I NUOVI REATI PROCEDIBILI A QUERELA – IN VIGORE DAL 09 MAGGIO 2018 di Cav. RICCA Mario

Il D.Lgs. 10.4.2018 nr.36  (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103) (GU n.95 del 24-4-2018) Vigente al: 9-5-2018, introduce nuovi reati la cui procedibilità è a querela di parte.

Pertanto, dal 09 maggio 2018 i reati sotto elencati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente “per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”, non saranno piu’ procedibili d’ufficio.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione del delitto di violenza privata (art.610 c.p.), nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal C.P.( in pratica sono quelli che aggrediscono gli averi della vittima, ad es. nelle ipotesi di furto, di rapina o di appropriazione indebita).

Giova precisare che tra i reati in questione, tra cui il reato di minaccia (art. 612 c.p.) rimarrà la procedibilità d’ufficio solo ove questa sia grave, fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p.(circostanze aggravanti) che evidenzia una serie di aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).

Rientra nella querela della persona offesa anche il reato di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art.615 comma 2 C.P.) se l’abuso consiste nell’introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (artt. 352,247,250,251 c.p.p.).

Altri reati del codice penale, procedibili a querela, sono:

 

Art. 617-ter

primo comma 

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
Art. 617-sexies

primo comma

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;
Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

 

E’ doveroso dire che i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.) saranno procedibili d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e nel caso della frode informatica, anche per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.).

Il Decreto Legislativo,dice , che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se e’ pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata

Infine, Il Decreto legislativo 36/2018, all’art.10, ha abrogato l’art.646 terzo comma c.p. (appropriazione indebita), laddove prevedeva la procedibilità d’ufficio (l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità).

 

 

 

Cav. Mario RICCA




Corte di Cassazione, sez. I Penale: NON PUNIBILE LA DETENZIONE DI UN COLTELLO

Non punibile l`automobilista che viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici l`episodio non è grave, anche perché il comportamento non è abituale.

  • Mario RICCA

 (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6974/18; depositata il 13 febbraio)

 

Per i giudici l’episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale di modesta entità tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.

 L’indagato era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975, poiché durante un controllo delle Forze di Polizia era stato rinvenuto nel vano porto oggetti di un veicolo di proprietà del cognato che gli aveva momentaneamente prestato.

Credo che le sentenze vanno comunque rispettate, però, adesso gli Ermellini hanno aperto un precedente che sicuramente tutti gli incensurati andranno con i coltelli in auto, invocando la sentenza di cui sopra.

 

 




LE REGOLE DI CUSTODIA DELL’ARMA : IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3087, del 12 luglio 2016 , in tema di detenzione e custodia di un’arma da fuoco, cav. Mario Ricca 11.09.2016

LE REGOLE DI CUSTODIA DELL’ARMA  

Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

 Tizio subisce il furto di una pistola nella propria abitazione. Prefettura e Questura hanno quindi emesso i provvedimenti di competenza sulla base della constatata negligente custodia: hanno disposto rispettivamente il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di fucile uso caccia.

L’interessato propone ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato avverso i provvedimenti suddetti.

L’arma, priva di caricatore e munizioni, si trovava in camera da letto, in una cassetta chiusa con combinazione, che è stata forzata dai malviventi, entrati in casa nonostante la recinzione che delimitava la proprietà e la presenza del coniuge al piano terra. Tali circostanze fattuali deporrebbero nel senso di un comportamento diligente, in quanto le modalità di custodia dell’arma non avrebbero risposto ad un criterio di adeguata diligenza.

Secondo il ricorrente, la prefettura avrebbe utilizzato un inammissibile sillogismo per il quale, se l’arma è stata rubata, è certo che le cautele adottare non erano idonee

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3087, del 12 luglio 2016 , in tema di detenzione e custodia di un’arma da fuoco, ha specificato che l’utilizzo di una cassetta con combinazione, riposta all’interno di un comodino della camera da letto, ai fini della custodia di un’arma non può essere considerata una soluzione idonea:

  • perché il comodino è elemento di arredo e non di sicurezza;
  • perché qualsiasi dispositivo di sicurezza, se collocato in un comodino, può essere agevolmente asportato, ancor prima che forzato.

I provvedimenti adottati, in tale situazione, devono ritenersi proporzionati, avuto riguardo sia al nocumento potenzialmente derivante dall’utilizzo dell’arma da parte dei malviventi, sia al fatto che la negligente custodia dell’arma ha ragionevolmente indotto l’Amministrazione a ritenere che l’interessato non sia affidabile.

Per cui, attenzione a come si custodisce qualsiasi arma anche quella di servizio!




CODICE Penale: Maltrattamento di animali

La detenzione di animali in stato di sovraffollamento, in relazione alle dimensioni del ricovero utilizzato, e in condizioni igieniche disastrose, tali incidere sulla sensibilità degli animali, producendo loro gravi sofferenze, è penalmente rilevante. Cav. Mario Ricca 11.09.2016

Mi è stato posto un quesito in merito alla detenzione si animali in condizioni non igieniche.

Il quesito postomi risulta penalmente perseguibile e trova sfogo nel maltrattamento di animali, poiché detenere animali in condizioni non igieniche e produttive di gravi sofferenze è reato.

Inoltre la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da arrecare loro gravi sofferenze integra il reato di cui all’art. 727 c.p..

La sentenza del Tribunale di Campobasso del 4 aprile 2016 ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la detenzione di animali in stato di sovraffollamento, in relazione alle dimensioni del ricovero utilizzato, e in condizioni igieniche disastrose, tali incidere sulla sensibilità degli animali, producendo loro gravi sofferenze, è penalmente rilevante.

 

Tribunale di Campobasso, sezione penale, sentenza 4 aprile 2016 nr.223




PORTO DELL’ARMA FUORI TERRITORIO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

PORTO DELL’ARMA FUORI TERRITORIO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE Il problema del porto dell’arma in dotazione da parte del personale di Polizia Locale potrebbe sembrare di facile inquadramento da un punto di vista giuridico se si prende in considerazione solamente l’art. 5 comma 5 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia locale) che testualmente afferma che “ Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4.” Da una lettura attenta e univoca dell’articolo precedente sembrerebbe che non vi possano essere deroghe al porto dell’arma, (tranne il caso del trasporto da e per la propria abitazione, se il luogo di residenza è esterno al territorio ove si presta servizio) al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza. Tale visione, fin troppo semplicistica, va invece guardata in un quadro normativo molto più ampio e in concorso con varie altre disposizioni legislative Dr. Angelo Di Perna

  • Qualifica Agente di P.S. ai Vigili Urbani

Art. 18 R.D. 31.08.1907 n. 690 (vigente)

….. sono pure Agenti di P.S. le Guardie di Finanza, campestri, daziarie, boschive, ed altre dei Comuni, costituite in forza ai regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciute dal Prefetto.

 

  • 38 T.U.L.P.S.

………sono esenti dall’obbligo di denuncia di armi e munizioni, le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.

 

  • 73 R.D. 06.05.1940 n. 635

…… sono autorizzati a portare senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termine dei rispettivi regolamenti gli Agenti di P.S. contemplati dagli artt. 17 e 18 R.D. 690/1907.

 

  • Nota 559/C 237.1298 (10) del 26.03.1992 Ministero dell’Interno

“ Da più parti est stato chiesto conoscere avviso questo Ministero circa applicabilità vigili urbani in possesso di qualifica agente P.S., art. 38 T.U.LL.P.S. che, come è noto, fa esenti obbligo denuncia, tra gli altri, anche persone che causa loro qualità permanente habent diritto andare armate limitatamente at numero et at specie armi loro consentite.
Al riguardo, va premesso, su base orientamento interpretativo prevalente, che qualifica agente P.S., una volta acquisita, ai sensi art. 5 co. 2 legge n. 65/1986, entra far parte status giuridico permanente, che qualifica persona in questione et può venir meno, come stabilito 3° comma stesso articolo, solo con perdita requisiti soggettivi che ne condizionano conferimento.
Ne consegue, pertanto, che ripetuto personale, in ipotesi di assegnazione continuativa arma in dotazione, ragione sua anzidetta qualità permanente, non soggiace obbligo giuridico denuncia armi stesse previsto citato art. 38”.
IL PREFETTO
(Improta)

 

  • 5 comma 5 legge 07.03.1986 n. 65

…… portano senza licenza le armi di cui sono dotati…..

 

 

  • 6 D.M. n. 45/87 (regolamento di esecuzione legge 65/86)
  1. 1 Il regolamento di cui all’art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale le modalità di assegnazione dell’arma agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza determinando altresì:
  2. a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l’assegnazione dell’arma in via continuativa;
  3. b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale destinato in maniera non continuativa, per i quali l’assegnazione dell’arma è effettuata di volta in volta.

2) Per le armi assegnate ai sensi del 1°comma lettera a, il porto dell’arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

 

La cornice legislativa della norme citate in precedenza e che consentono ad avviso del sottoscritto, il porto dell’arma anche fuori territorio, è confermata da due pronunce giurisprudenziali di tribunali italiani, e in particolar modo da quella del Tribunale di Torre Annunziata del 31.03.1995 che fa riferimento all’art. 18 del R.D. 31.08.1907 n. 690 in combinato disposto con l’art. 73 R.D. 06.05.1940 n. 640 così come rafforzato dalla nota ministeriale del 26.03.1992 che afferma che la qualifica di P.S. per gli agenti di Polizia locale, una volta acquisita, ai sensi art. 5 comma 2 legge n. 65/86 entra a far parte dello status giuridico permanente e può venir meno solo con la perdita dei requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento, consentendo il porto dell’arma in qualsiasi circostanza e senza limitazioni di sorta senza nessun obbligo di denuncia della stessa come previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.. La sentenza del Tribunale di Arezzo del 2005 muove invece da un presupposto giuridico diverso e in particolar modo prende le mosse dall’art. 6 del Decreto del Ministro degli Interni n. 145 del 04.03.1987, precisando che il porto dell’arma da parte del personale di P.M. è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti. L’ultima frase, pronunciata dai giudici aretini ci permette di collegare le due sentenze in unicum giuridico nel senso di creare un indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia dovuto al fatto che il collegio toscano sembra richiamare le normative, anche se non lo fa esplicitamente, che vengono invece menzionate minuziosamente dal Tribunale napoletano nella prima sentenza. Un ulteriore conferma della tesi che si sta sostenendo può trovare humus giuridico se si va a guardare il tesserino di riconoscimento di qualsiasi operatore di Polizia Municipale dotato di qualifica di P.S. che dopo il numero personale del decreto prefettizio cita l’ormai “famoso” art. 18 R.D. 31.08.1907 n. 690. Si riportano di seguito in maniera integrale le due sentenze suddette:

 

  1. 698/94 . . . . . . . .R.G. NOTIZIE DI REATO
    N. 378/94 . . . . . . . .R.G. TRIBUNALE

    TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
    S E Z I O N E P E N A L E
    ——————————-

    S E N T E N Z A
    (Artt. 544 e segg. c.p.p. )

    R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    —————-

    Innanzi al Tribunale di Torre Annunziata
    Sez. Penale composto da :

    dott. TRINGALI CLAUDIO Presidente

    dott. DENTE FABIO Giudice

    dott. ARLOMEDE GRAZIELLA Giudice est.

    alla pubblica udienza del 31.03.1995. . . . ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del
    dispositivo la seguente

    S E N T E N Z A

    nei confronti di :

    ……….OMISSISS………

    – libero presente –

    IMPUTATO :

    del delitto di cui agli articoli 12 e 14 legge 497/74, 61 numero 9 Codice Penale, perché essendo Vigile Urbano del Comune di Napoli, con violazione dei doveri inerenti la funzione svolta, illegalmente portava fuori dal circondario del Comune di Napoli una pistola Beretta 7,65.
    In Trecase il 13 luglio 1991.

    IL PUBBLICO MINISTERO CONCLUDE E CHIEDE :

    Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

    L’AVVOCATO DIFENSORE CONCLUDE E CHIEDE :

    Assoluzione perché il fatto non sussiste e produce sentenza della decima sezione penale del Tribunale di Napoli e missiva del Prefetto Improta del 1992.

    MOTIVAZIONI

    Con decreto del 20.03.1992 il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio di…..
    perché rispondesse del reato a lui ascritto in rubrica.
    Con nota del 29/1/94 il procedimento a carico del…………..veniva trasmesso a questo ufficio per sopravvenuta incompetenza territoriale.
    All’udienza del 21/9/94, verificata la regolare composizione delle parti, dopo la relazione introduttiva del P.M. e la richiesta di prove, il procedimento veniva rinviato all’udienza del 31/3/95 a causa dell’assenza di tutti i testi.
    All’odierna udienza, attesa la diversa composizione del collegio veniva disposta la rinnovazione del dibattimento, P.M. e difesa si riportavano alle richieste già formulate, inoltre, il difensore dell’imputato chiedeva di produrre decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 06.11.1982 con il quale viene attribuita al …………….. la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con annotata la data del giuramento, nonché il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Napoli al vigile urbano ……………. dal quale risulta il tipo di arma e la matricola dell’arma data in dotazione all’imputato.
    Sottoposto, con il mio consenso ad escutere, l’imputato ammetteva il fatto storico addebitatogli e cioè di essere stato controllato in data 3/7/91, in Trecase, dai CC di Torre Annunziata che gli contestavano il porto illegittimo fuori dal Comune di residenza e nel quale prestava l’attività di V.U. della sua pistola di ordinanza una Beretta cal. 7.65 matr. Q39L04W, e precisava che in qualità di vigile urbano con qualifica di Agente di pubblica sicurezza ex art. 18 T.U. leggi sugli Ufficiale ed Agenti di P.S. n. 690 del 31.10.1907, riconosciutagli con decreto prefettizio del 6/11/82, era abilitato per legge al porto della suddetta arma senza limitazioni.
    Il P.M., ritenuto il processo sufficientemente istruito, rinunciava all’escussione dei testi citati.
    Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale le parti concludevano come da verbale.
    Dalla documentazione acquisita risulta chiaramente provata la tesi difensiva, letto il combinato disposto delle norme in essa richiamate.
    Il ……………, vigile urbano del Comune di Napoli è stato riconosciuto con decreto del Prefetto di Napoli Agente di P.S., lo stesso in data 3/7/91, veniva trovato in possesso, fuori dal circondario del Comune di Napoli, di una pistola marca Beretta cal 7.65 e che come risulta dal tesserino di riconoscimento è la sua arma di ordinanza.
    Del combinato disposto del 2° e 3° co. dell’art. 73 Reg. TULPS con gli artt. 17, 18, e 43 L. 31/8/1907 n. 690 risulta chiaramente che gli agenti di P.S. riconosciuti ai sensi dell’art. 18 cit. “portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti…….” e senza alcuna limitazioni temporali né territoriali, limitazioni, al contrario esplicitamente disposte per gli agenti di P.S. nominati ex art. 43
    Rilevato che l’imputato ……………. È stato riconosciuto agente di P.S. ai sensi dell’art. 18 T.U. leggi sugli ufficiali ed agenti di P.S. così come risulta dal decreto prefettizio del 6/11/82 e dal tesserino di riconoscimento, lo stesso deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
    PQM
    Il Tribunale, visto l’art. 530 cpp
    Assolve ………………….dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
    Torre Annunziata 31/3/95
    Il Giudice Il Presidente
    Graziella Arlomede Claudio Trincali

 

Tribunale di Arezzo

Udienza n. 5/2005

A seguito requisitoria dell’Avv. Gennaro Razzino del Foro di Napoli, il Tribunale di Arezzo, in pieno accoglimento della richiesta in sede dibattimentale, ha assolto l’agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, E.F. dal reato di porto illegale in luogo pubblico ed al di fuori dell’ambito di appartenenza della pistola in dotazione, perché il fatto non sussiste. L’agente, era stato denunciato dai Carabinieri di Arezzo per i reati p.e p. degli artt. 10,12 e 14 della legge 497/74 in relazione all’art. 5 della legge 65/86 perché in possesso della pistola d’ordinanza, avuta in dotazione dal Comune di Milano e che era custodita nella propria auto.

Il Tribunale di Arezzo, dopo avere analizzato l’intero contesto della vicenda e sottolineato che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro degli Interni n. 145 del 04.03.1987, il porto dell’arma da parte del personale di P.M. è consentito anche al di fuori del Servizio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti, ha ritenuto che nei casi di specie trattasi di un mero trasferimento dell’arma in dotazione, per cui ha proceduto all’assoluzione dell’A.P.M. per insussistenza del fatto ed ha ordinato l’immediata restituzione dell’arma sequestrata se non ancora restituita.

 

A questo punto, appare evidente che il reato “de quo”si concretizza per coloro che non chiedono di munirsi di licenza per il porto dell’arma, ma non per il personale della P.L. a cui viene data in dotazione una volta acquisita la qualifica di P.S. che, al contrario di quella di P.G., è permanente. Quindi per coloro a cui viene data in modo continuativo, incombe l’obbligo della custodia sancito dall’art. 20 della legge 110/75, (da qui alcune condanne di operatori di P.L. che avevano lasciato l’arma a casa per andare in vacanza e erano stati visitati dai ladri) ma non quello del porto limitato al territorio ove si presta servizio che nel caso di specie non sussiste.

In conclusione, questo modesto lavoro si pone solamente l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti normativi di una fattispecie giuridica non sufficientemente chiara e carente che ha portato a lunghi e fastidiosi contenziosi giudiziari per molti operatori di Polizia locale e che vuol essere d’aiuto per altri, che malauguratamente, dovessero trovarsi coinvolti loro malgrado, in simil e assurde vicende giudiziarie; Tutto ciò, ovviamente non può e non deve sopperire a un mancato adeguamento della normativa da parte del legislatore, non più rinviabile, che deve intervenire prioritariamente nella materia riconoscendo le peculiarità della Polizia locale parificandola alle altre Forze di Polizia in materia di diritti e non solo di doveri, eliminando espressamente questo antiquato e inutile limite, retaggio di un epoca che ormai non ha più ragion d’essere, nella modernità del 3° millennio che ha pervaso tutti i campi compreso quello della sicurezza.




PRATICA di POLIZIA GIUDIZIARIA

PROTOCOLLO DI INDAGINE PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE O CONTRO MINORI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI INSERZIONE del Comandante della Polizia Municipale – Locale di Trani Col. dr. Antonio Modugno

La redazione del presente protocollo, di particolare importanza

 per la Polizia Giudiziaria  è stata curata

dai Sostituti Procuratori della Repubblica de Tribunale di Trani (BA)

dott.ssa Mirella Conticelli e dott.ssa Carla Spagnolo.

Alle autrici va il nostro ringraziamento.




L n.125-2008 – modifiche al codice di procedura penale – conversione con modifiche del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92

Legge 24/07/2008, n°125 – modifiche al codice di procedura penale – conversione con modifiche del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 L’articolo 2 del decreto legge n. 92 del 2008, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2008, ha apportato molte modifiche alla normativa di interesse per la Polizia Municipale. Dopo aver diffuso la circolare 14/08 relativamente alla modifiche apportate al codice penale, si propone un breve commento per quel che concerne le novità che riguardano il codice di procedura penale, con riguardo agli aspetti di maggior rilievo. Mediante un significativo intervento sull’articolo 51 del codice di procedura penale, sono state apportate modifiche in relazione alla competenza degli uffici giudiziari, in conseguenza della legge n. 48 del 18 marzo 2008, con la quale è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001.

A CIRCOLARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PRATO

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICHE DEL D.L. 92/2008 – PACCHETTO SICUREZZA

Si ringrazia per la collaborazione.-

Il Commissario____Giuseppe Carmagnini

Il Comandante ____ Dott. Andrea Pasquinelli




CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. cd PACCHETTO SICUREZZA

Il pacchetto sulla sicurezza è passato, e ora diventa legge. Palazzo Madama ha infatti approvato con 161 voti a favore, 120 contrari e otto astenuti la conversione definitiva in legge del decreto sulla sicurezza. Sono state accolte le modifiche apportare dalla Camera il 16 luglio sulla contestata norma blocca processi, che non è più nel testo. La terza lettura del provvedimento al Senato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, Pdl e Lega Nord, e ha incassato il voto contrario del Pd e dell’ Idv e l’astensione dell’Udc.

Riceviamo e Pubblichiamo in allegato i  documenti, illustrativi delle norme sul cd. decreto sicurezza, come risultanti dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, in vigore a far data da oggi (26 luglio 2008):

1. Circolare (decreto sicurezza, modifiche al codice della strada)
2. Circolare (decreto sicurezza, modifiche al codice penale)
   
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
ALLA PM DI PRATO   



DIRITTO: LA CERTEZZA CHE NON C’E’!

Il Ministero dell’Interno rilancia la campagna di aggressione ai comportamenti di guida pericolosi; Il legislatore afferma: obiettivo 1 sicurezza stradale; il giudice frantuma le speranze!

La terzietà del giudice fenice in fiamme

DIRITTO: LA CERTEZZA CHE NON C’E’! 

Il Ministero dell’Interno rilancia la campagna di aggressione ai comportamenti di guida pericolosi;

Il legislatore afferma: obiettivo 1 sicurezza stradale; il giudice frantuma le speranze!

Giuro che è la prima volta! La prima volta che, invece di giocare a fare il giurista, nello scrivere, mi prendo la libertà di sfogare la mia rabbia, di sollevare un problema, di non offrire soluzioni. La cosa mi diverte al punto tale da farmi già pentire di essermi sfogato, anche perché so che dovrò tornare alla moderazione delle trattazione giuridiche in stile anglosassone e che questo ritorno sarà cosa difficile dopo l’esperienza delle righe che seguono, come è difficile per il vacanziero il ritorno in città.

Da qualche mese ridondano nella mia mente le immagini degli studi universitari: le affermazioni dei principi di civiltà giuridica quali “La certezza del diritto”, “la soggezione del Giudice alla legge”, la “nomofilachia”(che meravigliosa parola per indicare la conservazione dell’unità d’indirizzo interpretativo promossa dalla S.C. di Cassazione) “la terzietà del giudice”, “la certezza della pena”. La causa di questa rievocazione è presto individuata: la sistematica elusione dell’apparato sanzionatorio nazionale cui ogni giorno sono costretto ad assistere.

Da una parte i proclami giornalistici sulla sicurezza stradale accompagnati dalle circolari prefettizie che chiedono alle Polizie Municipali d’Italia d’intensificare i servizi rivolti a garantire una maggiore sicurezza stradale; dall’altra parte l’inefficienza degli strumenti normativi ed il capovolgimento della dialettica giudiziaria passata dalla verifica delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni alla estenuante ricerca di vizi formali o di imperfezioni procedimentale.

Quale sicurezza?

In ogni città c’è una strada o un incrocio pericoloso; in ognuna di queste strade o di questi incroci si registrano periodicamente dei sinistri stradali, più o meno gravi. La reazione sociale, innanzi alla ripetizione di detti eventi spesso viene scaricata su quegli stessi operatori che rilevano il sinistro; forte diventa la domanda di sicurezza stradale, piovono, ai Comandi delle Polizie Municipali, le petizioni popolari per installare rallentatori di velocità o per suggerire qualche altro rimedio da stregone onde sopperire alla colpevole assenza di controllo. Consapevoli dell’esigenza e convinti di dovere garantire maggiore sicurezza stradale anche aiutati dalla tecnologia, questi tratti di strada o questi incroci pericolosi, vengono sottoposti a limitazioni delle velocità di percorrenza, a controlli elettronici, a servizi più serrati. Quando, tuttavia, la tecnologia assiste la funzione di controllo e retribuisce con sanzione infallibile (perché meccanicamente registrata) il superamento del limite di velocità o il passaggio al semaforo proiettante luce rossa, gli stessi cittadini che hanno invocato maggiore sicurezza, annebbiati dal peso della sanzione, dimenticando di aver violato proprio quella norma tesa a garantire la sicurezza della circolazione stradale, farebbero di tutto per invalidare la “fotografia che li condanna”; l’avvocato … ed il giudice faranno la loro parte.

Quale giustizia?

La dialettica nell’ambito del giudizio si articola, nel rispetto del principio dispositivo, nella capacità di confronto tra le parti in causa; in questo contesto, la parte destinataria di un provvedimento sanzionatorio, pure se ha contezza del proprio torto, in ragione della effettiva dimostrazione della sua condotta materiale (fotogramma che accerta in maniera indubbia il superamento del limite di velocità o l’attraversamento dell’intersezione con semaforo proiettante luce rossa), difficilmente si arrende alla sopportazione della sanzione. Per l’effetto si rivolge ad un legale che, parte diligente ed attenta, consapevole che sul piano sostanziale le ragioni del suo assistito troveranno difficilmente sollievo, ricerca con cura certosina il vizio di forma o il difetto procedimentale, arricchendo il proprio ricorso di una serie di elementi esterni tanto al fatto, quanto alla pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, al fine di arricchire surrettiziamente gli strumenti di convincimento per il giudice. Ovviamente non si critica l’atteggiamento dell’avvocato, comunque tenuto a garantire la migliore difesa tecnica possibile nei confronti del suo assistito; questi si limita ad esercitare in maniera zelante la sua professione.

Quello che invece desta, talvolta (perché non si può e non si deve fare di tutta l’erba un fascio!) è l’atteggiamento meno commendevole del giudice adito; il giudice di Pace.

In proposito, mi è capitato di sentire circa un mese fa, in occasione di uno splendido convegno, un bravissimo collega che nel citare la parola “Giurisprudenza” asseriva che in essa non poteva includere l’insieme delle stranezze emergenti dalle pronunce dei giudici di Pace. Per vero, pur condividendo l’affermazione, sono arrivato a fare una considerazione: vero che l’indirizzo giurisprudenziale si forma in Cassazione; altrettanto vero che questo indirizzo viene disatteso frequentemente dal giudice di Pace e che innanzi a questi ultimi siamo chiamati al confronto quotidiano. Confronto, per vero, spesso trascurato e male organizzato da buona parte degli uffici di Polizia Municipale, tanto sia sul piano della difesa tecnica delle ragioni dell’Ente che sul piano della correzione organizzativa di taluni schemi operativi. Così si addiviene a sentenze insolite, che fanno giustizia su somme tanto piccole da non meritare, nella maggior parte dei casi (a giudizio dell’avvocatura dello Stato, per quanto riguarda le ingiunzioni prefettizie, ed a giudizio delle amministrazioni locali, per quanto riguarda i singoli verbali di accertamento) il ricorso per Cassazione utile a ricondurre sul piano della normalità l’analisi del caso concreto. Per questa via si crea quel “sottobosco” giudiziario fatto di sentenze dai principi distorti e del capovolgimento delle logiche giuridiche che finiscono per diventare, nel campo dell’impugnativa dei verbali per le violazioni al C.d.S., la nostra “giustizia vivente”. Così, mi capita di leggere (grazie a quei colleghi che mi faxano ciò che capita dalle loro parti) sentenze che rovesciano o ignorano i principi di diritto ed i cardini della Giurisprudenza più recente della Cassazione (sentenze per le quali la cura c’è, ma oggi sono arrabbiato, mi voglio sfogare e non voglio proporre vie di uscita)!

Si badi: non si rimprovera al giudice di Pace la libera determinazione del giudicato né il libero convincimento posto alla sua base; si critica la gestione del processo, nel quale d’ufficio vengono rilevate eccezioni che riposano nella esclusiva disponibilità delle parti e nel quale il convincimento del giudice, lungi dal riposare sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria dell’Ente, riposa sulla valutazione di elementi esterni al procedimento, destituiti di valenza giuridica, che non dovrebbero essere raccolti nelle motivazioni del giudizio per una loro assoluta irrilevanza (da pochi giorni mi è stata faxata la sentenza del 14/02/2001 del giudice di Pace di Teano che ha avuto addirittura il coraggio di inserire nelle motivazione dell’annullamento di un P.V. la scarsa imparzialità dell’amministrazione che incassava troppe somme dall’accertamento elettronico del passaggio con semaforo rosso; quasi a dire che Caino –il quale pure ha ucciso il fratello- deve andare assolto perché non era giusto né corretto che Abele coltivava un florido campo di grano). Va detto, comunque che è finito il tempo in cui ci si debba attendere la benevolenza del giudice ed è arrivato il tempo di accettare (con cognizione di causa) l’agone giudiziario avendo il coraggio di contrastare le eccezioni della controparte con argomenti di solida rilevanza giuridica. Di questo genere di condotta chi scrive è convinto sostenitore e sicuro attore; Ed è a causa di questa costante presenza in giudizio che posso permettermi un commento sarcastico su taluni uffici giudiziari: criticare dall’esterno e lagnarsi a vuoto sarebbe azione vile e mera agitazione populistica.

Quale diritto?

La Sicurezza nelle città, l’intensificazione dei controlli sulla sicurezza della circolazione, i dibattiti pubblici, le affermazioni di principio da parte del legislatore a chi giovano se non c’è una chiarezza nel formulare le leggi? Se non viene definita, al di sopra di ogni ragionevole interpretazione, la portata e l’efficacia degli strumenti tecnologici di supporto all’attività di Polizia Stradale non tutti avranno il coraggio di stringere la morsa sanzionatoria sulla velocità e sulle altre ipotesi d’integrazione degli accertamenti umani con gli apparecchi elettronici. Ci sarà sempre chi preferirà non avventurarsi su un percorso d’ardua interpretazione e di sicuro conflitto giurisdizionale abituandosi alle invettive dei cittadini quando si andrà a rilevare l’ennesimo incidente stradale causato dalla eccessiva velocità o imprudenza di guida.

Questo è il mio primo (e unico) urlo… vorrei che si sentisse e trovasse eco ; temo, tuttavia che quest’urlo resti muto ed intrappolato in queste righe come sulla tela di un grande artista.

Pino Napolitano




Il divieto di testimonianza indiretta.

La Legge 1 marzo 2001, n. 63, cosiddetta “sul giusto processo”, contiene, per quanto di interesse della Polizia Municipale, una modifica all’art. 195 c.p.p., concernente il divieto di “testimonianza indiretta”.

La Legge 1 marzo 2001, n. 63, cosiddetta “sul giusto processo”, contiene, per quanto di interesse della Polizia Municipale, una modifica all’art. 195 c.p.p., concernente il divieto di “testimonianza indiretta”. Trattasi di quel tipo di testimonianza nella quale chi riferisce riporta quanto ha saputo da altri, e non ciò che ha visto o appreso direttamente. La norma si preoccupa come regola generale , in un processo che deve essere caratterizzato dalla oralità della prova, di mettere dei “paletti” alla possibilità di valutare ciò che un teste dice de relato, senza andare a sentire direttamente la fonte. In particolare, se il teste dice di aver saputo qualcosa da un altro, il Giudice, a richiesta di parte, deve chiamare l’altro a deporre, salvo che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, pena l’inutilizzabilità della deposizione originaria.
Ora, se si valuta la veste nella quale l’agente accertatore entra nella fase dibattimentale, ben si comprende l’interesse operativo della riforma che si va a descrivere: la P.G. arriva a processo e depone, cioè è semplicemente un teste, ancorché particolarmente qualificato. Paradossalmente, nella sua veste di Pubblico Ministero l’ufficiale di P.G. deve adoperarsi affinché vengano rispettate le regole dell’interrogatorio dibattimentale, e dunque anche quella ora in esame, che come tale deve essere approfonditamente conosciuta.
La stesura originaria dell’art. 195, comma 4, vietava alla Polizia Giudiziaria la testimonianza indiretta, ovvero in concreto non le consentiva, nel riferire ad esempio di un sinistro stradale, di dire di aver appurato il passaggio con il rosso di un veicolo da un testimone oculare. La Corte Costituzionale, con propria decisione n. 24 del 31 gennaio 1992, aveva giustamente dichiarato la norma illegittima in quanto paradossalmente discriminante della Polizia Giudiziaria rispetto a tutti gli altri testimoni. In particolare, la decisione testualmente recava: “…non si può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria siano da ritenersi meno affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese assurdità di un’ipotesi siffatta, essa risulterebbe poi in insanabile contraddizione con il ruolo e la funzione che la legge attribuisce alla Polizia Giudiziaria”.
Il legislatore con questa riforma sembra fare un passo indietro, perché riscrive pari pari il divieto di testimonianza indiretta dalla Polizia Giudiziaria, cambiandone soltanto la formulazione letterale, peraltro in maniera tale da rischiare di ingenerare più dubbi di quanti non ne ponesse la formulazione originaria della norma. In particolare, la norma vieta di deporre sulle testimonianze acquisite “con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b)”. Ora, siccome l’art. 351 concerne tutte le sommarie informazioni testimoniali, e l’art. 357 nella parte richiamata ne disciplina l’obbligo di verbalizzazione, per denunce, querele e istanze presentate oralmente nonché sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee dell’indagato, non si capisce quali siano gli astratti casi nei quali la testimonianza de relato parrebbe ammessa in quanto non riconducibile alle norme richiamate.
Più specificamente, il rinvio alle dichiarazioni dell’indagato è del tutto superfluo, se si tiene conto che sulle stesse è vietato deporre in via generale dall’art. 62 c.p.p. Per contro, il richiamo alle denunce, querele e istanze, considerando che si tratta di atti il cui contenuto è in parte da ricondurre alla sempre acquisibile condizione di procedibilità, e in parte alle sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p., sembrerebbe ridondante, per non dire anch’esso semplicemente superfluo. Alla luce di ciò, la stesura della norma è stata intesa addirittura come potenzialmente nociva, in quanto potrebbe stimolare interpretazioni estremamente formali e insinuare il dubbio che si sia inteso consentire la testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria tutte le volte in cui l’indagato sia stato ritualmente sentito e l’atto non sia stato documentato nella forma del verbale.