Rubare rifiuti o prelevare beni di modesto valore: Cosa dice la Cassazione ?

  • Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV) 11.02.2020

IL FURTO DEI RIFIUTI

Questo breve articolo prende spunto dalla sentenza emessa dalla Cassazione Penale Sez.VII n. 2582 del 23 gennaio 2020 che si è occupata del furto di rifiuti di modesto valore economico.

Spesso, anche da parte degli organi di controllo, si ritiene (erroneamente) che prelevare rifiuti da un contenitore dove sono stati depositati dagli utenti non integra l’ipotesi di reato  di furto punito dall’ articolo 624 del codice penale perché il materiale prelevato sarebbe privo di valore economico oltre ad essere stato abbandonato.

In realtà così non è ed infatti non sono stati dello stesso parere i supremi giudici della Corte di Cassazione Penale Sez. VII che con la sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020 chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da soggetto condannato per il reato di furto di tre batterie al piombo esauste hanno ritenuto che integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

In merito al furto di rifiuti presenti presso impianti pubblici come i centri Comunali di raccolta sussiste la contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., essendo stati sottratti beni esistenti in uno stabilimento pubblico anche se tali beni vengono classificati rifiuti ai sensi dell’art 183 c 1 let.a del D.lgs 152/2006.

A proposito va evidenziato che il fatto è stato commesso in una area destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, che deve ritenersi “stabilimento pubblico” anche qualora gestita da privati, atteso che trattasi di attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia (Cass. Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014 – dep. 13/10/2014, P.G. inproc. So., Rv. 260101).

Sull’argomento erano già  intervenute due  ulteriori sentenze sempre da parte della  Cassazione che vale la pena di esaminare brevemente perché entrambe ipotizzano la presenza di reati.

La prima (sez. 2, pres. Prestipino, n. 14960 del 4 aprile 2018) si è occupata del caso di una donna, la quale, dopo aver trafugato nel 2013 abiti usati da un cassonetto del Comune di Venezia, si era ribellata agli agenti ed era stata condannata per rapina impropria; la Cassazione derubricava il fatto a furto aggravato (trattandosi di cose esposte alla pubblica fede), confermando quindi, comunque, che si trattava di furto (anche se ormai prescritto).

La seconda (sez. 2, pres. Davigo, n. 29018 del 22 giugno 2018) si è, invece, occupata del caso di un uomo che, a Salerno, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompeva le buste che li contenevano e asportava quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, con pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini; e concludeva che, in tal caso, è ravvisabile il delitto di deturpamento aggravato, punibile con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da mille a 3mila euro.

Si conclude affermando che Prelevare rifiuti integra il delitto di furto aggravato .

Si allega il testo della sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020

11.02.2020

Dott. Giuseppe Aiello, Esperto in tutela Ambientale

 Sentenza

Corte Cass. Pen. Ord. Sez. VII

Num. 2582 del 23 gennaio 2020

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.R. C. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 31/05/2016 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 27.4.2015, che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di tre batterie al piombo esauste e per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, deducendo:

1.1.Violazione di legge in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., in quanto l’imputazione aveva contestato il furto di 3 batterie a Sesto e Uniti, mentre la sentenza ha condannato per il furto di 2 batterie a Spinadesco;

1.2.vizio di motivazione per avere qualificato la sottrazione di due batterie esauste, prive di valore economico, ed abbandonati in una discarica, come furto aggravato;

1.3.vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della sospensione condizionale.

2.Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici, per la reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per l’omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza.

2.1.Quanto alla prima doglianza, premesso che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), la sentenza impugnata ha evidenziato come l’indicazione delle località di Sesto Cremonese e Uniti nell’imputazione fosse stata frutto di un mero refuso, e che alcuna lesione del diritto di difesa vi era stato, atteso che tutti gli atti processuali avevano indicato Spinadesco come luogo del commesso reato.

2.2.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

2.3.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena in mesi 6 e giorni 5 di reclusione ed euro 180 di multa, in prossimità del minimo edittale.

3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

 




L’Esperto Risponde: Rumori molesti provenienti da un esercizio pubblico quali rimedi? ( Dott. Giuseppe Aiello)

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Quesito Rumori molesti provenienti da un esercizio pubblico quali rimedi?

Sono un cittadino ( esasperato) che abita all’interno di uno stabile condominiale al cui primo piano è ubicato un Bar che da oltre due anni ha cambiato gestione ed in particolare tipo di attività. Ogni fine settimana si verificano problemi   per le emissioni rumorose provenienti sia dall’interno a causa della diffusione di musica in mancanza di adeguata insonorizzazione del locale sia dall’esterno   per  il mancato impedimento di assembramenti rumorosi di persone. Tale situazione ha spinto i condomini a modificare i propri stili di vita ad esempio molti si sono trasferiti in altra lato della casa costretti a chiudere le finestre anche nel periodo estivo.  Ci siamo rivolti più volte alle Autorità. Nonostante siano trascorsi due anni dai primi ricorsi, presentati alla caserma dei carabinieri e al Sindaco da me e da altere sei famiglie che vivono nel mio stesso stabile,  ancora nulla è avvenuto . I Carabinieri hanno consigliato di coinvolgere nel ricorso almeno altri tre condomini oltre al nostro.  Vorrei gentilmente avere delle delucidazioni in merito alle disposizioni sanzionatorie che possono essere applicate per la soluzione dei nostri problemi.

 

Risposta Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale , esperto in tutela dell’Ambiente

In materia di inquinamento acustico / disturbo alla quiete pubblica è  certamente controverso il rapporto tra le due ipotesi di reato considerate dall’art 659 del Codice Penale, e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico).

La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”.

L’ Art. 659 Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – stabilisce che:

<< Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità>>.  IL disposto in questione prevede due fattispecie di reato: la prima, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, mentre la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autori la contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen.;

Detto questo  secondo consolidata giurisprudenza il reato di cui all’art 659 C.P. “ Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” può essere considerato  solo eventualmente permanente e si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8:351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510). In definitiva, quindi, per l’integrazione del reato è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse (in specie è stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue)(Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075). Sì che la ricerca di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate riguarda l’intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8351 cit.).

Per quanto concerne le diverse tipologie di sanzioni previste è da precisare che secondo un indirizzo giurisprudenziale intermedio, è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; si sostanzia invece la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; la violazione  di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. Si verifica qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).

In ultimo bisogna sottolineare che il reato di cui all’art 659 C.P. è un reato di pericolo perseguibile d’ufficio per il quale vi è doveroso intervento da parte della P.G. e non necessità di querela di parte ma è sufficiente la semplice segnalazione da parte degli interessati. Secondo una pronuncia della Corte di  Cassazione. Pen. Sez. III Data: 04/09/2017 n. 39883 <<  La responsabilità per tale reato non implica, data la natura di reato di pericolo, nel quale la turbativa della pubblica tranquillità è presunta, la prova dell’effettivo disturbo di più persone: è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Inoltre, l’attitudine dei rumori a disturbare più persone non deve essere per forza accertata mediante polizia o consulenza tecnica, ed il Giudice può, quindi, dedurla anche dalle dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche dei rumori percepiti, dalle quali risulti superata la soglia della normale tollerabilità (nella specie, si trattava di un albergo munito di un impianto di condizionamento dell’aria non insonorizzato, particolarmente rumoroso sì da disturbare il riposo di numerosi residenti dei dintorni)>>.

AD ogni buon modo risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501; Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808). Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Sez. 1, n. 16686 del 28/03/2003, Massazza, Rv. 224802).

Per la soluzione del problema si ritiene dover inoltrare nuovamente esposto firmato da tutti gli interessati ( è sufficiente coinvolgere solo il vostro condominio) all’autorità Giudiziaria e al Sindaco per le rispettive competenze da entrambi ricoperte .

A tale scopo si ritiene utile fornire in allegato un fac simile del ricorso/diffida che potrebbe essere utilizzato per il caso di specie.

FAC SIMILE

Gentile ……………………….gestore dell’esercizio pubblico ………………….

Via ……………………… Città …………………….

Al Sig. Sindaco

Alla P.G. Comando _______________________

Raccomandata AR

Oggetto: Ricorso/ Diffida  per immissione di rumori molesti provenienti dall’esercizio Pubblico

Sono un condomino del palazzo sito in … via …. n° civico … Risiedo in particolare nell’appartamento situato al piano … n. …. Soprastante il locale in cui è ubicato il BAR ___________ gestito dal Sig. ____________________, cui la presente è pure rivolta quale diffida a sospendere le immissioni di rumori molesti.

La presente per segnalare alle rispettive Autorità, ognuna per le competenze spettanti, che dal locale su  indicato, da circa due anni  ad ogni ora e giorno della settimana , provengono dall’interno dello stesso  rumori, schiamazzi e/o altro prodotti da emissioni sonore, dovuti a spettacoli musicali dal vivo e/o riproduzioni con apparecchiature dotate di amplificazioni che superano la normale tollerabilità. Inoltre situazioni fastidiose  sono generate dai continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne ed in particolare da quelli che occupano i tavoli posti all’esterno del locale su suolo pubblico, senza che il gestore faccia nulla per impedirlo.  Tali rumori, che vengono prodotti in modo particolare durante il periodo notturno dalle 22 alle 4 dei fine settimana non consentono a chi scrive e ai propri familiari e agli altri condomini che sottoscrivono, di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo che le  nostre abitazioni dovrebbero garantirci. Tutti gli interessati sono costretti a cambiare il proprio stile di vita e a tenere chiuse le finestre anche nelle notti afose d’estate e a dormire con i tappi alle orecchie.

La circostanza è confermabile da numerosi testimoni che hanno potuto percepire sul luogo i suddetti rumori molesti, nonché dalle registrazioni video – audio effettuate dai condomini e già trasmesse alle autorità.

Per questo motivo, chiedo al gestore Sig. ______di interrompere al più presto tali cause di disturbo, avvertendo che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto a ricorrere direttamente all’Autorità giudiziaria e a richiedere altresì un risarcimento del danno per tutti i danni subiti sino ad oggi. Alle Autorità adite chiedo di adoperarsi a tutela  dei ricorrenti  in linea con le disposizioni vigenti in materia per far cessare ogni causa del disturbo.

Cordiali saluti.

Luogo e data

 

Firma ____________________________________

 

Dicembre 2019 Dott. Giuseppe Aiello

 Dott. Giuseppe Aiello,

 Ricopre l’incarico di Comandante della Polizia Municipale presso Enti Locali ininterrottamente sin dal 1988, attualmente dirige la Polizia Municipale di Lioni (AV) , esperto e consulente in materie ambientali e come tale è relatore  in numerosi convegni e seminari nonché docente in corsi di formazione che si svolgono in tutt’Italia.  Autore di numerosi lavori ed articoli in materia ambientale, collabora con diverse riviste giuridiche specializzate (www.associazionemarcopolo.it, www.dirittoitalia.itwww.lexambiente.it ecc.),  svolge, altresì, attività di consulenza sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, costituzione dei nuclei di ispettori ambientali e organizzazione dei servizi.

Ha Collaborato, in tutta Italia, con diversi Comuni ed  associazioni di volontariato per la corretta costituzione e organizzazione del servizio relativo alle GAV ( Guardie Ambientali Volontarie) / Ispettori Ecologici Comunali  e la relativa formazione  tra queste :  Ekoclub International O.N.L.U.S. Servizio Nazionale di Sorveglianza Guardie Volontarie Ittico Ambientali Zoofile Venatorie, Guardie Ambientali Centro Italia Zoofile Volontarie per la tutela e la Protezione Ambientale, Protezione Animali  e Civile – Comando Regione Sicilia sede di Marsala ( Trapani) / sede di ACI Catena ,Comune di Castrovillari (CS), Comune di Calitri – Lioni (AV), Comuni di VALLATA CARIFE SCAMPITELLA E TREVIGO (AV), Comune di LAMEZIA Terme(CZ), Comune di Cutro (CR),  Comune di Pozzuoli (NA),  Comune di Terzigno (NA),  Comune di Casoria (NA),  Comune di San Giorgio A Cremano (NA) ecc. ecc.-

Ha preso parte a innumerevoli seminari e convegni internazionali e nazionali trattando argomenti sulla tutela dell’ambiente, gestione dei  rifiuti, tecnica investigativa ambientale e procedura dei controlli , nelle stesse materie ha partecipato, in veste di docente, a corsi di formazione organizzati, in tutta Italia,  da  diverse scuole di formazione (Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento , Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini,  A.N.C.I. FORM  spa.  < ora FormAutonomie S.p.a>  Centro di Formazione per le Autonomie locali, Formez, Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), Legautonomie, PROMO PA  Fondazione, Scuola Giuridica Luigi Graziano ecc. ecc.-

Attualmente Docente e Responsabile della formazione sulla tutela ambientale e istituzione servizio GAV presso la Scuola Giuridica Diritto Italia (MI), nonché, componente  della redazione della rubrica telematica mensile  “Lo  strumentario” edito  dalla stessa scuola e pubblicato sul sito  www.Diritto Italia.it.

  Collabora, quale relatore e docente, nei seminari e corsi di Formazione organizzati sul territorio nazionale dalla  Ethos Media Group Srl Via Venini, 37 20127 Milano (Italy).

Per contatti diretti :info@associazionemarcopolo.it




MATERIALE DIDATTICO SEMINARIO FORMATIVO A RAGUSA 27 Novembre 2019 POLIZIA AMBIENTALE

MANUALE OPERATIVO DISPENSA p ragusa 2019SEMINARIO FORMATIVO A RAGUSA 27 Novembre 2019

POLIZIA AMBIENTALE

In occasione del Corso di Formazione in materia di Tutela Ambientale relativo agli  abbandoni dei Rifiuti organizzato il 27.11.2019 a Ragusa dal Comando della Polizia Municipale, al quale hanno partecipato oltre 250 operatori provenienti da tutta la Sicilia, Il Docente Dott. Giuseppe Aiello, ha voluto mettere a disposizione dei partecipanti una Dispensa contenete gli argomenti più importanti del programma :

INTRODUZIONE

                             1.LA GESTIONE DEI RIFIUTI; ( Cenni)

 1.1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PARTE IV DEL T.U.A.;

1.1.1  La Definizione giuridica del Rifiuto

1.1.2 La classificazione dei rifiuti

  1. L’ ABBANDONO DEI RIFIUTI

2.1 LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER GLI ABBANDONI DEI RIFIUTI

2.2 L’ ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TESTO UNICO AMBIENTALE;

2.2.1 L’Abbandono da parte del Privato cittadino ;

2.2.2 L’Abbandono da parte delle imprese (ditte o Enti) ;

2.2.3  Chi emana L’ordinanza di rimozione dei Rifiuti;

2.2.4  Inottemperanza all’ordinanza di rimozione;

  1. LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

        4 . CONTROLLO DEI RIFIUTI CON VIDEOSORVEGLIANZA

4.1 La Normativa sulla Videosorveglianza e il Garante della Privacy;

4.2. La videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni contro l’abbandono dei rifiuti:

  1. LA LEGGE 68/2015 L’ESTINZIONE DEL REATO AMBIENTALE
  2. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ( modulistica ) fac simili

la presente dispensa, redatta dal Dott. Giuseppe Aiello è da considerarsi tutelata in base alla Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633) per cui è consentito esclusivamente l’uso per scopi didattici personali dei soli partecipanti al corso tenuto dall’autore con divieto di pubblicazione e divulgazione dell’opera o di parte di essa a chiunque e in  qualsiasi modo.

Il materiale fornito in forma criptata  potrà essere scaricato solo mediante password che verrà inviata ai soli iscritti mediante richiesta da parte di essi  alla seguente mail: info@associazionemarcopolo.it

Dicembre  2019    Dott. Giuseppe Aiello

 




RIFIUTI – Non è reato se il Formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.) contiene dati falsi!

RIFIUTI – Non è reato se il Formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.)  contiene dati  falsi!

  • Dott, Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV)
  • A seguito di numerosissime richieste di delucidazioni, da parte di operatori addetti ai controlli, in riferimento alla falsificazione di F.I.R. e al relativo regime sanzionatorio da applicare ho ritenuto opportuno riprendere ed esaminare la  setenza n. 52838 del 14/12/2016 della III Sez. Penale della Cassazione che costituisce un autorevole risposata ai tanti dubbi che l’argomento suscita.

Il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, in base a quanto è stabilito nell’art 193 del D.lgs 152/2006, deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. Esso deve contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento; nome ed indirizzo del destinatario). Sempre in base al citato art. 193  il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore. Nel momento in cui il carico dei rifiuti giunge a destinazione il formulario dovrà anche essere firmato dal soggetto che accetta il carico che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Cosa succede se, al fine di mascherare attività illecite, vengono falsificati i documenti di identificazione e trasporto dei rifiuti o si procede alla  redazione di f.i.r. falsi per trasporti mai avvenuti ?

Secondo la Sentenza , n. 52838 del 14/12/2016 – Pres. Fiale – Est. Andronio – Ric. S.G. e altri

della Corte di Cassazione Penale, la falsificazione del Formulario non può essere individuata nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen.: manca, infatti, al formulario, la natura di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto.

 

I giudici della Suprema Corte giungono a conclusione che Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen., richiamato – peraltro esclusivamente con riferimento alla pena applicabile – dall’art. 258, D.Lgs. 152/2006.

L’art. 258 comma 4 del D.lgs 152/2006, richiamando «la pena di cui all’art. 483 cod. pen.» prevede una fattispecie penale, per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Fuori da questi casi invece qualora vi è falsificazione di dati all’interno del formulario si procede con  sanzione in via amministrativa come pur previsto dal c.4 dell’art 258.

Sostanzialmente la Suprema Corte ritiene che tra il formulario e i certificati  vi è diversa natura giuridica. Sebbene il formulario abbia una sua specifica valenza in ragione dei dati che obbligatoriamente vi sono contenuti si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto essenzialmente dichiarativo, con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra – né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente – il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen. (sulla natura dei formulari di identificazione dei rifiuti v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud., dep. 29/10/2015, Rv. 265263, resa in una fattispecie sovrapponibile a quella per la quale qui si procede; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42465 del 20/09/2013 Ud., dep. 16/10/2013, Rv. 257757; Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud., dep. 08/05/2013, Rv. 255901; Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013).   Diversamente, il certificato si distingue dal formulario in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal richiamato art. 258, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. .

 

 

In ultimo però i Giudice della Suprema Corte precisano che l’esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi non può incidere in negativo sull’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere “sostanziale”, perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.

2.12.2019

Dott. Giuseppe Aiello

 

 

 

 

Cass. Pen., Sez. III, n. 52838 del 14/12/2016 – Pres. Fiale – Est. Andronio – Ric. S.G. e altri

SENTENZA

 

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 1 luglio 2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, quanto alla responsabilità penale e civile, la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 13 ottobre 2011, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale -per quanto qui rileva -gli imputati indicati in epigrafe erano stati condannati -a diverse pene, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da determinarsi in separato giudizio, e con liquidazione di provvisionali immediatamente esecutive -ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle provvisionali, per i reati di cui ai seguenti capi dell’originaria imputazione: 1) art. 416 cod. pen., per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico di rifiuti, per una movimentazione complessiva, nel solo periodo tra il marzo 2006 e il marzo 2007, di circa 62.000 t, attraverso: la falsificazione di documenti di identificazione e trasporto dei rifiuti; la falsa attestazione, in relazione ai rifiuti abusivamente ritirati da S.E., dell’avvenuto conferimento al recupero tramite la G.S. presso gli impianti della E. s.r.l.; il temporaneo strumentale stoccaggio presso la E. dei rifiuti poi destinati a smaltimento prevalentemente presso impianti di discarica, senza procedere alle prescritte operazioni di recupero, previa fittizia modifica dei codici di identificazione o fittizie attività di recupero all’interno di altri impianti; l’illecito smaltimento dei rifiuti negli impianti di produzione di combustibile attraverso l’uso di autocompattatori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani della città di Napoli e Provincia; la ricezione, presso gli impianti di recupero, di rifiuti anche pericolosi, in contrasto con le autorizzazioni; l’organizzazione di spedizioni transfrontaliere di materiale non regolarmente recuperato, accompagnato da documentazione di trasporto attestante la conformità del materiale stesso alle norme UNI-EN 643, in violazione dell’art. 194 del d.lgs. n. 152 del 2006; con l’aggravante, per S. o G., D.V. G., C.A., di avere agito in qualità di capi e promotori dell’associazione (fatto accertato tra il marzo 2006 e il marzo 2007, con condotta perdurante); 3) artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel dover sopportare i costi ordinariamente dovuti per recuperare i rifiuti, con più operazioni e con l’allestimento di mezzi di trasporto e personale delegato al compimento di attività illecite e alla predisposizione della falsa documentazione, ceduto, ricevuto, trasportato, smaltito ingenti quantitativi di rifiuti, stoccandoli abusivamente negli impianti della E., dove venivano fittiziamente sottoposti ad operazioni di trattamento e recupero, mediante attestazione di recupero all’interno di altrettanti impianti, ma erano in realtà destinati all’illecito smaltimento anche mediante autocompattatori del servizio pubblico (accertato dal marzo 2006 al marzo 2007, con condotta perdurante); 4) artt. 110 cod. pen., e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, al fine di depositare i rifiuti fittiziamente destinati a recupero presso gli impianti E. attraverso l’impresa di trasporto G.S., ma in realtà illecitamente raccolti, intermediati e stoccati dalla S., realizzavano una discarica abusiva di rifiuti provenienti prevalentemente dal settore industriale calzaturiero e tessile, prima di destinarli all’illecito smaltimento mediante autocompattatori del servizio pubblico di raccolta (accertato dal marzo 2006 all’ottobre 2006, con condotta perdurante); 5) artt. 110, 81, secondo comma, 61, n. 2), 483 cod. pen., perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti, redigevano formulari di identificazione e trasporto di rifiuti falsi in relazione alle operazioni effettuate e al materiale ritirato e fittiziamente avviato al  recupero presso l’impianto della E. (accertato dal marzo 2006 al marzo 2007, con condotta perdurante); 6) per i soli D.V. G., C.B. e C.A., artt. 110, 81, secondo comma, 319, 320, 61, n. 2), cod. pen., perché, in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di cui al capo 1), consegnavano ripetutamente una somma di denaro di circa € 15,00, nonché ulteriori somme di importo non determinato, agli autisti e agli operai del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Napoli e Provincia affinché questi, quali impiegati di un pubblico servizio, commettessero  atti contrari al loro ufficio, consistenti nel ritirare materiale costituente rifiuto proveniente da operazioni di gestione effettuate abusivamente (in date indeterminate, accertato il 29 maggio 2006).

La Corte d’appello ha invece revocato la condanna degli imputati al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili costituite.

2.Avverso la sentenza gli imputati S.G., A.D., C.A., C.L., C.B., B.A. hanno proposto – tramite il difensore avv. F.R. – ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

[…]

2.2.Un secondo gruppo di motivi è riferito all’erronea valutazione giuridica dei f.i.r, come falsi anziché come inesatti. Si sostiene, in particolare, che, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, la dichiarazione nei f.i.r. di dati inesatti è sanzionata in via amministrativa, anziché ai sensi dell’art. 483 cod. pen. In altri termini, la fattispecie del formulario inesatto non potrebbe essere equiparata a quella, sanzionata penalmente, dell’uso di un certificato di analisi di rifiuti falso.

 

Considerato in diritto

12.I ricorsi sono solo parzialmente fondati.

[…]

15.Le doglianze riferite alle conseguenze giuridiche della falsità dei f.i.r. (sub 2.2. e, in parte, 10.5.) sono invece fondate. Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del d.lgs.  n. 152 del 2006, l’indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è sanzionata in via amministrativa. La fattispecie penale prevista dallo stesso comma 4 dell’art. 258 ­il quale richiama «la pena di cui all’art. 483 cod. pen.» -si configura, invece, per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie non si tratta di falsi certificati, ma di dati incompleti o inesatti inseriti nei formulari di identificazione dei rifiuti. Secondo la Corte d’appello (pag. 38 della sentenza impugnata) si tratta, invece, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, considerato che non vi è, nel caso di specie, una mera irregolare compilazione dei f.i.r., ma vi è l’attestazione di circostanze false relative alla classificazione o all’effettivo trasporto dei rifiuti. Si tratta, in altri termini, della redazione di f.i.r. falsi per trasporti mai avvenuti; e a ciò la Corte d’appello fa conseguire che l’art. 483 cod. pen. non trova applicazione in quanto richiamato dall’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente, ma trova applicazione diretta.

Rileva il collegio che la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello -nel senso che vi è stata la redazione di f.ì.r. falsi per trasporti mai avvenuti -risulta corretta sul piano fattuale ma non su quello delle conseguenze giuridiche che ne vengono fatte derivare.

I formulari di identificazione dei rifiuti, disciplinati dall’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 193 (disposizione che ha subito nel tempo diverse e rilevanti modifiche, che non assumono rilievo ai fini della soluzione della questione in esame), sono richiesti per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e devono contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento; nome ed indirizzo del destinatario), la cui presenza è imprescindibile, pur non escludendosi, comunque, la possibilità che il formulario contenga ulteriori informazioni, come emerge dal tenore letterale dell’art. 193, il quale prevede anche ulteriori requisiti ed alcune esenzioni per determinate tipologie di trasporto. Tenendo conto dei contenuti e delle finalità del formulario, dottrina e giurisprudenza hanno individuato le sostanziali differenze tra detto documento ed il certificato, cui fa pure riferimento il d.lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, che punisce, richiamando l’art. 483 c.p., la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto. Si tratta di atti che hanno diversa natura giuridica, perché, sebbene il formulario abbia una sua specifica valenza in ragione dei dati che obbligatoriamente vi sono contenuti e ad essi il legislatore abbia attribuito un rilievo  non secondario, in ragione delle finalità di compiuta identificazione del rifiuto, nondimeno esso si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto essenzialmente dichiarativo. Diversamente, il certificato si distingue dal formulario in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal richiamato art. 258, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. Va peraltro ricordato che il richiamo all’art. 483 cod. pen., contenuto nell’art. 258, di cui si è appena detto, è un richiamo esclusivamente quoad poenam; né può ritenersi che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri configuri autonomamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen.: manca, infatti, al formulario, la natura di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto.

Va quindi ribadito che il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra – né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente – il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen. (sulla natura dei formulari di identificazione dei rifiuti v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud., dep. 29/10/2015, Rv. 265263, resa in una fattispecie sovrapponibile a quella per la quale qui si procede; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42465 del 20/09/2013 Ud., dep. 16/10/2013, Rv. 257757; Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud., dep. 08/05/2013, Rv. 255901; Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013). Deve però aggiungersi che l’esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi non può incidere in negativo sull’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere “sostanziale”, perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo 5), perché il fatto non sussiste.

[…]




Quesito: AMBIENTE, autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

  • Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

Domanda :

Sono un operatore di P.L. in provincia di __________ e chiedo delucidazioni in merito alle violazioni relative all’ articolo  232 bis c.3  concernenti  il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni e quelli derivanti dal fumo in quanto ho redatto un verbale ai sensi dell’art 323 bis c. 3 del D.lgs 152/2006 ( abbandoni di sigarette che dispone << È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi>>  a seguito di opposizione da parte del trasgressore ( formale presentazione degli scritti difensivi)  ho inviato il tutto alla provincia quale autorità competente ma la stessa ha restituito gli atti al mio Comando ritenendo che non abbia competenza in materia in quanto i proventi per tale fattispecie illecita vanno ripartiti tra il comune e lo stato . Chiedo gentilmente al Dott. G. Aiello di indicare quale procedura seguire. Ringrazio Anticipatamente

 

Risposta del Dott. Giuseppe Aiello

In realtà già in passato mi sono state rivolte istanze similari da parte di operatori di P.M. a seguito di mancata accettazione degli atti concernenti proprio procedimenti di cui agli artt. 232 bis e 233 ter del D.lgs 152/2006 (abbandoni di mozziconi di sigarette)  da parte della Provincia.  A base del diniego la dichiarazione di incompetenza  per non essere l’autorità preposta ad introitare le sanzioni.

Logicamente  quanto asserito dai funzionari della Provincia è privo di qualsiasi fondamento giuridico in effetti la competenza in materia di rifiuti è disciplinata dall’art 262 del D.lgs 152/2006 che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015, nel caso di specie la Provicnia è individuata quale autorità competente anche per le violazioni relative agli abbandoni dei piccoli rifiuti e di quelli derivanti dal fumo,  in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter che vanno a disciplinare il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

Il legislatore ha introdotto all’interno del Testo Unico Ambientale, altresì,  sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

IN effetti Secondo le disposizioni su evidenziate gli introiti sanzionatori saranno divisi in parti uguali tra lo Stato e i Comuni, infatti l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., stabilisce che il 50% dei proventi sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione.

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) così come gli scritti difensivi prodotti dagli interessati avverso la normativa in questione e dovrà determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .

Per quanto su esposto allego una nota che potrà essere inviata alla Provincia che ha restituito gli atti al Comando P.M. affinché la stessa si ravveda  procedendo ad esercitare le competenze che la normativa di settore ha voluto attribuire.

 

Allegato nota del Dott. Giuseppe  Aiello da trasmettere alla Provincia che ha restituito gli atti

 

Oggetto : Restituzione verbale amministrativo n. ____  PA/2019 ( art. 232 bis c 3 D.lgs 152/2006 e scritti difensivi prodotti da  di _________

 

In riscontro alla vostra nota prot.      del   concernete l’oggetto  si trasmette nuovamente il verbale n. ____ / 201) unitamente agli scritti difensivi ritenendo  che  l’ufficio in indirizzo abbia la  competenza in materia in relazione all’ art. 262 D.lgs 152/2006, che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015 , in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e imponendo il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

per stabilire le sanzioni nonché l’autorità preposta ad introitarne i proventi, alle su riportate nuove previsioni, ha introdotto altresì nel T.U.A. , sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. 263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) e determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .




DA CHI SONO SOSTENUTI I MAGGIORI COSTI NELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELLE AREE DA DESTINARE ALL’EDILIZIA POPOLARE?

DI LUCIA LA RICCIA

 

L ‘art. 35 della l. n. 865/1971 prevede che i Comuni, o i loro consorzi, possono espropriare le aree comprese nei piani di zona da loro approvati, a norma della legge 167/ 1962, e destinarle alla costruzione di case economiche e popolari.

I corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano. I corrispettivi della concessione in superficie non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume.

 

La giurisprudenza amministrativa, più volte, ha avuto modo di precisare che l’art. 35 della l. n. 865/1971 prescrive che la realizzazione del P.E.E.P. debba avvenire in pareggio, allo scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell’amministrazione locale. Sulla base di questa ricostruzione, «è del tutto coerente che spetti al Comune il diritto di recuperare quanto speso sia per l’acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, anche qualora le somme fossero espressamente state pattuite in convenzione» (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22.9.2010, n. 4815).

La copertura totale dei costi deve essere garantita anche per le spese eventualmente sostenute dal Comune nei procedimenti aventi ad oggetto la risoluzione delle controversie derivanti dalle procedure di esproprio; “(…) l’art. 35 della L.865/1971 obbliga i singoli Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie, o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all’acquisizione originaria delle aree. Le citate somme possono essere poste a carico degli assegnatari delle porzioni immobiliari con diritto di superficie, risultando ulteriori e complementari rispetto al canone stabilito per il godimento di tale diritto, (…)  (TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 1.12.2017, n. 2308).

 

In una situazione di maggiori oneri sostenuti, un Comune chiede un parere alla CdC ponendo il quesito se, in base al riparto effettuato in coerenza con la percentuale prevista dall’art. 35, comma 12, della legge 865/1971, (secondo cui i corrispettivi per la concessione in diritto di superficie devono essere inferiori alla concessione del diritto di proprietà), in sede di recupero dei maggiori oneri di esproprio lo stesso può essere limitato, per equità, al 60% della somma dovuta da parte degli assegnatari in diritto di superficie.

 

La Cdc si è espressa nel rispetto del principio cardine dell’integrale copertura dei costi da parte del soggetto espropriante che impone al Comune il recupero integrale dei maggiori oneri di esproprio anche nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie.  (CC Sez.Puglia 46/19).

D’altronde se così non fosse, applicando quote differenti, il Comune si troverebbe con la quota non coperta dai concessionari del diritto di superficie a carico del bilancio comunale con conseguente danno all’erario.

 

E’ bene, comunque, sottolineare che il principio del pareggio oltre a tutelare il soggetto espropriante, da un punto di vista economico, tutela anche i beneficiari i quali, a fronte di acquisizioni di aree che avvengono con procedure non legititme, non sono tenuti a sostenere i costi che il soggetto espropriante si troverebbe a corrispondere ai proprietari delle aree a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Consiglio di Stato, sez IV, sentenza n. 4815/2010).




GLI INTERVENTI SUCCESSIVI COMPIUTI SU STRUTTURE ABUSIVE, CONFERMANO LE QUALITÀ DI ILLEGITTIMITÀ DELL’OPERA PRINCIPALE?

Donato SANGIORGIO Comandante Polizia Locale e formatore.

(Ricorso respinto)

Il fatto

Il tribunale Amministrativo Regionale Campania, respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente, avverso l’ordinanza di demolizione n° 57 del 18 settembre 2008, emessa dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Gli abusi contestati erano consistiti nella realizzazione sine titulo di opere di pavimentazione, di due piscine, di arredi esterni, di scale di collegamento, di solai esterni in muratura, di un pergolato, di una palizzata in legno, di un locale wc esterno, di un locale abitabile in aderenza all’appartamento preesistente, di un locale deposito e della sopraelevazione dei muri di confine, in corrispondenza dei singoli terrazzamenti sul fondo in proprietà della ricorrente.

 

Motivo della decisione

 

I magistrati hanno ribadito principi molto importanti nella sentenza esaminata, partendo dai soggetti competenti ad emettere l’ordinanza di demolizione e ribadendo altri principi già affermati dalla giurisprudenza. Infatti, i magistrati, facendo riferimento agli artt. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001 e 107 comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 267/2000, affermano che l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, anche se per manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, in mancanza di sanatoria, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Ancora il TAR Campania, sottolinea altro principio affermato dalla giurisprudenza, precisando che si può intervenire su immobili, rispetto ai quali pende l’istanza di condono, a pena                                     dell’assoggettamento alla medesima sanzione prevista per il manufatto abusivo di riferimento.

Tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ossia, segnatamente, dell’art. 35 della l. n. 47/1985 il quale al comma 14 stabilisce che: “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’art. 31 non comprese tra quelle indicate dall’art. 33. A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L’avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all’art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell’art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell’ente proprietario a concedere l’uso del suolo”;

 

Conclusioni

Si replica ancora un principio fondamentale, quello che, una volta accertata l’esecuzione di interventi privi di permesso di costruire e in mancanza di preesistente domanda di sanatoria da parte del soggetto interessato, ne deve essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità agli strumenti urbanistici e della loro ipotetica sanabilità, infatti, l’abusività di un’opera edilizia costituisce, già, di per sé, presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria.




Lioni, controlli ambientali della Polizia Municipale: Abbandona una montagna di rifiuti, scoperto sanzionato e costretto a ripulire .

  • Proseguono senza sosta e con successo i controlli ambientali sul territorio di Lioni da parte del Comando della Polizia Municipale, nonostante la forte carenza di organico, per migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e debellare gli illeciti in materia con l’individuazione dei responsabili degli abbandoni.

A seguito dei controlli effettuati alla c.da Oppido, dal personale della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Dott. Giuseppe Aiello, in data 8 maggio 2019,  sono stati rinvenuti quantità considerevoli di rifiuti eterogenei speciali e urbani, domestici e non lasciati abbandonati sul ciglio della strada comunale nella piazzola in cui sono depositati i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati di esclusivo utilizzo dei soli residenti nelle contrade rurali non serviti del servizio di raccolta  porta a porta .

I rifiuti lasciati all’esterno dei contenitori fuoriuscivano dagli involucri che li contenevano  e disperdendosi  all’esterno sui campi appena coltivati potevano generare gravi conseguenze sul piano igienico sanitario soprattutto perchè potenziale bersaglio di incendi da parte di terzi .

Fortunatamente il tempestivo intervento della Polizia municipale ha evitato conseguenze ben più gravi.

A seguito dell’ispezione dei grossi sacchi che contenevano tali rifiuti la Polizia municipale ha individuato il soggetto responsabile dell’abbandono. Ciò è stato reso possibile grazie agli indizi ricavati dall’esame del materiale, tra cui diverse documentazioni contabili, ritenuti dagli inquirenti elementi probatori validi ai fini della contestazione di violazioni a carico del trasgressore quale proprietario e produttore dei rifiuti.  Il soggetto individuato avente sede nel Comune di Nusco, non era per altro autorizzato al conferimento dei rifiuti in ambito al territorio del Comune di Lioni, e ancor meno poteva lasciare gli stessi abbandonati su suolo pubblico all’esterno . Il trasgressore, invitato presso il Comando dei caschi bianchi è stato  identificato e Sanzionato con violazione amministrativa di euro 600,00 nonché obbligato alla rimozione e pulizia dell’area che è avvenuta ad opera di ditta specializzata con onere a carico dello stesso . IL contravventore dopo aver pagato l’itero ammontare della sanzione e adoperatosi per rimuovere i rifiuti si è scusato ed ha tenuto a precisare di non essere l’autore materiale dell’abbandono ma, di aver affidato la pulizia di alcuni suoi locali a soggetti terzi, nonostante ciò non ha potuto evitare di pagare la pesante sanzione.

Rappresenta questo solo l’ultimo episodio che vede impegnata in campo ambientale, con successo, la polizia municipale di Lioni e segue , di soli pochi giorni, una precedente simile operazione  che portò all’individuazione di altri responsabili di abbandoni di rifiuti sulla strada che da Lioni conduce all’insediamento industriale di Morra De Sanctis a ridosso del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi. Quella intrapresa dall’Amministrazione di Lioni è una vera e propria battaglia  alla lotta contro gli abbandoni reiterati e sistematici di rifiuti eterogenei  domestici e non lasciati sui cigli delle strade o buttati nelle scarpate sia da parte dei residenti che di non residenti. Tali fenomeni rendono spesso altamente degradato il  territorio con ripercussioni non solo in ambito ambientale ma quanto sulle  casse del Comune poiché i rifiuti abbandonati da terzi ignoti devono essere rimossi a cura del Comune e logicamente a spese dei contribuenti. Proprio per questo il fenomeno viene costantemente attenzionato dalla Polizia Municipale che, con persistenza, superando le carenze di personale in cui si trova, non stacca la propria attenzione dai siti “vandalizzati” dall’accumulo dei rifiuti anche utilizzando sofisticati metodi di controllo come i sistemi GPS ,  ispezione dei sacchetti e soprattutto da sistemi di  telesorveglianza mobile utilizzata sulla maggior parte del territorio rurale.  Dalle indagini condotte sul territorio di competenza, in meno di tre mesi, da parte della Polizia municipale di Lioni, coadiuvata dai volontari ed agevolata dalle numerose segnalazioni di privati cittadini sono stati individuati oltre 15 trasgressori, molti di questi non residenti in loco, elevate a loro carico altrettante violazioni amministrative con un introito di oltre 6.000 euro oltre all’obbligo di ripulire e rimuovere i rifiuti a loro carico. I controlli Continueranno senza tregua e sono state installate appositamente ulteriori telecamere mobili sui siti a rischio anche per compensare la forte carenza di organico in cui si trova attualmente il Comando della Polizia Municipale che con determinazione e persistenza continuerà i controlli su tutto il proprio territorio anche per i prossimi mesi.




FRATTAMAGGIORE, TERRA DEI FUOCHI: SCOPERTO CENTRO REVISIONI AUTO NON A NORMA

Nell’ambito dei protocolli interforze sul territorio frattese continuano le verifiche finalizzate a riscontrare il rispetto delle norme ambientali da parte di aziende e privati.

Gli agenti della polizia locale e di Stato, diretti rispettivamente dal Comandante, dottor Biagio Chiariello e dal Vice Questore Aggiunto,  dottoressa Rachele Caputo, oltre ad operare controlli congiunti di Polizia stradale sul territorio, hanno proceduto  anche per il rispetto delle norme ambientali.

È toccato a un grande centro di revisione veicoli il quale è risultato, all’esito delle ispezioni, non essere in regola con la documentazione. Le irregolarità riguardano il mancato aggiornamento del registro revisione veicoli, le autorizzazioni allo scarico acque, ed altro. A carico del titolare sanzioni complessive che vanno da euro seimila e fino a sessantamila con rapporto trasmesso in Regione e alle Autorità competenti.  Proseguiranno nei prossimi giorni le verifiche sul territorio con veri e proprie attività interforze dove prenderà parte  anche il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Fonte: https://www.napolitan.it/2019/05/08/87355/frattamaggiore-terra-dei-fuochi-aziende-controllate-polizia-locale-polizia-scoperto-centro-revisioni-auto-legge/




RIFIUTI – Combustione di residui vegetali in periodo vietato – Alto rischio di incendi boschivi – Reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Art. 182, 185, 256 bis d. lgs. n.152/2006

  • Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni esperto in tutela ambientale e formatore personale EE.LL.

 

La Corte di Cassazione , Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), con la Sentenza n.30625 in esame ha chiarito che la combustione di residui vegetali effettuata durante il divieto nei periodi di massimo rischio per gli incendi dichiarato dalle Regioni integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Continua ad applicarsi il reato di incenerimento a terra nonostante che la normativa applicabile al settore agricolo, in tema di combustione di residui vegetali, abbia subito una modifica mediante l’introduzione di ipotesi di esclusione della punibilità, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 e l’aggiunta del comma 6 bis, all’art. 182 e con la modifica del comma 6, dell’art. 256 bis, d. lgs. 152/2006.

Anche se l’ abbruciamento dei residui vegetali costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti, purché relativa ad una quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri, per ettaro, se effettuate nel periodo di massima allerta incendi integra il reato di smaltimento illecito di cui all’art 256 D.lgs 152/2006.

Sempre restando in tema la stessa pronuncia ha ribadito che per l’accertamento del reato di cui all’art. 674, cod. pen. Emissioni di fumi molesti provocati dall’abbruciamento dei residui vegetali non è necessaria nessuna perizia, ma il giudice può fondare il proprio convincimento sulla base di altre prove, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali della P.G. che ha riferito del «tanto fumo

Dott. Giuseppe Aiello

 

Di seguito il testo della sentenza

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.30625

 

 

RIFIUTI – Combustione di residui vegetali – Reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Onere della prova della liceità – INCENDI BOSCHIVI – Abbruciamento in periodo vietato – Alto rischio di incendi boschivi – Art. 182, 185, 256 bis d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.

 

In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l’applicazione (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini). Pertanto, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152 (Sez. 3, n. 38658 del 15/06/2017 – dep. 02/08/2017, Pizzo).

 

 

RIFIUTI – AGRICOLTURA – Abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale – Nuova disciplina – Combustione di residui vegetali – Criteri e limiti.

 

La normativa applicabile al settore agricolo, in tema di combustione di residui vegetali, ha subito una modifica mediante l’introduzione di ipotesi di esclusione della punibilità, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 e l’aggiunta del comma 6 bis, all’art. 182 e con la modifica del comma 6, dell’art. 256 bis, d. lgs. 152/2006. Le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano, pertanto, all’abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato. Le stesse costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti, purché relativa ad una quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri, per ettaro. Inoltre, è la stessa norma dell’art. 182, comma 6 bis, d. lgs. 152/2006 a prevedere espressamente il divieto di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi; periodo dichiarato dalle Regioni, nel caso la regione Campania ha determinato il periodo del divieto dal 22 luglio al 30 settembre 2013, con il Decreto Presidenziale n. 157 del 18 luglio 2013.

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose art. 674 c.p. – Presupposti ed accertamento del reato – Convincimento del giudice fondato su qualsiasi mezzo di prova. 

 

Il reato di cui all’articolo 674, cod. pen. sussiste laddove le emissioni di gas, vapore o fumo siano atte ad offendere o molestare le persone, dovendo farsi rientrare nel concetto di molestia tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete. Sicché, per l’accertamento del reato di cui all’art. 674, cod. pen. non è necessaria nessuna perizia, ma il giudice può fondare il proprio convincimento sulla base di altre prove, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali della P.G. che ha riferito del «tanto fumo» (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini).

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 16/05/2016 – TRIBUNALE di AVELLINO) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Pecchia 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.30625

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE,

 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

omissis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da PECCHIA MICHELE nato a AVELLA;

 

avverso la sentenza del 16/05/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO;

 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

 

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per: «Rigetto del ricorso».

 

RITENUTO IN FATTO

 

Il Tribunale di Avellino con sentenza del 16 maggio 2016, ha condannato Michele Pecchia alla pena di € 3.400,00 relativamente ai reati di cui agli art. 81, comma 2, 674, cod. pen. e 256, comma 1, lettera A9, in relazione all’art. 185, lettera F), d. lgs. 152/2006, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso effettuava, senza alcuna autorizzazione, un’attività di smaltimento mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali (rifiuti speciali non pericolosi CER 02.01.03), in tal modo illegalmente provocando, in un luogo di pubblico transito e comunque verso luoghi privati di altrui uso, fumi atti ad offendere o molestare le persone. Il 10 agosto 2013.

 

L’imputato ha proposto ricorso, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

 

1. Violazione di legge, art. 256 bis, comma 6, e art. 182, comma 6 bis, d. lgs. 152 del 2006.

 

La normativa applicabile al settore agricolo, con la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha subito una modifica mediante l’introduzione di ipotesi di esclusione della punibilità, con l’aggiunta del comma 6 bis, all’art. 182 e con la modifica del comma 6, dell’art. 256 bis, d. lgs. 152/2006. Le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano, pertanto, all’abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato. Le stesse costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti, purché relativa ad una quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri, per ettaro.

 

Nel caso di specie il ricorrente stava provvedendo all’abbruciamento di fogliame di scarti vegetali, raggruppati in un piccolo cumulo, largo 2 m. e alto circa 1 m., su terreno di proprietà. L’attività, quindi, non è andata oltre i limiti quantitativi indicati dal legislatore nell’art. 182, comma 6 bis, d. lgs. 152/2006.

 

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

 

La sentenza impugnata è motivata solo apparentemente, in considerazione dell’assenza di riferimenti ai passaggi logico giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del Tribunale. Il giudice avrebbe dovuto richiamare, nella parte motiva del provvedimento impugnato, l’atto della regione Campania con il quale si escludeva la possibilità dello svolgimento della pratica agricola contestata, per alto rischio di incendi boschivi, non potendo tale valutazione essere rimessa alla sensibilità dell’organo giudicante. In assenza di un atto ufficiale della Regione, infatti, il Tribunale non poteva escludere l’applicabilità dell’esimente richiesta dalla difesa.

 

Inoltre senza alcuna motivazione, sulla configurabilità del reato di cui all’articolo 674, cod. pen., è stata ritenuta provata la contestata contravvenzione con l’aumento della pena, da € 2.600,00 ad € 3.400,00.

 

Violazione di legge, art. 674, cod. pen.

 

Il reato di cui all’articolo 674, cod. pen. sussiste laddove le emissioni di gas, vapore o fumo siano atte ad offendere o molestare le persone, dovendo farsi rientrare nel concetto di molestia tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete. In dibattimento è emerso che la P.G. intervenuta sui luoghi constatava la presenza di tanto fumo. Nessun accertamento è stato effettuato sull’attitudine offensiva del fumo. In assenza quindi di elementi che consentano di ritenere provato che l’emissione di fumo superasse i limiti della normale tollerabilità, il Tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato.

 

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto, e valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

 

La decisione impugnata contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, relativamente ad entrambi i reati contestati.

 

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Il ricorrente ritiene legittimo il suo comportamento ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, d. lgs. 152 del 2006, che prevede come normale pratica agricola (non vietata dalla legge penale) le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali.

 

La sentenza impugnata opportunamente rileva che l’abbruciamento è intervenuto nel periodo vietato, di alto rischio per gli incendi, il 10 agosto 2013.

 

E’ la stessa norma dell’art. 182, comma 6 bis, d. lgs. 152/2006 a prevedere espressamente il divieto di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi; periodo dichiarato dalle Regioni, nel caso la regione Campania ha determinato il periodo del divieto dal 22 luglio al 30 settembre 2013, con il Decreto Presidenziale n. 157 del 18 luglio 2013.

 

Del resto « In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152» (Sez. 3, n. 38658 del 15/06/2017 – dep. 02/08/2017, Pizzo, Rv. 27089701).

 

L’onere della prova della liceità, competeva, comunque, al ricorrente: « In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l’applicazione» (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini, Rv. 26583901).

Anche l’ulteriore motivo del ricorso risulta manifestamente infondato e generico, poiché per l’accertamento del reato di cui all’art. 674, cod. pen. non è necessaria nessuna perizia, ma il giudice può fondare il proprio convincimento sulla base di altre prove, nel caso le dichiarazioni testimoniali della P.G. che ha riferito del «tanto fumo» (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini, Rv. 26583901). Del resto la P.G. è intervenuta su segnalazione circa la presenza di un fuoco.

 

Si tratta di un evidente accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

Così deciso, il 8/02/2018