Nuovi verbali COVID 19 aggiornati al DPCM 10 Aprile 2020 con sospensiva dei termini D.L. 23 / 2020 e Prontuario delle violazioni ( Aiello Giuseppe C.te P.M. Lioni AV)

  • In allegato si potranno scaricare i modelli dei nuovi verbali da utilizzare per l’accertamento delle violazioni al DPCM; 10.04.2020 e D.L.19/2020
  • In allegato il Prontuario delle Violazioni .
  • Presto sarà disponibile il manuale operativo per la corretta verbalizzazione .Nei prossimi giorni dal nuovo sito www.marcopolomagazine.it  potrete scaricare i file dei moduli e dei verbali in word.

Giuseppe Aiello. C.te P.M. di Lioni (AV)

verbale unico commercio aiello dpcm 10 _03

Verbale corona definitivo unico da strada aielloi 10 aprile

prontuario aiello covid 19 marcopolo




Dpcm 10 aprile, Nuove misure di contenimento e ripresa delle attività: ecco le novità in vigore dal 14 aprile al 3 maggio. ( Dott. Giuseppe Aiello)

In data 10 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto con il quale vengono imposte nuove limitazioni che produrranno effetto dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Dal 14 aprile cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

Continueranno ad essere applicate le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Il Provvedimento proroga le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus al 3 maggio . L’articolo 1 indica tutte le nuove misure da applicare sull’intero territorio nazionale. Quindi le precedenti limitazioni imposte con altri DPCM decadono.

Le attività consentite sono elencate  negli allegati 1-2.3 al dpcm 10 aprile.

L’art 1  dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in un nuovo allegato 1 dello stesso DPCM. Precisa che:

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

L’ art 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) e consente la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità. Precisa a tal proposito che sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3  del DPCM del 10 aprile .  Riaprono quindi le cartolerie le librerie e le rivendite di abbigliamento per bambini e neonati. Riprende la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, c’è l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili) ma ci sono anche gli articoli in paglia e i materiali da intreccio, mentre assieme alla costruzione di Pc e periferiche si potranno ricominciare a produrre anche componenti e schede elettroniche. Ricomprese tra le attività consentite anche quelle relative alla riparazione e manutenzione di aerei e treni, oltre alla cura e manutenzione del paesaggio.

ll Dpcm introduce anche una serie di misure per ridurre le possibilità di contagio all’interno delle attività commerciali .Sarà obbligatorio l’uso dei guanti monouso al gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento, fino alle mascherine per i lavoratori. E orari più lunghi per evitare code (e quindi rischio assembramenti). Tra le indicazioni anche pulizie almeno due volte al giorno. E poi ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

L’allegato n 4  indica le misure igieniche sanitarie da adottare in generale mentre l’allegato n. 5 riguarda Misure per gli esercizi commerciali individuando in modo preciso le seguenti:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

Sicuramente da una lettura più attenta del nuovo DPCM verranno fuori altre sfaccettature non considerate nel presente elaborato di certo dovremmo adeguare tutti i verbali alle nuove disposizioni precisando che resta immutato il sistema sanzionatorio stabilito dal D.L.19 / 2020. Si è già al lavoro per l’elaborazione dei nuovi fac simili che saranno presto disponibile sul sito www.associazionemarcopolo.it

11 aprile 2020   Aiello Giuseppe .

In allegato il DPCM 10 Aprile

Elenco delle attività consentite e vietate – versione aggiornata al 10 aprile 2020 ore 22:30  ATECO-consenti-vietati-okCHIARELLI

A cura di Simone Chiarelli –




SUL SITO www.associazionemarcopolo.it TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI SIMONE CHIARELLI ( g.aiello, 6.04.2020)

SUL SITO  www.associazionemarcopolo.it  TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI SIMONE CHIARELLI

Siamo Lieti di comunicare che sul sito www.associazionemarcopolo.it  verranno inseriti i lavori dell’amico SIMONE CHIARELLI con il quale siamo lieti di iniziare una proficua collaborazione per poter raggiungere tutti i colleghi e chiunque abbia bisogno di chiarimenti

Link a tutti i video su covid del Dott. SIMONE CHIARELLI  https://buff.ly/2V1cN7W

 

 

 

 

 




Ministero della Salute FAQ – Covid-19, domande e risposte

Potete qui scaricare le Faq  del Ministero della Salute sul COVID 19

Ministero della Salute

FAQ – Covid-19, domande e risposte

Indice

Data ultima verifica: 31 marzo 2020

 

Fonte:

Direzione generale della Prevenzione sanitaria, con la collaborazione di Centro nazionale sangue, Centro nazionale trapianti e delle Sezioni per la lotta all’AIDS del Comitato Tecnico Sanitario

Ministero della Salute faq 31 marzo




ATTIVITA’ CONSENTITE E VIETATE CODICI ATECO ( elaborazione del dott. Chiarelli)

ATTIVITA’ CONSENTITE E VIETATE CODICI ATECO ( elaborazione del dott. Chiarelli)

Scarica L’elenco 20200326-ATECO-consenti-vietati-CHIARELLI




LE FAQ DEL GOVERNO ITALIANO “PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI” : SPOSTAMENTI , ATTIVITA’ PRODUTTIVE PUBBLICI ESERCIZI

qui è possibile scaricare il materiale messo a disposizione dal Governo su faq in materia di SPOSTAMENTI , ATTIVITA’ PRODUTTIVE PUBBLICI ESERCIZI faq attività produttive faq pubblici esercizi faq spstamenti




Quesito: I laboratori di prodotti dolciari e cioccolato possono produrre i dolci pasquali e possono essere venduti ?

Quesito: I laboratori di prodotti dolciari e cioccolato possono produrre i dolci pasquali e possono essere venduti?.

il parere di Michele Pezzullo

Negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi delle festività pasquali, da più parti è stato posto il quesito in oggetto per sapere se i laboratori di prodotti dolciari potessero produrre i dolci caratteristici di tale ricorrenza.

Crediamo che per poter rispondere compiutamente, si deve effettuare una esame dettagliato in ordine alla normativa che, copiosamente, è stata varata n questo periodo di emergenza sanitaria.

Dobbiamo, quindi, iniziare dall’esame dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo che, in parziale riforma dei precedenti decreti dell’8 e 11 marzo, ha sospeso, in linea generale, l’esecuzione di una lunga serie di attività produttive industriali e commerciali, prevedendo, nel contempo, alcune deroghe elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto, individuando una serie di attività produttive e commerciali che possono essere esercitate, come peraltro dettato all’art. 1, comma 1, lett. A), che ha così stabilito:“Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1…”

In tale allegato, successivamente integrato e modificato dal Ministero Sviluppo Economico con decreto del 25 marzo, è analiticamente indicata la descrizione del prodotto e il relativo codice Ateco.

A tal proposito è opportuno chiarire che il codice Ateco è un sistema di classificazione elaborato dall’Istat, in base al quale le Camere di Commercio individuano la categoria di appartenenza di ciascun operatore economico ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.

Detto ciò, ritornando all’esame dell’allegato 1, osserviamo che al sesto rigo è riportato il codice 10 con la dicitura “Industrie alimentari”.

Si rileva, quindi, che tutte le attività di industria e produzione di alimentari, individuate dal citato codice 10, non rientrano tra quelle sospese e possono essere effettuate.

Consultando il codice Ateco 10 troviamo i sottocodici dal 10.1 al 10.9, con l’indicazione delle diverse produzioni alimentari consentite; tra tali prodotti. Quello che interessa particolarmente per la nostra trattazione è il gruppo 10.8 – produzione di altri prodotti alimentari, classe 10.82 produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetteriecategoria 10.82.0 produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle, confetterie.

Infine, la sottocategoria 10.82.00 contiene la seguente dettagliata descrizione, così come è riportata nel sito www.codiceateco.it:

DESCRIZIONE:

produzione di cacao in polvere, burro di cacao, grasso e olio di cacao

produzione di cioccolato e di dolciumi al cioccolato;

produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero: caramelle, confetti aromatici, torroni, caramelle fondenti, cioccolato bianco;

produzione di gomme da masticare;

lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante

produzione di caramelle e pastiglie;

produzione di budini e creme da tavola, prodotti a base di frutta in guscio, incluse le paste a base di cioccolato da spalmare.

E’ di tutta evidenza che da tale esame particolareggiato è emerso chiaramente che il decreto del 22 marzo, nell’individuare tra le attività non sospese quelle di produzione alimentare, codice ateco 10, ha voluto ricomprendere anche quelle di produzione di dolciumi, come sopra indicate.

Per quanto sinora detto, possiamo concludere che i laboratori di prodotti dolciari possono esercitare la loro attività e produrre i dolciumi dei tipi indicati nel codice, nonché creme, caramelle, confetterie e prodotti similari.

Considerato, però, che gli esercizi di pasticceria devono restare chiusi, come disposto dal DPCM dell’11 marzo e ribadito nel successivo DPCM del 22 marzo, si ricorda che tali produttori non possono esercitare la vendita dei loro prodotti al dettaglio al consumatore finale, hanno invece  la possibilità di venderli, purchè confezionati secondo le prescrizioni del Regolamento CE 1169/2011, art. 9, solo ad altri esercizi commerciali che effettuano la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, quali esercizi di vicinato, supermercati e simili.

Aggiungiamo, in conclusione, che sarà possibile anche la consegna degli stessi prodotti al domicilio del consumatore ad eccezione della Campania ove, con ordinanza regionale, è stato imposto il divieto di effettuare tale vendita per i prodotti di ristorazione.

                                                                        C.te a r. Dr. Michele Pezzullo

Il commento di Giuseppe Capuano

Il DPCM 11 marzo 23020 all’articolo 1 comma 2 prevede che: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Con questa norma il Governo ha voluto vietare quel tipo di attività che poteva facilitare l’assembramento o il contatto tra più persone, e l’attività di pasticceria viene intesa in questo caso come attività di ristoro e ritrovo, tanto che nelle Faq del Governo si intende vietato anche la vendita dei prodotti dolciari con il sistema del Take Away, assimilando tale pratica di vendita al consumo sul posto. I prodotti dolciari, possono provenire da attività artigianali ed industriali, e quindi possono rientrare nella produzione di generi alimentari la cui produzione e commercializzazione non è sospesa ( vedasi codice Ateco 10.71.2 codice Ateco 47.24). Resta inteso che l’attività di produzione e commercializzazione dei beni avvenga in tale ambito e fatte salve ovviamente il rispetto delle norme igieniche sia alimentari che sanitarie e l’aggiornamento delle proprie procedure di autocontrollo di cui all’art. 5 del Reg. CE 852/2004 sulle quali non mi soffermo.

Se è vero che l’articolo 1 comma 2 del DPCM 11 marzo 2020 prevede che è consentita la vendita a domicilio dei prodotti provenienti da pasticcerie, pizzerie ecc. ebbene non è cosi in Regione Campania, in quanto in questo quadro normativo si inserisce, con norme più stringenti, l ‘Ordinanza del Presidente della Regione Regione Campania n. 25 del 28/03/2020 che prevede: sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio, . Da una ricostruzione delle norme esaminate, si conclude che in Regione Campania sono sospesi i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e quindi non è consentita la vendita a domicilio di quei prodotti di pasticceria, rosticceria o gastronomia, ovvero la consegna di quei prodotti pronti per essere somministrati, venduti al banco per il consumo sul posto o venduto per asporto con il metodo Take Away.

Per essere consentita la commercializzazione di dolciumi, gli stessi devono essere prodotti all’interno di laboratori in regola con le norme igienico-sanitarie con iscrizione alla camera di commercio, codici ateco 10.71.2 e simili, e la distribuzione può avvenire con la vendita online o con la distribuzione all’interno di negozi di generi alimentari.

Altresì, la consegna a domicilio del prodotto può avvenire in analogia con quanto previsto per la consegna a domicilio di generi alimentari solo se il prodotto è preconfezionato ed in regola con la normativa europea (REG. CEE N. 1169 DEL 25/10/2011 vedasi articolo 9)1.

Giuseppe Capuano

 




IL QUADRO GENERALE DELL’EMERGENZA COPVID-19 ( a cura di Mimmo Carola)

IL QUADRO GENERALE DELL’EMERGENZA COPVID-19

( a cura di Mimmo Carola)

Il governo si è mosso a tentoni, procedendo all’adozione di decreti-legge e all’emissione di una serie di provvedimenti che dal punto di vista tecnico giuridico pongono molti problemi di interpretazione e il cui scopo principale è quello di evitare il diffondersi del virus utilizzando essenzialmente misure di costrizione sui movimenti della popolazione.

È evidente come questa strategia derivi essenzialmente dalla paura di una crescita esponenziale dei casi che porterebbe all’impossibilità materiale, per la mancanza di numero di letti nei reparti di terapia intensiva in tutta Italia, di cura.

In particolare il governo ha adottato cinque decreti legge, tre dei quali specifici, e uno dei quali già convertito in legge, nonché ben otto decreti del presidente del Consiglio dei ministri; da ricordare che i decreti del presidente del consiglio dei ministri non sono atti aventi forza di legge ma atti amministrativi, quindi fonti normative secondarie.

In sintesi il quadro dei provvedimenti ha portato dapprima al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (successivamente convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 5 marzo 2020) con il quale sostanzialmente delegava ai sindaci la gestione dell’emergenza, ma riservandosi ulteriori atti per il contenimento della stessa, passando poi al d.l. 2 marzo 2020, n. 9, con il quale prevedeva essenzialmente misure di sostegno del reddito, rendendosi conto si rischiava che il problema economico diventasse prevalente su quello sanitario, quindi con il d.l. 9 marzo 2020, n. 14 con il quale si adottavano misure per il potenziamento (con un ritardo biblico) del servizio sanitario nazionale e infine con il d.l. 15 marzo 2020, n. 17 riportante più che altro norme a sostegno dell’economia complessiva, prevedendo una serie di ammortizzatori sociali.

Queste le norme di legge.

Il tutto inframezzato da decreti del presidente del consiglio dei ministri il primo dei quali, quello del 23 febbraio 2020 all’art. 1 prevedeva misure urgenti di contenimento del contagio in alcuni comuni italiani, adottando peraltro dopo soli due giorni (25 febbraio) altre misure per tutta la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e il Piemonte queste ultime misure estese a tutta l’Italia con il decreto del 4 marzo, costretto a misure ancora più restrittive in data 8 marzo con nuovo decreto che, di fatto, andava a istituire una sorta di coprifuoco per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, misure che il giorno successivo venivano estese a tutto il territorio nazionale.

Infine il giorno 11 marzo il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri che qualcosa di ancora più restrittivo con riguardo alle chiusure degli esercizi commerciali, con la chiusura per tutti gli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale ad eccezione di chi vende generi alimentari e medicinali e pochi altri.

A presidio di tutte le restrizioni il D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020 ricordava (art. 4, c. 2) la violazione dell’art. 650 c.p. in relazione a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, a meno di più grave reato.

L’effettività della norma veniva affidata agli organi di polizia tramite i prefetti che adottavano circolari in tutta Italia istituendo, in relazione al rispetto di quello che si potrebbe chiamare un divieto di spostamento non di necessità, una serie di controlli.

In ultimo è stato adottato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta di sei articoli che, di fatto, recuperando la congerie di decreti legge e di decreti del presidente del consiglio dei ministri fin qui adottati, recuperano il catalogo delle misure possibili per fronteggiare l’emergenza, ben ventinove tipologie di misure adottabili alle quali si aggiunge la trentesima: la possibilità per il prefetto di imporre (anziché sospendere) la continuazione di determinate attività ritenute indispensabili.

Anziché rendere omogeneo il territorio nazionale, per quanto riguarda le misure da adottare, si è scelta la strada dell’estrema varietà (art. 1) lasciando alle Regioni la possibilità di modulare le misure; nel frattempo però lo Stato mantiene quelle in vigore attualmente, richiamandole.

Le misure adottabili (art. 1 comma 2) sono essenzialmente le stesse recuperate dai vari provvedimenti normativi e amministrativi che si sono susseguiti nel tempo.

La violazione di tali misure, con particolare riferimento ai divieti di spostamento, non è più reato (art. 650 c.p.) a meno che la violazione delle stesse non integri reati specifici (il reato di cui all’art. 650 c.p. è una sorta di norma in bianco che si applica quando non siano applicabili specifiche norme); la violazione delle misure è illecito amministrativo punita con la sanzione da 400 euro a 3.000 euro.

La violazione di alcune di queste misure, in particolare:

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, chiusura di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia de delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, e delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione, nonché tutti i corsi di formazione;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo;

comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In virtù del richiamo parziale al sistema sanzionatorio del codice della strada (art. 202 c. 1, c. 2, c. 2.1) il pagamento in misura ridotta è di 400 euro, con la possibilità di beneficiare dello “sconto” del 30% entro 5 giorni, estesi a 30 giorni dalla contestazione o notificazione fino al 31 maggio 2020 in considerazione dell’art. 108 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Quello che non è ancora chiaro al momento è se i proventi siano dello Stato o dell’ente cui appartiene l’organo accertatore; sicuramente vanno corrisposti – almeno in senso tecnico – all’ente cui appartiene l’organo accertatore ai sensi dell’art. 202 cds richiamato dall’ultimo decreto-legge.

  1. I PROVVEDIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il prologo del gran numero di provvedimenti che si sono susseguiti è costituito da alcune ordinanze del Ministro della salute (25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020) e varie circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute (22 gennaio 2020, 24 gennaio 2020, 31 gennaio 2020, 1° febbraio 2020, 3 febbraio, 8 febbraio 2020, 20 febbraio 2020) pressoché in concomitanza della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 che dichiara lo stato di emergenza per sei mesi.

Solamente in data 23 febbraio 2020 si ha l’adozione del primo decreto-legge, n. 6.

In parole povere il primo provvedimento di un certo rilievo viene adottato solamente dopo un mese e mezzo che il problema si era manifestato, cosa abnorme se si pensa che negli ultimi venti anni in Italia si sono adottati decreti-legge per le materie più disparate, che quasi mai avevano carattere di urgenza e indifferibilità.

Successivamente sono stati adottati altri 3 (quindi 4 in tutto) decreti-legge e 8 decreti del presidente del consiglio dei ministri, oltre a una serie innumerevole di circolari, ordinanze e direttive.

Di seguito il quadro dei provvedimenti normativi e amministrativi che interessano per il lavoro

della polizia locale.

 

21 febbraio 2020

Ordinanza Ministero della salute (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.) [è l’ordinanza che prevede la quarantena tramite ordinanza del sindaco]

22 febbraio 2020

Circolare 850 del Ministero dell’interno

Circolare 5443 del Ministero della salute (COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti) [contiene la definizione dei casi e di contatto stretto]

23 febbraio 2020

D.L. n. 6 (23 febbraio 2020)

DPCM – Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

25 febbraio 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19.

27 febbraio 2020

Circolare del Ministero della salute n. 6360 (COVID-19. Aggiornamento) [contiene l’aggiornamento circa la definizione di caso probabile e/o confermato di COVID-19 e di contatto stretto]

1° marzo 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 marzo 2020

D.L. 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse allemergenza epidemiologica da COVID-19

4 marzo 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

5 marzo 2020

Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 6/2020

Circolare Ministero dell’interno 15350/117

8 marzo 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Direttiva 15350/117 (14606)

9 marzo 2020

D.L. 9 marzo 2020, n. 14, Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullintero territorio nazionale

Ordinanza del Ministero della salute 7922 (COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso)

11 marzo 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullintero territorio nazionale

17 marzo 2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

22 marzo 2020

DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullintero territorio nazionale

25 marzo 2020

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

A questi si sono affiancati provvedimenti regionali e anche specifici provvedimenti dei vari sindaci,

alcuni in attuazione delle misure nazionali, come i provvedimenti di “quarantena con sorveglianza

attiva” per i casi a rischio, per un periodo di 14 giorni, altri autonomi, in funzione di specifiche e

particolari esigenze, come la chiusura di parchi e giardini.

 

Nel complesso, dopo le prime misure di contenimento (come il divieto di allontanamento dal territorio, il divieto di accesso nel territorio, la sospensione di manifestazioni, l’applicazione della misure della quarantena ad alcuni soggetti sospetti, e così via), rivolte ai soli territori comunali dove il virus si era manifestato, si è passati ad estendere tali misure ad intere regioni, ulteriormente restringendole ed inserendo anche obblighi di distanza interpersonale; infine le misure sono divenute sempre più strette e rivolte a tutto il territorio nazionale, arrivando ad un quadro complessivo che si riepiloga di seguito.

 

DIRETTIVE E CIRCOLARI

Circolare Ministero dell’interno 24/3/2020 prot.300/A/2297/20/111/20/3 – Ritardi nel rilascio e

nel rinnovo delle carte tachigrafiche a seguito delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Covid-19.

Circolare Ministero dell’interno 24/3/2020 prot.300/A/2309/20/115/28 – Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse ali ‘emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione

stradale

Circolare Ministero dell’interno 23/3/2020 prot.300/A/2261/20108/9/1 – Applicazione del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578 recante “direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2020”. Esenzione dal divieto dei trasporti urgenti dei

rifiuti ospedalieri.

Circolare Ministero dell’interno 23/3/2020 prot.555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20

Indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del “COVID-19”. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni.

Circolare Ministero dell’interno 23/3/2020 n. 15350/117(2) Uff – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare Ministero dell’interno 20/3/2020 prot.300/A/2244/2O/115/28 – Scorta da parte delle autorità di polizia dei veicoli commerciali dal valico di frontiera di ingresso sino al valico di uscita sul territorio della Repubblica di Serbia. Mancato rispetto dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada

Ordinanza Ministero della salute 20/3/2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Circolare Ministero dell’interno 19/3/2020 prot.333-A – Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-

19) – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.

Circolare Ministero dell’interno 19/3/2020 prot.557/PAS/U/003568/10089.D(1) – D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

“- Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia

Circolare Ministero dell’interno 18/3/2020 prot.15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. – Decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Circolare Ministero dell’interno 18/3/2020 prot.557/LEG/141.510/2020 – Decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Circolare Ministero della salute 18/3/2020 n. 9335 – Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 –

ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.

Circolare Ministero dell’interno 17/3/2020 prot.555 DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1425/20

Indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento

del “COVID-19”. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni

Circolare Ministero dell’interno 16/3/2020 prot.333-G/Div. 2 – 2501.03.04/aa.gg – Polmonite da nuovo coronavirus” (COVID 19) Trattamento economico personale Forze di Polizia. Compenso per lavoro straordinario – Indennità Ordine Pubblico

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 16/3/2020 – Emergenza Covid-19. Tutela dei dati personali

Circolare Ministero dell’interno 14/3/2020 n. 15350/ 117(2)/U – Polmonite da nuovo corona-virus

(COVID-19)

Circolare Ministero dell’interno 13/3/2020 – Emergenza coronavirus: violazione articolo 650 del

codice penale in relazione ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – nuovo ambito/obiettivo SDI

Circolare Ministero dell’interno 13/3/2020 prot.300/A//2090/20/117/2 – Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare Ministero dell’interno 12/3/2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

giorno 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Applicazione del lavoro agile

Circolare Ministero dell’interno 12/3/2020 n. 15350 – Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Direttiva Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione 12/3/2020 n. 2 – Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare Ministero della salute 9/3/2020 n. 7922 – COVID-19. Aggiornamento della definizione di

caso

Direttiva Ministero dell’interno 8/3/2020 n. 15350 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare Ministero dell’interno 5/3/2020 – Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov).

Circolare Ministero della salute 29/2/2020 n. 6607 – Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2 35

Circolare Ministero della salute 29/2/2020 n. 2619 – Trasmissione linee di indirizzo assistenziale del paziente critico affetto da COVID-19

Circolare Ministero della salute 27/2/2020 n. 6144 – Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Circolare Ministero della – salute 27/2/2020 n. 6337 – Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico

Circolare Ministero della salute 27/2/2020 n. 6360 – COVID-19. Aggiornamento.

Circolare Ministero della salute 25/2/2020 n. 5889 – Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la

circolare del 22 febbraio 2020.

Circolare Ministero dell’interno 22/2/2020 – Polmonite dal nuovo coronavirus (COVID-19). Aggiornamento

Circolare Ministero della salute 22/2/2020 n. 5443 – COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti

Ordinanza Ministero della salute 21/2/2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-1




Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti.

In questi ultimi due giorni molti di noi hanno trascorso il proprio tempo a leggere ed interpretare le ultime disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020. Come spesso accade tra noi appartenenti alla Polizia Locale abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento rilevando moltissimi punti oscuri che di fatto hanno indotto ad interpretazioni diverse,  alcune delle quali molto fantasiose. Addirittura qualcuno ha sollevato il problema dell’incompetenza da parte della Polizia Locale di prendere parte agli accertamenti in questione.  Tanto è vero che nei primi due giorni la maggior parte dei Comandi di Polizia Locale ( ma anche le Forze di Polizia Statali)  si sono astenuti dall’accertare le violazioni ai vari DPCM ad applicare  le nuove sanzioni determinate proprio dall’art. 4 del D.L. innanzi citato di cui si riporta il comma 1 che prevede quanto segue:  << 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’articolo  2, comma  1,  ovvero  dell’articolo  3,  e’  punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo  3, comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.>>  IL primo punto a creare problemi ( se così volgiamo dire) ha riguardato la previsione dell’aggravante dovuta all’utilizzo del veicolo per commettere la violazione in quanto l’ aumento fino  ad un terzo, non risulta compatibile con la disposizione del pagamento in misura ridotta di cui alla ‘art 16 Legge 689/1981 e di conseguenza avremmo dovuto inviare tutti i verbali redatti alle prefetture per le ingiunzioni  e determinazioni delle somme da pagarsi ( un po’ come avviene nel codice dell’ambiente con la Provincia quando si accertano violazioni di abbandoni derivanti da rifiuti pericolosi).

Un altro problema è stato quello della  devoluzione dei proventi ( stato o enti dai quali dipendono gli accertatori)  e non solo con tanti tanti altri dubbi. In questa sede  non voglio  analizzare nel suo complesso il testo del provvedimento, non saprei di certo dare le giuste risposte a tutti i punti controversi, altri meglio di me avranno questa incombenza. In questo momento di grave emergenza tutti noi della Polizia Locale siamo intensamente impegnati nella delicata fase dei controlli e per questo non possiamo e non dobbiamo avere paura di sbagliare una procedura perché di paure ne abbiamo già troppe per colpa del COVID-19  per questo, nel tentativo di semplificare almeno la fase di accertamento  e della verbalizzazione  voglio  mettere in chiaro alcuni punti fondamentali proponendo alla fine l’utilizzo di due modelli di verbali da me redatti per le violazioni di matrice statale relativi alle infrazioni commesse da pedone  e con l’utilizzo di veicolo, stampati che troverete allegati .

VIOLAZIONE COMMESSA  A PIEDI ( Procedura della verbalizzazione)

Violazione contestata

In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti ,lo stesso ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:

[_] si allontanava, a piedi, dalla propria residenza – domicilio – dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.

[_] Altro:______________________________________________________________________________;

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 .

N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.

Sanzione e modalità di estinzione della violazione (Art. 202 D.lgs285/1992)

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede  il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00

Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta, ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992 , può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 400,00 così come di seguito riportato (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

[_] In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.

Pagamento in misura ridotta e  pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)

Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 400,00;

Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 400,00 si applica lo sconto del 30% determinando in € 280,00 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i rispettivi termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quella dell’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:

pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;

Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;

Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)

A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec,  in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione.

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.

Ricorso Amministrativo  / Scritti difensivi  ( art 18 L.689/1981)

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si avverte che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

B ) VIOLAZIONE COMMESSA CON L’USO DEL VEICOLO ( Procedura della verbalizzazione)

Innanzitutto bisogna dire che all’indomani della pubblicazione del D.L. si è subito avvertita l ‘esigenza di chiarimenti che sono giunti a parte del Ministero dell’ Interno con la circolare   300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020 che  considera possibile ammettere a pagamento in misura ridotta anche la violazione commessa con l’uso del veicolo dando precise indicazioni agli operatori di considerare l’aumento di 1/3 quale misura fissa della sanzione, non essendo possibile, secondo quanto sostenuto in circolare, per questi definire , in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione . Pertanto , in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista è aumentata fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00.

Violazione contestata

ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:

[_] si allontanava dalla propria residenza – domicilio – dimora, a bordo di veicolo, su indicato, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.

[_] Altro:______________________________________________________________________________;

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1, che prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Sanzione e modalità di estinzione della violazione con utilizzo del veicolo ( Art. 202 D.lgs285/1992)

L’irregolarità accertata con l’utilizzo del veicolo costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede  il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 e stabilisce che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00.

Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta può entro 60 giorni avvalersi ai sensi dell’art  202 D.lgs ,della facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 533,33 (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.

Pagamento in misura ridotta e  pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)

Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 533,33;

Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 533,33 si applica lo sconto del 30% determinando in € 373,34 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quelli previsti per ottenere l’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:

pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;

Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;

Conto corrente dell’Ente

Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)

A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, oppure se il trasgressore non consegna all’organo accertatore la quietanza, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.

Ricorso Amministrativo  / Scritti difensivi  ( art 18 L.689/1981)

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si tenga presente che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Ministero dell’Interno Seguito Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020.

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni

Nonostante la circolare ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020) del Ministero dell’interno avesse chiarito molti dei dubbi sorti è anche vero che molti altri restavano senza soluzioni pertanto si è ritenuto opportuno rivolgersi nuovamente al predetto dicastero che opportunamente sollecitato, in data 28.03.2020, ha fatto seguito alla precedente nota del 27.03.2020, pari oggetto. Per questo importante chiarimento che riguarda da vicino la P.L., voglio personalmente ringraziare, anche a nome di tutti i colleghi , il Ministro Federico D’Incà il quale su nostra richiesta si è fatto portavoce presso il Ministero dell’Interno rappresentando le esigenze e le perplessità espresse sul D.L.  dalla categoria e ha permesso che all’indomani della prima circolare il precitato dicastero  allo scopo di chiarire  dubbi rappresentati in questa prima fase di applicazione,  fornisse le seguenti ulteriori precisazioni:

Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente.

c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all’art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l’illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l’IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito. Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 202 CDS così come richiamate dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione ( versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l’ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l’IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato.

La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della L 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo us.

I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell’art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell’art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.

In allegato alla presente si allegano n. 2 verbali di accertamento e contestazione per violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1.

Un ringraziamento a tutti i colleghi con i quali ho avuto modo di confrontarmi sulle nuove disposizioni e che hanno contribuito alla redazione del presente lavoro ed in particolare il caro amico Mimmo Carola– e la collega Com.te Rosalinda Di Nunzio del Comando di Polizia Municipale di Ferentino e all’ instancabile amico Michele Pezzullo. L’ appuntamento ai prossimi giorni per l’elaborazione di ulteriori modelli di stampati.

Lioni lì 28.03.2020

Dott. Giuseppe Aiello

 

 

 

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute in norme e/o provvedimenti dello STATO violazione da parte di pedone (art.4 c.1 D.L. n.19/2020)

I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____________________________ ,appartenenti al Comando in intestazione in data ____/____/_______ alle ore ____:____ in __________________ alla Via/P.zza__________________________________________ ,  al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dal D.L. 19 del 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020), procedevano al controllo della persona sotto generalizzato/a, ed accertavano quanto riportato nel presente verbale:

_ _Trasgressore

Cognome e Nome : ____________________________________________, nata/o il ____/____/_______ a _________________________ e residente in _________________________________, via ____________________________________ nr. ______, identificata/o a mezzo ____________________________ nr. ____________________, rilasciata in data _________________ dal ______________________ di ______________ (____) nella sua qualità di ____________________________________ Tel. _______________________, professione ________________ indirizzo pec ___________________________________

[_] Si dà atto la persona interessata comprende, parla e legge a sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa _____ anni. (Eventuale data di acquisizione della residenza ___ )

Violazione contestata

In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti ,lo stesso ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:

[_] si allontanava, a piedi, dalla propria residenza – domicilio – dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.

[_] Altro:______________________________________________________________________________;

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 .

Dichiarazione

All’atto del Controllo l’interessato/a ha dichiarato che___________________________________________

____________________________________________________________________________________ ;

N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.

_ _Sanzione e modalità di estinzione della violazione (Art. 202 D.lgs285/1992)

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede  il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00

Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta, ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992 , può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 400,00 così come di seguito riportato (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

[_] In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.

Pagamento in misura ridotta e  pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)

1) Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 400,00;

2) Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 400,00 si applica lo sconto del 30% determinando in € 280,00 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i rispettivi termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quella dell’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:

pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;

Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;

Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)

A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec,  in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione.

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.

Ricorso Amministrativo  / Scritti difensivi  ( art 18 L.689/1981)

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si avverte che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il presente Verbale viene redatto in duplice copia di cui una copia per il trasgressore.

 

Il Trasgressore                                                Gli Agenti accertatori

 

 

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute in norme e/o provvedimenti dello STATO  violazione con utilizzo del veicolo (art.4 c.1 D.L. n.19/2020)

I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____________________________ ,appartenenti al Comando in intestazione in data ____/____/_______ alle ore ____:____ in __________________ alla Via/P.zza__________________________________________ ,  al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dal D.L. 19 del 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020), procedevano al controllo della persona sotto generalizzato/a, ed accertavano quanto riportato nel presente verbale:

_ _Trasgressore

Cognome e Nome : _______________________________, nata/o il ____/____/_______ a _______________________e residente in________________________________, via ____________________________________ nr.______, identificata/o a mezzo ____________________________ nr. ____________________, rilasciata in data _________________ dal ______________________ di ______________ (____) nella sua qualità di ____________________________________ Tel. _______________________, professione ________________ indirizzo pec ___________________________________

[_] Si dà atto la persona interessata comprende, parla e legge a sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa _____ anni. (Eventuale data di acquisizione della residenza ___ )

_ _Veicolo utilizzato

La persona sottoposta ad accertamenti si trovava a bordo del veicolo________________ colore________________ targa ______________ di proprietà di:_______________________;

In tale circostanza, gli operanti, hanno constatato che l’interessato summenzionato non rispettava le norme imposte dal decreto sopra citato, infatti :

Violazione contestata

ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) perché:

[_] si allontanava dalla propria residenza – domicilio – dimora, a bordo di veicolo, su indicato, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.

[_] Altro:______________________________________________________________________________;

L’irregolarità accertata costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1, che prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Dichiarazione

All’atto del Controllo l’interessato/a ha dichiarato che___________________________________________

____________________________________________________________________________________ ;

N.B. : [_] viene acquista in atti originale dell’Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.

_ _Sanzione e modalità di estinzione della violazione( Art. 202 D.lgs285/1992)

L’irregolarità accertata con l’utilizzo del veicolo sopra indicato costituisce violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall’art. 4 comma 1 , che prevede  il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 e stabilisce che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero da euro 533,33 a euro 4.000,00. Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta può entro 60 giorni avvalersi ai sensi dell’art  202 D.lgs ,della facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA della somma pari al minimo edittale di euro 533,33 (secondo quanto stabilito dalla circolare Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.

Pagamento in misura ridotta e  pagamento agevolato con riduzione del 30% ( Art. 202 D.lgs285/1992)

1) Se l’oblazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di € 533,33;

2) Se il verbale è invece pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma di euro 533,33 si applica lo sconto del 30% determinando in € 373,34 la somma da pagarsi in regime agevolato. Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento in misura ridotta (1) e quelli previsti per ottenere l’importo scontato del 30% (2) decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Modalità del pagamento ( Circ. Min. Int. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020)

L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato:

pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo3560 “ Entrate Eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma) indicando nella causale il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione e la provincia ove avvenuto l’accertamento;

Presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio o cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

Se l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consenta di pagare e di accreditare la somma il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico;

Avvertenza (obbligo del rapporto art .17L.689/1981)

A pagamento avvenuto, una copia della quietanza, a cura del trasgressore, deve essere restituita al Comando che ha elevato il verbale, a mezzo fax o posta o direttamente o tramite pec, in modo da non incorrere nel rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, con aggravio della sanzione .

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, oppure se il trasgressore non consegna all’organo accertatore la quietanza, verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Prefetto di ___________________, ufficio sanzioni Amministrative.

Ricorso Amministrativo  / Scritti difensivi  ( art 18 L.689/1981)

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire al Prefetto di ______________________, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Si tenga presente che tale termine, per le violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il presente Verbale viene redatto in duplice copia di cui una copia per il trasgressore.

 

Il Trasgressore                                                Gli Agenti accertatori