CODICE DELLA STRADA: QUNDO SI PERDONO I PUNTI DALLA PATENTE

Il controllo dei punti patente da casa vostra con una semplice telefonata al 848782782 al costo di una chiamata urbana e amcora altro sulla patente a punti. di Giordano G. 28.02.2011

LA PATENTE A PUNTI

Quello che tutti devono sapere

Di G. Giordano

Periodicamente assistiamo a sostituzioni e modificazioni degli articoli del codice della strada nell’ambito di una politica di riqualificazione del territorio, sia urbano che extraurbano, avendo come finalità prioritaria, di ordine sociale ed economico, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale.

Numerosi sono gli obiettivi che si intendono perseguire con la riforma iniziata nel corso dell’ultimo decennio. Si tratta di interventi capaci di incidere sulla cosiddetta mobilità sostenibile in maniera tale da garantire a ciascuno il proprio diritto alla mobilità senza gravare eccessivamente sul sistema sociale in termini di inquinamento atmosferico, acustico, sulla congestione da traffico veicolare ed inoltre, ridimensionando il tasso di incidentalità.

Si parla anche di miglioramento degli standard di qualità di vita dei cittadini. In quest’ottica rientra la possibilità che viene data ai possessori delle patenti di guida di controllare, in tempo reale, il “saldo” dei punti utilizzando il portale dell’automobilista. E’ un servizio online attivato da una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso la Direzione generale della MCTC.

Il Ministero dei Trasporti ha pensato proprio a tutto!

Infatti, coloro che non sono inseriti nel social network e non hanno la minima idea di come si navighi in rete, possono utilizzare l’utenza telefonica 848782782 al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico (la telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso).

Ma perché è importante controllare lo stato della propria patente?

Sappiamo tutti che la decurtazione dei punti dalla patente è un sistema che va ad integrare le sanzioni previste dal CdS, pur non qualificandosi come sanzione accessoria. E’ possibile recuperare punti in due modi:

  1. a) non violando per due anni consecutivi, norme che comportano decurtazione di punteggio;
  2. b) con la frequenza a specifici corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati dal DTT. E, qui, è intervenuto il legislatore con la L. 120/2010 stabilendo che la riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame.

Ma attenzione a non incorrere nella perdita totale del punteggio iniziale, pari a 20 punti (elevabile ad un massimo di 30, nell’arco di un decennio virtuoso). In tal caso è prevista la revisione della patente ed il titolare ha trenta giorni di tempo, dalla notifica del provvedimento di revisione, per riacquistare l’idoneità tecnica e pratica secondo quanto previsto dall’art.128 CdS. Altra novità è quella di sottoporre allo stesso esame di idoneità tecnica, il titolare di patente, che dopo la prima violazione, con decurtazione di almeno cinque punti, ne commetta altre due con medesima decurtazione, nell’arco di dodici mesi.

Ricostruiamo ora i vari passaggi, dalla commissione dell’infrazione alla comunicazione all’utente dell’avvenuta decurtazione del punteggio.

Necessariamente l’agente accertatore dovrà indicare nel verbale di contestazione il punteggio previsto per ciascuna violazione.

L’organo cui appartiene l’agente accertatore deve comunicare la notizia all’Anagrafe degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Il verbale si intende definito quando:

  • Sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 60 gg.);
  • Siano trascorsi i termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale (entro 60 gg. dalla data della contestazione o notificazione dell’illecito commesso);
  • Siano stati respinti, con atto definitivo, gli eventuali ricorsi presentati ( il termine di 30 gg. per la comunicazione all’anagrafe, decorre dal momento in cui l’ufficio o comando dell’agente accertatore ne riceve notizia).

Sarà quindi l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a comunicare a mezzo posta, agli interessati, ogni variazione di punteggio. Spesso però può verificarsi un gap temporale tra il momento in cui si viene a conoscenza della notizia e quello in cui si comunica alla parte.

E qui scatta l’onere dell’interessato di controllare in tempo reale lo stato della propria patente.

Nel caso di perdita totale del punteggio, se entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, il titolare della patente non ottempera, è prevista la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, con atto definitivo, a cura del competente ufficio del DTT. Tale provvedimento viene notificato dagli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12 del CdS che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso il comando di appartenenza.

La tabella dei punteggi previsti in violazione delle norme che comportano la decurtazione, è allegata all’art. 126bis.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Finalmente è arrivato l’incentivo, ovvero il sistema premiante per i neopatentati diligenti. Il legislatore ha previsto con la L. 120/2010, che per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 126bis), di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.

Rimane invariato il caso in cui si accertano violazioni in:

  • Concorso formale ( quando con una sola azione od omissione si violano più norme);
  • Concorso materiale ( quando con più azioni od omissioni si viola la stessa norma o più norme)

Dovranno essere detratti al massimo 15 punti, purché tra le violazioni commesse in concorso formale o materiale non sia prevista nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente.

La disciplina del punteggio si applica anche alla Carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per la cui conduzione sia previsto tale documento e, soprattutto, nell’esercizio dell’attività professionale.




POLIZIA MUNICIPALE: LA CONVENZIONE NON E’ SUFFICIENTE.

I comuni associati non possono costituire un corpo unico di polizia municipale con una semplice convenzione che ordinariamente ammette solo la condivisione delle risorse senza trasferimento di funzioni e responsabilità.
Lo ha chiarito il ministero dell’interno con il parere n. 2674 del 16 febbraio 2011. Una serie di comuni contermini della vallata tosco romagnola di Cesena ha deciso di procedere alla costituzione di un corpo unico di polizia locale sottoscrivendo semplicemente una convenzione per la gestione associata del servizio. Il ministero dell’interno, interessato sulla questione, ha però bocciato questa determinazione evidenziando l’irregolarità del complesso passaggio di consegne del servizio vigili urbani.
La legge quadro n. 65/1986, specifica innanzitutto il parere centrale, prevede certamente la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale «rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unioni dei comuni ex art. 30 e seguenti del dlgs n. 267/2000, mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge».
Ovvero non ammette la costituzione di un corpo unico con una semplice associazione intercomunale. Le forme associative, prosegue la nota, rappresentano infatti solo uno strumento operativo finalizzato a garantire un servizio più efficiente nell’ambito territoriale degli enti convenzionati «fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo». In pratica l’istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone problemi concreti sulla soggettività giuridica del nuovo ente e sulla titolarità delle funzioni riconosciute per legge al primo cittadino in materia di polizia amministrativa locale.
Resta letteralmente sempre possibile però attivare un vero trasferimento di funzioni anche in materia di vigilanza urbana con la costituzione di una unione di comuni. In questo caso specifico i singoli enti locali possono legittimamente spogliarsi di funzioni, compiti e personale delegando il nuovo ente pubblico, anche integralmente, allo svolgimento delle delicate attività di polizia locale.
FONTE: ITALIA OGGI Ins. il 27/03/2011 da Arial




PREFETTURA VITERBO: AUTOVELOX – NUOVE DISPOSIZIONI

INDIVIDUATI i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla. ins.to 4.07.2010 g.aiello

Prefettura della Provincia di Viterbo del 23.06.2010: Autovelox – Nuove disposizioni

Prefettura della Provincia di Viterbo

Decreto prot. 22991/2010 C.d.S.

Viterbo, 23 giugno 2010

OGGETTO: Autovelox – Nuove disposizioni
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

 

VISTO il D.L. 20.6.2002 n. 121 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 144 del 21.6.2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1 agosto 2002, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 183 del 6.8.2002, con il quale, all’art. 4 è prevista ‘l’individuazione, da parte del Prefetto, delle strade o dei singoli tratti di esse per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati’;

VISTO il proprio precedente decreto del 04.11.2002 prot. Nr. 29793/02 e successivi decreti integrativi, con il quale ai sensi della predetta legge 01.08.2002, nr. 168 sono stati individuati i tratti di strade extraurbane secondarie C e le strade urbane di scorrimento D, contemplate dall’ art. 2, 2° del C.d.S. sulle quali per l’accertamento delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., non è possibile effettuare il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, all’incolumità degli organi operanti e dei soggetti controllati;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e l’art. 183 del relativo regolamento di esecuzione, concernenti l’individuazione degli organi preposti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, con la quale sono state fornite, tra l’altro, istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo del limite di velocità e l’istituzione dell’Osservatorio nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, per garantire un’azione coordinata di detta prevenzione;

VISTO il decreto prefettizio nr. 31242-8 del 04.01.2010 di costituzione dell’Osservatorio, finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità e a misurare l’efficacia delle attività di controllo adottate, in seno alla Conferenza Provinciale Permanente;

CONSIDERATO che la predetta Direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione, ed eventuale revisione, dei decreti relativi ai tratti di strada in cui, ai sensi dell’art.4 della Legge 168/2002, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni e sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla;

VISTE, le relazioni n. 16019/2009/220.20 del 29.10.2009 e prot. Nr. 19227/2009 del 15.12.2009 pervenute dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo e la relazione prot. N. 366/225-4-1992 datata 05.04.2010 pervenuta dal Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo relativa all’indagine statistico-numerica degli incidenti stradali rilevati nell’ultimo biennio 2008/2009 sulle strade della Provincia;

VISTE, altresì, le risultanze delle predette relazioni da cui l’Osservatorio ha individuato i punti critici per la circolazione, in cui maggiore è la sinistrosità stradale, per eccesso di velocità, riferita al biennio precedente, anche in considerazione delle condizioni del traffico, nonché delle caratteristiche plano altimetriche dei tratti di strade statali, regionali e provinciali;

VISTO il parere favorevole espresso dagli Enti proprietari delle strade interessate;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.168 del 1.8.2002, citato in premessa;

 

DECRETA

 

In ossequio alla Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, si individuano di seguito i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla:

STRADE STATALI

* S.S. 1 Aurelia

dal Km .81,000 al Km .85,000; Tarquinia
dal Km .92,000 al Km. 95,000; Tarquinia
dal Km. 102,000 al Km. 104,400; Tarquinia
dal Km 104,401 al Km. 117,000; Montalto di Castro
* S.S. 1bis Aurelia

dal Km 0,000 al Km 9,950; Tarquinia
dal Km 9,951 al Km 13.199; Monte Romano
dal Km 14.931 al Km 19,000; Monte Romano
dal Km 19,001 al Km 29,000; Vetralla
* S.S. 675 Umbro Laziale

dal Km 42,000 al Km 54,000 Viterbo
dal Km 0,000 al Km. 5,200; Viterbo
dal Km 5,201 al Km 9,000; Vitorchiano
dal Km 9,001 al Km 17,200; Soriano nel Cimino
dal Km 17,201 al Km 20,390 ; Bassano in Teverina
dal Km 20,391 al Km 21,150; Vasanello
dal Km 21,151 al Km 29,050; Orte

STRADE REGIONALI

* S.R. 2 Cassia (ex SS 2 Cassia)

dal Km. 35,000 al Km. 39,000; Nepi
dal km. 41,000al Km 43,492; Nepi
dal Km 43,493 al Km 51,747; Sutri
dal Km 51,748 al Km 61,585; Capranica
dal Km 61,586 al Km 71,655; Vetralla
dal Km 71,656 al Km. 73,00; Viterbo
dal Km. 75,000 al Km 92,808; Viterbo
dal Km. 92,809 al Km 105,648; Montefiascone
dal Km 105,649 al Km 118,179; Bolsena
dal Km 118,180 al Km 125,878; San Lorenzo Nuovo
dal Km 125,879 al Km 137,331; Acquapendente
dal Km 137,332 al Km. 141,522; Proceno
* S.R. 3 Flaminia

dal Km 43,000 al Km 45,194; Faleria

* S.R. 312 Castrense (ex SS 312 Castrense)

dal Km. 0,000 al Km 9,074; Montalto di Castro
dal Km. 9,075 al Km 10,700; Canino
dal km. 11,601 al Km 23,400; Canino
dal Km 23,401 al Km 29,063; Cellere
dal Km 29,064 al Km 36,095; Valentano
dal Km 36,096 al Km 40,708; Latera

STRADE PROVINCIALI

* S.P. 1 Cimina

dal Km 0,000 al Km 9,335; Viterbo
dal Km 9,336 al Km 12,600; Canepina
dal Km 12,601 al Km 19,010; Caprarola
dal Km 19,011 al Km 26,000; Ronciglione
* S.P. 2 Tuscanese

dal Km. 0,000 al Km. 6,000; Viterbo
* S.P. 3 Tarquinense

dal Km .0, 00 al Km .16,278; Tuscania
dal Km. 16,279 al Km. 21,00; Tarquinia
* S.P. 7 Commenda

dal Km. 0,00 al Km 4,230; Viterbo
dal Km 4,231al Km 10,286; Montefiascone
dal Km. 10,287 al Km 11,00; Viterbo
* S.P. 8 Verentana

dal Km. 7,00 al Km. 7,341; Montefiascone
dal Km 7,342 al Km 11,00; Marta
dal Km. 16,00 al Km 18,913; Capodimonte;
dal Km 18,914 al Km. 19,00; Valentano
* S.P. 149 Nepesina (EX S.S. 311)

dal Km. 0,00 al Km 11,348; Nepi
dal Km 11,349 al Km 12,716; Castel Sant’Elia
dal Km 12,717 al Km. 16,100; Civita Castellana
* S.P. 151 Ortana

dal Km 32,00 al Km 32,500. Orte

 

Ai sensi del 1 comma dell’art. 4 del D.L. Nr. 121/2002 sopracitato dovrà essere data informazione agli automobilisti dell’installazione dei mezzi tecnici di controllo del traffico, e qualora siano istallati all’interno del centro abitato dovrà essere assicurata la presenza di un agente accertatore al momento del rilevamento delle infrazioni.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto; il  coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curati dalla Sezione della Polizia Stradale di Viterbo.

Viterbo, 23.06.2010

 

f.to IL PREFETTO
(Aronica)

 




Danni da sinistri stradali: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico

Decreto 27 maggio 2010 Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Decreto 27 maggio 2010

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 116 del 20 maggio 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell’1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;

 

Decreta:

 

 

Art. 1

 

A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);

quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi




A RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA approvato dal Senato il ddl 1720;

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati. Fonte<: www.senato.it Fonte: comefare.it ins.to 8.05.2010 g.aiello

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA approvato dal Senato il ddl 1720;

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati.

Fonte

Venerdì 7 maggio 2010

Sicurezza stradale: sì dell’Aula

Il testo torna all’esame della Camera

Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l’Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’. Il testo, essendo stato modificato, torna all’esame della Camera dei deputati.

Il relatore sen. Cicolani ha esposto questa mattina in Aula alcune delle novità principali. «Abbiamo inasprito le sanzioni per chi trucca le minicar – ha detto il sen. Cicolani – ed abbiamo imposto le cinture di sicurezza sulle minicar stesse. Abbiamo inoltre impedito che coloro ai quali venga revocata la patente possano guidare ciclomotori o minicar, utilizzando quindi una strada surrettizia per mitigare la sanzione ricevuta. Abbiamo introdotto la necessità, per tutti i neopatentati, di sottoporsi ai test di alcool e droga ed abbiamo altresì introdotto la necessità del certificato storico delle patologie del richiedente. (…) Abbiamo inasprito le sanzioni per gli autotrasportatori che in primo luogo violano i tempi di riposo e anche quando eccedono quote minimali dei tempi di guida. (…) Abbiamo introdotto l’obbligo di indossare il casco per i conducenti di biciclette per i ragazzi fino a 14 anni. Abbiamo anche introdotto la possibilità di accedere, pur se soltanto per una volta, ai lavori di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie da parte di chi ha guidato sotto l’effetto di alcol o stupefacenti ma senza mai provocare incidenti. Abbiamo anche stabilito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle nelle stazioni di servizio autostradali».

Tra i provvedimenti cosiddetti minori, ha aggiunto il Relatore, «abbiamo introdotto agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap; abbiamo facilitato l’acquisto e l’utilizzo degli apparecchi di controllo remoto da parte degli enti locali; abbiamo introdotto la targa personale e una serie di norme che combattono le intestazioni fittizie delle auto e che modificano, attraverso la targa personale, questa cattiva pratica che è tuttora molto presente nel nostro Paese».

 

Nuovo Codice della strada 2010: guida alle modifiche

Fonte: comefare.com

La riforma del codice della strada ha dato i primi, importanti passi: il Senato ha approvato il ddl. Per essere attivo, il provvedimento deve venire confermato dalla Camera. Ma è comunque interessante cominciare a capire quali potrebbero essere le nuove norme con cui dovremo confrontarci al volante.

Ecco, punto per punto, una mini-guida alle principali novità.

Istruzioni per capire il nuovo Codice della Strada 2010

  • NOTIFICHE:   Il termine per la notifica passa da 150 a 60 giorni; se non verranno notificate entro questo limite saranno considerate nulle. L’1% dei proventi delle contravvenzioni su strada andrà allo Stato; il resto andrà al 50% ai proprietari delle strade e al 50% a Comuni o Province. Chi ha un reddito inferiore ai 15 mila euro e riceve una contravvenzione superiore ai 200 euro potrà pagarla a rate.
  • LIMITE DI VELOCITÀ: Resta a 130 km orari, fatta salva la possibilità per le società autostradali di consentire il limite di 150 km/h  nei tratti a tre corsie in cui siano installati i tutor (ma solo con buone condizioni meteo).
  • DEROGA A PATENTE SOSPESA: In casi comprovati di estrema necessità, come  accompagnare familiari in difficoltà o recarsi sul luogo di lavoro in caso questo non sia  raggiungibile dai mezzi pubblici, chi ha ricevuto la sospensione della patente potrà chiedere al prefetto una deroga di tre ore al giorno. I tempi della sospensione vengono però raddoppiati
  • MINICAR: Stop ai “trucchi” per motorini e minicar:il meccanico rischia una multa da 389 a 1.556 euro, il proprietario da 148 a 594 euro. Le minicar avranno l’obbligo delle cinture di sicurezza. Chi ha la patente sospesa non potrà più mettersi alla guida di minicar.
  • TEST ANTIDROGA: Diventa obbligatorio al primo rilascio della patente e a ogni  rinnovo delle patenti  ‘professionali’ (autisti, camionisti etc.)DROGHE: in caso di ragionevole sospetto che il conducente si trovi sotto l’effetto di stupefacenti è consentito sottoporlo ad appositi esami, anche attraverso il prelevamento di campioni di mucosa del cavo orale.
  • LICENZIAMENTO PER UBRIACHEZZA O EFFETTO DI DROGHE: il datore di lavoro avrà facoltà di licenziare per giusta causa un autista professionale a cui viene sospesa la patente perché trovato al volante in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
  • ALCOL: Dalle 3 di notte in avanti, i locali notturni avranno il divieto di vendere sostanze alcoliche. Negli Autogrill delle autostrade il divieto scatta alle 2 di notte fino alle 7 di mattina; in caso di superalcolico, il divieto è ancora più severo: proibito servirli già a partire dalle 22. Le multe vanno dalle 2500 ai 10.500 euro. I neopatentati che guidano da meno di tre anni e gli autotrasportatori hanno l’assoluta proibizione di bere alcolici prima di guidare (multe da 155 a 624 euro).
  • MOTO: Paraschiena e casco integrale non saranno obbligatori. Dal 1° gennaio 2011 chi ha un motorino con 50 cc di cilindrata dovrà superare un esame di guida pratica, come previsto dalla normativa europea.Chi trasporta in moto bambini fino a un metro e mezzo di altezza ha il limite dei 60 km/h. Se il bambino ha tra 5 e 12 anni è obbligatorio un apposito seggiolino con caratteristiche che verranno definite dal Ministero dei Trasporti.
  • BICICLETTA: I ragazzi fino a 14 anni hanno l’obbligo di indossare l’apposito caschetto. I ciclisti che commettono infrazioni al codice della strada riceveranno una multa ma non perderanno punti della patente (e non verranno multati se parcheggiano sul marciapiede o in aree pedonali)

Altre novità sono la possibilità di prendere il foglio rosa a 17 anni per chi possiede già la patente A per le moto; sgravi fiscali per i disabili che decidono di acquistare autoveicoli  e la possibilità di creare una targa personalizzata, legata al proprietario e non più all’auto, per chi acquista un nuovo veicolo. Una norma che certamente farà discutere è invece quella che non prevede nessuna sanzione e nessun divieto per i fumatori alla guida.




Codice disciplinare e sanzioni nella Pubblica Amministrazione

Una circolare della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti dopo la riforma in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Ins. il 30/03/2011 da Arial

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 14 del 23 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Materie che sono state recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009, sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

Il decreto n.150/2009, sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuto in materia modificando l’art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001. Oggi è previsto che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on-line solo qualora l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all’esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Queste alcune delle indicazioni fornite.

Pubblicità del codice disciplinare

I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo, previsto dalla L. 300/70 di portare a conoscenza  dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme, anche di derivazione contrattuale, relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La modalità prevista dalla L. 300 è quella dell’affissione in luogo accessibile a tutti, individuato nell’ingresso della sede di lavoro.

Il decreto n.150/09 è intervenuto in materia modificando l’art.55 del decreto legs. 165/01. Oggi è previsto che “la  pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del  codice
disciplinare,  recante  l’indicazione  delle  predette  infrazioni  e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla  sua  affissione all’ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite  affissione  con  la  pubblicazione  on  line  solo   qualora
l’accesso alla rete internet sia consentito  a  tutti  i  lavoratori, tramite la  propria  postazione  informatica;  infatti,  la pubblicazione risponde all’esigenza  di  porre il dipendente al riparo dal rischio  di  incorrere  in  sanzioni  per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Perciò  il  codice  disciplinare  deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione  della  data, oltre  che  sull’home  page  internet  anche   di   quella   intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa  nell’ambito  di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto  adempimento.

A seguito della  riforma,  la  modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è  solo quella dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro poichè solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia  le  procedure previste per  l’applicazione  delle  sanzioni  sia  le  tipologie  di infrazione e le relative sanzioni.

La pubblicità deve poi riguardare anche il codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, in quanto queste regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Azione disciplinare, rafforzata la competenza del dirigente

Riguardo alla gestione del procedimento disciplinare, la riforma ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, già previste. Quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell’addebito e all’irrogazione della sanzione, dopo l’espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni “di minor gravità”, cioè quelle per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l’intera procedura deve essere svolta dall’ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale. Ins. da Arial




LA POLIZIA MUNICIPALE DI ARMENO INFORMA: NUOVA NORMATIVA SU CICLOMOTORI

IN DATA 2 APRILE 2011 E’ STATO PUBBLICATO IL D.M. 2 APRILE 2011 IL QUALE DISPONE CHE TUTTI I PROPRIETARI DI CICLOMOTORI IN CIRCOLAZIONE PRIMA DEL 14 LUGLIO 2006 DOVRANNO PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE (TARGHETTINO) CON LA NUOVA TARGA E RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE…….SEGUE il COMUNICATO della Polizia Municipale di ARMENIO COMPLETO NELL’ALLEGATO Ins.to 27.04.2011 da Arial

www.assmarcopolo.it




Ministero dell’interno: sequestro o fermo amministrativo e art. 334 del cp

La Nota 300/ A/580/12/l01/20/21/4 del 25/01/2012 ha per oggetto la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e violazione dell’articolo 334 del Codice penale. Ins. to il 3 febbraio 2012 da Arial

omissis

‘…Allo scopo di fornire un indirizzo unitario che orienti univocamente l’attività di cui trattasi ed alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la problematica, ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.d.S., con la presente direttiva si forniscono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nei casi di sequestro o fermo amministrativo…’

Ins. to il 3 febbraio 2012 da Arial

 




LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI: relazione del dott. Vincenzo Manna

Pubblichiamo l’interessante relazione tenuta dal Dott. Vincenzo Manna al Convegno di pontecagnano del 9 dicembre 2009 dal titolo LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI.

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI

  1. – Premessa 

Eccoci ad affrontare in questa sede la normativa sulle recenti modifiche al Codice della Strada.

Questa volta non dobbiamo commentare il solito decreto legge estivo, ma una legge ordinaria: l. 15/07/2009 n° 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, pubblicata sul S.O. G.U. n° 170 del 24/07/2009, entrata in vigore l’8/08/2009); agli effetti pratici, cambia poco, solo una maggiore e quanto mai opportuna disponibilità di tempo per “assorbire” le nuove disposizioni e porsi nella condizione di dare attuazione alle stesse nel modo migliore.

Anche in quest’ occasione, si tratta dell’ennesimo pacchetto sicurezza che, nel tentativo di garantire una vita sociale più serena, prende in considerazione molteplici materie, ciascuna delle quali, contribuisce, indubbiamente al raggiungimento di detto risultato; tra tali materie, non poteva mancare, come nel recente passato, la disciplina della circolazione stradale che, indubbiamente, incide, ed anche in misura non secondaria, su quella sicurezza di vita quotidiana, che costituisce l’ambizione o la speranza di ciascun cittadino.

Nella parte che interessa la disciplina della circolazione stradale, gli interventi del legislatore sono molteplici, di varia tipologia e toccano vari aspetti di detta disciplina; per alcuni degli stessi, in verità, rimane abbastanza difficile cogliere, quanto meno nell’immediatezza, il contributo che la novità possa apportare alla sicurezza stradale.

Ma l’osservazione non ci deve sorprendere: ormai siamo abituati, da diversi anni, alla procedura seguita dal legislatore, che da l’impressione continuamente di improvvisare: ripete gli interventi sulle stesse disposizioni, a dimostrazione dell’assenza di un progetto complessivo; con un risultato che possiamo definire, quanto meno, poco organico, in quanto manca un valido coordinamento tra le varie norme, come se le stesse dovessero essere prese in considerazione singolarmente e non come parte di un testo complessivo che, non a caso, è definito “Codice della Strada”; infine, ancora una volta, le novità sono proposte in modo non sempre chiaro, lasciando molto spazio all’interpretazione.

Tuttavia, a prescindere da tali aspetti critici, anche a costo di apparire in contraddizione con me stesso, ritengo che le nuove disposizioni, nel loro insieme, siano da giudicare positivamente: le stesse, in particolare alcune, possono apportare un piccolo contributo al raggiungimento di una maggiore sicurezza nella circolazione stradale.

Per quanto attiene la presentazione dell’articolato, dobbiamo evidenziare un, almeno parziale, ritorno al passato: infatti, pur essendo il testo di legge abbastanza corposo, lo stesso si presenta con solo tre articoli, ciascuno dei quali contiene numerosi commi; non siamo tornati ai livelli di alcuni anni or sono in cui un unico articolo presentava centinaia di commi, ma ci siamo tornati vicino; pensavamo che il deciso intervento del Presidente della Repubblica fosse stato utile a troncare, anni or sono, tale disdicevole prassi…; si vede che non è stato determinante.

Le modifiche che interessano la disciplina della circolazione stradale, sono tutte comprese nell’art. 3 della l. 94/09; le stesse si traducono, in pratica, in ulteriori modifiche al C.d.S.; tuttavia non tutte; infatti abbiamo anche qualche intervento che, pur trattando la citata materia, si presenta in modo autonomo rispetto il testo citato.

Come, ormai, è prassi costante per i miei interventi, finalizzati alla presentazione delle novità agli operatori della polizia locale, ancora una volta, affronterò le singole modifiche cercando di privilegiare gli aspetti operativi; in questa circostanza, devo fare un’ulteriore precisazione: vi sono alcune disposizioni, neppure di secondaria importanza, che, deliberatamente, escludono la possibilità di applicazione delle stesse, da parte degli organi di polizia stradale non dipendenti dallo Stato (e, quindi, anche gli organi di polizia locale); anche in questo caso, pertanto, mi limiterò a fare un cenno di dette disposizioni per completezza di esposizione e per non lasciare i colleghi completamente all’oscuro di tali novità, ma senza trattenermi più di tanto sulle stesse.

Dopo queste premesse, non ci rimane che metterci all’opera.




CODICE DELLA STRADA art 20 e 34 bis modifiche apportate dal provvedimento sicurezza pubblica approvato definitivamente il 2 luglio 2009

DALL’8 Agosto COSTERA’ CARO insozzare le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta misura prevista dal nuovo art. 34 bis. VITA DURA ANCHE per chi tenterà di OCCUPARE ABUSIVAMENTE IL SUOLO PUBBLICO e’ quanto stabilito dall’Articolo 20 del codice strada Dopo le modifiche subite dal provvedimento sicurezza pubblica approvato definitivamente il 2 luglio 2009 – Legge 15 luglio 2009 n. 94 in vigore dall’8 agosto 2009 Giuseppe Aiello 30 luglio 2009
ECCO DI SEGUITO INDICATE LE MODIFICHE :

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 155,00 ad euro 624,00

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

modifica introdotta dall’articolo 3 comma 16 provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 – Suppl. Ordinario n.128) -(in vigore dall’8 agosto 2009)

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(1) Così modificato dall’art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472

Art. 34-bis. – (Decoro delle strade)

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

introdotto dal provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 – Suppl. Ordinario n.128) – (in vigore dall’8 agosto 2009)