POLIZIA STRADALE E CONTACHILOMETRI MANOMESSI – REATO

 Mario Ricca

Quante volte è capitato o capita di sentire, oppure di intervenire in merito a delle denunce dei cittadini poiché, accortisi, sono stati raggirati e truffati per esempio: acquisto di un auto usata, manomettendo a sua volta il contachilometri.

Un fenomeno molto diffuso sia in Italia che all’estero

Sappiate che questo è reato penale, ma vediamo insieme.

La manomissione dei contachilometri infatti è punita sia a titolo di truffa (art. 640 c.p) che di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p).

Lo ha precisato anche chiaramente la Cassazione nella sentenza n. 24017/2018: la quale ha detto “questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa  contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015)“.

Per fortuna adesso quando si va a sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, sulla carta di circolazione vengono inseriti anche i chilometri del veicolo, così facendo, i venditori, non possono più manomettere il veicolo.

 




Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro

  • Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del Codice della strada . Font: www.studiocataldo.it

di Marina Crisafi – da www.studiocataldi.it

Siete pronti per la partenza per le vacanze, ma avete la macchina stracarica che sembra il furgone del comico Franco, oh Franco, col cofano e il tetto pieno persino di soppressate calabresi? Bene, sappiate che siete a rischio multa, piuttosto salata.

Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni commina multe fino a 338 euro.

La norma di riferimento è l’art. 164 che specifica anche le accortezze con cui posizionare gli oggetti trasportati in auto:

Bagagli auto: garantire libertà movimenti e stabilità veicolo

 

Anzitutto, l’art. 164 cds si occupa di disciplinare la sistemazione del carico sui veicoli. Questo deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Limiti di sagoma da non superare

 

Nello specifico, inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purchè nei limiti di cui all’articolo 61.

 

Carichi, niente sporgenze laterali

 

La disposizione sancisce poi che “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.

Le sanzioni per le auto troppo cariche

 

L’art. 164 cds non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85 a euro 338.

Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione. Solo una volta che la stessa sia stata compiuta a norma di legge, nato il carico in maniera conforme alle norme di legge, verranno restituiti i documenti all’avente diritto.

Consiglio: meglio partire leggeri!

 

Per cui, meglio fare attenzione e partire con carichi sistemati ad hoc, senza strafare coi bagagli: ne va della sicurezza del viaggio e del portafogli!




PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – RITIRO – MODULISTICA i suggerimenti del Cav. Mario Ricca

Scaricate la modulistica predisposta dal Cav. Mario RICCA

 

Quante volte è capitato o capita che durante un controllo alla circolazione stradale, si accerta che il conducente di veicoli durante l’esibizione della patente di guida, questa, è deteriorata oppure illeggibile. Bene, sappiate che potete ritirarla ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno nr.98 del 04 Ottobre1999, è inoltrata all’Ufficio D.T.T. del luogo di residenza/rilascio  che, previo richiesta  del titolare del documento,  potrà e verificherà la possibilità di   emettere il duplicato.

Praticamente una patente deteriorata “non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell’abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente”. Le versioni “cartacee” sono quelle più soggette all’usura, ma non sono esenti dal fenomeno nemmeno quelle formato tessera (cs.card).

La patente di guida si intende deteriorata quando anche uno solo dei suoi dati quali:

numero del documento;

data di scadenza, PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – MODULISTICA – MAGGIO 2018non sia identificabile.

stringa alfanumerica.

numero della patente;

foto del titolare,

dati anagrafici,

Si allega:

Circolare ministeriale nr.98.

 

Verbale di ritiro della patente di guida;

 

 

 

 




CODICE DELLA STRADA: CICLOMOTORI – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA: Come agire (I Suggerimenti del Cav Mario Ricca)

 

CICLOMOTORE – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA – APRILE 2018

 

Nonostante che da molti anni vi sia stata l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 nr. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ( G.U. Serie Generale nr.175 del 29.7.2010 – Supp.Ord. nr.171)   la quale stabiliva che decorsi i 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e cioè dal 14.02.2012, i ciclomotori (cs. cinquantini,motorini) avevano l’obbligo di nuova targatura e certificazione di circolazione, si continua ad assistere al fatto che alcuni conducenti di tali veicoli, continuano a circolare come se niente fosse, senza aver provveduto all’incombenza di cui sopra.

Va ricordato che dal giorno 14.02.2012, chi viene sorpreso a circolare con il ciclomotore non in regola con la targatura nuova e certificazione di circolazione in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2 della legge 29.7.2010 nr.120 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559” con pagamento entro 60 giorni di €. 519,67.

Giova, ancora ricordare che:

Trattandosi di norma non contenuta nel CdS, il pagamento della violazione è disciplinato dall’art. 16, Legge n. 689/81 ed il versamento deve avvenire tramite mod. F23 e può essere effettuato:

Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi   Agenzia dell’Entrate competente per territorio ( ex Equitalia);

Mediante delega ad una banca od ufficio postale sita nell’ambito territoriale del medesimo concessionario;

compilando apposito modulo F23 con i seguenti dati:

Ufficio/Ente= per i Carabinieri 9°2, per la Guardia di Finanza 9C7, per la Polizia Municipale 9°0

Codice Territoriale (Codice catastale del paese ove è il Comando)

Causale= PA

Codice Tributo = 741T – descrizione: Sanzione Amministrativa

I proventi vanno allo Stato;

In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, l’organo accertatore dovrà inviare rapporto all’autorità competente che è il Prefetto del luogo della commessa violazione al fine dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 17 della Legge 689/81.

 

Ambito di Applicazione

 

Le disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori,ovvero, ai seguenti :

 

 Ciclomotori a due ruote (Categoria L1) aventi :

una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h

cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna

motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico

 Ciclomotori a tre ruote (Categoria L2) aventi :

  • una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h
  • cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata
  • potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna
  • un motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico
 Ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri – Cat. L6) aventi :

una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h

massa a vuoto inferiore o pari a 350 Kg, escluse le batterie per i veicoli elettrici

cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata

potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna

potenza nominale continua inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

 

PRONTUARIO

 

 

Legge 120/2010
 

IPOTESI DI INFRAZIONE

SANZIONI

PREVISTE

PAGAMENTO

ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI ACCESSORIE
ART. 14 – Commi 2 e 3 – Legge 120/2010

Conducente del ciclomotore munito di contrassegno identificativo……. Circolava ancora con la vecchia documentazione, non costituita da certificato di circolazione e targa come previsto dall’art.97 comma1 CdS.

Sanzione amm.va

da € 389,00

   a € 1.559,00

 

519,67

 

Nessuna

 

 

Giova riferire che per condurre i ciclomotori a partire dal 19 gennaio 2013 bisogna essere in possesso di una patente di categoria AM, con età minima di anni 14.

 

Ai sensi dell’art.193 CdS, devono anche essere assicurati, ai fini della circolazione.

Non si può in nessun modo modificare le parti tecniche costruttive dei ciclomotori.

 

Il CdS ribadisce che i ciclomotori, qualora superano il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, dell’art.52 CdS, sono considerati motoveicoli (art. 52/4 CdS) a tutti gli effetti e pertanto devono essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).

 

 

 

Se per caso il trasgressore è un minorenne, l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità.

 

Pertanto la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori, così come previsto da Giurisprudenza consolidata e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005.

 

Segue verbale di contestazione in merito alla nuova targatura.

 

Buon Lavoro.

 

 

 

 

 

 




Rinnovo o primo rilascio della patente e caratteristiche della fotografia in formato fototessera: stampa in digitale, capelli, occhiali, posizione del viso. Quanto vecchia può essere?

  • Fonte www.laleggepertutti.it

 

Se devi richiedere o rinnovare la patente, tra i documenti che ti verranno richiesti dalla Motorizzazione c’è la classica fotografia in formato fototessera (sono necessarie due copie). Questa deve rispondere a specifici requisiti elencati, di recente, in una circolare del ministero dei trasporti [1]. In generale, le foto devono essere frontali, a colori e scattate entro sei mesi dall’impiego. Inoltre il volto non deve essere coperto da oggetti come occhiali particolarmente ingombranti e colorati (sono ammessi gli occhiali da vista sempre che non oscurino gran parte del viso), cappelli (sono ammessi quelli per motivi religiosi, sempre che lascino scoperta la fronte) e veli. Ma procediamo con ordine.

Rinnovo o primo rilascio della patente e caratteristiche della fotografia in formato fototessera

 

Indice

1 Come rinnovare la patente

2 Dopo quando scade la patente?

3 Quanto vecchia può essere la fotografia?

4 Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?

5 Posso tenere gli occhiali nella foto?

6 Come devono essere i capelli?

7 La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico

Come rinnovare la patente

 

 Quando è necessario rinnovare la patente di guida ?

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente.
Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.

Dal 17 settembre 2012, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.

Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo. 

Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti

  Categoria patente  Età
meno di
50 anni
più di
50 anni
più di
60 anni
più di
65 anni
più di
70 anni
più di
80 anni
Anni di validità della patente
AM, A1, A2, A, B1, B, BE 10 5 5 5 3 2
C1, C1E, C, CE 5 5 5 2(*) /
1 fino a 68 (**)
2(*) 2(*)
D1, D1E, D, DE (*****) 5 5 5(***) /
1 fino a 68 (****)
5(***) /
1 fino a 68 (****)
3(***) 2(***)
Patenti speciali (******)
AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS
5 5 5 5 3 2
Patenti speciali (******)
C1S e CS
5 5 5 2(*) 2(*) 2(*)
Patenti speciali (******)
D1S e DS
5 5 5(***) /
1 fino a 68 (****)
5(***) /
1 fino a 68 (****)
3(*) 2(*)

(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t. Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.

7. Cosa devo fare per rinnovare la patente di guida ?
Occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:
– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età, come indicato nella tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti della precedente risposta 6

Procedura di rinnovo
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare
– l’attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 e €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
– una foto recente formato tessera
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.
Nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare il numero verde 800979416, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, che potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione.
Per parlare con un operatore, invece, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Riferimenti normativi
Circolare n. 8326 del 9 aprile 2014
Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

 

 

Quanto vecchia può essere la fotografia?

La foto deve essere necessariamente recente. Ma cosa si intende con «recente»? Secondo il Ministero dei Trasporti [1], la foto non deve essere più vecchia di sei mesi. Si tratta di una regola valida per qualsiasi documento di riconoscimento e non solo per la patente. Quindi, se ti ritrovi nel cassetto due vecchie fototessere avanzate quando hai rinnovato un altro documento puoi utilizzarle solo se gli scatti sono stati eseguiti non al più tardi di sei mesi prima. Diversamente non possono essere impiegate né sulla patente, né sulla carta d’identità, né sul passaporto e dovrai procedere a procurarti nuove fototessere.

 

Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?

Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali è diventato facile produrre le fotografie in casa, anche quelle in formato fototessera. A tal fine, chi deve richiedere o rinnovare la patente non è tenuto a recarsi da un fotografo professionista, ma può provvedere da solo alla realizzazione dell’immagine da fornire alla Motorizzazione, scattandola con la propria fotocamera e poi stampandola a colori con un proprio dispositivo hardware. È però necessario che la foto risponda a determinate caratteristiche:

la dimensione deve essere: 40 millimetri di altezza x 35 millimetri di larghezza;

deve essere di buona qualità, chiara e nitida. La legge non prescrive uno standard minimo di pixel, il che significa che non bisogna necessariamente possedere una macchina fotografica di tipo professionale. L’importante è che l’immagine non risulti sfocata e che anche i tratti più particolari e nascosti del viso (si pensi a un neo) siano facilmente visibili;

il viso deve essere rivolto all’obiettivo della fotocamera in modo frontale, senza essere inclinato né lateralmente né verticalmente. Non sono ammesse pose artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, ecc..);

l’espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni);

la bocca deve essere chiusa;

gli occhi del soggetto fotografato devono essere aperti. Il soggetto non deve essere ripreso troppo da lontano;

nella foto deve rientrare tutta la testa, senza alcun taglio: quindi è necessaria una inquadratura dalla sommità dei capelli fino alla sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa orientativamente tra 28mm e 32mm. Il soggetto non deve essere fotografato troppo da lontano;

non ci devono essere né ombre né oggetti di sfondo, ma solo una superficie piana e bianca: quindi è necessario escludere sfondi come librerie o quadri, ma bisogna posizionare il soggetto dietro una parete bianca;

gli occhi non devono essere rossi per effetto del flash, né è ammesso il fotoritocco per evitare questo effetto;

non si possono utilizzare filtri che migliorino i colori o i dettagli della foto;

la stampa deve avvenire su carta di alta qualità e risoluzione, preferibilmente di tipo opaco. Non si può utilizzare carta lucida che crea problemi per via dei riflessi;

non è possibile consegnare foto tra loro diverse, sebbene nella medesima posa: è necessario procedere a ricavare più copie dallo stesso originale.

 

Posso tenere gli occhiali nella foto?

Si possono utilizzare solo gli occhiali da vista purché non siano particolarmente voluminosi e non coprano il volto. Secondo il Ministero, le montature degli occhiali da vista in cellulosa troppo evidenti e colorate non sono ammesse.

Come devono essere i capelli?

I capelli non possono essere posti davanti agli occhi e non possono coprire tutta la fronte.

La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico

Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 – Foto per patente

OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5

Prot. n. 23176/8.3

Roma, 20 ottobre 2016

OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.

Come noto, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità. Ciò determina la necessità di porre ogni necessario strumento di controllo per accertare che la fotografia apposta sul documento di guida rappresenti effettivamente il volto del suo titolare.

In merito, occorre considerare, anzitutto, che l’art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede espressamente che la fotografia da apporre sulla carta di identità deve ritrarre il soggetto titolare della carta stessa “senza cappello“. Questa disposizione è valida anche per tutti gli altri documenti di riconoscimento, tra cui, appunto, la patente di guida.

Con circolare n. 4 del 14 marzo 1995, il Ministero dell’interno ha chiarito – rispondendo a quesiti in merito alle foto da apporre sulle carte di identità di suore o soggetti che per motivi religiosi hanno il capo coperto da turbante – che “nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all’uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall’articolo 289 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell’abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili“.

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, occorre prestare la massima attenzione affinché sia accertata la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla patente e la persona che ne risulti essere il titolare.

Al riguardo, le recenti innovazioni tecnologiche offrono strumenti che possono, con alto livello di affidabilità, permettere queste verifiche, a condizione che la fotografia apposta sulla patente risponda a determinati parametri.

Di seguito si ritiene utile, ai nostri fini, riportare alcune indicazioni necessarie a verificare che le foto, presentate da coloro che richiedono, a qualsiasi titolo, il rilascio della patente di guida, siano conformi alle regole suggerite dall’ICAO (ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio).

Formato della foto

La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.

Caratteristiche generali

– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.

– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).

– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.

– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).

– Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaco (Fig. 2). È un suggerimento per ottenere una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

Inquadratura e posizione

– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.

– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).

– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).

– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.

– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).

– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto

– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.

– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).

– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.

– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.

– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.

Ornamenti, occhiali e coperture

– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).

– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.

– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).

– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.

– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).

La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)Danneggiata/macchiata

Figura 1

Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
Figura 2

Desaturata                Scarsa risoluzione

La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
Figura 3

Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)

La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
Figura 4

Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana

Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
Figura 5

Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo

La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
Figura 6Testa non centrata

 

Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
Figura 7Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso

 

La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
Figura 8Fuori fuocoSottoesposta / Sovraesposta

Figura 9

 

Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
Figura 10

Effetto occhi rossi

I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
Figura 11

Colori falsati

Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
Figura 12aCappello                    Berretto

Volto o parte del volto coperta

 

Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
Figura 13

 

Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
Figura 14

La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
Figura 15Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhiSul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà attivata procedura che consentirà, ai soggetti, pubblici e privati che acquisiscono le fotografie necessarie per il conseguimento e la conferma di validità delle patenti di guida (autoscuole, studi di consulenza automobilistica, sanitari ex art. 119 c.d.s.), di verificare preventivamente off line la compatibilità delle immagini ai criteri ICAO.Il sistema associa, ad ogni singola immagine, un codice a barre univoco. L’immagine può essere acquisita sia tramite scanner, sia tramite apparecchio videofotografico (ad esempio cabina fotografica attrezzata per la procedura in parola). In quest’ultimo caso il titolare deve esprimere il suo espresso consenso per l’invio dell’immagine al CED.IL DIRETTORE GENERALEnote 

[1] Min. Trasporti, circolare n. 23176 del 20.10.2016.

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

L’associazione dell’immagine alla patente avverrà con procedura che sarà illustrata, con apposito manuale, dal CED stesso.

Peraltro, si informa che il Centro elaborazione dati di questa Direzione Generale ha approntato un sistema per acquisire, tramite server, le fotografie scattate ai soggetti che richiedono il rilascio, a qualsiasi titolo, della patente di guida.

Tanto premesso, si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che la scrivente Direzione, tramite specifico software caricato nel sistema informatico, verificherà automaticamente, una volta acquisita una fotografia da apporre sulla patente di guida, se questa è conforme ai criteri ICAO. Nel caso in cui non dovesse rispondere ai predetti criteri, l’interessato dovrà produrre una nuova fotografia.

 




CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c’è da sapere

dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o pneumatici invernali. fonte ASAPS

(ASAPS) Anche quest’anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o pneumatici invernali.
In proposito, allo scopo di impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni finalizzate a regolamentare – in via generale – le modalità di attuazione di tali provvedimenti, è recentemente intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU1580 del 16.01.2013.

Cercheremo, pertanto, di fare un po’ di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili

 

ORDINANZE E PRESCRIZIONI

 

Va preliminarmente osservato che con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada”, il quale – nell’attuale formulazione – prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa previsione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che viene di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).

 

 

Tale innovativa prescrizione, legata ad un arco temporale fisso indipendentemente dalla reale situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada,

 

con la quale viene imposto l’obbligo di circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o pneumatici invernali: tuttavia, essendo questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato (in qualunque periodo dell’anno).

 

 

 

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

 

 

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista – rispettivamente – dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

 

LE CATENE DA NEVE

 

 

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo (il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e – successivamente – quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non è previsto né possibile il montaggio di catene).
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si precisa che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

 

 

PNEUMATICI INVERNALI

 

Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.

Come si vede dalle immagini sopra riportate, spesso – oltre alla marcatura legale indicata – sono presenti anche altri simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (quali ad esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.): essi in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).
 

VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI

 

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.

 

GLI PNEUMATICI CHIODATI

 

 

Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:

Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
– sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
– numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
– uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.

 

PNEUMATICI INVERNALI: SU DUE O QUATTRO RUOTE ?

 

 

La Direttiva in argomento, mentre precisa che i mezzi antisdrucciolevoli (catene) devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

 

VEICOLI A DUE RUOTE

 

 

Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. (ASAPS)

 

 

Testo aggiornato con le ultime disposizioni che regolano la materia. (ASAPS)

 

>Sta per arrivare l’obbligo sull’uso delle gomme invernali o le catene al seguito
Sintesi delle regole

 

>Gomme invernali le norme stradali per non incorrere in sanzioni
Tutte le spiegazioni
(Con le considerazioni conclusive dell’ASAPS)
di Girolamo Simonato*

>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve
(Importante direttiva su tutte le regole per l’uso delle gomme da neve e le catene)
(Prot. RU 1580, 16 gennaio 2013)

 

>Ministero dell’Interno
Catene in tessuto AutoSock – Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG.RIC.
(Prot.300/A/8321/13/105/1/2, 5 novembre 2013)

 

>Tornano le catene!
Un grande risultato inseguito con fermezza dall’Asaps
Il Parlamento ci ripensa e la Commissione Bilancio inserisce nella legge di Stabilità una norma che abroga l’uso esclusivo delle gomme invernali

 

>Catene: l’ASAPS vince ancora ed è una vittoria conquistata col tenace buonsenso
Dopo i 150 all’ora e la proposta di spegnere i lampioni di notte, la “lista civica” della sicurezza stradale incassa un nuovo successo

 

>Ecco l’elenco completo di tutte le strade e le autostrade con obbligo di gomme invernali o catene
Le ordinanze sono già in vigore
Chi circola senza rischia multe fra gli 80 a 318 euro

 

>Viaggiare sicuri con la neve, i consigli dell’Asaps

 

>Vento Forte Laterale e neve – Consigli alla Guida
di Carlo Rinaldi *

 

>Inverno e neve: con le gomme giuste al momento giusto
Le tante insidie della stagione fredda si possono combattere equipaggiando l’auto con le coperture invernali M+S
Anche questa è “guida preventiva”

 

>Asaps
I nostri consigli per viaggiare sicuri e per gli acquisti degli pneumatici

 

>Catene da neve, la guida
L’inverno si affronta così
Nell’epoca dei pneumatici winter le catene da neve hanno ritrovato un’identità con i modelli a montaggio semplificato, sono sempre utili a bordo, ma attenzione a montarle sulle ruote giuste e ad evitare i falsi

 

>Pneumatici invernali : quali si possono usare

 

>Strade d’inverno
La neve
Ecco alcune semplici regole per migliorare la sicurezza operativa alla guida del veicolo 4×4 di servizio per una buona tenuta di strada del veicolo, ma anche per aumentare la prontezza di riflessi del guidatore

 

>Guidare sulla neve, ecco 10 cose da sapere per cavarsela anche senza essere piloti
Muovere dolcemente il volante ed evitare di toccare i freni sono due indicazioni da tenere bene a mente

 


>VIDEO – Come montare le catene

CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c




CODICE DELLA STRADA: FISSAGGIO DEL CARICO – SCATTA LA VERIFICA SU STRADA

FISSAGGIO DEL CARICO – SCATTA LA VERIFICA SU STRADA – Dal 20 MAGGIO 2018

  • autore: Cav Mario Ricca

 

Con Decreto Ministeriale nr. 215 del 18 maggio 2017 (G.U.139 del 17.6.2017) (che recepisce la Direttiva 2014/47/UE) stabilisce come deve essere fissato il carico, basandosi sulle linee guida comunitarie del 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 tonnellate circolanti nell’Unione Europea, ha previsto che dal 20 maggio 2018 vengano effettuati su strada una serie di controllo tecnici, al fine di garantire la sicurezza stradale, in particolare l’allegato III del decreto che regola i principi in materia di fissazione del carico, per scongiurare che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte le fasi di operatività del veicolo.

In caso di carenze gravi o pericolosità è previsto anche che il veicolo non possa essere rimesso in circolazione se prima non viene rimossa l’anomalia riscontrata.

Durante il trasporto, se disponibili, a bordo del veicolo vanno conservati:

Certificato di revisione relativo al controllo tecnico più recente o relativa copia ( in caso di certificato di revisione elettronico, la copia cartacea certificata o originale cartaceo);

Copia della relazione relativa all’ultimo controllo su strada.

 

L’art. 2 del decreto in questione dice che si applica a:

ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:

veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente – veicoli della categoria M2 ed M3;

veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli della categoria N2 ed N3;

rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O3 ed O4;

trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

L’art.7 comma 3 del relativo decreto, stabilisce che “ le imprese” sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli.

E’ doveroso far presente che la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge di “caricatore” ovvero “l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”, come definito dall’ art.2 lett.d del D.Lgs 21.11.2005 nr.286 per cui “ il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 61 e 62 del CdS ( massa limite) e di tutte quelle che riguardano la corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui agli artt. 164 e 167 CdS.

L’allegato II del decreto, oltre ad avere un lungo elenco di caso da verificare durante il controllo elenca gli ambiti dei veicoli che sono oggetto dei controlli su strada e le modalità con cui devono avvenire:

identificazione del veicolo;

impianto di frenatura;

sterzo;

visibilità;

impianto elettrico e parti del circuito elettrico;

assi, ruote, pneumatici, sospensioni;

telaio ed elementi fissati al telaio;

altri equipaggiamenti;

effetti nocivi;

controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.
I principi di fissazione del carico sono elencati nell’allegato III e prevedono tre categorie di mancanze: lieve, grave e pericolosa.

 

Una carenza lieve: avviene quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza;
una carenza grave: si ha quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso;
una carenza pericolosa: emerge quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

 

Nei casi di carenza grave o pericolosa, gli ispettori possono anche decidere di fermare il veicolo fino a quando non viene rimossa l’anomalia.

 

Infine, l’art. 21 del decreto, prevede che le sanzioni per le violazioni riscontrate nel presente decreto sono punite ai sensi dell’art.79 CdS.




notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata

modello proposta dal Cav. Mario Ricca: NOTIFICA TRAMITE PEC – GENNAIO 2018 – lettera notifica vdc via pec

ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA

(DECRETO 18 dicembre 2017 – Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata)

 

ORGANO PROCEDENTE

denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto

 

INTESTAZIONE REPARTO

 

 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE NONCHE’, SE DIVERSO, DI CHI HA CURATO LA REDAZIONE DELL’ATTO NOTIFICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 201 DEL CDS, 149BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ED IN RELAZIONE AL DECRETO 18 DICEMBRE 2017
Il sottoscritto ______________________________________________________________ in qualità di responsabile del provvedimento di notifica del verbale di contestazione serie ______________ n.__________________________

redatto in data _____/_____/________ dal Comando__________________________________________________

con cui è stata contestata una infrazione in materia di sicurezza stradale commessa con il veicolo targato          ___________________marca________________________, modello ____________________________ dal quale:

r Lei risulta registrato come intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato:

r L’intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato ha indicato che Lei stava guidando il veicolo quando l’infrazione in materia di circolazione stradale è stata commessa.

r Gli estremi dell’infrazione sono descritti al successivo punto “A”

r L’importo della sanzione amministrativa applicabile a questa infrazione e la scadenza dei termini per il pagamento, sono indicati nell’allegato verbale di infrazione summenzionato e allegato in formato digitale.

r La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale Italiana. attesta che la presente copia informatica è conforme all’originale/copia conforme.

 

A. ESTREMI DELL’INFRAZIONE
 

a)   Dati riguardanti il veicolo con cui l’infrazione è stata commessa:

Targa di immatricolazione ___________________________________ Stato di immatricolazione _______________

Marca e modello _____________________________________________________________________________

 

b)  Dati riguardanti l’infrazione

Luogo, data e ora in cui è stata commessa l’infrazione: _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Natura e qualificazione giuridica dell’infrazione: _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELL’UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO
Per quanto la S.V. potrà richiedere accesso agli atti amministrativi inviando specifica richiesta al seguente indirizzo, Comando ______________________________________ di ________________________, Via _____________ _____nr.______( __________________ 7 _________________ PEC _________________________________

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI GLI ATTI O PROVVEDIMENTI VENGONO NOTIFICATI E L’INDICAZIONE DELL’ELENCO DA CUI IL PREDETTO INDIRIZZO È STATO ESTRATTO OVVERO LE MODALITÀ CON LE QUALI È STATO COMUNICATO DAL DESTINATARIO; 
La seguente comunicazione viene inviata al/alla Sig. __________________________________________________

nato il _____/_____/_________ a   ___________________________________________ residente a____________ ___________________________Via ___________________________________________________ n. _________ tramite PEC la quale:

r È stata comunicata dal trasgressore all’atto della contestazione:

r Individuata tramite i pubblici elenchi regolarmente consultabili da questo Comando procedente.

 

COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 DEL PRESENTE DECRETO, SE L’ORIGINALE È FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO, CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE A NORMA DELL’ART. 22, COMMA 2, DEL CAD, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE, OVVERO UN DUPLICATO O COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE A NORMA DELL’ART. 23-BIS DEL CAD, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA COMUNICAZIONE O INFORMAZIONE UTILE AL DESTINATARIO PER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA DIFESA OVVERO OGNI ALTRO DIRITTO O INTERESSE TUTELATO. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni direttamente al Prefetto di _________________________ o in alternativa entro 30 giorni al giudice di Pace di _______________________,

(60 giorni se residenti all’estero) termini meglio indicati sul verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 203 co. 1 CdS,

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

 




CODICE DELLA STRADA: QUNDO SI PERDONO I PUNTI DALLA PATENTE

Il controllo dei punti patente da casa vostra con una semplice telefonata al 848782782 al costo di una chiamata urbana e amcora altro sulla patente a punti. di Giordano G. 28.02.2011

LA PATENTE A PUNTI

Quello che tutti devono sapere

Di G. Giordano

Periodicamente assistiamo a sostituzioni e modificazioni degli articoli del codice della strada nell’ambito di una politica di riqualificazione del territorio, sia urbano che extraurbano, avendo come finalità prioritaria, di ordine sociale ed economico, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale.

Numerosi sono gli obiettivi che si intendono perseguire con la riforma iniziata nel corso dell’ultimo decennio. Si tratta di interventi capaci di incidere sulla cosiddetta mobilità sostenibile in maniera tale da garantire a ciascuno il proprio diritto alla mobilità senza gravare eccessivamente sul sistema sociale in termini di inquinamento atmosferico, acustico, sulla congestione da traffico veicolare ed inoltre, ridimensionando il tasso di incidentalità.

Si parla anche di miglioramento degli standard di qualità di vita dei cittadini. In quest’ottica rientra la possibilità che viene data ai possessori delle patenti di guida di controllare, in tempo reale, il “saldo” dei punti utilizzando il portale dell’automobilista. E’ un servizio online attivato da una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso la Direzione generale della MCTC.

Il Ministero dei Trasporti ha pensato proprio a tutto!

Infatti, coloro che non sono inseriti nel social network e non hanno la minima idea di come si navighi in rete, possono utilizzare l’utenza telefonica 848782782 al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico (la telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso).

Ma perché è importante controllare lo stato della propria patente?

Sappiamo tutti che la decurtazione dei punti dalla patente è un sistema che va ad integrare le sanzioni previste dal CdS, pur non qualificandosi come sanzione accessoria. E’ possibile recuperare punti in due modi:

  1. a) non violando per due anni consecutivi, norme che comportano decurtazione di punteggio;
  2. b) con la frequenza a specifici corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati dal DTT. E, qui, è intervenuto il legislatore con la L. 120/2010 stabilendo che la riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame.

Ma attenzione a non incorrere nella perdita totale del punteggio iniziale, pari a 20 punti (elevabile ad un massimo di 30, nell’arco di un decennio virtuoso). In tal caso è prevista la revisione della patente ed il titolare ha trenta giorni di tempo, dalla notifica del provvedimento di revisione, per riacquistare l’idoneità tecnica e pratica secondo quanto previsto dall’art.128 CdS. Altra novità è quella di sottoporre allo stesso esame di idoneità tecnica, il titolare di patente, che dopo la prima violazione, con decurtazione di almeno cinque punti, ne commetta altre due con medesima decurtazione, nell’arco di dodici mesi.

Ricostruiamo ora i vari passaggi, dalla commissione dell’infrazione alla comunicazione all’utente dell’avvenuta decurtazione del punteggio.

Necessariamente l’agente accertatore dovrà indicare nel verbale di contestazione il punteggio previsto per ciascuna violazione.

L’organo cui appartiene l’agente accertatore deve comunicare la notizia all’Anagrafe degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Il verbale si intende definito quando:

  • Sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 60 gg.);
  • Siano trascorsi i termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale (entro 60 gg. dalla data della contestazione o notificazione dell’illecito commesso);
  • Siano stati respinti, con atto definitivo, gli eventuali ricorsi presentati ( il termine di 30 gg. per la comunicazione all’anagrafe, decorre dal momento in cui l’ufficio o comando dell’agente accertatore ne riceve notizia).

Sarà quindi l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a comunicare a mezzo posta, agli interessati, ogni variazione di punteggio. Spesso però può verificarsi un gap temporale tra il momento in cui si viene a conoscenza della notizia e quello in cui si comunica alla parte.

E qui scatta l’onere dell’interessato di controllare in tempo reale lo stato della propria patente.

Nel caso di perdita totale del punteggio, se entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, il titolare della patente non ottempera, è prevista la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, con atto definitivo, a cura del competente ufficio del DTT. Tale provvedimento viene notificato dagli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12 del CdS che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso il comando di appartenenza.

La tabella dei punteggi previsti in violazione delle norme che comportano la decurtazione, è allegata all’art. 126bis.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Finalmente è arrivato l’incentivo, ovvero il sistema premiante per i neopatentati diligenti. Il legislatore ha previsto con la L. 120/2010, che per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 126bis), di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.

Rimane invariato il caso in cui si accertano violazioni in:

  • Concorso formale ( quando con una sola azione od omissione si violano più norme);
  • Concorso materiale ( quando con più azioni od omissioni si viola la stessa norma o più norme)

Dovranno essere detratti al massimo 15 punti, purché tra le violazioni commesse in concorso formale o materiale non sia prevista nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente.

La disciplina del punteggio si applica anche alla Carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per la cui conduzione sia previsto tale documento e, soprattutto, nell’esercizio dell’attività professionale.




A RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA approvato dal Senato il ddl 1720;

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati. Fonte<: www.senato.it Fonte: comefare.it ins.to 8.05.2010 g.aiello

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA approvato dal Senato il ddl 1720;

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati.

Fonte

Venerdì 7 maggio 2010

Sicurezza stradale: sì dell’Aula

Il testo torna all’esame della Camera

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati.

Il relatore sen. Cicolani ha esposto questa mattina in Aula alcune delle novità principali. «Abbiamo inasprito le sanzioni per chi trucca le minicar – ha detto il sen. Cicolani – ed abbiamo imposto le cinture di sicurezza sulle minicar stesse. Abbiamo inoltre impedito che coloro ai quali venga revocata la patente possano guidare ciclomotori o minicar, utilizzando quindi una strada surrettizia per mitigare la sanzione ricevuta. Abbiamo introdotto la necessità, per tutti i neopatentati, di sottoporsi ai test di alcool e droga ed abbiamo altresì introdotto la necessità del certificato storico delle patologie del richiedente. (…) Abbiamo inasprito le sanzioni per gli autotrasportatori che in primo luogo violano i tempi di riposo e anche quando eccedono quote minimali dei tempi di guida. (…) Abbiamo introdotto l’obbligo di indossare il casco per i conducenti di biciclette per i ragazzi fino a 14 anni. Abbiamo anche introdotto la possibilità di accedere, pur se soltanto per una volta, ai lavori di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie da parte di chi ha guidato sotto l’effetto di alcol o stupefacenti ma senza mai provocare incidenti. Abbiamo anche stabilito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle nelle stazioni di servizio autostradali».

Tra i provvedimenti cosiddetti minori, ha aggiunto il Relatore, «abbiamo introdotto agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap; abbiamo facilitato l’acquisto e l’utilizzo degli apparecchi di controllo remoto da parte degli enti locali; abbiamo introdotto la targa personale e una serie di norme che combattono le intestazioni fittizie delle auto e che modificano, attraverso la targa personale, questa cattiva pratica che è tuttora molto presente nel nostro Paese».

 

Nuovo Codice della strada 2010: guida alle modifiche

Fonte: comefare.com

La riforma del codice della strada ha dato i primi, importanti passi: il Senato ha approvato il ddl. Per essere attivo, il provvedimento deve venire confermato dalla Camera. Ma è comunque interessante cominciare a capire quali potrebbero essere le nuove norme con cui dovremo confrontarci al volante.

Ecco, punto per punto, una mini-guida alle principali novità.

Istruzioni per capire il nuovo Codice della Strada 2010

  • NOTIFICHE:   Il termine per la notifica passa da 150 a 60 giorni; se non verranno notificate entro questo limite saranno considerate nulle. L’1% dei proventi delle contravvenzioni su strada andrà allo Stato; il resto andrà al 50% ai proprietari delle strade e al 50% a Comuni o Province. Chi ha un reddito inferiore ai 15 mila euro e riceve una contravvenzione superiore ai 200 euro potrà pagarla a rate.
  • LIMITE DI VELOCITÀ: Resta a 130 km orari, fatta salva la possibilità per le società autostradali di consentire il limite di 150 km/h  nei tratti a tre corsie in cui siano installati i tutor (ma solo con buone condizioni meteo).
  • DEROGA A PATENTE SOSPESA: In casi comprovati di estrema necessità, come  accompagnare familiari in difficoltà o recarsi sul luogo di lavoro in caso questo non sia  raggiungibile dai mezzi pubblici, chi ha ricevuto la sospensione della patente potrà chiedere al prefetto una deroga di tre ore al giorno. I tempi della sospensione vengono però raddoppiati
  • MINICAR: Stop ai “trucchi” per motorini e minicar:il meccanico rischia una multa da 389 a 1.556 euro, il proprietario da 148 a 594 euro. Le minicar avranno l’obbligo delle cinture di sicurezza. Chi ha la patente sospesa non potrà più mettersi alla guida di minicar.
  • TEST ANTIDROGA: Diventa obbligatorio al primo rilascio della patente e a ogni  rinnovo delle patenti  ‘professionali’ (autisti, camionisti etc.)DROGHE: in caso di ragionevole sospetto che il conducente si trovi sotto l’effetto di stupefacenti è consentito sottoporlo ad appositi esami, anche attraverso il prelevamento di campioni di mucosa del cavo orale.
  • LICENZIAMENTO PER UBRIACHEZZA O EFFETTO DI DROGHE: il datore di lavoro avrà facoltà di licenziare per giusta causa un autista professionale a cui viene sospesa la patente perché trovato al volante in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
  • ALCOL: Dalle 3 di notte in avanti, i locali notturni avranno il divieto di vendere sostanze alcoliche. Negli Autogrill delle autostrade il divieto scatta alle 2 di notte fino alle 7 di mattina; in caso di superalcolico, il divieto è ancora più severo: proibito servirli già a partire dalle 22. Le multe vanno dalle 2500 ai 10.500 euro. I neopatentati che guidano da meno di tre anni e gli autotrasportatori hanno l’assoluta proibizione di bere alcolici prima di guidare (multe da 155 a 624 euro).
  • MOTO: Paraschiena e casco integrale non saranno obbligatori. Dal 1° gennaio 2011 chi ha un motorino con 50 cc di cilindrata dovrà superare un esame di guida pratica, come previsto dalla normativa europea.Chi trasporta in moto bambini fino a un metro e mezzo di altezza ha il limite dei 60 km/h. Se il bambino ha tra 5 e 12 anni è obbligatorio un apposito seggiolino con caratteristiche che verranno definite dal Ministero dei Trasporti.
  • BICICLETTA: I ragazzi fino a 14 anni hanno l’obbligo di indossare l’apposito caschetto. I ciclisti che commettono infrazioni al codice della strada riceveranno una multa ma non perderanno punti della patente (e non verranno multati se parcheggiano sul marciapiede o in aree pedonali)

Altre novità sono la possibilità di prendere il foglio rosa a 17 anni per chi possiede già la patente A per le moto; sgravi fiscali per i disabili che decidono di acquistare autoveicoli  e la possibilità di creare una targa personalizzata, legata al proprietario e non più all’auto, per chi acquista un nuovo veicolo. Una norma che certamente farà discutere è invece quella che non prevede nessuna sanzione e nessun divieto per i fumatori alla guida.