La mediazione civile e commerciale obbligatoria è diventata ufficialmente incostituzionale

Mediazione civile incostituzionale proprio quando anche la Pubblica Amministrazione era stata chiamata ad utilizzarla

La mediazione civile e commerciale obbligatoria è diventata ufficialmente incostituzionale.

È questo quanto statuito dalla Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto della mediaconciliazione per un eccesso di delega esercitato dal precedente governo.

La mediazione, varata con il decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, era uno dei capisaldi della riforma della giustizia, che la Corte Costituzionale ha bocciato nella parte più discussa, in cui veniva enunciato il suo carattere obbligatorio. Restando solo la variabile volontaria di ricorso, non è chiaro l’utilizzo della stessa anche per la pubblica amministrazione, oggetto di una circolare ministeriale attraverso cui il ministero della Funzione pubblica la iscriveva al novero dei soggetti coinvolti.

Il documento coinvolgeva la PA nel ricorso alla mediazione per i cosiddetti “atti di natura non autoritativa”, escludendo, quindi, tutte le imposizioni di natura fiscale o prettamente amministrativa.

A essere chiamate ad adottare lo strumento della mediazione erano, così, tutte le realtà amministrative, da quelle centrali agli enti locali, finanche alle Comunità montane.

Come rappresentante della pubblica amministrazione nei processi di mediazione tra le parti si era pensato di nominare un dirigente che avesse dimostrato comprovata esperienza nel campo oggetto della disputa.

Fonte: ufficio stampa Palazzo della Consulta

Ins. to il 27 ott 2012 da Arial




Comunicato stampa: Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale arresta pericoloso latitante

Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale arresta pericoloso latitante ucraino

Un pericoloso latitante ucraino è stato arrestato da una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, reparto diretto dal Tenente Cortese.

L’uomo era stato fermato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comandante della Polizia municipale, il capo di Gabinetto Attilio Auricchio, alla guida di un pulmino con targa straniera, che circolava in violazione delle leggi doganali.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del cittadino straniero e dal fatto che era sprovvisto di documenti, lo hanno sottoposto al foto-segnalamento presso la struttura della Polizia Municipale dove veniva identificato per VASYLYUK ROMAN nato a LWOW (Ucraina) il 16/11/1980, attraverso la comparazione delle impronte digitali.
Dagli ulteriori controlli è emerso che il Vasylyuk era ricercato a livello internazionale con il nome di HCCHKO ROMAN nato in Ucraina il 16/11/1980, e che a suo carico pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della

Repubblica di Sassari per i reati p.e p. dal 416 Bis (associazione di tipo mafioso ) per una pena complessiva di 5 anni e 6 mesi e 5 giorni.

Gli agenti hanno quindi notificato immediatamente al cittadino ucraino il provvedimento, procedendone all’arresto e all’immediata traduzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Comune di Napoli – Comunicati Stampa

Ins.to il 27 genn 2013 da Arial




Tari, Tasi e Trise: Tre nomi, una tassa

Tari, Tasi e Trise sono le nuove imposte in arrivo dal prossimo anno per compensare l’abolizione dell’Imu sulla prima casa.

Si tratta di una sola tassa, la Trise, che si divide in due componenti: la Tari e la Tasi. La prima, la Tari, è un’imposta per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Sostituisce dunque la vecchia Tares aggiungendo però il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti (prima non previsto in questa tassa). La seconda componente, la Tasi, servirà a finanziare i servizi comunali, ad esempio l’illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade.

La Trise debutterà nel 2014 e unirà Imu e Tares. A mandare in congedo le due imposte è la legge di stabilità 2014. La nuova tassa confluirà completamente nelle casse comunali e sarà una tariffa commisurata alla superficie calpestabile già utilizzata per pagare Tarsu, Tia 1 e 2 e potrebbe in seguito trasformarsi in Tarip, una tariffa puntuale e da comparare alla quantità di rifiuti prodotti. La Tasi sarà invece un tributo con un’aliquota di partenza dell’1 per mille che utilizzerà la stessa base imponibile dell’Imu.

Per i possessori di un’abitazione principale (eccezion fatta per chi possiede immobili di pregio, storici o castelli) scompare del tutto l’Imu, che sarà sostituita dalla nuova Trise, (Tributo sui servizi comunali).

.Diversa la situazione per i proprietari di seconda abitazione. Nel caso in cui infatti la casa in questione dovesse essere sfitta, essi si troveranno a pagare ovviamente l’Imu (che in questo caso non viene abolita) insieme alla Trise, con un aumento evidente di contribuzione. Un po’ meglio andrà invece a chi darà in locazione l’immobile. In questo caso infatti, resterà l’Imu, ma il proprietario si troverà a dover contribuire solo per una piccola parte della Tasi.

Gli affittuari si ritroveranno a pagare la Tari, ovvero l’imposta sui rifiuti, come già accade ora per la Tares. In più però dovranno partecipare in maniera corposa anche al pagamento della Tasi, per una percentuale tra l’altro che potrebbe arrivare al 70% dell’ammontare complessivo. Per gli inquilini dunque un vero salasso.

Ins.to il 16 ott 2013 da g. giordano




Scuola: insultare i professori è reato? La decisione della Cassazione è un oltraggio a pubblico ufficiale

La Corte di Cassazione quinta sezione penale nr. 15367 del 3.4.2014 , ha stabilito che insultare un docente è reato e in quanto tale può essere punito dalla Legge.

Vediamo insieme i dettagli del caso.

Spesso i genitori delle ultime generazioni non usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai loro figli viene interpretata come un’offesa. Non pensano che quasi sempre sono la normale conseguenza di una preparazione inadeguata o un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati. A volte rari casi, fortunatamente, passano anche alle vie di fatto. Spesso si presentano davanti ai prof dei figli con aria di sfida. E arrivano a minacciare o insultare gli insegnanti, rei di aver osato a giudicare in modo negativo i figli.

L’inizio della scuola è dietro l’angolo e sebbene ancora siano molti i problemi per le assunzioni una cosa al momento è certa: insultare i professori è un reato. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che coloro che insultano i docenti sono perseguibili penalmente.
La decisione è stata presa in Toscana, durante un processo a carico di una mamma citata in giudizio per aver offeso pubblicamente un docente della scuola media.

La sentenza segna un momento storico per la scuola italiana e forse la fine delle continue denigrazioni che i professori sono costretti a subire in aula e negli incontri con i genitori. Durante l’anno scolastico sorgono spesso problemi di questo tipo e sempre più di frequente padri e madri non ci pensano molto prima di dare la colpa ai professori.
Da oggi però insultare un professore sarà come rivolgersi in modo non appropriato ad un pubblico ufficiale.

Il reato è quindi perseguibile penalmente e le ammende per chi vi incorre non sono da trascurare. L’offesa a pubblico ufficiale era stata abolita come reato, ma nel 2009 è stata reintrodotta dal momento che ad essere leso non è solo l’onore della persona, ma la visione che gli altri hanno della sua figura.

I docenti sono quindi dei pubblici ufficiali e non possono essere oltraggiati da genitori e alunni.

Vediamo insieme cosa ha stabilito la Corte di Cassazione sentenza 15367 e in che modo cambia la situazione per i docenti italiani dall’anno 2016/2017.

 

Insultare i professori è reato: la decisione della Cassazione:

 

Se fino a questo momento si potevano addurre scuse di vario genere adesso non se ne hanno più: insultare i docenti è un reato. A dichiararlo è la Corte di Cassazione che si schiera a favore di una professoressa toscana oltraggiata in pubblico dalla madre di un suo studente.

In un primo momento il giudice di pace, che aveva analizzato il caso, si era schierato a favore della madre dello studente.

La docente ha però presentato ricorso e la Cassazione ha stabilito che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale sussisteva. Gli insulti sono infatti stati rivolti all’insegnante all’interno dell’edificio scolastico e sono stati ascoltati da numerosi testimoni.
Le ingiurie sono infatti state rivolte alla docente nel momento in cui esercitava il suo lavoro, che la Corte afferma non limitarsi alle sole attività in aula, ma estendersi anche: alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi.

La sentenza specifica infatti che “l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale” e di conseguenza sussistono gli estremi per applicare la Legge. Gli insulti sono stati rivolti alla

 

 

professoressa durante l’orario di ricevimento (momento in cui è in servizio) e sono stati uditi da molte persone che si trovano nei locali della scuola.

 

L’offesa è stata quindi pubblica e alla presenza di testimoni, come deve avvenire per Legge, e di conseguenza il Giudice ha dato ragione alla professoressa.

 

La Corte di Cassazione specifica inoltre:

 

la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica.

Insultare un professore è reato: le condizioni che lo rendono tale

Non in tutti i contesti insultare un docente o un altro pubblico ufficiale è perseguibile legalmente. Devono infatti sussistere delle condizioni ben precise, che comportano l’applicazione della Legge.

I criteri per cui un alunno o un genitore può essere perseguibile dalla Legge sono i seguenti:

  • il reato deve compiersi mentre l’ufficiale è in servizio;
  • devono essere presenti dei testimoni che possano certificare di aver udito gli insulti;
  • l’oltraggio deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • le parole devono essere un oltraggio all’onore e al rispetto dell’ufficiale.

Nel momento in cui tutti questi criteri sopra elencati sussistano il docente può denunciare l’accaduto ed essere tutelato dalla Legge.

Il reato, originariamente previsto dall’art. 341 c.p. del codice penale italiano, era stato abrogato dall’art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205. E’ stato reintrodotto dall’art. 1 comma 8 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ridenominandolo come art. 341-bis.

 

 




LEGGE DI BILANCIO: ANCI CHIEDE DECRETO LEGGE SU MISURE ANCORA APERTE PER I COMUNI

LEGGE DI BILANCIO: ANCI CHIEDE DECRETO LEGGE SU MISURE ANCORA APERTE PER I COMUNI

 

Tra le richieste, l’innalzamento del 75% del turn over del personale in tutti i comuni, lo slittamento al 31 marzo del termine di approvazione dei bilanci e le modifiche fondamentali delle norme relative al sistema di perequazione per il riparto del Fondo di solidarietà comunale

A margine dell’arrovazione in Senato del DDL Bilancio 2017, l’Anci ha ufficialmente chiesto al Governo il varo di un decreto legge che ‘contenga la soluzione ai nodi ancora aperti’ riguardanti gli enti locali, in modo che il confronto di merito possa proseguire con l’Esecutivo e con le forze parlamentari’.

 

Nello specifico, l’Anci chiede:

 

l’eliminazione dei tagli a carico delle città metropolitane e delle province, affinché possano garantire i servizi essenziali loro affidati;

l’innalzamento del 75% del turn over del personale in tutti i comuni;

le modifiche fondamentali delle norme relative al sistema di perequazione per il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

lo slittamento al 31 marzo del termine di approvazione dei bilanci.

 FONTE: progettomnia.it
ins.to il 9/12/2016 da arial




BILANCIO:LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP

E’ obbligatoria la presentazione della nota di aggiornamento da parte del comune?

La FAQ n. 10 di Arconet, relativamente all’armonizzazione contabile ha precisato: “la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato”.

Da ciò si deduce che l’obbligo di presentare la nota di aggiornamento interviene solo quando si verificano delle variazioni (rispetto al DUP già approvato e in vigore), relative ad esempio a:

gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione;

gli strumenti di programmazione strategica dell’ente: programma triennale delle opere pubbliche; programma triennale del fabbisogno del personale; programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, ecc.;

il contenuto contabile-finanziario del DUP, rappresentato nella sezione operativa (che poi avrà effetti sulla costruzione del bilancio di previsione 2017-2019);

le partecipate dell’ente, la gestione dei servizi a domanda individuale, gli equilibri di bilancio, i vincoli di finanza pubblica, ecc.

Se gli elementi essenziali (come quelli sopra citati) del DUP non subiscono variazioni, non ricorrerà nemmeno l’obbligo di predisporre una nota di aggiornamento del DUP stesso.

In queste settimane gli enti stanno lavorando al nuovo bilancio di previsione 2017-2019, il cui schema dovrà essere presentato dalla giunta entro il 15 novembre (o diverso termine fissato dal Regolamento di contabilità). Se gli aspetti contabili del nuovo bilancio in preparazione differiscono dal contenuto del DUP 2017-2019 che la giunta ha presentato entro lo scorso 31 luglio, si renderà necessaria anche la presentazione della nota di aggiornamento.

Nella versione originaria dell’articolo 174 (di cui al decreto legislativo n. 118/2011), lo schema di bilancio di previsione e di documento unico di programmazione adottati dalla giunta per la presentazione al consiglio dovevano essere corredati anche del parere dell’organo di revisione

“[…] lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione”.

L’ articolo 9-bis della legge di conversione del decreto legge n. 113/2016 ha abrogato quest’obbligo. Pertanto, la nota di aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione, saranno adottati dalla giunta senza l’obbligo dell’accompagnamento della relazione dei revisori. Relazione che invece dovrà accompagnare i suddetti documenti quando perverranno al consiglio per l’approvazione finale.

“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato”.

FONTE: progettoomnia.it ins.to il 9/12/2016 da arial




Foia, ci siamo: ecco le linee guida Anac sulle eccezioni al nuovo diritto

L’ANAC INVITA LE PA AGLI ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI DAL 23 DICEMBRE 2016

l’ANAC “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso “invita” le amministrazioni “ad adottare  nel più breve tempo possibile, auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso; quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

L’ADOZIONE DI  UN REGOLAMENTO ENTRO IL 23 GIUGNO 2017

 

All’ANAC inoltre “sembra opportuno suggerire” “l’adozione, “anche nella forma di un REGOLAMENTO sull’accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. “In particolare, il Regolamento potrebbe prevedere: 1)  una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 2) una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; c)  una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Quest’ultima sezione dovrebbe  a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione; b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso. Si sottolinea l’opportunità che le amministrazioni adottino il regolamento sull’accesso  entro il 23 giugno del 2016.

 

Nelle more dell’adozione del regolamento, continua L’ANAC, le amministrazioni che abbiano adottato i regolamenti di attuazione del d.P.R. n. 352 del 1992, possono applicare, ove necessario, le esclusioni disposte per l’accesso agli atti ai sensi della L.241/90,  anche ai fini dell’accesso generalizzato.

 

LE ECCEZIONI ALL’ACCESSO

 

Il documento distingue due tipi di eccezioni, assolute e relative .

 

Le eccezioni assolute sono  quelle previste nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali. Nel nostro ordinamento giuridico tali interessi ricorrono in caso di segreto di Stato, segreto statistico, segreto militare , segreto professionale, segreto istruttorio in sede penale ed inoltre  ricorrono nei procedimenti tributari, nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi , amministrativi generali , di pianificazione e di programmazione e negli altri casi previsti dalla legge. Vi rientrano, salvo che non sia previsto un accesso parziale con oscuramento dei dati, anche i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui si possono ricavare informazioni sullo stato di disagio economico-sociale.  Tra le eccezioni assolute sino al 23 giugno 2017 vanno incluse anche quelle individuate da singole amministrazioni con propria disciplina e  sottratte all’accesso ai sensi della legge 241/90. Numerose sono le Amministrazioni che hanno adottato una propria disciplina per escludere dall’accesso agli atti ex legge 241/90 intere categorie di documenti e gli stessi sono sottratti anche all’accesso generalizzato sino al 23 giugno 2017, data entro cui le stesse Amministrazioni dovrebbero  aggiornare i propri Regolamenti.

 

Faccio un esempio: Con D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143   Regolamento recante «L’individuazione dei casi di esclusione dal diritto d’accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono stati sottratti all’accesso tutta una serie di documenti e atti;  gli stessi atti e documenti  fino al 23 giugno 2017 saranno anche sottratti all’accesso civico generalizzato.

 

Cosa accadrà dopo il 23 giugno 2017?

 

Decorso il termine del 23 giugno 2017, cessa la possibilità di applicare all’accesso generalizzato le esclusioni disposte per la legge 241/90,  ma se le Amministrazioni non avranno ancora aggiornato la disciplina, l’ANAC ritiene che “ai fini dell’accesso generalizzato, i citati regolamenti possono fornire alle amministrazioni utili indici per la valutazione dell’esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza,  pregiudizi da dimostrare, in caso di diniego, come probabili e concreti ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato e mai assunti presuntivamente.

 

Le  eccezioni relative o qualificate all’accesso si configurano invece laddove le amministrazioni dimostrino che  la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013. La valutazione dovrà essere riferita con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata l’istanza.

 

In questo caso l’amministrazione dopo aver accertato l’assenza di eccezioni assolute, dovrà verificare caso per caso se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e se sussista un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. Tale complessa attività valutativa dovrà essere effettuata sia con riferimento agli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5 bis, comma 1 del decreto trasparenza inerenti a sicurezza nazionale, sicurezza pubblica e ordine pubblico, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive, sia con riferimento alla tutela degli interessi privati indicati nel comma 2 dell’art. 5 bis e cioè protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza , interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale diritto d’autore e segreti commerciali.

 

Le linee guida infine suggeriscono “l’opportunità” che sia istituito presso ogni PA un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso.

 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE

 

 

 

Che l’ANAC non sia l’estremo garante della materia dell’anticorruzione e che purtroppo non disponga di super poteri di ordine è già stato ribadito nella recente sentenza TAR LAZIO – Roma , sez I- del 14 novembre 2016 n. 11270.

 

Ma alla luce del delineato e critico quadro rappresentato appare davvero risibile pensare che in Italia sia migliorata la normativa italiana sulla trasparenza, così come si vuole fare apparire, anzi possiamo prendere atto che, al di là della pubblicità e dei proclami, la normativa con l’approvazione del d.lgs 97/2016 si sia ulteriormente complicata.  E anche se il miglioramento teorico fosse vero, è fin troppo evidente che il signor Rossi o la signora Bianchi non avranno alcuna facile libertà di accesso.

 

Invito a visionare ad esempio il succitato regolamento della Presidenza del Consiglio o il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso ex legge 241/90.  Ipotizzando che il MEF non aggiorni il decreto, le ampissime esclusioni  ivi individuate costituiranno utile indice di orientamento anche per l’accesso agli atti generalizzato, fermo restando il pregiudizio concreto da dimostrare alla valutazione discrezionale della PA.

 

Le Linee Guida forniscono, infatti, un orientamento di carattere generale:  “Laddove l’amministrazione con riferimento agli stessi dati , documenti e informazioni , abbia negato il diritto di accesso ex L. 241/90, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare  un interesse pubblico o privato prevalente , e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della L.241/90, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento , si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse  pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica , quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato , per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale. “

 

Tale orientamento evidenzia come sarà difficile per il cittadino accedere ai dati ulteriori a meno di non avere all’interno delle Amministrazioni dirigenti competenti e capaci e soprattutto che nella difficile ponderazione degli interessi in gioco abbiano a cuore la trasparenza.

 

Invertito l’onere della motivazione che grava sull’Amministrazione, di fatto la maggiore criticità dell’accesso civico generalizzato è proprio la sua sovrapposizione all’accesso agli atti previsto dalla Legge 241/1990.

 

L’ANAC invita, L’ANAC suggerisce , l’ANAC ritiene opportuno , ma l’Autorità per la verità non è incisiva in materia di trasparenza nemmeno laddove potrebbe esserlo, perché appare davvero incomprensibile il termine dilatorio di altri sei mesi, non previsto nemmeno dal decreto, per l’adozione o l’aggiornamento del Regolamento, termine che finirà con il fornire un’ alibi a molte amministrazioni per rinviare l’applicazione della legge.

 

Per farla breve sembra che dal 23 giugno 2016 al 23 giugno 2017 sia stato autorizzato l’anno sabbatico della trasparenza.

 

 

 

ALCUNE PROPOSTE

 

1)      Eliminazione del termine del 23 giugno 2017. L’anno sabbatico della trasparenza non ci piace. Il decreto è entrato in vigore il 23 giugno 2016. Si elimini l’introduzione del termine entro cui l’ANAC prevede che le Amministrazioni debbano dotarsi di un Regolamento, dato che il termine non è previsto dalla normativa e nei fatti procrastina ulteriormente l’operatività dell’istituto precostituendo  un alibi per le Amministrazioni per dilazionare i tempi.

 

2)      Responsabile dell’accesso generalizzato. Poiché nei fatti il diritto di accesso generalizzato non è una libertà di accesso ma un vero e proprio procedimento amministrativo in acuni aspetti farraginoso, l’ANAC potrebbe suggerire che sia nominato un Responsabile del procedimento.  Così come per l’accesso civico agli atti e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria il Responsabile è individuato nel Responsabile anticorruzione e così come nell’acceso agli atti ex legge 241/90 è previsto il Responsabile del procedimento, è corretto che anche il procedimento di accesso generalizzato abbia un referente responsabile che si assuma la responsabilità del diniego o dell’accoglimento nei confronti del cittadino al fine di evitare probabili deresponsabilizzazioni.  L’ANAC suggerisca   che il procedimento sia pubblicato anche nella sottosezione procedimenti di Amministrazione Trasparente.

 

3)      Adozione di un Regolamento-tipo. In merito al Regolamento, l’ANAC potrebbe predisporre e suggerire l’adozione di una bozza di Regolamento- tipo per gli enti aventi finalità analoghe, ad esempio per tutti i Comuni, dato che la finalità del Regolamento espressamente dichiarata dall’Autorità è “di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. “ Non è forse giusto preoccuparsi anche di arginare la disomogeneità  di comportamenti  tra uffici di Amministrazioni diverse ma appartenenti alla medesima  tipologia e provare ad attuare il diritto fondamentale del cittadino di conoscere, dal nord al sud della penisola? A cominciare dalla disciplina dei costi dell’accesso che dovrebbero essere uguali e ragionevoli ovunque e così sappiamo che non è stato con l’accesso agli atti della legge 241/90, dove molti Enti hanno spesse volte predeterminato costi fissi, come rilevato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con conseguenze ingiuste e quasi mai sanzionate sempre a carico del cittadino.

 

4)      Link alle Linee Guida nei regolamenti .Nel Regolamento dovrebbero essere richiamate con inserimento del relativo link le stesse Linee Guida in modo che qualsiasi cittadino abbia la possibilità di verificare se le stesse sono state osservate.

 

5)      Pubblicazione delle linee guida o del link alle Linee Guida per le Amministrazioni che non adottino propri regolamenti . Dato che l’adozione del Regolamento non è obbligatoria e considerato che Le linee Guida saranno indirizzate non solo alle Amministrazioni ma anche ai cittadini , proponiamo che le stesse vengano pubblicate nella sezione Accesso civico di Amministrazione Trasparente perché tutti i cittadini possano essere informati. Sarebbe utile  inserirvi anche l’elenco delle Amministrazioni che hanno adottato i Regolamenti sulle esclusioni dell’accesso alla legge 241/90 e una sezione informativa che rinvii alle FAQ dell’ ANAC e ai numerosi pareri della Commissione per l’accesso.

 

6)       Il Registro deve essere on-line . Il Registro  proposto dall’ANAC non può non essere pubblicato on-line nel sito web , perché diversamente sarebbe anacronistico e inutile.  Si propone di inserire nei c.d. dati ulteriori un registro-elenco delle istanze presentate e il relativo esito. Pubblicare l’elenco delle  richieste di accesso civico generalizzato e dei relativi esiti nella sottosezione di Amministrazione Trasparente, c.d. dati ulteriori, è il minimo che si possa fare per dare senso e concretezza al disposto dell’art. 3 comma 1  del d.lgs 97/2016 che cita testualmente “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7. “Se un dato è pubblico ma  non è pubblicato on-line, come farà un cittadino del comune di Messina a sapere se analoga richiesta è stata valutata positivamente dal comune di Bolzano ? O ancora peggio se in un Ministero non dovesse essere attuata l’auspicata organizzazione interna, l’ufficio interno x potrebbe non essere al corrente dell’esito di una richiesta inoltrata e già valutata negativamente dall’ufficio y. Che servizio può rendersi al cittadino che ignaro dei precedenti reiteri richieste già valutate ed esitate ma disconosciute? E’ questa la trasparenza utile e libertà di accesso che ci serve ?

 

7)      Difensore civico L’ANAC fra i vari suggerimenti senza sconfinare in valutazioni politiche, perché comunque sempre di suggerimenti si tratta, potrebbe auspicare la nomina o l’elezione dei difensori civici laddove pur presenti nella legge regionale o negli Statuti non siano stati eletti, in considerazione dei nuovi importanti compiti attributi , e ciò perché lo strumento di tutela extragiurisdizionale possa essere garantito a tutti i cittadini.

 

La consultazione aperta attende le proposte e la partecipazione dei cittadini, con l’auspicio che la vacanza della trasparenza non sia ulteriormente prorogata anche per quegli importantissimi obblighi di pubblicazione, come ad esempio le consulenze e i bilanci che, non dimentichiamo saranno da giugno 2017 sottratti alla immediata visualizzazione nella vetrina dei siti web delle PA e demandati alla competenza delle dieci banche dati nazionali, che auspichiamo siano strutturate come i siti web delle amministrazioni, in modo da consentire agevolmente la trasparenza dinamica e cioè la partecipazione e il doveroso controllo diffuso dei cittadini sull’azione pubblica.

FONTE: www.agendadigitale.eu

ins.to il 28/12/2016 da arial




FOIA:Le istruzioni dell’Anci

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 515/2016 reso allo schema di decreto n. 97, questa nuova forma di accesso costituisce il passaggio dal «bisogno di conoscere al diritto di conoscere e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana». A differenza dell’accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

Tutti i soggetti indicati all’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 sono chiamati, a decorrere dal 23 dicembre 2016, ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, su tale istituto peraltro, ad avviso dell’Anac, non si pongono questioni di compatibilità con la natura e le finalità dei soggetti interessati da questa novità, considerato che l’attività condotta da questi soggetti è «volta alla cura di interessi pubblici».

Le istruzioni dell’Anci

Il documento di Anci ha importanti risvolti pratici. Ad esempio, nella parte dedicata alla modulistica, contiene un facsimile di regolamento in materia di accesso con il quale l’associazione dimostra l’immediato recepimento dell’invito rivolto da Anac nelle linee guida sopra richiamate, ove suggerisce ai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto trasparenza di dotarsi di un regolamento in materia di accesso, al fine di adottare all’interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l’accesso.

In base alle linee guida di Anac, le amministrazioni che siano dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. A decorrere dal 23 giugno 2017, però, tali esclusioni non saranno comunque più applicabili in relazione all’accesso generalizzato.

Anche sulla motivazione del rifiuto alla richiesta di accesso, l’Anci pare raccogliere le indicazioni dell’Autorità. Infatti il documento specifica che un diniego da parte degli enti deve essere motivato, vale a dire che deve presentare un nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio agli interessi considerati meritevoli di tutela. L’ente dovrà motivare il rifiuto secondo le seguenti linee direttrice:

  • indicare espressamente quale interesse fra quelli di cui all’articolo 5, comma 1 e 2, risulterebbe pregiudicato dalla richiesta;
  • dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio;
  • dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile, e non solo possibile.

Sempre nella modulistica predisposta da Anci sono disponibili facsimili relativi a: richiesta di accesso civico, richiesta di accesso generalizzato, comunicazione ai soggetti controinteressati e provvedimento di diniego della richiesta di accesso generalizzato.

FONTE: www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

INS.TO IL 28/12/2016 DA ARIAL




Rassegna stampa: Operativi gli specialisti delle polizie locali

In questi ultimi tempi le cronache ci propongono ormai in
modo ritmico e frequente inchieste di grande portata per
smaltimenti illeciti di rifiuti associati a disastri ambientali di
vario genere.
L’Irpinia, un territorio da preservare, è lo scenario adatto per
creare all’interno delle polizie locali una forza specialistica di
addetti ai controlli, non più “Vigili Urbani”, ma forza di contrasto
efficiente contro i dilaganti crimini ambientali.
La tutela dell’ambiente, del nostro territorio vede da sempre
impegnati in prima linea gli addetti alle polizie locali, ma questo
non è stato ritenuto sufficiente ed infatti, proprio la consapevolezza
di dovere creare una forza specialistica, ha spinto la
Scuola regionale di polizia locale di Benevento ed il
Servizio associato di polizia municipale di San Potito
Ultra ad istituire un Corso di specializzazione in polizia
ambientale.
La sede non poteva che essere San Potito Ultra dove l’amministrazione
comunale e il locale Servizio associato di polizia
municipale diretto dal Ten. Domenico Giannetta, continuando
nell’attività di prevenzione ed informazione a tutela
dei cittadini, dopo aver effettuato negli ultimi anni progetti di
educazione stradale e sicurezza urbana, in data 8 marzo 2011
hanno dato inizio alla prima edizione del Corso di specializzazione
in “Diritto dell’ambiente e funzioni di controllo
+ BLS.D”.
La realizzazione del percorso formativo è stata resa possibile
grazie all’impegno del dott. Giovanni Canestrelli, dirigente
della Scuola regionale di polizia locale di Benevento e alla tenacia
del sindaco di San Potito Ultra prof. Giuseppe Moricola.
Per l’occasione il comune di San Potito Ultra ha ritenuto indispensabile
mettere a disposizione una sede attrezzata presso
il centro sociale “Luciano De Cristofaro” alla via Lammia n. 25.
Il progetto formativo, riservato a operatori delle polizie locali,
ha visto l’adesione di ben 41 operatori appartenenti alle polizie
locali dei Comuni delle Province di Avellino e Salerno oltre
alla presenza della polizia provinciale di Benevento.
Dato l’elevato numero di iscritti, per motivi didattici sono state predisposte due edizioni del corso: una dall’8 al 16 marzo
2011 e l’altra dal 24 al 1° aprile 2011. Assoluta novità del percorso
di formazione è la giornata dedicata ad un corso per
BLS.D ossia tutte quelle manovre, eseguibili anche da personale
non sanitario, purché opportunamente addestrato, atte a
salvare la vita a soggetti colpiti da Morte Cardiaca Improvvisa,
in attesa dell’arrivo del soccorso medico.
Direttore del Progetto Formativo è il Comandante
del Servizio associato Ten. Domenico Giannetta. La
didattica è stata affidata all’ing. Vito del Buono, il quale ha
illustrato la parte normativa mentre la parte pratica, cioè le
tecniche di controllo e la strategia investigativa, è stata affidata
al Comandante Giuseppe Aiello della polizia municipale
di Lioni (AV). In merito alla formazione per BLS.D è
stato previsto il coinvolgimento di operatori del 118.
I docenti, provenienti dalla Scuola regionale di polizia locale,
di ottima professionalità, offriranno un valido contributo didattico
sulle tecniche di polizia giudiziaria ambientale, apportando
ai partecipanti un altissimo livello professionale anche
illustrando sistemi sofisticati di indagine per il contrasto verso
questa deleteria categoria di reati ambientali.
In particolare si mira al raggiungimento di un raffinamento delle
strategie investigative basate sui corretti percorsi applicativi
delle tante e difficili norme, resistendo a tutte le tendenze di
deviazione di pensiero giuridico provenienti da diversi e pressanti
settori anche amministrativi.
In aula saranno illustrate le tecniche di deposizione testimoniale
presso l’autorità giudiziaria e le tecniche di accesso alle
attività produttive per i controlli ambientali.
L’interazione tra discenti e docenti farà tenere sempre alto
l’interesse intorno agli argomenti trattati che si sono calati
nelle problematiche delle singole realtà locali.
L’ambiente e l’ecologia rappresentano la vera sfida del terzo
millennio per un futuro sicuro dei nostri figli. L’emergenza rifiuti,
la raccolta differenziata, l’inquinamento atmosferico, idrico
e del suolo, hanno creato un forte allarme sociale e una
richiesta di sicurezza da parte dei cittadini sempre crescente
a cui l’Autorità sanitaria locale, cioè il sindaco, deve dare una
giusta risposta.
La complessità e la rapida evoluzione della normativa in materia
ambientale, da un lato, e l’ampio numero degli illeciti,
dall’altro, evidenziano la delicatezza e la centralità dell’attività
di controllo, in particolar modo riferita alle Polizie Locali, impegnate
quotidianamente per prevenire il verificarsi di veri e
propri attentati all’ambiente, e per individuare e reprimere le
condotte illecite quasi sempre mascherate da attività apparentemente
lecite e/o autorizzate.
Le svariate tipologie di illecito, la diversità e l’ampiezza dei settori
normativi coinvolti impongono, un’adeguata preparazione
tecnica e giuridica da parte dei soggetti preposti alla vigilanza
in particolar modo agli appartenenti alle polizie locali.
La corretta gestione dei rifiuti impone comportamenti, obblighi
e doveri, dai quali ne derivano responsabilità ben precise ed un
sistema sanzionatorio realmente minuzioso e complesso.
Il corso si propone, di chiarire gli aspetti più controversi della
materia e nella quotidianità maggiormente ricorrenti, dando
un valido supporto operativo snello e facilmente utilizzabile
dagli addetti ai controlli, chiamati spesso – nei casi di bisogno
– a dare risposte immediate, direttamente sul campo dove la
Polizia Locale deve, nell’ambito della propria comunicazione,
riuscire ad interloquire in modo chiaro e corretto con i suoi
vari “stakeholders”. Il corso ha come “mission” il raggiungimento
di un raffinamento delle tecniche di intervento addivenendo
ad una standardizzazione delle procedure da adottare e
quindi a delle “best practices”.
Oggi in ogni attività lavorativa è fondamentale la formazione,
l’aggiornamento e la specializzazione ma questo vale ancora di
più per un operatore della polizia locale data l’eterogeneità e
la molteplicità delle funzioni svolte con l’evolversi, in maniera
esponenziale, del quadro normativo di riferimento.
La Scuola regionale di polizia locale di Benevento è fortemente
impegnata su tali temi con attività di formazione, aggiornamento
e specializzazione sia presso la sede centrale di
Benevento che presso le sedi decentrate dislocate su tutto
il territorio campano. In tale contesto San Potito Ultra (AV),
quale sede decentrata della Scuola regionale di polizia locale
di Benevento, si afferma sempre più come un centro di studio,
formazione, aggiornamento e specializzazione per le polizie
locali dell’intera Regione Campania.
Ai nuovi specialisti ambientali e a tutte le altre forze di polizia
impegnate nel settore va il plauso ed il ringraziamento per
quanto fanno ma soprattutto per quanto faranno “in nome
del popolo Irpino”. Fonte: Crocevia 4/2011. Ins il 14/05/2011 da Arial




Rassegna stampa: Attività della P.M. di Monopoli in materia ambientale e controllo annonario

CITTÀ DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

Il Comando di Polizia Municipale INFORMA

Oggetto : attività della P.M. di Monopoli in materia ambientale e controllo annonario.

In data 4 ottobre 2011 personale del Comando di P.M. ha posto sotto sequestro

un’area scoperta in via Umberto Saba – tratto di strada adiacente la S.S.16/Adriatica

– ove era stata da poco costituita una discarica abusiva ove venivano conferiti

pneumatici fuori uso – per un volume al momento stimato in circa 60 metri/cubi. Il

fondo di proprietà di una società immobiliare era costituito da terreno incolto, con

una strada battuta per l’accesso all’area, ma privo di cancello di ingresso. E’ stata

inviata informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per il

reato di discarica abusiva previsto dall’art.256 comma 3° del D.Lgs.152/2006 (Codice

dell’Ambiente). E’ al vaglio la posizione del proprietario del fondo.

Nella serata del 05 ottobre 2011, eseguito un sequestro di piante e fiori a carico di

uno dei soliti venditori abusivi che arrivano nel nostro territorio dall’area del

terlizzese. Il soggetto, pur se munito di autorizzazione commerciale alla vendita

itinerante, aveva realizzato un vero posteggio permanente sulla via S.Anna dove

stazionava fin dalla mattina. Sequestrati circa 20 mazzi di fiori e 2 piante

ornamentali, poi confiscati e donati a chiese cittadine (perché materiale deperibile).

Le piante ornamentali saranno collocate negli uffici pubblici, con indicazione dello

stato di sequestro e confisca, affinchè – ma solo fino al loro eventuale e naturale

deperimento – dall’illecito ne derivi una pubblica utilità (benessere visivo per gli

utenti che accedono ai Pubblici Uffici). Al venditore abusivo contestata la violazione

prevista che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000.

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2011 sono stati pesantemente danneggiati i bagni

pubblici di Piazza Garibaldi. L’hanno accertatola Polizia Municipale che alle ore

8:00 si è recata in loco a seguito della segnalazione dell’addetto alle pulizie che ogni

giorno provvede alla struttura. Bruciata la tenda interna (il fumo nero ha

imbrattato tutti i muri), danni ai sanitari e all’impianto elettrico. In corso le indagini

della P.M. per risalire ad eventuali autori dell’atto vandalico perseguibili ai sensi

dell’art.635 del codice penale. E’ stata inviata informativa alla AUTORITA’

GIUDIZIARIA.

Dal Comando di Polizia Municipale di Monopoli, 6 ottobre 2011

IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE