La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, il loro corretto impiego e il sequestro preventivo d’urgenza di animali

  • Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni (AV)

 La problematica che investe la (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 o più in generale le G.A.V. viene spesso trattata nella aule dibattimentali dei diversi tribunali con risvolti non sempre scontati e piacevoli da accettare. Spesso  le Polizie Locali o anche Nazionali operano unitamente ad appartenenti alle associazioni di volontariato o su loro segnalazione ed è per questo fondamentale conoscere i limiti entro cui tali soggetti possono agire. Voglio innanzitutto riconoscere il grande ruolo ricoperto e la valenza sociale di valore inestimabile dei volontari in genere ed in particolare di coloro che operano per la tutela del territorio e degli animali pur ammettendo che, in vari casi, è necessario essere molto cauti  prima di impiegare dette associazioni in attività di vigilanza soprattutto quando seguono “convenzioni onerose”  per gli Enti.  Non è difficile, per questo, trovarsi in dinamiche particolari che, più di quanto si possa immaginare, caratterizzano questo mondo  fatto anche di soggetti alla “Rambo” che si propongono in attività di supporto agli Enti Locali ed operano in attività di controlli generalizzati addirittura avocando a se qualifiche di P.G. (che non hanno) o ricoprendo ruoli  istituzionali che non gli appartengono. L’elenco da sfogliare sarebbe lungo e non è l’occasione per farlo.  Molti Comuni hanno addirittura sostituito   la polizia municipale con i volontari in compiti di vigilanza stradale, conferendo loro impropriamente qualifiche  particolari (non ultima quella di Ausiliario del traffico ex L. 127/1997) tutela del territorio tutela ambientale ecc. . Purtroppo in giro ci sono sia Volontari sia Funzionari e Dirigenti di Enti che palesano una grande ignoranza in materia e, non riconoscendo i limiti insiti con la figura del volontariato, si espongono a gravi rischi e responsabilità  di natura penale ed anche contabile.  In effetti  eventuali abusi da parte dei volontari per impieghi degli stessi in compiti che non compete loro possono essere valutati e considerati ai sensi del vigente Codice Penale in relazione all’art 347 C. P. (usurpazioni di funzioni pubbliche)   e dell’art.  348 C.P. ( esercizio abusivo della professione).

Quindi, per non incorrere in abusi ed essere esposti a responsabilità, sarebbe opportuno, da parte degli Enti locali, prima di stabilire qualsivoglia collaborazione, verificare preliminarmente il possesso delle relative qualifiche di tali soggetti, in particolare  quella di P.G.,   l’attribuzione delle effettive relative competenze, al fine di evitare di incorrere in abusi per il mancato riconoscimento del potere legittimante da parte di costoro.     La natura giuridica delle c.d. guardie zoofile, è da tempo al centro di un acceso dibattito, con riferimento specifico alla legittimazione a operare sequestri di animali. In proposito è opportuno ricordare che l’art. 57, comma 3, c.p.p. attribuisce la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. Secondo quest’ultimo disposto le attività riservate alla Polizia giudiziaria consistono nel prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Le  guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dagli artt. 57, comma 3, c.p.p. e 6, comma 2, legge n. 189/2004,  sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati).  Si può quindi ritenere che, la qualifica di agente di polizia giudiziaria compete alla guardia zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque appurare se l’associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali rispetto alla specifica materia di competenza e l’ambito territoriale in cui possono operare. Dal momento che la qualifica spettante – nei limiti sopra precisati – alle guardie zoofile è quella di agente di polizia giudiziaria (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati), risulta in ogni caso loro preclusa la possibilità di eseguire un sequestro preventivo, atteso che l’art. 113 disp. att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di particolare necessità e urgenza, ai soli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3 c.p.p., e dunque al solo sequestro probatorio.

La sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A, che ritengo utile esaminare,   parte dal sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.  (di venti piccole tartarughe palustri) operato in materia di tutela degli animali  per  i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p., da alcuni soggetti che si qualificavano Guardie Zoofile Venatorie  perché appartenenti ad una specifica associazione di volontariato ma che poi, a seguito dell’istruttoria, non sono stati riconosciuti tali e di conseguenza privi del potere di P.G. . Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in esame, ribadisce, che solo gli ufficiali di polizia giudiziaria  possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e, nel caso in esame ritiene illegittimo il sequestro preventivo d’urgenza operato da operatori che si qualificavano quali « Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X>>,  giungendo a tale decisione sul presupposto che i soggetti operanti  non possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.».

In merito all’argomento trattato si ritiene utile evidenziare che anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con nota  prot. 7990 del 2 febbraio 2017, si è occupato delle Guardie zoofile volontarie ed ha chiarito, fra l’altro, che esse non sono titolari di funzioni di polizia stradale e non sono dunque abilitate a essere equipaggiate con il segnale distintivo di intimazione dell’ALT, mentre possono – nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali di affezione) – utilizzare veicoli, immatricolati a nome di associazioni riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, dotati di dispositivi acustici e/o luminosi ai sensi dell’art. 177 codice della strada. L’utilizzo è consentito esclusivamente per servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto di detti animali che versino in stato di necessità. Con la citata nota ha inoltre espresso riserve in ordine al rilascio, da parte delle associazioni di appartenenza, di tesserini di riconoscimento degli operatori, non assimilabili ai documenti di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, che, ove recanti la dicitura «G.P.G. con funzioni di polizia giudiziaria», «potrebbe ingenerare nei terzi l’errata convinzione che detta qualifica sia un connotato permanente e omnicomprensivo, laddove invece essa risulta limitata per tipo di servizio, per territorio e per natura dei reati» .

Per chiarire la problematica in esame giunge anche la direttiva emanata  dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti. L’ Autorità Giudiziaria  ha voluto esplicitare l’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).

Al tal riguardo riconosce che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992). Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.

 La direttiva del 12.03.2018 precisa altresì, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto. Quindi, i soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta. Inoltre rispetto all’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila  rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoli immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). La direttiva in esame precisa in ultimo  che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.

In conclusione  la direttiva emanata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, precisa che l’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).

Marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello

Si allega :

Sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, direttiva emanata in data 12.03.2018,

 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen., Collegio A

 30 novembre 2016, n. 421 – Rossi, pres. ed est. – M., ric.

(Omissis) Nella vicenda che ha dato luogo al presente provvedimento il sequestro era materialmente operato il 24 settembre 2016 nel territorio comunale di San Marcellino (CE) da parte di X.Y., che si qualifica quale «Capo del Comando Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X.»; in quell’occasione il X. procedeva a fermare una vettura (omissis) nel mentre percorreva la pubblica strada ed all’interno di questo veicolo si accertava la presenza di venti piccole tartarughe palustri, appartenenti alla specie «Ocadia Sinensis», e di una testuggine terrestre della specie «Geochelone Carbonaria». Le prime erano «orribilmente stipate come sardine in un piccolissimo contenitore di plastica» e due di esse erano morte e ciò verosimilmente per la mancanza di aria; la testuggine, invece, era posizionata in un contenitore di polistirolo, posto nel bagagliaio della vettura. Di fatto il M. era alla guida di questa autovettura ed era in compagnia di altra persona e i citati animali si precisa (nell’ambito dell’informativa di notizia di reato del 24 settembre 2016, pervenuta il 26 settembre 2016 presso la competente Procura della Repubblica di Napoli Nord) che erano stati acquistati poco prima del sopra descritto sequestro presso una «fiera internazionale di rettili e anfibi», che aveva avuto luogo nei locali di un vicino «centro commerciale».

Da qui, il sequestro delle tartarughe e della testuggine, ravvisandosi, ad avviso degli operanti, elementi tali da integrare i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p.;

 sequestro che aveva avuto luogo come sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.;

ed il successivo 28 settembre 2016, previa richiesta del pubblico ministero di pari data, il G.I.P. emetteva ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo;

quest’ultimo, appunto costituisce il provvedimento cautelare reale qui impugnato nell’interesse del M. Infatti, tale ultimo provvedimento (il decreto di sequestro preventivo) costituisce l’oggetto materiale del presente riesame, dato che questo è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale (Cass. 11671/11, Fioretti)

(Omissis) In realtà, la documentazione depositata dalla difesa del M. all’udienza camerale pone in luce che il citato X.Y. mai è stata una guardia zoofila per conto della «X.X.X.X.X.» e che le altre due persone (le quali erano concretamente con lui in quei frangenti ossia tali L.R. e S.A.), pur essendo «guardie volontarie» della «X.X.X.X.X.», non risultavano avere rinnovato la relativa iscrizione alla citata associazione per l’anno solare 2016 e ciò – si rilevi – è dubbio che possa apparire come circostanza casuale ovvero collegata ad una mera dimenticanza, considerando che i fatti di causa si consumano nell’ultima decade del mese di settembre dell’anno 2016;

e ad accentuare i dubbi circa la legittimazione di costoro in ordine alla possibilità di apporre il vincolo reale sugli animali, rinvenuti in possesso dell’indagato, vi è la circostanza che i predetti soggetti intervenivano come appartenenti al «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.», ma dalla già sopra riferita documentazione prodotta all’udienza camerale dell’11 novembre 2016 si evidenzia che il citato «Comando» non appartiene alla «X.X.X.X.X.».

(Omissis) In realtà, l’art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita a indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con d.lgs. 12/1991, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi;

solo a seguito del detto decreto legislativo, che ha aggiunto all’art. 321 il citato comma 3 bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice (Cass. Sez. Un. Pen. 9/91, Caltabiano, che ha ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell’art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero con conseguente cessazione della misura cautelare reale). Ma, come visto, non vi è elemento alcuno (nemmeno sul piano astratto, legato alla dibattuta questione interpretativa dell’art. 6, comma 2, della legge 189/2004), che possa far ritenere che i soggetti, che qui avevano operato il sequestro ai sensi del comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. in danno del M. nella tarda mattinata del 24 settembre 2016, potessero essere considerati come appartenenti alla polizia giudiziaria. Di fatto, nella presente vicenda non vi era titolo alcuno che legittimava il X. ad intervenire ed a sequestrare gli animali e dubbio appare che ciò possa avvenire da parte di soggetti, i quali operano (la S. ed il L.), quali appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della citata «X.X.X.X.X.»; allo stesso tempo all’indirizzo di tale «Comando» (omissis) la stessa «X.X.X.X.X.» precisa che lì nulla vi è che ad essa si riconduca.

(Omissis) In concreto, solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e ciò non sempre, ma solo in una situazione di urgenza) possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e ciò non appare essere la qualifica del X. (ormai allontanato dalla «X.X.X.X.X.» dal novembre del 2015), così come della S. e del L. (non ancora iscritti dalla citata associazione per il corrente anno solare 2016) e che agiscono come appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della medesima «X.X.X.X.X.».

Per l’effetto, mancando il presupposto legittimante il sequestro preventivo d’urgenza, qui operato il 24 settembre 2016 in danno del M., si impone l’accoglimento della presente istanza. Infatti, né il X., né la S. ed il L. possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.». (Omissis)

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VOLONTARIE ZOOFILE”: LA PROCURA FA CHIAREZZA

SANTA MARIA CAPUA VETERE. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emanato in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti una direttiva sull’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).

Con tale direttiva, si è inteso fornire alcune delucidazioni, con particolare riferimento alle attività svolte dalle “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile” nominate con decreto prefettizio (perché di ricorrenza più frequente) in quanto, si è constatato che, presso l’Ufficio di Procura, pervengono da soggetti appartenenti a talune Associazioni, numerose comunicazioni di notizie di reato, redatte a norma dell’art. 347 c.p.p., contenenti, fra l’altro, anche attività di sequestro con richieste di convalida, aventi ad oggetto attività venatoria, materia non è di competenza delle predette Guardie Giurate Volontarie Zoofile.

Il problema ha assunto particolare rilievo in quanto si opera in un settore in cui, nel tempo, si sono succedute varie leggi, non organiche, che hanno: depenalizzato alcune materie (introducendo la figura dell’illecito amministrativo); trasferito alcune funzioni, prima riservate allo Stato, a Regioni ed Enti Locali; riconosciuto a soggetti privati, che non sono formalmente e stabilmente inquadrati nello Stato o negli Enti Pubblici, poteri di accertamento di reati e/o di illeciti amministrativi.

E’ evidente che si tratta di una eccezione alla regola generale secondo la quale le funzioni di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.), di Polizia di Sicurezza (art. I del T.U.L.P.S.) e di Polizia Amministrativa (L. 689/8 1 ) vengono demandate solo a soggetti appartenenti all’apparato pubblico. Soggetti, diversi da: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Carabinieri Forestali dello Stato, con qualifica di agente od ufficiale di P.G., rivestono tale qualifica solo se in servizio. Caso che più ci interessa, perché come si è detto più ricorrente, è quello di stabilire se le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria, ciò anche in relazione alla previsione di cui all’art. 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia le “guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali ‘ .

Al tal riguardo è apparso opportuno una doverosa distinzione tra: le guardie particolari giurate volontarie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art, 6, comma 29 della legge n. 189/2004, la quale ha stabilito che: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ‘ le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992).

Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.

Essi, inoltre, devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il Prefetto. Il decreto di riconoscimento di guardia giurata volontaria zoofila rilasciato dalla Prefettura costituisce uno degli elementi necessari affinché il destinatario del decreto possa operare legittimamente. Le predette guardie nominate dal Prefetto che abbiano notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d’ufficio sono obbligate ex art. 331 c.p.p. a segnalare l’ipotesi di reato e presentare denuncia alla Procura della Repubblica oppure ad un Comando di Polizia. Invece, per quanto attiene le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute da un Organo regionale è loro affidata la vigilanza venatoria, ai sensi del 20 comma dell’art. 27 della legge n. 157/1992, ossia la tutela della fauna selvatica in relazione all’attività di caccia. Le guardie giurate devono attenersi alle disposizioni del regolamento al T.U. Leggi di P.S. e portare solo divise autorizzate dal Prefetto. Rimane fèrmo il principio generale per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di chi hanno davanti: perciò le divise non devono essere confondibili con quelle di agenti di P.S. e non devono recare gradi e stellette.

Inoltre, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto, secondo il procedimento individuato dall’art. 230 dello stesso regolamento. Quindi, l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT non è rimesso all’arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale. I soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila si rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoliq immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). Resta inteso che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.

L’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).

 




Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato (Dott. Giuseppe Aiello)

 

autore: Dott. Giuseppe Aiello , edito da Diritto Italia

 

 

Lo scopo del presente manuale è quello di fornire gli indirizzi operativi necessari all’espletamento delle attività di controllo Ambientale in conseguenza dell’approvazione della legge 68/2015 che ha inserito, nel Testo del Codice dell’Ambiente, una nuova parte VI bis, con gli artt. 318 bis e seguenti e la previsione di una forma di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali. Le nuove procedure, così come introdotte nel sistema giuridico Italiano, ridisegnano il ruolo delle Polizie Giudiziarie in materia di illeciti ambientali, demandando ad esse l’attivazione dell’ iter di analisi e valutazioni tecniche finalizzate alla possibilità di estinguere il reato mediante una prescrizione, asseverata dall’organo tecnico e la sostituzione dell’ammenda originaria con una sanzione amministrativa pari ad ¼ del massimo della sanzione penale prevista all’origine, procedimento interamente rimesso all’attività della Polizia Giudiziaria. E’ evidente che i compiti che si delineano con la procedura prescrittiva (art.318 ter D.lgs 152/2006) non sono certamente facili da ricoprire, soprattutto dalla generalità delle polizie giudiziarie, che, occupandosi di svariate tipologie di reato, non hanno (non possono avere) quella competenza professionale per fronteggiare tutte le possibili casistiche, alle quali si dovrà far comunque seguito, nei casi di accertamenti degli illeciti ambientali, per i quali, appunto, sarà applicabile la procedura di estinzione del reato. Proprio per questo in base all’esperienza maturata direttamente sul campo dei controlli e quella in aula di formazione sulle tematiche ambientali, si è voluto predisporre uno strumento operativo, pratico e di facile comprensione, destinato a supportare gli organi di vigilanza con qualifica di P.G. (in particolare quelli non specialistici della materia ambiente) nella complessa attività di accertamento dei reati ambientali suscettibili delle nuove procedure e di guidarli nell’ elaborazione degli atti conseguenziali all’iter procedurale delineato dagli artt. 318 bis e seguenti del D.lgs 152/2006. Sono stati analizzati, in un apposito prontuario delle sanzioni, tutti i casi di possibile applicazione della procedura estintiva con l’indicazione delle sanzioni da impartire al trasgressore, la standardizzazione delle casistiche più emblematiche e ricorrenti, con soluzioni prescrittive proposte. Guida facile che aiuterà certamente ad affrontare, in modo professionale, tutti i casi, anche quelli più complicati, qualora dovessero presentarsi.

Il manuale, oltre che la parte teorica necessaria ad introdurre e chiarire quegli aspetti più controversi, arricchiti dalle circolari di alcune Procure della Repubblica e dalle linee guida emanate dagli organi tecnici (ARPA / ISPRA), contiene prontuari operativi e tutta la modulistica necessaria per attivare, in modo professionale e completo, le nuove procedure conseguenziali alle disposizioni introdotte nel T.U.A. con la legge 68/2015 ( Pratica completa della C.N.R. accertamenti urgenti sui luoghi, identificazione ed elezione di domicilio, modello prescrizione, asseverazione, ammissione a pagamento ecc.) documenti e materiali che verranno aggiornati periodicamente ed arricchiti da nuovi stampati.

Un ringraziamento e un riconoscimento particolare alla Dott.ssa M. Grazia Giordano che ha curato la sessione dedicata alla modulistica ed ai prontuari operativi.

INDICE:

1.1 L’introduzione degli “ECO DELITTI”: da oggi in Italia chi inquina paga?
2. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
2.1 La Nuova procedura della prescrizione art. 318 ter T.U.A.
3. Profili Problematici della Parte VI bis del T.U.A.
3.1 Campo di applicazione della procedura (art. 318-bis, D.lgs. 152/06)
3.1 .1 La prescrizione è applicabile a tutte le Contravvenzioni (pene alternative e/o Cumulative)?
3.1 .2 L’accertamento del danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno.
3.2 L’organo di controllo deputato a impartire la prescrizione: Legge 758/94 e Legge 68/2015 un confronto che non regge;
3.3 La natura giuridica della prescrizione e la sua obbligatorietà: rimedi e conseguenze;
3.3 .1 La natura giuridica della “prescrizione”.
3.3.2 Obbligatorietà dell’attivazione della prescrizione da parte della P.G.
3.3.3 La prescrizione: contenuti e modalità diverse di attivazione.
3.4 Gli introiti delle sanzioni ex art 318 quater T.U.A. ;

Allegati:
A.1 Procedurale di casi simulati con individuazione delle prescrizioni.
A.2 MODULISTICA: Pratica Completa con tutti i formulari necessari per la redazione della C.N.R. degli illeciti contravvenzionali suscettibili del processo di estinzioni del reato (atti di P.G.) inclusa la procedura di prescrizione ed ammissione a pagamento della sanzione amministrativa.
A.3 Prontuario delle principali violazioni alle quali è possibile applicare la prescrizione.
A.4 Circolari e direttive di diverse Procure della Repubblica .
A.5 Circolari e linee guida di Organismi tecnici (ISPRA / ARPA / APPA, e diverse).
A.6 Testi di legge.
Il manuale ha un prezzo di euro 50,00.

http://dirittoitalia.it/manuale-operativo-pratico-la-polizia-giudiziaria/

 

 




SICILIA GIORNATA FORMATIVA : 16 marzo 2018 Catania, tutela dell’Ambiente e gestione dei rifiuti, proposto dalla Scuola Giuridica di diritto italia “ Luigi Graziano”

I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative di Polizia Ambientale il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l’estinzione del reato.


Relatore: Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV)

Sede: Sicilia, Catania,

Data: 16 marzo 2018

Orario svolgimento: 09.00-15.30 (ore 12.00 brunch – ore 14.45 question time)

Durata corso: 1 giorno

 Crediti formativi: Consiglio Nazionale Forense e’ in attesa di accreditamento


Presentazione:

La Società Dirittoitalia.it srl nell’ambito delle attività di supporto agli Enti locali territoriali, ha predisposto il seguente programma formativo in materia ambientale. La formazione è stata affidata al Dott. Giuseppe Aiello, comandante di Polizia Municipale, tra i più noti ed accreditati esperti nazionali in materia di polizia Ambientale, docente e formatore della Scuola di formazione giuridica Dirittoitalia e Scuola regionale P.L. della Campania.

Il corso, si rivolge agli operatori di Polizia Ambientale con funzioni di P.G., (operatori di Polizie Locali, e Nazionali) agli organi tecnici appartenenti all’ente Locale, che operano nel settore ambientale e della sicurezza stradale.
IL seminario formativo vuole dimostrare, innanzitutto, come sia possibile sviluppare una sinergia tra diversi attori, e fornire un aggiornamento in materia ambientale per permettere agli organi di controllo di attivare, sul territorio, una incisiva ed efficacia azione di contrasto contro gli attacchi all’ambiente con forme di gestione illecita e abbandoni incontrollati dei rifiuti nonché irregolarità nella gestione dei rifiuti urbani.
IL docente, nella prima parte, presenterà la disciplina basilare del D.lgs 152/2006 (T.U.A.) e gli ultimi aggiornamenti normativi, il concetto giuridico del rifiuto la classificazione e le diverse forme di gestione gli istituiti più controversi del D.lgs 152/2006. Particolare attenzione verrà riservata alle disposizioni che regolano la gestione dei rifiuti da parte dei Comuni e alle possibili strategie che gli enti devono adottare per migliorare la raccolta differenziata. Il controllo e la gestione dei Centri Comunali di raccolta e di determinate frazioni merceologiche dei rifiuti (pneumatici, materiali ferrosi, abiti usati, Raee ecc.). Particolare attenzione verrà riservata al sistema punitivo in materia di abbandono del rifiuto (non pericoloso e pericoloso e composto in amianto) e, con un’analisi ragionata sulle ultime pronunce giurisprudenziali, verranno correttamente individuate competenze e procedure da seguire sia per gli organi di controllo sia per gli uffici ambientali chiamati ad emettere, per conto dei Sindaci, le ordinanze di rimozione.
IL punto fondamentale della formazione, inserita nella seconda parte del corso, riguarderà invece le disposizioni introdotte nel D.lgs 152/2006 – parte VI bis- dalla Legge 68/2015 ed in vigore già dal 29.06.2015. Con taglio operativo il docente affronterà tutte le novità giurisprudenziali e normative intervenute nel campo del diritto penale ambientale, con particolare riferimento alle linee guida e applicazioni operative commentate e approfondite sulle novità introdotte dalla Legge 68/2015 e in particolare sugli aspetti relativi alla parte VI bis del D.lgs 152/2006 e alle procedure di estinzione del reato ambientale con prescrizione, tecnica e sanzione amministrativa. In ultimo nella sezione dedicata alla tecnica operativa ambientale verranno presentati e risolti casi studi rappresentativi di situazioni complesse (violazione alle disposizioni C.li regolamenti ed ordinanze, Abbandono di rifiuti pericolosi e trasporto illecito dei rifiuti) con esemplificazione e standardizzazione delle procedure ed utilizzo della relativa modulistica. Siamo Certi che La conoscenza puntuale delle nuove norme da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria consentirà l’operatività del nuovo istituto in modo da garantire l’effettività della tutela dell’ambiente, in quanto, mediante l’adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta «afflizione» punitiva, il legislatore punta ad ottenere il ripristino del bene offeso.

Il Percorso formativo verrà realizzato in via completa con sistema di diapositive e filmati multimediali, il question-time garantirà una continua integrazione di domande/risposte tra utenti e docente. I giochi di ruolo e le esercitazioni pratiche su simulazione di casi concreti, con una metodologia didattica innovativa, apprendimento attraverso il fare, l’operare le azioni, esplicitata sotto forma di ” sapere come fare” piuttosto che di ” conoscere che” serviranno a far prendere coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata per la risoluzione delle problematiche concrete ricorrenti nella quotidianità dei controlli.


TITOLO: I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative di Polizia Ambientale il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l’estinzione del reato.

Relatore: Dott. Giuseppe Aiello

Sede: Sicilia, Catania,

Data: 16 marzo 2018

Orario svolgimento:

09.00-15.30 (ore 12.00 brunch – ore 14.45 question time)

Durata corso: 1 giorno

Quota di partecipazione: 250,00* €

*La quota è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93;
*Bollo € 2.00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico.

La quota comprende:

Accesso alla sala lavori, materiale didattico digitale, materiale di cancelleria, coffee break, pranzo, attestato di Partecipazione

Sconti e promozioni:


– In promozione euro 200 per le iscrizioni pervenute entro il 28 febbraio

– PER OGNI ENTE ISCRITTO AL SEMINARIO, IN OMAGGIO UN ACCESSO GRATUITO AL NUMERO DI FEBBRAIO 2018 DELLO STRUMENTARIO ENTI LOCALI ON LINE

 

Sconto del 20% se abbonato allo Strumentario Enti Locali o al Servizio Consulenza

Sconto del 25% se abbonato al pacchetto Strumentario Enti Locali + Consulenza

Modalità d’iscrizione:

Modulo Privati | Modulo Enti

Stampare e compilare il modulo di adesione in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail a: formazione@dirittoitalia.it o via Fax ai numeri 081.8902090| 02.94437629

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ABBANDONI DI RIFIUTI E ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL COMUNE dott. Giuseppe Aiello

ABBANDONI DI RIFIUTI E ORDINANZA DI RIMOZIONE  DEL COMUNE  (SINDACO) NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEI TERRENI

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni, AV.

L’articolo in questione trae origine da una delle tante richieste che giungono, con frequenza quotidiana, da parte di funzionari , amministratori dei Comuni alle prese con segnalazioni di abbandoni di rifiuti e  alle quali , tal volta , non riescono a dare valida soluzione. Nel caso  di specie il problema riguarda la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti su un suolo di proprietà di terzi e la valutazione se sia corretto o meno emanare Ordinanza di rimozione rifiuti nei confronti del proprietario sulla scorta del solo nesso causale tra la proprietà del terreno e l’inquinamento ivi perpetrato da altri, oppure rimuovere a spese dei cittadini i Rifiuti in questione. Sul punto si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Analizziamo la questione partendo proprio dal quesito così come è stato posto:

“ Gentilissimo  dott. Giuseppe Aiello,

Sono un Sindaco di un piccolo Comune al quale nei giorni scorsi è stata inviata , da parte di un comitato civico, una segnalazione  esposto denuncia nel quale veniva rappresentato, in area  di proprietà di terzi, la presenza  di rifiuti eterogenei, anche pericolosi, abbandonati  in diversi cumuli. L’esposto è stato inviato anche alla Procura della Repubblica. Ho trasmesso il ricorso ai miei uffici ( tecnico e polizia municipale) i i cui funzionari  hanno riferito, con nota che le allego, che i rifiuti sono stati abbandonati da ignoti  in un lasso di tempo di dieci anni e che gli ultimi abbandoni  di materiale in amianto risalgono a pochi giorni  or sono. Il proprietario interpellato, dai predetti responsabili degli uffici, ha riferito di  essere estraneo ai fatti e che non intende rimuovere gli stessi. I miei dipendenti hanno scaricato tutto sulla mia persona ritenendo che la competenza sia del Sindaco.  La pregherei di indicarmi la procedura corretta al fine di adempiere ai miei doveri istituzionali senza commettere errori. La ringrazio per la disponibilità che sono certo avrà  nel risolvermi il problema”.

L’articolo 192 del D.lgs 152/2006 (T.U.A.)  disciplina il Divieto d’abbandono dei rifiuti nel seguente modo << 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpain base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.>>[1]

Considerata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti di demolizioni edili e tra questi anche in materiale amianto ci troviamo  sicuramente in presenza di un’ipotesi di reato ritengo, per questo, che  debba essere innanzitutto  data comunicazione di notizia di reato alla competente magistratura, che , come leggo, è stata già interessata dall’invio della comunicazione del comitato civico. Tale adempimento è  necessario che venga effettuato dalla Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale) con l’espletamento di un minimo di indagini, per evitare di incorrere nel reato di omissioni di atti di ufficio art. 328 Codice Penale.

A tal proposito si tenga presente che l’illecito costituito dall’abbandono di rifiuti, a seconda di chi lo commette, può assumere una rilevanza penale (se l’autore è  ente o ditta art 256 T.U.A.)  o amministrativa ( se commessa da privato cittadino art 255 T.U.A.), l’obbligo di rimozione ricade sicuramente sui soggetti autori dell’abbandono ma, come nel caso di specie, tali soggetti rimangono ignoti.

Venendo meno gli autori degli abbandoni, per la rimozione dei rifiuti, bisogna analizzare la posizione del proprietario del terreno, il quale, sicuramente, dovrà anche essere sentito in ambito alle indagini di P.G. che, come sopra accennato, dovranno essere ad ogni modo avviate.

Secondo le disposizioni dell’art.192 TUA, in caso di rifiuti abbandonati,  l’obbligo di rimozione dei rifiuti  potrà  ricadere sui proprietari, sole e se  tale violazione sia imputabile a loro carico  a titolo di dolo o colpa. Secondo il costante orientamento espresso in giurisprudenza, che si condivide, “L’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario del sito e del titolare di diritti reali o personali di godimento relativi ad esso, solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai preposti al controllo” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 393; T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n.303 del 13 febbraio 2013; Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4073)“.  Quindi,  gli organi di controllo ( nel caso di specie UTC e Polizia Locale) devono necessariamente procedere ad effettuare almeno un sopralluogo con la parte ( proprietario o detentore dei diritti reali). La norma precisa che gli elementi di responsabilità devono essere necessariamente rilevati dagli organi accertatori, in base agli atti effettuati, nei quali dovranno essere evidenziate le  responsabilità soggettive (dolo o colpa) dell’eventuale proprietario dell’area o terzo estraneo. Quindi, nel caso di specie , non potrà essere emanata alcuna Ordinanza di rimozione a carico del proprietario e peggio ancora non credo sia conveniente per il Comune rimuovere i rifiuti senza completare il procedimento.   In definitiva i funzionari, prima di predisporre l’Ordinanza e farla firmare dal Sindaco, devono verificare che ci sia stato o meno l’accertamento di responsabilità in contraddittorio. Quindi, nel casi di specie è necessario emanare apposito Ordine di servizio indirizzato all’ Ufficio Tecnico del Comune e alla Polizia Municipale per il prosieguo degli accertamenti, proprio in considerazione che l’art 192 del T.U.A. conferma che gli stessi devono obbligatoriamente essere eseguiti, dai soggetti preposti al controllo, (nel caso di specie UTC e Polizia Municipale)  in forma di  contraddittorio con i soggetti interessati, proprietari e/o diritti reali delle aree sui quali insistono i rifiuti. In relazione alla posizione del proprietario, così come descritta, si ritiene di poter affermare che tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza, che consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della detentori di vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene. I proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. Lo ricorda una delle diverse pronunce emesse dal  Consiglio di Stato (Cds) – sentenza 10 giugno 2014, n. 2977 –

Ritornando al caso posto nel quesito, la semplice dimostrazione che lo stesso si sia disinteressato del proprio bene e che non abbia sufficientemente vigilato a tutelare la sua proprietà o per meglio dire per il fatto che sapesse sin da tempo che i propri terreni fossero oggetto di sversamenti di rifiuti, (rinvenuti in diversi cumuli)  senza che lo stesso avesse fatto nulla per impedirlo e senza che ne fosse data comunicazione alle autorità, può determinare profili di responsabilità a titolo di colpa sufficiente per far scattare nei suoi confronti l’obbligo di rimozione a seguito di ordinanza del Sindaco.

 

Il Dott. Giuseppe Aiello

 




Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

RIFIUTI – DECRETO 1 FEBBRAIO 2018 – Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosiMINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 1 febbraio 2018

–  Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto  dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

(GU n.32 del 8-2-2018)

IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2018

  • autore Cav. Mario Ricca

Il nuovo decreto 1 febbraio 2018 (GU n.32 del 8.2.2018), in vigore dal 23 febbraio 2018, riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali sia secondo la procedura ordinaria, come descritta dall’art. 212 del D.L.vo 152/2006, che secondo le modalità semplificate d’iscrizione.

Tale Decreto, adottato in attuazione dell’art.1, comma 123 della Legge 124/2016,  definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e, in  particolare, definisce le modalita’di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del D.Lvo 152/2006, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o detentori nell’ambito di  un  trasporto  effettuato con lo stesso  veicolo, nonche’ le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 D.Lvo 152/2006.

Per riguarda la raccolta e trasporto occasionali ( art.5) svolta da:

Associazioni di volontariato;

Enti religiosi che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana,

il decreto ministeriale prevede che si operi d’intesa con i comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Per quanto riguarda la raccolta e  trasporto  occasionale si  intende l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

L’art. 3 riporta le semplificazioni relative al FIR.

Precisamente, per il caso della raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto l’apposito modello contenuto nell’allegato A del decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B.

Seguono, nei commi successivi, ulteriori specificazioni di natura operativa.

Con riferimento al registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all’obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR ( formulario) così compilati.

 

Vediamo insieme cosa dice il decreto.

Campo di applicazione (art.2):

Si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Semplificazione del documento di trasporto (art.3): 

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

All’Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico.

In base al comma 3, il trasportatore, emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. 

All’interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 4, dice che nel formulario di identificazione, ciascun produttore o detentore riporta nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Al comma 5, dice che una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Al comma, dice che ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.


Obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (art.4):


Stabilisce che per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Raccolta e trasporto occasionali (art.5):

Al comma 1, dice che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, opera d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali, il quale individua apposite modalità che consentono la temporanea iscrizione del veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Al comma 2, dice che per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Si riporta il Decreto Ministeriale.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 febbraio 2018

Modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (18A00818) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

per i rifiuti e l’inquinamento

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti inquinati;

Visto l’art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152 il quale dispone che «la  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa come la raccolta di rifiuti da  parte  di  un  unico  raccoglitore  o trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel piu’  breve  tempo  tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,  nello  spazio  relativo  al  percorso,  tutte   le   tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente  1°  aprile  1998,  n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei  contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22»;

Visto l’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  definite  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e non ferrosi;

Visto l’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori  ambientali  di cui all’art. 212 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, individua le  modalita’  semplificate  d’iscrizione  per  l’esercizio dell’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi,  nonche’  i  quantitativi  annui  massimi  raccolti  e trasportati  per  poter  usufruire  dell’iscrizione   con   modalita’ semplificate;

 

Decreta:

 

Art. 1

Oggetto

 

In conformita’ a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il  presente  decreto  definisce  le  modalita’ semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attivita’ di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  di metalli ferrosi  e  non  ferrosi  e,  in  particolare,  definisce  le modalita’ di compilazione del formulario di identificazione  rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  nell’ambito di  un  trasporto  effettuato  con  lo  stesso  veicolo,  nonche’  le modalita’ semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2Ambito di applicazione   Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.  152 nonche’ ai soggetti iscritti all’Albo  nazionale  gestori  ambientali secondo le modalita’ semplificate di cui all’art. 1, comma 124  della legge 4 agosto 2017, n. 124.  Art. 3Semplificazione del documento di trasporto per  la  raccolta  presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.    1. Nel caso di raccolta presso piu’ produttori o  detentori  svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi  e non ferrosi  sono  accompagnati  dal  formulario  di  identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A». L’attivita’ di  raccolta sopra descritta deve, in ogni  caso,  concludersi  nell’ambito  della giornata in cui ha avuto inizio.   2.  Il  formulario  di  identificazione  e’  compilato  secondo  le modalita’ indicate nell’allegato «B».   3. Durante l’attivita’ di raccolta e trasporto di cui al  comma  1, il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione.  Una  copia  rimane  presso  l’ultimo  produttore  o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.  Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.   4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui e’  intervenuto,  il  proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo  presso  cui  e’ stato effettuato il prelievo.   5. Una copia del formulario e’ conservata dal trasportatore  e  una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta  copia in originale all’ultimo produttore e  a  trasmettere,  anche  tramite posta elettronica certificata,  una  fotocopia  del  formulario  agli altri produttori o detentori intervenuti.   6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia  del  formulario  di identificazione per cinque anni. Art. 4Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico   I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all’obbligo  di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione  in ordine cronologico per cinque anni dei formulari  di  identificazione rifiuti. Art. 5Raccolta e trasporto occasionali   1. Le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che intendono svolgere attivita’ di raccolta e trasporto  occasionale  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa  con  i  comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita’ che  consentano  la  temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita’ alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.   2. Per raccolta e  trasporto  occasionale  si  intende  l’attivita’ svolta per non piu’ di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.     Roma, 1° febbraio 2018                                          Il direttore generale: Grillo




POLIZIA AMBIENTALE: I sistemi di videosorveglianza e la tutela dell’Ambiente

Tecnica investigativa Ambientale: La videosorveglianza, (anche con “foto trappole”) per l’accertamento delle violazioni contro l’abbandono dei rifiuti

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV)

Articolo pubblicato su www.lexambiente.it

Il ricorso ai sistemi di video controllo del territorio, da parte degli enti locali, per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, è un fenomeno che in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. L’uso massiccio della videosorveglianza da parte dei Comuni è comunque, senza dubbio, strettamente connesso all’ innovazione normativa degli ultimi tempi che ha attribuito ai sindaci specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana[1]. Proprio perché investiti di questi nuovi poteri e competenze, l’art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11, ha previsto che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, oltre che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Il Garante, nel provvedimento generale del 2010 al punto 5.2., si occupa dell’uso dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e stabilisce << In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)>>. In considerazione di quanto riportato nel provvedimento prima dell’utilizzo dei sistemi di videocontrollo i Comuni devono dimostrare di aver attivato le classiche misure di controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di corretta applicazione delle disposizioni dettate dal Comune per la raccolta dei rifiuti senza ottenere positivi risultati. Può essere sicuramente sufficiente riportare tali condizioni negli strumenti regolatori che il Comune, nella sfera dell’autonomia dell’Ente, può adottare per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, non essendo più obbligatorio, dal 2010, l’ ”atto di documentazione delle scelte” (Regolamento). L’attivazione di qualsiasi sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, comporta l’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo N° 196/2003, mediante l’apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Le riprese filmate e l’estrapolazione dei fotogrammi per l’accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o ammnistrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti). Nei casi in cui le riprese filmate avvengono nel corso di indagini di P.G., esempio classico il controllo sulle discariche o altri aspetti penalmente rilevanti, gli obblighi d’informativa potrebbero essere omessi in base alla deroga prevista al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante. Negli ultimi tempi i Comuni stanno abbinando ai sistemi di videosorveglianza fissi, collegati alle centrali operative dei Comando di P.M., l’uso di apparati mobili del tipo “fototrappole” così come comunemente vengono chiamate, oppure “appariti di video riprese mobili”, che si stanno rilevando dei forti alleati in grado di aumentare l’incisività dei controlli con risultati efficaci ed efficienti in particolare se valutati in rapporto costo – benefici. Il basso costo delle apparecchiature ha spinto molti enti ad installare tale tipo di apparecchiature e non sempre chi li utilizza si è preoccupato di rispettare la complessa normativa vigente con il rischio di incorrere in sanzioni anche gravi. Proprio per questo è auspicabile che per ogni tipologia di impianto venga effettuata una verifica con la seguente conclusione: “L’impianto di videosorveglianza è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali datato 08 aprile 2010. Il titolare del trattamento rimane responsabile di tutte le violazioni connesse alla necessità e/o opportunità dell’impianto ed al complessivo trattamento dei dati personali.” La domanda nasce spontanea e cioè l’uso delle “foto trappole”, da parte dei Comuni, per accertare illeciti ambientali è lecito o meno?

La mia risposta è certamente si a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia. Proprio per le differenti caratteristiche e per l’uso specifico di tali apparecchiature è consigliabile che il Comune si dia delle regole conformandosi alle disposizioni vigenti in materia per evitare che gli operatori possano incorrere in responsabilità che potrebbero essere anche di carattere penale. E’ auspicabile che esse vengano riportate in un apposito regolamento della “videosorveglianza ambientale” proprio per dare maggiore trasparenza e tutela della privacy. Si ritiene inoltre opportuno, qualora i sistemi di video sorveglianza vengano usati per la contestazione degli illeciti in materia di rifiuti, che il Comune regolamenti dettagliatamente anche l’intera fase delle procedura di accertamento sin dal momento del posizionamento del sistema di video controllo, all’ asportazione dei dati dalle schede di memoria al processo di visione, estrapolazione dei fotogrammi(art 13 L.689/1981), verbalizzazione dell’illecito (ex art 14 L.689/1981) e conservazione dei dati per il processo sanzionatorio, tenendo quindi presente che i fotogrammi costituiscono quello che il Garante definisce “dato personale”. Come statuito da una recente sentenza della Suprema Corte[2], che richiama ulteriori pronunce giurisprudenziali sul punto, in linea con la lettura della definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del codice privacy fornita dall’Autorità Garante, non è possibile dubitare del fatto che l’immagine (fotogramma) costituisca dato personale, “trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”. Bisogna tenere bene in mente che gli operatori incaricati del processo di visione dei fotogrammi sono incaricati del trattamento dei “dati personali”, figura di primissima rilevanza nell’organigramma di privacy di qualsiasi struttura poiché, sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile (se nominato), egli è colui il quale, dietro apposita autorizzazione, effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. La definizione legislativa di ‘incaricati’ la troviamo, in primo luogo, all’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) che li identifica come ‘le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile’. La figura dell’Incaricato viene ulteriormente definita all’art. 30, comma 1, ove si sancisce che ‘Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite’. Logicamente va ricordato che per alcune tipiche attività, quali quelle di Polizia Giudiziaria, è necessaria, anche la relativa specifica qualifica, ex art. 57 C.P.P. .

Per concludere, si ritiene opportuno rammentare che il “Codice in Materia dei Dati Personali” prevede, in caso di utilizzo di sistemi di video controlli con l’ inosservanza della normativa, il blocco dell’attività di ripresa e l’inutilizzabilità dei dati raccolti, oltre alle sanzioni amministrative e penali, trattate negli articoli 161 e successivi, che possono essere aumentate in misura fino a quattro volte maggiore a seconda delle possibilità economiche del contravventore. In particolare, la sanzione prevista per l’omissione del cartello informativo va da 6.000€ a 36.000€ (Art.161). L’omessa o errata notificazione al Garante, laddove prevista, comporta una sanzione tra i 20.000€ ed i 120.000€ (Art. 163). La cessione illecita dei dati raccolti è punita con una sanzione da 10.000€ a 60.000€ (Art. 162). I danni (anche non patrimoniali) causati dall’inosservanza delle norme sono punibili con la reclusione da 6 a 24 mesi, e devono comunque essere risarciti (Art. 167). La dichiarazione di falsità al Garante, anche in fase di accertamenti, è invece punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Art. 168).

Ad ogni buon conto, pur se è possibile utilizzare i diversi sistemi di video sorveglianza per la lotta agli abbandoni dei rifiuti, occorre tener presente che:

•le immagini che riprendono una persona sono dati personali, così come i dati anagrafici o le ulteriori informazioni che consentono di identificare, in modo diretto o indiretto, una persona fisica;

•in base alla normativa privacy, il titolare del trattamento, è tenuto a segnalare la presenza delle telecamere attraverso apposito cartello informativo e a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal codice privacy e dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010;

•la normativa privacy trova applicazione sia nel caso in cui il sistema di videosorveglianza consenta la registrazione delle immagini, sia nel caso in cui permetta la loro solo visualizzazione.

Inoltre, è doveroso tener presente, che se la scelta delle tecnologie non è appropriata alle condizioni di applicazione, se è errato il posizionamento o il puntamento delle telecamere, se il personale di sorveglianza non è adeguatamente formato o non conosce la zona videosorvegliata e le procedure di verbalizzazione o ancora non sostiene con convinzione l’intervento, ben difficilmente si otterranno risultati positivi.

Novembre 2016

Dott. Giuseppe Aiello

Email giuseppeaiello.1@libero.it

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti. Docente Scuola Regionale di P.L. della Campania, Diritto Italia ecc.,

[1] V. l’art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; d.l. 23 maggio 2008, n. 92,convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, il cui art. 6 ha novellato l’art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell’interno ha stabilito l’ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (art. 3).

[2] sentenza n. 17440 del 2/09/2015 della Corte di Cassazione




La Regione Campania, ha approvato la nuova legge sui rifiuti.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 26 maggio 2016, è stata pubblicata, la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 a titolo “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. Dott Giuseppe Aiello, 4 giugno 2016

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale Lioni, AV

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 26 maggio 2016, è stata pubblicata, la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 a titolo “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. Il provvedimento, a firma dell’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, è stato approvato a maggioranza, con 25 voti favorevoli, 6 contrari del centrodestra, 7 astenuti del M5S e 8 non votanti. Secondo il Presidente della Commissione Ambiente, Gennaro Oliviero (Pd), che ha introdotto in aula il disegno di legge, “il provvedimento mette in campo una serie di misure per adeguare la gestione dei rifiuti in Campania alle regole dell’Unione Europea, inadempimento costato all’Italia un’aspra condanna della Corte di giustizia europea. Essa si ispira al principio dell’economia circolare per la progettazione e la produzione di beni riutilizzabili e detta, quindi, disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati, in coerenza con la normativa europea e con la legislazione statale. Sono 52 gli articoli contenuti nella nuova legge che si basano sul fondamentale riconoscimento, da parte della Regione, che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano. Finalmente quindi, possiamo dire che la “gestione dei rifiuti” viene in modo corretto considerata azione fondamentale di crescita sociale e tutela del territorio, assumendo, anche in Campania, un significato diverso e di distacco dalle vecchie logiche che hanno governato per decenni il business delle emergenze.

Nel provvedimento sono indicati gli obiettivi minimi fissati da raggiungere entro il 2020:

a) la raccolta differenziata al 65 per cento;

b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata.

Per raggiungere gli obiettivi su indicati la Regione adotta varie misure tra cui quella di assicurare incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni virtuosi che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano, nonché i migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di materia riciclata e con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;

L’art. 9 della legge in esame conferma il ruolo fondamentale esercitato dalla Regione nell’ambito della programmazione e gestione dei rifiuti così come previsto dall’art 196 del D.lgs 152/2006, tra i principali compiti ad essa attribuiti si legge che:

predispone, adotta ed aggiorna il PRGR, promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza, può concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero di materia prima e riutilizzo di rifiuti;

predispone linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, predispone linee guida e schemi tipo per l’elaborazione dei Piani di Ambito e individua i parametri in base ai quali l’Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune;

L’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani viene affidata ai Comuni che devono esercitarla, rigorosamente, in forma associata, essi concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l’utilizzo, in particolare, della frazione organica affinchè sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;

c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, sono previsti gli Ambiti territoriali ottimali (ATO): tre Ato per la Città Metropolitana di Napoli e un ATO per ciascuna delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. Ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD). I Comuni dovranno aderire all’Ente dell’Ambito Territoriale in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Il Piano d’ambito territoriale costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in attuazione del Piano Regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (che, insieme con il piano per i rifiuti speciali e quello per la bonifica delle aree inquinate, costituisce il quadro regionale della pianificazione regionale).

per scaricare la legge:

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface#1. PARTE PRIMA – ATTI DELLA REGIONE

Dott. Giuseppe aiello, C.te Polizia Municipale Lioni AV




Dal 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non potevate essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame, in modo maldestro tenta di vietare l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti. il Commento del dott. G.aiello ins.to 19.01.2016

Dott. Giuseppe Aiello

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. “Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Ambientale è legge dello Stato”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, annuncia l’approvazione del provvedimento a conclusione di un iter abbastanza lungo e travagliato. La Camera aveva approvato in via definitiva, in data 22 dicembre 2015, con 269 sì, 32 no e 11 astenuti, i 79 articoli del Collegato ambiente, erede del vecchio ‘Collegato’ alla legge di stabilità per il 2014, (Atto Camera n. 2093-B,) che contengono misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio ; esso ricalca senza modifiche il testo approvato al Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose variazioni e integrazioni rispetto alla versione originariamente approvata dalla Camera in data 13 novembre 2014.

Da una lettura frettolosa delle nuove disposizioni, ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emerse alcune novità che avranno incidenza notevole sui controlli ambientali in particolar modo quelli demandati in modo specifico e prevalente alle Polizie Locali. Tra queste spicca certamente il divieto, di buttare per terra rifiuti di piccola taglia e mozziconi di sigarette, introdotto con l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame.

Disposizione che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Certamente il tentativo, da parte del legislatore, di risolvere il problema dei piccolissimi abbandoni di alcune tipologie di rifiuti, creando uno strumento sanzionatorio ad hoc con forza persuasiva verso le incivili abitudini di chi “distrattamente” lascia cadere per terra chewing gum oppure fazzolettini di carta dopo essersi soffiato il naso, o ancora, scontrini fiscali all’uscita del bar e mozziconi di sigaretta dopo una “salutare fumatina” è, senza dubbio, meritevole di apprezzamenti positivi; basti pensare ai problemi che devono affrontare i Comuni connessi alla pulizia delle strade e la rimozione di dette sporcizie.

L’Italia, seguendo l’esempio di altri paesi europei, ha, per così dire, dichiarato guerra ai piccoli gesti di inciviltà. A Parigi dal primo ottobre scorso, infatti, chi getta per terra una gomma da masticare, una cicca di sigaretta o un pezzo di carta, viene punito con una sanzione di 68 euro, avendo la Francia rincarato le somme a titolo di sanzioni, già previste ma, limitate fino ad allora, a 35 euro.

Come è già avvenuto in passato, però, il nostro legislatore, quando è chiamato a legiferare in materia Ambientale, dà il peggio di sè, partorendo norme di difficile comprensione ed applicazione. Possiamo certamente dire che, anche con gli ultimi “Botti” di fine anno 2015, ha voluto mantenere la piena ed assoluta coerenza emettendo una disposizione, di grande civiltà, utilizzando, però, una “tecnica così confusionaria” tale da rendere il dispositivo di difficile applicazione e di scarsa utilità prevedendo un percorso alquanto tortuoso.

Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:

Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.

In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale autorità chiamata a decidere in caso di scritti difensivi (ex art 18 Legge 689/1981).

L’Art. 40 del nuovo collegato ambientale, per regolamentare la nuova fattispecie illecita relativa ai piccoli abbandoni dei rifiuti e dei mozziconi di sigarette, inserisce nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter, ed aggiunge due nuovi comma, il primo, 1 bis all’art 255 (già destinato a disciplinare le sanzioni amministrative nei casi di violazioni all’art 192 relativo agli abbandoni dei rifiuti) e il secondo comma con il 2 bis all’art 263 (che disciplina gli introiti sanzionatori dovuti per le sanzioni amministrative elevate alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006) ;

Vediamo in breve cosa avviene:

Con l’inserimento nel T.U.A. dell’ART. 232-bis (comma 3) si dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, mentre con l’art 232-ter si vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Come precisato innanzi tali divieti sfuggivano dalla disciplina del D.lgs 152/2006 in quanto, in questi casi, non veniva certamente applicato l’art. 192 del citato dispositivo, piuttosto i Comuni regolamentavano tali fattispecie illecite nei propri regolamenti di igiene o in apposite ordinanze prevedendo sanzioni amministrative specifiche ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 con introiti a carico dello stesso Comune.

Il legislatore invece, con l’art 40 della legge 221/2015, ha voluto prevedere un regime sanzionatorio che fosse di applicazione omogenea su tutto il territorio Nazionale, stabilendo che, nei casi di abbandoni di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ( art. 255 c 1 bis T.U.A.).

Sbagliare è umano perseverare è diabolico! In definitiva il legislatore “casca nuovamente”, così come ha già fatto nel caso degli abbandoni dei rifiuti pericolosi (disciplina che si rinviene nei combinati disposti artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006) creando un percorso tortuoso di difficile applicazione.

Chiariamo il senso di questa affermazione: per le violazioni dovute ai piccoli abbandoni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) verrà contestata la violazione , così come stabilito dell’art. 14, legge 689/1981, con la possibilità, da parte del contravventore, di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta, facoltà stabilita dall’art 16 della citata legge, quindi, nel caso di specie, Il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni una somma pari a euro 50, quale 1/3 della sanzione massima prevista. Nelle ipotesi di abbandoni di mozziconi, invece, è stabilito che la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, in tal caso però, a differenza di ciò che la maggior parte dei lettori è indotto a credere (legislatore incluso), ovvero, che sia possibile il pagamento del doppio di 50 euro con un equivalente di euro 100, si scopre che è impossibile applicare l’istituto del pagamento in misura ridotta, non essendoci la compatibilità con l’art 16 della 689/1981, in considerazione che tale dispositivo prevede che: <<E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione>>. Quindi, nel caso degli abbandoni dei mozziconi, non essendo previsto il minimo e il massimo edittale, ma, semplicemente che la sanzione è aumentata fino al doppio, non sarà possibile per il trasgressore rimediare velocemente con il pagamento in misura ridotta, con aggravio del procedimento a carico sia degli organi accertatori sia per l’Autorità Ammnistrativa preposta. Nello specifico, nei casi di accertamento di violazioni al divieto di abbandonare mozziconi di sigarette l’agente accertatore dovrà contestare la violazione all’art 232 bis c.3 (divieto di abbandono mozziconi) e dovrà dare atto nel verbale che, per tale violazione, non è previsto il pagamento in misura ridotta; di conseguenza, alla stregua di quello che accade per le violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti pericolosi, (artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006), dovrà trasmettere, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, così come disposto dall’art 17 L.689/1981, alla competente Autorità Amministrativa, per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi, costringendo, così, la stessa Autorità alla redazione di un ordinanza ingiuntiva che dovrà poi notificare alla parte. Il trasgressore, ricevuto il verbale e ritendo di dover corrispondere la somma per la violazione commessa, dovrà attendere l’invio dell’ordinanza ingiuntiva che conterrà certamente oltre alla somma dovuta per la violazione prevista anche le somme a titolo di spese di procedimento e notifica con un ingiustificato aggravio dei costi.

I problemi non finiscono certamente qui, infatti, se il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione, dimentica di modificare l’art. 262 T.U.A. che individua l’Autorità preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A..

Tale distrazione ha un’ ulteriore ricaduta negativa sul procedimento.

Infatti, la maggior parte dei lettori ricorderà che, ai sensi dell’art 262 T.U.A., diversamente da quello che avveniva nel decreto Ronchi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006, provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.

Assurdo ed inaccettabile il risultato: poiché le violazioni ai nuovi divieti di abbandonare i mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccole dimensioni, rientrano nelle ipotesi previste dai nuovi artt. 232 bis , 232 ter e, come rilevato dall’art 262 T.U.A, i Comuni sono competenti solo per le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, consegue che sarà la Provincia l’autorità preposta alla determinazione/ ingiunzione della somma da pagarsi per le violazioni agli artt. 232 bis e ter (divieto di abbandono mozziconi e piccoli rifiuti) e quindi anche quella preposta a ricevere gli scritti difensivi avverso a tali verbali di contestazione.

Quindi l’organo accertatore, nei casi di contestazioni di violazioni all’art 232 bis c.3 ( per aver buttato a terra un mozzicone di sigaretta), dovrà, ai sensi degli artt. 255 c.2 bis e 262 T.U.A., trasmettere il verbale con le prove dell’avvenuta contestazione o notificazione alla Provincia la quale dovrà procedere ad emettere Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 18 L.689/1981.

Tutto ciò nella pratica sarà possibile?

Cosa faranno in realtà le Provincie nel momento in cui si vedranno spedire (dai Comuni) migliaia di mozziconi per terrà?

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti e quello della competenza sottratta ai Comuni ed erroneamente, dal 2006, attribuiti alle Province, torna, proprio con l’art 40 del collegato ambientale, nuovamente alla ribalta, in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi, così come dovrebbe essere anche per le nuove disposizioni introdotte dall’art 40 in esame.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore.[1] A distanza di oltre dieci anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato erano stati interessati esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi (Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo) senza logicamente alcun riscontro.

Si rileva che l ’ANCI, sollecitata in merito in modo assillante da chi scrive, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti, e dato che il suggerimento non aveva sortito alcun effetto,l’ANCI ha ritenuto opportuno riproporre la questione al nuovo Governo.

Si sperava che “IL Governo Renzi” valutasse positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

Poteva essere la volta buona di correggere vecchi errori, modificando gli artt. 262 e 263, che hanno di fatto impedito ai Comuni di introitare, dall’approvazione del T.U.A., aprile del 2006, le somme spettanti per gli abbandoni dei rifiuti e riconoscere, lo stesso Comune, quale autorità amministrativa in relazione alle violazioni concernenti gli abbandoni dei rifiuti.

Così non è stato.

Spero per il futuro in leggi ambientali comprensibili e facili da applicarsi perché il primo problema da risolvere nella Legislazione Ambientale Italiana è quello di decodificare incomprensibili e, come in questo caso, inaccettabili norme, al momento non ci resta che applicare quanto sancito dalla nuova legge così come indicato nello sotto riportato prospetto.

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo
  Illecito

 

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione P.M.R. Autorità

Comp.

1

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 da € 30

a € 150

 

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di   rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

 

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

 

18 gennaio 2016

Dott. Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] relazione  IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA  24-26 ottobre 2011 Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A.  che costa caro ai Comuni,  g. aiello.




EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO: Il punto di vista dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Pubblichiamo con piacere l’articolo che ci è stato inviato dagli amici dell’Associazione Nazionale coordinamento Camperisti sulle problematiche ambientali. ins.to 9.01.2016 g. aiello

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COORDINAMENTO
CAPERISTI

www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it

 

EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Prima la conoscenza di come il traffico, le molteplici lavorazioni,

gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici possono provocare

inquinamenti sulla qualità dell’aria con effetti dannosi sulla salute degli abitanti.

Poi il come possono e debbono combatterlo con azioni concrete

chi abbiamo eletto a rappresentarci nelle istituzioni pubbliche.

 

La lotta all’inquinamento e la prevenzione dei rischi per la salute sono priorità nazionali, che devono essere condotti senza generare effetti insostenibili sul piano economico e sociale e senza violare i parametri di stabilità economica comunitari, ma senza infingimenti o incertezze, da integrarsi con l’attuazione di altre politiche settoriali (energetiche, agricole, dei trasporti).

Prima di tutto occorre focalizzare i tre fattori da prendere in considerazione:

  1. la specificità delle condizioni meteoclimatiche del nostro paese che, soprattutto nel bacino padano, favoriscono l’aumento delle concentrazioni di PM10 nell’aria. Si tratta di una caratteristica del territorio che non può essere modificata, e proprio per questo non va ignorata, ma chi abbiamo eletto a rappresentarci nelle istituzioni pubbliche devono attuare strategie particolari d’intervento;
  2. l’eterogeneità delle emissioni, e alla conseguente necessità di tenere conto simultaneamente delle emissioni naturali e di quelle antropiche e della circolazione di inquinanti su scala continentale e globale;
  3. il divario tra la natura globale del fenomeno e la scala generalmente locale delle misure di prevenzione. Sebbene, infatti, la competenza in materia di pianificazione delle attività di valutazione e gestione della qualità dell’aria spetti alle autorità regionali, l’inquinamento atmosferico non si arresta ai confini amministrativi regionali. Ecco perché è necessaria una politica trans-regionale e coordinata.

 

Nel documento diffuso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal titolo: Gruppo di lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico – Decreto 756 del 28/12/2011 – DG Valutazioni Ambientali (DVA) – Documenti tecnici – a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo, a disposizione del Governo dal lontano Luglio 2012 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/gdl_riduzione_inquinamento_atmosf_prefazione_doc_tecnico.pdf) vediamo che apre indicando ben 17 contributi nei diversi settori emissivi che hanno costituito la base conoscitiva per l’elaborazione dei documenti sui comparti più importanti ma che, nella realtà quotidiana, sono stati poi minimizzati e/o ignorati. Eccoli:

  1. Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali.
  2. Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate.
  3. Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico.
  4. Settore industriale: margini d’intervento sui piccoli impianti.
  5. Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica.
  6. Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico.
  7. Interventi sul trasporto passeggeri.
  8. Interventi sul trasporto merci e multimodalità.
  9. Interventi su agricoltura e ammoniaca.
  10. Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.
  11. Aspetti scientifici e di conoscenza del problema.
  12. Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni.
  13. Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti.
  14. Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato.
  15. Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione.
  16. Stato delle conoscenze e informazioni circa il traffico autostradale di passeggeri e merci.
  17. Stato degli inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica.

 

Un documento di 156 pagine al quale si contrappongono ancora interventi locali centrati sul blocco del solo traffico e/o a emanare limitazioni senza che abbiano alla base una possibilità di verifica e controllo.

 

Nell’attesa che il Governo di turno sia in grado di utilizzare questo studio nonché quanto si deduce consultando http://www.globalengineering.info/file/Le%20Strade-dic05.pdf e http://www.globalengineering.info/file/Dossier%20Fotocatalisi.pdf, il nostro diritto-dovere di cittadini a proposito del contenimento dell’inquinamento atmosferico è di ricordare che:

 

  1. Tutto il traffico dei 47.936.938 veicoli registrati in Italia al 31 dicembre 2008 (36.105.183 autovetture, 5.859.094 motocicli, 3.914.998 autocarri trasporto merci, 300.890 motocarri e quadricicli trasporto merci, 203.212 autocaravan, 97.597 autobus, 1.455.964 altri) influisce solo per il 25% all’inquinamento atmosferico mentre, come si dice in economia, spostando nello spazio le merci, produce sviluppo indispensabile al paese. Il limitarne la circolazione stradale è un suicidio socio-economico.
  2. Per contenere il rialzo delle polveri prodotto dal nostro semplice camminare (quando Firenze fu bloccata per la manifestazione dei 25.000 NO Global, le centraline dei viali percorsi superarono il PM10) e anche da veicoli elettrici, biciclette, eccetera; di conseguenza, a livello europeo (e non solo) serve tenere sotto controllo lo sviluppo e l’impatto tecnologico dei mezzi di trasporto che via via si utilizzeranno.
  3. Riguardo al traffico, invece, è indispensabile che il Governo di turno segua il regolamento comunitario che invita gli Stati membri a dare agevolazioni a chi acquista pneumatici a più bassa resistenza al rotolamento, poiché fanno consumare meno carburante, con la conseguente riduzione delle emissioni dannose. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (Testo rilevante ai fini del SEE – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222).

 

  1. Gli oltre ottomila sindaci non hanno mappato (sono all’oscuro) tutte le attività industriali, agricole, commerciali e artigianali che producono inquinamento atmosferico, quindi sono incapaci di adottare provvedimenti efficaci (esempio concreto si è visto in questi giorni: nelle maggiori città che hanno adottato il fermo dei veicoli, l’inquinamento è rimasto stabile e in alcuni casi aumentato). Il non voler accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando sul territorio aperti gli uffici per i servizi ai cittadini) e non voler conoscere i dati è un suicidio socio-economico.
  2. Gli oltre ottomila sindaci non verificano dove finiscono i soldi che i cittadini sono obbligati a versare per la revisione delle caldaie (si tratta di milioni di euro) che dovevano e devono servire per pagare il personale da inviare a effettuare controlli programmati resi pubblici in modo da evitare le elusioni a dette verifiche da parte dei cittadini e società.

 

  1. È assurdo che un Comune chieda ai cittadini il pagamento del suolo pubblico in presenza di una ristrutturazione visto che sono sempre interventi tesi al decoro pubblico e al risparmio energetico (meno consumo elettrico e/o gas e/o gasolio per il riscaldamento degli edifici e conseguente minor spesa per i cittadini nonché meno immissione di fumi nell’aria).
  2. Gli oltre ottomila sindaci, per comprendere da dove proviene l’inquinamento, devono chiedere all’ARPA di riferimento di analizzare nel dettaglio la composizione e la correlazione delle polveri sottili. Senza detti dati, aggiornati e diffusi semestralmente, ogni intervento è pura ipocrisia, tesa ad aspettare che il vento e la pioggia rimandi l’emergenza alla prossima volta. Per quanto detto, l’inquinamento atmosferico (che produce costi socioeconomici causati da malattie e morti) non si combatte con editti o chiacchiere ma conoscendone tutti i fattori, adottando precise azioni nei confronti del settore che producono soprattutto il 75% dell’inquinamento e verificando a campione chi le elude.
  3. Il Governo di turno deve prendere atto, quindi provvedere a evitare l’aumento dell’inquinamento derivato dai contenziosi che richiedono il consumo di tonnellate di carta. Per rimanere nel concreto, eccone un esempio: entro gennaio 2016 dobbiamo pagare la tassa TV, quindi al Governo il dovere di comunicare subito ai cittadini che hanno più contratti elettrici e una sola tassa TV da pagare, a chi devono segnalare via PEC e/o FAX di non fargli pervenire tutte le fatture contenenti tale tassa. Se non vi provvedono ci saranno decine, centinaia di contenziosi con relativi consumi di carta e carburanti.
  4. Per contenere il rialzo delle polveri è di primaria importanza la puntuale programmazione del lavaggio di strade e marciapiedi, avendo l’accortezza di aumentarne la frequenza in particolari periodi di criticità. A questo riguardo è bene tener presente che operare in questo senso sarebbe un valido presidio per la tutela dell’igiene pubblica perché si eliminerebbero le evacuazioni fisiologiche di uccelli migratori, cani, gatti, piccioni, topi… e quelle degli esseri umani che in assenza di gabinetti sono portati a espletare le loro esigenze fisiologiche all’aperto. Appare opportuno che gli sforzi dei responsabili della qualità dell’aria siano orientati più efficacemente alla limitazione dei “precursori” del fenomeno del risollevamento delle polveri sottili, ossia a evitare che le strade e i marciapiedi, per vari motivi, vengano sporcati; coerentemente con il vecchio adagio che mantenere pulito è meglio che pulire.

 

 

IL PRODUCI RICORSI E CONSUMA CARTA

Da: ADUC – Associazione Diritti Utenti e Consumatori [mailto:comunicati@aduc.it]

Imposta/canone Rai in bolletta. Sito ufficiale offline: a chi rivolgersi? Non chiedetelo alla RAI

Firenze, 31 dicembre 2015. Fino all’anno scorso, proprio in questo periodo e fino al 31 gennaio andavano in onda, sui canali Rai, le pubblicità progresso che promettevano ricchi premi a chi avesse pagato il canone Rai. Lo ricordate, vero? Si chiamava “Telefortuna” ed era un concorso a premi per i “vecchi e nuovi abbonati RAI”, con sorteggio di10 viaggi per assistere alla finale del Festival di Sanremo e altri 10 viaggi per assistere ad un’altra trasmissione RAI… Tralasciamo qualsiasi commento su un Paese che promette premi della lotteria ai cittadini che pagano le tasse. Andiamo avanti. Proprio quest’anno che cambiano le modalità di riscossione del canone (ma ci saranno ancora ricchi premi e cotillons?), e a un mese dalla scadenza del pagamento della tassa sulla detenzione di una tv, nessuna pubblicità progresso, e nessuna possibilità di contattare la RAI per chiedere chiarimenti: il sito della RAI dedicato al canone è offline (http://www.abbonamenti.rai.it/). La legge di stabilità – che modifica le modalità di riscossione del canone Rai dal 2016 – è stata definitivamente approvata da poco più di una settimana, e i contribuenti cercano di capire cosa cambia, cosa fare e come farlo per non diventare evasori fiscali. Due sono le domande principali: Chi non pagherà questa tassa con la bolletta entro quando dovrà pagarla? Entro il 31 gennaio 2016 come sempre? La dichiarazione che non si detengono apparecchi, per non pagare il canone del 2016, entro quando va fatta? La legge di stabilità non specifica nulla e la RAI, anziché fornire chiarimenti e specificare cosa fare nel frattempo, pensa bene di mettere offline il sito internet dedicato, senza nemmeno indicare un numero di telefono da chiamare. Al posto delle informazioni all’utenza, una paginetta con quattro informazioncine, reperibili ovunque sul web. Il 31 gennaio 2016 rimane il termine per il pagamento per chi non ha un’utenza elettrica intestata? Non chiedetelo alla RAI, a pagare e a morire c’è sempre tempo….

Canone Rai in bolletta:

http://www.aduc.it/comunicato/imposta+canone+rai+bolletta+sito+ufficiale+offline_23782.php

Cosa cambia http://www.aduc.it/articolo/canone+rai+bolletta+rivoluzione+non+proprio_23761.php

Come disdire il canone RAI http://www.aduc.it/comunicato/disdici+canone+rai_14572.php

Emmanuela Bertucci, legale ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori)

http://www.aduc.it – Ufficio stampa 055 290606 – ufficiostampa@aduc.it

http://www.aduc.it/comunicato/roma+capitale+storni+portano+tubercolosi_23788.php

 

 

IL DOVERE DI LAVARE LE STRADE

COMUNICATO STAMPA ADUC

Roma Capitale. Gli storni portano la tubercolosi

Roma, 04.01.2016. Nelle feci degli storni, che ricoprono il manto stradale, può annidarsi il germe della tubercolosi. Oltre a rendere scivolose le strade e a colpire i passanti, gli escrementi degli storni possono contenere il mycobacterium tubercolosis avio, un ceppo parente del germe della tubercolosi umana, che è resistentissimo: essendo ricoperto da uno strato ceroso, può rimanere mesi nelle feci che gli storni lasciano sulle strade e che una volta seccati, vengono polverizzati, trasportati dal vento e respirati dall’uomo insieme al batterio. Il mycobacterium avio può provocare la tubercolosi nell’essere umano, specie in soggetti debilitati e nei bambini che sono a minor distanza dal suolo. La soluzione sarebbe quella di una frequente pulizia delle strade e di avviare operazioni di contenimento della presenza degli storni. Lo scrivemmo nel 1998 (!!!) al Sindaco di Roma di quell’ epoca, Francesco Rutelli. Sono passati ben 17 anni e tutto è come allora. Primo Mastrantoni, segretario Aduc Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – http://www.aduc.it

Ufficio stampa: 055 290606 – ufficiostampa@aduc.it

 

 

NON ULTIMO PER IMPORTANZA STRATEGICA

Nel trattare la tematica dell’inquinamento, non si può tralasciare di far osservare anche l’incidenza che ha su di esso il flusso demografico (l’Italia è il quarto paese dell’Unione europea e, dall’unità d’Italia a oggi, la popolazione è passata da 20 a oltre 60 milioni. Tutti in un territorio che, nonostante il 75% fosse addetto all’agricoltura vide partire la grande emigrazione perché non poteva produrre alimenti per tutti, figuriamoci oggi dove solo il 2% è impiegato nell’agricoltura e in 100 anni siamo passati da 30 a 20 milioni di ettari di terreno utile per l’agricoltura, perdendone la pazzesca cifra di 10 milioni poiché abbandonati o cementificati. I dati aprendo http://www.nuovedirezioni.it/dett_numero_2.asp?id=21). È pertanto auspicabile che l’Europa (e non solo) attivi una politica di controllo sui flussi demografici, onde evitare ricadute socioeconomiche e ambientali che un simile problema può comportare. Non affrontarlo con la dovuta sollecitudine, può portare a traumatiche conseguenze qualora ci trovassimo ipso facto di fronte a una simile evenienza. E perciò, è di fondamentale importanza che gli attuali governanti (mondiali) non abbiano a scaricare questo gravoso compito sulle spalle dei futuri governanti e, soprattutto, tragicamente, sui nostri nipoti. Il comunicato stampa del Centro Nazionale delle Ricerche evidenzia la drammaticità della situazione inerente l’aumento demografico.

 

 

Fame d’acqua

17 settembre 2015                            comunicatistampa@UFFICIOSTAMPA.CNR.IT

Una gestione che tenga conto del nesso ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’ è la chiave per far fronte all’emergenza idrica che potrebbe profilarsi nel futuro, con una previsione per il 2050 di un incremento del 55% del fabbisogno di acqua e del 60% di cibo. Un workshop di due giorni organizzato da Cnr e dal Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, in collaborazione con Fao e Unesco, affronterà la tematica con esperti internazionali e illustrerà anche le buone pratiche per un uso sostenibile di questo bene

Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello globale (circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione mondiale fino a 9-10 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in aumento del 60%. Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che prevedono un incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed al consumo umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale.

Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è al centro di un workshop internazionale che si terrà a Milano (18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00 Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in collaborazione con Fao e Unesco-International Hydrological Program. L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert. La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visione condivisa e comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale. Molti saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale. Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.

Roma, 17 settembre 2015

 

 

Fuochi d’artificio: belli ma micidiali per la salute

Gli spettacoli pirotecnici costano moltissimo (denaro che può e deve essere invece utilizzato per assistere i bisognosi), durano pochi minuti, sono bellissimi, creano allegria e stupore. Purtroppo una società civile ha il dovere di metterli al bando perché abbiamo scoperto che contribuiscono all’inquinamento atmosferico disperdendo sostanze velenose nell’aria, sugli edifici e sulle strade, con conseguenze a lungo termine. Infatti, il processo di fabbricazione dei fuochi d’artificio prevede l’utilizzo di centinaia di composti, che poi vengono rilasciati nell’aria e nel territorio. Tra questi sono descritti: Per i fumi: arsenico, antracene, tetracloruri. Per luci bianche o colorate: alluminio, clorati vari, cloruro mercuroso, nitrati, ossalati, perossidi, solfati e solfuri. Per effetto <getto> : filiera, formata da piccoli aghi di metallo. Per effetto <fischi>: acido gallico, acido picnico. Per colori azzurro: solfati di rame. Per effetto <scie>: ferro, carbone amorfo. Per colori verde: clorato di barite. Per colori rosso: clorato di stronziana. Per altri effetti: piombo. Nel Web ( http://www.eticamente.net/821/botti-e-fuochi-dartificio-lista-sostanze-velenose.html) si può trovare e leggere tantissima documentazione. I fuochi d’artificio sono azionati da polvere pirica nera (polvere da sparo denominata AKA). Questa sostanza è costituita da un ossidante (nitrato di potassio), un combustibile (carbone), e un acceleratore (zolfo). Per ogni 270 grammi di polvere nera usata, 132 grammi di biossido di carbonio vengono immessi nell’ambiente, soprattutto nell’aria sotto forma di micropolveri sottili. Il resto si trasforma in solfuro di potassio ed azoto, sempre sotto forma di micropolveri sottili ed ultrasottili. Milioni di tonnellate di fuochi d’artificio sono sparate e quanto inquinamento hanno determinato? A Milano l’Arpa rileva dal 2001 che l’incremento di polveri sottili e ultra sottili, nelle ore successive al Capodanno, è pari a + 35%. Quando poi si è controllato il dato 2008, si è rilevato che il giorno di capodanno la concentrazione PM10 era superiore di ben tre volte il valore limite di 50 microgrammi/m3, valore che si poteva attribuire solo alla combustione dei fuochi pirotecnici. Questi riscontri sono stati la motivazione adottata dal sindaco Giuliano Pisapia a vietare i fuochi, nel 2011 e 2012 in coerenza alle ordinanze antismog adottate precedentemente. Si calcola che dopo di allora, siano state ben duemila le Ordinanze simili in tutta Italia. È in atto da anni una ricerca per fuochi d’artificio ECO, cioè eliminare l’ossidante per ridurre gli additivi metallici, ridurre i fumi, eliminare il perclorato e bario ma non eliminano il problema generale tanto più che la maggior parte dei fuochi d’artificio nel mondo sono prodotti in nazioni dove non ci sono controlli sui materiali utilizzati.

NON ULTIMO, alle motivazioni ecologiche si aggiunga anche l’inquinamento acustico che gli spettacoli pirotecnici creano, infatti, migliaia di animali fuggono o subiscono conseguenze anche mortali per lo spavento dai botti (ben seimila nel solo 2012.) Pertanto, c’è il dovere di mettere al bando i fuochi d’artificio perché producono inquinamento acustico che ha effetti dannosi sì sugli animali domestici e di allevamento ma spesso dimentichiamo che ha effetti micidiali sui i disabili psichici, soprattutto gli autistici. Un GRAZIE a LA NAZIONE che ha dato spazio a questa la lettera di Alessandro Benelli e rilanciata da Press-IN anno VIII / n. 8 – Argomenti correlati: Disabilità psico-cognitiva. Per leggere l’articolo originale http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=45130. Press-IN è un servizio offerto dall’associazione Lettura Agevolata Onlus. Per informazioni e segnalazioni: info@letturagevolata.it.

La Nazione del 03-01-2016 – ‘Botti, chi pensa ai ragazzi autistici?’

Negli ultimi giorni ho letto vari articoli e visto varie trasmissioni televisive dedicate ai «botti di capodanno» e ai loro effetti dannosi su animali domestici ma soprattutto, nelle zone di campagna, su cavalli e capi di grossa taglia. Negli anni l’unica preoccupazione è stato il benessere degli animali. Qualcuno, pubblicamente, si è mai posto il problema degli «animali umani», i disabili psichici, soprattutto gli autistici, e delle loro reazioni a tali manifestazioni rumorose? Non sono geloso degli animali, che amo, ma rivendico una sorta di parità sociale, anche se ancora non abbiamo pensato ad un ‘negozio specializzato in abbigliamento per ragazzi autistici’ … siamo rimasti indietro. L’attenzione a certe problematiche si vede anche da queste piccole cose; i ragazzi affetti da autismo non esistono solo per gli eventi con presenza del politico di turno. Per cui «cari sindaci, amanti dei cavalli, l’ippica è un bello sport». Buon anno (ma senza fuochi d’artificio) a tutti.

di Alessandro Benelli per Marco

 

 

Sono passati 11 anni e con quali risultati?

Decreto del 1 aprile 2004, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.84 del 9 aprile 2004.

la Scheda tecnica n. ST-001. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico”, che è quella che riguarda il tema in atto. Scheda facente parte dell’allegato del quale fa riferimento il decreto (Art. 1. Individuazione delle linee guida. Comma 1. Sono individuate le linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale, così come riportate nell’allegato 1.)

Un allegato di 14 pagine comprendente le seguenti schede:

Scheda tecnica n. MR-001. – 1 Argomento: Linee guida VIA

Scheda tecnica n. MR-002. – 1 Argomento: Inquinamento acustico di infrastrutture di trasporto

Scheda tecnica n. MR-003. – 1 Argomento: Metodologia per la valutazione dell’inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante

Scheda tecnica n. MR-004. – 1 Argomento: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLI sull’applicazione e sull’efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE) – Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva VIA

Scheda tecnica n. ST-001. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico

Scheda tecnica n. ST-002. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento delle acque e dei suoli

Scheda tecnica n. ST-003. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico

Scheda tecnica n. ST-004. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico e atmosferico

Scheda tecnica n. ST-005. – 1 COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico ed energia fotovoltaica.

In conclusione, buoni propositi che poi, alla prova dei fatti, non sono stati attuati e l’emergenza continua, producendo limitazioni dannose in attesa del vento e della pioggia.

 

Cordiali saluti e a leggervi, ricordandovi di essere sobri, pazienti, di non disperarsi mai dinanzi a un disinteresse diffuso e di non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo conseguito.

Pier Luigi Ciolli, coordinatore editoriale delle riviste

 www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it

 




Polizia Ambientale le novità introdotte dalla legge 68/2015 sugli ecoreati

‘ La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”:

il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali.

 

Ottobre 2015

 

Dott. Giuseppe Aiello *
 

PREMESSA

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”
  2. La Parte VI Bis del D.lgs 15272006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
  3. La Nuova procedura della prescrizione
  4. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015
  5. MODULISTICA

*dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale, docente e consulente Ambientale della Scuola di Formazione di DirittoItalia.it . È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

L’opera è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

 

 

 

 

Premessa.

IL 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, ed ha aggiunto nel D.lgs 152/2006 ( T.U.A.) una nuova parte VI bis.

I così detti “eco delitti” introdotti dalla nuova legge sono stati accolti con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF. Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”. La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti.

L’Europa con Direttiva U. E. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente chiedeva da tempo, agli stati membri, l’introduzione di misure altamente dissuasive contro i crimini ambientale si legge a tal proposito nella direttiva che le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività” al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Bisogna riconoscere che l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, nel nuovo titolo VI bis del C.P., viene a colmare una (delle tante) lacuna della normativa vigente ma questo è solo un dei due aspetti introdotti dalla nuova legislazione infatti le nuove disposizioni hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al sistema punitivo dei reati contravvenzionali previsti nel T.U.A. ed hanno per questo stravolto il ruolo degli organi di P.G. deputati all’accertamento di talune fattispecie di illeciti c ontravvenzionali. Per questo possiamo certamente dire che la Legge 68/2015 si presenta come una medaglia a due facce, quella più nota è data dal l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, quella meno appariscente, ma per questo non priva di ricadute (negative) sul sistema dei controlli, si caratterizza dalla modifica al D.lgs 152/2006 con l’introduzione della parte VI bis (artt. 318-bis, 318-ter,318-qauter, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies) di una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, che prevede una nuova causa di estinzione del reato, il cui ambito applicativo rimane peraltro incerto, a causa di alcune incongruenze testuali. In effetti la nuova modifica al T.U.A. si pone la finalità, in taluni casi, di estinguere i reati ambientali contravvenzionali contenuti nel citato provvedimento (T.U.A.), subordinandoli all’adempimento, da parte del trasgressore, di una prescrizione, impartita a sua volta dalla P.G., e al pagamento di una sanzione amministrativa ammessa al posto dell’ammenda. Le disposizioni neo introdotte vanno di fatto a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente, rivoluzionando in tale contesto il ruolo della P. G. e dell’autorità giudiziaria.

Se si considerano le difficoltà applicative dell’intero impianto legislativo introdotto con la L.68/2015, le aspettative repressive collegate alla riforma rischiano, dunque, di rimanere profondamente deluse. L’operare congiunto dei due fattori appena menzionati, vale a dire, la scomparsa della barriera deterrente dovuta alla trasformazione dei procedimenti contravvenzionali ambientali in illeciti Amministrativi da un lato, e lo sporadico ricorso ai delitti appena coniati, dall’altro lato, potrebbero invero far abbassare in maniera significativa il livello di effettività della tutela dell’ambiente; così sconfessando almeno in parte l’obiettivo ispiratore dell’intera riforma che invece era indirizzata a realizzare un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione e repressione delle offese ecologiche.

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Le principali novità della riforma degli ecoreati sono senza dubbio determinati da un cambiamento davvero radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

1) introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i delitti ambientali[1];

2) prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;

3) estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;

4) modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

La prima significativa novità è certamente costituita dall’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale il cui maggior rigore repressivo è reso evidente[2] da :

1) gli elevati livelli edittali di pena previsti che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi;

2) la scelta di un modello punitivo “totale” che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente;

3) la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza un nuovo di “dolo specifico ambientale”;

4) l’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2).

5) la previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui, come è evidente, l’offesa punita si rivolge soltanto indirettamente verso il bene ambiente e incide invece direttamente sulle funzioni amministrative di governo dello stesso.

Le nuove disposizioni introdotte con la L.68/2015 devono certamente essere prese in considerazioni nel quadro di altre importanti riforme di recente coniate dal legislatore penale, ed in particolare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla delega in materia di pena detentiva domiciliare.

Ebbene, i nuovi delitti ambientali, per lo meno quando realizzati con dolo, sfuggono alla scure dell’art. 131-bis c.p., in quanto si collocano ampiamente al di sopra del limite edittale di pena previsto dalla nuova causa di non punibilità; e per la medesima ragione, essi non verrebbero toccati neanche dall’introduzione della pena detentiva domiciliare, ove questa venga varata in piena conformità alle linee guida dettate nella delega. Il che dimostrerebbe quanto sia considerevole il “peso” assegnato ai nuovi ecoreati dal legislatore, che li ha formulati in modo da renderli immuni a qualunque possibilità di flessibilizzazione in sede applicativa del relativo rigore sanzionatorio, ad esclusione delle riduzioni di pena previste dalle attenuanti speciali per essi appositamente coniate.

Il corpo normativo della L.68/2015 così come già anticipato nella premessa, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell’ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell’articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l’ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l’ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi.

Il nuovo Titolo del codice penale prevede 6 nuove fattispecie di reati contro l’ambiente:

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·         delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·         di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

·         Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·         reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·         reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·         reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·         un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

·         un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·         un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

La legge in esame introduce anche la disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, prevedendo che chiunque si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze derivanti dall’attività illecita, provvedendo alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, potrà beneficiare di una riduzione della pena dalla metà a due terzi. Nel caso in cui si aiuti concretamente l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dell’illecito si applicherà una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Infine, è importante segnalare che in caso di condanna o patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi reati ambientali il giudice dovrà sempre ordinare la confisca dei beni coinvolti nel reato ed il ripristino dello stato dei luoghi.

  1. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”

Su una novità così importante, “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale” introdotta nel T.U.A. dalla legge 68/2015 si è parlato veramente poco e senza offrire posizioni chiare di garanzia procedurale per gli addetti ai lavori, lo dimostra il fatto che sono, purtroppo, moltissimi gli organi di P.G. che operano ignari delle nuove disposizioni mentre molti altri si dimenano nella più grande confusione operativa con evidenti difficoltà per la redazione degli atti necessari a garantire le nuove procedure.

Sarebbe stato necessario ricevere, all’indomani dell’introduzione delle nuove disposizioni, indicazioni chiare e precise (ed univoche) da parte degli organismi deputati alla materia si registrano invece posizioni diverse, ed in certi casi inconcludenti, sono poche infatti le linnee guide complete fornite dalle Procure Italiane[3] alle proprie Polizia giudiziarie mentre il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali[4], non ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento della prescrizione. Logicamente in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a quest’ultimi.

La Legge 68/2015, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” prevedendo una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale consistente nell’adempimento delle prescrizioni specificamente imposte dall’Autorità di vigilanza all’atto dell’accertamento della contravvenzione ambientale, e accompagnato dal contestuale pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Tale moderno istituto – richiama misure deflattive delle pene tradizionali in materia ambientale già ampiamente sperimentate in altri ordinamenti ossia in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].   Il raffronto tra la neo introdotta disposizione e l’assomiglianza con l’art 301 del D.lgs 81/2008 è impressionante così come si potrà rilevare dallo schema di sotto riportato, praticamente il legislatore si è limitato a fare un copia ( dal D.lgs 81/2008) ed un incolla nella nuova parte VI bis del T.U.A.

T.U.A. Parte VI Bis D.lgs 152/2006 T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008
318-bis.

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 301.

Applicabilita’   delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle   contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul     lavoro   previste   dal     presente decreto nonche’   da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in   materia di prescrizione ed   estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Decreto legislativo 152/2006

318-ter. Prescrizioni

1Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

«Art. 20 (Prescrizione)>>.

– 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione   accertata, l’organo di   vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al   contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine   non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e’ prorogabile a   richiesta   del     contravventore, per la   particolare   complessita’     o       per     l’oggettiva     difficolta’         dell’adempimento. In   nessun caso esso puo’ superare i sei        mesi.     Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non         imputabili al   contravventore determinano un ritardo nella         regolarizzazione, il   termine di sei   mesi puo’ essere       prorogato   per   una     sola   volta,   a     richiesta   del   contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei           mesi,   con   provvedimento   motivato   che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al   rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la   prescrizione l’organo di   vigilanza puo’ imporre specifiche   misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.   Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di         riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di   procedura penale.».

 

 

 

Si fa rilevare che anche gli articoli da 318 bis all’ Art. 318-octies del D.lgs 152/2006 ricalcano fedelmente il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro e sono praticamente identici agli articoli da 23 a 24 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758°.

 

 

    1. La Nuova procedura della prescrizione  
    2.  

La nuova Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 prevede una nuova procedura da attivarsi nei casi di accertamenti di illeciti ambientali contenuti nel T.U.A. e che siano puniti con sanzioni contravvenzionali. Si delinea la nuova procedura da seguire in caso di accertamento degli illeciti sottoposti al nuovo istituto della Prescrizione:

La Polizia Giudiziaria qualora interviene ad accertare illeciti penali Ambientali in violazione alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e per i quali sono previste sanzioni contravvenzionali puniti con il pagamento di un ammenda o con ammenda ed arresto oltre alle procedure notoriamente canonizzate nelle prassi di P.G. e che culminano con la comunicazione di notizia di reato, art. 347 C.P.P., alla Procura della Repubblica, con la nuova procedura introdotta con la legge 68/2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015 dovranno caricarsi di ulteriori e nuove incombenze, che non rientrano tra quelle usualmente esercitate nel passato dagli organi classici della Polizia giudiziaria, molto più consone invece agli organi tecnici di supporto ( arpac , asl ecc)   :

  1. (Art. 318 bis Ambito di applicazione) Per prima cosa l’operatore dovrà verificare l’ambito di applicazione della nuova disposizione in quanto la nuova procedura si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.lgs 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  2. Valutata la compatibilità delle nuove disposizioni al caso di specie riscontrato, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, dovrà oltre alla predisposizione degli atti di P.G. impartire al contravventore un’apposita prescrizione. La disposizione in esame (Art.318-ter. Prescrizioni) prevede che la stessa dovrà essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata ( ARPAC o Enti diversi ). Quindi si rileva che l’atto di prescrizione è riservato alla P.G. e non all’organo Tecnico ARPAC ( si dovrà considerare che i Tecnici dell’ARPAC non rivestono in tutte le Regioni la qualifica di UPG e quindi qualora siano interessati tecnici in assenza della qualifica di P. G. la prescrizione dovrà essere impartita dalla P.G. ed asseverata dall’organo Tecnico, negli altri casi si ritiene , che possa anche procedere direttamente l’organo tecnico con qualifica di P.G.) – Nella prescrizione si dovrà fissare un termine per la regolarizzazione che non dovrà essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario a potervi provvedere. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Così come già su riportato resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
  3. Dopo aver assolto a queste nuove incombenze e a seguito della notifica della prescrizione sia al trasgressore sia al P.M., l’organo di vigilanza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  4. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. Se invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore dovrà darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione stessa. In realtà la legge non specifica a chi competono i proventi per tale tipo di sanzione sull’argomento non vi è univoco convincimento).
  5. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater così come sopra riassunti.
  6. Si prevede che Il procedimento penale venga sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, avvenuto o meno adempimento. L’art. 318-sexies al c. 3 prevede che la sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  7. Completato la procedura con la verifica di avvenuto adempimento e del pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 318-septies la contravvenzione. In definitiva, in questo caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione della contravvenzione .
  8. Può comunque verificarsi che l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, in tal caso se comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  9. Le norme che riguardano le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

  1. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015

Certamente le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 nel T.U.A., scaricano sugli organi di Polizia giudiziaria, deputati ad impartire la prescrizione, e sugli enti tecnici deputati alla tutela della materia, ai quali è riservato il compito di asseverare la prescrizione, nuovi e più delicati compiti sicuramente estranei a quelli classici delineati dall’art 55 C.P.P. che possono sintetizzarsi in una attività informativa, investigativa e repressiva. Dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel T.U.A. con gli artt. 318 bis e seguenti tale ruolo viene ad essere stravolto nel senso che, la Polizia Giudiziaria, nell’accertamento dei reati contravvenzionali alle norme di tutela inserite nel T.U.A., dovrà, al fine di eliminare la contravvenzione, intraprendere con la parte (indagato) una “trattativa” che dovrà culminare con prescrizioni atte a rimuovere l’effetto dell’illecito e il ripristino della situazione ante commissione del reato. L’ istituto della prescrizione, atto tipico della polizia giudiziaria, non deve essere assolutamente confusa con quella che veniva definita << La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria>>, istituto che La Cassazione[5] ha, in passato, assimilato al sequestro preventivo, e a mezzo del quale sovente la polizia giudiziaria intima ad un soggetto di astenersi dal porre in essere condotte . La mancanza di chiarezza e le diverse posizioni assunte sull’argomento da parte delle autorità interessate non permette, in questa seda, di approfondire e risolvere alcuni degli aspetti problematici legati ai nuovi istituti per i quali sarebbe necessario ricevere al più presto, soprattutto dalle procure della repubblica territorialmente competente, precisi indirizzi operativi per dare risposta a quegli interrogativi di maggiore complessità ( competenza ad introitare la sanzione amministrativa, obbligo o meno di impartire la prescrizione e relative conseguenze in caso di omissioni, necessità di far asseverare in tutti i casi la prescrizione, il rapporto con le ARPA, la valutazione del danno ecc. ).

In attesa di chiarimenti si ritiene necessario che gli organi di P.G. si dotino di uno strumentario contenente i diversi modelli e verbali indispensabili per adempiere ai nuovi obblighi, in appresso si rappresenta l’elenco di una modulistica tipo che potrà essere richiesta allo scrivente a mezzo di mail indirizzata a : formazione@dirittoitalia.it

 

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
10 Accertamento urgente sui Luoghi e verifica estendibilità della prescrizione;
11 Lettera di trasmissione della prescrizione

Segue modulistica

Allegato A

Allegato: Modulistica per procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A.

I moduli, redatti dal Dott. Giuseppe Aiello a seguito di verifiche e studi di modulistica predisposta da altri Enti[6] , vengono proposti a solo scopo didattico, per l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti ai corsi di formazione ideati da DIRITTO ITALIA,

L’autore consiglia, prima dell’utilizzo nelle attività operative, di verificarne i contenuti ed eventualmente apportare le necessarie modifiche in relazione alle disposizioni che verranno date dalle competenti Procure della Repubblica in merito.

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione   prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
 

 

L’opera ed e la modulistica sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

 

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

[1] Titolo VI–bis del libro secondo del codice penale “ Dei delitti contro l’ambiente”.

[2] Da: LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 SUGLI “ECODELITTI”:UNA SVOLTA “QUASI” EPOCALE PER IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE di Licia Siracusa

[3] Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l’attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.

[4] Documento ISPRA DOC C 53 del 7.07.2015 direttiva sull’applicazione della legge 68/2015 posizione comune alle Agenzie; ARPAT Toscana Circolare  dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015 e successiva Cl.V.06.07/108.15. circ. n. 16 del 2 settembre 2015;

[5] Cass. 3 dicembre 1993, n. 2639, in CED Cassazione.«La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato»

[6] Modulistica ideata da ARPAT ( Toscana)