Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Venerdì 01/10/2004 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n° 246 avente per oggetto ‘ Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
La Redazione

 




POLIZIA MUNICIPALE: LA CONVENZIONE NON E’ SUFFICIENTE.

I comuni associati non possono costituire un corpo unico di polizia municipale con una semplice convenzione che ordinariamente ammette solo la condivisione delle risorse senza trasferimento di funzioni e responsabilità.
Lo ha chiarito il ministero dell’interno con il parere n. 2674 del 16 febbraio 2011. Una serie di comuni contermini della vallata tosco romagnola di Cesena ha deciso di procedere alla costituzione di un corpo unico di polizia locale sottoscrivendo semplicemente una convenzione per la gestione associata del servizio. Il ministero dell’interno, interessato sulla questione, ha però bocciato questa determinazione evidenziando l’irregolarità del complesso passaggio di consegne del servizio vigili urbani.
La legge quadro n. 65/1986, specifica innanzitutto il parere centrale, prevede certamente la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale «rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unioni dei comuni ex art. 30 e seguenti del dlgs n. 267/2000, mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge».
Ovvero non ammette la costituzione di un corpo unico con una semplice associazione intercomunale. Le forme associative, prosegue la nota, rappresentano infatti solo uno strumento operativo finalizzato a garantire un servizio più efficiente nell’ambito territoriale degli enti convenzionati «fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo». In pratica l’istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone problemi concreti sulla soggettività giuridica del nuovo ente e sulla titolarità delle funzioni riconosciute per legge al primo cittadino in materia di polizia amministrativa locale.
Resta letteralmente sempre possibile però attivare un vero trasferimento di funzioni anche in materia di vigilanza urbana con la costituzione di una unione di comuni. In questo caso specifico i singoli enti locali possono legittimamente spogliarsi di funzioni, compiti e personale delegando il nuovo ente pubblico, anche integralmente, allo svolgimento delle delicate attività di polizia locale.
FONTE: ITALIA OGGI Ins. il 27/03/2011 da Arial




CODICE DELLA STRADA Rilascio della carta di qualificazione del conducente

CODICE DELLA STRADA _ Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

(GU n. 80 del 5-4-2007- Suppl. Ordinario n.96)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sull’attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita’
per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale;
Considerata l’esigenza di stabilire un calendario per il rilascio,
senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto
periodo di tempo;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente per esame;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di
validita’;
Decreta:
Art. 1.
Autorita’ competente al rilascio della carta
di qualificazione del conducente
1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata dagli
uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame
di valutazione delle conoscenze ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di
tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida
equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.
2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente, nei casi di cui al comma 1, e’ presentata all’ufficio
motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Non puo’ piu’ essere richiesta la carta di qualificazione del
conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validita’ delle carte di qualificazione del conducente
rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre
2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009
se abilita al trasporto di cose.

Art. 3.
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell’autorita’ che ha rilasciato la carta di
qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10) la data di scadenza di validita’ della carta di
qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o
delle sottocategorie.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del
comma precedente deve essere riferita all’abilitazione che scade
prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia
dell’abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di
cose.

Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell’art. 1, ovvero per
rinnovo di validita’ o per duplicato per deterioramento, devono
essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche’
le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le
attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge
1° dicembre 1986, n. 870), nonche’ le tariffe di cui ai punti 3 e 4
del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di
qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o
distruzione deve essere allegata l’attestazione di pagamento della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870.

Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione
per conducenti
1. Il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato
della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel
caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione
per conducenti rilasciata da altro Stato dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo’ essere convertita in equipollente documento italiano ad
un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo’ essere duplicata, per smarrimento o furto, in
equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso
le competenti autorita’ dello Stato di rilascio, che la carta di
qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validita’
e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

Art. 7.
Rinnovo di validita’ della carta di qualificazione per conducenti
1. La validita’ della carta di qualificazione del conducente e’
rinnovata dall’ufficio motorizzazione civile nel cui ambito
territoriale di competenza ha sede l’autoscuola o l’ente che ha
svolto il corso di cui all’art. 21 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita’, detto
ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del
conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola o
l’ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme
al modello previsto all’allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.
ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine
del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l’elenco di
coloro che hanno frequentato il corso. L’ufficio procede, entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una
carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della
nuova carta di qualificazione del conducente e’ subordinato al ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione
di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della
stessa, nonche’ alla presentazione di una domanda cui sono allegate
le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche’ le tariffe di cui ai punti 3
e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente.
3. La validita’ della nuova carta decorre dal giorno successivo a
quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha
effettuato il corso prima della scadenza della carta di
qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del
conducente, la validita’ della nuova carta decorre dalla data di
rilascio dell’attestato di fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto
di persone puo’ essere rinnovata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta’ da parte del suo titolare.

Art. 8.
Rilascio dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KC e KD

1. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone
con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre,
decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu’ rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
2. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con
la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre
dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono piu’ rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria
C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
sensi dell’art. 2.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del Dipartimento: Fumero

06.04.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 17:32:58




CODICE della STRADA MODIFICHE Autotrasporto e Mezzi Pesanti

Pubblichiamo in allegato il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore.

La normativa contiene , tra l’altro, disposizoni che modificano gli att. 116, 126 e 216 del CDS.

Va letta con attenzione, poihce nella sua totalita introduce indicazioni circa i controlli da effettuare su strada.




Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida

Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida

Riceviamo e pubblichiamo una interessante ed approfondita recensione dei Decreti Ministeriali del 7 marzo 2005, a produzione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (G.U. n. 68 del 23.3.2005), recanti ‘Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida’.

Si ringrazia il Dr. SIMONCINI, pre la gradita collaborazione

LA REDAZIONE

 




Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 30 dicembre 2003 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2003

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(G.U. n. 2 del 3-1-2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto l’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e’ fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilita’;
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;
Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ di cui all’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita’ CE, l’attestato di conformita’, valutata mediante l’esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e’ fabbricato in conformita’ alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita’ la norma armonizzata di riferimento e’ la norma UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

Art. 2.

2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita’ devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, o equivalenti.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi