZTL contromano per evitare i varchi elettronici, 24 multe per sosta su marciapiedi o su poste ciclabili o ancora su spazi riservati a portatori di handicap senza averne l’autorizzazione. Un provvedimento diallontanamento in centro per accattonaggio molesto.

Continuano anche i controlli serali e notturni in zona stazione e nel centro storico per il rispetto dell’ordinanza antimalamovida: 3 multe da 100 euro ad altrettanti minimarket che sono stati colti in flagrante mentre vendevano alcool tra le 20 e le 24 (vietato dall’ordinanza sindacale), due multe da 6.667 euro ad altri due minimarket che vendevano alcool dopo le 24 nonostante il divieto per legge e uno di questi dovrà rimanere chiuso 7 giorni.

 




La polizia municipale di Sassari ha la sua unità cinofila: Prime uscite in centro per il pastore belga Thor, con la sua conduttrice

SASSARI. Quello di Sassari è tra i primi comandi della polizia municipale in Italia a dotarsi dell’unità cinofila. Il cane che sarà affiancato agli agenti per i servizi in città si chiama “Thor”, è un pastore belga nero che in questi giorni sta completando il programma di addestramento. Una formazione che riguarda anche i “conduttori” che sono impegnati nelle attività in collaborazione con la facoltà Veterinaria dell’Università di Sassari (l’iniziativa è seguita dalla dottoressa Cocco d’intesa con il direttore del Dipartimento Eraldo Sanna Passino che ha sottoscritto il protocollo d’intesa con il dirigente della polizia municipale Gianni Serra).

Ieri mattina “Thor” – accanto alla conduttrice – è stato notato con curiosità in piazza d’Italia e nelle zone adiacenti, impegnato nella fase di addestramento più delicata, quella che deve creare piena sintonia tra il cane “specialista” e l’operatore di polizia. Attento e curioso, “Thor” ha annusato il contenuto di cestini, ha fiutato il passaggio delle persone, ha gironzolato tra la gente sotto i portici come se fosse già all’opera.

L’attività di addestramento – secondo il programma predisposto dagli esperti della Facoltà di Veterinaria di Sassari – verrà completata tra qualche settimana e solo allora “Thor” entrerà ufficialmente in servizio. L’obiettivo della polizia municipale è quello di utilizzare il cane nei servizi specifici che richiedono – appunto – la specialità delle unità cinofile. Quindi controlli antidroga davanti alle scuole, nei giardini pubblici e in altre aree frequentate da giovanissimi. Ma il

pastore belga sarà accanto agli “agenti di prossimità”, che quotidianamente effettuano servizi di prevenzione e controllo nei quartieri, per dare il proprio prezioso contributo. Il nuovo arrivato per ora viene coccolato dal personale della polizia municipale, ed è già il beniamino di tutti.




Empoli: Polizia municipale, ora si cambia davvero

 

 

Consorzio di Polizia Municipale: Unione Circondario Empolese Valdelsa

Empoli, 22 febbraio 2018 – Il corpo di polizia municipale ha un nuovo assetto. A seguito del tanto discusso trasferimento degli agenti dai Comuni all’Unione, avvenuto il 1 gennaio scorso, la giunta di piazza della Vittoria ha deliberato la riorganizzazione dell’intero servizio, dividendolo in strutture accentrate e decentrate e definendo mansioni e compiti. La nuova forma assunta dal corpo dei vigili è di tipo ‘a rete’ con un comando cui spettano funzioni di direzione e coordinamento (al vertice il comandante Annalisa Maritan), nuclei centrali e nuclei territoriali. I primi sono inseriti nel comando e si articolano in unità operative complesse (Uoc), che a loro volta si possono suddividere in unità operative semplici (Uos).

Sono unità operative complesse lo ‘staff’ che si occupa di verbali e riscossioni coattive, contenziosi, affari generali e protezioni civile; e gli ‘uffici specializzati centrali’: centrale operativa, ufficio servizi, ufficio infortunistica e polizia giudiziaria. Cinque sono invece le strutture decentrate (nuclei territoriali): Empoli, Valdarno (Fucecchio e Cerreto Guidi), Montelupo-Vinci-Capraia e Limite, Valdelsa Ovest (Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montaione) e Valdelsa Est (Certaldo e Montespertoli). I nuclei territoriali, cui spetta il controllo del territorio, saranno dotati di presidi in ciascun Comune allo scopo di mantenere un rapporto diretto con i cittadini e le amministrazioni. Alla luce dell’attuale carenza di organico, il personale attualmente assegnato al Nops (nucleo specializzato unionale di pronto intervento che interviene su incidenti e richieste che arrivano dalla centrale operativa), viene temporaneamente assegnato ai nuclei.

«Con questa riorganizzazione – spiega Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio, con delega alla polizia municipale per l’Unione – abbiamo voluto rafforzare i presidi territoriali. Il personale sarà ridistribuito in modo da offrire più servizi, affinché i cittadini percepiscano maggiormente la presenza dei vigili sul territorio». Anche la scelta di sospendere il Nops va in questa direzione. «Questo servizio, che di fatto gli agenti svolgevano in auto, veniva poco avvertito dalla comunità. Così, anche a fronte dell’attuale carenza di personale, abbiamo deciso di sospenderlo». Sulle nuove assunzioni (8 agenti in più), Spinelli assicura che le pratiche sono state avviate: «Stiamo attingendo da graduatorie aperte in altri comuni. Sono pratiche veloci che pensiamo di chiudere in tempi brevi».

di IRENE PUCCIONI

 




Se sai chi sono (perchè mi conosci) e rifiuto di darti i documenti non c’è reato, ai sensi del 651 c.p

Una signora si rifiuta di fornire il proprio documento d’identità ai Carabinieri che la conoscevano personalmente.

E’ quanto emerge a seguito delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali.
La stessa, denunciata ai sensi dell’art. 651 del C.P. e condannata dal Giudice Monocratico propone ricorso in Cassazione adducendo che:

” non rientra nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d’identità;

” l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all’esibizione dei documenti d’identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall’art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294del regolamento”

LA SENTENZA

Gli ermellini della Sez. PRIMA PENALE, con Sentenza n.42808 del 19/09/2017 , udienza del 22/06/2017, non possono non dare ragione all’imputata, annullando la sentenza impugnata, in quanto, da consolidata giurisprudenza, “l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento condotta che costituisce, invece, violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125).”

Mario Serio

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Cosa dice il Codice Penale

Dispositivo dell’art. 651 Codice Penale (tratto da brocardi.it)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3) , è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Note
(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un’attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall’autorità di polizia.
(3) E’ sufficiente ai fini dell’integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

 




Roma, uccise in strada dieci anni fa Storia infinita di un processo (fonte ASAPS )

  • Fonte ASAPS

 

Giudici cambiati e perizie da rifare. Roma, un’odissea giudiziaria. Domani è l’anniversario della strage di Fiumicino: tre bambine e due mamme falciate da tre auto impazzite alla fermata dello scuolabus

La terrificante scena della strage di Fiumicino. Era il 26 febbraio 2008

Dieci anni prima di avere una sentenza (forse) definitiva. La morte di tre bambine e due mamme, falciate alla fermata della scuolabus, che attende ancora giustizia. Cambi di giudici e perizie hanno dilatato i tempi dei processi per l’incidente stradale avvenuto a Fiumicino il 26 febbraio del 2008. Una strage di cui ricorre l’anniversario domani, ma solo a giugno ci sarà l’udienza in Cassazione. Era fredda l’alba in via Montanari, poche case sparse a un soffio dall’aeroporto. Tre auto lanciate a velocità folle si scontrarono e finirono su un gruppo di mamme e scolari in attesa. Nessuna protezione per loro, zero marciapiedi o piazzole. Solo la strada di campagna e, accanto, un fosso. Una trappola. Dieci feriti, cinque vittime. Marzia Micarelli, 36 anni, salutava la figlia Gaia di 10: la mamma senza scampo, la piccola ricoverata per mesi. Jessica Merlini, 14 anni, studentessa modello che amava la danza; «la raccolsi io dal fango» ricorda il papà Marco, accorso appena sentito lo schianto. Rozica Ciobanu aveva raggiunto dalla Romania il marito Ionel per dare un futuro in Italia alle figlie Ioana e Bianca, 13 e 7 anni. Morirono tutte e tre alla fermata della navetta. Straziante la scena. Le auto sembravano sventrate da bombe, pezzi di carrozzeria sparsi per centinaia di metri. E teli verdi a coprire corpi irriconoscibili.

«Nostra figlia non ce la restituirà nessuno, ma almeno vorremmo giustizia», chiedono Marco e Maria Merlini: hanno assistito alle udienze in questi anni in dignitoso silenzio ma «il dolore si rinnova ogni volta, anche per la messa in sicurezza della strada, arrivata solo da poco», raccontano. Ma la parola fine è ancora lontana. Ad aprile 2010 la sentenza di primo grado per i tre conducenti imputati di omicidio colposo. Con il rito abbreviato (quindi, pene ridotte di un terzo), Simone Perrini e Alessandro Cresta – all’epoca ventenni – furono condannati a 8 anni (il primo), 7 anni e 4 mesi l’altro: 5 anni invece per Pierluigi Pignoloni, coinvolto nella carambola. In aula la dinamica ricostruita fu questa: la Fiat di Perrini viaggiava a 155 chilometri orari quando urtò il Suv di Pignoloni che, arrivando sulla corsia opposta, schizzò contro l’auto di Cresta. La sua Golf andava a 157 chilometri orari quando travolse le vittime: il limite sulla strada era 50.

Il processo d’appello iniziò nel 2011 e terminò solo nel 2015 tra mille intoppi: il presidente della Corte in pensione e istruttoria da ricominciare. Giudici del collegio cambiati, perizie da rifare. Alla fine, la sentenza: 5 anni a Perrini, 4 a Cresta. «Il mio assistito invece è stato assolto. Un processo lungo, interrotto più volte», ricorda il legale di Pignoloni, Francesca Coppi, figlia del noto cassazionista Franco, difensore (tra gli altri) di Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti.

La rabbia delle famiglie delle vittime è divenuta rassegnata disperazione. «I miei figli crescono senza la loro splendida mamma e non è giusto. In aula mai una parola per quei cinque angeli, mai un rimorso né le scuse», ricorda Giuseppe Filippone, marito di Marzia. «Giustizia lenta anche per gli imputati che, intanto, si sono fatti una famiglia», aggiunge Alessandro Pietrini, legale di Cresta.

Il 22 giugno, dunque, l’udienza in Cassazione. I conducenti delle auto non hanno fatto un giorno di carcere. Se colpevoli, forse non saranno mai rinchiusi in un penitenziario.

di Valeria Costantini da corriere.it

Se questa è giustizia!
La strage avvenne a Fiumicino il 26 febbraio del 2008. Oggi sono 10 anni! Ma solo a giugno ci sarà l’udienza in Cassazione.
Nota per quelli che dicono la velocità non è quasi mai la prima causa degli incidenti. In aula la dinamica ricostruita fu questa: la Fiat di Perrini viaggiava a 155 chilometri orari quando urtò il Suv di Pignoloni che, arrivando sulla corsia opposta, schizzò contro l’auto di Cresta. La sua Golf andava a 157 chilometri orari quando travolse le vittime: il limite sulla strada era 50!! Condanne ridicole in appello per Perrini e Cresta rispettivamente a 5 e 4 anni.  “ In aula mai una parola per quei cinque angeli, mai un rimorso né le scuse”.
Il 22 giugno, dunque, l’udienza in Cassazione. I conducenti delle auto non hanno fatto un giorno di carcere. Se colpevoli, forse non saranno mai rinchiusi in un penitenziario. Se questa è giustizia!! (ASAPS)

 




Ubriaca provoca frontale contromano: 5 anni senza patente e 6 mesi con la condizionale

  • 5 anni senza patente e 6 mesi con la condizionale  Fonte ASAPS

 

Una donna che aveva causato un incidenteguidando contromano su una strada di Marco di Rovereto ha perso la patente per 5 anni dopo aver patteggiato 6 mesi di reclusione per lesioni stradali.

La conducente aveva provocato infatti uno scontro frontale con l’auto di un’altra donna che veniva in senso opposto. Entrambe erano uscite dall’incidente con qualche frattura.

Inoltre la responsabile del frontale guidava anche con un tasso alcolico nel sangue superiore alla norma. Alla luce di queste circostanze non c’erano dubbi sulla condanna per le lesioni gravi provocate.

Il nuovo codice della strada che parla appunto di “lesioni stradali” applica automaticamente la revoca della patente per 5 anni qualora si venga colpiti da condanna. La donna ha patteggiato uno scontro di pena ed ha beneficiato della sospensione condizionale.

Alfonso Norelli
da lavocedeltrentino.it

Grazie Legge 41/2016!! Stavolta i 5 anni di revoca della patente sono proprio giusti.
La responsabile del frontale guidava anche con un tasso alcolico nel sangue superiore alla norma. (ASAPS)




Oderzo (Tv), troppo alto per l’alcoltest: cestista assolto anche se rifiuti il TEST

  • Fonte ASAPS

Un giocatore di basket professionista di Oderzo (Treviso), precedentemente condannato a 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa (oltre all’ovvia sospensione della patente), pena poi convertita in 186 giorni di lavori socialmente utili, è stato completamente assolto in appello perché è molto alto. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 21, secondo i carabinieri il giovane si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ma l’avvocato difensore ha replicato che il suo assistito non si è rifiutato, ma si è trovato fisicamente impossibilitato ad eseguire il test dell’etilometro.

La sera in cui è stato fermato infatti le condizioni climatiche, freddo e nebbia, hanno spinto i militari ad effettuare il test dentro la loro Fiat Bravo, per evitare che il tasso alcolemico registrato dall’etilometro fosse sbagliato. I due metri e 5 centimetri e i 11o chili di peso però hanno fatto sì che il giovane si trovasse con il petto compresso riuscendo a fatica a respirare. Quindi non si è rifiutato di soffiare, ma non ci è riuscito. (*)

da vvox.it

 (*) Un’altra perla nel lungo elenco delle stupidaggini elevate ad alibi per non effettuare l’alcol test.
Facciamo assolutamente nostro e condividiamo del tutto il commento di Roberto Argenta di AICAT. (ASAPS)