CIRCOLAZIONE STRADALE OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE IN STATO DI EBBREZZA GRAVE O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale. relazione dell’ Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze Al Convegno Nazionale MARCOPOLO di Palermo 8-9 maggio 2009 inserito g. aiello 7.07.2009

Le lettere da c) ad e) dell’art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese

a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla

vita e all’incolumità individuale.

OMICIDIO COLPOSO

L’aumento del massimo edittale per l’omicidio colposo stradale L’intervento modificativo procede per l’omicidio colposo, aggravato dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro», ad aumentare il limite massimo edittale – a 7 anni – con notevole espansione, verso l’alto, della forbice sanzionatoria.

La logica di tale ulteriore incremento è, forse, da rinvenirsi nell’opportunità di consentire l’applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto; e ciò anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza che avrebbe consentito agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l’art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo “della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la … reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni”.

L’omicidio colposo stradale aggravato dall’uso di sostanze

Nel caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” – con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

Tale previsione costituisce una figura di reato circostanziato (aggravante speciale ad efficacia speciale) della fattispecie contemplata nell’ipotesi precedente.Inoltre, per effetto della disposizione in esame, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.), diviene elemento circostanziale,che resta assorbito nell’ipotesi di delitto aggravato, il quale assume così il carattere di “reato (eventualmente) complesso” ex art. 84 che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell’impresa criminosa costituita da più fatti-reato. Riprova ne sia anche l’analisi del nuovo quantum sanzionatorio previsto, che risulta ampiamente superiore alla somma (cumulo materiale) delle pene stabilite per i reaticomponenti.

Ulteriore argomento sistematico circa la unicità del reato complesso, è offerto dall’art. 170 c. 2, ai sensi del quale, la (eventuale) causa estintiva del reato componente, non si estende al reato complesso.Resta da chiedersi, in caso di contestazione del solo art. 589 complesso, che fine facciano le altre sanzioni e/o misure (sospensione e revoca patente, fermo e confisca del veicolo) previste dall’art. 186 commi 2 lett. c) e 2-bis C.d.S. assorbiti.

La norma reca numerose incertezze e perplessità laddove si rifletta sull’espressione lessicale utilizzata per fondare la seconda ipotesi di aggravante, concernente il soggetto «sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Ci si deve domandare, infatti, se la formulazione utilizzata valga a qualificare tale condizione quando si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S. – nonostante il mancato espresso richiamo a tale norma – ovvero se, invece, voglia inserire un’eventualità legislativa contrapposta e diversa rispetto alla «guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti».

In altri termini, si potrebbe ritenere che altro è «la guida in stato di alterazione psicofisica» di cui all’art. 187 C.d.S., altro è il soggetto under effect preso in esame dall’art.589 c. 2, per fondare la nuova aggravante. Conseguenza diretta di tale ipotesiinterpretativa, sarebbe che, ai fini dell’integrazione del delitto aggravato in esame, non sarebbe nemmeno richiesto che il soggetto si trovi alla guida di un veicolo, essendo sufficiente la violazione di una delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commessa da soggetto “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, che abbia cagionato la morte di altro utente della strada.

Si pensi all’ipotesi del pedone che, sotto l’effetto di stupefacenti, attraversi improvvisamente, fuori dalle strisce pedonali o con la lanterna semaforica rossa,costringendo il conducente del veicolo dotato di precedenza ad una brusca frenata o sterzata, a seguito della quale, si verifichi un incidente con esiti mortali.

L’aumento di pena per il concorso formale di reati

Nel caso di eventi mortali e lesivi colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, di cui al comma 3 dell’art. 589, viene elevata da 12 a 15 anni di reclusione la soglia massima di pena.

Si tratta di un’ipotesi di concorso formale di reati – e non di reato complesso, né dicircostanza aggravante – specificamente disciplinata, in deroga al sistema del cumulomateriale e giuridico di cui agli artt. 71 e ss., solo quoad poenam. Da ciò consegue che, poiché i singoli reati (di omicidio o lesione) conservano la propria autonomia e distinzione, in riferimento a ciascuno di essi vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, ivi compresa la procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose.

LESIONI COLPOSE

Come noto, il codice prevede tre figure di lesioni personali colpose, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno ed a forma libera. Denominatore comune è la «malattia nel corpo o nella mente», ai sensi dell’art. 582.

Le lesioni (“lievi”) sono quelle produttive di quel processo patologico di difesa orestaurazione dell’organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno(comprende anche la lesione che, ex art. 582, sarebbe lievissima).

Le lesioni sono “gravi”, ai sensi dell’art. 583 c. 1, quando:

– «dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»;

– «il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo».

Le lesioni “gravissime”, ex art. 583 c. 2 cod. pen., richiedono:

– «una malattia certamente o probabilmente insanabile»;

– «la perdita di un senso»;

– «la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»;

– «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Le lesioni colpose stradali aggravate dall’uso di sostanze

Simmetricamente a quanto previsto in relazione all’omicidio colposo, viene introdotta, all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 590, l’aggravante speciale ad efficacia

3

speciale derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica “grave” o sotto «l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

In tal caso, per lesioni gravi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e, per

le lesioni gravissime, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

In questo caso si pone, tuttavia, un problema di non poco momento.

Infatti, come noto, le lesioni colpose stradali, anche gravi o gravissime, risultano, ai

sensi dell’ultimo comma dell’art. 590 – a differenza di quelle dovute ad inosservanza

delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – perseguibili a querela.

Sembrerebbe, allora, che l’esistenza del reato complesso risulti subordinata alla

verificazione della condizione di procedibilità.

Si deve, tuttavia, ricordare che, ai sensi dell’art. 131, per il reato complesso,

perseguibile a querela, si procede d’ufficio laddove il “reato contenuto” risulti

perseguibile d’ufficio.

Conseguenza ne è, invece, che, laddove le lesioni colpose dovessero derivare dalla

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da

parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico uguale o inferiore

a 1,5 g/l, o nel caso in cui il conducente decida di sottrarsi agli accertamenti, l’organo di

P.G., in sede di redazione della comunicazione della notizia di reato, ai sensi dell’art.

347 cod. proc. pen., non potrà procedere a qualificare il reato complesso, ma dovrà

limitarsi a riferire il solo reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Sarà,

poi, compito della Procura – una volta accertata l’avvenuta presentazione della querela

per il delitto di lesioni – procedere a contestare in concorso (con le evidenti difficoltà

organizzative che ne derivano) i reati.

Sia consentita, in conclusione, un’osservazione.

La perseguibilità a querela – voluta dall’art. 92 L. 689/81 – in relazione a così gravi attentati al bene dell’integrità fisica, sembra costituire decisamente un fuor d’opera.

Risulta, infatti, anacronistico continuare, da un lato, ad incentrare l’attenzione della politica criminale sulle pene per la delinquenza colposa stradale, se poi si lascia, dall’altro, la condizione di procedibilità subordinata all’iniziativa del privato, fin troppo esposto a facili mercificazioni e contrattazioni (tra assicurazioni e avvocati) del bene personale primario.

Si osservi, peraltro, l’intrinseca illogicità di perseguire a querela il reato di danno (lesioni) e d’ufficio il reato di pericolo (guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti).

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verificazione progressiva.

Se l’incidente da cui deriva l’evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l’aggravante levis di cui al comma 3 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l’aggravante latissima di cui al secondo periodo del comma 3.

Si potrebbe, altrimenti, parlare anche di “aggravante dell’aggravante”.

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze




CIRCOLAZIONE SRTADALE: OMICIDIO E LESIONI COLPOSE-

REALAZIONE dell’ Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze, al Convegno NAZIONALE MARCOPOLO ‘ Palermo 8-9 Maggio 2009. ins. 30 luglio 2009 g. aiello




Polizia Stradale Speciale Controlli patenti Argentine

CIRCOLAZIONE STRADALE DOTTRINA : SPECIALE PATENTI ARGENTINE modalità di controllo e prassi operativa. di Raffaele CHIANCA Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini;

MARCOPOLO SPECIALE PATENTI ARGENTINE

Un vivo  ringraziamento per la collaborazione offerta al nostro sito all’autore dell’articolo,

Raffaele CHIANCA Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini.




VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?

La corretta interpretazione dell’articolo 146 del codice attraverso la tempestiva e brillante interpretazione ministeriale. Pino Napolitano
VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?

Al di là dell’indiscutibile merito di fissare una sanzione per le violazioni alle prescrizioni delle segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico, l’articolo 146 del codice è sempre stato oggetto di critiche nella parte in cui, a carattere generico, fissa una sanzione nei confronti di chi non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale.
Invero l’articolo contiene una previsione che, difettante di qualsiasi elemento di coordinamento con le altre norme del codice, ha da sempre rischiato di mettere in crisi il sistema sanzionatorio; crisi fugabile solo da una corretta interpretazione.
In guisa di quanto si va osservando, unica via possibile per fugare prassi interpretative errate, è sempre stata quella di considerare la previsione del comma 2 (nella parte riferita alla segnaletica stradale) una sorta di norma di chiusura o di valvola di sicurezza del sistema, creata allo scopo di non lasciare sprovvisti di sanzione delle condotte non meglio codificate nei vari articoli.
Da ciò deriva che la sanzione prevista dall’articolo 146 vada applicata solo nel caso in cui una previsione specialistica difetti nel disciplinare il caso di specie .
La questione che era andata sopita negli ultimi anni ha riacquistato vigore a seguito della previsione dell’obbligo di procedere alla decurtazione di punti 2 dalla patente di guida a fronte dell’accertamento della violazione al comma 2 dell’articolo 146.
Invero, la norma è stata resa in termini problematici dallo stesso legislatore che così ha annotato la tabella allegata all’articolo 126 bis del codice:

“art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata … punti 2.”

Orbene, considerato che le ordinanze comunali non si limitano a sancire il mero divieto di sosta o di fermata, ma disciplinano (in alcuni casi previa deliberazione della Giunta Comunale) l’istituzione di Zone a Traffico Limitato, di Isole Pedonali, di Itinerari Ciclopedonali, o più banalmente, di sensi unici di circolazione, ci si è legittimamente domandati:

1* Da questa impostazione deriva la conseguenza che si applicano sempre le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S., per il caso di violazione alle prescrizioni imposte dalla segnaletica fissata con ordinanza. Si applicherà sempre e comunque la sanzione prevista dalla singola norma di comportamento tutte le volte in cui l’obbligo o il divieto, già esistente per precetto generale sia rafforzato da una segnaletica avente valore, in questo caso, succedaneo e rafforzativo, dell’obbligo o del divieto. Si applicherà sempre e comunque l’articolo 145 per la violazione alla segnaletica di arresto o di precedenza; si applicheranno le previsioni dell’articolo 191 per le violazioni commesse da parte dei pedoni, etc.

vanno decurtati i due punti ai veicoli che in violazione della segnaletica stradale (ad es.):

Entrano in Z.T.L ?
Entrano nell’Isola Pedonale o nell’Itinerario Ciclopedonale?;
Si immettono contromano in una strada la cui circolazione è organizzata a senso unico?

La dottrina ha, conformemente alle opzioni offerte in premessa, immediatamente sostenuto la impossibilità di accedere a forme di decurtazione di punteggio nel caso i cui la violazione riguardasse prescrizioni imposte dalle ordinanze di cui agli articolo 6 e 7 del codice.
Tuttavia, occorreva, sul punto, una indicazione di prassi ministeriale capace di fugare l’eccesso di dubbi interpretativi.
Tempestiva e provvidenziale è stata, sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1/43791/109/16/1 che ha affermato “… che la sanzione dell’art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione delle indicazioni dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di un’ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dall’ente proprietario della strada ai sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la segnaletica stradale orizzontale non avente carattere immediatamente complementare rispetto quella verticale imposta con la stessa ordinanza ovvero della segnaletica temporanea collocata in prossimità di cantieri stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una specifica ordinanza di regolamentazione”.
Alla luce di quanto premesso, va escluso che dall’applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed in particolare delle violazioni di segnaletica stradale imposta ai sensi dell’art. 6 o 7 del codice, possa prodursi la decurtazione di punteggio ai sensi dell’art.126 bis CdS.

Pino Napolitano




POLIZIA LOCALE E AUTOVELOX

POSTAZIONI AUTOVELOX.BABELE ITALIANA riflessioni e pareri sull’argomento proposti da Ivano Bianchini comandante P.M. Castelraimondo.

La legge 160 del 2007 ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Il decreto interministeriale trasporti-interno del 15/8/2007 (regolamento) stabilisce che tale segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione,temporanei o permanenti,ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in servizio di polizia stradale.Segnali e dispositivi aventi le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto.

Un successivo ‘Parere’ del ministero dei trasporti 7/8/2008 prot.972663:

‘Osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee risulta non coerente con la tipologia utilizzata,e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere. Nel caso in argomento -segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità- appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi’.

La ‘Direttiva’ ministeriale trasporti 24/10/2000:’Stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada,laddove la corretta tecnica di istallazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare’.(Il vigile urbano,10/2008,78 s).

Direttive e pareri ministeriali non sono fonti del diritto (art.1 preleggi),non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale,dovrebbero essere sempre conformi alle leggi e ai regolamenti,alla loro osservanza risultano tenuti solo i dipendenti del ministero che li ha emanati o chi ha chiesto il parere vincolante; non anche gli altri dipendenti,funzionari,magistrati,cittadini.

Ivano Bianchini

(comandante vv.uu.Castelraimondo,

dott. in giurisprudenza, specializzato in professioni legali).




CODICE DELLA STRADA Rilascio della carta di qualificazione del conducente

CODICE DELLA STRADA _ Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

(GU n. 80 del 5-4-2007- Suppl. Ordinario n.96)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sull’attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita’
per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale;
Considerata l’esigenza di stabilire un calendario per il rilascio,
senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto
periodo di tempo;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente per esame;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di
validita’;
Decreta:
Art. 1.
Autorita’ competente al rilascio della carta
di qualificazione del conducente
1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata dagli
uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame
di valutazione delle conoscenze ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di
tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida
equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.
2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente, nei casi di cui al comma 1, e’ presentata all’ufficio
motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Non puo’ piu’ essere richiesta la carta di qualificazione del
conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validita’ delle carte di qualificazione del conducente
rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre
2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009
se abilita al trasporto di cose.

Art. 3.
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell’autorita’ che ha rilasciato la carta di
qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10) la data di scadenza di validita’ della carta di
qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o
delle sottocategorie.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del
comma precedente deve essere riferita all’abilitazione che scade
prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia
dell’abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di
cose.

Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell’art. 1, ovvero per
rinnovo di validita’ o per duplicato per deterioramento, devono
essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche’
le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le
attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge
1° dicembre 1986, n. 870), nonche’ le tariffe di cui ai punti 3 e 4
del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di
qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o
distruzione deve essere allegata l’attestazione di pagamento della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870.

Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione
per conducenti
1. Il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato
della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel
caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione
per conducenti rilasciata da altro Stato dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo’ essere convertita in equipollente documento italiano ad
un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo’ essere duplicata, per smarrimento o furto, in
equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso
le competenti autorita’ dello Stato di rilascio, che la carta di
qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validita’
e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

Art. 7.
Rinnovo di validita’ della carta di qualificazione per conducenti
1. La validita’ della carta di qualificazione del conducente e’
rinnovata dall’ufficio motorizzazione civile nel cui ambito
territoriale di competenza ha sede l’autoscuola o l’ente che ha
svolto il corso di cui all’art. 21 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita’, detto
ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del
conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola o
l’ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme
al modello previsto all’allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.
ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine
del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l’elenco di
coloro che hanno frequentato il corso. L’ufficio procede, entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una
carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della
nuova carta di qualificazione del conducente e’ subordinato al ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione
di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della
stessa, nonche’ alla presentazione di una domanda cui sono allegate
le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche’ le tariffe di cui ai punti 3
e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente.
3. La validita’ della nuova carta decorre dal giorno successivo a
quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha
effettuato il corso prima della scadenza della carta di
qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del
conducente, la validita’ della nuova carta decorre dalla data di
rilascio dell’attestato di fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto
di persone puo’ essere rinnovata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta’ da parte del suo titolare.

Art. 8.
Rilascio dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KC e KD

1. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone
con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre,
decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu’ rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
2. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con
la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre
dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono piu’ rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria
C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
sensi dell’art. 2.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del Dipartimento: Fumero

06.04.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 17:32:58




Sulla patente a punti si è detto molto; forse si è –perfino- detto troppo!

In questo incessante dire, quasi tutti i commentatori hanno posto l’accento sulla circostanza che la nuova metodologia avrebbe portato una aggravamento del lavoro d’ufficio. A questo nuovo carico di lavoro eravamo preparati; ma al fatto che la patente a punti dovesse diventare una occasione di ingiustificata esplosione del carico di lavoro degli uffici e di accesa conflittualità con l’utenza, davvero non immaginavamo.

Sulla patente a punti si è detto molto; forse si è –perfino- detto troppo!

In questo incessante dire, quasi tutti i commentatori hanno posto l’accento sulla circostanza che la nuova metodologia avrebbe portato una aggravamento del lavoro d’ufficio.

A questo nuovo carico di lavoro eravamo preparati; ma al fatto che la patente a punti dovesse diventare una occasione di ingiustificata esplosione del carico di lavoro degli uffici e di accesa conflittualità con l’utenza, davvero non immaginavamo.

Per esigenza di brevità riduco la questione a due livelli di “sofferenza”.

1° livello di sofferenza

I Comandi di Polizia Municipale che,attraverso il proprio collegamento telematico, hanno intrapreso la comunicazione dei punti da decurtare alla A.N.A.G. hanno immediatamente potuto osservare che:

1. il softwere gestionale (di qualsiasi marca) in uso al Comando non è in grado d’interfacciarsi con il softwere gestionale che utilizza l’A.N.A.G.; da ciò deriva la spiacevole conseguenza della necessità di provvedere all’inserimento manuale dei dati delle patenti dei trasgressori e degli estremi delle violazioni, senza possibilità di attivare un trasferimento automatico di questi dati, sol, perché formattati in modo non leggibile dall’A.N.A.G.;

2. la connessione telefonica, di durata non breve, naturalmente interurbana, gravita sulle spese gestionali degli uffici di Polizia Municipale;

3. il collegamento all’A.N.A.G. è “gratuito” nel momento in cui si dimentichi che l’accesso ai dati dell’archivio, in sede di consultazione, resta, comunque a pagamento, per la polizia municipale.

Questo rilievo banale, articolato sui tre livelli sopra tracciati, di per sé stesso evidenzia quanto sia gravoso, per i Comandi di Polizia Municipale, gestire il sistema della patente a punti.

2° livello di sofferenza

La vicenda è tuttavia destinata ad aggravarsi quando il cittadino riceve, ritualmente, la comunicazione di decurtazione di punteggio da parte dell’A.N.A.G., come conseguenza dell’immissione di dati eseguita dal nostro Comando.

Una semplice lettura della comunicazione porta a concentrare lo sguardo su una stringa di chiusura della comunicazione.

La stringa di chiusura è la seguente: “le facciamo presente che qualunque comunicazione relativa ad una eventuale errata decurtazione del punteggio, dovrà essere inoltrata all’organo di polizia che ha accertato la violazione”.

Appare evidente che una simile modalità di comunicazione è destinata a far crescere il numero dei cittadini che, a torto o a ragione, si recheranno presso gli uffici di P.M. per ottenere una qualsiasi correzione o grazia.

Ho sentito la necessità di sviluppare, sul punto, un’articolata rimostranza.

La estendo a tutti i lettori di MARCOPOLO memore del proverbio: “una noce nel sacco non fa rumore”.

Se, di contro, il suo contenuto è condiviso, le noci che si agitano, crescendo di numero, potranno portare allo sviluppo di un rumore.

Se il rumore sarà sufficientemente forte, quanto meno, dovremo avere risposta, se non la eliminazione della ingiustificata prassi.

Pino Napolitano

Link utili
• Altri link
• Organi Istituzionali
• Enti pubblici
• Leggi e normative
I nostri Sponsor
spazio libero




CODICE della STRADA MODIFICHE Autotrasporto e Mezzi Pesanti

Pubblichiamo in allegato il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore.

La normativa contiene , tra l’altro, disposizoni che modificano gli att. 116, 126 e 216 del CDS.

Va letta con attenzione, poihce nella sua totalita introduce indicazioni circa i controlli da effettuare su strada.




Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida

Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida

Riceviamo e pubblichiamo una interessante ed approfondita recensione dei Decreti Ministeriali del 7 marzo 2005, a produzione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (G.U. n. 68 del 23.3.2005), recanti ‘Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri e di Procida’.

Si ringrazia il Dr. SIMONCINI, pre la gradita collaborazione

LA REDAZIONE

 




Obbligo patentino ciclomotori per maggiorenni

Obbligo patentino ciclomotori per maggiorenni

Proroga termini

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 giugno u. s. ha stabilito di

prorogare al 1° ottobre 2005

l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per coloro che a partire da tale data compiano la maggiore età e non siano titolari di patente di guida.

Si ricorda che il precedente termine aveva decorrenza dal 1° luglio 2005.

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti i colleghi , caldo permettendo !!!!

Com. te Dr. Pezzullo Michele

Dirigente Area Polizia Municipale ed Amministrativa del Comune di Aversa