LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI: relazione del dott. Vincenzo Manna

Pubblichiamo l’interessante relazione tenuta dal Dott. Vincenzo Manna al Convegno di pontecagnano del 9 dicembre 2009 dal titolo LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI.

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI

  1. – Premessa 

Eccoci ad affrontare in questa sede la normativa sulle recenti modifiche al Codice della Strada.

Questa volta non dobbiamo commentare il solito decreto legge estivo, ma una legge ordinaria: l. 15/07/2009 n° 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, pubblicata sul S.O. G.U. n° 170 del 24/07/2009, entrata in vigore l’8/08/2009); agli effetti pratici, cambia poco, solo una maggiore e quanto mai opportuna disponibilità di tempo per “assorbire” le nuove disposizioni e porsi nella condizione di dare attuazione alle stesse nel modo migliore.

Anche in quest’ occasione, si tratta dell’ennesimo pacchetto sicurezza che, nel tentativo di garantire una vita sociale più serena, prende in considerazione molteplici materie, ciascuna delle quali, contribuisce, indubbiamente al raggiungimento di detto risultato; tra tali materie, non poteva mancare, come nel recente passato, la disciplina della circolazione stradale che, indubbiamente, incide, ed anche in misura non secondaria, su quella sicurezza di vita quotidiana, che costituisce l’ambizione o la speranza di ciascun cittadino.

Nella parte che interessa la disciplina della circolazione stradale, gli interventi del legislatore sono molteplici, di varia tipologia e toccano vari aspetti di detta disciplina; per alcuni degli stessi, in verità, rimane abbastanza difficile cogliere, quanto meno nell’immediatezza, il contributo che la novità possa apportare alla sicurezza stradale.

Ma l’osservazione non ci deve sorprendere: ormai siamo abituati, da diversi anni, alla procedura seguita dal legislatore, che da l’impressione continuamente di improvvisare: ripete gli interventi sulle stesse disposizioni, a dimostrazione dell’assenza di un progetto complessivo; con un risultato che possiamo definire, quanto meno, poco organico, in quanto manca un valido coordinamento tra le varie norme, come se le stesse dovessero essere prese in considerazione singolarmente e non come parte di un testo complessivo che, non a caso, è definito “Codice della Strada”; infine, ancora una volta, le novità sono proposte in modo non sempre chiaro, lasciando molto spazio all’interpretazione.

Tuttavia, a prescindere da tali aspetti critici, anche a costo di apparire in contraddizione con me stesso, ritengo che le nuove disposizioni, nel loro insieme, siano da giudicare positivamente: le stesse, in particolare alcune, possono apportare un piccolo contributo al raggiungimento di una maggiore sicurezza nella circolazione stradale.

Per quanto attiene la presentazione dell’articolato, dobbiamo evidenziare un, almeno parziale, ritorno al passato: infatti, pur essendo il testo di legge abbastanza corposo, lo stesso si presenta con solo tre articoli, ciascuno dei quali contiene numerosi commi; non siamo tornati ai livelli di alcuni anni or sono in cui un unico articolo presentava centinaia di commi, ma ci siamo tornati vicino; pensavamo che il deciso intervento del Presidente della Repubblica fosse stato utile a troncare, anni or sono, tale disdicevole prassi…; si vede che non è stato determinante.

Le modifiche che interessano la disciplina della circolazione stradale, sono tutte comprese nell’art. 3 della l. 94/09; le stesse si traducono, in pratica, in ulteriori modifiche al C.d.S.; tuttavia non tutte; infatti abbiamo anche qualche intervento che, pur trattando la citata materia, si presenta in modo autonomo rispetto il testo citato.

Come, ormai, è prassi costante per i miei interventi, finalizzati alla presentazione delle novità agli operatori della polizia locale, ancora una volta, affronterò le singole modifiche cercando di privilegiare gli aspetti operativi; in questa circostanza, devo fare un’ulteriore precisazione: vi sono alcune disposizioni, neppure di secondaria importanza, che, deliberatamente, escludono la possibilità di applicazione delle stesse, da parte degli organi di polizia stradale non dipendenti dallo Stato (e, quindi, anche gli organi di polizia locale); anche in questo caso, pertanto, mi limiterò a fare un cenno di dette disposizioni per completezza di esposizione e per non lasciare i colleghi completamente all’oscuro di tali novità, ma senza trattenermi più di tanto sulle stesse.

Dopo queste premesse, non ci rimane che metterci all’opera.




CODICE DELLA STRADA art 20 e 34 bis modifiche apportate dal provvedimento sicurezza pubblica approvato definitivamente il 2 luglio 2009

DALL’8 Agosto COSTERA’ CARO insozzare le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta misura prevista dal nuovo art. 34 bis. VITA DURA ANCHE per chi tenterà di OCCUPARE ABUSIVAMENTE IL SUOLO PUBBLICO e’ quanto stabilito dall’Articolo 20 del codice strada Dopo le modifiche subite dal provvedimento sicurezza pubblica approvato definitivamente il 2 luglio 2009 – Legge 15 luglio 2009 n. 94 in vigore dall’8 agosto 2009 Giuseppe Aiello 30 luglio 2009
ECCO DI SEGUITO INDICATE LE MODIFICHE :

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 155,00 ad euro 624,00

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

modifica introdotta dall’articolo 3 comma 16 provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 – Suppl. Ordinario n.128) -(in vigore dall’8 agosto 2009)

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(1) Così modificato dall’art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472

Art. 34-bis. – (Decoro delle strade)

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

introdotto dal provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 – Suppl. Ordinario n.128) – (in vigore dall’8 agosto 2009)




CIRCOLAZIONE STRADALE OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE IN STATO DI EBBREZZA GRAVE O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale. relazione dell’ Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze Al Convegno Nazionale MARCOPOLO di Palermo 8-9 maggio 2009 inserito g. aiello 7.07.2009

Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese

a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla

vita e all’incolumità individuale.

OMICIDIO COLPOSO

L’aumento del massimo edittale per l’omicidio colposo stradale L’intervento modificativo procede per l’omicidio colposo, aggravato dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro», ad aumentare il limite massimo edittale – a 7 anni – con notevole espansione, verso l’alto, della forbice sanzionatoria.

La logica di tale ulteriore incremento è, forse, da rinvenirsi nell’opportunità di consentire l’applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto; e ciò anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza che avrebbe consentito agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l’art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo “della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la … reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni”.

L’omicidio colposo stradale aggravato dall’uso di sostanze

Nel caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” – con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

Tale previsione costituisce una figura di reato circostanziato (aggravante speciale ad efficacia speciale) della fattispecie contemplata nell’ipotesi precedente.Inoltre, per effetto della disposizione in esame, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.), diviene elemento circostanziale,che resta assorbito nell’ipotesi di delitto aggravato, il quale assume così il carattere di “reato (eventualmente) complesso” ex art. 84 che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell’impresa criminosa costituita da più fatti-reato. Riprova ne sia anche l’analisi del nuovo quantum sanzionatorio previsto, che risulta ampiamente superiore alla somma (cumulo materiale) delle pene stabilite per i reaticomponenti.

Ulteriore argomento sistematico circa la unicità del reato complesso, è offerto dall’art. 170 c. 2, ai sensi del quale, la (eventuale) causa estintiva del reato componente, non si estende al reato complesso.Resta da chiedersi, in caso di contestazione del solo art. 589 complesso, che fine facciano le altre sanzioni e/o misure (sospensione e revoca patente, fermo e confisca del veicolo) previste dall’art. 186 commi 2 lett. c) e 2-bis C.d.S. assorbiti.

La norma reca numerose incertezze e perplessità laddove si rifletta sull’espressione lessicale utilizzata per fondare la seconda ipotesi di aggravante, concernente il soggetto «sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Ci si deve domandare, infatti, se la formulazione utilizzata valga a qualificare tale condizione quando si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S. – nonostante il mancato espresso richiamo a tale norma – ovvero se, invece, voglia inserire un’eventualità legislativa contrapposta e diversa rispetto alla «guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti».

In altri termini, si potrebbe ritenere che altro è «la guida in stato di alterazione psicofisica» di cui all’art. 187 C.d.S., altro è il soggetto under effect preso in esame dall’art.589 c. 2, per fondare la nuova aggravante. Conseguenza diretta di tale ipotesiinterpretativa, sarebbe che, ai fini dell’integrazione del delitto aggravato in esame, non sarebbe nemmeno richiesto che il soggetto si trovi alla guida di un veicolo, essendo sufficiente la violazione di una delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commessa da soggetto “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, che abbia cagionato la morte di altro utente della strada.

Si pensi all’ipotesi del pedone che, sotto l’effetto di stupefacenti, attraversi improvvisamente, fuori dalle strisce pedonali o con la lanterna semaforica rossa,costringendo il conducente del veicolo dotato di precedenza ad una brusca frenata o sterzata, a seguito della quale, si verifichi un incidente con esiti mortali.

L’aumento di pena per il concorso formale di reati

Nel caso di eventi mortali e lesivi colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, di cui al comma 3 dell’art. 589, viene elevata da 12 a 15 anni di reclusione la soglia massima di pena.

Si tratta di un’ipotesi di concorso formale di reati – e non di reato complesso, né dicircostanza aggravante – specificamente disciplinata, in deroga al sistema del cumulomateriale e giuridico di cui agli artt. 71 e ss., solo quoad poenam. Da ciò consegue che, poiché i singoli reati (di omicidio o lesione) conservano la propria autonomia e distinzione, in riferimento a ciascuno di essi vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, ivi compresa la procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose.

LESIONI COLPOSE

Come noto, il codice prevede tre figure di lesioni personali colpose, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno ed a forma libera. Denominatore comune è la «malattia nel corpo o nella mente», ai sensi dell’art. 582.

Le lesioni (“lievi”) sono quelle produttive di quel processo patologico di difesa orestaurazione dell’organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno(comprende anche la lesione che, ex art. 582, sarebbe lievissima).

Le lesioni sono “gravi”, ai sensi dell’art. 583 c. 1, quando:

– «dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»;

– «il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo».

Le lesioni “gravissime”, ex art. 583 c. 2 cod. pen., richiedono:

– «una malattia certamente o probabilmente insanabile»;

– «la perdita di un senso»;

– «la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»;

– «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Le lesioni colpose stradali aggravate dall’uso di sostanze

Simmetricamente a quanto previsto in relazione all’omicidio colposo, viene introdotta, all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 590, l’aggravante speciale ad efficacia

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speciale derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

In tal caso, per lesioni gravi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e, per

le lesioni gravissime, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

In questo caso si pone, tuttavia, un problema di non poco momento.

Infatti, come noto, le lesioni colpose stradali, anche gravi o gravissime, risultano, ai

sensi dell’ultimo comma dell’art. 590 – a differenza di quelle dovute ad inosservanza

delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – perseguibili a querela.

Sembrerebbe, allora, che l’esistenza del reato complesso risulti subordinata alla

verificazione della condizione di procedibilità.

Si deve, tuttavia, ricordare che, ai sensi dell’art. 131, per il reato complesso,

perseguibile a querela, si procede d’ufficio laddove il “reato contenuto” risulti

perseguibile d’ufficio.

Conseguenza ne è, invece, che, laddove le lesioni colpose dovessero derivare dalla

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da

parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico uguale o inferiore

a 1,5 g/l, o nel caso in cui il conducente decida di sottrarsi agli accertamenti, l’organo di

P.G., in sede di redazione della comunicazione della notizia di reato, ai sensi dell’art.

347 cod. proc. pen., non potrà procedere a qualificare il reato complesso, ma dovrà

limitarsi a riferire il solo reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Sarà,

poi, compito della Procura – una volta accertata l’avvenuta presentazione della querela

per il delitto di lesioni – procedere a contestare in concorso (con le evidenti difficoltà

organizzative che ne derivano) i reati.

Sia consentita, in conclusione, un’osservazione.

La perseguibilità a querela – voluta dall’art. 92 L. 689/81 – in relazione a così gravi attentati al bene dell’integrità fisica, sembra costituire decisamente un fuor d’opera.

Risulta, infatti, anacronistico continuare, da un lato, ad incentrare l’attenzione della politica criminale sulle pene per la delinquenza colposa stradale, se poi si lascia, dall’altro, la condizione di procedibilità subordinata all’iniziativa del privato, fin troppo esposto a facili mercificazioni e contrattazioni (tra assicurazioni e avvocati) del bene personale primario.

Si osservi, peraltro, l’intrinseca illogicità di perseguire a querela il reato di danno (lesioni) e d’ufficio il reato di pericolo (guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti).

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verificazione progressiva.

Se l’incidente da cui deriva l’evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l’aggravante levis di cui al comma 3 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l’aggravante latissima di cui al secondo periodo del comma 3.

Si potrebbe, altrimenti, parlare anche di “aggravante dell’aggravante”.

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze




CIRCOLAZIONE SRTADALE: OMICIDIO E LESIONI COLPOSE-

REALAZIONE dell’ Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze, al Convegno NAZIONALE MARCOPOLO ‘ Palermo 8-9 Maggio 2009. ins. 30 luglio 2009 g. aiello




Polizia Stradale Speciale Controlli patenti Argentine

CIRCOLAZIONE STRADALE DOTTRINA : SPECIALE PATENTI ARGENTINE modalità di controllo e prassi operativa. di Raffaele CHIANCA Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini;

MARCOPOLO SPECIALE PATENTI ARGENTINE

Un vivo  ringraziamento per la collaborazione offerta al nostro sito all’autore dell’articolo,

Raffaele CHIANCA Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini.




VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?

La corretta interpretazione dell’articolo 146 del codice attraverso la tempestiva e brillante interpretazione ministeriale. Pino Napolitano
VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?

Al di là dell’indiscutibile merito di fissare una sanzione per le violazioni alle prescrizioni delle segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico, l’articolo 146 del codice è sempre stato oggetto di critiche nella parte in cui, a carattere generico, fissa una sanzione nei confronti di chi non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale.
Invero l’articolo contiene una previsione che, difettante di qualsiasi elemento di coordinamento con le altre norme del codice, ha da sempre rischiato di mettere in crisi il sistema sanzionatorio; crisi fugabile solo da una corretta interpretazione.
In guisa di quanto si va osservando, unica via possibile per fugare prassi interpretative errate, è sempre stata quella di considerare la previsione del comma 2 (nella parte riferita alla segnaletica stradale) una sorta di norma di chiusura o di valvola di sicurezza del sistema, creata allo scopo di non lasciare sprovvisti di sanzione delle condotte non meglio codificate nei vari articoli.
Da ciò deriva che la sanzione prevista dall’articolo 146 vada applicata solo nel caso in cui una previsione specialistica difetti nel disciplinare il caso di specie .
La questione che era andata sopita negli ultimi anni ha riacquistato vigore a seguito della previsione dell’obbligo di procedere alla decurtazione di punti 2 dalla patente di guida a fronte dell’accertamento della violazione al comma 2 dell’articolo 146.
Invero, la norma è stata resa in termini problematici dallo stesso legislatore che così ha annotato la tabella allegata all’articolo 126 bis del codice:

“art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata … punti 2.”

Orbene, considerato che le ordinanze comunali non si limitano a sancire il mero divieto di sosta o di fermata, ma disciplinano (in alcuni casi previa deliberazione della Giunta Comunale) l’istituzione di Zone a Traffico Limitato, di Isole Pedonali, di Itinerari Ciclopedonali, o più banalmente, di sensi unici di circolazione, ci si è legittimamente domandati:

1* Da questa impostazione deriva la conseguenza che si applicano sempre le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S., per il caso di violazione alle prescrizioni imposte dalla segnaletica fissata con ordinanza. Si applicherà sempre e comunque la sanzione prevista dalla singola norma di comportamento tutte le volte in cui l’obbligo o il divieto, già esistente per precetto generale sia rafforzato da una segnaletica avente valore, in questo caso, succedaneo e rafforzativo, dell’obbligo o del divieto. Si applicherà sempre e comunque l’articolo 145 per la violazione alla segnaletica di arresto o di precedenza; si applicheranno le previsioni dell’articolo 191 per le violazioni commesse da parte dei pedoni, etc.

vanno decurtati i due punti ai veicoli che in violazione della segnaletica stradale (ad es.):

Entrano in Z.T.L ?
Entrano nell’Isola Pedonale o nell’Itinerario Ciclopedonale?;
Si immettono contromano in una strada la cui circolazione è organizzata a senso unico?

La dottrina ha, conformemente alle opzioni offerte in premessa, immediatamente sostenuto la impossibilità di accedere a forme di decurtazione di punteggio nel caso i cui la violazione riguardasse prescrizioni imposte dalle ordinanze di cui agli articolo 6 e 7 del codice.
Tuttavia, occorreva, sul punto, una indicazione di prassi ministeriale capace di fugare l’eccesso di dubbi interpretativi.
Tempestiva e provvidenziale è stata, sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1/43791/109/16/1 che ha affermato “… che la sanzione dell’art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione delle indicazioni dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di un’ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dall’ente proprietario della strada ai sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la segnaletica stradale orizzontale non avente carattere immediatamente complementare rispetto quella verticale imposta con la stessa ordinanza ovvero della segnaletica temporanea collocata in prossimità di cantieri stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una specifica ordinanza di regolamentazione”.
Alla luce di quanto premesso, va escluso che dall’applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed in particolare delle violazioni di segnaletica stradale imposta ai sensi dell’art. 6 o 7 del codice, possa prodursi la decurtazione di punteggio ai sensi dell’art.126 bis CdS.

Pino Napolitano




POLIZIA LOCALE E AUTOVELOX

POSTAZIONI AUTOVELOX.BABELE ITALIANA riflessioni e pareri sull’argomento proposti da Ivano Bianchini comandante P.M. Castelraimondo.

La legge 160 del 2007 ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Il decreto interministeriale trasporti-interno del 15/8/2007 (regolamento) stabilisce che tale segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione,temporanei o permanenti,ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in servizio di polizia stradale.Segnali e dispositivi aventi le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto.

Un successivo ‘Parere’ del ministero dei trasporti 7/8/2008 prot.972663:

‘Osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee risulta non coerente con la tipologia utilizzata,e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere. Nel caso in argomento -segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità- appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi’.

La ‘Direttiva’ ministeriale trasporti 24/10/2000:’Stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada,laddove la corretta tecnica di istallazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare’.(Il vigile urbano,10/2008,78 s).

Direttive e pareri ministeriali non sono fonti del diritto (art.1 preleggi),non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale,dovrebbero essere sempre conformi alle leggi e ai regolamenti,alla loro osservanza risultano tenuti solo i dipendenti del ministero che li ha emanati o chi ha chiesto il parere vincolante; non anche gli altri dipendenti,funzionari,magistrati,cittadini.

Ivano Bianchini

(comandante vv.uu.Castelraimondo,

dott. in giurisprudenza, specializzato in professioni legali).




Sulla patente a punti si è detto molto; forse si è –perfino- detto troppo!

In questo incessante dire, quasi tutti i commentatori hanno posto l’accento sulla circostanza che la nuova metodologia avrebbe portato una aggravamento del lavoro d’ufficio. A questo nuovo carico di lavoro eravamo preparati; ma al fatto che la patente a punti dovesse diventare una occasione di ingiustificata esplosione del carico di lavoro degli uffici e di accesa conflittualità con l’utenza, davvero non immaginavamo.

Sulla patente a punti si è detto molto; forse si è –perfino- detto troppo!

In questo incessante dire, quasi tutti i commentatori hanno posto l’accento sulla circostanza che la nuova metodologia avrebbe portato una aggravamento del lavoro d’ufficio.

A questo nuovo carico di lavoro eravamo preparati; ma al fatto che la patente a punti dovesse diventare una occasione di ingiustificata esplosione del carico di lavoro degli uffici e di accesa conflittualità con l’utenza, davvero non immaginavamo.

Per esigenza di brevità riduco la questione a due livelli di “sofferenza”.

1° livello di sofferenza

I Comandi di Polizia Municipale che,attraverso il proprio collegamento telematico, hanno intrapreso la comunicazione dei punti da decurtare alla A.N.A.G. hanno immediatamente potuto osservare che:

1. il softwere gestionale (di qualsiasi marca) in uso al Comando non è in grado d’interfacciarsi con il softwere gestionale che utilizza l’A.N.A.G.; da ciò deriva la spiacevole conseguenza della necessità di provvedere all’inserimento manuale dei dati delle patenti dei trasgressori e degli estremi delle violazioni, senza possibilità di attivare un trasferimento automatico di questi dati, sol, perché formattati in modo non leggibile dall’A.N.A.G.;

2. la connessione telefonica, di durata non breve, naturalmente interurbana, gravita sulle spese gestionali degli uffici di Polizia Municipale;

3. il collegamento all’A.N.A.G. è “gratuito” nel momento in cui si dimentichi che l’accesso ai dati dell’archivio, in sede di consultazione, resta, comunque a pagamento, per la polizia municipale.

Questo rilievo banale, articolato sui tre livelli sopra tracciati, di per sé stesso evidenzia quanto sia gravoso, per i Comandi di Polizia Municipale, gestire il sistema della patente a punti.

2° livello di sofferenza

La vicenda è tuttavia destinata ad aggravarsi quando il cittadino riceve, ritualmente, la comunicazione di decurtazione di punteggio da parte dell’A.N.A.G., come conseguenza dell’immissione di dati eseguita dal nostro Comando.

Una semplice lettura della comunicazione porta a concentrare lo sguardo su una stringa di chiusura della comunicazione.

La stringa di chiusura è la seguente: “le facciamo presente che qualunque comunicazione relativa ad una eventuale errata decurtazione del punteggio, dovrà essere inoltrata all’organo di polizia che ha accertato la violazione”.

Appare evidente che una simile modalità di comunicazione è destinata a far crescere il numero dei cittadini che, a torto o a ragione, si recheranno presso gli uffici di P.M. per ottenere una qualsiasi correzione o grazia.

Ho sentito la necessità di sviluppare, sul punto, un’articolata rimostranza.

La estendo a tutti i lettori di MARCOPOLO memore del proverbio: “una noce nel sacco non fa rumore”.

Se, di contro, il suo contenuto è condiviso, le noci che si agitano, crescendo di numero, potranno portare allo sviluppo di un rumore.

Se il rumore sarà sufficientemente forte, quanto meno, dovremo avere risposta, se non la eliminazione della ingiustificata prassi.

Pino Napolitano

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