In questi ultimi due giorni molti di noi hanno trascorso il proprio tempo a leggere ed interpretare le ultime disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020. Come spesso accade tra noi appartenenti alla Polizia Locale abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento rilevando moltissimi punti oscuri che di fatto hanno indotto ad interpretazioni diverse, alcune delle quali molto fantasiose. Addirittura qualcuno ha sollevato il problema dell’incompetenza da parte della Polizia Locale di prendere parte agli accertamenti in questione. Tanto è vero che nei primi due giorni la maggior parte dei Comandi di Polizia Locale ( ma anche le Forze di Polizia Statali) si sono astenuti dall’accertare le violazioni ai vari DPCM ad applicare le nuove sanzioni determinate proprio dall’art. 4 del D.L. innanzi citato di cui si riporta il comma 1 che prevede quanto segue: << 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.>> IL primo punto a creare problemi ( se così volgiamo dire) ha riguardato la previsione dell’aggravante dovuta all’utilizzo del veicolo per commettere la violazione in quanto l’ aumento fino ad un terzo, non risulta compatibile con la disposizione del pagamento in misura ridotta di cui alla ‘art 16 Legge 689/1981 e di conseguenza avremmo dovuto inviare tutti i verbali redatti alle prefetture per le ingiunzioni e determinazioni delle somme da pagarsi ( un po’ come avviene nel codice dell’ambiente con la Provincia quando si accertano violazioni di abbandoni derivanti da rifiuti pericolosi).
Un altro problema è stato quello della devoluzione dei proventi ( stato o enti dai quali dipendono gli accertatori) e non solo con tanti tanti altri dubbi. In questa sede non voglio analizzare nel suo complesso il testo del provvedimento, non saprei di certo dare le giuste risposte a tutti i punti controversi, altri meglio di me avranno questa incombenza. In questo momento di grave emergenza tutti noi della Polizia Locale siamo intensamente impegnati nella delicata fase dei controlli e per questo non possiamo e non dobbiamo avere paura di sbagliare una procedura perché di paure ne abbiamo già troppe per colpa del COVID-19 per questo, nel tentativo di semplificare almeno la fase di accertamento e della verbalizzazione voglio mettere in chiaro alcuni punti fondamentali proponendo alla fine l’utilizzo di due modelli di verbali da me redatti per le violazioni di matrice statale relativi alle infrazioni commesse da pedone e con l’utilizzo di veicolo, stampati che troverete allegati .
VIOLAZIONE COMMESSA A PIEDI ( Procedura della verbalizzazione)
Violazione contestata
In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti ,lo stesso ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:
[_] si allontanava, a piedi, dalla propria residenza – domicilio – dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.
[_] Altro:______________________________________________________________________________;
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 .
N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.
Sanzione e modalità di estinzione della violazione (Art. 202 D.lgs285/1992)
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00
Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta, ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992 , può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 400,00 così come di seguito riportato (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
[_] In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.
Pagamento in misura ridotta e pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)
Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 400,00;
Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 400,00 si applica lo sconto del 30% determinando in € 280,00 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i rispettivi termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quella dell’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:
pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;
Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;
Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)
A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione.
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.
Ricorso Amministrativo / Scritti difensivi ( art 18 L.689/1981)
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si avverte che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
B ) VIOLAZIONE COMMESSA CON L’USO DEL VEICOLO ( Procedura della verbalizzazione)
Innanzitutto bisogna dire che all’indomani della pubblicazione del D.L. si è subito avvertita l ‘esigenza di chiarimenti che sono giunti a parte del Ministero dell’ Interno con la circolare 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020 che considera possibile ammettere a pagamento in misura ridotta anche la violazione commessa con l’uso del veicolo dando precise indicazioni agli operatori di considerare l’aumento di 1/3 quale misura fissa della sanzione, non essendo possibile, secondo quanto sostenuto in circolare, per questi definire , in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione . Pertanto , in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista è aumentata fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00.
Violazione contestata
ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:
[_] si allontanava dalla propria residenza – domicilio – dimora, a bordo di veicolo, su indicato, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.
[_] Altro:______________________________________________________________________________;
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1, che prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Sanzione e modalità di estinzione della violazione con utilizzo del veicolo ( Art. 202 D.lgs285/1992)
L’irregolarità accertata con l’utilizzo del veicolo costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 e stabilisce che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00.
Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta può entro 60 giorni avvalersi ai sensi dell’art 202 D.lgs ,della facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 533,33 (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.
Pagamento in misura ridotta e pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)
Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 533,33;
Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 533,33 si applica lo sconto del 30% determinando in € 373,34 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quelli previsti per ottenere l’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:
pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;
Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;
Conto corrente dell’Ente
Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)
A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, oppure se il trasgressore non consegna all’organo accertatore la quietanza, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.
Ricorso Amministrativo / Scritti difensivi ( art 18 L.689/1981)
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si tenga presente che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Ministero dell’Interno Seguito Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020.
Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni
Nonostante la circolare ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020) del Ministero dell’interno avesse chiarito molti dei dubbi sorti è anche vero che molti altri restavano senza soluzioni pertanto si è ritenuto opportuno rivolgersi nuovamente al predetto dicastero che opportunamente sollecitato, in data 28.03.2020, ha fatto seguito alla precedente nota del 27.03.2020, pari oggetto. Per questo importante chiarimento che riguarda da vicino la P.L., voglio personalmente ringraziare, anche a nome di tutti i colleghi , il Ministro Federico D’Incà il quale su nostra richiesta si è fatto portavoce presso il Ministero dell’Interno rappresentando le esigenze e le perplessità espresse sul D.L. dalla categoria e ha permesso che all’indomani della prima circolare il precitato dicastero allo scopo di chiarire dubbi rappresentati in questa prima fase di applicazione, fornisse le seguenti ulteriori precisazioni:
Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente.
c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all’art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l’illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l’IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito. Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 202 CDS così come richiamate dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione ( versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l’ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l’IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato.
La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della L 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo us.
I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell’art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell’art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.
In allegato alla presente si allegano n. 2 verbali di accertamento e contestazione per violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1.
Un ringraziamento a tutti i colleghi con i quali ho avuto modo di confrontarmi sulle nuove disposizioni e che hanno contribuito alla redazione del presente lavoro ed in particolare il caro amico Mimmo Carola– e la collega Com.te Rosalinda Di Nunzio del Comando di Polizia Municipale di Ferentino e all’ instancabile amico Michele Pezzullo. L’ appuntamento ai prossimi giorni per l’elaborazione di ulteriori modelli di stampati.
Lioni lì 28.03.2020
Dott. Giuseppe Aiello
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute in norme e/o provvedimenti dello STATO violazione da parte di pedone (art.4 c.1 D.L. n.19/2020)
I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____________________________ ,appartenenti al Comando in intestazione in data ____/____/_______ alle ore ____:____ in __________________ alla Via/P.zza__________________________________________ , al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dal D.L. 19 del 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020), procedevano al controllo della persona sotto generalizzato/a, ed accertavano quanto riportato nel presente verbale:
_ _Trasgressore
Cognome e Nome : ____________________________________________, nata/o il ____/____/_______ a _________________________ e residente in _________________________________, via ____________________________________ nr. ______, identificata/o a mezzo ____________________________ nr. ____________________, rilasciata in data _________________ dal ______________________ di ______________ (____) nella sua qualità di ____________________________________ Tel. _______________________, professione ________________ indirizzo pec ___________________________________
[_] Si dà atto la persona interessata comprende, parla e legge a sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa _____ anni. (Eventuale data di acquisizione della residenza ___ )
Violazione contestata
In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti ,lo stesso ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:
[_] si allontanava, a piedi, dalla propria residenza – domicilio – dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.
[_] Altro:______________________________________________________________________________;
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 .
Dichiarazione
All’atto del Controllo l’interessato/a ha dichiarato che___________________________________________
____________________________________________________________________________________ ;
N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.
_ _Sanzione e modalità di estinzione della violazione (Art. 202 D.lgs285/1992)
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00
Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta, ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992 , può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 400,00 così come di seguito riportato (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
[_] In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.
Pagamento in misura ridotta e pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)
1) Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 400,00;
2) Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 400,00 si applica lo sconto del 30% determinando in € 280,00 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i rispettivi termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quella dell’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:
pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;
Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;
Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)
A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione.
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.
Ricorso Amministrativo / Scritti difensivi ( art 18 L.689/1981)
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si avverte che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Il presente Verbale viene redatto in duplice copia di cui una copia per il trasgressore.
Il Trasgressore Gli Agenti accertatori
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute in norme e/o provvedimenti dello STATO violazione con utilizzo del veicolo (art.4 c.1 D.L. n.19/2020)
I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____________________________ ,appartenenti al Comando in intestazione in data ____/____/_______ alle ore ____:____ in __________________ alla Via/P.zza__________________________________________ , al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dal D.L. 19 del 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020), procedevano al controllo della persona sotto generalizzato/a, ed accertavano quanto riportato nel presente verbale:
_ _Trasgressore
Cognome e Nome : _______________________________, nata/o il ____/____/_______ a _______________________e residente in________________________________, via ____________________________________ nr.______, identificata/o a mezzo ____________________________ nr. ____________________, rilasciata in data _________________ dal ______________________ di ______________ (____) nella sua qualità di ____________________________________ Tel. _______________________, professione ________________ indirizzo pec ___________________________________
[_] Si dà atto la persona interessata comprende, parla e legge a sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa _____ anni. (Eventuale data di acquisizione della residenza ___ )
_ _Veicolo utilizzato
La persona sottoposta ad accertamenti si trovava a bordo del veicolo________________ colore________________ targa ______________ di proprietà di:_______________________;
In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti :
Violazione contestata
ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:
[_] si allontanava dalla propria residenza – domicilio – dimora, a bordo di veicolo, su indicato, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.
[_] Altro:______________________________________________________________________________;
L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1, che prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Dichiarazione
All’atto del Controllo l’interessato/a ha dichiarato che___________________________________________
____________________________________________________________________________________ ;
N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.
_ _Sanzione e modalità di estinzione della violazione( Art. 202 D.lgs285/1992)
L’irregolarità accertata con l’utilizzo del veicolo sopra indicato costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 e stabilisce che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00. Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta può entro 60 giorni avvalersi ai sensi dell’art 202 D.lgs ,della facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 533,33 (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.
Pagamento in misura ridotta e pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)
1) Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 533,33;
2) Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 533,33 si applica lo sconto del 30% determinando in € 373,34 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quelli previsti per ottenere l’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)
L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:
pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;
Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;
Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)
A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione .
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, oppure se il trasgressore non consegna all’organo accertatore la quietanza, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.
Ricorso Amministrativo / Scritti difensivi ( art 18 L.689/1981)
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si tenga presente che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Il presente Verbale viene redatto in duplice copia di cui una copia per il trasgressore.
Il Trasgressore Gli Agenti accertatori