CIRCOLAZIONE STRADALE OMICIDIO E LESIONI COLPOSE
OMICIDIO E LESIONI COLPOSE IN STATO DI EBBREZZA GRAVE O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale. relazione dell’ Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze Al Convegno Nazionale MARCOPOLO di Palermo 8-9 maggio 2009 inserito g. aiello 7.07.2009
Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese
a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla
vita e all’incolumità individuale.
OMICIDIO COLPOSO
L’aumento del massimo edittale per l’omicidio colposo stradale L’intervento modificativo procede per l’omicidio colposo, aggravato dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro», ad aumentare il limite massimo edittale – a 7 anni – con notevole espansione, verso l’alto, della forbice sanzionatoria.
La logica di tale ulteriore incremento è, forse, da rinvenirsi nell’opportunità di consentire l’applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto; e ciò anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza che avrebbe consentito agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l’art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo “della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la … reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni”.
L’omicidio colposo stradale aggravato dall’uso di sostanze
Nel caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” – con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni.
Tale previsione costituisce una figura di reato circostanziato (aggravante speciale ad efficacia speciale) della fattispecie contemplata nell’ipotesi precedente.Inoltre, per effetto della disposizione in esame, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.), diviene elemento circostanziale,che resta assorbito nell’ipotesi di delitto aggravato, il quale assume così il carattere di “reato (eventualmente) complesso” ex art. 84 che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell’impresa criminosa costituita da più fatti-reato. Riprova ne sia anche l’analisi del nuovo quantum sanzionatorio previsto, che risulta ampiamente superiore alla somma (cumulo materiale) delle pene stabilite per i reaticomponenti.
Ulteriore argomento sistematico circa la unicità del reato complesso, è offerto dall’art. 170 c. 2, ai sensi del quale, la (eventuale) causa estintiva del reato componente, non si estende al reato complesso.Resta da chiedersi, in caso di contestazione del solo art. 589 complesso, che fine facciano le altre sanzioni e/o misure (sospensione e revoca patente, fermo e confisca del veicolo) previste dall’art. 186 commi 2 lett. c) e 2-bis C.d.S. assorbiti.
La norma reca numerose incertezze e perplessità laddove si rifletta sull’espressione lessicale utilizzata per fondare la seconda ipotesi di aggravante, concernente il soggetto «sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Ci si deve domandare, infatti, se la formulazione utilizzata valga a qualificare tale condizione quando si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S. – nonostante il mancato espresso richiamo a tale norma – ovvero se, invece, voglia inserire un’eventualità legislativa contrapposta e diversa rispetto alla «guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti».
In altri termini, si potrebbe ritenere che altro è «la guida in stato di alterazione psicofisica» di cui all’art. 187 C.d.S., altro è il soggetto under effect preso in esame dall’art.589 c. 2, per fondare la nuova aggravante. Conseguenza diretta di tale ipotesiinterpretativa, sarebbe che, ai fini dell’integrazione del delitto aggravato in esame, non sarebbe nemmeno richiesto che il soggetto si trovi alla guida di un veicolo, essendo sufficiente la violazione di una delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commessa da soggetto “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, che abbia cagionato la morte di altro utente della strada.
Si pensi all’ipotesi del pedone che, sotto l’effetto di stupefacenti, attraversi improvvisamente, fuori dalle strisce pedonali o con la lanterna semaforica rossa,costringendo il conducente del veicolo dotato di precedenza ad una brusca frenata o sterzata, a seguito della quale, si verifichi un incidente con esiti mortali.
L’aumento di pena per il concorso formale di reati
Nel caso di eventi mortali e lesivi colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, di cui al comma 3 dell’art. 589, viene elevata da 12 a 15 anni di reclusione la soglia massima di pena.
Si tratta di un’ipotesi di concorso formale di reati – e non di reato complesso, né dicircostanza aggravante – specificamente disciplinata, in deroga al sistema del cumulomateriale e giuridico di cui agli artt. 71 e ss., solo quoad poenam. Da ciò consegue che, poiché i singoli reati (di omicidio o lesione) conservano la propria autonomia e distinzione, in riferimento a ciascuno di essi vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, ivi compresa la procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose.
LESIONI COLPOSE
Come noto, il codice prevede tre figure di lesioni personali colpose, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno ed a forma libera. Denominatore comune è la «malattia nel corpo o nella mente», ai sensi dell’art. 582.
Le lesioni (“lievi”) sono quelle produttive di quel processo patologico di difesa orestaurazione dell’organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno(comprende anche la lesione che, ex art. 582, sarebbe lievissima).
Le lesioni sono “gravi”, ai sensi dell’art. 583 c. 1, quando:
– «dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»;
– «il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo».
Le lesioni “gravissime”, ex art. 583 c. 2 cod. pen., richiedono:
– «una malattia certamente o probabilmente insanabile»;
– «la perdita di un senso»;
– «la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»;
– «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».
Le lesioni colpose stradali aggravate dall’uso di sostanze
Simmetricamente a quanto previsto in relazione all’omicidio colposo, viene introdotta, all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 590, l’aggravante speciale ad efficacia
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speciale derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».
In tal caso, per lesioni gravi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e, per
le lesioni gravissime, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
In questo caso si pone, tuttavia, un problema di non poco momento.
Infatti, come noto, le lesioni colpose stradali, anche gravi o gravissime, risultano, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 590 – a differenza di quelle dovute ad inosservanza
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – perseguibili a querela.
Sembrerebbe, allora, che l’esistenza del reato complesso risulti subordinata alla
verificazione della condizione di procedibilità.
Si deve, tuttavia, ricordare che, ai sensi dell’art. 131, per il reato complesso,
perseguibile a querela, si procede d’ufficio laddove il “reato contenuto” risulti
perseguibile d’ufficio.
Conseguenza ne è, invece, che, laddove le lesioni colpose dovessero derivare dalla
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da
parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico uguale o inferiore
a 1,5 g/l, o nel caso in cui il conducente decida di sottrarsi agli accertamenti, l’organo di
P.G., in sede di redazione della comunicazione della notizia di reato, ai sensi dell’art.
347 cod. proc. pen., non potrà procedere a qualificare il reato complesso, ma dovrà
limitarsi a riferire il solo reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Sarà,
poi, compito della Procura – una volta accertata l’avvenuta presentazione della querela
per il delitto di lesioni – procedere a contestare in concorso (con le evidenti difficoltà
organizzative che ne derivano) i reati.
Sia consentita, in conclusione, un’osservazione.
La perseguibilità a querela – voluta dall’art. 92 L. 689/81 – in relazione a così gravi attentati al bene dell’integrità fisica, sembra costituire decisamente un fuor d’opera.
Risulta, infatti, anacronistico continuare, da un lato, ad incentrare l’attenzione della politica criminale sulle pene per la delinquenza colposa stradale, se poi si lascia, dall’altro, la condizione di procedibilità subordinata all’iniziativa del privato, fin troppo esposto a facili mercificazioni e contrattazioni (tra assicurazioni e avvocati) del bene personale primario.
Si osservi, peraltro, l’intrinseca illogicità di perseguire a querela il reato di danno (lesioni) e d’ufficio il reato di pericolo (guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti).
In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verificazione progressiva.
Se l’incidente da cui deriva l’evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l’aggravante levis di cui al comma 3 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l’aggravante latissima di cui al secondo periodo del comma 3.
Si potrebbe, altrimenti, parlare anche di “aggravante dell’aggravante”.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze