CIRCOLAZIONE STRADALE corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova

Emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015, la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per il “LAZIO”- Sezione di Roma – ha emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. INS.TO 28.10.2015 G.AIELLO

Tratto dal sito http://www.asaps.it

L’Isp. Capo di P.M. Mario Serio
Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015,  la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale  per il “LAZIO”- Sezione di Roma –  ha emanato un indirizzo  interpretativo  relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla  circolazione di prova.
La stessa, dopo aver enucleato quanto già riportato nel D.P.R  24 novembre 2001, n. 474/01, sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, sulle condizioni di utilizzo, e così via, ha focalizzato la sua attenzione  sulla validità dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua scadenza, precisando in quest’ultima ipotesi che:

  • NON si considera circolazione di prova ma ordinaria e si applicano  gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S.;
    •    NON si deve procedere al ritiro dell’autorizzazione e della targa, in quanto non previsto;
    •    NON si deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art. 193 del C.d.S., se l’assicurazione sulla targa di prova è ancora in corso, in quanto la copertura assicurativa risulta operante.

    Rimane pressoché  irrisolta, invece, la mancata revisione del veicolo immatricolato in italiana e con targa Italiana che circola con targa di prova esposta, poiché l’Ordinanza interlocutoria  (Cassazione Civile, Sez. VI – 2 20-11-2013 n. 26074), con la quale la stessa rinviava  la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, non sarebbe ancora pubblicata. Si auspica, che il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o il Ministero dell’Interno si pronuncino ufficialmente, per chiarire definitivamente l’applicabilità o meno dell’  art. 80 comma 14, nel caso prospettato.

Nulla viene detto, infine, sulla  sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all’estero,  probabilmente perché già disciplinato dalla  nota Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994,  mentre   sull’utilizzo delle Targhe “temporanee” tedesche, altrimenti dette di “breve termine”: con circolare n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11/01/2013, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- hanno già  fornito indicazioni.

Sotto una tabella esplicativa con tutte le altre indicazioni operative fornite dalla nota compartimentale sopra citata.
L’Isp. Capo di P.M.
Mario Serio

SCHEDA PERSONALE: Serio Mario Vincenzo

Assunto al Comune di Sclafani Bagni prov. Palermo il 02/09/1991, attualmente è in servizio con la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Municipale nello stesso Ente.
Oltre ai compiti d’istituto si occupo anche della gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e del Personale.

Dopo essersi diplomato da Ragioniere, è sempre stato affascinato dalle norme di diritto e oltre al lavoro, che svolge sempre con grande passione e dedizione;  ha tanti altri interessi che vanno dalla musica, all’informatica, alla lettura, ai viaggi ecc.

Ha svolto con grande entusiasmo  il servizio militare a Bologna e a Forlì  nel 1990 ed è stato insignito di attestato di Benemerenza rilasciato dal Generale A. Giannattasio per l’attività svolta in ambito Militare.

Da qualche anno gestisce un blog sulla polizia Municipale: http://polizialocale-mase.blogspot.it/
ed ogni tanto si diletta a scrivere qualche articolo  per  alcuni siti on line: http://www.leggioggi.it/
www.piemmenews.it, ecc.

Ha partecipato a centinaia di corsi di aggiornamento in materia di C.d.S. ed in altre materie, e qualche volta è stato relatore.




Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Venerdì 01/10/2004 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n° 246 avente per oggetto ‘ Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
La Redazione

 




POLIZIA EDILIZIA: Sull’obbligo di osservare, per le nuove costruzioni, la fascia di rispetto di sicurezza idraulica.(T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 814)

Il divieto normativo di costruire in prossimità dagli argini di corsi d’acqua risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439). ins.to 8 ott. 2013 da arial

Il divieto normativo di costruire in prossimità dagli argini di corsi d’acqua risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).

In linea generale, il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque (cfr. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784; TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 1/8/2011, n. 1231).

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 2 ottobre 2013, n. 814

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2005, proposto da:

Sangalli Pietro, rappresentato e difeso dall’avv.to Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale Stazione n. 37;

contro

Comune di Darfo Boario Terme, non costituitosi in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:

Massimino Tonsi, rappresentato e difeso dall’avv.to Silvano Canu, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

per l’annullamento

DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA IN DATA 30/8/2005, RECANTE L’INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’atto impugnato, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha ordinato al ricorrente di demolire un manufatto in legno di dimensioni di metri 4,80 x 3,40 ed altezza variabile da 1,90 a 2,30 metri, oltre a un piccolo manufatto adiacente in prismi. Nel provvedimento repressivo l’amministrazione evidenzia che le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e, in aggiunta, richiama l’art. 96 lett. f) del R.D. 523 del 25/7/1904, che prevede una distanza minima delle costruzioni dai corsi d’acqua.

Riferisce parte ricorrente che le opere sono state realizzate prima del 1942, come confermato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Sig. Giovanni Giacomelli. Puntualizza che dall’estratto del rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale si evince la posizione dello stesso unitamente a un numero considerevole di edifici non regolari.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione dell’art. 1 della L. 1150/42 e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica;

b) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell’affidamento, per l’ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l’accertamento dell’abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni;

c) Falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 punto e.6 e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, visto che l’opera – di volume ridotto – costituisce pertinenza dell’abitazione principale alla quale è asservita;

d) Violazione dell’art. 96 del R.D. 523/1904 poiché il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e tra l’altro in oltre 50 anni non si è mai verificata alcuna situazione di pericolo.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. Si è costituito ad opponendum il confinante Sig. Tonsi Massimino.

Alla pubblica udienza del 17/7/2013 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale il Responsabile comunale ha ordinato la demolizione di due corpi di fabbrica abusivi.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 della L. 1150/42 e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica (come nella specie).

Detta prospettazione non merita condivisione.

1.1 Come esplicitato nella recente pronuncia della Sezione 18/5/2012 n. 838, in linea di principio l’onere della prova circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetta a chi ha commesso l’abuso (Consiglio di Stato, sez. IV – 31/1/2012 n. 478): secondo il principio generale previsto dall’art. 2697 del codice civile, infatti, “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, e con riguardo alla realizzazione di opere in tempo utile per poter fruire del condono, ad esempio, si è affermato che è onere del privato fornire la prova sulla data di ultimazione dell’abuso, in quanto la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato è normalmente in grado di esibire idonea documentazione comprovante la conclusione dell’opera (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/11/2010 n. 8298; si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 2/7/2010 n. 16569; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 8/4/2010 n. 1506).

1.2 E’ stato altresì sottolineato che tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova (T.A.R. Liguria, sez. I – 8/3/2012 n. 367). E’ stato inoltre puntualizzato che, nel processo civile, alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituiscano l’unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell’azione o dell’eccezione

atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore – ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. – da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 24/2/2012 n. 617).

1.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la dichiarazione sostitutiva di un altro soggetto senza accompagnarla con riscontri probatori di data certa, mentre al contrario l’interveniente ha fornito elementi i quali lasciano presumere che la costruzione risalga ad epoca ben più recente: dall’esame della fotografia allegata si notano materiali di costruzione il cui utilizzo in epoca remota non appare plausibile (cfr. foto doc. 1), e inoltre nell’estratto aerofotogrammetrico del 1985 e nell’estratto del P.R.G. del 1955 detto manufatto non compare. Il quadro fattuale vede dunque la prevalenza di dati incompatibili con la tesi propugnata dal Sig. Sangalli circa l’ultimazione delle opere in data anteriore al 1967.

2. Con ulteriore doglianza il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell’affidamento, per l’ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l’accertamento dell’abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni.

2.1 In disparte l’asserzione dell’interveniente, il quale afferma che nel corso del 1993 sono stati avviati procedimenti sanzionatori in tutta la zona, con sopraluoghi effettuati in loco dall’autorità e conseguente eliminazione dei fabbricati abusivi ad opera di tutti i privati coinvolti, il Collegio richiama il consolidato orientamento ai sensi del quale gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni: pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere. In altri termini, l’autorità non emana un atto ‘a distanza di tempo’ dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. sentenze sez. I – 21/5/2012 n. 848; 16/1/2012 n. 59 e la giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro nel caso di specie non necessita diffondersi sull’indirizzo minoritario che valorizza il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza (che potrebbero ingenerare un affidamento del privato) dato che la dedotta ampia soluzione di continuità temporale è sfornita di prova (cfr. supra par. 1).

3. Il ricorrente invoca l’inquadramento del manufatto nell’alveo delle pertinenze, per il suo ridotto volume.

3.1 La nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile solo a manufatti che non alterano in modo significativo l’assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono. Come sottolineato da questo Tribunale (cfr. sez. I – 30/10/2012 n. 1747) “la giurisprudenza richiede (cfr. Cons. St. Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127 e precedenti ivi richiamati) che dette opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La Sezione (cfr. TAR Brescia 11.1.2006 n. 32) ha sottolineato che la strumentalità non può mai desumersi dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario e devono comportare una circoscritta incisione sul cd. “carico urbanistico”. Venendo ora a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all’esame occorre rilevare che si è effettivamente in presenza di una struttura avente una superficie non eccessiva (mq. 16,40) utilizzata per il ricovero della legna.

4. E’ decisivo a questo punto l’elemento ostativo ulteriore rimarcato nel provvedimento impugnato, ossia la mancata osservanza della distanza minima dal Fiume Oglio stabilita dall’art. 96 del R.D. 523/1904 per ragioni di sicurezza idraulica. Sul punto non sono condivisibili i rilievi di parte ricorrente sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli.

4.1 Come osservato da questa Sezione nella sentenza 1/8/2011 n. 1231, l’indirizzo assolutamente costante della giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale <>.

La norma suddetta risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).

4.2 In assenza di elementi a suffragio dell’applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l’altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì – come affermato nella già citata sentenza di questo T.A.R. n. 1231/2011, “che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all’interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l’art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (da ultimo: TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981)”.

4.3 L’accertata operatività del vincolo di inedificabilità assoluta, nel caso di specie, è idonea di per sé a sorreggere il provvedimento impugnato, e determina, pertanto, l’infondatezza del ricorso, senza necessità di approfondire l’ulteriore profilo – invocato dall’interveniente e non menzionato nell’atto impugnato – afferente alla sussistenza del concorrente vincolo paesaggistico.

5. In conclusione il gravame non merita accoglimento.

L’obiettiva modestia delle dimensioni del manufatto giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore




Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione del randagismo

Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, ….. fonte:TAR Molise sez. I 17/9/2013 n. 527 Ins.to il 9 ott 2013 da arial

È illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città; appare evidente che la normativa in materia, contenuta nella legge 14.8.1991, n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, rechi in sè una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, proposto da Lega Molisana per la Difesa del Cane, Ente Molisano Protezione Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,

contro

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., anche nella qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 29,

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive due memorie dei ricorrenti;

Visti l’atto di costituzione e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

L’Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.

All’udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – I ricorrenti – come già rilevato – sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l’ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.

A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, <> (art. 1). <> (art. 2 comma secondo). <> (art. 2 comma terzo). <> (art. 2 comma quarto). <




CASSAZIONE: VERDE SI, MA CON PRUDENZA

LA CORTE DI CASSAZIONE ricorda che anche quando la ripartenza al semaforo verde avviene da una posizione regolare (ossia quando il veicolo che riprende la marcia si trova prima della linea di arresto della strada che confluisce nell’intersezione) il conducente a cui appare il verde deve tenere una velocità adeguata ai luoghi e accertarsi dell’eventuale presenza di pedoni. Ins.to il 22 giugno 2013 da arial

cassazione: vERDE SI, MA CON PRUDENZA

lA CORTE DI CASSAZIONE ricorda che anche quando la ripartenza al semaforo verde avviene da una posizione regolare (ossia quando il veicolo che riprende la marcia si trova prima della linea di arresto della strada che confluisce nell’intersezione) il conducente a cui appare il verde deve tenere una velocità adeguata ai luoghi e accertarsi dell’eventuale presenza di pedoni.

Si esige un comportamento prudenziale nel momento della ripartenza dopo un arresto dovuto al semaforo rosso.
Allo scattare del verde è necessario mantentere un atteggiamento prudenziale per prevenire eventuali imprudenze commesse da altri utenti della strada.
vai su allegati per scaricare la sentenza

Ins.to il 22 giugno 2013 da arial




PATENTE DI SERVIZIO E POLIZIA LOCALE

In allegato viene pubblicata la circolare del ministero dell’interno dell’11 novembre 2012, in risposta alla Prefettura di Treviso, che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori di servizio appartenenti alla polizia locale, di guidare veicoli immatricolati con targhe speciali “polizia locale” senza la patente di servizio. 6 aprile 2013, G. Giordano

La redazione della marcopolo ringrazia il Brigadiere Mario Ricca per la collaborazione al sito circa l’aggiornamento alla normativa che disciplina il CdS e per la pubblicazione delle circolari del Ministero degli Interni e delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fanno da corollario ad una disciplina continuamente in evoluzione.

La sinergia delle varie forze di polizia che, purtroppo caratterizzano il nostro paese, almeno fino a quando non si concepirà un corpo unico ed unitario, tale sinergia, rappresenta la chiave per implementare un’attività corretta, uniforme, professionale, di elevata qualità e allo stesso tempo, fornendo la garanzia per una sicurezza urbana “sostenibile”. Il tutto in un panorama economico alle prese della cosiddetta spending review e con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione pubblica.

In allegato viene pubblicata la circolare del ministero dell’interno dell’11 novembre 2012, in risposta alla Prefettura di Treviso, che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori di servizio appartenenti alla polizia locale, di guidare veicoli immatricolati con targhe speciali “polizia locale” senza la patente di servizio.

La circolare ha scatenato notevoli polemiche. Ci chiediamo perché polizia di stato e carabinieri guidano i veicoli in loro dotazione solo dopo aver conseguito la patente di servizio e invece noi della polizia locale stiamo qui a reclamare i nostri diritti pur espletando un lavoro a servizio della collettività esattamente come gli altri corpi. Perché il ministero dell’interno deve esprimere pareri ed emanare circolari per noi poliziotti di prossimità in merito a problematiche per gli altri così scontate. Perché lasciarci soli in quelle lotte che diventano argomenti di scontri sindacali!!!

La circolare ministeriale non ha la valenza della legge. E’ come avere un precetto senza sanzione.

Intanto, il comune di Rimini ha già provveduto a redigere ordini di servizi con pattuglie esclusivamente appiedate, fino a quando gli operatori non abbiano conseguito il titolo abilitativo idoneo relativo.

6 aprile 2013, G. Giordano




Nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida

DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE. Fonte: www.mit.gov.it Ins.to il 10 nov 2012 da Arial

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 29619 del 31 ottobre 2012, ha diramato un nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 29619 del 31 ottobre 2012, ha diramato un nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida, in previsione delle innovazioni introdotte dal D.lgs 59/2012, in vigore dal 19 gennaio 2013. Il nuovo modello è utilizzabile da subito e consente, oltre alla scannerizzazione della fotografia, anche quella della firma. Come nel passato, la denuncia consente di guidare per 90 giorni.

Vai su allegati per scaricare il modello

Fonte: www.mit.gov.it

Ins.to il 10 nov 2012 da Arial




Giurisprudenza : Insidia stradale, sinistro, responsabilità, fatto illecito, ANAS, colpa Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.01.2013 n° 907

Anche se l’anas ha dimesso il tratto stradale teatro dell’incidente con consegna al Comune, ma comunque continua ad effettuare,di fatto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada ove è avvenuto l’incidente , è comunque responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c, se il guard-rail, elemento determinante del sinistro, era stato posto in opera dalla stessa ‘Anas che ne aveva curato sempre la manutenzione. Il gestore della strada pubblica, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. L’insidia stradale, d’altronde, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica. La norma di riferimento rimane quindi sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa. (Contrariamente a quanto è invece nella fattispecie accaduto al ricorrente, ove il guard-rail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto della sua autovettura, che sbandava nel percorrere una rotonda, era penetrato come una lama nell’autovettura stessa tranciando entrambe le gambe del guidatore allora diciannovenne.) Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni. Ins.to da arial 29.01.2013

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 10 ottobre 2012 – 16 gennaio 2013, n. 907

(Presidente Petti – Relatore Armano)

Svolgimento del processo

Con citazione del 15-1-93 M..B. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Brescia l’Anas per ottenere il risarcimento dei danni subiti in data (omissis) mentre percorreva la Statale (omissis) allorquando, nel percorrere la rotonda esistente in località (omissis), l’autovettura sbandava ed andava ad urtare contro un guardrail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e posizionati orizzontalmente che, quasi come una lama, si conficcarono nel vano motore amputandogli ambedue le gambe all’età di appena diciannove anni.

L’Anas nel costituirsi in giudizio ha negato ogni responsabilità perché il sinistro era da addebitare a colpa esclusiva dell’attore eccependo inoltre di avere dimesso il tratto stradale teatro dell’incidente fin dal …, con consegna al Comune di Presceglie.

Dopo l’espletamento della prova testimoniale il Giudice ha ordinato la chiamata in causa del Comune di Presceglie ex art.107 c.p.c. nei cui confronti il B. ha esteso la domanda di risarcimento del danno. Il Comune nel costituirsi ha negato ogni addebito, sul rilievo che il guard-rail era stato posto in opera dall’Anas che ne aveva curato sempre la manutenzione.

Il Tribunale di Brescia Ritenuto che il diritto dell’attore nei confronti del Comune di Preseglie era prescritto ai sensi dell’art. 2947 2 comma c.c. e che l’evento dannoso era ascrivibile nella misura di due terzi alla condotta di guida del B. , che aveva affrontato la rotatoria a velocità eccessiva perdendo il controllo dell’autovettura, e per un terzo all’Anas, che aveva posizionato il guard-rail in modo abonrome, ha respinto la domanda di risarcimento nei confronti del Comune ed ha condannato l’Anas al pagamento in favore del B. della somma di Euro 220.000,00, somma da cui ha escluso il risarcimento il danno patrimoniale. Avverso detta sentenza ha proposto appello principale l’Anas e appello incidentale il B. ed il Comune di Presceglie.

Con sentenza depositata il 2-3-2006 la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello principale dell’Anas,ha accolto in parte l’appello incidentale del B. nei confronti dell’Anas e, ferma la ripartizione di responsabilità fra il B. e l’Anas come determinata dal primo giudice, ha condannato l’Anas a risarcire al B. anche il danno patrimoniale non liquidato dal Tribunale.

Ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta dall’attore nei confronti del Comune di Presceglie ed ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda proposta dall’Anas nei confronti del Comune.

Propone ricorso l’Anas con quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Presceglie e propone ricorso incidentale con quattro motivi.

Resiste con controricorso M.B.

L’Anas resiste con controricorso al ricorso incidentale del Comune di Presceglie.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1. M..B. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Anas per mancanza di sottoscrizione della copia notificata del ricorso da parte del difensore in violazione dell’artt. 365 c.p.c.

2. L’eccezione è infondata.

ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.

La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l’identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso. Cass., Sentenza n. 4548 del 24/02/2011; Cass. Sentenza n. 5932 del 11/03/2010; Cass., Sentenza n. 636 del 15/01/2007.

3. Nella specie l’originale del ricorso è sottoscritto dall’avvocato dello Stato Tito Varrone e risulta,dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario, che la notifica è stata effettuata a richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato.

4. Si osserva inoltre che il ricorso non contiene la procura speciale in quanto, come statuito dalle S.U. 7/8/2001, n. 10894, anche nell’ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l’ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, giacché, a norma dell’art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell’art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell’Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato a norma dell’art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).

5. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 28 della L. 20-3-1865 n.2248 all. F e dell’art. 5 R.D. 15-11-1923 n. 2506 ex art. 260 n. 3 c.p.c.

Assume la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che a carico dell’Anas vi fosse l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada oggetto dell’incidente, mentre l’obbligo di custodia andava posto a carico del Comune di Presceglie, al quale con ordinanza del 1982 era stato comunicato dall’Anas che il tratto in oggetto non costituiva più strada statale e rientrava nel demanio comunale.

6. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione per avere la Corte di merito accertato che la strada oggetto del sinistro era di proprietà del Comune di Presceglie, senza riconoscere che a tale ente in qualità di custode competeva la manutenzione della strada e del guardrail.

7. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione per aver la Corte di merito ritenuto l’Anas responsabile del risarcimento dei danni per aver continuato a occuparsi della manutenzione del tratto stradale in oggetto anche dopo il 1982.

Assume la ricorrente Anas che la circostanza che saltuariamente si fosse occupata della manutenzione del tratto in oggetto, in quanto vicino ad una strada statale,non poteva avere alcuna rilevanza fra l’Anas ed il Comune,e, una volta dismesso il tratto stradale, non poteva costituire fonte legale o negoziale per far sorgere l’obbligo di custodia.

8. I tre motivi si trattano congiuntamente per a stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

Va anzitutto premesso che, essendo stata la questione introdotta e trattata nelle fasi di merito sotto il profilo della norma di cui all’art. 2043 c.c., negli stessi termini deve continuarsi ad esaminare in sede di legittimità (cfr. S.U. 7.8.2001, n. 10893).

Il B. ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva manutenzione del tratto stradale, su cui erano presenti buche che assentamente hanno provocato lo sbandamento dell’autovettura, e dal guard rail, posizionato dall’Anas,citato come gestore della strada, e dalla stessa tenuto in cattivo stato di manutenzione, facendo valere la generalissima responsabilità ex art. 2043 c.c.

Le sentenze di primo e secondo grado hanno esaminato la domanda sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non facendo alcuna menzione della presunzione di responsabilità che grava sul custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. e dell’eventuale prova del caso fortuito fornita dal custode per liberarsi della presunzione di responabilità.

9. Il punto su cui si fonda la ratio decidendi della sentenza impugnata è che il guard-rail era stato posizionato dall’Anas e che la manutenzione della rotonda e del guard rail era stata sempre curata dall’Anas, anche dopo la formale dismissione avvenuta con il provvedimento del 1982.

Stante tale ricostruzione fattuale, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’Anas,,tenuta alla manutenzione, a norma dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’insidia stradale.

10. L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

11. La norma di riferimento rimane pur sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto poiché il guar rail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto, è penetrato come una lama nell’autovettura tranciando entrambe le gambe del guidatore.

12. Non ricorre la dedotta violazione di legge in quanto i giudici di merito hanno rispettato le norme regolatrici della fattispecie, come introdotta in citazione dall’attore, e l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina.

13. Non coglie nel segno la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove ha fatto discendere dalla circostanza che l’Anas si occupava della manutenzione del tratto stradale un obbligo di intervento a carico della stessa, il cui inadempimento la rendeva responsabile nei confronti del B.

14. Tutte le censure articolate dalla ricorrente – anche là dove denunciano la violazione o la falsa applicazione di norme di legge – si risolvono in una contestazione dell’utilizzazione della prova per presunzioni e della rilevanza probatoria degli elementi valorizzati dal giudice di merito.

Ma tali critiche non considerano, per un verso, che la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda; e, per l’altro verso, che è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, a e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2005, n. 4743; Cass., Sez. 3^, 11 maggio 2007, n. 10847; Cass., Sez. 3^, 13 novembre 2009, n. 24028).

15. L’unico sindacato riservato al giudice di legittimità è, infatti, sulla congruenza della relativa motivazione, nel controllo cioè che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.

16. La Corte di appello ha affermato che nella specie non rileva la proprietà formale della strada bensì l’individuazione del soggetto tenuto o che comunque ha curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro.

Dalla istruttoria espletata è emerso che il guard-rail causa dell’incidente era stato posto a protezione del tratto di strada sovrastante il torrente XXXXXX dall’Anas prima del XXXX e si congiungeva con un altro guard rail rettilineo posizionato dall’Anas o dalla Provincia di Brescia, con esclusione di alcun intervento da parte del Comune di Preseglie; e che il tratto di strada non era stato mai formalmente consegnato al Comune di Preseglie dall’Anas, e che quest’ultima ne aveva sempre curato la manutenzione.

Il teste Ro..Be. , tecnico dei comune di Preseglie, ha dichiarato che la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada ove è avvenuto l’incidente è sempre stata effettuata dall’Anas che la curava tutt’ora.

Il teste b.a. , capo cantonierie Anas, ha dichiarato che l’Anas ha sempre curato la manutenzione della rotonda alla cui protezione era stato posto il guard-rail.

17. La Corte di merito ha escluso qualsiasi responsabilità del Comune di Preseglie, che non ha posizionato il guard-rail e che non ne curava la manutenzione, né ordinaria né straordinaria, perché questa era di pertinenza esclusiva dell’Anas che, indipendentemente da qualsiasi provvedimento sulla proprietà formale della strada, ha continuato a comportarsi come proprietaria della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l’incidente de quo.

18. Le argomentazioni della Corte di merito sono logiche, non contraddittorie e conformi al diritto, e adeguatamente danno conto degli elementi istruttori valutati e ritenuti prevalenti su cui si è fondato il convincimento del giudice.

19. Con il quarto motivo si denunzia violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 per aver la Corte di merito omesso di pronunziarsi sul sesto motivo di appello con cui l’Anas aveva contestato l’accertato concorso di responsabilità nella causazione dell’incidente.

20. Il motivo è inammissibile.

L’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 375 del 2005; n. 14003 del 2004; n. 604 del 2003; n. 9707 del 2003; n. 11260 del 2000, Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012).

Il ricorso incidentale del Comune è assorbito.

Le spese del giudizio fra l’Anas ed il Comune di Preseglie si compensano in considerazione dell’assorbimento del ricorso incidentale e seguono la soccombenza fra l’Anas e B.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione fra l’Anas ed il Comune di Preseglie e condanna l’Anas al pagamento delle spese processuali in favore di B.M. , liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.




Corte dei Conti condanna il Comandante per danno erariale determinato dall’omessa notifica dei verbali

Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello sez. III 19/6/2013 n. 407 La mancata notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada comporta la responsabilità erariale del comandante della polizia municipale che omette di controllare il regolare svolgimento delle procedure di notifica. Egli, pertanto. è chiamato a risarcire il danno economico provocato alle casse comunali. il Comandante è ritenuto responsabile esclusivo del servizio redazione ed invio (per notificazione) delle contravvenzioni al Codice della Strada acclarate nel territorio intercomunale” Sulla colpa grave per danno erariale determinato dall’omessa notifica dei verbali – non salva il comandante il complesso quadro normativo. G. aiello agosto 7.08.2013 2013
Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello sez. III 19/6/2013 n. 407

(Omissis)
FATTO

E’ impugnata la sentenza n. 69/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche che ha condannato l’odierno appellante al pagamento di euro 4.000,00, aumentata della rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla pubblicazione all’effettivo soddisfacimento del credito dell’erario oltre le spese del giudizio (liquidate in euro 529,45) a favore dell’Erario statale.
L’appellante, nella sua qualità di Comandante del corpo di Polizia municipale del Comune di …, è stato convenuto nel giudizio di primo grado unitamente a un dipendente del suo Ufficio (parimenti condannato, ma non appellante), per aver prodotto danno all’Erario del Comune provvedendo, fuori termini, alla notifica di verbali di accertamento di contravvenzioni stradali.
La Corte di primo grado ha ritenuto la responsabilità limitata ai verbali tardivamente notificati per l’esercizio 2005, ritenendo, invece, che per quelli del 2004, una certa difficoltà normativa poteva escludere la colpa grave in capo ai convenuti. L’importo per cui è condanna è la risultante della sottrazione dall’importo complessivamente richiesto dal Procuratore regionale (8.418 euro) dell’importo dei verbali relativi, appunto, al 2004; sull’importo di danno così determinato (complessivamente 5.490 euro) è stata effettuata la ripartizione tra i due convenuti in primo grado e la Sezione territoriale ha ritenuto equo, ai sensi dell’art. 1226 c.c, porre a carico dell’odierno appellante, proprio per la carica rivestita di capo dell’ufficio, l’importo di euro 4.000,00.
L’appellante, ritiene la sentenza ingiusta e propone appello per i motivi non specificamente indicati, ma così ricostruibili (nelle more dell’attuazione dell’art. 342 cpc nella nuova formulazione).
L’appellante considera cha la Sezione territoriale ha accolto, in motivazione, la propria difesa riguardante le difficoltà interpretative cui avevano dato luogo gli artt. 126 e 180 del Codice della strada (CdS), ma avrebbe errato nel considerare risolti tali dubbi interpretativi nel febbraio 2005, allorché il Ministero dell’Interno, modificando il suo precedente orientamento e prendendo atto del contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale 27/2005, disponeva per l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 180 CdS nelle ipotesi di mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, del soggetto conducente dello stesso al momento del rilevamento dell’infrazione.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che diversamente, per le infrazioni contestate nell’anno 2005 i responsabili della locale Polizia municipale avrebbero dovuto applicare con sollecitudine le nuove istruzioni impartite dal Ministero dell’interno, nel mutato quadro normativo determinato dalla sentenza “additiva” del Giudice delle leggi. Non vale al riguardo eccepire che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, occorreva attendere l’intervento chiarificatore del Legislatore in quanto il Giudice di pace di Recanati non aveva mutato il proprio orientamento.
Sicché, scrive la difesa dell’appellante, la soluzione al problema avrebbe dovuto rinvenirsi nel ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione in sede giurisdizionale e non in quello di fare acquiescenza ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario o comunque contrastante con l’interpretazione della Corte Costituzionale.
Insomma, per l’appellante la sentenza è ingiusta ed errata perché ha ritenuto che l’obiettiva difficoltà interpretativa e applicativa del regime normativo posto dall’art. 126-bis CdS e dalla norma di richiamo, l’art. 180 CdS, ha limitato temporalmente tale stato al febbraio 2005, escludendo, per il periodo successivo, che una medesima incertezza interpretativa ed applicativa continuasse a permanere e potesse così giustificare il protrarsi di una condizione di dubbio sul se procedere o meno nell’irrogazione delle sanzioni e quindi alla notifica dei relativi atti dispositivi.
Secondo la difesa dell’appellante, la sentenza della Corte costituzionale non aveva affatto definito la questione e tacitato i dubbi e le perplessità, in particolare sull’applicazione della sanzione di cui all’art. 180 CdS.
La Corte delle leggi si era pronunciata unicamente sul problema della decurtazione dei punti della patente, esclusa a carico del proprietario che non aveva comunicato i dati del conducente al momento del rilevamento dell’infrazione.
Nello specifico, la giurisprudenza del Giudice di Pace di Recanati non aveva subito alcun tipo di mutamento per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, mantenendo questi inalterata la posizione interpretativa secondo la quale la sanzione di richiamo dell’art. 180 CdS potesse essere applicata solo all’ipotesi dell’omessa comunicazione dei dati del conducente concretizzatasi nell’azione dell’agente di omessa ottemperanza all’invito dell’autorità di presentarsi entro il termine stabilito per fornire informazioni…
In ogni caso la stessa sentenza della Corte costituzionale lascia chiaramente intendere, accennando all’ovvio potere del legislatore di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto, l’opportunità di un intervento chiarificatore di quest’ultimo.
La sentenza impugnata è palesemente errata dove ha ritenuto che l’intervento della Corte costituzionale e del Ministero dell’Interno(con la circolare febbraio 2005) abbiano costituito presupposto per ritenere definita l’incertezza interpretativa e applicativa della sanzione di richiamo dell’art. 180 CdS.
In ogni caso, non si poteva prescindere dall’orientamento dell’ufficio giudiziario competente a risolvere le controversie sui verbali, tenuto anche conto, che nel periodo, si ebbe la massima propensione al ricorso avverso i provvedimenti di cui si tratta.
Il Comandante della Polizia municipale non verserebbe in colpa grave, sia per avere evitato il costo di innumerevoli ricorsi, fino alla Corte di cassazione, sia perché le pratiche conclusesi positivamente per l’Ente sono il 92,12% e meno dell’8% sono state impugnate.
Riguardata l’azione dell’appellante nel suo complesso, si può affermare che l’azione dell’appellante ha garantito all’Ente un risultato assolutamente lusinghiero, avendo innanzi tutto e primariamente garantito l’espressione/percezione della legittimità e legalità dell’azione amministrativa di sanzionamento, in linea con il maturato quadro normativo ed avendo garantito un rilevante introito economico, ..,. oltre che l’esclusione di ogni contenzioso.
L’appellante conclude, quindi, perché, in via principale, la Sezione voglia respingere in toto la domanda risarcitoria proposta dalla procura regionale Marche; in via subordinata chiede che l’originaria pretesa avanzata dalla Procura regionale sia dichiarata infondata anche in relazione alle pratiche relative al 2005, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi all’odierno appellante per i fatti per cui è causa.
Si è costituito il Procuratore generale con memoria depositata il giorno 27 giugno 2012 chiedendo il rigetto dell’appello, con condanna alle spese del doppio grado.
Nell’odierna pubblica udienza, il difensore dell’appellante illustra ampiamente il contenuto dell’atto d’appello, insistendo per l’accoglimento. Il P.G. conferma le conclusioni scritte, ricordando che l’Ufficio non ha discrezionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’appello non è meritevole di accoglimento. La norma che viene in considerazione è l’art. 180 del Codice della strada, il quale recita: Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682 Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Nel caso di specie l’appellante è stato convenuto in giudizio nella sua qualità di comandante del corpo di polizia municipale del Comune di …., per avere omesso la notifica di un certo numero di verbali accertativi di violazioni del Codice della strada.
L’appellante ritiene la sentenza ingiusta, perché, a suo dire, anche dopo la sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale, sarebbero residuate incertezze interpretative e, comunque, l’Ufficio del giudice di pace competente per territorio aveva mantenuto un atteggiamento sfavorevole all’Amministrazione.
Le censure non colgono nel segno.
Infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo
1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
La Procura regionale ha contestato all’odierno appellante, l’omessa notifica, nel biennio 2004 – 2005, di un elevato numero (144, su 292 emessi) di verbali notificati oltre i termini.
Fortunatamente per il Comune, molti cittadini hanno ugualmente pagato e per altri si è proceduto all’iscrizione a ruolo.
E’ rimasto un certo numero di verbali che sono stati impugnati o davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace.
I verbali del 2005 notificati fuori termini sono 86, di cui 15 (quelli per cui è condanna in primo grado) sono stati oggetto di ricorso.
L’appellante ha contestato, soprattutto, l’esistenza della colpa grave, lamentando, come reitera oggi in appello, le difficoltà interpretative dell’art. 126-bis, comma2, citato.
L’incostituzionalità dell’art. 126-bis del Codice della strada – come ha correttamente rilevato il primo Giudice – è stata dichiarata con riguardo alla sanzione (la perdita dei c.d. punti della patente) a carico del proprietario del veicolo non conducente anziché una sanzione pecuniaria, in ossequio al principio di solidarietà passiva di cui all’art. 6 della l. 689/1981 e dell’art. 196 del Codice della strada.
In pratica il proprietario del veicolo sanzionato e il cui conducente non è stato identificato, ha l’obbligo di comunicare le generalità del conducente, altrimenti risponde in proprio della sanzione pecuniaria.
Se poi il Giudice di Pace di Recanati non ha mutato la propria giurisprudenza, nonostante la sentenza della Corte costituzionale e le nuove istruzioni ministeriali, l’appellante, nella sua qualità, avrebbe dovuto invece valutare i mutamenti intervenuti nel quadro applicativo delle norme di cui si tratta e regolarsi diversamente. E, comunque, ciò che importa è che l’appellante avrebbe dovuto curare che l’Ufficio provvedesse sollecitamente alla notifica e non permettere, invece, che scadessero i termini.
Si è già rilevato che fortunatamente i cittadini hanno un maggior senso civico e alcuni di essi hanno pagato nonostante la notifica fuori termine, ciò che ha notevolmente ridotto il danno a carico dell’Ente.
In ogni caso, proprio la circostanza che altri verbali sono stati, invece, notificati puntualmente, avvalora l’ipotesi della colpa grave in capo al convenuto che, invece, ha trascurato di verificare che l’Ufficio sempre procedesse nei termini. Si può anche rilevare che il termine allora vigente per la notifica delle violazioni al CdS era di ben centocinquanta giorni. Termine senza dubbio a favore dell’Amministrazione, tanto è vero che essendo i termini spostati in avanti significativamente a favore dell’Amministrazione, il legislatore ha inteso riequilibrare la posizione del cittadino, stabilendo il nuovo termine di 90 giorni (l. 120/2010), in conformità, peraltro, al dettato dell’art. 2 della legge 241/1990, come modificato, da ultimo, dall’art. 7, comma 1, della legge 69/2009.
Se, d’altra parte, l’Ufficio avesse avuto difficoltà a rispettare i termini, avrebbe dovuto segnalare la questione all’appellante (per la posizione apicale di questi nell’Ufficio): ciò che non risulta agli atti.
Ancora, la Sezione territoriale ha correttamente valutato l’importanza dell’esecuzione delle procedure nella materia sanzionatoria, ai fini dell’entrata del Comune, per cui sarebbe stata necessaria un’attenzione e una cura particolari che sono mancate nel caso di specie.
D’altronde la Sezione di primo grado ha ritenuto di poter condannare solo per i verbali dell’anno 2005, perché, in quell’anno, sarebbero venute meno le difficoltà interpretative delle norme applicabili.
Per le considerazioni svolte, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in Euro 102,34 (centodue/34)




Milleproroghe, ritocco al patentino.

Anche per i minorenni alla guida di motorini e minicar sarà necessario il foglio rosa. Dal 31 marzo servirà un esame di guida per condurre motorini e minicar. Ins il 30/03/2011 da Arial.

Il decreto Milleproroghe  ha stabilito la necessità di superare una prova teorica per poter circolare ed esercitarsi alla guida. Il primo passo è quello di entrare in possesso del foglio rosa – esattamene come per le auto – che rappresenta la condizione imperativa per impratichirsi alla guida nel periodo di tempo che separa l’esame teorico da quello pratico. La prova su strada non potrà essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, dovranno passare almeno 30 giorni prima di poter ritentare l’esame. Ai trasgressori che verranno trovati alla guida senza foglio rosa potranno essere comminate sanzioni da 555 a 2.220 euro.

Il Milleproroghe ha posticipato l’entrata in vigore di una legge che, entro lo scorso 19 gennaio, doveva recepire anche in Italia la direttiva europea 126 del 2006, prevedendo la revisione del sistema patente e imponendo un esame teorico e pratico anche per mettersi alla guida di questi veicoli. In particolare, nell’occhio del ciclone sono spesso finite le minicar, responsabili di numerosi incidenti mortali. Fino ad oggi, essendo equiparate ai motocicli dal punto di vista normativo, non prevedevano un esame di guida: eppure, stando all’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (www.ania.it), quelle coinvolte in incidenti sono circa l’8% di quelle assicurate e nella capitale si sfiora il 14,5%, il doppio della media nazionale.

La somiglianza con le normali autovetture ha fatto spesso nascere numerosi interrogativi sulla sicurezza di immetterle su strada senza una conoscenza del codice e delle regole che la governano. A questo si aggiunge il fatto che, a parere delle ultime perizie tecniche, la loro struttura non è adeguata a proteggere i passeggeri in caso di scontro: pneumatici, freni e struttura non sono pensati per le alte velocità, per cui in caso di incidente si comportano come quelli di un motorino, anziché come un’auto vera e propria.

Entro fine marzo il ministero dei Trasporti dovrà emanare un decreto attuativo per stabilire con precisione regole per il conseguimento del C.I.G. (Certificato di Idoneità alla Guida del ciclomotore): ma all’orizzonte sembrano profilarsi altre novità in tema di patentino. A partire dal 19 gennaio 2013 il C.I.G. verrà equiparato a una vera e propria patente che prenderà il nome di AM, che in Italia continuerà a essere rilasciato a partire dai 14 anni, mentre per guidare all’estero (nella maggior parte dei Paesi europei) occorrerà aspettare di avere compiuto 16 anni.Fonte : http://www.vivereinarmonia.it

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