PRIVACY – Dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 (GDPR) – Pesanti sanzioni per gli inadempienti – Disponibile una Guida del Garante della Privacy

 

A distanza di diciannove anni dall’entrata in vigore – 8 maggio 1997 – della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679, il quale è entrato formalmente in vigore il 25 maggio 2016.

Tale Regolamento segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell’UE dopo oltre venti anni e si inserisce all’interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il “Pacchetto europeo protezione dati“.

Gli Stati membri ad ogni modo, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno avuto a disposizione due anni per adeguare le proprie normative interne nonché, le aziende, per essere sensibilizzate alle novità introdotte.

Il 25 maggio 2018, entrerà, pertanto, ufficialmente in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation), che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese.

Su tale questione, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 1/2018, ha fornito alcuni chiarimenti precisando, anzitutto, che la scadenza del 25 maggio non slitterà, nonostante siano girate false indiscrezioni circa il fatto che il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sarebbe sostanzialmente inapplicabile, a causa di una pretesa mancata attuazione da parte della legislazione nazionale.

La Fondazione chiarisce, infatti, che “è da ritenersi pacifico che la norma di riferimento in materia di protezione dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018, sarà il Regolamento UE 2016/679, come da esplicita previsione dell’art. 99 dello stesso”. Ciò perché il cambiamento non riguarda soltanto il contenuto delle regole ma anche la tecnica normativa adottata.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo. Il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante.

Non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.

Non c’è, pertanto, ragione di ritenere la necessità di nessun altro passaggio “attuativo” delle norme fissate dal Regolamento UE/2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta.

Nessun dubbio dunque può essere sollevato sulla immediata applicabilità delle nuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio può venire invocato o ritenuto necessario per i destinatari (tutti), imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa, all’applicazione delle nuove regole, pena l’applicazione del regime sanzionatorio.

Il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (art. 1, commi dal 1020 al 1025, L. n. 205/2017 – Legge di bilancio 2018), ha predisposto una “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679” in materia di protezione dei dati personali.

Il documento – che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa – è stato in parte modificato e integrato alla luce dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.

 

Vogliamo infine ricordare che il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy.

LINK:

Per accedere alla pagina informativa del sito del Garante Privacy e per scaricare il testo della Guida all’applicazione del Regolamento UE/2016/679 clicca qui.

Per scaricare il testo del parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro clicca qui.




EDILIZIA – Pubblicato il decreto che approva il glossario unico contenente l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

Fonte

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (c.d. “Decreto SCIA 2”), per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Il Glossario, che avrà validità nazionale, non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, e pertanto è operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La tabella, nello specifico, riporta:

  1. il regime giuridico dell’attività edilizia liberaex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;
  2. l’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
  3. l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del D.Llgs. n. 222/2016;
  4. l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.

Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

LINK:

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

 




Gli atti di direttiva della Giunta: gli elementi caratteristici e le possibili illegittimità, di Aberto Barbiero

TRATTO DALLO STRUMENTARIO DI DIRITTOITALIA.IT

Per gentile concessione  della redazione www.dirittoitalia.it ,

Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”,

pubblichiamo un importante articolo

(Gli atti di direttiva della Giunta: gli elementi caratteristici e le possibili illegittimità)

del dott.  Aberto Barbiero,

pubblicato sullo strumentario n.0 gennaio 2016  edito da dirittoittalia.it ,

ringraziamo la redazione e l’autore per la gentilezza che ci hanno riservato.

Segnaliamo che all’articolo è allegato uno schema di determinazione della Giunta.

 Per maggiori approfondimenti vi consigliamo di visitare il sito www.dirittoitalia.it

 

Gli atti di direttiva della Giunta: gli elementi caratteristici e le possibili illegittimità.

 di Aberto Barbiero  (Consulente amministrativo-gestionale)

 

  1. Gli atti di “indirizzo” e di “direttiva” del Consiglio e della Giunta.

 

Nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali varie disposizioni evidenziano la possibilità, per gli organi collegiali di indirizzo politico-amministrativo, di produrre atti di direttiva, volti a definire elementi utili per orientare lo sviluppo dell’attività gestionale in termini il più possibile coerenti con gli obiettivi generali e strategici dell’amministrazione (peraltro ora complessivamente modulati nel Dup).

L’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 ha enucleato una particolarissima tipologia di atti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta: gli atti di “mero indirizzo”.

Con essi gli organi collegiali esplicitano i loro poteri di “alta amministrazione”, riferiti ai compiti di formulazione dell’indirizzo politco-amministrativo, traducendo gli elementi individuati rispettivamente nell’art. 42 e nell’art. 48 del Tuel.

La previsione della possibilità per il Consiglio e la Giunta di adottare tali atti delinea del resto elementi-chiave per la definizione e lo sviluppo delle strategie e dei programmi fondamentali dell’ente locale, con riferimento a specifici settori di attività.

I contenuti degli atti di indirizzo possono senza dubbio essere i più vari, ma essi vanno ad inquadrare azioni generali o politiche complesse che caratterizzano l’attuazione delle finalità istituzionali del Comune.

In sostanza, attraverso questa particolare tipologia di atti il Consiglio o la Giunta esplicitano la “voluntas” primaria dell’ente locale, attraverso la trasposizione formale delle idee e delle linee-guida dell’attività politico-amministrativa.

E’ necessario evidenziare come l’atto di indirizzo non abbia contenuti amministrativi direttamente eseguibili, bensì disegni una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali (dei dirigenti e dei responsabili di servizio negli enti privi di dirigenza).

Tale tipologia di atti non ha, conseguentemente:

  1. a) necessità di essere vagliata secondo il processo di analisi della regolarità tecnica e contabile definito per le altre deliberazioni dall’art. 49 del Tuel (in quanto l’indirizzo o la scelta di alta amministrazione non sono immediatamente sottoponibili ad un confronto puntuale, in quanto rappresentano scenari molto ampi, amministrativamente e contabilmente non ancora ben definiti);
  2. b) imputazioni contabili;
  3. c) contenuti normativi o para-normativi o comunque profili immediatamente precettivi (in quanto gli indirizzi devono essere necessariamente tradotti in regole, obiettivi, progettualità specifiche).

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013 ha peraltro tradotto in termini operativi le caratteristiche distintive degli atti di indirizzo o di direttiva, specificando che non possono rientrare in questa categoria atti gestionali, come l’approvazione di offerte presentate da operatori economici.

In particolare, è stato evidenziato come la deliberazione di giunta rivesta natura di atto di indirizzo, di atto cioè con il quale, nel rispetto di quanto prevede l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo alle competenze degli organi di governo del comune, quando assuma in sé contenuti di natura meramente orientativa con finalità politico-organizzative, ferma restando la competenza del responsabile del servizio ad adottare i provvedimenti veri e propri del caso con efficacia nei confronti dei terzi.

Pertanto, poiché gli atti di gestione includono funzioni dirette a dare adempimento ai fini istituzionali posti da un atto di indirizzo o direttamente dal legislatore, oppure includono determinazioni destinate ad applicare, pure con qualche margine di discrezionalità, criteri predeterminati per legge, attengono conseguentemente alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, afferenti scelte politiche e strategiche dell’ente.

 

  1. L’illegittimità di atti di direttiva “dettagliati” della Giunta.

 

 

Il recente intervento del Tar Calabria, sez. Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 3 dell’11 gennaio 2016 ha rafforzato le indicazioni del Consiglio di Stato, partendo dal presupposto per cui l’atto di indirizzo non modifica immediatamente la situazione giuridica dei destinatari finali, ponendo dei vincoli all’organo competente a provvedere, senz’altro rilevanti in ordine alla valutazione giudiziale del successivo esercizio del potere, ma — di norma — non tali da produrre lesioni dirette per le quali possa predicarsi l’onere dell’immediata impugnazione.

Diversamente, quando la particolare natura delle prescrizioni e delle modalità d’azione prefigurate siano così stringenti da rendere ineluttabile l’effetto lesivo poi concretamente generato dall’atto attuativo, l’atto di indirizzo può esso stesso porsi come fonte direttamente lesiva, risultando invero plausibile che la certezza di una futura modifica della situazione giuridica o la stessa capacità conformativa immediata dell’indirizzo vincolante possano, in concreto, risultare fattispecie idonee a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 7 aprile 2011, n. 263).

Pertanto, una deliberazione della Giunta con la quale si è provveduto ad individuare specificamente una cooperativa sociale come soggetto gestore di un servizio di assistenza agli alunni disabili della scuola dell’obbligo conforma la successiva azione amministrativa rendendola inevitabilmente lesiva per gli interessi di soggetti terzi (altri operatori economici potenziali affidatari del servizio).

Tuttavia qualora la successiva determinazione del Dirigente del Settore o del responsabile di Servizio recepisca l’indicazione della Giunta comunale, affidando l’incarico alla cooperativa sociale individuata dalla Giunta stessa, essa attualizza la lesione già provocata dall’atto di indirizzo.

Scaturisce da questo quadro, pertanto, sia l’illegittimità della “direttiva dettagliata” della Giunta sia della successiva determinazione dirigenziale “attuativa”.

 

 

Schema-base di un atto di indirizzo/direttiva

 

L’atto di indirizzo/direttiva deve essere impostato con:

 

  1. A) esplicitazione

 

  • dei collegamenti con la pianificazione strategica dell’ente locale (Documento unico di Programmazione – DUP, Programmi d’Area o di settore)
  • del collegamento con i programmi specifici e con i progetti di investimento

 

  1. B) enucleazione

 

  • delle scelte fondamentali che vanno a “guidare” l’azione dell’ente locale in un determinato settore o rispetto ad uno specifico complesso di attività
  • degli sviluppi programmati/ipotizzati di tali linee rispetto alla pianificazione strategica ed ai suoi vincoli

 

  1. C) valutazione e ponderazione

 

  • del quadro di fattibilità degli indirizzi
  • dello sviluppo (possibile) gestionale degli stessi indirizzi
  • del quadro delle risorse di riferimento

 


Modello di atto di indirizzo/direttiva per l’utilizzo a fini pubblici o di utilità pubblica di un’area di proprietà del Comune

 

Comune di _______

Provincia di _______

 

 

 

Oggetto: indirizzi / direttive per l’utilizzo dell’area ……………………………….

 

La Giunta

 

Premesso che il Comune è proprietario dell’Area ___________ e che su di essa sono state promosse progettualità comportanti sinergie tra pubblico e privato;

 

Atteso che tali progettualità consentono di procedere ad un utilizzo dell’area _______ finalizzato ad uno sviluppo qualificato della città, individuando una destinazione della stessa che consenta di ottimizzare la risorsa a disposizione dell’Amministrazione e riqualificando l’intera area mediante un progetto di sviluppo delle attività produttive, anche alla luce di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia di programmi d’area;

 

Considerato che:

 

– l’area ha una superficie di ___ ettari, con circa _____ mq edificabili e di cui ____ mq circa già costruiti;

– l’opzione che appare più corretta, alla luce sia degli scenari economici che si possono disegnare a breve-medio-lungo termine a livello mondiale ed europeo che delle caratteristiche della nostra città, è quella di favorire la realizzazione di un distretto di imprese che operino nel campo della ____________;

– la ragione di questa scelta risiede sia nel trend di sviluppo che viene universalmente riconosciuto a questo settore, a livello mondiale ed europeo, che nelle caratteristiche dell’area cittadina e del bacino territoriale, regionale ed extraregionale, che gravita abbastanza naturalmente su ______________ e che appare come un ambiente particolarmente fertile per questo tipo di sviluppo;

 

Valutato infatti che l’area cittadina possiede particolari caratteristiche e una significativa presenza di piccole imprese che operano nel campo di _____; un’alta efficienza e propensione all’innovazione delle pubbliche amministrazioni locali; una presenza di un sistema associativo articolato e molto attivo, dalle cooperative alle rappresentanze imprenditoriali e sindacali, al volontariato;

 

Atteso che:

  1. a) nell’ambito del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2016-2018 al Programma……. Sono state configurate le linee strategiche per la valorizzazione delle aree di proprietà comunale, a fini di sostegno allo sviluppo economico;
  2. b) nell’ambito del Piano di valorizzazione degli immobili del Comune, approvato ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ………, sono precisate le linee di utilizzo di alcuni immobili afferenti all’area;

 

 

Ritenuto che tali caratteristiche sembrano tali da garantire una forte capacità di attrazione di investimenti nell’ambito delle imprese multimediali;

 

Dato atto che si ritiene indispensabile procedere di concerto con le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni che operano in campo ___________, coinvolgendo gli imprenditori e gli operatori del settore al fine di mobilitare tutte le risorse della città nella progettazione del distretto e nella sua realizzazione;

 

Considerato, quindi, che è opportuno formulare degli indirizzi per l’utilizzo dell’area ______come da allegato, parte integrante della presente deliberazione;

 

Visto l’art. ___ dello Statuto;

 

Visto l’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente atto costituisce decisione d’indirizzo politico-amministrativo;

 

DELIBERA

 

  1. – di approvare, per le ragioni in premessa esposte, gli indirizzi per l’utilizzo dell’area __________, contenuti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

Allegato

 

Indirizzi per l’utilizzo dell’Area_____________

 

 

Le potenzialità dell’area_ e la sua estensione consentono di configurarla come sito dedicato a _________, nel quale possono trovare fertili condizioni di sviluppo iniziative imprenditoriali in materia di _______.

 

La definizione dell’utilizzo dell’area deve essere oggetto di concertazione preliminare con quei soggetti associativi che sono in grado di sollecitare la creazione d’impresa con interventi integrati, volti a realizzare iniziative ad alta specializzazione.

 

I risultati della concertazione confluiscono in un processo di analisi volto a garantire la fattibilità di progetti effettivamente incidenti sull’area, sostenuti mediante:

  1. l’interazione con i soggetti associativi;
  2. la sollecitazione pubblica;
  3. l’interazione tra progetti e programmi presentati da singoli potenziali imprenditori.Le iniziative di sviluppo economico da insediare nell’area possono essere orientate ai finanziamenti comunitari;La configurazione degli spazi dedicati nell’area agli insediamenti ed alle strutture di servizio è sviluppata dall’Amministrazione secondo prospettive di ottimizzazione delle infratrutture e di compatibilità socio-ambientale degli insediamenti produttivi stessi.

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Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

RIFIUTI – DECRETO 1 FEBBRAIO 2018 – Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosiMINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 1 febbraio 2018

–  Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto  dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

(GU n.32 del 8-2-2018)

IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2018

  • autore Cav. Mario Ricca

Il nuovo decreto 1 febbraio 2018 (GU n.32 del 8.2.2018), in vigore dal 23 febbraio 2018, riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali sia secondo la procedura ordinaria, come descritta dall’art. 212 del D.L.vo 152/2006, che secondo le modalità semplificate d’iscrizione.

Tale Decreto, adottato in attuazione dell’art.1, comma 123 della Legge 124/2016,  definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e, in  particolare, definisce le modalita’di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del D.Lvo 152/2006, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o detentori nell’ambito di  un  trasporto  effettuato con lo stesso  veicolo, nonche’ le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 D.Lvo 152/2006.

Per riguarda la raccolta e trasporto occasionali ( art.5) svolta da:

Associazioni di volontariato;

Enti religiosi che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana,

il decreto ministeriale prevede che si operi d’intesa con i comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Per quanto riguarda la raccolta e  trasporto  occasionale si  intende l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

L’art. 3 riporta le semplificazioni relative al FIR.

Precisamente, per il caso della raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto l’apposito modello contenuto nell’allegato A del decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B.

Seguono, nei commi successivi, ulteriori specificazioni di natura operativa.

Con riferimento al registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all’obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR ( formulario) così compilati.

 

Vediamo insieme cosa dice il decreto.

Campo di applicazione (art.2):

Si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Semplificazione del documento di trasporto (art.3): 

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

All’Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico.

In base al comma 3, il trasportatore, emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. 

All’interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 4, dice che nel formulario di identificazione, ciascun produttore o detentore riporta nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 5, dice che una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Al comma, dice che ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.


Obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (art.4):


Stabilisce che per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Raccolta e trasporto occasionali (art.5):

Al comma 1, dice che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, opera d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali, il quale individua apposite modalità che consentono la temporanea iscrizione del veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Al comma 2, dice che per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Si riporta il Decreto Ministeriale.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 febbraio 2018

Modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (18A00818) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

per i rifiuti e l’inquinamento

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti inquinati;

Visto l’art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152 il quale dispone che «la  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa come la raccolta di rifiuti da  parte  di  un  unico  raccoglitore  o trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel piu’  breve  tempo  tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,  nello  spazio  relativo  al  percorso,  tutte   le   tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente  1°  aprile  1998,  n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei  contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22»;

Visto l’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  definite  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e non ferrosi;

Visto l’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori  ambientali  di cui all’art. 212 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, individua le  modalita’  semplificate  d’iscrizione  per  l’esercizio dell’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi,  nonche’  i  quantitativi  annui  massimi  raccolti  e trasportati  per  poter  usufruire  dell’iscrizione   con   modalita’ semplificate;

 

Decreta:

 

Art. 1

Oggetto

 

In conformita’ a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il  presente  decreto  definisce  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  di metalli ferrosi  e  non  ferrosi  e,  in  particolare,  definisce  le modalita’ di compilazione del formulario di identificazione  rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  nell’ambito di  un  trasporto  effettuato  con  lo  stesso  veicolo,  nonche’  le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2Ambito di applicazione   Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.  152 nonche’ ai soggetti iscritti all’Albo  nazionale  gestori  ambientali secondo le modalita’ semplificate di cui all’art. 1, comma 124  della legge 4 agosto 2017, n. 124.  Art. 3Semplificazione del documento di trasporto per  la  raccolta  presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.    1. Nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi  e non ferrosi  sono  accompagnati  dal  formulario  di  identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A». L’attivita’ di  raccolta sopra descritta deve, in ogni  caso,  concludersi  nell’ambito  della giornata in cui ha avuto inizio.   2.  Il  formulario  di  identificazione  e’  compilato  secondo  le modalita’ indicate nell’allegato «B».   3. Durante l’attivita’ di raccolta e trasporto di cui al  comma  1, il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione.  Una  copia  rimane  presso  l’ultimo  produttore  o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.  Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.   4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui e’  intervenuto,  il  proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo  presso  cui  e’ stato effettuato il prelievo.   5. Una copia del formulario e’ conservata dal trasportatore  e  una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta  copia in originale all’ultimo produttore e  a  trasmettere,  anche  tramite posta elettronica certificata,  una  fotocopia  del  formulario  agli altri produttori o detentori intervenuti.   6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia  del  formulario  di identificazione per cinque anni. Art. 4Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico   I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all’obbligo  di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione  in ordine cronologico per cinque anni dei formulari  di  identificazione rifiuti. Art. 5Raccolta e trasporto occasionali   1. Le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto  occasionale  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa  con  i  comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che  consentano  la  temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.   2. Per raccolta e  trasporto  occasionale  si  intende  l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.     Roma, 1° febbraio 2018                                          Il direttore generale: Grillo




POLIZIA AMBIENTALE: I sistemi di videosorveglianza e la tutela dell’Ambiente

Tecnica investigativa Ambientale: La videosorveglianza, (anche con “foto trappole”) per l’accertamento delle violazioni contro l’abbandono dei rifiuti

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV)

Articolo pubblicato su www.lexambiente.it

Il ricorso ai sistemi di video controllo del territorio, da parte degli enti locali, per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, è un fenomeno che in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. L’uso massiccio della videosorveglianza da parte dei Comuni è comunque, senza dubbio, strettamente connesso all’ innovazione normativa degli ultimi tempi che ha attribuito ai sindaci specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana[1]. Proprio perché investiti di questi nuovi poteri e competenze, l’art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11, ha previsto che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, oltre che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Il Garante, nel provvedimento generale del 2010 al punto 5.2., si occupa dell’uso dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e stabilisce << In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)>>. In considerazione di quanto riportato nel provvedimento prima dell’utilizzo dei sistemi di videocontrollo i Comuni devono dimostrare di aver attivato le classiche misure di controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di corretta applicazione delle disposizioni dettate dal Comune per la raccolta dei rifiuti senza ottenere positivi risultati. Può essere sicuramente sufficiente riportare tali condizioni negli strumenti regolatori che il Comune, nella sfera dell’autonomia dell’Ente, può adottare per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, non essendo più obbligatorio, dal 2010, l’ ”atto di documentazione delle scelte” (Regolamento). L’attivazione di qualsiasi sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, comporta l’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo N° 196/2003, mediante l’apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Le riprese filmate e l’estrapolazione dei fotogrammi per l’accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o ammnistrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti). Nei casi in cui le riprese filmate avvengono nel corso di indagini di P.G., esempio classico il controllo sulle discariche o altri aspetti penalmente rilevanti, gli obblighi d’informativa potrebbero essere omessi in base alla deroga prevista al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante. Negli ultimi tempi i Comuni stanno abbinando ai sistemi di videosorveglianza fissi, collegati alle centrali operative dei Comando di P.M., l’uso di apparati mobili del tipo “fototrappole” così come comunemente vengono chiamate, oppure “appariti di video riprese mobili”, che si stanno rilevando dei forti alleati in grado di aumentare l’incisività dei controlli con risultati efficaci ed efficienti in particolare se valutati in rapporto costo – benefici. Il basso costo delle apparecchiature ha spinto molti enti ad installare tale tipo di apparecchiature e non sempre chi li utilizza si è preoccupato di rispettare la complessa normativa vigente con il rischio di incorrere in sanzioni anche gravi. Proprio per questo è auspicabile che per ogni tipologia di impianto venga effettuata una verifica con la seguente conclusione: “L’impianto di videosorveglianza è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali datato 08 aprile 2010. Il titolare del trattamento rimane responsabile di tutte le violazioni connesse alla necessità e/o opportunità dell’impianto ed al complessivo trattamento dei dati personali.” La domanda nasce spontanea e cioè l’uso delle “foto trappole”, da parte dei Comuni, per accertare illeciti ambientali è lecito o meno?

La mia risposta è certamente si a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia. Proprio per le differenti caratteristiche e per l’uso specifico di tali apparecchiature è consigliabile che il Comune si dia delle regole conformandosi alle disposizioni vigenti in materia per evitare che gli operatori possano incorrere in responsabilità che potrebbero essere anche di carattere penale. E’ auspicabile che esse vengano riportate in un apposito regolamento della “videosorveglianza ambientale” proprio per dare maggiore trasparenza e tutela della privacy. Si ritiene inoltre opportuno, qualora i sistemi di video sorveglianza vengano usati per la contestazione degli illeciti in materia di rifiuti, che il Comune regolamenti dettagliatamente anche l’intera fase delle procedura di accertamento sin dal momento del posizionamento del sistema di video controllo, all’ asportazione dei dati dalle schede di memoria al processo di visione, estrapolazione dei fotogrammi(art 13 L.689/1981), verbalizzazione dell’illecito (ex art 14 L.689/1981) e conservazione dei dati per il processo sanzionatorio, tenendo quindi presente che i fotogrammi costituiscono quello che il Garante definisce “dato personale”. Come statuito da una recente sentenza della Suprema Corte[2], che richiama ulteriori pronunce giurisprudenziali sul punto, in linea con la lettura della definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del codice privacy fornita dall’Autorità Garante, non è possibile dubitare del fatto che l’immagine (fotogramma) costituisca dato personale, “trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”. Bisogna tenere bene in mente che gli operatori incaricati del processo di visione dei fotogrammi sono incaricati del trattamento dei “dati personali”, figura di primissima rilevanza nell’organigramma di privacy di qualsiasi struttura poiché, sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile (se nominato), egli è colui il quale, dietro apposita autorizzazione, effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. La definizione legislativa di ‘incaricati’ la troviamo, in primo luogo, all’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) che li identifica come ‘le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile’. La figura dell’Incaricato viene ulteriormente definita all’art. 30, comma 1, ove si sancisce che ‘Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite’. Logicamente va ricordato che per alcune tipiche attività, quali quelle di Polizia Giudiziaria, è necessaria, anche la relativa specifica qualifica, ex art. 57 C.P.P. .

Per concludere, si ritiene opportuno rammentare che il “Codice in Materia dei Dati Personali” prevede, in caso di utilizzo di sistemi di video controlli con l’ inosservanza della normativa, il blocco dell’attività di ripresa e l’inutilizzabilità dei dati raccolti, oltre alle sanzioni amministrative e penali, trattate negli articoli 161 e successivi, che possono essere aumentate in misura fino a quattro volte maggiore a seconda delle possibilità economiche del contravventore. In particolare, la sanzione prevista per l’omissione del cartello informativo va da 6.000€ a 36.000€ (Art.161). L’omessa o errata notificazione al Garante, laddove prevista, comporta una sanzione tra i 20.000€ ed i 120.000€ (Art. 163). La cessione illecita dei dati raccolti è punita con una sanzione da 10.000€ a 60.000€ (Art. 162). I danni (anche non patrimoniali) causati dall’inosservanza delle norme sono punibili con la reclusione da 6 a 24 mesi, e devono comunque essere risarciti (Art. 167). La dichiarazione di falsità al Garante, anche in fase di accertamenti, è invece punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Art. 168).

Ad ogni buon conto, pur se è possibile utilizzare i diversi sistemi di video sorveglianza per la lotta agli abbandoni dei rifiuti, occorre tener presente che:

•le immagini che riprendono una persona sono dati personali, così come i dati anagrafici o le ulteriori informazioni che consentono di identificare, in modo diretto o indiretto, una persona fisica;

•in base alla normativa privacy, il titolare del trattamento, è tenuto a segnalare la presenza delle telecamere attraverso apposito cartello informativo e a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal codice privacy e dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010;

•la normativa privacy trova applicazione sia nel caso in cui il sistema di videosorveglianza consenta la registrazione delle immagini, sia nel caso in cui permetta la loro solo visualizzazione.

Inoltre, è doveroso tener presente, che se la scelta delle tecnologie non è appropriata alle condizioni di applicazione, se è errato il posizionamento o il puntamento delle telecamere, se il personale di sorveglianza non è adeguatamente formato o non conosce la zona videosorvegliata e le procedure di verbalizzazione o ancora non sostiene con convinzione l’intervento, ben difficilmente si otterranno risultati positivi.

Novembre 2016

Dott. Giuseppe Aiello

Email giuseppeaiello.1@libero.it

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti. Docente Scuola Regionale di P.L. della Campania, Diritto Italia ecc.,

[1] V. l’art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; d.l. 23 maggio 2008, n. 92,convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, il cui art. 6 ha novellato l’art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell’interno ha stabilito l’ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (art. 3).

[2] sentenza n. 17440 del 2/09/2015 della Corte di Cassazione




La Regione Campania, ha approvato la nuova legge sui rifiuti.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 26 maggio 2016, è stata pubblicata, la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 a titolo “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. Dott Giuseppe Aiello, 4 giugno 2016

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale Lioni, AV

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 26 maggio 2016, è stata pubblicata, la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 a titolo “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. Il provvedimento, a firma dell’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, è stato approvato a maggioranza, con 25 voti favorevoli, 6 contrari del centrodestra, 7 astenuti del M5S e 8 non votanti. Secondo il Presidente della Commissione Ambiente, Gennaro Oliviero (Pd), che ha introdotto in aula il disegno di legge, “il provvedimento mette in campo una serie di misure per adeguare la gestione dei rifiuti in Campania alle regole dell’Unione Europea, inadempimento costato all’Italia un’aspra condanna della Corte di giustizia europea. Essa si ispira al principio dell’economia circolare per la progettazione e la produzione di beni riutilizzabili e detta, quindi, disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati, in coerenza con la normativa europea e con la legislazione statale. Sono 52 gli articoli contenuti nella nuova legge che si basano sul fondamentale riconoscimento, da parte della Regione, che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano. Finalmente quindi, possiamo dire che la “gestione dei rifiuti” viene in modo corretto considerata azione fondamentale di crescita sociale e tutela del territorio, assumendo, anche in Campania, un significato diverso e di distacco dalle vecchie logiche che hanno governato per decenni il business delle emergenze.

Nel provvedimento sono indicati gli obiettivi minimi fissati da raggiungere entro il 2020:

a) la raccolta differenziata al 65 per cento;

b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata.

Per raggiungere gli obiettivi su indicati la Regione adotta varie misure tra cui quella di assicurare incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni virtuosi che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano, nonché i migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di materia riciclata e con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;

L’art. 9 della legge in esame conferma il ruolo fondamentale esercitato dalla Regione nell’ambito della programmazione e gestione dei rifiuti così come previsto dall’art 196 del D.lgs 152/2006, tra i principali compiti ad essa attribuiti si legge che:

predispone, adotta ed aggiorna il PRGR, promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza, può concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero di materia prima e riutilizzo di rifiuti;

predispone linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, predispone linee guida e schemi tipo per l’elaborazione dei Piani di Ambito e individua i parametri in base ai quali l’Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune;

L’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani viene affidata ai Comuni che devono esercitarla, rigorosamente, in forma associata, essi concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l’utilizzo, in particolare, della frazione organica affinchè sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;

c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, sono previsti gli Ambiti territoriali ottimali (ATO): tre Ato per la Città Metropolitana di Napoli e un ATO per ciascuna delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. Ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD). I Comuni dovranno aderire all’Ente dell’Ambito Territoriale in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Il Piano d’ambito territoriale costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in attuazione del Piano Regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (che, insieme con il piano per i rifiuti speciali e quello per la bonifica delle aree inquinate, costituisce il quadro regionale della pianificazione regionale).

per scaricare la legge:

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface#1. PARTE PRIMA – ATTI DELLA REGIONE

Dott. Giuseppe aiello, C.te Polizia Municipale Lioni AV




Dal 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non potevate essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame, in modo maldestro tenta di vietare l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti. il Commento del dott. G.aiello ins.to 19.01.2016

Dott. Giuseppe Aiello

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. “Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Ambientale è legge dello Stato”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, annuncia l’approvazione del provvedimento a conclusione di un iter abbastanza lungo e travagliato. La Camera aveva approvato in via definitiva, in data 22 dicembre 2015, con 269 sì, 32 no e 11 astenuti, i 79 articoli del Collegato ambiente, erede del vecchio ‘Collegato’ alla legge di stabilità per il 2014, (Atto Camera n. 2093-B,) che contengono misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio ; esso ricalca senza modifiche il testo approvato al Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose variazioni e integrazioni rispetto alla versione originariamente approvata dalla Camera in data 13 novembre 2014.

Da una lettura frettolosa delle nuove disposizioni, ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emerse alcune novità che avranno incidenza notevole sui controlli ambientali in particolar modo quelli demandati in modo specifico e prevalente alle Polizie Locali. Tra queste spicca certamente il divieto, di buttare per terra rifiuti di piccola taglia e mozziconi di sigarette, introdotto con l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame.

Disposizione che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Certamente il tentativo, da parte del legislatore, di risolvere il problema dei piccolissimi abbandoni di alcune tipologie di rifiuti, creando uno strumento sanzionatorio ad hoc con forza persuasiva verso le incivili abitudini di chi “distrattamente” lascia cadere per terra chewing gum oppure fazzolettini di carta dopo essersi soffiato il naso, o ancora, scontrini fiscali all’uscita del bar e mozziconi di sigaretta dopo una “salutare fumatina” è, senza dubbio, meritevole di apprezzamenti positivi; basti pensare ai problemi che devono affrontare i Comuni connessi alla pulizia delle strade e la rimozione di dette sporcizie.

L’Italia, seguendo l’esempio di altri paesi europei, ha, per così dire, dichiarato guerra ai piccoli gesti di inciviltà. A Parigi dal primo ottobre scorso, infatti, chi getta per terra una gomma da masticare, una cicca di sigaretta o un pezzo di carta, viene punito con una sanzione di 68 euro, avendo la Francia rincarato le somme a titolo di sanzioni, già previste ma, limitate fino ad allora, a 35 euro.

Come è già avvenuto in passato, però, il nostro legislatore, quando è chiamato a legiferare in materia Ambientale, dà il peggio di sè, partorendo norme di difficile comprensione ed applicazione. Possiamo certamente dire che, anche con gli ultimi “Botti” di fine anno 2015, ha voluto mantenere la piena ed assoluta coerenza emettendo una disposizione, di grande civiltà, utilizzando, però, una “tecnica così confusionaria” tale da rendere il dispositivo di difficile applicazione e di scarsa utilità prevedendo un percorso alquanto tortuoso.

Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:

Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.

In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale autorità chiamata a decidere in caso di scritti difensivi (ex art 18 Legge 689/1981).

L’Art. 40 del nuovo collegato ambientale, per regolamentare la nuova fattispecie illecita relativa ai piccoli abbandoni dei rifiuti e dei mozziconi di sigarette, inserisce nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter, ed aggiunge due nuovi comma, il primo, 1 bis all’art 255 (già destinato a disciplinare le sanzioni amministrative nei casi di violazioni all’art 192 relativo agli abbandoni dei rifiuti) e il secondo comma con il 2 bis all’art 263 (che disciplina gli introiti sanzionatori dovuti per le sanzioni amministrative elevate alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006) ;

Vediamo in breve cosa avviene:

Con l’inserimento nel T.U.A. dell’ART. 232-bis (comma 3) si dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, mentre con l’art 232-ter si vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Come precisato innanzi tali divieti sfuggivano dalla disciplina del D.lgs 152/2006 in quanto, in questi casi, non veniva certamente applicato l’art. 192 del citato dispositivo, piuttosto i Comuni regolamentavano tali fattispecie illecite nei propri regolamenti di igiene o in apposite ordinanze prevedendo sanzioni amministrative specifiche ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 con introiti a carico dello stesso Comune.

Il legislatore invece, con l’art 40 della legge 221/2015, ha voluto prevedere un regime sanzionatorio che fosse di applicazione omogenea su tutto il territorio Nazionale, stabilendo che, nei casi di abbandoni di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ( art. 255 c 1 bis T.U.A.).

Sbagliare è umano perseverare è diabolico! In definitiva il legislatore “casca nuovamente”, così come ha già fatto nel caso degli abbandoni dei rifiuti pericolosi (disciplina che si rinviene nei combinati disposti artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006) creando un percorso tortuoso di difficile applicazione.

Chiariamo il senso di questa affermazione: per le violazioni dovute ai piccoli abbandoni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) verrà contestata la violazione , così come stabilito dell’art. 14, legge 689/1981, con la possibilità, da parte del contravventore, di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta, facoltà stabilita dall’art 16 della citata legge, quindi, nel caso di specie, Il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni una somma pari a euro 50, quale 1/3 della sanzione massima prevista. Nelle ipotesi di abbandoni di mozziconi, invece, è stabilito che la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, in tal caso però, a differenza di ciò che la maggior parte dei lettori è indotto a credere (legislatore incluso), ovvero, che sia possibile il pagamento del doppio di 50 euro con un equivalente di euro 100, si scopre che è impossibile applicare l’istituto del pagamento in misura ridotta, non essendoci la compatibilità con l’art 16 della 689/1981, in considerazione che tale dispositivo prevede che: <<E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione>>. Quindi, nel caso degli abbandoni dei mozziconi, non essendo previsto il minimo e il massimo edittale, ma, semplicemente che la sanzione è aumentata fino al doppio, non sarà possibile per il trasgressore rimediare velocemente con il pagamento in misura ridotta, con aggravio del procedimento a carico sia degli organi accertatori sia per l’Autorità Ammnistrativa preposta. Nello specifico, nei casi di accertamento di violazioni al divieto di abbandonare mozziconi di sigarette l’agente accertatore dovrà contestare la violazione all’art 232 bis c.3 (divieto di abbandono mozziconi) e dovrà dare atto nel verbale che, per tale violazione, non è previsto il pagamento in misura ridotta; di conseguenza, alla stregua di quello che accade per le violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti pericolosi, (artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006), dovrà trasmettere, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, così come disposto dall’art 17 L.689/1981, alla competente Autorità Amministrativa, per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi, costringendo, così, la stessa Autorità alla redazione di un ordinanza ingiuntiva che dovrà poi notificare alla parte. Il trasgressore, ricevuto il verbale e ritendo di dover corrispondere la somma per la violazione commessa, dovrà attendere l’invio dell’ordinanza ingiuntiva che conterrà certamente oltre alla somma dovuta per la violazione prevista anche le somme a titolo di spese di procedimento e notifica con un ingiustificato aggravio dei costi.

I problemi non finiscono certamente qui, infatti, se il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione, dimentica di modificare l’art. 262 T.U.A. che individua l’Autorità preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A..

Tale distrazione ha un’ ulteriore ricaduta negativa sul procedimento.

Infatti, la maggior parte dei lettori ricorderà che, ai sensi dell’art 262 T.U.A., diversamente da quello che avveniva nel decreto Ronchi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006, provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.

Assurdo ed inaccettabile il risultato: poiché le violazioni ai nuovi divieti di abbandonare i mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccole dimensioni, rientrano nelle ipotesi previste dai nuovi artt. 232 bis , 232 ter e, come rilevato dall’art 262 T.U.A, i Comuni sono competenti solo per le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, consegue che sarà la Provincia l’autorità preposta alla determinazione/ ingiunzione della somma da pagarsi per le violazioni agli artt. 232 bis e ter (divieto di abbandono mozziconi e piccoli rifiuti) e quindi anche quella preposta a ricevere gli scritti difensivi avverso a tali verbali di contestazione.

Quindi l’organo accertatore, nei casi di contestazioni di violazioni all’art 232 bis c.3 ( per aver buttato a terra un mozzicone di sigaretta), dovrà, ai sensi degli artt. 255 c.2 bis e 262 T.U.A., trasmettere il verbale con le prove dell’avvenuta contestazione o notificazione alla Provincia la quale dovrà procedere ad emettere Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 18 L.689/1981.

Tutto ciò nella pratica sarà possibile?

Cosa faranno in realtà le Provincie nel momento in cui si vedranno spedire (dai Comuni) migliaia di mozziconi per terrà?

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti e quello della competenza sottratta ai Comuni ed erroneamente, dal 2006, attribuiti alle Province, torna, proprio con l’art 40 del collegato ambientale, nuovamente alla ribalta, in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi, così come dovrebbe essere anche per le nuove disposizioni introdotte dall’art 40 in esame.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore.[1] A distanza di oltre dieci anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato erano stati interessati esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi (Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo) senza logicamente alcun riscontro.

Si rileva che l ’ANCI, sollecitata in merito in modo assillante da chi scrive, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti, e dato che il suggerimento non aveva sortito alcun effetto,l’ANCI ha ritenuto opportuno riproporre la questione al nuovo Governo.

Si sperava che “IL Governo Renzi” valutasse positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

Poteva essere la volta buona di correggere vecchi errori, modificando gli artt. 262 e 263, che hanno di fatto impedito ai Comuni di introitare, dall’approvazione del T.U.A., aprile del 2006, le somme spettanti per gli abbandoni dei rifiuti e riconoscere, lo stesso Comune, quale autorità amministrativa in relazione alle violazioni concernenti gli abbandoni dei rifiuti.

Così non è stato.

Spero per il futuro in leggi ambientali comprensibili e facili da applicarsi perché il primo problema da risolvere nella Legislazione Ambientale Italiana è quello di decodificare incomprensibili e, come in questo caso, inaccettabili norme, al momento non ci resta che applicare quanto sancito dalla nuova legge così come indicato nello sotto riportato prospetto.

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo
  Illecito

 

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione P.M.R. Autorità

Comp.

1

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 da € 30

a € 150

 

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di   rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

 

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

 

18 gennaio 2016

Dott. Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] relazione  IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA  24-26 ottobre 2011 Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A.  che costa caro ai Comuni,  g. aiello.




EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO: Il punto di vista dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Pubblichiamo con piacere l’articolo che ci è stato inviato dagli amici dell’Associazione Nazionale coordinamento Camperisti sulle problematiche ambientali. ins.to 9.01.2016 g. aiello

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COORDINAMENTO
CAPERISTI

www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it

 

EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Prima la conoscenza di come il traffico, le molteplici lavorazioni,

gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici possono provocare

inquinamenti sulla qualità dell’aria con effetti dannosi sulla salute degli abitanti.

Poi il come possono e debbono combatterlo con azioni concrete

chi abbiamo eletto a rappresentarci nelle istituzioni pubbliche.

 

La lotta all’inquinamento e la prevenzione dei rischi per la salute sono priorità nazionali, che devono essere condotti senza generare effetti insostenibili sul piano economico e sociale e senza violare i parametri di stabilità economica comunitari, ma senza infingimenti o incertezze, da integrarsi con l’attuazione di altre politiche settoriali (energetiche, agricole, dei trasporti).

Prima di tutto occorre focalizzare i tre fattori da prendere in considerazione:

  1. la specificità delle condizioni meteoclimatiche del nostro paese che, soprattutto nel bacino padano, favoriscono l’aumento delle concentrazioni di PM10 nell’aria. Si tratta di una caratteristica del territorio che non può essere modificata, e proprio per questo non va ignorata, ma chi abbiamo eletto a rappresentarci nelle istituzioni pubbliche devono attuare strategie particolari d’intervento;
  2. l’eterogeneità delle emissioni, e alla conseguente necessità di tenere conto simultaneamente delle emissioni naturali e di quelle antropiche e della circolazione di inquinanti su scala continentale e globale;
  3. il divario tra la natura globale del fenomeno e la scala generalmente locale delle misure di prevenzione. Sebbene, infatti, la competenza in materia di pianificazione delle attività di valutazione e gestione della qualità dell’aria spetti alle autorità regionali, l’inquinamento atmosferico non si arresta ai confini amministrativi regionali. Ecco perché è necessaria una politica trans-regionale e coordinata.

 

Nel documento diffuso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal titolo: Gruppo di lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico – Decreto 756 del 28/12/2011 – DG Valutazioni Ambientali (DVA) – Documenti tecnici – a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo, a disposizione del Governo dal lontano Luglio 2012 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/gdl_riduzione_inquinamento_atmosf_prefazione_doc_tecnico.pdf) vediamo che apre indicando ben 17 contributi nei diversi settori emissivi che hanno costituito la base conoscitiva per l’elaborazione dei documenti sui comparti più importanti ma che, nella realtà quotidiana, sono stati poi minimizzati e/o ignorati. Eccoli:

  1. Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali.
  2. Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate.
  3. Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico.
  4. Settore industriale: margini d’intervento sui piccoli impianti.
  5. Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica.
  6. Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico.
  7. Interventi sul trasporto passeggeri.
  8. Interventi sul trasporto merci e multimodalità.
  9. Interventi su agricoltura e ammoniaca.
  10. Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.
  11. Aspetti scientifici e di conoscenza del problema.
  12. Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni.
  13. Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti.
  14. Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato.
  15. Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione.
  16. Stato delle conoscenze e informazioni circa il traffico autostradale di passeggeri e merci.
  17. Stato degli inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica.

 

Un documento di 156 pagine al quale si contrappongono ancora interventi locali centrati sul blocco del solo traffico e/o a emanare limitazioni senza che abbiano alla base una possibilità di verifica e controllo.

 

Nell’attesa che il Governo di turno sia in grado di utilizzare questo studio nonché quanto si deduce consultando http://www.globalengineering.info/file/Le%20Strade-dic05.pdf e http://www.globalengineering.info/file/Dossier%20Fotocatalisi.pdf, il nostro diritto-dovere di cittadini a proposito del contenimento dell’inquinamento atmosferico è di ricordare che:

 

  1. Tutto il traffico dei 47.936.938 veicoli registrati in Italia al 31 dicembre 2008 (36.105.183 autovetture, 5.859.094 motocicli, 3.914.998 autocarri trasporto merci, 300.890 motocarri e quadricicli trasporto merci, 203.212 autocaravan, 97.597 autobus, 1.455.964 altri) influisce solo per il 25% all’inquinamento atmosferico mentre, come si dice in economia, spostando nello spazio le merci, produce sviluppo indispensabile al paese. Il limitarne la circolazione stradale è un suicidio socio-economico.
  2. Per contenere il rialzo delle polveri prodotto dal nostro semplice camminare (quando Firenze fu bloccata per la manifestazione dei 25.000 NO Global, le centraline dei viali percorsi superarono il PM10) e anche da veicoli elettrici, biciclette, eccetera; di conseguenza, a livello europeo (e non solo) serve tenere sotto controllo lo sviluppo e l’impatto tecnologico dei mezzi di trasporto che via via si utilizzeranno.
  3. Riguardo al traffico, invece, è indispensabile che il Governo di turno segua il regolamento comunitario che invita gli Stati membri a dare agevolazioni a chi acquista pneumatici a più bassa resistenza al rotolamento, poiché fanno consumare meno carburante, con la conseguente riduzione delle emissioni dannose. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (Testo rilevante ai fini del SEE – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222).

 

  1. Gli oltre ottomila sindaci non hanno mappato (sono all’oscuro) tutte le attività industriali, agricole, commerciali e artigianali che producono inquinamento atmosferico, quindi sono incapaci di adottare provvedimenti efficaci (esempio concreto si è visto in questi giorni: nelle maggiori città che hanno adottato il fermo dei veicoli, l’inquinamento è rimasto stabile e in alcuni casi aumentato). Il non voler accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando sul territorio aperti gli uffici per i servizi ai cittadini) e non voler conoscere i dati è un suicidio socio-economico.
  2. Gli oltre ottomila sindaci non verificano dove finiscono i soldi che i cittadini sono obbligati a versare per la revisione delle caldaie (si tratta di milioni di euro) che dovevano e devono servire per pagare il personale da inviare a effettuare controlli programmati resi pubblici in modo da evitare le elusioni a dette verifiche da parte dei cittadini e società.

 

  1. È assurdo che un Comune chieda ai cittadini il pagamento del suolo pubblico in presenza di una ristrutturazione visto che sono sempre interventi tesi al decoro pubblico e al risparmio energetico (meno consumo elettrico e/o gas e/o gasolio per il riscaldamento degli edifici e conseguente minor spesa per i cittadini nonché meno immissione di fumi nell’aria).
  2. Gli oltre ottomila sindaci, per comprendere da dove proviene l’inquinamento, devono chiedere all’ARPA di riferimento di analizzare nel dettaglio la composizione e la correlazione delle polveri sottili. Senza detti dati, aggiornati e diffusi semestralmente, ogni intervento è pura ipocrisia, tesa ad aspettare che il vento e la pioggia rimandi l’emergenza alla prossima volta. Per quanto detto, l’inquinamento atmosferico (che produce costi socioeconomici causati da malattie e morti) non si combatte con editti o chiacchiere ma conoscendone tutti i fattori, adottando precise azioni nei confronti del settore che producono soprattutto il 75% dell’inquinamento e verificando a campione chi le elude.
  3. Il Governo di turno deve prendere atto, quindi provvedere a evitare l’aumento dell’inquinamento derivato dai contenziosi che richiedono il consumo di tonnellate di carta. Per rimanere nel concreto, eccone un esempio: entro gennaio 2016 dobbiamo pagare la tassa TV, quindi al Governo il dovere di comunicare subito ai cittadini che hanno più contratti elettrici e una sola tassa TV da pagare, a chi devono segnalare via PEC e/o FAX di non fargli pervenire tutte le fatture contenenti tale tassa. Se non vi provvedono ci saranno decine, centinaia di contenziosi con relativi consumi di carta e carburanti.
  4. Per contenere il rialzo delle polveri è di primaria importanza la puntuale programmazione del lavaggio di strade e marciapiedi, avendo l’accortezza di aumentarne la frequenza in particolari periodi di criticità. A questo riguardo è bene tener presente che operare in questo senso sarebbe un valido presidio per la tutela dell’igiene pubblica perché si eliminerebbero le evacuazioni fisiologiche di uccelli migratori, cani, gatti, piccioni, topi… e quelle degli esseri umani che in assenza di gabinetti sono portati a espletare le loro esigenze fisiologiche all’aperto. Appare opportuno che gli sforzi dei responsabili della qualità dell’aria siano orientati più efficacemente alla limitazione dei “precursori” del fenomeno del risollevamento delle polveri sottili, ossia a evitare che le strade e i marciapiedi, per vari motivi, vengano sporcati; coerentemente con il vecchio adagio che mantenere pulito è meglio che pulire.

 

 

IL PRODUCI RICORSI E CONSUMA CARTA

Da: ADUC – Associazione Diritti Utenti e Consumatori [mailto:comunicati@aduc.it]

Imposta/canone Rai in bolletta. Sito ufficiale offline: a chi rivolgersi? Non chiedetelo alla RAI

Firenze, 31 dicembre 2015. Fino all’anno scorso, proprio in questo periodo e fino al 31 gennaio andavano in onda, sui canali Rai, le pubblicità progresso che promettevano ricchi premi a chi avesse pagato il canone Rai. Lo ricordate, vero? Si chiamava “Telefortuna” ed era un concorso a premi per i “vecchi e nuovi abbonati RAI”, con sorteggio di10 viaggi per assistere alla finale del Festival di Sanremo e altri 10 viaggi per assistere ad un’altra trasmissione RAI… Tralasciamo qualsiasi commento su un Paese che promette premi della lotteria ai cittadini che pagano le tasse. Andiamo avanti. Proprio quest’anno che cambiano le modalità di riscossione del canone (ma ci saranno ancora ricchi premi e cotillons?), e a un mese dalla scadenza del pagamento della tassa sulla detenzione di una tv, nessuna pubblicità progresso, e nessuna possibilità di contattare la RAI per chiedere chiarimenti: il sito della RAI dedicato al canone è offline (http://www.abbonamenti.rai.it/). La legge di stabilità – che modifica le modalità di riscossione del canone Rai dal 2016 – è stata definitivamente approvata da poco più di una settimana, e i contribuenti cercano di capire cosa cambia, cosa fare e come farlo per non diventare evasori fiscali. Due sono le domande principali: Chi non pagherà questa tassa con la bolletta entro quando dovrà pagarla? Entro il 31 gennaio 2016 come sempre? La dichiarazione che non si detengono apparecchi, per non pagare il canone del 2016, entro quando va fatta? La legge di stabilità non specifica nulla e la RAI, anziché fornire chiarimenti e specificare cosa fare nel frattempo, pensa bene di mettere offline il sito internet dedicato, senza nemmeno indicare un numero di telefono da chiamare. Al posto delle informazioni all’utenza, una paginetta con quattro informazioncine, reperibili ovunque sul web. Il 31 gennaio 2016 rimane il termine per il pagamento per chi non ha un’utenza elettrica intestata? Non chiedetelo alla RAI, a pagare e a morire c’è sempre tempo….

Canone Rai in bolletta:

http://www.aduc.it/comunicato/imposta+canone+rai+bolletta+sito+ufficiale+offline_23782.php

Cosa cambia http://www.aduc.it/articolo/canone+rai+bolletta+rivoluzione+non+proprio_23761.php

Come disdire il canone RAI http://www.aduc.it/comunicato/disdici+canone+rai_14572.php

Emmanuela Bertucci, legale ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori)

http://www.aduc.it – Ufficio stampa 055 290606 – ufficiostampa@aduc.it

http://www.aduc.it/comunicato/roma+capitale+storni+portano+tubercolosi_23788.php

 

 

IL DOVERE DI LAVARE LE STRADE

COMUNICATO STAMPA ADUC

Roma Capitale. Gli storni portano la tubercolosi

Roma, 04.01.2016. Nelle feci degli storni, che ricoprono il manto stradale, può annidarsi il germe della tubercolosi. Oltre a rendere scivolose le strade e a colpire i passanti, gli escrementi degli storni possono contenere il mycobacterium tubercolosis avio, un ceppo parente del germe della tubercolosi umana, che è resistentissimo: essendo ricoperto da uno strato ceroso, può rimanere mesi nelle feci che gli storni lasciano sulle strade e che una volta seccati, vengono polverizzati, trasportati dal vento e respirati dall’uomo insieme al batterio. Il mycobacterium avio può provocare la tubercolosi nell’essere umano, specie in soggetti debilitati e nei bambini che sono a minor distanza dal suolo. La soluzione sarebbe quella di una frequente pulizia delle strade e di avviare operazioni di contenimento della presenza degli storni. Lo scrivemmo nel 1998 (!!!) al Sindaco di Roma di quell’ epoca, Francesco Rutelli. Sono passati ben 17 anni e tutto è come allora. Primo Mastrantoni, segretario Aduc Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – http://www.aduc.it

Ufficio stampa: 055 290606 – ufficiostampa@aduc.it

 

 

NON ULTIMO PER IMPORTANZA STRATEGICA

Nel trattare la tematica dell’inquinamento, non si può tralasciare di far osservare anche l’incidenza che ha su di esso il flusso demografico (l’Italia è il quarto paese dell’Unione europea e, dall’unità d’Italia a oggi, la popolazione è passata da 20 a oltre 60 milioni. Tutti in un territorio che, nonostante il 75% fosse addetto all’agricoltura vide partire la grande emigrazione perché non poteva produrre alimenti per tutti, figuriamoci oggi dove solo il 2% è impiegato nell’agricoltura e in 100 anni siamo passati da 30 a 20 milioni di ettari di terreno utile per l’agricoltura, perdendone la pazzesca cifra di 10 milioni poiché abbandonati o cementificati. I dati aprendo http://www.nuovedirezioni.it/dett_numero_2.asp?id=21). È pertanto auspicabile che l’Europa (e non solo) attivi una politica di controllo sui flussi demografici, onde evitare ricadute socioeconomiche e ambientali che un simile problema può comportare. Non affrontarlo con la dovuta sollecitudine, può portare a traumatiche conseguenze qualora ci trovassimo ipso facto di fronte a una simile evenienza. E perciò, è di fondamentale importanza che gli attuali governanti (mondiali) non abbiano a scaricare questo gravoso compito sulle spalle dei futuri governanti e, soprattutto, tragicamente, sui nostri nipoti. Il comunicato stampa del Centro Nazionale delle Ricerche evidenzia la drammaticità della situazione inerente l’aumento demografico.

 

 

Fame d’acqua

17 settembre 2015                            comunicatistampa@UFFICIOSTAMPA.CNR.IT

Una gestione che tenga conto del nesso ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’ è la chiave per far fronte all’emergenza idrica che potrebbe profilarsi nel futuro, con una previsione per il 2050 di un incremento del 55% del fabbisogno di acqua e del 60% di cibo. Un workshop di due giorni organizzato da Cnr e dal Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, in collaborazione con Fao e Unesco, affronterà la tematica con esperti internazionali e illustrerà anche le buone pratiche per un uso sostenibile di questo bene

Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello globale (circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione mondiale fino a 9-10 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in aumento del 60%. Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che prevedono un incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed al consumo umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale.

Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è al centro di un workshop internazionale che si terrà a Milano (18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00 Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in collaborazione con Fao e Unesco-International Hydrological Program. L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert. La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visione condivisa e comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale. Molti saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale. Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.

Roma, 17 settembre 2015

 

 

Fuochi d’artificio: belli ma micidiali per la salute

Gli spettacoli pirotecnici costano moltissimo (denaro che può e deve essere invece utilizzato per assistere i bisognosi), durano pochi minuti, sono bellissimi, creano allegria e stupore. Purtroppo una società civile ha il dovere di metterli al bando perché abbiamo scoperto che contribuiscono all’inquinamento atmosferico disperdendo sostanze velenose nell’aria, sugli edifici e sulle strade, con conseguenze a lungo termine. Infatti, il processo di fabbricazione dei fuochi d’artificio prevede l’utilizzo di centinaia di composti, che poi vengono rilasciati nell’aria e nel territorio. Tra questi sono descritti: Per i fumi: arsenico, antracene, tetracloruri. Per luci bianche o colorate: alluminio, clorati vari, cloruro mercuroso, nitrati, ossalati, perossidi, solfati e solfuri. Per effetto <getto> : filiera, formata da piccoli aghi di metallo. Per effetto <fischi>: acido gallico, acido picnico. Per colori azzurro: solfati di rame. Per effetto <scie>: ferro, carbone amorfo. Per colori verde: clorato di barite. Per colori rosso: clorato di stronziana. Per altri effetti: piombo. Nel Web ( http://www.eticamente.net/821/botti-e-fuochi-dartificio-lista-sostanze-velenose.html) si può trovare e leggere tantissima documentazione. I fuochi d’artificio sono azionati da polvere pirica nera (polvere da sparo denominata AKA). Questa sostanza è costituita da un ossidante (nitrato di potassio), un combustibile (carbone), e un acceleratore (zolfo). Per ogni 270 grammi di polvere nera usata, 132 grammi di biossido di carbonio vengono immessi nell’ambiente, soprattutto nell’aria sotto forma di micropolveri sottili. Il resto si trasforma in solfuro di potassio ed azoto, sempre sotto forma di micropolveri sottili ed ultrasottili. Milioni di tonnellate di fuochi d’artificio sono sparate e quanto inquinamento hanno determinato? A Milano l’Arpa rileva dal 2001 che l’incremento di polveri sottili e ultra sottili, nelle ore successive al Capodanno, è pari a + 35%. Quando poi si è controllato il dato 2008, si è rilevato che il giorno di capodanno la concentrazione PM10 era superiore di ben tre volte il valore limite di 50 microgrammi/m3, valore che si poteva attribuire solo alla combustione dei fuochi pirotecnici. Questi riscontri sono stati la motivazione adottata dal sindaco Giuliano Pisapia a vietare i fuochi, nel 2011 e 2012 in coerenza alle ordinanze antismog adottate precedentemente. Si calcola che dopo di allora, siano state ben duemila le Ordinanze simili in tutta Italia. È in atto da anni una ricerca per fuochi d’artificio ECO, cioè eliminare l’ossidante per ridurre gli additivi metallici, ridurre i fumi, eliminare il perclorato e bario ma non eliminano il problema generale tanto più che la maggior parte dei fuochi d’artificio nel mondo sono prodotti in nazioni dove non ci sono controlli sui materiali utilizzati.

NON ULTIMO, alle motivazioni ecologiche si aggiunga anche l’inquinamento acustico che gli spettacoli pirotecnici creano, infatti, migliaia di animali fuggono o subiscono conseguenze anche mortali per lo spavento dai botti (ben seimila nel solo 2012.) Pertanto, c’è il dovere di mettere al bando i fuochi d’artificio perché producono inquinamento acustico che ha effetti dannosi sì sugli animali domestici e di allevamento ma spesso dimentichiamo che ha effetti micidiali sui i disabili psichici, soprattutto gli autistici. Un GRAZIE a LA NAZIONE che ha dato spazio a questa la lettera di Alessandro Benelli e rilanciata da Press-IN anno VIII / n. 8 – Argomenti correlati: Disabilità psico-cognitiva. Per leggere l’articolo originale http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=45130. Press-IN è un servizio offerto dall’associazione Lettura Agevolata Onlus. Per informazioni e segnalazioni: info@letturagevolata.it.

La Nazione del 03-01-2016 – ‘Botti, chi pensa ai ragazzi autistici?’

Negli ultimi giorni ho letto vari articoli e visto varie trasmissioni televisive dedicate ai «botti di capodanno» e ai loro effetti dannosi su animali domestici ma soprattutto, nelle zone di campagna, su cavalli e capi di grossa taglia. Negli anni l’unica preoccupazione è stato il benessere degli animali. Qualcuno, pubblicamente, si è mai posto il problema degli «animali umani», i disabili psichici, soprattutto gli autistici, e delle loro reazioni a tali manifestazioni rumorose? Non sono geloso degli animali, che amo, ma rivendico una sorta di parità sociale, anche se ancora non abbiamo pensato ad un ‘negozio specializzato in abbigliamento per ragazzi autistici’ … siamo rimasti indietro. L’attenzione a certe problematiche si vede anche da queste piccole cose; i ragazzi affetti da autismo non esistono solo per gli eventi con presenza del politico di turno. Per cui «cari sindaci, amanti dei cavalli, l’ippica è un bello sport». Buon anno (ma senza fuochi d’artificio) a tutti.

di Alessandro Benelli per Marco

 

 

Sono passati 11 anni e con quali risultati?

Decreto del 1 aprile 2004, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.84 del 9 aprile 2004.

la Scheda tecnica n. ST-001. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico”, che è quella che riguarda il tema in atto. Scheda facente parte dell’allegato del quale fa riferimento il decreto (Art. 1. Individuazione delle linee guida. Comma 1. Sono individuate le linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale, così come riportate nell’allegato 1.)

Un allegato di 14 pagine comprendente le seguenti schede:

Scheda tecnica n. MR-001. – 1 Argomento: Linee guida VIA

Scheda tecnica n. MR-002. – 1 Argomento: Inquinamento acustico di infrastrutture di trasporto

Scheda tecnica n. MR-003. – 1 Argomento: Metodologia per la valutazione dell’inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante

Scheda tecnica n. MR-004. – 1 Argomento: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLI sull’applicazione e sull’efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE) – Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva VIA

Scheda tecnica n. ST-001. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico

Scheda tecnica n. ST-002. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento delle acque e dei suoli

Scheda tecnica n. ST-003. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico

Scheda tecnica n. ST-004. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico e atmosferico

Scheda tecnica n. ST-005. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico ed energia fotovoltaica.

In conclusione, buoni propositi che poi, alla prova dei fatti, non sono stati attuati e l’emergenza continua, producendo limitazioni dannose in attesa del vento e della pioggia.

 

Cordiali saluti e a leggervi, ricordandovi di essere sobri, pazienti, di non disperarsi mai dinanzi a un disinteresse diffuso e di non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo conseguito.

Pier Luigi Ciolli, coordinatore editoriale delle riviste

 www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it

 




Polizia Ambientale abbandono dei rifiuti : Le risposte del Dott. Giuseppe Aiello

Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

Spessissimo mi capita, in seminari corsi o semplici discussioni con addetti ai lavori, di dover rispendere a domande relative alla responsabilità del proprietario del terreno ove sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, argomento sicuramente interessante che ha risvolti e procedure operative non sempre definite pacificamente con orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non del tutti univoci , situazioni che, il più delle volte, mettono in serie condizioni di difficoltà gli operatori addetti ai controlli.

L’argomento affrontato nel modo che, spero, possa risultare utile e quanto più comprensibile possibile per tutti, nasce da una richiesta che mi è stata posta di recente, da un operatore di Polizia Locale, riguardo alla responsabilità del proprietario dei terreni, ove terzi rimasti ignoti, hanno abbandonato rifiuti pericolosi e sulla possibilità di far rimuovere dallo stesso i rifiuti e di sottoporlo a procedimento penale per la violazione degli artt. 192 e 256 D.lgs 152/2006 nonché il 650 C.P., la storia ha dell’incredibile per gli errori (orrori) che, un organo di polizia non preparato può, in casi come questi, commettere suo malgrado.

DOMANDA: Operatore di P.L. in servizio presso il C. di S……. ( NA) Dott. Aiello mi rivolgo a lei chiedendo << Può essere denunciato ai sensi dell’art. 256 del T.U.A. gestione illecita e depositi di rifiuti pericolosi, il proprietario del terreno qualora sulla sua proprietà vengono rinvenuti abbandoni di rifiuti, fatti da terzi rimasti gnoti, lastre di Amianto e se non provvede a ripulire i terreni risponde del reato di cui all’art. 650 C.P.?

Il Caso: A seguito di un esposto e di segnalazione di altro organo di polizia ho effettuato una ispezione dei luoghi su un ‘area privata (fondo agricolo) prossima ad una strada Comunale ove ho rinvenuto una ventina di lastre di amianto , preciso che il fondo non era recintato e che era coltivato ed in perfetto stato di mantenimento, ho anche accertato che lo sversamento dei rifiuti poteva risalire al massimo alle 44 ore precedenti. A seguito del mio accertamento il mio responsabile di servizio mi ha detto che dovevo redigere la notizia di reato a carico del contadino per deposito di rifiuti pericolosi e di sequestrare i rifiuti pericolosi ( cosa che ovviamente ho fatto, con convalida del sequestro da parte del P.M.) inoltre al contadino è stata notificata Ordinanza da parte del dirigente ufficio Ambiente del mio Comune è gli è stato richiesto di rimuovere l’amianto entro 10 giorni . Dopo dieci giorni mi è stato disposto di verificare l’avvenuta o meno ottemperanza con l’avvertenza che avrei dovuto denunciare nuovamente il contadino, se non avesse provveduto, in relazione all’art. 650 C.P., procedura che ho eseguito notiziando l’ A.G. competente, sono passati oltre 35 giorni . A seguito dei controlli mi sono documentato e tra i vari articoli ho avuto modo di leggere un vostro lavoro che mi ha suscitato dubbi per la procedura adottata e timori per quanto possa capitare. Chiedo gentilmente di trattare la problematica illustrando sinteticamente le procedure corrette .>>

RISPOSTA:

I riferimenti normativi specifici al caso in questione si rinvengono negli artt. 192 , 255 e 256 T.U.A., D.lgs 152/2006.

  1. Il proprietario dei terreni che non sia anche l’autore degli abbandoni dei rifiuti non può per nessuna ragione essere assoggettato al regime sanzionatorio di cui agli articoli 255 e 256 lo stesso non può essere denunciato all’A.G., infatti l’art 192 prevede che solo il responsabile ( autore materiale degli abbandoni dei rifiuti) è soggetto alle relative sanzioni, art 255 sanzioni amministrative previste per privati cittadini, art 256 sanzioni penali previste per Ditte imprese enti;
  2. IL proprietario dei terreni, per poter essere destinatario dell’ordinanza di rimozione giusto art 192 del D.lgs 152/2006, deve risultare responsabile a titolo di dolo e/o Colpa a seguito di accertamento ad iniziativa dei soggetti preposti ai controlli – contraddittorio obbligatorio con la parte interessata – senza tale previsione non può essere emanata a carico dello stesso alcuna ordinanza da parte del Comune, infatti l’art 192 c.3 obbliga i soggetti preposti ai controlli dimostrare la responsabilità del proprietario dei terreni a titolo di dolo o colpa;
  3. La violazione all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata a norma dell’art 192 D.lgs 152/2006 è sanzionata dall’art 255 c 3 che prevede l’arresto fino ad un anno, non può essere più applicata la sanzione di cui all’art 650 C.P. disposizione abrogata ad opera del T.U.A. in quanto contenuta nel previgente art. 50 del Decreto Ronchi non più in vigore dal 2006;
  4. La procedura adottata dal C. di ……. È sicuramente carente e viziata da errori grossolani tali da comportare, secondo chi scrive, l’obbligo di rimozione dei rifiuti da parte dello stesso Comune senza che vi sia la possibilità di rivalsa sul proprietario incolpevole. Si ritiene opportuno che gli operatori rideterminino i fatti alla luce delle disposizioni citate notiziando la Competente A.G. nonché gli uffici Comunali preposti fatto salvo la possibilità di approfondire la posizione del proprietario per eventuali profili di responsabilità a suo carico, come stabilito dall’art 192 c. 3 del D.lgs 152/2006, dei quali si dovrà far necessariamente menzione negli atti che si andranno a redigere.

Così come è vero che Zygmunt Plater, un noto esperto di Diritto Ambientale americano, ha osservato: ‘L’espansione del diritto dell’ambiente rende questa materia un puzzle inestricabile anche per coloro che se n’occupano come principale loro attività accademica. L’estensione senza logica e le intricate complessità del diritto ambientale costituiscono oggi una sfida per chiunque voglia esplorare questa materia è anche vero che in materia di tutela Ambientale  la superficialità e la disconoscenza delle più elementari norme, da parte di molti operatori, rende impossibile effettuare anche i controlli più semplici, facendo sprofondare nel ridicolo l’intera categoria.

02.02.2015

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia municipale di Lioni (AV), esperto i tutela Ambientale e tecniche e procedure operative.




al 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non potevate essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Dott. Giuseppe Aiello

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. “Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Ambientale è legge dello Stato”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, annuncia l’approvazione del provvedimento a conclusione di un iter abbastanza lungo e travagliato. La Camera aveva approvato in via definitiva, in data 22 dicembre 2015, con 269 sì, 32 no e 11 astenuti, i 79 articoli del Collegato ambiente, erede del vecchio ‘Collegato’ alla legge di stabilità per il 2014, (Atto Camera n. 2093-B,) che contengono misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio ; esso ricalca senza modifiche il testo approvato al Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose variazioni e integrazioni rispetto alla versione originariamente approvata dalla Camera in data 13 novembre 2014.

Da una lettura frettolosa delle nuove disposizioni, ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emerse alcune novità che avranno incidenza notevole sui controlli ambientali in particolar modo quelli demandati in modo specifico e prevalente alle Polizie Locali. Tra queste spicca certamente il divieto, di buttare per terra rifiuti di piccola taglia e mozziconi di sigarette, introdotto con l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame.

Disposizione che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Certamente il tentativo, da parte del legislatore, di risolvere il problema dei piccolissimi abbandoni di alcune tipologie di rifiuti, creando uno strumento sanzionatorio ad hoc con forza persuasiva verso le incivili abitudini di chi “distrattamente” lascia cadere per terra chewing gum oppure fazzolettini di carta dopo essersi soffiato il naso, o ancora, scontrini fiscali all’uscita del bar e mozziconi di sigaretta dopo una “salutare fumatina” è, senza dubbio, meritevole di apprezzamenti positivi; basti pensare ai problemi che devono affrontare i Comuni connessi alla pulizia delle strade e la rimozione di dette sporcizie.

L’Italia, seguendo l’esempio di altri paesi europei, ha, per così dire, dichiarato guerra ai piccoli gesti di inciviltà. A Parigi dal primo ottobre scorso, infatti, chi getta per terra una gomma da masticare, una cicca di sigaretta o un pezzo di carta, viene punito con una sanzione di 68 euro, avendo la Francia rincarato le somme a titolo di sanzioni, già previste ma, limitate fino ad allora, a 35 euro.

Come è già avvenuto in passato, però, il nostro legislatore, quando è chiamato a legiferare in materia Ambientale, dà il peggio di sè, partorendo norme di difficile comprensione ed applicazione. Possiamo certamente dire che, anche con gli ultimi “Botti” di fine anno 2015, ha voluto mantenere la piena ed assoluta coerenza emettendo una disposizione, di grande civiltà, utilizzando, però, una “tecnica così confusionaria” tale da rendere il dispositivo di difficile applicazione e di scarsa utilità prevedendo un percorso alquanto tortuoso.

Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:

Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.

In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale autorità chiamata a decidere in caso di scritti difensivi (ex art 18 Legge 689/1981).

L’Art. 40 del nuovo collegato ambientale, per regolamentare la nuova fattispecie illecita relativa ai piccoli abbandoni dei rifiuti e dei mozziconi di sigarette, inserisce nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter, ed aggiunge due nuovi comma, il primo, 1 bis all’art 255 (già destinato a disciplinare le sanzioni amministrative nei casi di violazioni all’art 192 relativo agli abbandoni dei rifiuti) e il secondo comma con il 2 bis all’art 263 (che disciplina gli introiti sanzionatori dovuti per le sanzioni amministrative elevate alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006) ;

Vediamo in breve cosa avviene:

Con l’inserimento nel T.U.A. dell’ART. 232-bis (comma 3) si dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, mentre con l’art 232-ter si vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Come precisato innanzi tali divieti sfuggivano dalla disciplina del D.lgs 152/2006 in quanto, in questi casi, non veniva certamente applicato l’art. 192 del citato dispositivo, piuttosto i Comuni regolamentavano tali fattispecie illecite nei propri regolamenti di igiene o in apposite ordinanze prevedendo sanzioni amministrative specifiche ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 con introiti a carico dello stesso Comune.

Il legislatore invece, con l’art 40 della legge 221/2015, ha voluto prevedere un regime sanzionatorio che fosse di applicazione omogenea su tutto il territorio Nazionale, stabilendo che, nei casi di abbandoni di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ( art. 255 c 1 bis T.U.A.).

Sbagliare è umano perseverare è diabolico! In definitiva il legislatore “casca nuovamente”, così come ha già fatto nel caso degli abbandoni dei rifiuti pericolosi (disciplina che si rinviene nei combinati disposti artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006) creando un percorso tortuoso di difficile applicazione.

Chiariamo il senso di questa affermazione: per le violazioni dovute ai piccoli abbandoni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) verrà contestata la violazione , così come stabilito dell’art. 14, legge 689/1981, con la possibilità, da parte del contravventore, di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta, facoltà stabilita dall’art 16 della citata legge, quindi, nel caso di specie, Il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni una somma pari a euro 50, quale 1/3 della sanzione massima prevista. Nelle ipotesi di abbandoni di mozziconi, invece, è stabilito che la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, in tal caso però, a differenza di ciò che la maggior parte dei lettori è indotto a credere (legislatore incluso), ovvero, che sia possibile il pagamento del doppio di 50 euro con un equivalente di euro 100, si scopre che è impossibile applicare l’istituto del pagamento in misura ridotta, non essendoci la compatibilità con l’art 16 della 689/1981, in considerazione che tale dispositivo prevede che: <<E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione>>. Quindi, nel caso degli abbandoni dei mozziconi, non essendo previsto il minimo e il massimo edittale, ma, semplicemente che la sanzione è aumentata fino al doppio, non sarà possibile per il trasgressore rimediare velocemente con il pagamento in misura ridotta, con aggravio del procedimento a carico sia degli organi accertatori sia per l’Autorità Ammnistrativa preposta. Nello specifico, nei casi di accertamento di violazioni al divieto di abbandonare mozziconi di sigarette l’agente accertatore dovrà contestare la violazione all’art 232 bis c.3 (divieto di abbandono mozziconi) e dovrà dare atto nel verbale che, per tale violazione, non è previsto il pagamento in misura ridotta; di conseguenza, alla stregua di quello che accade per le violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti pericolosi, (artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006), dovrà trasmettere, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, così come disposto dall’art 17 L.689/1981, alla competente Autorità Amministrativa, per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi, costringendo, così, la stessa Autorità alla redazione di un ordinanza ingiuntiva che dovrà poi notificare alla parte. Il trasgressore, ricevuto il verbale e ritendo di dover corrispondere la somma per la violazione commessa, dovrà attendere l’invio dell’ordinanza ingiuntiva che conterrà certamente oltre alla somma dovuta per la violazione prevista anche le somme a titolo di spese di procedimento e notifica con un ingiustificato aggravio dei costi.

I problemi non finiscono certamente qui, infatti, se il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione, dimentica di modificare l’art. 262 T.U.A. che individua l’Autorità preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A..

Tale distrazione ha un’ ulteriore ricaduta negativa sul procedimento.

Infatti, la maggior parte dei lettori ricorderà che, ai sensi dell’art 262 T.U.A., diversamente da quello che avveniva nel decreto Ronchi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006, provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.

Assurdo ed inaccettabile il risultato: poiché le violazioni ai nuovi divieti di abbandonare i mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccole dimensioni, rientrano nelle ipotesi previste dai nuovi artt. 232 bis , 232 ter e, come rilevato dall’art 262 T.U.A, i Comuni sono competenti solo per le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, consegue che sarà la Provincia l’autorità preposta alla determinazione/ ingiunzione della somma da pagarsi per le violazioni agli artt. 232 bis e ter (divieto di abbandono mozziconi e piccoli rifiuti) e quindi anche quella preposta a ricevere gli scritti difensivi avverso a tali verbali di contestazione.

Quindi l’organo accertatore, nei casi di contestazioni di violazioni all’art 232 bis c.3 ( per aver buttato a terra un mozzicone di sigaretta), dovrà, ai sensi degli artt. 255 c.2 bis e 262 T.U.A., trasmettere il verbale con le prove dell’avvenuta contestazione o notificazione alla Provincia la quale dovrà procedere ad emettere Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 18 L.689/1981.

Tutto ciò nella pratica sarà possibile?

Cosa faranno in realtà le Provincie nel momento in cui si vedranno spedire (dai Comuni) migliaia di mozziconi per terrà?

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti e quello della competenza sottratta ai Comuni ed erroneamente, dal 2006, attribuiti alle Province, torna, proprio con l’art 40 del collegato ambientale, nuovamente alla ribalta, in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi, così come dovrebbe essere anche per le nuove disposizioni introdotte dall’art 40 in esame.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore.[1] A distanza di oltre dieci anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato erano stati interessati esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi (Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo) senza logicamente alcun riscontro.

Si rileva che l ’ANCI, sollecitata in merito in modo assillante da chi scrive, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti, e dato che il suggerimento non aveva sortito alcun effetto,l’ANCI ha ritenuto opportuno riproporre la questione al nuovo Governo.

Si sperava che “IL Governo Renzi” valutasse positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

Poteva essere la volta buona di correggere vecchi errori, modificando gli artt. 262 e 263, che hanno di fatto impedito ai Comuni di introitare, dall’approvazione del T.U.A., aprile del 2006, le somme spettanti per gli abbandoni dei rifiuti e riconoscere, lo stesso Comune, quale autorità amministrativa in relazione alle violazioni concernenti gli abbandoni dei rifiuti.

Così non è stato.

Spero per il futuro in leggi ambientali comprensibili e facili da applicarsi perché il primo problema da risolvere nella Legislazione Ambientale Italiana è quello di decodificare incomprensibili e, come in questo caso, inaccettabili norme, al momento non ci resta che applicare quanto sancito dalla nuova legge così come indicato nello sotto riportato prospetto.

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo
Illecito

 

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione P.M.R. Autorità

Comp.

1

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 da € 30

a € 150

 

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di   rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

 

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

 

18 gennaio 2016

Dott. Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] relazione  IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA  24-26 ottobre 2011 Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A.  che costa caro ai Comuni,  g. aiello.