NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: Rinvio al 2018 del Programma biennale obbligatorio per acquisti di importo pari o superiore a 40 mila euro

Un emendamento, approvato, al DDL Bilancio 2017, prevede il rinvio di un anno dell’approvazione, da parte degli enti locali, del programma biennale obbligatorio per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro. Viene quindi estesa la proroga, prevista in origine solo per gli acquisti superiori al milione di euro.

In base all’art.21 del d.lgs. 50/2016, come noto, gli enti locali avrebbero già dovuto inserire il programma biennale nel Documento Unico di Programmazione (Dup) 2017, insieme al programma triennale dei lavori pubblici e al relativo elenco annuale. L’approvazione del programma, invece, riguarderà il triennio 2018-2020.

d.lgs. 50/2016

Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita’, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. 4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi’, indicati i beni immobili nella propria disponibilita’ concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalita’ di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita’, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche’ per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalita’ per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita’ relativi ai contratti; f) le modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3. Note all’art. 21 – Si riporta l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2013, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ): ‘Art. 11. (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita’ di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita’ della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche’ ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e’ dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita’ e le procedure necessarie per l’attuazione del comma 1.’. – Si riporta l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria): ‘Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) (Omissis) 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attivita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorita’ l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione, nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative. (Omissis).’. – Si riporta l’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016): ‘Comma 513 513. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che e’ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettivita’ e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresi’ i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.




ASSISTENTE BAGNANTE – Pubblicato il regolamento che disciplina l’esercizio dell’attività

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016, il Decreto 29 luglio 2016, n. 206, recanteRegolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”.

«Assistente bagnante in acque interne e piscine» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine; mentre l’ «assistente bagnante marittimo» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Il decreto detta norme:

  1. a) per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine;
  2. b) per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.

L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a:

  1. a) soggetti autorizzati dallo Stato;
  2. b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è, invece, riservata ai soli soggetti autorizzati dallo Stato.

Possono ottenere l’autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una validità di anni dieci dalla data di rilascio.

L’abilitazione all’esercizio della professione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine e l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo   competente

L’abilitazione all’esercizio della professione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalità di salvamento.

L’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.

Le abilitazioni sono conseguite al termine di un corso di formazione professionale istituito dai soggetti autorizzati e con il superamento di un apposito esame.

Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto dovrà essere costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una apposita commissione composta da quattro membri:

L’assistente bagnante ha l’obbligo di rinnovare annualmente il certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto dovrà curare, con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il controllo e il monitoraggio del presente decreto.

Decreto




PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – Pubblicato il regolamento che detta nuove norme per la loro semplificazione e accelerazione

Tratto da www.tuttocamere.it

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194: recante “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

L’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti le seguenti tre attività economiche:

– rilevanti insediamenti produttivi;

– opere di interesse generale;

– avvio di attività imprenditoriali.

Il regolamento (c.d. “Regolamento sblocca-procedimenti”), emanato in applicazione di tale disposizione, reca norme per la semplificazione e l’accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’ avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione.

La semplificazione ed accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini.

I procedimenti interessati sono quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’esercizio delle attività compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata.

Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.

Per l’individuazione dei progetti cui applicare le disposizioni di accelerazione, si procede in una prima fase alla segnalazione di una serie di progetti, che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti.

In una seconda fase, entro il 31 marzo di ciascun anno, si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all’individuazione “in concreto” dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione ed accelerazione.

Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini ordinari.

In caso di inutile decorso del termine, eventualmente ridotto, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all’amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure, previa delibera del Consiglio dei ministri, può delegare il potere sostitutivo ad un diverso soggetto, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Viene poi disciplinato l’esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali.

Decreto del Presidente della repubblica 12 settembre 2016, n. 194: Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016).

LINK:Per scaricare il testo del decreto clicca qui.




DURC ONLINE – Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.

La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.




Controlli sulla vendita del Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

Controlli sulla vendita del Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

Pane al carbone vegetale: cosa c’è dietro?

di Piero Nuciari Tratto da www.pieronuciari.it

Non è normale che due articoli sul pane al carbone vegetale pubblicati su questo blog abbiano visto così tanti visitatori, tanto da mandare in tilt il server che ospita il sito – per due volte di seguito – in una mattinata!

Non è normale il caos mediatico che si è generato, le prese di posizione delle varie organizzazioni dei panificatori e dei cosumatori, il servizio addirittura di Rainews24!.

Proprio in questo servizio televisivo non è normale l’imbarazzo mostrato dall’esperto nutrizionista dell’Istituto Superiore di Sanità, Dott. Marco Solano, nella prima parte dell’intervista, quando evita accuratamente di parlare espressamente dei prodotti della panetteria fine, per i quali l’utilizzo del carbone vegetale sarebbe consentito, portando come esempio di utilizzo legale dell’E153 la produzione dei dolci denominati “carbone della Befana”, che con il pane non hanno nulla da spartire!

Anche il parere ministeriale del 22 Dicembre scorso su questo argomento lascia quantomeno perplessi, visto che traspare palesemente il tentativo di pesare le parole, di dire e non dire, come se si volesse volutamente non essere chiari per lasciare lo status quo, per mettere dubbi in testa agli organismi preposti al controllo.

Ma cosa dice la legge? La legge è molto chiara: non si può usare! Punto!

Ma allora perché tutta questa esitazione? Quali interessi io e la Dott.ssa Simona Lauri siamo andati a toccare, a nostra insaputa, nel tentativo di tutelare la salute dei consumatori di fronte al silenzio assordante degli organismi addetti ai controlli (escluso il Corpo Forestale… tengo a precisarlo!)?

In campo nazionale, quale fatturato c’è dietro il business del carbone vegetale?

Sinceramente non lo sappiamo! Sappiamo solo i danni che può causare nell’organismo umano l’E153, aggiunto, senza tanta parsimonia, nell’impasto del pane!

La casalinga che magari soffre di aerofagia e che lo acquista tutti i giorni, nonostante il prezzo elevato, convinta dai claims salutistici che compaiono nella bottega, nel supermercato, nei siti di cucina, nelle trasmissioni di cucina della Rai, che sostengono che il pane al carbone vegetale è più digeribile e assorbe i gas intestinali, non sa (tutti si guardano bene dall’informarla!) che assunto tutti i giorni in discrete quantità, può causarle problemi di salute – anche seri – a lei e al suo nucleo familiare.

E’ bene ricordare che il carbone vegetale si ottiene dal legno di diverse essenze (pioppo, salice, betulla ecc.) o dai gusci e dai noccioli di frutta per esposizione ad elevate temperature (500/600 °C) in atmosfera povera di ossigeno. Si realizza in tal modo una combustione senza fiamma. Dal carbone così ottenuto per ulteriori passaggi si ricava una polvere finissima e estremamente porosa, inodore e insapore.

Una prima domanda: siamo sicuri della provenienza di questa polvere?

I benefici in ambito medico sono legati proprio alla porosità e alla capacità assorbente di questa polvere. Un’infinità di microscopici pori catturano i liquidi, i gas, i batteri, i virus e le tossine presenti nel tratto gastrointestinale.

In virtù di questa sua proprietà il carbone vegetale viene ad esempio impiegato nel trattamento degli avvelenamenti acuti per contrastare l’assorbimento della sostanza ingerita o in caso di meteorismo per contenere la formazione di gas a livello intestinale.

Una volta ingerito il carbone vegetale ha la capacità di legare qualsiasi cosa transiti lungo il canale digerente, si comporta cioè come un entero-adsorbente aspecifico.

Si comprende bene dunque che un importante limite al suo utilizzo va posto in caso di assunzione di farmaci.

E qui sorge il primo problema, visto che il medicinale preso in un periodo temporale che va da 30 minuti prima a 2 ore dopo aver assunto del carbone vegetale non verrà assorbito oppure verrà assorbito solo parzialmente.

Immaginate una persona che soffre di una malattia seria e che, per questo, è costretta ad assumere farmaci salva-vita, per il fegato, reni, etc.

Un esempio pratico potrebbe essere l’assunzione dell’ormai comune eutirox.

Se si dovesse fare colazione con del pane al carbone vegetale si rischia di veder svanire gli effetti del farmaco!

…In pratica la persona non si cura!

Altra considerazione.

Il carbone vegetale ad uso medico viene prescritto in quantità pari a 1-2 g al dì; nella preparazione dei prodotti da forno si consiglia l’impiego di 10-15 g per kg di farina.

Il consumatore che mangia pane, pizza o panini trattati con l’E153, assume di fatto una quantità di carbone vegetale sovrapponibile a quella di 2-4 compresse, la stessa quantità che vi prescriverebbe il medico, …e questo a sua insaputa e tutti i giorni!

Ma tornando al parere del Ministero della Salute del 22/12/15, a firma del Dott. Giuseppe Plutino, colpisce, come accennato poc’anzi, il modo con il quale è stato scritto, l’uso prudente delle parole usate, la poca chiarezza.

A tal proposito, la Dott.ssa Simona Lauri, tecnologo alimentare, responsabile del portale internet www.quotidiemagazine.it, in una nota inviata a questo blog due giorni fa, ha voluto precisare ulteriormente quello che l’esperto ministeriale Dott. Giuseppe Plutino NON ha chiarito nel suo parere.

Come potrete constatare, vengono trattati tutti i punti della tematica rimasti oscuri, citando leggi nazionali, Regolamenti Ue, etc. e documentando accuratamente ogni argomento trattato al fine di evitare equivoci.

Lo doveva fare il Ministero, ma non lo ha fatto!

La nota della Dott.ssa Simona Lauri

OGGETTO: Parere relativo alla Nota 0047415 del Ministero della Salute datata 22/12/15 a firma Dott. Giuseppe Plutino

Come premesso in oggetto, numerose Associazioni di Categoria hanno sollecitato l’intervento del sopraccitato Ministero della Salute per far chiarezza sulla controversia riguardante la liceità della presenza dell’additivo colorante E153 carbone vegetale nel pane, pizza, grissini, prodotto da forno, panettoni ecc., nello specifico settore dell’Arte Bianca e sulle sue implicazioni sulla salute. Molti Avvocati suggerivano, non troppo velatamente, una palese frode in commercio, consigliando ai clienti di modificare la denominazione di vendita da “pane” a “prodotto da forno”, altri invece di utilizzare una denominazione di fantasia sempre per bypassare il problema normativo del divieto di utilizzo di tale additivo colorante nei prodotti dell’Arte Bianca, altri invece asserivano la liceità nei grissini, panettoni ecc., alcuni si appellavano all’Art. 4 del DPR 502/98, altri invece sconsigliavano l’uso semplicemente perché non si riusciva ad applicare una corretta aliquota IVA in base al DPR 633/72, mentre altri affermavano tranquillamente che non vi erano divieti.

Ora, alla luce delle vigenti normative riguardanti la specifica questione della presenza dell’additivo colorante E153 nei prodotti dell’Arte Bianca ricordo che:

Grissini: In virtù dell’art.6 del D.P.R.98/502 la definizione legale di grissino è: “Pane a forma di bastoncino…” non solo ma il comma 2 dello stesso articolo cosi dichiara “Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla Legge 4 luglio 1967/580” I grissini per la legge sono quindi e a tutti gli effetti…PANE. Pertanto valgono per essi tutte le disposizioni legislative del pane e quindi tutte le normative nazionali ed europee Reg UE 1129/2011, Reg. CE 1333/2008 ecc.

Panettoni, pandoro, colomba ecc. definiti “prodotti dolciari da forno a pasta morbida” espressamente normati da art. 1, 2, 3 del Decreto 22 luglio 2005. Inoltre i prodotti non conformi a tale normativa sono commercializzati non con la denominazione di vendita “Panettone” ma “Prodotto da forno” (da non confondere con la denominazione di fantasia Reg. UE 1169/2011) Pane, pizza, prodotti da forno ecc. ha fatto seguito un mio parere tecnico pubblicato integralmente a questo link http://www.pieronuciari.it/wp/pane-e-pizza-al-carbone-vegetale-la-legge-in-vigore-non-lo-consente/ nel quale sostengo l’illegalità in tutti i prodotti dell’ Arte Bianca in virtù di precise norme nazionali ed europee.

In base quindi alla confusione generata da chi aveva una forte convenienza e voleva sfruttare solamente il business economico del momento, dalla pressione del consumatore e di qualche professionista che confondeva l’azione farmacologica del carbone attivo tal quale con l’additivo colorante E153, dalle controversie generate sulla liceità nei prodotti dell’Arte Bianca, dal marketing aziendale pressante, dal volano mediatico dei mass media sulla produzione lecita di pizza e pane con l’additivo colorante E153, dalla pubblicità di detto colorante sulle testate del settore e sul suo lecito impiego in tutti i prodotti dell’Arte Bianca, si sono mosse le Associazioni di categoria chiedendo al Ministero della Salute di far chiarezza.

Dopo circa otto mesi di utilizzo illecito sul territorio nazionale, dopo circa più di un mese dalle prime richieste d’intervento da parte delle Associazioni di categoria, in data 22/12/15 il Dott. Giuseppe Plutino nella nota del Ministero della Salute si è espresso con queste parole:

“…Alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che:

1.è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale,

che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2.non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);

3.non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone

vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante…”

In virtù delle attuali leggi in vigore, preciso che in nessuna norma nazionale ed europea né tanto meno nell’unica norma citata dal firmatario della nota ministeriale, si parla di “prodotti della panetteria fine” né della suddetta denominazione, ma solo ed esclusivamente di “prodotti da forno” o di “prodotti da forno fini” per altro specificati sia nel Reg. CE 1333/08 ma soprattutto nel Reg. UE 1129/2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 oltre alla chiara, dettagliata ed esplicativa Guidance document describing the foood categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) n. 1333/2008 on Food Additives.

Solo e unicamente la Tabella A parte II comma 15 del DPR 633/72 cita: “…crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, unitamente alla Parte III comma 68 DPR 633/72 “…prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione”.

Il citato DPR 633/72 a sua volta però, non riguarda assolutamente la specifica di produzione, etichettatura, presenza o meno di additivi di nessun prodotto dell’Arte Bianca, denominazione di vendita, ingredientistica, ecc., oggetto delle richieste di chiarimento, ma solo a quali beni e servizi si applica l’aliquota IVA del 4% (crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria…) o del 10% (prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria…) Non solo ma tale DPR 633/72 manca delle dovute specifiche per quanto riguarda i prodotti definiti “panetteria fine” e “panetteria ordinaria”. Il Dott. Plutino quindi ritiene ammissibile la produzione di un prodotto della panetteria fine con E153 senza specificare quali siano i prodotti soggetti a tale specifica e denominazione. La normativa vigente appunto non cita la specifica e lui stesso, utilizzando tale dicitura, non chiarisce assolutamente la questione anzi crea un’ulteriore confusione e quindi permette la totale liceità e ammissibilità di utilizzo in tutti i prodotti dell’Arte Bianca senza distinzione di sorta e genere purché non siano denominati “pane”.

Personalmente ritengo che tale nota non sia assolutamente in linea con le norme nazionali ed europee non solo, ma potrebbe essere interpretata, tra le righe, come un “consiglio” alla frode in commercio: “In Arte Bianca tutto è consentito, chiamate i prodotti come volete ma non pane”.

Ritengo pertanto che tale nota, come espressione di un parere del Ministero della Sanità, sia molto superficiale, fumosa, non chiarificatrice, frettolosa e molto confusa nei contenuti e nella forma. Non da alcuna risposta ed è appunto molto discutibile in base alle norme vigenti.

E’ un’opinione e pertanto non si deve confondere o peggio sostituire con le attuali Leggi in vigore.

Dott.ssa Simona Lauri

Speriamo che con questo ultimo approfondimento, la tematica del pane al carbone vegetale venga finalmente chiarita una volta per tutte!

Piero Nuciari

www.pieronuciari.it




Ordine di demolizione non eseguito? Mi spiace…è esclusa la prescrizione e quindi l’opera abusiva va demolita!!!

Il Tribunale di Asti, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato ‘l’estinzione per decorso del tempo’ dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza 354/2003 del 14/3/2003 del Tribunale di Asti, irrevocabile il 5/7/2006, con la quale (OMISSIS) era stata condannata. Il Giudice, qualificava come ‘pena’ l’ordine di demolizione impartito dal giudice, ritenendolo travolto dalla prescrizione e quindi sulla base di quanto disposto dall’articolo 173 c.p., disponeva la trasmissione degli atti all’autorita’ comunale per quanto di sua competenza. Il P.M. ricorre in cassazione qualificando l’ordine di demolizione sanzione amministrativa di tipo ablatorio, accessoria alla sentenza di condanna attribuita all’ordine di demolizione.

L’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU e non ha finalita’ punitive.

L’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’ originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilita’ soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni.

Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’articolo 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa non soggetta a prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’articolo 28 della Legge 689/81 perché la prescrizione delle sanzioni amministrative si applica alle sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalita’ punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che e’ in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non puo’ ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non e’ soggetta alla prescrizione stabilita dall’articolo 173 c.p..

Quanto sopra citato, la Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 15 dicembre 2015, n. 49331, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato  con rinvio, l’ordinanza del tribunale che aveva invece dichiarato l’estinzione per decorso del tempo dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna dell’imputato.

 

Donato SANGIORGIO




IL MEPA E LA GENERAZIONE 1000 €

La domanda dei colleghi è sempre la stessa ultimamente…Ma è vero che da inizio anno, tutti gli acquisti di beni e servizi sotto i 1000€ posso farli fuori dal Mercato Elettronico(come se il Mepa fosse l’inferno dantesco…assolutamente da evitare per avere una vita felice…)?

omissis…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione…omissis(comma 450 L.296/2006 modificato poi dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015 – Stabilità 2016)

Si, è vero, ma attenzione però. La legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 450 L. 296/2006 introducendo l’obbligo del Mercato Elettronico di Consip a partire da € 1.000 + IVA in su. Durante i miei convegni, quando già alla fine del 2015 anticipavo questa modifica normativa, dal pubblico partivano cori da stadio culminati da improbabili OLE di dipendenti pubblici che inneggiavano alla liberazione dal MEPA. Cari colleghi, è vero si, è stata introdotta semplificazione e più autonomia ma, non è detto che di questa modifica dobbiamo abusarne.

Esiste infatti l’art. 29 comma 4 D.lgs 163/2006 che recita: Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. Di conseguenza ogni volta che acquistiamo dobbiamo essere certi che non stiamo “frazionando” adhoc per eludere gli acquisti sul mercato elettronico, ma che se attiviamo detta procedura, dobbiamo inserire nell’atto dirigenziale di impegno di spesa che l’appalto oggetto della vostra procedura è fine a se stesso e non rientra negli acquisti programmabili durante il corso dell’anno. Esempio pratico può essere l’acquisto dei consumabili degli apparati copia/stampa: credo che ogni centro di costo abbia un fabbisogno annuale di questo materiale ed invece sto prendendo cognizione che la maggior parte dei comuni acquista toner frazionando sotto i 1000€ e ripete questa procedura più volte nel corso dell’anno. Ovviamente la procedura è errata.

In conclusione quando dobbiamo progettare un acquisto che riteniamo sotto i 1000€ poniamoci queste domande: è un acquisto singolo rispetto al fabbisogno annuale? Rientra tra le necessità ricorrenti e programmabili? Dovrò ripeterlo nel corso dell’anno? Dopo aver riposto a queste domande, a voi la decisione.

Dott. Luca Leccisotti




Polizia Ambientale le novità introdotte dalla legge 68/2015 sugli ecoreati

‘ La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”:

il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali.

 

Ottobre 2015

 

Dott. Giuseppe Aiello *
 

PREMESSA

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”
  2. La Parte VI Bis del D.lgs 15272006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
  3. La Nuova procedura della prescrizione
  4. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015
  5. MODULISTICA

*dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale, docente e consulente Ambientale della Scuola di Formazione di DirittoItalia.it . È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

L’opera è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

 

 

 

 

Premessa.

IL 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, ed ha aggiunto nel D.lgs 152/2006 ( T.U.A.) una nuova parte VI bis.

I così detti “eco delitti” introdotti dalla nuova legge sono stati accolti con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF. Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”. La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti.

L’Europa con Direttiva U. E. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente chiedeva da tempo, agli stati membri, l’introduzione di misure altamente dissuasive contro i crimini ambientale si legge a tal proposito nella direttiva che le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività” al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Bisogna riconoscere che l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, nel nuovo titolo VI bis del C.P., viene a colmare una (delle tante) lacuna della normativa vigente ma questo è solo un dei due aspetti introdotti dalla nuova legislazione infatti le nuove disposizioni hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al sistema punitivo dei reati contravvenzionali previsti nel T.U.A. ed hanno per questo stravolto il ruolo degli organi di P.G. deputati all’accertamento di talune fattispecie di illeciti c ontravvenzionali. Per questo possiamo certamente dire che la Legge 68/2015 si presenta come una medaglia a due facce, quella più nota è data dal l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, quella meno appariscente, ma per questo non priva di ricadute (negative) sul sistema dei controlli, si caratterizza dalla modifica al D.lgs 152/2006 con l’introduzione della parte VI bis (artt. 318-bis, 318-ter,318-qauter, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies) di una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, che prevede una nuova causa di estinzione del reato, il cui ambito applicativo rimane peraltro incerto, a causa di alcune incongruenze testuali. In effetti la nuova modifica al T.U.A. si pone la finalità, in taluni casi, di estinguere i reati ambientali contravvenzionali contenuti nel citato provvedimento (T.U.A.), subordinandoli all’adempimento, da parte del trasgressore, di una prescrizione, impartita a sua volta dalla P.G., e al pagamento di una sanzione amministrativa ammessa al posto dell’ammenda. Le disposizioni neo introdotte vanno di fatto a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente, rivoluzionando in tale contesto il ruolo della P. G. e dell’autorità giudiziaria.

Se si considerano le difficoltà applicative dell’intero impianto legislativo introdotto con la L.68/2015, le aspettative repressive collegate alla riforma rischiano, dunque, di rimanere profondamente deluse. L’operare congiunto dei due fattori appena menzionati, vale a dire, la scomparsa della barriera deterrente dovuta alla trasformazione dei procedimenti contravvenzionali ambientali in illeciti Amministrativi da un lato, e lo sporadico ricorso ai delitti appena coniati, dall’altro lato, potrebbero invero far abbassare in maniera significativa il livello di effettività della tutela dell’ambiente; così sconfessando almeno in parte l’obiettivo ispiratore dell’intera riforma che invece era indirizzata a realizzare un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione e repressione delle offese ecologiche.

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Le principali novità della riforma degli ecoreati sono senza dubbio determinati da un cambiamento davvero radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

1) introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i delitti ambientali[1];

2) prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;

3) estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;

4) modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

La prima significativa novità è certamente costituita dall’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale il cui maggior rigore repressivo è reso evidente[2] da :

1) gli elevati livelli edittali di pena previsti che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi;

2) la scelta di un modello punitivo “totale” che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente;

3) la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza un nuovo di “dolo specifico ambientale”;

4) l’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2).

5) la previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui, come è evidente, l’offesa punita si rivolge soltanto indirettamente verso il bene ambiente e incide invece direttamente sulle funzioni amministrative di governo dello stesso.

Le nuove disposizioni introdotte con la L.68/2015 devono certamente essere prese in considerazioni nel quadro di altre importanti riforme di recente coniate dal legislatore penale, ed in particolare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla delega in materia di pena detentiva domiciliare.

Ebbene, i nuovi delitti ambientali, per lo meno quando realizzati con dolo, sfuggono alla scure dell’art. 131-bis c.p., in quanto si collocano ampiamente al di sopra del limite edittale di pena previsto dalla nuova causa di non punibilità; e per la medesima ragione, essi non verrebbero toccati neanche dall’introduzione della pena detentiva domiciliare, ove questa venga varata in piena conformità alle linee guida dettate nella delega. Il che dimostrerebbe quanto sia considerevole il “peso” assegnato ai nuovi ecoreati dal legislatore, che li ha formulati in modo da renderli immuni a qualunque possibilità di flessibilizzazione in sede applicativa del relativo rigore sanzionatorio, ad esclusione delle riduzioni di pena previste dalle attenuanti speciali per essi appositamente coniate.

Il corpo normativo della L.68/2015 così come già anticipato nella premessa, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell’ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell’articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l’ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l’ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi.

Il nuovo Titolo del codice penale prevede 6 nuove fattispecie di reati contro l’ambiente:

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·         delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·         di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

·         Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·         reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·         reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·         reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·         un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

·         un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·         un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

La legge in esame introduce anche la disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, prevedendo che chiunque si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze derivanti dall’attività illecita, provvedendo alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, potrà beneficiare di una riduzione della pena dalla metà a due terzi. Nel caso in cui si aiuti concretamente l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dell’illecito si applicherà una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Infine, è importante segnalare che in caso di condanna o patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi reati ambientali il giudice dovrà sempre ordinare la confisca dei beni coinvolti nel reato ed il ripristino dello stato dei luoghi.

  1. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”

Su una novità così importante, “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale” introdotta nel T.U.A. dalla legge 68/2015 si è parlato veramente poco e senza offrire posizioni chiare di garanzia procedurale per gli addetti ai lavori, lo dimostra il fatto che sono, purtroppo, moltissimi gli organi di P.G. che operano ignari delle nuove disposizioni mentre molti altri si dimenano nella più grande confusione operativa con evidenti difficoltà per la redazione degli atti necessari a garantire le nuove procedure.

Sarebbe stato necessario ricevere, all’indomani dell’introduzione delle nuove disposizioni, indicazioni chiare e precise (ed univoche) da parte degli organismi deputati alla materia si registrano invece posizioni diverse, ed in certi casi inconcludenti, sono poche infatti le linnee guide complete fornite dalle Procure Italiane[3] alle proprie Polizia giudiziarie mentre il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali[4], non ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento della prescrizione. Logicamente in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a quest’ultimi.

La Legge 68/2015, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” prevedendo una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale consistente nell’adempimento delle prescrizioni specificamente imposte dall’Autorità di vigilanza all’atto dell’accertamento della contravvenzione ambientale, e accompagnato dal contestuale pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Tale moderno istituto – richiama misure deflattive delle pene tradizionali in materia ambientale già ampiamente sperimentate in altri ordinamenti ossia in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].   Il raffronto tra la neo introdotta disposizione e l’assomiglianza con l’art 301 del D.lgs 81/2008 è impressionante così come si potrà rilevare dallo schema di sotto riportato, praticamente il legislatore si è limitato a fare un copia ( dal D.lgs 81/2008) ed un incolla nella nuova parte VI bis del T.U.A.

T.U.A. Parte VI Bis D.lgs 152/2006 T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008
318-bis.

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 301.

Applicabilita’   delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle   contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul     lavoro   previste   dal     presente decreto nonche’   da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in   materia di prescrizione ed   estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Decreto legislativo 152/2006

318-ter. Prescrizioni

1Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

«Art. 20 (Prescrizione)>>.

– 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione   accertata, l’organo di   vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al   contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine   non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e’ prorogabile a   richiesta   del     contravventore, per la   particolare   complessita’     o       per     l’oggettiva     difficolta’         dell’adempimento. In   nessun caso esso puo’ superare i sei        mesi.     Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non         imputabili al   contravventore determinano un ritardo nella         regolarizzazione, il   termine di sei   mesi puo’ essere       prorogato   per   una     sola   volta,   a     richiesta   del   contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei           mesi,   con   provvedimento   motivato   che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al   rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la   prescrizione l’organo di   vigilanza puo’ imporre specifiche   misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.   Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di         riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di   procedura penale.».

 

 

 

Si fa rilevare che anche gli articoli da 318 bis all’ Art. 318-octies del D.lgs 152/2006 ricalcano fedelmente il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro e sono praticamente identici agli articoli da 23 a 24 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758°.

 

 

    1. La Nuova procedura della prescrizione  
    2.  

La nuova Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 prevede una nuova procedura da attivarsi nei casi di accertamenti di illeciti ambientali contenuti nel T.U.A. e che siano puniti con sanzioni contravvenzionali. Si delinea la nuova procedura da seguire in caso di accertamento degli illeciti sottoposti al nuovo istituto della Prescrizione:

La Polizia Giudiziaria qualora interviene ad accertare illeciti penali Ambientali in violazione alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e per i quali sono previste sanzioni contravvenzionali puniti con il pagamento di un ammenda o con ammenda ed arresto oltre alle procedure notoriamente canonizzate nelle prassi di P.G. e che culminano con la comunicazione di notizia di reato, art. 347 C.P.P., alla Procura della Repubblica, con la nuova procedura introdotta con la legge 68/2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015 dovranno caricarsi di ulteriori e nuove incombenze, che non rientrano tra quelle usualmente esercitate nel passato dagli organi classici della Polizia giudiziaria, molto più consone invece agli organi tecnici di supporto ( arpac , asl ecc)   :

  1. (Art. 318 bis Ambito di applicazione) Per prima cosa l’operatore dovrà verificare l’ambito di applicazione della nuova disposizione in quanto la nuova procedura si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.lgs 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  2. Valutata la compatibilità delle nuove disposizioni al caso di specie riscontrato, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, dovrà oltre alla predisposizione degli atti di P.G. impartire al contravventore un’apposita prescrizione. La disposizione in esame (Art.318-ter. Prescrizioni) prevede che la stessa dovrà essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata ( ARPAC o Enti diversi ). Quindi si rileva che l’atto di prescrizione è riservato alla P.G. e non all’organo Tecnico ARPAC ( si dovrà considerare che i Tecnici dell’ARPAC non rivestono in tutte le Regioni la qualifica di UPG e quindi qualora siano interessati tecnici in assenza della qualifica di P. G. la prescrizione dovrà essere impartita dalla P.G. ed asseverata dall’organo Tecnico, negli altri casi si ritiene , che possa anche procedere direttamente l’organo tecnico con qualifica di P.G.) – Nella prescrizione si dovrà fissare un termine per la regolarizzazione che non dovrà essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario a potervi provvedere. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Così come già su riportato resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
  3. Dopo aver assolto a queste nuove incombenze e a seguito della notifica della prescrizione sia al trasgressore sia al P.M., l’organo di vigilanza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  4. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. Se invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore dovrà darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione stessa. In realtà la legge non specifica a chi competono i proventi per tale tipo di sanzione sull’argomento non vi è univoco convincimento).
  5. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater così come sopra riassunti.
  6. Si prevede che Il procedimento penale venga sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, avvenuto o meno adempimento. L’art. 318-sexies al c. 3 prevede che la sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  7. Completato la procedura con la verifica di avvenuto adempimento e del pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 318-septies la contravvenzione. In definitiva, in questo caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione della contravvenzione .
  8. Può comunque verificarsi che l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, in tal caso se comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  9. Le norme che riguardano le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

  1. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015

Certamente le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 nel T.U.A., scaricano sugli organi di Polizia giudiziaria, deputati ad impartire la prescrizione, e sugli enti tecnici deputati alla tutela della materia, ai quali è riservato il compito di asseverare la prescrizione, nuovi e più delicati compiti sicuramente estranei a quelli classici delineati dall’art 55 C.P.P. che possono sintetizzarsi in una attività informativa, investigativa e repressiva. Dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel T.U.A. con gli artt. 318 bis e seguenti tale ruolo viene ad essere stravolto nel senso che, la Polizia Giudiziaria, nell’accertamento dei reati contravvenzionali alle norme di tutela inserite nel T.U.A., dovrà, al fine di eliminare la contravvenzione, intraprendere con la parte (indagato) una “trattativa” che dovrà culminare con prescrizioni atte a rimuovere l’effetto dell’illecito e il ripristino della situazione ante commissione del reato. L’ istituto della prescrizione, atto tipico della polizia giudiziaria, non deve essere assolutamente confusa con quella che veniva definita << La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria>>, istituto che La Cassazione[5] ha, in passato, assimilato al sequestro preventivo, e a mezzo del quale sovente la polizia giudiziaria intima ad un soggetto di astenersi dal porre in essere condotte . La mancanza di chiarezza e le diverse posizioni assunte sull’argomento da parte delle autorità interessate non permette, in questa seda, di approfondire e risolvere alcuni degli aspetti problematici legati ai nuovi istituti per i quali sarebbe necessario ricevere al più presto, soprattutto dalle procure della repubblica territorialmente competente, precisi indirizzi operativi per dare risposta a quegli interrogativi di maggiore complessità ( competenza ad introitare la sanzione amministrativa, obbligo o meno di impartire la prescrizione e relative conseguenze in caso di omissioni, necessità di far asseverare in tutti i casi la prescrizione, il rapporto con le ARPA, la valutazione del danno ecc. ).

In attesa di chiarimenti si ritiene necessario che gli organi di P.G. si dotino di uno strumentario contenente i diversi modelli e verbali indispensabili per adempiere ai nuovi obblighi, in appresso si rappresenta l’elenco di una modulistica tipo che potrà essere richiesta allo scrivente a mezzo di mail indirizzata a : formazione@dirittoitalia.it

 

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
10 Accertamento urgente sui Luoghi e verifica estendibilità della prescrizione;
11 Lettera di trasmissione della prescrizione

Segue modulistica

Allegato A

Allegato: Modulistica per procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A.

I moduli, redatti dal Dott. Giuseppe Aiello a seguito di verifiche e studi di modulistica predisposta da altri Enti[6] , vengono proposti a solo scopo didattico, per l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti ai corsi di formazione ideati da DIRITTO ITALIA,

L’autore consiglia, prima dell’utilizzo nelle attività operative, di verificarne i contenuti ed eventualmente apportare le necessarie modifiche in relazione alle disposizioni che verranno date dalle competenti Procure della Repubblica in merito.

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione   prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
 

 

L’opera ed e la modulistica sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

 

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

[1] Titolo VI–bis del libro secondo del codice penale “ Dei delitti contro l’ambiente”.

[2] Da: LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 SUGLI “ECODELITTI”:UNA SVOLTA “QUASI” EPOCALE PER IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE di Licia Siracusa

[3] Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l’attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.

[4] Documento ISPRA DOC C 53 del 7.07.2015 direttiva sull’applicazione della legge 68/2015 posizione comune alle Agenzie; ARPAT Toscana Circolare  dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015 e successiva Cl.V.06.07/108.15. circ. n. 16 del 2 settembre 2015;

[5] Cass. 3 dicembre 1993, n. 2639, in CED Cassazione.«La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato»

[6] Modulistica ideata da ARPAT ( Toscana)




RUP: Linee Guida Anac in Gazzetta Ufficiale

DELIBERA 26 ottobre 2016 

Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016)

ecco la delibera

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/22/16A08166/sg