Photo Red: multe nulle se manca la delibera di autorizzazione del Comune

Tratto da newsletter@studiocataldi.it

Photo Red: multe nulle se manca la delibera di autorizzazione del Comune

di Lucia Izzo – Se l’Ente titolare della strada decide di ricorrere a un apparecchio automatico con cui rilevare il passaggio con il rosso al semaforo, sarà necessaria una preventiva e formale delibera che autorizzi alla sua installazione, stante i principi di trasparenza amministrativa.

 

Se l’impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Municipale deve ritenersi nulla la multa elevata all’automobilista passato con il rosso e accertata a mezzo di apparecchio Poto Red.

 

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Torino (nella persona del dott. Francesco Fontana), in una sentenza depositata il 21 novembre 2019, pronunciandosi sul ricorso avverso verbali di infrazione del Codice della Strada presentato da un conducente, rappresentato dall’Associazione Globoconsumatori Onlus.

 

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GARA CON UN’UNICA OFFERTA, COSA ACCADE?

(di Luca Leccisotti)

 Credo ci capiti molto spesso che al momento di esaminare le offerte pervenute, rileviamo che è stata presentata un’unica offerta.

Come ci comportiamo?

Bene, ad oggi il Codice Appalti non prevede alcuna previsione espressa, ma soltanto frammenti di disposizioni dubbie e controverse.

Art. 95 comma 12 – D.lgs 50/2016

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.(simile all’art. 81 vecchio codice appalti)

Art. 94 comma 2 – D.lgs 50/2016

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.

Il vecchio codice appalti invece, il d.lgs 163/2006, aveva un articolo che espressamente disciplinava questo aspetto:

Art. 55 comma 4 – D.lgs 163/2006

Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81, comma 3.

 

Pare assurdo ma, l’unica ancora di salvataggio è l’art. 69 del R.D. 827/1924, mai stato abrogato da nessuna norma e tutt’oggi ancora in vigore che recita:

“omissis…la presentazione delle offerte ed é dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta, che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.”

Qual è la chiave di volta?

La soluzione è questa: inseriamo sempre nel bando la clausola tipo “la stazione appaltante si riserva la ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta: si riserva inoltre di non procedere all’esperimento della gara, nel caso siano state presentate meno di tre offerte.

E’ cristallino che se voi non inserite nulla nel bando, una gara con una sola offerta non è proseguibile.

Buon lavoro.




Se il parcheggiatore abusivo chiede i soldi è estorsione Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365

Autore Cav. Mario RICCA

 

Quante volte è capitato o capita che durante l’espletamento del servizio ci si imbatte in interventi chiamati da cittadini o d’ìniziativa in merito ai parcheggiatori abusivi, sparsi per le vie delle città  i quali pretendono soldi da autisti di veicoli, magari anche minacciandoli, solo al fatto che quest’ultimi, necessitano di posteggiare il proprio veicolo in una zona pubblica.

E’ un fenomeno in crescita , il quale desta serie preoccupazione ai fini della sicurezza pubblica; a volte questi operano in solitudine, altre volte pare che dietro a loro vi sia la criminalità organizzata.

Ebbene, sappiate che è reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 del c.p. il quale recita testualmente:

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre qualcuna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”

Attualmente la giurisprudenza consolidata più volte è intervenuta, ripetendosi.

In ultimo la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza nr.30365/18, sentenza del 7 giugno 2018 e depositata il 5.7.2018, ha riferito che chiedere arbitrariamente soldi con minaccia a chi mette in sosta l’auto è un reato.

Infatti quanti malcapitati proprietari di veicoli si sono visti minacciare da questi ignari parcheggiatori abusivi che se non davano i soldi, questi avrebbero danneggiato l’auto in sosta oppure avrebbero creato problemi al proprietario.

Ed ecco perché la cassazione è ritornata in soccorso con la sentenza di cui sopra a tantissime persone che subiscono tali reati da parte di questi soggetti abusivi, mettendo in qualche modo un freno a questo fenomeno e lanciando a sua volta un avvertimento a questi posteggiatori abusivi.

La Corte tuttavia ha ribadito nella sentenza che “non è configurabile neanche il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”.

Questa è la parte penale, però vi è anche la parte amministrativa e cioè quando il posteggiatore abusivo chiede i soldi senza minacciare ed è:

Art. 7 c. 15 bis del CdS modificato dal D.L.22.2.2017 nr.14 convertito con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48

Il quale recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 772,00 a €. 3.104,00

Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni €. 540,40

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni €.772,00

Pagamento oltre i 60 gg. €.1.552,00.

Se nell’attività abusiva, sono impiegati minori, la sanzione amministrativa di cui sopra è raddoppiata da €.1.544,00 a €.6.208,00

Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni €. 1.080,00;

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni €.1.544,00;

Pagamento oltre i 60 gg. €.3.104,00.

Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Le somme indebitamente percepite e sequestrate,possono essere versate in 2 conto entrate eventuali e diverse ministero Interno” Cap.3560 – Capo XIV dello “Stato di previsione” del Ministero Interno.

A queste persone, si può anche applicare il Daspo (Ordine di allontanamento) praticamente sono nuove misure urgenti per rafforzare la sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il decoro delle città in base al D.L.22.2.2017 nr.14 convertito con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48, ove agli artt.9 e 10 sanziona:

chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine tenendo condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di spazi ii previsti, oppure in altro luogo previsto dal regolamento di Polizia Urbana del comune.

L’ordine cesserà di avere efficacia decorse 48 ore dall’accertamento del fatto.

La sua violazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 ai sensi dell’art.9 comma 1 del decreto legge 20.2.2017 nr.14, con pagamento in misura ridotta di €.100,00

Copia del presente provvedimento sarà immediatamente trasmessa al Questore della provincia del luogo ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di divieto di accesso previsto dall’art. 10 cc. 2 e 3 del decreto di cui sopra.

Tale ordine di allontanamento cessa dopo 48 ore dall’accertamento del fatto di cui sopra e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’art.9 comma 1 di cui sopra, aumentata del doppio ( art.10 comma 1 D.L. 20.2.2017 nr.14).

Quindi come si può notare vi è ampio spazio sia penale che amministrativo per bloccare questo fenomeno.

 

Riporto la sentenza nr. 30365.

 

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365

 

Presidente Davigo – Relatore Rago

 

Fatto e diritto

La Corte di Appello di Salerno con la sentenza di epigrafe confermava la condanna di An. Ab. per il delitto di tentata estorsione «perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere Serino Carmine a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto. In particolare, dopo aver chiesto a Serino Carmine di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all’Ospedale Campolongo Hospital di Eboli, dicendogli con tono minaccioso e prepotente “devi darmi 2 Euro per il parcheggio” ed avendo Serino Carmine detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina».

Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. l’errata qualificazione giuridica in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma della tentata violenza privata;

2.2. l’insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l’automobilista a consegnare la somma di denaro richiesta.

Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le censure in quanto:

Ad 1.1.: non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta);

Ad 1.2.: la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve oggettivamente ritenersi la frase: “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina” essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto (ex plurimis Cass. 644/2014).

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

 




ATTRAVERSAMENTI PEDONALI O DOSSI? RISCHIO PER I COMUNI INSTALLATORI.

articolo a cura del dott. Luca Leccisotti  Comandante Polizia Locale e formatore personale Enti Locali

Coloro che utilizzano il Codice della strada e il Regolamento di Esecuzione al Codice della strada, sanno benissimo che esiste una rilevante differenza tra i DOSSI ARTIFICIALI dissuasori di velocità, regolamentati dall’articolo 179 del D.P.R. 495/92 (Regolamento attuativo del Codice della Strada) e gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.

Purtroppo vedo ancora in giro diversi comuni, in cui ci sono installazioni di tipo ibrido, dossi+attraversamenti, che espongono le casse comunali a risarcimenti danni molto probabili in quanto sono realizzati seguendo più forme creative che legislazione tecnica. 

Partiamo dai dossi artificiali, un tipo di installazione molto utilizzata in termini di sicurezza dai comuni:

I DOSSI ARTIFICIALI previsti dall’art. 179 del Codice della Strada, possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 metri prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola “serie” oppure “n. ….. rallentatori”.

In primis i dossi possono “solo” essere installati su:

– strade residenziali, quelle individuate e presegnalate con questo segnale

– nei parchi pubblici e privati, nei residences

IL COMMA 5 RECITA, ANZI ORDINA: Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

A differenza dei dossi artificiali, gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI non sono vietati (anche se sconsigliati) su strade percorse abitualmente da mezzi di soccorso e pronto intervento.

Il problema qual è?

Il problema è che molti comuni pensano di travestire un dosso in attraversamento pedonale rialzato e di sfuggire alla normativa stringente in materia di installazione dossi.

Sulle nostre strade ce ne sono talmente tanti realizzati così che tutti siamo portati ad associarli ad un attraversamento rialzato e ritenere che possa trovarsi liberamente ovunque.

Così non è.

Detto questo, per dimostrare a voi, quali caratteristiche deve avere un attraversamento pedonale rialzato, ho preso in considerazione la Circolare n.3698/2001 del Ministero dei LLPP:

Estratto delle Linee Guida:

Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, “speed tables”:

Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Dossi:

Serie di dossi, opportunamente intervallati, che interessano l’intera larghezza della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a quelle desiderate. Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e di emergenza e per tali categorie di utenze l’effetto è chiaramente negativo. A questo si aggiunge il disagio per gli utenti , in modo particolare dei mezzi pubblici, indotto dal continuo sobbalzo del veicolo.

Ecco svelato l’arcano: La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Significa che tutti gli “attraversamenti pedonali rialzati” inferiori a 10 metri di larghezza, SONO DA CONSIDERARE COME DOSSI E PER QUESTO DEVONO ESSERE CONFORMI SIA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE E SIA POSSONO ESSERE INSTALLATI SU DETERMINATI TIPI DI STRADA, mettendo di fatto i Comuni, che hanno autorizzato la realizzazione, in una certa soccombenza in caso di richiesta di risarcimento danni.

In pratica ecco stanata la furbizia o l’ignoranza di alcuni tecnici comunali che, non approfondendo la normativa in materia di codice della strada, rischiano di far avere conseguenze per l’Amministrazione, in sede di controversie, per un attraversamento pedonale che non rispetta i requisiti richiesti.

 




La Giunta Comunale è incompetente a disporre la revoca di un passo carrabile

La Giunta Comunale è incompetente a disporre la revoca di un passo carrabile
• La revoca del passo carrabile rientra tra le competenze dei dirigenti comunali ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 267/2000 e non tra le competenze della Giunta. ( TAR Lazio n. 412 /2018)

Pubblicato il 19/07/2018
N. 00412/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 116 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Condominio viale Pertini 8, Condominio viale Pertini 10, Condominio viale Pertini 12, Condominio viale Pertini 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Rosalba Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Mantovano in Latina, via Ufente 20;
contro
Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Perrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via Riccardo da San Germano 17;
nei confronti
Alfredo Capitanio e Condominio “La Mimosa”, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Paliotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via Arigni 112;
per l’annullamento – previa sospensiva
– quanto al ricorso principale, notificato il 26 gennaio 2018 e depositato il 21 febbraio 2018:
a) della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 404 del 12 settembre 2017, con la quale è stato revocato il passo carrabile n. 24 di via Pertini, rilasciato il 10 maggio 1996 in favore delle cooperative danti causa agli odierni ricorrenti;
b) della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 576 del 6 dicembre 2017, nella parte in cui si è limitata a sospendere per sessanta giorni l’efficacia della predetta delibera di revoca del passo carrabile n. 24 di viale Pertini;
– quanto ai motivi aggiunti, notificati il 28 maggio 2018 e depositati il 12 giugno 2018, della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 107 del 15 marzo 2018, con la quale è stata prorogata di ulteriori sessanta giorni la sospensione dell’efficacia della precedente delibera n. 404 del 2017, incaricandosi il dirigente dell’Area tecnica “di individuare una possibile soluzione urbanistica alle problematiche” riguardanti la revoca del citato passo carraio n. 24;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassino, di Alfredo Capitanio e del Condominio “La Mimosa”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevata in via preliminare, ai sensi dell’art. 4, all. 2, cod. proc. amm., la tardività delle memorie depositate dal Comune di Cassino e dal controinteressato Capitanio dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile in vista della camera di consiglio del 19 luglio
2018 (Cons. Sic. 6 giugno 2018 n. 344; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018 n. 3136; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2018 n. 402; sez. I, 11 luglio 2018 n. 396);
Considerato, sempre in via preliminare, che, all’opposto di quanto sostenuto dai controinteressati, non sussiste alcuna nullità della delibera di nomina del difensore dei condomini ricorrenti per carenza, in capo all’amministratore, dei requisiti previsti dal d.m. 13 agosto 2014 n. 140, dal momento che l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. non commina alcuna nullità in conseguenza dell’eventuale mancata frequenza di un corso di formazione iniziale o di quelli periodici;
Considerato che, con l’impugnata delibera n. 404 del 12 settembre 2017, la Giunta municipale del Comune di Cassino ha disposto la revoca del passo carrabile n. 24 situato in via Pertini 8 e rilasciato in data 10 maggio 1996;
Considerato che agli atti di causa non v’è prova che le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca e la predetta delibera n. 404 del 2017 siano mai state comunicate individualmente ai condomini ricorrenti;
Considerato che, pertanto, il ricorso è ricevibile con riguardo all’impugnazione della citata delibera n. 404, dal momento che l’affermazione di parte ricorrente di averne avuto conoscenza solo il 28 novembre 2017 non è smentita dagli atti né è stata contestata dall’Amministrazione con il dovuto supporto probatorio;
Considerato che i ricorrenti, con istanza del 1° dicembre 2017, hanno chiesto al Comune di Cassino l’annullamento in autotutela della predetta delibera n. 404;
Considerato che, con la delibera n. 576 del 6 dicembre 2017, anche essa impugnata in via principale, la Giunta municipale di Cassino ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria delibera n. 404 del 2017 per un periodo di sessanta giorni, tenuto contro, tra l’altro, della relazione del dirigente dell’Area tecnica che ha segnalato come la revoca del passo carraio in esame “determina l’impossibilità, da parte dei condomini delle n. 4 palazzine di Via Pertini, di accedere alla strada che conduce ai garage di ben n. 58 abitazioni”;
Considerato che, con ulteriore delibera n. 107 del 15 marzo 2018, impugnata per motivi aggiunti, la Giunta municipale del Comune di Cassino ha prorogato di ulteriori sessanta giorni la sospensione dell’efficacia della predetta delibera n. 404, incaricando il dirigente dell’Area tecnica “di individuare una possibile soluzione urbanistica alle problematiche” riguardanti la revoca del citato passo carraio;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti e vista, in particolare, la doglianza relativa all’incompetenza della Giunta municipale a disporre la revoca di un singolo passo carrabile;
Visti gli artt. 48 e 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano le competenze della Giunta municipale e dei dirigenti comunali;
Ravvisato un profilo di manifesta fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti per l’assorbente vizio di incompetenza della Giunta a deliberare sulla revoca di un passo carrabile, anche sospendendo temporaneamente l’efficacia del provvedimento di ritiro già adottato, ai sensi degli artt. 48 e 107, d.lgs. n. 267 del 2000;
Ritenuto di non condividere la tesi dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati sulla natura di mero atto di indirizzo dell’impugnata delibera n. 404, atteso che essa, lungi dall’impartire direttive agli uffici, provvede in via immediata e diretta alla gestione del singolo affare amministrativo sottopostole, disponendo “di accogliere l’istanza presentata dal sig. Capitanio Alfredo […] di revocare il passo carrabile n. 24 di Via Pertini rilasciato il 10 maggio 1996” e “di demandare agli uffici competenti gli atti consequenziali”;
Rilevato che la natura di puntuale provvedimento di revoca della delibera n. 404 sia esplicitamente confermata dal tenore testuale delle successive delibere di Giunta n. 576 del 2017 e 107 del 2018, e ciò in palese contraddizione con quanto affermato dal Comune di Cassino nella propria relazione deduttiva datata 28 marzo 2018, ove si legge che “non è mai stato adottato un provvedimento formale di revoca (o di
dichiarazione di cessazione dell’efficacia) del passo carrabile n. 24 di Via Pertini […]”;
Considerato che, anche a voler qualificare la citata delibera n. 404 alla stregua di un atto di indirizzo, essa, per la natura stringente delle prescrizioni e delle modalità di azione prefigurate, che sono tali da rendere ineluttabile l’effetto pregiudizievole del successivo provvedimento attuativo, sarebbe comunque un atto direttamente lesivo, come tale idoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 gennaio 2016 n. 3);
Preso atto che dall’accertato vizio di incompetenza deriva, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può che assorbire tutte le altre censure (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; sez. IV, 1° marzo 2017 n. 941; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 luglio 2017 n. 627; T.A.R. Umbria, sez. I, 20 giugno 2017 n. 466; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 aprile 2017 n. 789);
Considerato che analogo vizio di incompetenza sussiste anche per le successive delibere di Giunta n. 576 del 2017 e n. 107 del 2018, con le quali è stata disposta la semplice sospensione temporanea della precedente revoca del passo carrabile de quo;
Ritenuto che le particolarità del caso giustifichino la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valerio Torano Antonio Vinciguerra




POLIZIA STRADALE E CONTACHILOMETRI MANOMESSI – REATO

 Mario Ricca

Quante volte è capitato o capita di sentire, oppure di intervenire in merito a delle denunce dei cittadini poiché, accortisi, sono stati raggirati e truffati per esempio: acquisto di un auto usata, manomettendo a sua volta il contachilometri.

Un fenomeno molto diffuso sia in Italia che all’estero

Sappiate che questo è reato penale, ma vediamo insieme.

La manomissione dei contachilometri infatti è punita sia a titolo di truffa (art. 640 c.p) che di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p).

Lo ha precisato anche chiaramente la Cassazione nella sentenza n. 24017/2018: la quale ha detto “questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa  contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015)“.

Per fortuna adesso quando si va a sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, sulla carta di circolazione vengono inseriti anche i chilometri del veicolo, così facendo, i venditori, non possono più manomettere il veicolo.

 




Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro

  • Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del Codice della strada . Font: www.studiocataldo.it

di Marina Crisafi – da www.studiocataldi.it

Siete pronti per la partenza per le vacanze, ma avete la macchina stracarica che sembra il furgone del comico Franco, oh Franco, col cofano e il tetto pieno persino di soppressate calabresi? Bene, sappiate che siete a rischio multa, piuttosto salata.

Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni commina multe fino a 338 euro.

La norma di riferimento è l’art. 164 che specifica anche le accortezze con cui posizionare gli oggetti trasportati in auto:

Bagagli auto: garantire libertà movimenti e stabilità veicolo

 

Anzitutto, l’art. 164 cds si occupa di disciplinare la sistemazione del carico sui veicoli. Questo deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Limiti di sagoma da non superare

 

Nello specifico, inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purchè nei limiti di cui all’articolo 61.

 

Carichi, niente sporgenze laterali

 

La disposizione sancisce poi che “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.

Le sanzioni per le auto troppo cariche

 

L’art. 164 cds non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85 a euro 338.

Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione. Solo una volta che la stessa sia stata compiuta a norma di legge, nato il carico in maniera conforme alle norme di legge, verranno restituiti i documenti all’avente diritto.

Consiglio: meglio partire leggeri!

 

Per cui, meglio fare attenzione e partire con carichi sistemati ad hoc, senza strafare coi bagagli: ne va della sicurezza del viaggio e del portafogli!




Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

  • La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono aggravanti dell’omicidio stradale nel rispetto del ne bis in idem sostanziale.

    Con la sentenza n. 26857/2018, depositata il 12 giugno (sotto allegata), la Cassazione sancisce che, chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti deve essere imputato per il reato di omicidio stradale nella forma aggravata, poiché l’imputazione separata e ulteriore per guida in stato di ebbrezza violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Questo il cambiamento apportato dalla legge n. 41/2016, che contempla la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe come aggravanti del reato base di omicidio stradale.

    SENTENZA

    Corte di Cassazione Civile sezione III, sentenza n. 4010 del 20 febbraio 2018

    Svolgimento del processo Autocarrozzeria (Omissis) S.r.l. (già M. C. S.r.l.) ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5668/2014 che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra Pa.Fr. conducente del veicolo danneggiato, P.S. proprietaria del veicolo danneggiante e R.G. conducente del veicolo danneggiante, ha condannato il solo R. al risarcimento del danno nei confronti della Pa.. Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta confessio determinata dalla mancata presentazione del R. a rendere l’interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti di P. e Alleanza Toro ma soltanto nei confronti del confitente. Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel CID, vada liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicuratore, mentre faccia piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente. Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha aggiunto che il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da Pa. e R., non era idoneo a dimostrare la veridicità del fatto, sulla base anche della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la relativa dichiarazione confessoria deve essere liberamente apprezzata dal giudice anche ne applicabile alla fattispecie, dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore. La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Il motivo è infondato. L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013). Quanto al secondo profilo, il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe violato l’art. 232 c.p.c., nel non ritenere che la mancata risposta del R. all’interrogatorio formale, sia pur con i limiti della ficta confessio, dovesse essere valutato insieme agli altri elementi di prova per arrivare alla conclusione della fondatezza dell’originaria pretesa dell’attrice. Il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile in quanto la censura è di merito. Ne consegue l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale. Con un unico motivo di ricorso incidentale la Vittoria Assicurazioni censura la sentenza in relazione al capo che ha sancito l’inammissibilità del suo intervento in giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente in via incidentale non dichiara dove abbia dato la prova della sua legittimazione nè impugna il capo di sentenza relativo alla mancanza della prova. Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico, sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis




PATENTE A PUNTI

  • I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l’obbligo della preventiva comunicazione. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 16/04/2018 n° 9270.  Dott. Giuseppe Aiello

Il provvedimento col quale viene disposta la revisione della patente di guida viene adottato senza la preventiva comunicazione. Il titolare della patente di guida viene a conoscenza del provvedimento già dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione cui sia connessa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti.  E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9270.

L’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.

Leggi la sentenza

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9270

 

Presidente Giusti
Relatore Scalisi

Fatti di causa

C.G. con ricorso del 16 maggio 2011 conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Direzione Generale e la Direzione Territoriale di Lecce della Motorizzazione Civile al fine di ottenere: a) in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento del 23 agosto 2011, con il quale la Motorizzazione di Lecce disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e b) nel merito chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento di revisione della patente di guida, il reintegro dei venti punti sulla patente del C.G. . Eccepiva, il ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione dell’art. 126 bis del Dlgs 285 del 1992, nella parte in cui prevede l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare agli interessati ogni singola variazione di punteggio onde consentire la tempestiva partecipazione agli appositi corsi di recupero; 2) l’illegittimità del provvedimento di cui si dice per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in considerazione della carenza di motivazione di detto provvedimento amministrativo.

All’udienza del 30 settembre 2001 si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che contestava gli assunti del ricorrente e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 5067 del 2011 dichiarava inammissibile il ricorso per essere la comunicazione di decurtazione del punteggio un provvedimento non impugnabile. Avverso tale sentenza C. interponeva appello per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo.

Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, nel merito richiamava le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5374 del 2011, dichiarava ammissibile l’opposizione, ma la rigettava nel merito. Secondo il Tribunale di Lecce l’appello doveva essere rigettato perché il provvedimento della Motorizzazione Civile era doveroso e vincolato una volta esaurito il punteggio e dovendosi rilevare che l’eventuale omessa comunicazione non escludeva la validità del provvedimento di revisione, sia perché dalla decurtazione dei punti l’automobilista era già a conoscenza, essendogli noto l’esito della contestazione dell’infrazione, sia perché poteva acquisire conoscenza tramite la consultazione dell’Anagrafe.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso C.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del Dlgs n. 285 del 1992 ed art. 6 del DM 29 luglio 2003 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida (GU. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal DM; 30 marzo 2006 (GU 3 maggio 2006 n. 101). Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni, o, in altri termini, che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione della decurtazione di punteggio al trasgressore non sarebbe condizione di validità del provvedimento stesso di revisione della patente di guida. Piuttosto, ritiene il ricorrente, l’art. 126 bis CdS imporrebbe all’amministrazione un obbligo di comunicare la decurtazione, la cui ratio risiederebbe nel porre il trasgressore in condizioni di riparare. E, la violazione di tale obbligo impedendo al trasgressore di iscriversi ai corsi per il recupero del punteggio, ai sensi dell’art. 6 del DM 29 luglio 2003 dovrebbe spiegare i propri effetti invalidanti anche sul provvedimento di revisione della patente.

Il Tribunale, non avrebbe tenuto conto, secondo il ricorrente, che in assenza della comunicazione di cui all’art. 126 bis CdS l’automobilista sarebbe posto nella totale impossibilità di verificare se la decurtazione dei punti sia stata operata legittimamente oppure illegittimamente in relazione a contestazioni per le quali sia stato proposto ricorso la cui decisione sia ancora sub iudice o per le quali il ricorso sia stato addirittura accolto dall’Autorità Giudiziaria.

Il motivo è infondato.

Va qui osservato che nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cass. n. 18174 del 2016).

Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione; ed è, altresì, evidente che, ai fini dell’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de “il portale dell’automobilista”, ovvero, l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

 




PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – RITIRO – MODULISTICA i suggerimenti del Cav. Mario Ricca

Scaricate la modulistica predisposta dal Cav. Mario RICCA

 

Quante volte è capitato o capita che durante un controllo alla circolazione stradale, si accerta che il conducente di veicoli durante l’esibizione della patente di guida, questa, è deteriorata oppure illeggibile. Bene, sappiate che potete ritirarla ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno nr.98 del 04 Ottobre1999, è inoltrata all’Ufficio D.T.T. del luogo di residenza/rilascio  che, previo richiesta  del titolare del documento,  potrà e verificherà la possibilità di   emettere il duplicato.

Praticamente una patente deteriorata “non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell’abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente”. Le versioni “cartacee” sono quelle più soggette all’usura, ma non sono esenti dal fenomeno nemmeno quelle formato tessera (cs.card).

La patente di guida si intende deteriorata quando anche uno solo dei suoi dati quali:

numero del documento;

data di scadenza, PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – MODULISTICA – MAGGIO 2018non sia identificabile.

stringa alfanumerica.

numero della patente;

foto del titolare,

dati anagrafici,

Si allega:

Circolare ministeriale nr.98.

 

Verbale di ritiro della patente di guida;