Rubare rifiuti o prelevare beni di modesto valore: Cosa dice la Cassazione ?

  • Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV) 11.02.2020

IL FURTO DEI RIFIUTI

Questo breve articolo prende spunto dalla sentenza emessa dalla Cassazione Penale Sez.VII n. 2582 del 23 gennaio 2020 che si è occupata del furto di rifiuti di modesto valore economico.

Spesso, anche da parte degli organi di controllo, si ritiene (erroneamente) che prelevare rifiuti da un contenitore dove sono stati depositati dagli utenti non integra l’ipotesi di reato  di furto punito dall’ articolo 624 del codice penale perché il materiale prelevato sarebbe privo di valore economico oltre ad essere stato abbandonato.

In realtà così non è ed infatti non sono stati dello stesso parere i supremi giudici della Corte di Cassazione Penale Sez. VII che con la sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020 chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da soggetto condannato per il reato di furto di tre batterie al piombo esauste hanno ritenuto che integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

In merito al furto di rifiuti presenti presso impianti pubblici come i centri Comunali di raccolta sussiste la contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., essendo stati sottratti beni esistenti in uno stabilimento pubblico anche se tali beni vengono classificati rifiuti ai sensi dell’art 183 c 1 let.a del D.lgs 152/2006.

A proposito va evidenziato che il fatto è stato commesso in una area destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, che deve ritenersi “stabilimento pubblico” anche qualora gestita da privati, atteso che trattasi di attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia (Cass. Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014 – dep. 13/10/2014, P.G. inproc. So., Rv. 260101).

Sull’argomento erano già  intervenute due  ulteriori sentenze sempre da parte della  Cassazione che vale la pena di esaminare brevemente perché entrambe ipotizzano la presenza di reati.

La prima (sez. 2, pres. Prestipino, n. 14960 del 4 aprile 2018) si è occupata del caso di una donna, la quale, dopo aver trafugato nel 2013 abiti usati da un cassonetto del Comune di Venezia, si era ribellata agli agenti ed era stata condannata per rapina impropria; la Cassazione derubricava il fatto a furto aggravato (trattandosi di cose esposte alla pubblica fede), confermando quindi, comunque, che si trattava di furto (anche se ormai prescritto).

La seconda (sez. 2, pres. Davigo, n. 29018 del 22 giugno 2018) si è, invece, occupata del caso di un uomo che, a Salerno, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompeva le buste che li contenevano e asportava quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, con pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini; e concludeva che, in tal caso, è ravvisabile il delitto di deturpamento aggravato, punibile con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da mille a 3mila euro.

Si conclude affermando che Prelevare rifiuti integra il delitto di furto aggravato .

Si allega il testo della sentenza n. 2582 del 23 gennaio 2020

11.02.2020

Dott. Giuseppe Aiello, Esperto in tutela Ambientale

 Sentenza

Corte Cass. Pen. Ord. Sez. VII

Num. 2582 del 23 gennaio 2020

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.R. C. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 31/05/2016 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 27.4.2015, che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di tre batterie al piombo esauste e per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, deducendo:

1.1.Violazione di legge in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., in quanto l’imputazione aveva contestato il furto di 3 batterie a Sesto e Uniti, mentre la sentenza ha condannato per il furto di 2 batterie a Spinadesco;

1.2.vizio di motivazione per avere qualificato la sottrazione di due batterie esauste, prive di valore economico, ed abbandonati in una discarica, come furto aggravato;

1.3.vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della sospensione condizionale.

2.Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici, per la reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per l’omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza.

2.1.Quanto alla prima doglianza, premesso che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), la sentenza impugnata ha evidenziato come l’indicazione delle località di Sesto Cremonese e Uniti nell’imputazione fosse stata frutto di un mero refuso, e che alcuna lesione del diritto di difesa vi era stato, atteso che tutti gli atti processuali avevano indicato Spinadesco come luogo del commesso reato.

2.2.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 2014, Maffezzoli, Rv. 259527), compresi i rifiuti (in tal senso, Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101, in una fattispecie concernente il tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all’interno di una piazzola ecologica); nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato il pur modesto valore economico nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

2.3.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena in mesi 6 e giorni 5 di reclusione ed euro 180 di multa, in prossimità del minimo edittale.

3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

 




MATERIALE DIDATTICO SEMINARIO FORMATIVO A RAGUSA 27 Novembre 2019 POLIZIA AMBIENTALE

MANUALE OPERATIVO DISPENSA p ragusa 2019SEMINARIO FORMATIVO A RAGUSA 27 Novembre 2019

POLIZIA AMBIENTALE

In occasione del Corso di Formazione in materia di Tutela Ambientale relativo agli  abbandoni dei Rifiuti organizzato il 27.11.2019 a Ragusa dal Comando della Polizia Municipale, al quale hanno partecipato oltre 250 operatori provenienti da tutta la Sicilia, Il Docente Dott. Giuseppe Aiello, ha voluto mettere a disposizione dei partecipanti una Dispensa contenete gli argomenti più importanti del programma :

INTRODUZIONE

                             1.LA GESTIONE DEI RIFIUTI; ( Cenni)

 1.1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PARTE IV DEL T.U.A.;

1.1.1  La Definizione giuridica del Rifiuto

1.1.2 La classificazione dei rifiuti

  1. L’ ABBANDONO DEI RIFIUTI

2.1 LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER GLI ABBANDONI DEI RIFIUTI

2.2 L’ ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TESTO UNICO AMBIENTALE;

2.2.1 L’Abbandono da parte del Privato cittadino ;

2.2.2 L’Abbandono da parte delle imprese (ditte o Enti) ;

2.2.3  Chi emana L’ordinanza di rimozione dei Rifiuti;

2.2.4  Inottemperanza all’ordinanza di rimozione;

  1. LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

        4 . CONTROLLO DEI RIFIUTI CON VIDEOSORVEGLIANZA

4.1 La Normativa sulla Videosorveglianza e il Garante della Privacy;

4.2. La videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni contro l’abbandono dei rifiuti:

  1. LA LEGGE 68/2015 L’ESTINZIONE DEL REATO AMBIENTALE
  2. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ( modulistica ) fac simili

la presente dispensa, redatta dal Dott. Giuseppe Aiello è da considerarsi tutelata in base alla Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633) per cui è consentito esclusivamente l’uso per scopi didattici personali dei soli partecipanti al corso tenuto dall’autore con divieto di pubblicazione e divulgazione dell’opera o di parte di essa a chiunque e in  qualsiasi modo.

Il materiale fornito in forma criptata  potrà essere scaricato solo mediante password che verrà inviata ai soli iscritti mediante richiesta da parte di essi  alla seguente mail: info@associazionemarcopolo.it

Dicembre  2019    Dott. Giuseppe Aiello

 




Quesito: AMBIENTE, autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

  • Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi in materia di abbandoni di piccolissimi rifiuti e di quelli derivanti dal fumo. Dott. Giuseppe Aiello C.te P.M. Lioni, esperto in tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.

Domanda :

Sono un operatore di P.L. in provincia di __________ e chiedo delucidazioni in merito alle violazioni relative all’ articolo  232 bis c.3  concernenti  il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni e quelli derivanti dal fumo in quanto ho redatto un verbale ai sensi dell’art 323 bis c. 3 del D.lgs 152/2006 ( abbandoni di sigarette che dispone << È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi>>  a seguito di opposizione da parte del trasgressore ( formale presentazione degli scritti difensivi)  ho inviato il tutto alla provincia quale autorità competente ma la stessa ha restituito gli atti al mio Comando ritenendo che non abbia competenza in materia in quanto i proventi per tale fattispecie illecita vanno ripartiti tra il comune e lo stato . Chiedo gentilmente al Dott. G. Aiello di indicare quale procedura seguire. Ringrazio Anticipatamente

 

Risposta del Dott. Giuseppe Aiello

In realtà già in passato mi sono state rivolte istanze similari da parte di operatori di P.M. a seguito di mancata accettazione degli atti concernenti proprio procedimenti di cui agli artt. 232 bis e 233 ter del D.lgs 152/2006 (abbandoni di mozziconi di sigarette)  da parte della Provincia.  A base del diniego la dichiarazione di incompetenza  per non essere l’autorità preposta ad introitare le sanzioni.

Logicamente  quanto asserito dai funzionari della Provincia è privo di qualsiasi fondamento giuridico in effetti la competenza in materia di rifiuti è disciplinata dall’art 262 del D.lgs 152/2006 che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015, nel caso di specie la Provicnia è individuata quale autorità competente anche per le violazioni relative agli abbandoni dei piccoli rifiuti e di quelli derivanti dal fumo,  in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter che vanno a disciplinare il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

Il legislatore ha introdotto all’interno del Testo Unico Ambientale, altresì,  sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

IN effetti Secondo le disposizioni su evidenziate gli introiti sanzionatori saranno divisi in parti uguali tra lo Stato e i Comuni, infatti l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., stabilisce che il 50% dei proventi sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione.

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) così come gli scritti difensivi prodotti dagli interessati avverso la normativa in questione e dovrà determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .

Per quanto su esposto allego una nota che potrà essere inviata alla Provincia che ha restituito gli atti al Comando P.M. affinché la stessa si ravveda  procedendo ad esercitare le competenze che la normativa di settore ha voluto attribuire.

 

Allegato nota del Dott. Giuseppe  Aiello da trasmettere alla Provincia che ha restituito gli atti

 

Oggetto : Restituzione verbale amministrativo n. ____  PA/2019 ( art. 232 bis c 3 D.lgs 152/2006 e scritti difensivi prodotti da  di _________

 

In riscontro alla vostra nota prot.      del   concernete l’oggetto  si trasmette nuovamente il verbale n. ____ / 201) unitamente agli scritti difensivi ritenendo  che  l’ufficio in indirizzo abbia la  competenza in materia in relazione all’ art. 262 D.lgs 152/2006, che è rimasto invariato anche dopo la legge 221/2015 , in particolare si preme far evincere che :

l’art 40 L.221/2016, ha inserito nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e imponendo il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, mentre, in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio;

per stabilire le sanzioni nonché l’autorità preposta ad introitarne i proventi, alle su riportate nuove previsioni, ha introdotto altresì nel T.U.A. , sempre con l’art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015, i sotto indicati due comma:

Art 255. Abbandono di rifiuti c1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  1. 263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie c 2-bis.( diparto delle sanzioni tra stato e Comune)

Per quanto sopra riportato per la violazione agli abbandoni dei piccolissimi rifiuti (art. 232 ter D.lgs 152/2006) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta di euro 50,00, così come stabilito dall’art 16 L.689/1981, nel caso dei prodotti da fumo (art. 232 bis D.lgs 152/2006) ciò non è previsto. I verbali redatti dagli organi di controllo per le violazioni dei prodotti da fumo, devono essere contestati alla parte senza che essa possa avvalersi del pagamento in misura ridotta e inviati, dall’organo accertatore, alla Provincia, quale Autorità preposta ad ingiungere la somma da pagarsi ex art. 262 D.lgs 152/2006; solo dopo il trasgressore potrà effettuare il pagamento della sanzione.  Anche se ai sensi dell’art 263 c. 2bis il Comune è deputato  ad introitare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni agli artt. 232 bis e ter ciò non comporta che automaticamente lo stesso Ente sia anche individuato quale autorità  designata all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. La Provincia in questo specifico caso è tenuta a ricevere i verbali in materia di abbandoni ( artt. 192, 232 bis, 232 ter) e determinare le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative in base all’art. 262. D.lgs 15272006 .




DA CHI SONO SOSTENUTI I MAGGIORI COSTI NELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELLE AREE DA DESTINARE ALL’EDILIZIA POPOLARE?

DI LUCIA LA RICCIA

 

L ‘art. 35 della l. n. 865/1971 prevede che i Comuni, o i loro consorzi, possono espropriare le aree comprese nei piani di zona da loro approvati, a norma della legge 167/ 1962, e destinarle alla costruzione di case economiche e popolari.

I corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano. I corrispettivi della concessione in superficie non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume.

 

La giurisprudenza amministrativa, più volte, ha avuto modo di precisare che l’art. 35 della l. n. 865/1971 prescrive che la realizzazione del P.E.E.P. debba avvenire in pareggio, allo scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell’amministrazione locale. Sulla base di questa ricostruzione, «è del tutto coerente che spetti al Comune il diritto di recuperare quanto speso sia per l’acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, anche qualora le somme fossero espressamente state pattuite in convenzione» (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22.9.2010, n. 4815).

La copertura totale dei costi deve essere garantita anche per le spese eventualmente sostenute dal Comune nei procedimenti aventi ad oggetto la risoluzione delle controversie derivanti dalle procedure di esproprio; “(…) l’art. 35 della L.865/1971 obbliga i singoli Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie, o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all’acquisizione originaria delle aree. Le citate somme possono essere poste a carico degli assegnatari delle porzioni immobiliari con diritto di superficie, risultando ulteriori e complementari rispetto al canone stabilito per il godimento di tale diritto, (…)  (TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 1.12.2017, n. 2308).

 

In una situazione di maggiori oneri sostenuti, un Comune chiede un parere alla CdC ponendo il quesito se, in base al riparto effettuato in coerenza con la percentuale prevista dall’art. 35, comma 12, della legge 865/1971, (secondo cui i corrispettivi per la concessione in diritto di superficie devono essere inferiori alla concessione del diritto di proprietà), in sede di recupero dei maggiori oneri di esproprio lo stesso può essere limitato, per equità, al 60% della somma dovuta da parte degli assegnatari in diritto di superficie.

 

La Cdc si è espressa nel rispetto del principio cardine dell’integrale copertura dei costi da parte del soggetto espropriante che impone al Comune il recupero integrale dei maggiori oneri di esproprio anche nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie.  (CC Sez.Puglia 46/19).

D’altronde se così non fosse, applicando quote differenti, il Comune si troverebbe con la quota non coperta dai concessionari del diritto di superficie a carico del bilancio comunale con conseguente danno all’erario.

 

E’ bene, comunque, sottolineare che il principio del pareggio oltre a tutelare il soggetto espropriante, da un punto di vista economico, tutela anche i beneficiari i quali, a fronte di acquisizioni di aree che avvengono con procedure non legititme, non sono tenuti a sostenere i costi che il soggetto espropriante si troverebbe a corrispondere ai proprietari delle aree a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Consiglio di Stato, sez IV, sentenza n. 4815/2010).




GLI INTERVENTI SUCCESSIVI COMPIUTI SU STRUTTURE ABUSIVE, CONFERMANO LE QUALITÀ DI ILLEGITTIMITÀ DELL’OPERA PRINCIPALE?

Donato SANGIORGIO Comandante Polizia Locale e formatore.

(Ricorso respinto)

Il fatto

Il tribunale Amministrativo Regionale Campania, respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente, avverso l’ordinanza di demolizione n° 57 del 18 settembre 2008, emessa dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Gli abusi contestati erano consistiti nella realizzazione sine titulo di opere di pavimentazione, di due piscine, di arredi esterni, di scale di collegamento, di solai esterni in muratura, di un pergolato, di una palizzata in legno, di un locale wc esterno, di un locale abitabile in aderenza all’appartamento preesistente, di un locale deposito e della sopraelevazione dei muri di confine, in corrispondenza dei singoli terrazzamenti sul fondo in proprietà della ricorrente.

 

Motivo della decisione

 

I magistrati hanno ribadito principi molto importanti nella sentenza esaminata, partendo dai soggetti competenti ad emettere l’ordinanza di demolizione e ribadendo altri principi già affermati dalla giurisprudenza. Infatti, i magistrati, facendo riferimento agli artt. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001 e 107 comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 267/2000, affermano che l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, anche se per manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, in mancanza di sanatoria, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Ancora il TAR Campania, sottolinea altro principio affermato dalla giurisprudenza, precisando che si può intervenire su immobili, rispetto ai quali pende l’istanza di condono, a pena                                     dell’assoggettamento alla medesima sanzione prevista per il manufatto abusivo di riferimento.

Tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ossia, segnatamente, dell’art. 35 della l. n. 47/1985 il quale al comma 14 stabilisce che: “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’art. 31 non comprese tra quelle indicate dall’art. 33. A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L’avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all’art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell’art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell’ente proprietario a concedere l’uso del suolo”;

 

Conclusioni

Si replica ancora un principio fondamentale, quello che, una volta accertata l’esecuzione di interventi privi di permesso di costruire e in mancanza di preesistente domanda di sanatoria da parte del soggetto interessato, ne deve essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità agli strumenti urbanistici e della loro ipotetica sanabilità, infatti, l’abusività di un’opera edilizia costituisce, già, di per sé, presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria.




PROTOCOLLO ANTIEVASIONE LOCALE: ACCORDO TRA ANCI, GDF, AGENZIA ENTRATE E IFEL.

  • di Luca Leccisotti – Comandante Polizia Locale e formatore del personale EELL

E’ stato recentemente siglato un accordo tra Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Anci e IFEL, per una più efficace partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale.

Oggetto del protocollo, sono naturalmente le segnalazioni qualificate, la formazione mirata con l’utilizzo di nuove tecnologie, il perfezionamento delle reti e sulla professionalità del gruppo di lavoro che parteciperà all’accertamento.

Innanzi tutto si vuole, con questo accordo, puntare ad una maggiore qualità delle “segnalazioni qualificate” tramite il SIATEL, partendo da una formazione seria degli Uffici Tributi dei comuni e con l’individuazione delle buone pratiche da implementare sul territorio.

Quindi, corretta elaborazione dei profili, dei comportamenti a rischio, comportamenti evasivi ed elusivi.

In definitiva la leva fondamentale è costituita dal rafforzamento del team antievasione, attraverso formazione diretta, incontri a tema e definizione di linee guida operative per realizzare gli obiettivi dell’intesa.

Nota stridente, dal silenzio assordante, è la totale assenza di ogni qualsiasi richiamo alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, che ormai in ogni legge regionale è competente in polizia tributaria locale, è sempre in prima linea nonché è immersa e addentrata nei territori. E’ l’unica componente dei dipendenti comunali, che può rilevare comportamenti elusivi ed evasivi sul territorio in quanto è proprio la “locale” che, attraverso controlli commerciali, al codice della strada, alle occupazioni e ai controlli anagrafici, è l’unica che può incidere in maniera diretta e sul territorio, a differenza degli statici Uffici Tributi, implementando strategie di intervento in collaborazione con altre FF.OO.

Come al solito, questo aspetto fondamentale, non è stato per nulla rilevato.

Ai posteri l’ardua sentenza.




RIFIUTI MUD 2018 – Presentazione entro il 30 aprile per via telematica o tramite PEC – Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica

  • G.aiello

Anche quest’anno la Comunicazione rifiuti, relativa all’anno 2017, andrà presentata nella consueta scadenza del 30 aprile 2018.

Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’articolo 1, comma 1134, ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.

A) Novità.Il P.C.M. 28 dicembre 2017 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 64), che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018, non ha apportato modifiche circa i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.

Ha, tuttavia, introdotto alcune rilevanti novità, tra cui: la Scheda Autorizzazioni (Scheda SA-AUT), la presentazione della Comunicazione rifiuti semplificata; le comunicazioni da parte del CONAI.

Tutte le imprese che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite un’apposita scheda (Scheda SA-AUT), una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso, tra le quali:

– Ente che ha rilasciato l’autorizzazione

– Tipo di autorizzazione: comprese le comunicazioni in procedura semplificata

– Attività autorizzata: utilizzando i codici da R1 a R13 e da D1 a D15;

– Quantità autorizzata complessiva: la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In risposta ad un quesito formulato da Unioncamere, il Ministero dell’Ambiente con nota del 27 febbraio scorso ha ulteriormente precisato alcuni aspetti, indicando che, nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate al gestore d’impianti non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell’atto autorizzativo.

Anche per il 2018, il D.P.C.M prevede la possibilità, per i produttori di rifiuti che devono dichiarare fino a 7 tipologie di rifiuti, di compilare e trasmettere, in alternativa all’invio telematico, la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

L’importante novità è che, a partire da quest’anno la Comunicazione dovrà essere compilata esclusivamente via telematica, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e andrà trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.

Non sono più ammesse la compilazione manuale e la spedizione postale.

Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.

B)Modello. Ricordiamo che il P.C.M. 28 dicembre 2017contiene sia il modello che le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:

Comunicazione Rifiuti;

Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

Comunicazione Imballaggi;

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

C)Modalità di trasmissione. Una volta compilata la Comunicazione, per la presentazione sono possibili due soluzioni alternative: per via telematicatramite PEC

Nel primo caso (per via telematica), la Comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto terzo (anche consulente esterno) appositamente delegato dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica attraverso il sito www.mudcomuni.it

Nel secondo caso (tramite PEC), il dichiarante dovrà:

stampare la sola Sezione anagrafica, completarla con la firma autografa del legale rappresentante del soggetto dichiarante o di un suo delegato;

creare un unico documento PDF, comprensivo di:

– Copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;

– Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;

– Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

Il documento dovrà essere trasmesso all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola Comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Non è più ammessa la spedizione postale.

D)Diritti di segreteria. L´importo dei diritti di segreteriavaria a seconda della modalità di invio della denuncia.

Per l’invio telematico è previsto il pagamento del diritto di segreteria di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e potrà essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati è di 15,00 euro, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).

 




Risposta a un quesito sulle attività che possono essere svolte da una società partecipata. Dallo Strumentario di diritto Italia

 

Strumentario n. 1 – Gennaio 2017 GRATUITO

Quesito.

La società XXXCCC, ha in affidamento in house la raccolta e lo smaltimento rifiuti e la gestione delle farmacie comunali, ai fini del d.lgs. n. 175/2016 si chiede se rientrano tra le attività commerciali:

  1. a) servizi vari effettuati a società direttamente e indirettamente partecipate
  2. b) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali convenzionati con aziende private
  3. c) corrispettivi CONAI
  4. d) corrispettivi da medici per la gestione degli ambulatori.

 

Risposta al quesito.

 

Rientrano tra le attività commerciali i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali svolti a favore di aziende private e i corrispettivi dai medici per la gestione degli ambulatori.

Sui corrispettivi del CONAI è necessario verificare se si tratta di componente economica corrisposta in funzione delle attività svolte dalla società nell’ambito di quelle obbligatoriamente previste (connesse al riciclo per cui si aderisce al consorzio obbligatorio) o di attività ulteriori.

 

Per valutare le attività svolte verso società terze comunque partecipate dal Comune bisognerebbe verificare la natura dei servizi: in ogni caso, a fronte delle recenti indicazioni della Corte di Giustizia Ue, non concorrono a formare l’80% del fatturato, ma vanno nelle attività verso terzi.




Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15.03.2018

circolare_prot_4064_15_03_2018Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

IL ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  nella considerazione  che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità ha ritenuto necessario individuare le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.    Ha emanato per questo la circolare prot. 4064 del 15.03.2018, che definisce i criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.   Il Ministero ricorda che Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06. La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.  Ne consegue l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli.  Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.

Il documento è sicuramente molto utile ed interessante per gli addetti ai lavori per questo viene allegato integralmente alla presente.

Dott.  Giuseppe Aiello




Vincolo di specifica destinazione dei proventi sanzionatori derivanti dagli abbandoni delle cicche e chewing gum in applicazione della legge 221/2016 e del Decreto del 15 febbraio 2017:

  • Nuovi adempimenti per i Bilanci degli Enti Locali  . Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni.

 

Con la legge 221/2016 sono stati introdotti, nel Testo Unico dell’Ambiente due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e l’aggiunta di due nuovi comma, 1 bis all’art 255 e 2 bis all’art 263, che sanciscono una nuova disciplina sanzionatoria per il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare o prodotti del fumo. Con apposito Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. 54/2017 del 15 febbraio 2017 sono state emanate  le disposizioni di attuazione delle norme in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.  Il legislatore con le due disposizioni su citate in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi destinati, in via prioritaria,  per  le  attività  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonché’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonché’ per le campagne di informazione su scala locale. Il legislatore con  le richiamate disposizioni, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità d’interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell’universalità del bilancio, di utilizzare le risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni  relative ai piccoli abbandoni, nella quota parte del 50%,  per effettuare singole categorie d’interventi così come indicati nel citato decreto. Le entrate derivanti da tali tipologie di sanzioni hanno quindi una destinazione vincolata, e tale vincolo costituisce un limite, introdotto ex lege, per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali.  I Comuni pertanto  dovranno dare atto,  nel  rendiconto  di  gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione e dovranno versare  il 50% dei proventi, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28.

Potete leggere l’articolo completo e scaricare le schede operative contenti anche i verbali di contestazione delle relative  diverse violazioni dallo  Strumentario edito da www.dirittoitalia.it  edizione aprile 2018 .

Dott. Giuseppe Aiello, C.te polizia municipale di Lioni (AV).