I concetti di trasparenza, diritto di accesso e protezione dei dati.

Dott.ssa Giuliana Lacasella – Dirigente EELL

 

Il tema della trasparenza amministrativa fa capolino nel 1990 con le novità normative, che ribaltano il tradizionale schema fondato sulla segretezza dell’attività amministrativa e l’occasionalità della trasparenza, costruendo la cosiddetta casa di vetro.

Fino a quella data la trasparenza non aveva trovato applicazione nell’ordinamento italiano, nonostante essa sia implicitamente riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento riferiti espressamente all’organizzazione e all’attività della PA.

Con le leggi 142 e 241 del 1990 si afferma la regola della trasparenza, intesa come diritto di accesso in capo ai cittadini, cui corrisponde un obbligo di informazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

La natura polisemica del principio e l’essere in fieri del suo significato hanno spinto il legislatore a ricercare gli strumenti di sua attuazione con innovazioni ed aggiornamenti normativi.

Il primo passo compiuto verso l’obiettivo della trasparenza è stata l’emanazione della legge 241/’90 sul procedimento amministrativo.

E’ stato introdotto l’accesso documentale con lo scopo di assicurare la tutela di situazioni giuridiche soggettive lese dall’attività amministrativa, attraverso la garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, nonché la partecipazione degli interessati alla stessa. Uno strumento che non assicura la trasparenza generalizzata dell’amministrazione verso l’esterno, bensì una condizione attivabile solo su istanza di chi ne abbia effettivo diritto in quanto portatore di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto.

In effetti, nel testo originario il principio di trasparenza era declinato per lo più come strumento di difesa dei cittadini nei confronti dell’amministrazione; raggiunge, poi, una più ampia apertura di significato con la legge n. 15/2015, che finalmente la eleva a principio generale dell’attività amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni richiamato nell’alveo dell’art. 117 della Costituzione. Contestualmente, viene emanato il Codice dell’amministrazione digitale per compensare i limiti del diritto di accesso ai documenti e dare attuazione al principio di trasparenza intesa come pubblicità ed accessibilità.

Così come la disciplina della trasparenza, anche quella della privacy è andata evolvendosi nel tempo attestando, peraltro, esigenze di tutela sempre maggiori, in considerazione della forte evoluzione tecnologica degli ultimi anni e della facilità di circolazione dei dati sulla rete.

In termini amministrativi, il contraltare del principio di trasparenza è il diritto alla riservatezza, argomento che costituisce oggi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza, che ne costituisce un argine e si pone a tutela della posizione dei singoli nel rapporto con lo Stato e le amministrazioni. La trasparenza identifica una relazione tra amministratori e amministrati e, proprio nell’ambito di questa relazione, non è da sottovalutare il ruolo della riservatezza, ossia il diritto di non intrusione che ciascuno esercita nell’ambito della propria sfera personale e soggettiva. Le due discipline non costituiscono sistemi isolati ma, al contrario, si integrano vicendevolmente creando una relazione sistemica che aspira o dovrebbe costantemente tendere all’equilibrio. Il rapporto tra riservatezza e trasparenza è stato costruito proprio a partire dalla definizione dei limiti del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono due facce della stessa medaglia.

L’importanza della tutela dei dati personali è stata riconosciuta dal legislatore nella L. n. 241/1990 proprio con l’identificazione della salvaguardia della riservatezza dei terzi come limite esplicito all’accesso.

A partire da queste premesse, la conquista della trasparenza come accessibilità totale è sempre più concreta ed intreccia correlate esigenze di buon andamento, legalità ed anticorruzione.

Già la cosiddetta riforma Brunetta ancora la trasparenza al sistema di misurazione e valutazione delle performance e dei risultati dell’amministrazione, nell’ottica del perseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità dell’amministrazione tout court.

In questo modo, si affianca alla disciplina dell’accesso documentale, azionabile solo su istanza di chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale e che vieta espressamente il controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, una disciplina basata su una prospettiva completamente rovesciata, per la quale grava sull’amministrazione l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali non soltanto dei documenti e dei dati amministrativi ma anche delle informazioni relative all’attività e all’organizzazione in modo che esse risultino agilmente controllabili da parte dei cittadini.

Ulteriore adempimento, rispetto ai fini della normativa, riguarda poi l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che attesti il conseguimento di un elevato livello di trasparenza, legalità e integrità attraverso iniziative e strumenti adeguati.

L’iter evolutivo e di implementazione del principio di trasparenza si orienta successivamente in direzione della garanzia dell’integrità dell’apparato burocratico. Di trasparenza collegata alla digitalizzazione se ne parla altresì nell’art. 18 e seguenti del DL n. 83/2012 il quale ha il pregio di introdurre l’Amministrazione aperta, con l’obiettivo di pubblicare alcuni dati oggetto di una più ampia revisione con l’avvento della 190. Con il decreto crescita si gettano le basi dell’Amministrazione Trasparente.

Di programma della trasparenza si continua a parlare con la legge 6 novembre 2012, n. 190, intitolata: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ove si afferma la convinzione che lo strumento più idoneo ed efficace ad assicurare l’integrità della struttura e dell’azione amministrativa sia quello della pubblicità, unito a quello dell’esigibilità delle informazioni che non sono state rese visibili e fruibili nonostante gli obblighi normativi. Per questo, in attuazione della L. n. 190/2012, tra i tre decreti attuativi della disciplina anticorruzione, compare il D.Lgs. 33/2013, con il quale il Governo provvede a disciplinare in maniera organica la materia della Trasparenza, introducendo l’obbligo di pubblicare i dati all’interno delle Sezioni dell’Amministrazione Trasparente ed introducendo, ex novo, l’istituto dell’accesso civico.

Il D.Lgs. n. 33/2013 ribadisce l’importanza della trasparenza, intesa come accessibilità totale e in quanto tale negazione della corruzione, attribuendole una pluralità di funzioni, individuandola come lo strumento che favorisce forme diffuse di controllo del cittadino e garantendo il perseguimento delle funzioni istituzionali nonchè l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche.

Essa assicura il rispetto dei principi fondamentali in materia di organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni e, infine, si erge a garanzia delle libertà e dei diritti dei singoli anche nel rapporto con le amministrazioni stesse, nonché del più ampio principio di legalità.

In quest’ottica, la trasparenza si configura, da un lato, come pubblicità intesa quale obbligo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti detenuti dalla PA ed individuati per legge, cui si aggiunge la facoltà di pubblicare informazioni e dati per i quali non sussistono obblighi di pubblicazione (accessibili nelle forme, termini e modi indicati nel D.Lgs. 33/2013) e, dall’altro, come diritto alla conoscibilità che assicura a chiunque il potere di richiederne la pubblicazione, nei casi di inerzia delle amministrazioni, salvo l’esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti legate ai dati per i quali è negata la pubblicazione.

Lo scopo di tale modus operandi, ovviamente, è quello di effettuare la più ampia forma di controllo nei confronti dell’amministrazione in modo da assicurare il cosiddetto open government e scongiurare i rischi di corruzione. Un ulteriore potenziamento sta nel ruolo dei soggetti privati, che da fruitori diventano controllori della legittimità dell’azione amministrativa, fino a ricoprire il ruolo di accertatori del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Tra gli organi certificatori si aggiunge l’Organismo indipendente di valutazione (OIV)/nucleo di valutazione (NIV) che, con l’avvento del D.Lgs. 97/2016, assume una funzione nevralgica nell’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza, il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, incaricato di vigilare sulla corretta attuazione del principio di trasparenza così come declinato dal testo e di attivare meccanismi sanzionatori, in caso di inadempienza e da ultimo l’Anac con funzione di vigilanza esterna.

L’ultimo passo verso la full disclosure è stato compiuto con il D.Lgs. n. 97/2016, che ha introdotto il cosiddetto modello FOIA nell’ordinamento nazionale.

Nell’intento del legislatore si è voluto trasformare la trasparenza amministrativa in un vero e proprio strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica, oltre quei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tanto che la libertà di accesso di chiunque senza motivazione, viene introdotta espressamente nell’oggetto del decreto.

L’accesso civico generalizzato, infatti, pur ribadendo gli obblighi di pubblicazione della normativa precedente, consente a chiunque di conoscere ed acquisire qualunque informazione, comunque detenuta ed in possesso dell’amministrazione, consentendo l’instaurazione di un dialogo cooperativo e proattivo tra amministratori e amministrati, senza necessità di motivazione e a prescindere dalla sussistenza di un interesse personale. Le nuove disposizioni legislative introducono e celebrano un vero e proprio diritto di accesso civico in capo ai singoli, basato sul presupposto che informazioni, dati e documenti detenuti dalle amministrazioni sono per loro natura pubblici e conoscibili, pertanto queste ultime sono ora tenute a renderli noti su richiesta di chiunque, con obbligo di motivazione in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza di accesso. Nel nostro ordinamento, infatti, fino a questo momento, non poteva parlarsi di un diritto all’informazione, quanto piuttosto di interesse legittimo a conoscere il dato giacché la pretesa di conoscibilità era limitata alle sole informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria; al contrario, con il sistema FOIA, le informazioni pubbliche sono considerate patrimonio pubblico, rispetto al quale le amministrazioni svolgono un ruolo di custodi e, pertanto, il diritto all’informazione amministrativa è affermato pienamente.

A corredo va ribadito che l’accesso ai documenti consente una ostensione più approfondita.  Mentre l’accesso civico, ove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire una conoscenza più estesa ma meno approfondita, consiste nel diritto ad una larga diffusione di dati documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati suscettibili di vulnerazione,

Emblematica di tale diversità è, del resto, la constatazione che mentre la legge 241/1990 esclude espressamente l’utilizzabilità del diritto di accesso a fini di un controllo generale, con divieto dell’accesso di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Invece, con riferimento all’accesso civico generalizzato, la fonte primaria non reca prescrizioni puntuali, individuando una classificazione di interessi, pubblici e privati suscettibili di determinare una eventuale esclusione dell’accesso, cui si associano i casi di divieto assoluto, rinviando ad un atto amministrativo non vincolante (linee guida ANAC e Circolare Funzione Pubblica n. 2/2017) quanto alla precisazione dell’ambito operativo dei limiti e delle esclusioni dell’accesso civico generalizzato.

Diverse sono anche le conseguenze del mancato accesso, da un punto di vista procedimentale,

Mentre nel caso di accesso tradizionale vige la regola del silenzio rigetto dopo 30 giorni, per quanto riguarda l’accesso civico, sul piano procedurale, che nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame, alla quale deve essere dato riscontro entro i termini normativamente prescritti. Infatti le ipotesi di rigetto sono previste expressis verbis dal legislatore, in tutte le altre ipotesi non sono ammesse.

Pertanto l’assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio, infatti, implica l’onere per l’interessato di contestare l’inerzia dell’amministrazione attivando lo specifico rito di cui all’art. 117 c.p.a. e, successivamente, in ipotesi di diniego espresso, ai dati o documenti richiesti, il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.

Per chiarire l’istituto dell’accesso civico generalizzato sono intervenute le fonti chiarificatrici ovvero la Delibera Anac n. 1309/2016 e la Circolare n. 2/2017 della Funzione Pubblica.

Questo orientamento risulta confermato dal D.P.R. n. 352/1992 che introduce gli elementi del pregiudizio concreto agli interessi e della connessione con le informazioni ai fini della validità del limite, nonché la preferenza per il potere di differimento rispetto al rifiuto totale della richiesta di accesso.

La disciplina dei limiti, nonché quella della privacy, viene ulteriormente affinata prima con la legge 675/1996 e poi con il cosiddetto Codice della privacy.

Nello specifico, la legge del 1996 ha il merito di aver elevato la tutela dei dati personali a principio dell’attività amministrativa al pari della pubblicità e di aver introdotto la categoria dei dati sensibili per i quali è prevista una tutela rafforzata. Tale innovazione è particolarmente significativa perché è proprio sul piano dei dati sensibili e super sensibili che si gioca la partita del bilanciamento tra riservatezza e trasparenza.

La prima sistemazione della disciplina della riservatezza si risolve, dunque, in un fallimento del tentativo di farla convivere in modo armonico con la disciplina già consolidata della trasparenza.

La ratio della disciplina della privacy è duplice e tenta di realizzare il coordinamento necessario alla convivenza dei due principi antitetici all’interno dell’ordinamento. Da un lato, essa tende a non sacrificare l’apertura realizzata qualche anno prima con la legge sulla trasparenza amministrativa lasciando libera l’autorità pubblica di valutare le singole fattispecie e di risolvere le specifiche questioni a seconda delle necessità di volta in volta intervenute e dall’altro, salvaguarda i dati sensibili degli individui vincolando il loro trattamento alle ipotesi in cui l’accesso alle informazioni sensibili sia strumentale alla difesa di un diritto di rango almeno pari a quello dell’interessato.

Al fine di riorganizzare la disordinata disciplina della riservatezza e coordinarla meglio con quella della trasparenza, nonché di garantire una tutela certa dei dati personali degli individui, il legislatore ha provveduto ad emanare, nel 2003, il Codice per la protezione dei dati personali. Già da tempo la dottrina prevalente e la giurisprudenza avevano ritenuto che nell’ordinamento italiano fosse possibile configurare un diritto alla riservatezza, il cui fondamento giuridico fosse rinvenibile direttamente nel testo costituzionale. Nello specifico, gli artt. 2, 3 e 13 consentono di considerare la tutela della riservatezza un’estensione della tutela della persona in sé, della dignità umana e delle libertà personali, riconducendolo di fatto nel più ampio solco dei diritti della personalità e dei diritti inviolabili dell’uomo.

Sino a questo punto, anche in considerazione delle modifiche operate poi dalla L. n. 15/2005, che disciplina in modo più dettagliato l’esclusione dal diritto di accesso e inserisce il richiamo al Codice della privacy nel testo, la riservatezza e la trasparenza hanno trovato un equilibrio, basato sulla declinazione di trasparenza come tutela di situazioni giuridiche soggettive esercitabile attraverso l’accesso documentale.

Perplessità in questo senso sono state riportate dallo stesso Garante della privacy, il quale nel parere del 7febbraio 2013 reso sullo schema del decreto legislativo sulla trasparenza chiarisce che la trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa inerisce l’azione amministrativa e non anche la divulgazione dei dati relativi agli interessati nei siti istituzionali, confermando l’idea che la trasparenza non è un valore assoluto ed esige in ogni caso una ponderazione con interessi contrapposti. Il legislatore del 2013 ha in parte accolto le osservazioni del Garante, nell’ottica della mediazione tra i due principi ma senza sacrificare il vero fine del decreto, ossia l’esigenza di contrastare l’illegalità e la corruzione nella pubblica amministrazione. Per tali ragioni, il testo del decreto assicura il pieno esercizio dell’accesso civico e favorisce l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In definitiva, fintanto che la definizione di trasparenza rimane ancorata alla divulgazione di informazioni inerenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni utili ad assicurare il controllo sull’effettivo perseguimento delle funzioni istituzionali e l’accesso civico è declinato come mero obbligo di pubblicazione, l’equilibrio tra riservatezza e trasparenza rimane ancora in piedi.

Recentemente il tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e trasparenza dell’attività amministrativa è tornato in luce con l’ordinanza n. 9828/2017 del Tar Lazio che ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14, comma 1-bis e 1-ter del d.lgs. n. 33/2013, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13 e 17, comma 1 della Costituzione, nonché con i principi generali consolidati in materia, affermati dalla Direttiva 46/95/CE e riconfermati nel nuovo Regolamento europeo. Nello specifico, si contesta che gli obblighi di pubblicazione previsti dai citati articoli comportano un’eccessiva ed ingiustificata ingerenza nel diritto alla vita privata e alla protezione dei dati dei soggetti interessati e, peraltro, violano i principi di matrice comunitaria di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei suddetti dati. La questione rimessa alla Corte Costituzionale riguarda proprio la necessità di regolare il rapporto tra protezione dei dati personali e esigenza di trasparenza, calibrando anche in ragione dei primi l’intensità dell’interesse pubblico da assicurare mediante la divulgazione dei dati personali. La pronuncia del giudice costituzionale risulta fondamentale per misurare lo stato di avanzamento della costruzione dell’equilibrio tra riservatezza e accesso nell’ordinamento.

Con sentenza n. 20/2019 la Consulta si è espressa sul punto dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La sentenza suddetta, in parte qua, demolisce definitivamente le norme del decreto trasparenza.

Esteso il ragionamento proposto dai giudici costituzionali, che iniziano proprio dalla normativa e dalla giurisprudenza europee, secondo cui le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, definito cardine della tutela dei dati personali: deroghe e limitazioni alla protezione dei dati personali devono, perciò, operare nei limiti dello stretto necessario e prima di ricorrervi occorre ipotizzare misure che determinino la minor lesione del suddetto diritto fondamentale e che, nel contempo, contribuiscano in maniera efficace al raggiungimento dei confliggenti obiettivi di trasparenza, in quanto legittimamente perseguiti.

Venendo alle regole nazionali, la Corte ricorda che, in base alle disposizioni generali del D.Lgs. n. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni procedono all’inserimento in “Amministrazione trasparente” dei documenti, informazioni e dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione né identificazione.

Alla luce di queste coordinate, la Consulta non rileva problemi di costituzionalità della norma primaria nella parte in cui obbliga i dirigenti a pubblicare i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. In questo caso, afferma, il regime di piena conoscibilità di tali dati risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, in quanto consente il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permette la valutazione circa la congruità di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione. In termini opposti è invece la questione circa gli obblighi di pubblicazione inerenti le dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali, ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi alla prestazione dirigenziale. Dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato ma offrono, piuttosto, un’analitica rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari senza che, a giustificazione di questi obblighi di trasparenza, possa essere sempre invocata, come invece per i titolari di incarichi politici, la necessità o l’opportunità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale, allo scopo di mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare. Come tale, l’obbligo risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita (contrasto alla corruzione), in quanto la pubblicazione di quantità così massicce di dati non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi se non sono utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole supporre siano a disposizione dei singoli cittadini. Con la conseguenza che, utilizzando i comuni motori di ricerca, si rischia di arrivare a “conclusioni” non del tutto o affatto aderenti alla realtà. Ma è sproporzionato anche perché non opera alcuna distinzione all’interno della categoria dei dirigenti in ordine al livello di potere decisionale o gestionale, quando è chiaro che tale livello influenza sia la gravità del rischio corruttivo che le conseguenti necessità di trasparenza e informazione.

Da ultimo il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 101/2018, decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Quest’ultimo costituisce la fonte primaria del diritto della protezione dei dati personali nel nostro Paese e chiave interpretativa sia del D.Lgs. 101/2018 che ha modificato pesantemente il Codice per la protezione dei dati personali, sia di qualsiasi altra normativa nazionale che possa contenere norme rilevanti in materia di protezione dei dai personali. La parola d’ordine da seguire, ancor prima della accountability, della privacy by design e by default che costituiscono ormai le parole chiave del martellante storytelling di ogni convegno o seminario in materia, è la trasparenza, atteso che il D.Lgs.  101 nulla innova in materia se vero l’art. 58bis ribadisce la necessità che l’accesso avvenga nelle forme, termini e modi indicati nel D.Lgs. 33/2013.

Effettuare una rigorosa, efficace e trasparente mappatura di tutti i trattamenti di dati afferenti alla propria organizzazione, siano essi svolti direttamente dal Titolare o affidati all’esterno, costituisce, infatti, il presupposto necessario di ogni azione di assessment.

Siamo ancora agli albori di un perenne dilemma tra riservatezza e trasparenza, come dimostra il contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e quella del Garante privacy, ad appena due anni dall’entrata in vigore dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.

 

 

 

 

 

 

 




PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE – Pubblicato il regolamento ANAC che ne detta la disciplina

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE – Pubblicato il regolamento ANAC che ne detta la disciplina

 

Fonte Tuttocamere.it

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, la delibera 13 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante il “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)”.

Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della  verifica  di  impatto  della regolazione (VIR).

Nell’ambito del procedimento di regolazione dell’Autorità, è attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all’AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualità e dell’efficacia degli atti adottati.

L’Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, che garantiscano la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

L’Autorità “favorisce la massima  partecipazione  dei  soggetti interessati ai procedimenti di regolazione”. A tal fine garantisce  la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva  sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

La delibera stabilisce inoltre che non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza.

L’Autorità, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, adotta l’atto di regolazione e il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, dove sarà indicato se per l’atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.

La verifica di impatto della regolazione (VIR) consente di valutare a posteriori l’effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.

L’esito della verifica di impatto della regolazione può consistere:

– nella conferma dell’atto valutato;

– nella modifica dell’atto valutato per aspetti di dettaglio;

– nell’avvio di un nuovo procedimento destinato all’adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un’apposita relazione (relazione VIR) pubblicata sul sito internet dell’Autorità.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione  (VIR)»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.




ATTENTI : MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE di Mario RICCA

E’ arrivata l’estate, si va al mare, sulle spiagge del nostro invidiato Belpaese, a riposarci, rilassarci e prendere il sole con le famiglie e amici.

Attualmente lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, vi è un fenomeno molto cresciuto e che è diventato molto diffuso e nello stesso tempo molto pericoloso.

Chiunque può essere avvicinato da sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti (generalmente stranieri) i quali offrono massaggi a prezzi stracciati, sappiate però che sono vietati nel senso di affidare il nostro corpo a mani inesperte e anche sotto il profilo della salute, ma vediamo insieme cosa dice la legge.

Come già detto, questi sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti operano nella totale mancanza di comprovata preparazione e competenza, nonché di luogo non idoneo, di condizioni igienico sanitarie che potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici.

Anche l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare allergie o foto sensibilizzazione della pelle arrossata ai raggi del sole.

Anche il Ministero della Salute nel passato e cioè dal 2008, ha emanato una serie di circolari dichiarando tali attività fuorilegge, al fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi.

Infatti tale attività, praticata da questi improvvisati ambulanti di cui sopra (terapisti da spiaggia), è perseguibile a norma di legge per esercizio abusivo di arti e professioni sanitarie ( art.348 c.p.), infatti l’articolo del codice penale citato prevede:

 

 

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila”.

Dunque ricapitolando, se ci si imbatte in questi soggetti terapisti da spiaggia, si suggerisce:

Se straniero, controllare tutto quello che riguarda la legge sull’ ingresso e permanenza sul nostro territorio, compreso la documentazione;

Identificazione del soggetto o dei soggetti;

Sequestro di oli, pomate, unguenti e quant’altro usato ai sensi dell’art.354 c.p.;

Sequestro di soldi frutto di attività illecita ai sensi dell’art.354 c.p.;

Denuncia alla Procura della Repubblica del luogo ai sensi dell’art.348 c.p.;

Segnalazione alla Guardia di Finanza per evasione fiscale e di omesso versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Dlgs 74 del 2000, modificato dal D.L.138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015 poiché questi soggetti non rilasciano alcuna fattura o scontrino per le prestazioni fornite anche se illecite. Tenete presente che in base al DLgs 8/2016 in vigore dal 6 febbraio 2016 attualmente tale segnalazione è di natura amministrativa per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui, prima era di natura penale.




Polizia Giudiziaria –ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO di Mario RICCA

Tappo rosso si / Tappo rosso no

 

Quante volte è capitato o capita che durante un normale servizio o perquisizione di polizia, ci si imbatte in persone che detengono una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

Ultimamente ho sentito dire che solo per aver detenuto (senza associare la commissione di altri reati) una pistola giocattolo priva del tappo rosso, alcuni operatori di polizia hanno sequestrato penalmente il tutto con comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Sinceramente nutro qualche perplessità circa l’operato degli operatori, che sicuramente la magistratura saprà chiarire, ma vediamo insieme quello che dice la legge, anche se attualmente è un fenomeno in crescita.

La stessa è dettata dalla legge 18/04/1975 n° 110 art. 5 che, testualmente, recita al comma 4 :

“I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.

Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.”

Tale norma è stata ” integrata “, in merito all’applicazione del ” tappo rosso “, dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 1996 n° 559/C-50.824-E-93 (96).

La normativa, comunque, fà riferimento esclusivamente alla produzione ed alla commercializzazione dei giocattoli riproducenti armi, ai quali sono assimilate le asg ( armi ad aria compressa), e nulla dice in merito alla mera detenzione ed al porto degli stessi privi del famigerato tappo rosso.

Il termine “ canna parzialmente o totalmente occlusa” si intende la canna piena tale da non poter camerare cartucce o sparare munizionamento a salve o a palla.

Pertanto, allo stato attuale, l’art.5 della legge 110/1975 risulta chiaro nello stabilire, l’obbligo

di chi produce o pone in vendita di armi giocattolo con il tappo rosso, quindi, l’osservanza di tale obbligo è riferito solo ai commercianti e non a privati cittadini detentori.

Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un’arma riproducente giocattolo priva del tappo rosso non integra reato (Cass.pen.sez.I°28/06/1990 nr.9333).

Assume, invece, rilevanza penale quando oltre al porto, si realizza altro reato del quale l’uso o porto di arma rappresenti un elemento costitutivo o circostanza aggravante, per es. durante la consumazione di un furto, rapina, minaccia, ecc. (si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394, Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).

Ebbene, risulta evidente che non si può operare al sequestro penale, tantomeno alla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica quando vi è la mera detenzione di un’arma-giocattolo, se non risulta altre attività criminose posta in essere dalla persona a mezzo dell’uso di una pistola priva del tappo rosso, non rivestendo il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella di mero detentore. vedasi (Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di NolaGiudice Dott.ssa Diana Bottillo).

Comunque, l’interpretazione per detenere e trasportare le ASG senza tappo rosso alla volata è supportata anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più riprese ha statuito come il porto e la detenzione di giocattoli riproducenti armi da fuoco non configuri più una responsabilità penale

infatti la Cass. Pen, sez. II,05/05/1993, n°4594 ha così statuito:

Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell’aggravante, ancorchè si tratti di arma giocattolo.

A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n. 110 del 1975″.

Inoltre in Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992, n° 11640 : ” A seguito dell’entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36, non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110″.

Ed ancora Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141: ” La disposizione del comma sesto dell’art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall ‘art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge.

Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n.10213 sulla legge n.36 del 21 febbraio 1990: “[…] la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato[…]”. Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il “tappo rosso”, ma non per l’utilizzatore finale (giocatore), che può avere l’ASG senza alcuna colorazione alla volata.

Ne consegue che l’ inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5″.

Costante giurisprudenza di cui sopra ci garantisce una piena assoluzione innanzi al Giudice e la restituzione delle ASG in caso di sequestro delle stesse.

L’opinione giurisprudenziale, inoltre, non aderisce neppure all’orientamento secondo il quale l’uso o il porto d’arma giocattolo priva del tappo rosso integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 110 del 1975 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere), in quanto le armi giocattolo non sono pericolose, come quelle di cui al comma 1 dell’art.4 legge 110/1975, ma solo utilizzabili contro le persone a scopo intimidatorio.

Dunque, uscire di casa con una pistola giocattolo, anche se sprovvista di tappo rosso, non costituisce reato se non risultano altre attività criminose posta in essere dalla persona che porta l’arma giocattolo.




SICUREZZA e MAZZE DA BASEBALL ( di Mario RICCA)

Quante volte è capitato o capita di imbattersi, durante un servizio, in cittadini che portano fuori dalla propria abitazione oppure a seguito di perquisizione del veicolo, una mazza da baseball.

Innanzitutto, la mazza da baseball è un bastone di legno massiccio oppure di metallo cavo utilizzato nel gioco del baseball per colpire la palla; detto questo vediamo se si può portare.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 21782 del 5 maggio 2017, ha ritenuto La mazza da baseball giocattolo non è un oggetto idoneo ad offendere e non è un’arma impropria.

La Suprema Corte, ha assolto l’imputato, poiché era stato ritenuto di aver commesso il reato di cui art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, una mazza da baseball giocattolo in legno, il tutto rinvenuto nel baule del veicolo a seguito di una perquisizione, nonostante che la mazza in questione lunga quasi 60 cm, in legno, recando sulla stessa una squadra di calcio.

Tra l’altro il Tribunale lo aveva già assolto dal reato di cui sopra, poiché non veniva considerata un’arma oppure un oggetto atto ad offendere, perché si trattava di un oggetto di libera vendita.

La Suprema Corte affermava come da giurisprudenza consolidata che il porto di una mazza da baseball giocattolo oppure detto gadget del quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz’altro esclusa la potenzialità offensiva.

Di fronte a tale sentenza, (di cui si rispetta) aggiungerei una considerazione:

Sono fermamente convinto che una mazza da baseball, rientra sicuramente tra gli oggetti indicati di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ed il cui porto integra reato di cui sopra alla sola condizione che esso avvenga “ Senza giustificato motivo”. Così come affermato da (Sez. 1, 3 luglio 2003, n. 32269, PG in proc. Porcu, rv. 225116).

Quindi se gli operatori di polizia si imbattono in una situazione del genere, suggerisco di chiedere sempre il perché del porto o trasporto, magari nella perquisizione di cercare se vi è anche la palla e il guantone per giustificare.

Attenti però che se la mazza, viene rinvenuta nel baule, non si configura più il porto ma il trasporto.

Infatti la mazza da baseball, ritenuta arma impropria di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve essere tenuta addosso o nel suo immediato raggio d’azione, pertanto sul veicolo, significa, sui sedili, sul pavimento, sul cruscotto, a fianco del sedile in condizioni tali da permettere il pronto impiego della l’arma.

Per mazza si intende un oggetto di legno o ferro con sezione non uguale, con una ‘testa’ più grossa e pesante in cima a un manico (dunque in posizione distale, come la clava o il randello).

È un oggetto che ‘nasce’ per colpire, come per esempio lo è una mazza da baseball, e pertanto è arma impropria.

Se la mazza non fosse di legno ma ferrata, si ha, con evidenza, un’ama propria punita ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge 18 aprile 1975 n. 110.




ABRUZZO: La Regione striglia i sindaci: «il comandante dei vigili deve essere un vigile. Troppe violazioni»

ABRUZZO. La polizia locale non può essere guidata da un ‘non vigile’. articolo di Alessandra Lotti

Eppure in Abruzzo sono ancora troppi i comandanti che non sono agenti di polizia sebbene la legge lo prescriva chiaramente.

La Regione Abruzzo dieci giorni fa ha strigliato sindaci e presidenti di Provincia ricordando che si devono attenere alla legge regionale 42 del 2013 che dice espressamente che alla guida della polizia locale ci deve essere un vigile.

Il 12 marzo scorso, infatti, il dirigente Giuseppe di Fabrizio, ha scritto a tutti i sindaci della Regione, ai presidenti delle quattro Province e pure ai comandanti responsabili della polizia locale.
Il messaggio è stato fermo e chiaro: «ancora una volta l’Ufficio delle politiche per la sicurezza della polizia locale ha constatato ripetute violazioni da parte delle Amministrazioni comunali o provinciali».
Già nel 2015 l’allora dirigente Ernesto Grippo aveva firmato una nota di richiamo al rispetto della normativa ma pare che sia servito a ben poco. Già perchè «in più casi» l’incarico del comandante di Polizia locale continua a stare in mano a personale che si occupa di altro.

Tra le violazioni accertate ci sono quelle dei comuni di Vasto, Ortona, L’Aquila e Montesilvano. In quest’ultimo caso, addirittura, il comandante dei vigili urbani è il segretario generale Alfredo Luviner.

Dunque non per tutti i sindaci il messaggio (o meglio, la legge) sembra chiaro: per guidare il corpo non c’è bisogno di un qualsiasi dipendente pubblico ma tassativamente un appartenente alla polizia locale o anche altre forze di polizia che abbiano però già espletato funzioni di comandante per un periodo di almeno 5 anni.

Il dirigente nella sua lettera di richiamo agli amministratori pubblici ricorda pure che al comandante della polizia locale non possono essere «in alcun caso» conferiti incarichi che comportino il diventare contemporaneamente controllore o controllato.
Questo vuol dire, per esempio, che un comandante non può essere anche il responsabile del Suap (Sportello Unico per le attività produttive) o dell’ufficio urbanistica edilizia, dei servizi sociali o dei servizi anagrafici.

Non sono incompatibile, invece, gli incarichi di responsabile delle risorse umane dell’ente della Ragioneria Generale o dell’ufficio tributi o, ancora, dei servizi culturali.
Nel richiamo si ricorda che oltre a possibili ipotesi di danno erariale potrebbero anche configurarsi quelle penali di abuso d’ufficio «laddove l’illecita attribuzione dell’incarico procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale a soggetti non legittimati e arrechi ad altri, anche all’ente, un danno ingiusto».

Questa nuova strigliata basterà per mettersi in regola?

Alessandra Lotti

 




LA POSIZIONE DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL COMANDANTE SOPRAVVIVE ANCHE DOPO LA SOPPRESSIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Fonte: diritto.it  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), con sentenza 13 febbraio 2017, n. 265 si è pronunciato su un ricorso proposto da un Comandante della Polizia municipale per l’annullamento di una delibera con la quale la Giunta comunale aveva disposto l’incardinamento del servizio di Polizia municipale nell’ambito dell’area “Urbanistica e Attività Produttive”.

In particolare, con una prima delibera, la Giunta – preso atto dell’insufficienza di personale in organico, sceso al di sotto del numero legale- sopprimeva il Corpo di Polizia Municipale e, con una seconda, incardinava il servizio di Polizia municipale nell’ambito del “Settore Area Urbanistica e Attività Produttive”.

In esecuzione a tali provvedimenti, il Responsabile del Settore, con successivo decreto, conferiva al Comandante la nomina a Responsabile del Servizio di Vigilanza, prevedendo che i provvedimenti del servizio di Polizia municipale sarebbero stati istruiti e controfirmati da quest’ultimo nella qualità di RUP.

Il Comandante, impugnava la seconda delibera di Giunta e il conseguente decreto, rilevandone l’illegittimità per violazione della disciplina riguardante l’organizzazione del Servizio di Polizia municipale e per lesione dell’autonomia gestionale e funzionale dello stesso, rilevando altresì che con la previsione della subordinazione gerarchica del Comandante di Polizia municipale al Dirigente del “Settore Area Urbanistica e Attività Produttive”, il Comune avrebbe, di fatto, esautorato il Comandante delle sue prerogative.
Il caso

Per comprendere meglio i termini della questione occorre innanzitutto ricordare che l’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, consente ai Comuni di istituire il Corpo di Polizia municipale se il relativo servizio sia espletato da almeno 7 addetti, e di disciplinarne lo stato giuridico con apposito Regolamento.

Nel caso, il Corpo di Polizia municipale- al cui vertice è posto il Comandante che ne ha la responsabilità e ne risponde direttamente al Sindaco- rappresenta un’entità organizzativa unitaria e autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune e risulta costituito dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale.

Di contro, nelle ipotesi in cui non si raggiunga il numero minimo di personale indicato dalla legge, il Servizio di Polizia municipale non può essere eretto a Corpo, ma piuttosto viene incardinato all’interno di un’altra struttura al cui vertice è posto un funzionario con qualifica e mansioni dirigenziali.

Giunti a tal punto insorge il problema di conciliare la posizione di autonomia e indipendenza del Comandante, che deve porsi in rapporto diretto solo con il Sindaco, con il ruolo apicale del capo dell’Area in cui il Servizio di Polizia municipale è incardinato, che svolge compiti e funzioni di tipo dirigenziale. In altre parole, bisogna stabilire entro quali limiti e in che modo il Comandante debba rispondere del suo operato al Dirigente da cui verrebbe a dipendere.

Ebbene, l’art. 9 della legge 65/86, prevedendo che il Comandante della Polizia municipale sia responsabile verso il Sindaco, quale organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2 stessa legge), istituzionalizza una relazione diretta tra i due soggetti finalizzata ad assicurare, all’autorità posta al vertice dell’Amministrazione e in relazione ai poteri e ai compiti ad essa conferiti dai precedenti artt. 2 e 3, il diretto controllo dei profili organizzativi e funzionali del servizio (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo) che presentano la maggiore specificità e delicatezza (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n 2607).

La giurisprudenza amministrativa, altresì, riconosce che la strutturazione della Polizia municipale in Corpo ne impedisce la collocazione, quale struttura intermedia, in una struttura più ampia, di natura dirigenziale, impedendo che il Comandante sia posto alle dipendenze gerarchiche del Funzionario che tale più ampia struttura dirige (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 settembre 2000, n. 4663). Lo stesso però non può dirsi con riguardo al caso in esame in cui la Polizia municipale non sia eretta a Corpo.

Conseguentemente, la scelta del Comune di sopprimere il Corpo di Polizia municipale secondo il Tribunale Amministrativo è legittima e coerente con quanto previsto all’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, essendo sceso al di sotto del minimo di 7 il numero degli addetti.

Invece il decreto, con il quale il Dirigente conferiva al Comandante la nomina a Responsabile del Servizio di Vigilanza, siccome stabilisce che i provvedimenti del servizio di Polizia municipale sarebbero stati istruiti e controfirmati da quest’ultimo nella qualità di RUP, risulta essere illegittimo, essendo idoneo ad esautorare il Comandante delle sue prerogative e a snaturare la sua peculiare posizione di vertice del servizio di Polizia municipale.

 




Se sai chi sono (perchè mi conosci) e rifiuto di darti i documenti non c’è reato, ai sensi del 651 c.p

Una signora si rifiuta di fornire il proprio documento d’identità ai Carabinieri che la conoscevano personalmente.

E’ quanto emerge a seguito delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali.
La stessa, denunciata ai sensi dell’art. 651 del C.P. e condannata dal Giudice Monocratico propone ricorso in Cassazione adducendo che:

” non rientra nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d’identità;

” l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all’esibizione dei documenti d’identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall’art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294del regolamento”

LA SENTENZA

Gli ermellini della Sez. PRIMA PENALE, con Sentenza n.42808 del 19/09/2017 , udienza del 22/06/2017, non possono non dare ragione all’imputata, annullando la sentenza impugnata, in quanto, da consolidata giurisprudenza, “l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento condotta che costituisce, invece, violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125).”

Mario Serio

Riproduzione riservata
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Cosa dice il Codice Penale

Dispositivo dell’art. 651 Codice Penale (tratto da brocardi.it)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3) , è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Note
(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un’attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall’autorità di polizia.
(3) E’ sufficiente ai fini dell’integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

 




LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE, IL PATROCINIO LEGALE, LE LORO PECULIARITA’ E DIFFERENZE

 

 

autore  dott. DONATO SANGIORGIO

L’art. 75 c.p.c. richiama l’ipotesi in cui la parte munita di capacità processuale, non può agire essa stessa direttamente o personalmente nel processo e quindi deve avvalersi di determinati soggetti qualificati, ossia del patrocinio di un difensore.

Analizziamo gli aspetti della rappresentanza legale e del patrocinio legale.

Con la rappresentanza, il rappresentante compie gli atti del processo, non in nome proprio, ma in nome del rappresentato, quest’ultimo sarà titolare del diritto ai provvedimenti che il giudice andrà ad esprimere. Si coglie l’occasione di specificare che, per il motivo sopra menzionato, è parte del processo il rappresentato e non il rappresentante.

La rappresentanza legale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c. è l’atto con il quale le persone che non hanno libero esercizio dei diritti e che quindi non possono stare in giudizio da sole, devono essere rappresentate da soggetti diversi. Es. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi li rappresenta (Rappresentanza organica) a norma delle leggi e dello statuto; il minore è rappresentato in giudizio dal genitore che ne ha la potestà (art.320 c.c.) c.d. “nomine alieno”.

Cosa diversa quindi, è la rappresentanza volontaria, in quanto trova la propria fonte nella procura rilasciata dal rappresentato che ha, a differenza della rappresentanza legale, il libero esercizio dei diritti a stare in giudizio. Questa possibilità deve essere conferita espressamente per iscritto (procura) e solo dal procuratore generale del rappresentato.

Col patrocinio legale il difensore sta in giudizio necessariamente, in luogo della parte, con la quale si trova in un rapporto di mandato con rappresentanza processuale a norma dell’art. 75.

Il potere del difensore si scosta totalmente dalle facoltà normalmente riconosciute al rappresentante e ciò si riferisce al fatto che, essendo la procura sempre revocabile dalla parte e rinunciabile dal difensore, la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte e in genere nel processo, finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.) e non

esimono il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (cass. N. 6605/1986). Il difensore non perde il suo potere (c.d. ius postulandi) e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass. N. 11303/1995).

L’art. 82 c.p.c. interviene a stabilire quali sono i casi in cui la parte può agire essa stessa direttamente e personalmente in giudizio :

nel processo davanti al G.d.P. per controversie il cui valore non eccede € 1.100

in tutti gli altri casi invece, col ministero di un avvocato.

Nel processo penale il patrocinio legale è sempre obbligatorio.

 




BUTTAFUORI – ADDETTI O RESPONSABILI ALLA SICUREZZA

Si sta diffondendo sempre maggiormente che alcuni locali pubblici o aperti al pubblico o privati, si avvalgono di personale cs “buttafuori, addetti o responsabili alla sicurezza”, i quali controllano l’accesso al locale e la sicurezza all’interno.

Tale figura,come detto, è improntato sul controllo dei flussi delle persone e sul servizio di sorveglianza.

Inutile dire che svariate volte i cosiddetti buttafuori sono stati e sono coinvolti in incidenti che potevano e portano le Autorità (Questore) ad applicare anche l’art 100 TULPS con conseguente sospensione della licenza.

Si ricorda che tale figura deve essere di preparazione professionale e di provenienza certa, e invece quasi sempre, per svariati motivi, si assiste a personale non qualificato e non in regola con la legge del tipo non iscritto negli elenchi della prefettura.

Ma vediamo insieme cosa dice la legge.

La stessa è disciplinata da dei decreti 6 ottobre 2009 – G.U. 9 ottobre 2009, n. 235 (decreto ‘Buttafuori’ previsto dall’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009) e dal D.M. nr. 269 del 01 dicembre 2010 (entrato in vigore il 16 marzo 2011).

 L’art. 4. del decreto 6.10.2009, dispone l’ambito di applicazione e cioè:

  1. a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  2. b) nei pubblici esercizi;
  3. c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Il decreto 06.10.2009 stabilisce che:

  • in ogni Prefettura è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del TULPS.

Il buttafuori, quindi ai sensi dell’art.1 del decreto 6.10.2009 stabilisce che la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata al Prefetto a cura del gestore delle attività ovvero del titolare dell’istituto di investigazioni o di vigilanza.

Lo stesso articolo di legge, elenca poi i requisiti richiesti per la relativa iscrizione:

  • età non inferiore a 18 anni;
  • buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti;
  • non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonche’ per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonche’ per i delitti di cui all’art.380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
  • non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
  • non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • diploma di scuola media inferiore;
  • superamento del corso di formazione (disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto)

·      essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attivita’ di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2;

L’ Art. 5 del decreto 06.10.2009, dispone che l’impiego del personale addetto ai compiti di controllo procede alle seguenti attività:

  1. a) controlli preliminari:

a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

  1. b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:

b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

  1. c) controlli all’interno del locale:

c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

L’art. 6 del decreto 06.10.2009,  dispone che il personale addetto al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

L’art. 7. del decreto 06.10.2009, dispone che il personale addetto ai compiti di controllo, deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Il Prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal D.M. 6.10.2009.

 

SANZIONI:

 

  • Chiunque svolge i servizi di controllo, disciplinati dal D.M 06/10/09, senza l’iscrizione nell’elenco della Prefettura è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 p.m.r. di € 1.666,66.
  • Detta sanzione sarà applicata anche a coloro i quali impiegano, per le attività di controllo, soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal Prefetto o omette la preventiva comunicazione.

 

Si allega:

  • allegato A di come deve essere il tesserino in dotazione al personale addetto;
  • prontuario;
  • modulistica varia

Autore: Cav. Mario Ricca

 

ALLEGATO A

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL’ART.7 D.M 06/10/09 G.U. 9 ottobre 2009, n. 235

 CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Cartoncino (peso) 120 gr
  • Stampa con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
  • Dimensioni 70mm x 100 mm
  • Plastificazione in Pounch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

 

  • Foto Tessera 30 mm x 35 mm
  • Ragione Sociale – Eventuale logo dell’esercizio
  • Dicitura “ASSISTENZA” ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile
  • Dati Anagrafici
  • Prefettura Competente
  • Numero di iscrizione all’elenco prefettizio
  • Data iscrizione nell’elenco prefettizio

 

 

 

 

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE

 

NORMA VIOLATA SANZIONE AUTORITA’ COMPETENTE NOTE
Art. 3, comma 7 e 13, Legge    15 luglio 2009 nr.94.

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS

Art. 3, comma 7 e 13, Legge    15 luglio 2009 nr.94.

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS

Art. 3, comma 7,Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art. 6 del D.M. 6.10.2009.

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi provvisto di armi e/o di oggetti atti ad offendere

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

Art. 3, comma 7,Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art. 6 del D.M. 6.10.2009.

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi con armi e/o oggetti atti ad offendere

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 8,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi non iscritto nell’ apposito elenco prefettizio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 8,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi pur non essendo iscritto nell’apposito elenco prefettizio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 11,Legge    15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009

 

Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’ apposito elenco prefettizio, senza darne preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, commi 9 e 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.1 D.M. 6.10.2009

 

Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell’apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti

  

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, commi 9 e 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.1 D.M. 6.10.2009

 

Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell’apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.7 D.M. 6.10.2009

 

Quale Titolare impiegava in attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi addetti che omettono di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta “Assistenza”

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

 

 

 

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

 

Art. 3, comma 13 Legge    15 luglio 2009 nr.94 in relazione all’art.7 D.M. 6.10.2009

 

Effettuare attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi omettendo di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta “Assistenza”

 

 

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

Art. 5, D.M. 6.10.2009

 

quale addetto al controllo di attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi svolgeva attività in modo non conforme a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009 in quanto

 

 

 

Da €. 1.500

A €. 5.000

 

PMR

€.1.666,66

 

 

Prefetto

del

luogo

Sanzionare con la legge 689/81.

Segnalazione al Sindaco per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Segnalazione al Prefetto per la

cancellazione dall’elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TIMBRO COMANDO

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO  AMMINISTRATIVO

N.________/________del verbale

 

L’anno______addì_____del mese di__________________in______________________________

_________________________________________________________________alle ore_______

I sottoscritti:_____________________________________________________________________

appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere di aver accertato:

o nella data e luogo di cui sopra,

o in data_________________alle ore_________,in_____________________________________

____________________________________________________________________________

La responsabilità della violazione è da ascrivere a:

TRASGRESSORE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di:_____________________________________________________________________

Identificato mediante:_____________________________________________________________

OBBLIGATO IN SOLIDO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di:_____________________________________________________________________

Identificato mediante:_____________________________________________________________

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

In violazione delle prescrizione stabilite dalla legge:_____________________________________

In quanto:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ritenuto che il fatto costituisca violazione della legge____________________________________

E comporta la sanzione amministrativa da €.1.500,00 a €.5.000,00 – pagamento in misura ridotta di €. 1.666,67, viene redatto il presente verbale per i provvedimenti conseguenti.————————

Si da atto che:

o la violazione è stata immediatamente contestata;

o La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto:_________________________

____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.16 DELLA LEGGE 689/81):

Ai sensi dell’art. 16, legge 24.11.1981, n. 689, per l’oblazione dell’illecito accertato, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, della somma pari ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa prevista, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, di

Euro 1.666,67 da effettuarsi secondo le modalità sotto riportate.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

 

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, di cui all’art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall’art.52 D.lgs. 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998, mediante:

 

 

  • in contanti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del Servizio Riscossioni Tributi ________________________________________________________________________
  • tramite Ufficio Postale o sportello bancario, utilizzando esclusivamente gli apposito modelli F23, indicando nella causale del versamento:
  • Codice ufficio o Ente: o Carabinieri (9A2)        o Polizia Municipale (9A0)

o Guardia di Finanza (9C7)

  • Codice Tributo: 741T
  • Causale: PA
  • Codice territoriale:________(sarebbe il codice del comune di ubicazione dell’Ente)

 

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando di cui in intestazione sito in:__________________________

______________________________________________________________________________

o inviata per fax al nr.________________________o tramite Pec:__________________________

all’indirizzo del Comando di cui in intestazione, a cura del trasgressore, per l’archiviazione della pratica.————————————————————————————————————————-

Si da atto che trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione all’Autorità competente, ai sensi dell’art.17 della legge 24.11.1981 nr.689. In caso di inadempimento, si darà corso all’esecuzione forzata ai sensi dell’art.27 legge 24.11.1981 nr.689.—

RICORSO AMMINISTRATIVO:

 

AUTORITA’ COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato, ai sensi dell’art. 18 L.689/1981, può far pervenire all’autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Prefetto di ___________________________________.

SANZIONE ACCESSORIE:

o NO

o SI: o Segnalazione al Sindaco del comune di_____________________ per l’adozione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS;——————————————–

o Segnalazione al Prefetto di_________________per la cancellazione dall’elenco prefettizio (art.1 c. 5 D.M. 06.10.2009).——————————————————————-

Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo del presente verbale.———————————–

   LA PARTE                      OBBLIGATO IN SOLIDO                     I VERBALIZZANTI

__________________         ______________________              __________________________

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Timbro lineare del Comando)

 

N.________/_______di prot.llo                                ________________,li_____________

 

OGGETTO:– Segnalazione in merito al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevato a:

  • __________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi della legge:_____________________________________________

 

 

AL SINDACO DEL COMUNE

DI  _______________________

 

 

 

Per quanto di competenza, si informa che il giorno__________________________

alle ore________in________________________________________________________

presso__________________________________________________________________

Personale di questo Comando accertavano la violazione amministrativa di cui alla legge_____________________________________art.__________, in quanto:_________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Di quanto sopra si da atto per doverosa conoscenza e competenza al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art.10 TULPS.

Si allega verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

 

 

IL COMANDANTE