Quesito: I panifici oltre a produrre pane possono produrre anche sfarinati e in essi sono ricompresi anche i dolci ( pastiere ecc.).
IL primo punto fondamentale e quello di differenziare le attività di panificazione da quelle delle pasticcerie secondo quanto previsto dall’ elenco dei codici ATECO. In effetti le pasticcerie rientrano alla voce Ateco 56 che riguarda le ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e più precisamente sono indicate e distinte alle seguenti sottocategorie :
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
Tutte le attività contemplate dall’ATECO 56 NON sono consentite (DPCM 22/3/2020) quindi le pasticcerie sono sospese.
Fatta questa doverosa precisazione verifichiamo se i panifici possono generare o meno i loro prodotti.
Le attività di panificazione, autorizzate ai sensi dell’art. 4 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, possono svolgere la relativa produzione in quanto, a differenza di quanto è previsto per le pasticcerie, sono consentite ai sensi del DPCM 22/3/2020 e rientrano nella categoria 10 INDUSTRIE ALIMENTARI.
I codici ATECO che riguardano la panificazione sono:
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca: dolci, torte, pasticcini eccetera senza vendita diretta al pubblico;
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Quindi i Forni, muniti dell’ateco10.71.20, possono produrre all’interno dei propri laboratori dolci, torte, pasticcini eccetera senza però poter effettuare la vendita diretta al pubblico. Se in possesso del solo codice 10.71.10 la produzione deve essere limitata ai solo prodotti di panetteria;
Come si è osservato però mentre il codice ateco 10.71.20 autorizza la produzione lo stesso nè vieta la vendita diretta al pubblico, come risolvere anche questo problema?
Commercializzazione dei prodotti di pasticceria all’interno del forno
Tra le altre attività escluse dalla sospensione di cui al DPCM dello scorso 11 marzo, risulta il “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)”, al punto 47.24 troviamo “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati” che prevede le differenti attività:
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane;
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;
A questo punto se un esercizio di panificazione ha, oltre ai codici ateco per la produzione(10.71.10 e 10.71.20), anche il possesso del codice 47.24.20 (Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria potrà di certo), fermo restante il possesso dei requisiti sanitari, potrà oltre al pane commercializzare anche i dolci, ( prodotti da se stesso o acquistati da altri) sarà necessario far osservare la distanza di sicurezza tra gli avventori, come del resto richiesto per tutti gli altri esercizi aperti al pubblico.
Regione Campania e divieto ai laboratori di pasticceria
La polemica scoppiata tra Fornai e pasticceri nel periodo Pasquale non vede soluzioni.
In merito al divieto di esercitare l’attività di pasticceria (che ha scatenato le proteste dei pasticceri) è necessario far evidenziare che tale attività è stata oggetto di due chiarimenti da parte della Regione Campania (15-16) che non prevede la preparazione di prodotti di pasticceria neanche con laboratorio a porte chiuse anche se i prodotti sono destinati ad essere consegnate a domicilio .
Chiarimento n. 15 del 4 aprile 2020. Regione Campania
Con riferimento all’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica), confermata dall’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, si precisa con riferimento alla previsione di cui al punto 1) lettera a) dell’Ordinanza (a mente della quale “sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”) che la sospensione delle attività e dei servizi – disposta dall’Ordinanza in termini generali – è riferita anche alle vendite on line nonché alle attività dei relativi laboratori. Si conferma, pertanto, che risulta vietata l’ attività di laboratorio di prodotti dolciari e simili e si sollecitano i Comuni, le Polizie Municipali, le Forze dell’Ordine e la Guardia di Finanza all’attività di vigilanza, controllo e sanzione di competenza.
Chiarimento n. 16 del 5 aprile 2020. La distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati, con codice ATECO 10
Con riferimento all’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica), confermata dall’ quesito panificazione aiello okOrdinanza n. 27 del 3 aprile 2020, e relativo chiarimento n.15 del 4 aprile 2020, si fornisce il seguente, ulteriore chiarimento: -la citata ordinanza non si riferisce all’attività industriale di produzione di prodotti dolciari al fine della distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati, con codice ATECO 10 (Industria alimentare).
In conclusione quindi anche in Regione Campania le limitazioni all’apertura e produzione di dolci freschi di pasticceria non riguardano le attività di panificazione bensì le sole pasticcerie, quindi i Panifici in possesso dei seguenti codici ATECO : 10.71.10 / 10.71.20 /47.24.20 possono a differenza dei laboratori di pasticceria restare aperti, produrre pane e dolci ( anche pastiere) e di conseguenza possono venderli alla clientela finale.
9 aprile 2020 Dott. Giuseppe Aiello