Polizia Ambientale abbandono dei rifiuti : Le risposte del Dott. Giuseppe Aiello

Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

Spessissimo mi capita, in seminari corsi o semplici discussioni con addetti ai lavori, di dover rispendere a domande relative alla responsabilità del proprietario del terreno ove sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, argomento sicuramente interessante che ha risvolti e procedure operative non sempre definite pacificamente con orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non del tutti univoci , situazioni che, il più delle volte, mettono in serie condizioni di difficoltà gli operatori addetti ai controlli.

L’argomento affrontato nel modo che, spero, possa risultare utile e quanto più comprensibile possibile per tutti, nasce da una richiesta che mi è stata posta di recente, da un operatore di Polizia Locale, riguardo alla responsabilità del proprietario dei terreni, ove terzi rimasti ignoti, hanno abbandonato rifiuti pericolosi e sulla possibilità di far rimuovere dallo stesso i rifiuti e di sottoporlo a procedimento penale per la violazione degli artt. 192 e 256 D.lgs 152/2006 nonché il 650 C.P., la storia ha dell’incredibile per gli errori (orrori) che, un organo di polizia non preparato può, in casi come questi, commettere suo malgrado.

DOMANDA: Operatore di P.L. in servizio presso il C. di S……. ( NA) Dott. Aiello mi rivolgo a lei chiedendo << Può essere denunciato ai sensi dell’art. 256 del T.U.A. gestione illecita e depositi di rifiuti pericolosi, il proprietario del terreno qualora sulla sua proprietà vengono rinvenuti abbandoni di rifiuti, fatti da terzi rimasti gnoti, lastre di Amianto e se non provvede a ripulire i terreni risponde del reato di cui all’art. 650 C.P.?

Il Caso: A seguito di un esposto e di segnalazione di altro organo di polizia ho effettuato una ispezione dei luoghi su un ‘area privata (fondo agricolo) prossima ad una strada Comunale ove ho rinvenuto una ventina di lastre di amianto , preciso che il fondo non era recintato e che era coltivato ed in perfetto stato di mantenimento, ho anche accertato che lo sversamento dei rifiuti poteva risalire al massimo alle 44 ore precedenti. A seguito del mio accertamento il mio responsabile di servizio mi ha detto che dovevo redigere la notizia di reato a carico del contadino per deposito di rifiuti pericolosi e di sequestrare i rifiuti pericolosi ( cosa che ovviamente ho fatto, con convalida del sequestro da parte del P.M.) inoltre al contadino è stata notificata Ordinanza da parte del dirigente ufficio Ambiente del mio Comune è gli è stato richiesto di rimuovere l’amianto entro 10 giorni . Dopo dieci giorni mi è stato disposto di verificare l’avvenuta o meno ottemperanza con l’avvertenza che avrei dovuto denunciare nuovamente il contadino, se non avesse provveduto, in relazione all’art. 650 C.P., procedura che ho eseguito notiziando l’ A.G. competente, sono passati oltre 35 giorni . A seguito dei controlli mi sono documentato e tra i vari articoli ho avuto modo di leggere un vostro lavoro che mi ha suscitato dubbi per la procedura adottata e timori per quanto possa capitare. Chiedo gentilmente di trattare la problematica illustrando sinteticamente le procedure corrette .>>

RISPOSTA:

I riferimenti normativi specifici al caso in questione si rinvengono negli artt. 192 , 255 e 256 T.U.A., D.lgs 152/2006.

  1. Il proprietario dei terreni che non sia anche l’autore degli abbandoni dei rifiuti non può per nessuna ragione essere assoggettato al regime sanzionatorio di cui agli articoli 255 e 256 lo stesso non può essere denunciato all’A.G., infatti l’art 192 prevede che solo il responsabile ( autore materiale degli abbandoni dei rifiuti) è soggetto alle relative sanzioni, art 255 sanzioni amministrative previste per privati cittadini, art 256 sanzioni penali previste per Ditte imprese enti;
  2. IL proprietario dei terreni, per poter essere destinatario dell’ordinanza di rimozione giusto art 192 del D.lgs 152/2006, deve risultare responsabile a titolo di dolo e/o Colpa a seguito di accertamento ad iniziativa dei soggetti preposti ai controlli – contraddittorio obbligatorio con la parte interessata – senza tale previsione non può essere emanata a carico dello stesso alcuna ordinanza da parte del Comune, infatti l’art 192 c.3 obbliga i soggetti preposti ai controlli dimostrare la responsabilità del proprietario dei terreni a titolo di dolo o colpa;
  3. La violazione all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata a norma dell’art 192 D.lgs 152/2006 è sanzionata dall’art 255 c 3 che prevede l’arresto fino ad un anno, non può essere più applicata la sanzione di cui all’art 650 C.P. disposizione abrogata ad opera del T.U.A. in quanto contenuta nel previgente art. 50 del Decreto Ronchi non più in vigore dal 2006;
  4. La procedura adottata dal C. di ……. È sicuramente carente e viziata da errori grossolani tali da comportare, secondo chi scrive, l’obbligo di rimozione dei rifiuti da parte dello stesso Comune senza che vi sia la possibilità di rivalsa sul proprietario incolpevole. Si ritiene opportuno che gli operatori rideterminino i fatti alla luce delle disposizioni citate notiziando la Competente A.G. nonché gli uffici Comunali preposti fatto salvo la possibilità di approfondire la posizione del proprietario per eventuali profili di responsabilità a suo carico, come stabilito dall’art 192 c. 3 del D.lgs 152/2006, dei quali si dovrà far necessariamente menzione negli atti che si andranno a redigere.

Così come è vero che Zygmunt Plater, un noto esperto di Diritto Ambientale americano, ha osservato: ‘L’espansione del diritto dell’ambiente rende questa materia un puzzle inestricabile anche per coloro che se n’occupano come principale loro attività accademica. L’estensione senza logica e le intricate complessità del diritto ambientale costituiscono oggi una sfida per chiunque voglia esplorare questa materia è anche vero che in materia di tutela Ambientale  la superficialità e la disconoscenza delle più elementari norme, da parte di molti operatori, rende impossibile effettuare anche i controlli più semplici, facendo sprofondare nel ridicolo l’intera categoria.

02.02.2015

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia municipale di Lioni (AV), esperto i tutela Ambientale e tecniche e procedure operative.




al 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale: una norma che peggio di così non potevate essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Dott. Giuseppe Aiello

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. “Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Ambientale è legge dello Stato”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, annuncia l’approvazione del provvedimento a conclusione di un iter abbastanza lungo e travagliato. La Camera aveva approvato in via definitiva, in data 22 dicembre 2015, con 269 sì, 32 no e 11 astenuti, i 79 articoli del Collegato ambiente, erede del vecchio ‘Collegato’ alla legge di stabilità per il 2014, (Atto Camera n. 2093-B,) che contengono misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio ; esso ricalca senza modifiche il testo approvato al Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose variazioni e integrazioni rispetto alla versione originariamente approvata dalla Camera in data 13 novembre 2014.

Da una lettura frettolosa delle nuove disposizioni, ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emerse alcune novità che avranno incidenza notevole sui controlli ambientali in particolar modo quelli demandati in modo specifico e prevalente alle Polizie Locali. Tra queste spicca certamente il divieto, di buttare per terra rifiuti di piccola taglia e mozziconi di sigarette, introdotto con l’ art. 40 della Legge n. 221 in esame.

Disposizione che peggio di così non poteva essere scritta (Nuovi e vecchi errori, sbagliare è umano perseverare è diabolico !)

Certamente il tentativo, da parte del legislatore, di risolvere il problema dei piccolissimi abbandoni di alcune tipologie di rifiuti, creando uno strumento sanzionatorio ad hoc con forza persuasiva verso le incivili abitudini di chi “distrattamente” lascia cadere per terra chewing gum oppure fazzolettini di carta dopo essersi soffiato il naso, o ancora, scontrini fiscali all’uscita del bar e mozziconi di sigaretta dopo una “salutare fumatina” è, senza dubbio, meritevole di apprezzamenti positivi; basti pensare ai problemi che devono affrontare i Comuni connessi alla pulizia delle strade e la rimozione di dette sporcizie.

L’Italia, seguendo l’esempio di altri paesi europei, ha, per così dire, dichiarato guerra ai piccoli gesti di inciviltà. A Parigi dal primo ottobre scorso, infatti, chi getta per terra una gomma da masticare, una cicca di sigaretta o un pezzo di carta, viene punito con una sanzione di 68 euro, avendo la Francia rincarato le somme a titolo di sanzioni, già previste ma, limitate fino ad allora, a 35 euro.

Come è già avvenuto in passato, però, il nostro legislatore, quando è chiamato a legiferare in materia Ambientale, dà il peggio di sè, partorendo norme di difficile comprensione ed applicazione. Possiamo certamente dire che, anche con gli ultimi “Botti” di fine anno 2015, ha voluto mantenere la piena ed assoluta coerenza emettendo una disposizione, di grande civiltà, utilizzando, però, una “tecnica così confusionaria” tale da rendere il dispositivo di difficile applicazione e di scarsa utilità prevedendo un percorso alquanto tortuoso.

Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:

Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.

In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale autorità chiamata a decidere in caso di scritti difensivi (ex art 18 Legge 689/1981).

L’Art. 40 del nuovo collegato ambientale, per regolamentare la nuova fattispecie illecita relativa ai piccoli abbandoni dei rifiuti e dei mozziconi di sigarette, inserisce nel D.lgs 152/2006 (T.U.A.) due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter, ed aggiunge due nuovi comma, il primo, 1 bis all’art 255 (già destinato a disciplinare le sanzioni amministrative nei casi di violazioni all’art 192 relativo agli abbandoni dei rifiuti) e il secondo comma con il 2 bis all’art 263 (che disciplina gli introiti sanzionatori dovuti per le sanzioni amministrative elevate alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006) ;

Vediamo in breve cosa avviene:

Con l’inserimento nel T.U.A. dell’ART. 232-bis (comma 3) si dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, mentre con l’art 232-ter si vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Come precisato innanzi tali divieti sfuggivano dalla disciplina del D.lgs 152/2006 in quanto, in questi casi, non veniva certamente applicato l’art. 192 del citato dispositivo, piuttosto i Comuni regolamentavano tali fattispecie illecite nei propri regolamenti di igiene o in apposite ordinanze prevedendo sanzioni amministrative specifiche ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 con introiti a carico dello stesso Comune.

Il legislatore invece, con l’art 40 della legge 221/2015, ha voluto prevedere un regime sanzionatorio che fosse di applicazione omogenea su tutto il territorio Nazionale, stabilendo che, nei casi di abbandoni di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ( art. 255 c 1 bis T.U.A.).

Sbagliare è umano perseverare è diabolico! In definitiva il legislatore “casca nuovamente”, così come ha già fatto nel caso degli abbandoni dei rifiuti pericolosi (disciplina che si rinviene nei combinati disposti artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006) creando un percorso tortuoso di difficile applicazione.

Chiariamo il senso di questa affermazione: per le violazioni dovute ai piccoli abbandoni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) verrà contestata la violazione , così come stabilito dell’art. 14, legge 689/1981, con la possibilità, da parte del contravventore, di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta, facoltà stabilita dall’art 16 della citata legge, quindi, nel caso di specie, Il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni una somma pari a euro 50, quale 1/3 della sanzione massima prevista. Nelle ipotesi di abbandoni di mozziconi, invece, è stabilito che la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, in tal caso però, a differenza di ciò che la maggior parte dei lettori è indotto a credere (legislatore incluso), ovvero, che sia possibile il pagamento del doppio di 50 euro con un equivalente di euro 100, si scopre che è impossibile applicare l’istituto del pagamento in misura ridotta, non essendoci la compatibilità con l’art 16 della 689/1981, in considerazione che tale dispositivo prevede che: <<E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione>>. Quindi, nel caso degli abbandoni dei mozziconi, non essendo previsto il minimo e il massimo edittale, ma, semplicemente che la sanzione è aumentata fino al doppio, non sarà possibile per il trasgressore rimediare velocemente con il pagamento in misura ridotta, con aggravio del procedimento a carico sia degli organi accertatori sia per l’Autorità Ammnistrativa preposta. Nello specifico, nei casi di accertamento di violazioni al divieto di abbandonare mozziconi di sigarette l’agente accertatore dovrà contestare la violazione all’art 232 bis c.3 (divieto di abbandono mozziconi) e dovrà dare atto nel verbale che, per tale violazione, non è previsto il pagamento in misura ridotta; di conseguenza, alla stregua di quello che accade per le violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti pericolosi, (artt. 192 e 255 D.lgs 152/2006), dovrà trasmettere, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, così come disposto dall’art 17 L.689/1981, alla competente Autorità Amministrativa, per la determinazione ed ingiunzione della somma da pagarsi, costringendo, così, la stessa Autorità alla redazione di un ordinanza ingiuntiva che dovrà poi notificare alla parte. Il trasgressore, ricevuto il verbale e ritendo di dover corrispondere la somma per la violazione commessa, dovrà attendere l’invio dell’ordinanza ingiuntiva che conterrà certamente oltre alla somma dovuta per la violazione prevista anche le somme a titolo di spese di procedimento e notifica con un ingiustificato aggravio dei costi.

I problemi non finiscono certamente qui, infatti, se il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione, dimentica di modificare l’art. 262 T.U.A. che individua l’Autorità preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A..

Tale distrazione ha un’ ulteriore ricaduta negativa sul procedimento.

Infatti, la maggior parte dei lettori ricorderà che, ai sensi dell’art 262 T.U.A., diversamente da quello che avveniva nel decreto Ronchi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006, provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.

Assurdo ed inaccettabile il risultato: poiché le violazioni ai nuovi divieti di abbandonare i mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccole dimensioni, rientrano nelle ipotesi previste dai nuovi artt. 232 bis , 232 ter e, come rilevato dall’art 262 T.U.A, i Comuni sono competenti solo per le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, consegue che sarà la Provincia l’autorità preposta alla determinazione/ ingiunzione della somma da pagarsi per le violazioni agli artt. 232 bis e ter (divieto di abbandono mozziconi e piccoli rifiuti) e quindi anche quella preposta a ricevere gli scritti difensivi avverso a tali verbali di contestazione.

Quindi l’organo accertatore, nei casi di contestazioni di violazioni all’art 232 bis c.3 ( per aver buttato a terra un mozzicone di sigaretta), dovrà, ai sensi degli artt. 255 c.2 bis e 262 T.U.A., trasmettere il verbale con le prove dell’avvenuta contestazione o notificazione alla Provincia la quale dovrà procedere ad emettere Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 18 L.689/1981.

Tutto ciò nella pratica sarà possibile?

Cosa faranno in realtà le Provincie nel momento in cui si vedranno spedire (dai Comuni) migliaia di mozziconi per terrà?

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti e quello della competenza sottratta ai Comuni ed erroneamente, dal 2006, attribuiti alle Province, torna, proprio con l’art 40 del collegato ambientale, nuovamente alla ribalta, in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi, così come dovrebbe essere anche per le nuove disposizioni introdotte dall’art 40 in esame.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore.[1] A distanza di oltre dieci anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato erano stati interessati esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi (Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo) senza logicamente alcun riscontro.

Si rileva che l ’ANCI, sollecitata in merito in modo assillante da chi scrive, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti, e dato che il suggerimento non aveva sortito alcun effetto,l’ANCI ha ritenuto opportuno riproporre la questione al nuovo Governo.

Si sperava che “IL Governo Renzi” valutasse positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

Poteva essere la volta buona di correggere vecchi errori, modificando gli artt. 262 e 263, che hanno di fatto impedito ai Comuni di introitare, dall’approvazione del T.U.A., aprile del 2006, le somme spettanti per gli abbandoni dei rifiuti e riconoscere, lo stesso Comune, quale autorità amministrativa in relazione alle violazioni concernenti gli abbandoni dei rifiuti.

Così non è stato.

Spero per il futuro in leggi ambientali comprensibili e facili da applicarsi perché il primo problema da risolvere nella Legislazione Ambientale Italiana è quello di decodificare incomprensibili e, come in questo caso, inaccettabili norme, al momento non ci resta che applicare quanto sancito dalla nuova legge così come indicato nello sotto riportato prospetto.

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo
Illecito

 

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione P.M.R. Autorità

Comp.

1

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 da € 30

a € 150

 

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2

 

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di   rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06 La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

 

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

 

18 gennaio 2016

Dott. Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] relazione  IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA  24-26 ottobre 2011 Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A.  che costa caro ai Comuni,  g. aiello.




Le scadenze Ambientali nel “ Milleproproghe 2016” (D.L. 20 dicembre 2015, n. 210)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il decreto legge n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il “Milleproroghe 2016”. il Decreto riporta anche importanti rinvii di alcune scadenze fissate in materia ambientale, l’art. 8, D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 si occupa di tali scadenze che riguardano in particolare Sistri, AIA e Discariche. il commento del Dott. Giuseppe Aiello . ins.to 8.01.2016 arial

Dott. Giuseppe Aiello

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il decreto legge n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il “Milleproroghe 2016”. Come siamo ormai abituati, prima dell’inizio del nuovo anno, arriva puntuale il provvedimento che rinvia, come suggerisce il nome, svariate norme che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2016 e che invece andranno incontro a un nuovo slittamento dei tempi. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge (sull’argomento è iniziata la discussione in Aula il 4 gennaio). il Parlamento ha, quindi, 60 giorni di tempo per convertire il testo in legge dello Stato. Come ogni anno il Decreto riporta anche importanti rinvii di alcune scadenze fissate in materia ambientale, l’art. 8, D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 si occupa di tali scadenze che riguardano in particolare 3 aspetti:

-SISTRI

-Impianti di combustione

-Discariche

SISTRI: Sicuramente la novità ambientale di maggiore interesse riguarda l’ennesima proroga del Sistri che vede, per altri 12 mesi, convivere il famoso “doppio binario” caratterizzato dalla coesistenza del vecchio sistema cartaceo (formulari registro carico e MUD) e del sistri. La proroga, in questo contesto, comporterà la posticipazione delle sanzioni effettive che non avranno luogo fino all’inizio del 2017. In definitiva, anche per il 2016, continueranno ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni.

Tecnicamente, la proroga in materia di Sistri, con lo slittamento della scadenza di un ulteriore anno, viene operato dall’art. 8, comma 1, (D.L. n. 210/2015) che va a modificare l’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv., con modif., dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) e sostituisce al comma 3-bis, le parole ‘Fino al 31 dicembre 2015’ con le seguenti: ‘Fino al 31 dicembre 2016’.

In effetti la sospensione introdotta dal “milleproroghe ” , fino al 31 dicembre 2016, riguardano le sanzioni previste dall’art. «260-bis,commi da 3 a 9 che contemplano le violazioni in ordine all’ omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI, omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI, utilizzo di certificazioni fraudolenti ed alterate, uso di certificati di analisi falsi.

Dal primo gennaio 2016, così come è già avvenuto per il decorso 2015, le uniche violazioni punite in materia di Sistri saranno l’omessa iscrizione e mancato versamento del contributo, che sono divenute operative già a partire dal 1° aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 2015” (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione. Purtroppo non possiamo non esimerci da una riflessione polemica su questa vicenda, che costringe, gli operatori obbligati al SISTRI, ad essere iscritti al sistema e di conseguenza pagare il canone annuale per un servizio che in effetti non è mai andato in funzione, con la previsione, in caso omissioni a tali obblighi, di pesanti sanzioni mediante pagamento in misura ridotta di € 5.166,67 per i rifiuti non pericolosi che arriva a € 31.000 nel caso di rifiuti pericolosi. Questa problematica sta al centro di una disputa politica con lo scontro tra i rappresentanti del movimento 5 stelle e il Ministero dell’Ambiente, infatti, secondo le affermazioni del sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo, in una sua risposta in Commissione ambiente della Camera a una interrogazione di Patrizia Terzoni (M5S) sull’attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), “è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell’iscrizione. In tal senso infatti si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce”. A tale affermazioni, secondo alcuni organi di stampa[1], la deputata “pentastellata” Patrizia Terzoni, dichiarandosi insoddisfatta per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, ha stigmatizzato il fatto, ampiamente condiviso da chi scrive, che i contributi di iscrizione al Sistri, che a suo giudizio costituiscono oneri indebitamente versati, siano dovuti a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio al momento dell’iscrizione e che degli stessi non si possa richiedere il successivo rimborso, in mancanza del servizio al quale si riferiscono. In relazione alle disposizioni che regolano il sistema, oltre all’ obbligo di iscrizione e pagamento del canone annuale, i soggetti obbligati sono costretti ad un’inutile “doppio-lavoro”, infatti, gli stessi, così come quelli che hanno voluto aderirvi in via volontaria, anche per il corrente 2016, dovranno rispettare sia i nuovi obblighi ‘informatici’ di tracciamento, fattispecie che però, in caso di inadempimenti, non prevede alcuna sanzione, sia quelli “vecchi” di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del Mud, per il cui mancato rispetto degli obblighi, come stabiliti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), sono previste le vecchie sanzioni. La nuova proroga del SISTRI è strettamente collegata all’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare nel 2016, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015. Il DPCM 21 dicembre 2015 pubblicato sulla GU n. 300 del 28/12/2015, ha, di fatto, approvato espressamente il “vecchio” modello allegato al DPCM del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente i contenuti e stabilendo, altresì, che lo stesso verrà utilizzato sino alla entrata della piena operatività del SISTRI.

Il “milleproroghe 2016” contiene, sempre in relazione al SISTRI, anche un’altra importante proroga, ovvero quella relativa alla sua gestione. L’art. 8, comma 1 lett. B, del D.L. n. 210/2015, infatti, differisce sino al 31 dicembre 2016 (di un altro anno, quindi) anche il termine finale di efficacia del contratto originariamente siglato – senza gara – tra il MATTM e la Selex (prima ed unica concessionaria, sino ad oggi) per la gestione del SISTRI. Vale la pena di ricordare che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a conclusione di un’apposita indagine, ha ricostruito gli eventi relativi al SISTRI dal 2006 in poi, evidenziando tutte le violazioni e omissioni commesse durante tutto l’iter amministrativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti. I fatti emersi hanno condotto l’AVCP a dichiarare non conforme al Codice dei contratti pubblici l’affidamento di tale progetto, in particolare la fase di “secretazione” dello stesso, voluta nel 2007 dall’allora Ministro all’Ambiente Pecoraro Scanio. Sull’argomento bisogna inoltre sottolineare che la Selex Es, società del gruppo Finmeccanica che, attraverso la controllata Selex Se.Ma, gestisce il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell’Ambiente contestando la legittimità di requisire il sistema realizzato dalla Selex Se.Ma, società attualmente in liquidazione, senza il previo esborso, a favore di quest’ultima, del valore dell’investimento sostenuto in quasi sei anni di attività e non recuperato e così, il 2 aprile 2015, Se.Ma ha citato il ministero innanzi al Tribunale di Roma per inadempimento contrattuale, chiedendone la condanna al pagamento di 186.605.714 euro, iva inclusa, oltre i danni. Secondo quanto si legge nel ricorso, infatti, “per la realizzazione e gestione del Sistri, il ministero, a fronte di un corrispettivo pari (secondo le assunzioni a base della concessione) a circa 336 milioni di euro, che avrebbe dovuto pagare in cinque anni a partire dalla sottoscrizione del contratto (2009-2014), ha finora corrisposto a Se.Ma in tutto 46,1 milioni di euro (dei quali 21,9 milioni solo a fine dicembre 2014) e ciò, pur avendo Se.Ma sempre dato piena e regolare esecuzione alle proprie obbligazioni contrattuali”. In questo intrigato quadro, nelle more della definizione del contenzioso presso il competente TAR, si inserisce la proroga, disposta dall’art. 8, comma 1 lett. b del D.L. n. 210/2015, che vale espressamente sino al 31 dicembre 2016 anche per l’indennizzo dei costi di produzione “consuntivati”, nei limiti dei contributi versati dagli operatori a tale data. Il Ministero dell’Ambiente, in fatti, avendo avviato le nuove procedure per l’affidamento della concessione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal “Codice Appalti” (D.Lgs. n. 163/2006), per il tramite della società Consip Spa, ha ritenuto indispensabile prevedere una proroga del servizio in capo alla Selex Se.Ma ricorrendo al “milleproroghe 2016”.

Riferimento normativo SISTRI art 8 c.1 DL n.210/2015

  1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3-bis, le parole: ‘Fino al 31 dicembre 2015’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Fino al 31 dicembre 2016’;
  3. b) al comma 9-bis, le parole: ‘ stabilito al 31 dicembre 2015’ e le parole: ‘sino al 31 dicembre 2015’ sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: ‘stabilito al 31 dicembre 2016’ e ‘ sino al 31 dicembre 2016’.

 

Impianti industriali. In materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), con il “milleproroghe 2016” viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei valori di emissione previsti di cui all’Allegato II, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ai grandi impianti di combustione (CIG) e agli impianti multi combustibili. La proroga è finalizzata a consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ai grandi impianti di combustione per i quali siano state regolarmente presentate le istanze di deroga ai sensi dei comma 4 e 5 dello stesso articolo. Il DL n.210/2015 (art. 8 c. 2) aggiunge all’art. 273 (Grandi impianti di combustione) del Codice Ambiente due nuovi commi dopo il comma 3 che fissa i limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2006, con riferimento ai valori di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del Codice e indicava il termine di adeguamento al 1 gennaio 2008. Il termine per l’adeguamento viene spostato al 1 gennaio 2017 dal nuovo comma 3 bis: ‘per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga’. Il nuovo comma 3-ter (introdotto dal DL 210/2015) invece, proroga al 1 gennaio 2017 il termine di adeguamento (previsto al comma 3) ‘per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto’.

Riferimento normativo Impianti industriali art 8 c.2 DL n.210/2015

  1. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

‘3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e’prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e’ prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre

2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto’.

 

Discariche. La proroga riguarda una disposizione contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare la disciplina di particolari Rifiuti che non potrebbero essere ammessi in discarica. Il legislatore ha infatti modificato, per l’ennesima volta, il termine entro il quale è ancora possibile smaltire in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg. Tecnicamente lo slittamento del termine in esame prevista nel “milleproroghe 2016” avviene con l’art 8 c.3 che modifica l’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, facendo slittare il termine in questione al 29 febbraio 2016. Si ritiene opportuno ricordare che l’attuazione della direttiva 1999/31/CE (decisione 2003/33/CE) che istruisce i criteri per il conferimento in discarica, applicati con il DM 3 agosto 2005, sostituito dal DM 27 settembre 2010, è avvenuta solamente nel 2003 con il DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 ed è importante precisare che tale divieto non era previsto nella precitata direttiva comunitaria 1999/31/CE ma inserito nel Dlgs 36/2003 che ne costituisce attuazione. La norma contenuta nell’art 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che a partire dal 1/1/2007, i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > maggiore a 13.000 kJ/kg non potessero essere smaltiti in discarica, volendo quindi impedire che rifiuti costituiti da materiali con potere calorifico elevati a matrice organica (legno, plastica, gomma), ancorché non biodegradabili potessero essere smaltiti in discarica (con semplice procedure di trito vagliatura) invece di essere avviati ad impianti di trattamento e destinati al recupero di materia o di energia,. Il divieto, a seguito del “milleporoghe 2016”, è stato differito al 29 febbraio 2016 per consentire, nel pieno rispetto delle “meno severe norme europee, la gestione in discarica anche di questa particolare e diffusissima tipologia di rifiuti.” In effetti tale divieto, nel nostro paese, non è mai andato in vigore in quanto, sino ad oggi, si registrano ben dieci proroghe ad opera di appositi provvedimenti l’ultimo della serie, appunto, quello in esame che posticipa, come già ampiamente ribadito, il divieto alla data del 29 febbraio 2016. In effetti la norma in esame, con il contestuale veto di smaltire in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > maggiore a 13.000 kJ/kg non andrà in vigore neanche dopo il 29 febbraio 2016, in quanto tale divieto è stato addirittura del tutto eliminato, con il “Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014” Ddl A.C. 2093-B, approvato dalla Camera nella seduta del 13.11.2014, approvato dal Senato con modifiche in data 4.11.2015 e riapprovato dalla Camera definitivamente in data 11.12.2015 alla data odierna non ancora pubblicato. infatti L’articolo 46, del dispositivo approvato, dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede appunto il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Riferimento normativo Discariche

art 8 c.3 DL n.210/2015

  1. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: ’31 dicembre 2010′ sono sostituite dalle seguenti: ’29 febbraio 2016′.

Art 46 Ddl A.C. 2093-B (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

  1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.
 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

[1] Casaeclima.com  articolo Mercoledì 25 Novembre 2015




IL MANUALE OPERATIVO PRATICO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA, edito da DIRITTOITALIA

La Legge n. 68/2015 e la Parte VI bis del TESTO UNICO DELL’AMBIENTE: Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali. Dott. Giuseppe Aiello 1 novembre 2015

Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria FAC SIMILE

IL PRODOTTO INTEGRALE CON LA MODULISTICA E GLI

ALLEGATI POTRA’ ESSERE RICHIESTO A DIRITTOITALIA.IT

Premessa

Lo scopo del presente manuale è quello di fornire degli indirizzi operativi derivanti dall’approvazione della legge 68/2015 che ha inserito, nel Testo del Codice dell’Ambiente una nuova parte VI bis, con gli artt. 318 bis e seguenti, la previsione di una forma di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali. Le nuove procedure,così come introdotte nel sistema giuridico Italiano, ridisegnano il ruolo delle Polizie Giudiziarie in materia di illeciti ambientali, demandando ad esse l’attivazione della procedura di analisi e valutazioni tecniche finalizzate alla possibilità di estinguere il reato mediante una prescrizione, asseverata dall’organo tecnico, e la sostituzione dell’ammenda originaria con una sanzione amministrativa pari ad ¼ del massimo della sanzione penale prevista all’origina, processo che è rimesso all’attività della Polizia Giudiziaria.

E’ evidente che i compiti che si delineano con la procedura prescrittiva introdotta con la parte VI bis del T.U.A.non sono certamente facili da ricoprire, soprattutto dalla generalità delle polizie giudiziarie, che occupandosi di tutte le tipologie di reato e di tutte di più, non hanno ( non possono ) avere quella competenza professionale per fronteggiare tutte le possibili casistiche, alle quali si dovrà far comunque seguito, nei casi di accertamenti degli illeciti ambientali, per i quali è applicabile la procedura di estinzione del reato. Proprio per questo in base all’esperienza maturata sul campo dei controlli,( da tener presente che chi scrive è stato tra i primi in Italia, come Polizia Giudiziaria, ad impartire la prescrizione) e quella in aule di formazione sulle tematiche ambientali, ho voluto predisporre uno strumento operativo, pratico e di facile comprensione, destinato a supportare gli organi di vigilanza con qualifica di P.G. ( in particolare quelli non specialistici della materia ambiente) nella complessa attività di accertamento dei reati ambientali suscettibili delle nuove procedure e di guidarli nell’ elaborazione degli atti conseguenziali all’iter procedurale delineato dagli artt. 318 bis e seguenti del D.lgs 152/2006. Sono stati analizzati, in un apposito prontuario delle sanzioni, tutti i casi di possibile applicazione della procedura estintiva con l’indicazione delle sanzioni da impartire al trasgressore, la standardizzazione delle casistiche più emblematiche e ricorrenti, con soluzioni prescrittive proposte, aiuterà certamente ad affrontare, in modo professionale, tutti i casi anche quelli più complicati qualora dovessero presentarsi.

__________________________________________________________________________________________

Il manuale è frutto di uno studio ed attenda analisi dell’eterogeneo materiale prodotto dai diversi stakeholder,a seguito delle tante discussioni avviate all’indomani dell’introduzione della nuova legge, esso riporta le più importanti riflessioni fatte sull’argomento in dottrina, le indicazioni fornite da alcune Procure Italiane1 nonché il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali2, alcune delle quali hanno immesso in rete circolari che hanno contribuito a fare chiarezza nei primi momenti di introduzione delle nuove disposizioni (per

le finalità preposte si è ritenuto opportuno allegare al presente lavoro alcune delle circolari emanate sia dalle A.G. sia dagli organi tecnici). Logicamente, in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale, bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina, per questo, in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si senza seguire le direttive che verranno impartite dall’A.G. .

Il manuale contiene oltre che la parte teorica necessaria ad introdurre e chiarire quegli aspetti più controversi,arricchiti dalle circolari di alcune Procure della Repubblica e dalle linee guida emanate dagli organi tecnici (ARPA / ISPRA), prontuari operativi e tutta la modulistica necessaria per attivare in modo professionale e completo le nuove procedure conseguenziali alle disposizioni introdotte nel T.U.A. con la legge 68/2015 ( Pratica completa della C.N.R. accertamenti urgenti sui luoghi, identificazione ed elezione di domicilio, modello prescrizione, asseverazione, ammissione a pagamento ecc.)

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Polizia Ambientale le novità introdotte dalla legge 68/2015 sugli ecoreati

La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”: il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali. breve analisi del problema del dott. Giuseppe Aiello . ottobre 2015

‘ La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”:

il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali.

Ottobre 2015

Dott. Giuseppe Aiello *   

PREMESSA

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”
  2. La Parte VI Bis del D.lgs 15272006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
  3. La Nuova procedura della prescrizione
  4. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015
  5. MODULISTICA

*dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale, docente e consulente Ambientale della Scuola di Formazione di DirittoItalia.it . È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

 

 

 

L’opera è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

 

 

 

 

Premessa.

IL 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, ed ha aggiunto nel D.lgs 152/2006 ( T.U.A.) una nuova parte VI bis.

I così detti “eco delitti” introdotti dalla nuova legge sono stati accolti con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF. Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”. La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti.

L’Europa con Direttiva U. E. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente chiedeva da tempo, agli stati membri, l’introduzione di misure altamente dissuasive contro i crimini ambientale si legge a tal proposito nella direttiva che le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività” al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Bisogna riconoscere che l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, nel nuovo titolo VI bis del C.P., viene a colmare una (delle tante) lacuna della normativa vigente ma questo è solo un dei due aspetti introdotti dalla nuova legislazione infatti le nuove disposizioni hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al sistema punitivo dei reati contravvenzionali previsti nel T.U.A. ed hanno per questo stravolto il ruolo degli organi di P.G. deputati all’accertamento di talune fattispecie di illeciti c ontravvenzionali. Per questo possiamo certamente dire che la Legge 68/2015 si presenta come una medaglia a due facce, quella più nota è data dal l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, quella meno appariscente, ma per questo non priva di ricadute (negative) sul sistema dei controlli, si caratterizza dalla modifica al D.lgs 152/2006 con l’introduzione della parte VI bis (artt. 318-bis, 318-ter,318-qauter, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies) di una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, che prevede una nuova causa di estinzione del reato, il cui ambito applicativo rimane peraltro incerto, a causa di alcune incongruenze testuali. In effetti la nuova modifica al T.U.A. si pone la finalità, in taluni casi, di estinguere i reati ambientali contravvenzionali contenuti nel citato provvedimento (T.U.A.), subordinandoli all’adempimento, da parte del trasgressore, di una prescrizione, impartita a sua volta dalla P.G., e al pagamento di una sanzione amministrativa ammessa al posto dell’ammenda. Le disposizioni neo introdotte vanno di fatto a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente, rivoluzionando in tale contesto il ruolo della P. G. e dell’autorità giudiziaria.

Se si considerano le difficoltà applicative dell’intero impianto legislativo introdotto con la L.68/2015, le aspettative repressive collegate alla riforma rischiano, dunque, di rimanere profondamente deluse. L’operare congiunto dei due fattori appena menzionati, vale a dire, la scomparsa della barriera deterrente dovuta alla trasformazione dei procedimenti contravvenzionali ambientali in illeciti Amministrativi da un lato, e lo sporadico ricorso ai delitti appena coniati, dall’altro lato, potrebbero invero far abbassare in maniera significativa il livello di effettività della tutela dell’ambiente; così sconfessando almeno in parte l’obiettivo ispiratore dell’intera riforma che invece era indirizzata a realizzare un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione e repressione delle offese ecologiche.

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Le principali novità della riforma degli ecoreati sono senza dubbio determinati da un cambiamento davvero radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

1) introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i delitti ambientali[1];

2) prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;

3) estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;

4) modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

La prima significativa novità è certamente costituita dall’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale il cui maggior rigore repressivo è reso evidente[2] da :

1) gli elevati livelli edittali di pena previsti che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi;

2) la scelta di un modello punitivo “totale” che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente;

3) la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza un nuovo di “dolo specifico ambientale”;

4) l’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2).

5) la previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui, come è evidente, l’offesa punita si rivolge soltanto indirettamente verso il bene ambiente e incide invece direttamente sulle funzioni amministrative di governo dello stesso.

Le nuove disposizioni introdotte con la L.68/2015 devono certamente essere prese in considerazioni nel quadro di altre importanti riforme di recente coniate dal legislatore penale, ed in particolare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla delega in materia di pena detentiva domiciliare.

Ebbene, i nuovi delitti ambientali, per lo meno quando realizzati con dolo, sfuggono alla scure dell’art. 131-bis c.p., in quanto si collocano ampiamente al di sopra del limite edittale di pena previsto dalla nuova causa di non punibilità; e per la medesima ragione, essi non verrebbero toccati neanche dall’introduzione della pena detentiva domiciliare, ove questa venga varata in piena conformità alle linee guida dettate nella delega. Il che dimostrerebbe quanto sia considerevole il “peso” assegnato ai nuovi ecoreati dal legislatore, che li ha formulati in modo da renderli immuni a qualunque possibilità di flessibilizzazione in sede applicativa del relativo rigore sanzionatorio, ad esclusione delle riduzioni di pena previste dalle attenuanti speciali per essi appositamente coniate.

Il corpo normativo della L.68/2015 così come già anticipato nella premessa, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell’ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell’articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l’ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l’ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi.

Il nuovo Titolo del codice penale prevede 6 nuove fattispecie di reati contro l’ambiente:

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·         delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·         di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

·         Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·         reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·         reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·         reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·         un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

·         un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·         un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

La legge in esame introduce anche la disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, prevedendo che chiunque si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze derivanti dall’attività illecita, provvedendo alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, potrà beneficiare di una riduzione della pena dalla metà a due terzi. Nel caso in cui si aiuti concretamente l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dell’illecito si applicherà una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Infine, è importante segnalare che in caso di condanna o patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi reati ambientali il giudice dovrà sempre ordinare la confisca dei beni coinvolti nel reato ed il ripristino dello stato dei luoghi.

  1. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”

Su una novità così importante, “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale” introdotta nel T.U.A. dalla legge 68/2015 si è parlato veramente poco e senza offrire posizioni chiare di garanzia procedurale per gli addetti ai lavori, lo dimostra il fatto che sono, purtroppo, moltissimi gli organi di P.G. che operano ignari delle nuove disposizioni mentre molti altri si dimenano nella più grande confusione operativa con evidenti difficoltà per la redazione degli atti necessari a garantire le nuove procedure.

Sarebbe stato necessario ricevere, all’indomani dell’introduzione delle nuove disposizioni, indicazioni chiare e precise (ed univoche) da parte degli organismi deputati alla materia si registrano invece posizioni diverse, ed in certi casi inconcludenti, sono poche infatti le linnee guide complete fornite dalle Procure Italiane[3] alle proprie Polizia giudiziarie mentre il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali[4], non ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento della prescrizione. Logicamente in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a quest’ultimi.

La Legge 68/2015, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” prevedendo una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale consistente nell’adempimento delle prescrizioni specificamente imposte dall’Autorità di vigilanza all’atto dell’accertamento della contravvenzione ambientale, e accompagnato dal contestuale pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Tale moderno istituto – richiama misure deflattive delle pene tradizionali in materia ambientale già ampiamente sperimentate in altri ordinamenti ossia in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].   Il raffronto tra la neo introdotta disposizione e l’assomiglianza con l’art 301 del D.lgs 81/2008 è impressionante così come si potrà rilevare dallo schema di sotto riportato, praticamente il legislatore si è limitato a fare un copia ( dal D.lgs 81/2008) ed un incolla nella nuova parte VI bis del T.U.A.

T.U.A. Parte VI Bis D.lgs 152/2006 T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008
318-bis.

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 301.

Applicabilita’   delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle   contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul     lavoro   previste   dal     presente decreto nonche’   da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in   materia di prescrizione ed   estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Decreto legislativo 152/2006

318-ter. Prescrizioni

1Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

«Art. 20 (Prescrizione)>>.

– 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione   accertata, l’organo di   vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al   contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine   non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e’ prorogabile a   richiesta   del     contravventore, per la   particolare   complessita’     o       per     l’oggettiva     difficolta’         dell’adempimento. In   nessun caso esso puo’ superare i sei        mesi.     Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non         imputabili al   contravventore determinano un ritardo nella         regolarizzazione, il   termine di sei   mesi puo’ essere       prorogato   per   una     sola   volta,   a     richiesta   del   contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei           mesi,   con   provvedimento   motivato   che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al   rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la   prescrizione l’organo di   vigilanza puo’ imporre specifiche   misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.   Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di         riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di   procedura penale.».

 

 

 

Si fa rilevare che anche gli articoli da 318 bis all’ Art. 318-octies del D.lgs 152/2006 ricalcano fedelmente il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro e sono praticamente identici agli articoli da 23 a 24 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758°.

 

 

    1. La Nuova procedura della prescrizione  
    2.  

La nuova Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 prevede una nuova procedura da attivarsi nei casi di accertamenti di illeciti ambientali contenuti nel T.U.A. e che siano puniti con sanzioni contravvenzionali. Si delinea la nuova procedura da seguire in caso di accertamento degli illeciti sottoposti al nuovo istituto della Prescrizione:

La Polizia Giudiziaria qualora interviene ad accertare illeciti penali Ambientali in violazione alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e per i quali sono previste sanzioni contravvenzionali puniti con il pagamento di un ammenda o con ammenda ed arresto oltre alle procedure notoriamente canonizzate nelle prassi di P.G. e che culminano con la comunicazione di notizia di reato, art. 347 C.P.P., alla Procura della Repubblica, con la nuova procedura introdotta con la legge 68/2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015 dovranno caricarsi di ulteriori e nuove incombenze, che non rientrano tra quelle usualmente esercitate nel passato dagli organi classici della Polizia giudiziaria, molto più consone invece agli organi tecnici di supporto ( arpac , asl ecc)   :

  1. (Art. 318 bis Ambito di applicazione) Per prima cosa l’operatore dovrà verificare l’ambito di applicazione della nuova disposizione in quanto la nuova procedura si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.lgs 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  2. Valutata la compatibilità delle nuove disposizioni al caso di specie riscontrato, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, dovrà oltre alla predisposizione degli atti di P.G. impartire al contravventore un’apposita prescrizione. La disposizione in esame (Art.318-ter. Prescrizioni) prevede che la stessa dovrà essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata ( ARPAC o Enti diversi ). Quindi si rileva che l’atto di prescrizione è riservato alla P.G. e non all’organo Tecnico ARPAC ( si dovrà considerare che i Tecnici dell’ARPAC non rivestono in tutte le Regioni la qualifica di UPG e quindi qualora siano interessati tecnici in assenza della qualifica di P. G. la prescrizione dovrà essere impartita dalla P.G. ed asseverata dall’organo Tecnico, negli altri casi si ritiene , che possa anche procedere direttamente l’organo tecnico con qualifica di P.G.) – Nella prescrizione si dovrà fissare un termine per la regolarizzazione che non dovrà essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario a potervi provvedere. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Così come già su riportato resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
  3. Dopo aver assolto a queste nuove incombenze e a seguito della notifica della prescrizione sia al trasgressore sia al P.M., l’organo di vigilanza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  4. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. Se invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore dovrà darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione stessa. In realtà la legge non specifica a chi competono i proventi per tale tipo di sanzione sull’argomento non vi è univoco convincimento).
  5. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater così come sopra riassunti.
  6. Si prevede che Il procedimento penale venga sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, avvenuto o meno adempimento. L’art. 318-sexies al c. 3 prevede che la sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  7. Completato la procedura con la verifica di avvenuto adempimento e del pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 318-septies la contravvenzione. In definitiva, in questo caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione della contravvenzione .
  8. Può comunque verificarsi che l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, in tal caso se comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  9. Le norme che riguardano le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

  1. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015

Certamente le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 nel T.U.A., scaricano sugli organi di Polizia giudiziaria, deputati ad impartire la prescrizione, e sugli enti tecnici deputati alla tutela della materia, ai quali è riservato il compito di asseverare la prescrizione, nuovi e più delicati compiti sicuramente estranei a quelli classici delineati dall’art 55 C.P.P. che possono sintetizzarsi in una attività informativa, investigativa e repressiva. Dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel T.U.A. con gli artt. 318 bis e seguenti tale ruolo viene ad essere stravolto nel senso che, la Polizia Giudiziaria, nell’accertamento dei reati contravvenzionali alle norme di tutela inserite nel T.U.A., dovrà, al fine di eliminare la contravvenzione, intraprendere con la parte (indagato) una “trattativa” che dovrà culminare con prescrizioni atte a rimuovere l’effetto dell’illecito e il ripristino della situazione ante commissione del reato. L’ istituto della prescrizione, atto tipico della polizia giudiziaria, non deve essere assolutamente confusa con quella che veniva definita << La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria>>, istituto che La Cassazione[5] ha, in passato, assimilato al sequestro preventivo, e a mezzo del quale sovente la polizia giudiziaria intima ad un soggetto di astenersi dal porre in essere condotte . La mancanza di chiarezza e le diverse posizioni assunte sull’argomento da parte delle autorità interessate non permette, in questa seda, di approfondire e risolvere alcuni degli aspetti problematici legati ai nuovi istituti per i quali sarebbe necessario ricevere al più presto, soprattutto dalle procure della repubblica territorialmente competente, precisi indirizzi operativi per dare risposta a quegli interrogativi di maggiore complessità ( competenza ad introitare la sanzione amministrativa, obbligo o meno di impartire la prescrizione e relative conseguenze in caso di omissioni, necessità di far asseverare in tutti i casi la prescrizione, il rapporto con le ARPA, la valutazione del danno ecc. ).

In attesa di chiarimenti si ritiene necessario che gli organi di P.G. si dotino di uno strumentario contenente i diversi modelli e verbali indispensabili per adempiere ai nuovi obblighi, in appresso si rappresenta l’elenco di una modulistica tipo che potrà essere richiesta allo scrivente a mezzo di mail indirizzata a : formazione@dirittoitalia.it

 

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
10 Accertamento urgente sui Luoghi e verifica estendibilità della prescrizione;  
11 Lettera di trasmissione della prescrizione  

 

 

 

Segue modulistica

Allegato A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Modulistica per procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A.

I moduli, redatti dal Dott. Giuseppe Aiello a seguito di verifiche e studi di modulistica predisposta da altri Enti[6] , vengono proposti a solo scopo didattico, per l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti ai corsi di formazione ideati da DIRITTO ITALIA,

L’autore consiglia, prima dell’utilizzo nelle attività operative, di verificarne i contenuti ed eventualmente apportare le necessarie modifiche in relazione alle disposizioni che verranno date dalle competenti Procure della Repubblica in merito.

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione   prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
     
     
     
     
     

 

L’opera ed e la modulistica sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

 

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

[1] Titolo VI–bis del libro secondo del codice penale “ Dei delitti contro l’ambiente”.

[2] Da: LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 SUGLI “ECODELITTI”:UNA SVOLTA “QUASI” EPOCALE PER IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE di Licia Siracusa

[3] Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l’attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.

[4] Documento ISPRA DOC C 53 del 7.07.2015 direttiva sull’applicazione della legge 68/2015 posizione comune alle Agenzie; ARPAT Toscana Circolare  dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015 e successiva Cl.V.06.07/108.15. circ. n. 16 del 2 settembre 2015;

[5] Cass. 3 dicembre 1993, n. 2639, in CED Cassazione.«La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato»

[6] Modulistica ideata da ARPAT ( Toscana)




Ambiente con Legge n. 68/2015 sugli Ecoreati da una parte si inseriscono 5 nuovi delitti e dall’altra si eliminano almeno l80% dei reati contenuti nel Codice Ambientale.

L’ altra faccia della Legge n. 68/2015 sugli Ecoreati, secondo il dott. Giuseppe Aiello: il disastro dell’eliminazione delle contravvenzioni in materia ambientale almeno l’80 % dei reati contenuti nel codice buttati nella spazzatura. Tanto entusiasmo per i 5 nuovi delitti nessuno parla per l’eliminazione dell’80% dei reati ambientali ecco cosa succede con la legge 68/2015. Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni (AV).ins.to 05.07.2015

 Autore Dott. Giuseppe Aiello

Premessa.

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, è stata accolta con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF.

Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”.

 

La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti. Dispiace dover deluderli e destare loro ulteriori preoccupazioni con questa mia analisi ragionata della seconda parte seconda L.68/2015, forse fin ora rimasta sconosciuta.

In realtà i risultati complessivi di questa manovra nascondono, ad un occhio più esperto, disastrose conseguenti in ambito alla tutela Penale riservata in passato dal Codice dell’Ambiente con sfaccettature di grande superficialità ed imbarazzo mascherando, con quel falso entusiasmo, quella che è di fatto la più grande manovra di depenalizzazione dei reati ambientali mai vista sin ad ora nel nostro Paese.

Purtroppo nessuno ha saputo o voluto spiegare cosa realmente rappresenti, nel complesso, la nuova Legge e quali conseguenze reali porterà alla causa ambientale ed innanzitutto nessuno ha svelato l’altra faccia della medaglia che, se da una parte, introduce effettivamente nuovi reati ambientali sotto forma di delitti dall’altra intende eliminare la stragrande parte dei reati contravvenzionali contemplati nel Codice dell’Ambiente, D.lgs 152/2006, trasformandoli in sanzioni amministrative con una procedura che definirla fantascientifica è poco.

 

Direi proprio che è stata tradita l’attesa di chi, da lungo tempo, aspettava una norma coerente con quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente, sicuramente, dopo tanto tempo, si sarebbe potuto e dovuto fare di più infatti, soprattutto in termini di semplificazione e di concretezza operativa, basti pensare che un risalente progetto di legge, intitolato Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, ‘Delitti contro l’ambiente’, e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell”Ecomafia’, risulta trasmesso alle Presidenze delle Camere il 22 aprile 1998.

 

L’ Europa, nella su citata direttiva, ha voluto precisare che “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività”, chiedendone l’introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

 

Questo obiettivo sembrava fosse stato raggiunto dalla Legge 68/2015 con l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Purtroppo il legislatore non si è fermato a questo dando sfogo, nella seconda parte della Legge, quella peggiorativa o se vogliamo l’altra faccia della medaglia, alla sua grande fantasiosa e stravolgente mania di complicare le cose fino a renderle incomprensibili ed inapplicabili (legislazione ambientale in primis).

Insolitamente con la nuova Legge si è anche operata una sensibile modifica al D.lgs 152/2006 introducendo nel corpo del codice dell’ Ambiente una ulteriore parte VI bis, che pare nessuno ne aveva mai parlato o richiestone l’introduzione, in cui si prevede il modo di eliminare le contravvenzioni, ivi contemplate, con sanzioni Amministrative affidandone il compito ovvero la bacchetta magica necessaria per giungere alla metamorfosi, all’Organo di Vigilanza.

Si, proprio così, da oggi Vigili, Carabinieri poliziotti e quant’altri contemplati nell’art 55 del C.P.P. sono assunti a rango di paladini dell’ambiente, premiati sul campo e promossi esperti e tecnici ambientali, tutti senza esclusione alcuna, capaci di graziare anche i reo confessi della maggior parte delle violazioni ambientali ammettendoli al pagamento di sanzioni amministrative piuttosto che a stressanti processi penali, alla faccia degli ecoreati.

 

Questa non può che essere vera pazzia e dimostrazione che chi legifera in materia ambientale nel nostro Paese è lontano anni luce dalla realtà, CHE NON CONOSCE LE PROBLEMATICHE DEI CONTROLLI, e soprattutto non sa chi sono gli organi di vigilanza.

 

Passando in rassegna la legge 68/2015 si rileva che essa è composta da tre articoli.

Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Tralasciando l’aspetto relativo all’introduzione dei nuovi reati delitti, come su indicati, ritengo necessario rivolgere l’attenzione alla disciplina contenuta al comma 9 dell’art. 1 della l. in questione, con la quale il legislatore ha introdotto in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”.

La questione su cui si pone l’attenzione e che merita un’attenta riflessione è passata quasi del tutto inosservata anche se ha fortissime ripercussioni sul piano tecnico giuridico e quello pratico dei controlli stravolgendo il normale assetto procedurale della polizia giudiziaria nei casi di illeciti penali a carattere contravvenzionale contenuti nel D.lgs 152/2006.

In particolare ad essere stravolto è l’operatività degli organi di vigilanza, chiamati ad assumere un nuovo ruolo, innaturale rispetto alla genesi della P.G., con compiti che difficilmente potranno essere svolti senza creare ulteriori problematiche e il rischio che si infilino cavilli e sotterfugi capaci di creare zona franca dei soliti criminali che hanno sempre speculato grazie ad una normativa farraginosa e permissiva.

 

Legge n. 68/2015: l’introduzione della parte VI bis del T.U.A. ( l’eliminazione dei reati contravvenzionali) la monetizzazione degli illeciti Ambientali.

 

La disciplina di riferimento, contenuta negli articoli 318 bis- 318 octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, come innovato dalla legge 68/2015, viene a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente.

 

La normativa in esame, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” con l’intendo di operare l’estinzione, in via amministrativa, delle ipotesi di contravvenzioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd. che ricorda la analoga disciplina dell’adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].

 

Non bisogna lasciarsi ingannare dal menzionato titolo, che fa uno specifico richiamo sia agli illeciti amministrativi sia a quelli penali, proprio per questo sembrerebbe capire che nella nuova parte VI bis fosse considerato il duplice aspetto degli illeciti del T.U.A. Amministrativi e Penali mentre in effetti troviamo trattato solo l’aspetto relativo ai reati contravvenzionali.

A chiarire la portata del provvedimento è proprio il primo articolo 318-bis che apre la citata Parte Sesta-Bis, che recita “Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Il successivo articolo 318 ter (prescrizione) chiarisce in modo palese che la manovra legislativa intende introdurre un sistema capace di eliminare la contravvenzione accertata tra quelle previste nelle diverse parti del T.U.A . e “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Il sistema, alla stessa stregua di quello introdotto in materia di sicurezza sul lavoro, prevede che “l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. Basterebbe già questo per dare un oscar al nostro legislatore che sembra peccare di troppa stima e considerazione degli organi di vigilanza che dovrebbero essere così preparati, anche su aspetti specificatamente tecnici- preventivi, in modo da poter in primis valutare che l’illecito non abbia di fatto “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” e subito dopo dare prescrizioni ai trasgressori indicando il tempo entro cui provvedere. A questo punto si dovrebbero dimenticare, per un momento, tutte le procedure tipiche della polizia giudiziaria, e concentrarsi sulle nuove metodologie, perché il nodo centrale della questione si sposta sui nuovi adempimenti, obbligatori per tutti, essendo previsto che , “Con la prescrizione l’organo accertatore   puo’   imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose”.

Si fa notare come nel disposto appena esaminato il termine organo di vigilanza, utilizzato al comma 1, viene sostituito in l’organo accertatore, facendo quindi rafforzare l’idea che chi interviene ad accertare il reato debba poi procedere direttamente, senza possibilità di delega, ad assicurare gli adempimenti neo introdotti con la L. 68/2015 ( prescrizioni, verifica adempimento) .

Sembrerebbe che il legislatore abbia dimenticato, inoltre, che il trattamento di favore della nuova disposizione è vietato, come sancito dall‘ art. 318 bis, nei casi in cui sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

L’art 318 ter continua prevedendo che “ In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo’ essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.”

Fortunatamente non ci si è dimenticati che la polizia giudiziaria, al cospetto di ogni tipologia di reato, quindi anche per quelli Ambientali, ha l’obbligo di dare la notizia di reato alla competente A.G. e proprio per questo, dopo aver previsto i termini della prescrizione, il comma 4 dell’art 318 ter conferma che “ Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale”.

Quindi, dopo aver accertato il reato contravvenzionale e verificato che non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente, l’organo di vigilanza, che riveste la qualifica di P.G. e che ha accertato il reato, deve dare le prescrizioni, stabilire il tempo entro cui provvedere, far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose e finalmente dare la comunicazione di reato all’A.G. Fine?

No, assolutamente no, quale fine, forse il bello deve ancora cominciare, infatti, l’ Art. 318-quater (Verifica dell’adempimento), prevede che l’organo di vigilanza, “Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, deve ulteriormente verificare se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalita’ e nel termine indicati dalla prescrizione”. Nei casi in cui risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore   ammette   il   contravventore   a pagare   in   sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica   al   pubblico ministero l’adempimento della prescrizione   nonche’   l’eventuale pagamento della predetta somma.

Quando invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero   e   al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Purtroppo le novità, ovvero le pazzie del nostro legislatore, non sono ancora finite anzi, assistiamo adesso ad un capovolgimento, mai visto prima, dei rapporti tra Magistratura e Polizia giudiziaria, infatti nell’art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore) si legge che “Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne   da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche’ provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater”. Non credo che sia mai capitato prima una cosa del genere ed è difficile immaginare che un P.M. debba dare avviso obbligatorio alla P.G. o meglio organo di vigilanza della notizia reato riguardante ad esempio una discarica abusiva ed aspettare da essa tutti gli adempimenti sopra descritti.

Logicamente comprendendo le finalità del legislatore che sono quelle di eliminare la contravvenzione non poteva non esserci l’Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). Che prevede appunto la sospensione del procedimento per la contravvenzione   dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel   registro   di   cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto (avvenuto adempimento con pagamento della sanzione amministrativa e/o comunicazione di inadempimento). Al comma 3 dell’art. 318-sexies è previsto che “La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, ne’ gli atti urgenti di indagine preliminare, ne’ il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.”

In ultimo, il premio per quei poveretti, pur se hanno violato la legge con illeciti penali nel campo ambientale, hanno però provveduto ad adempiere alla prescrizione ed a versare ¼ del massimo dell’ammenda prevista      per la sanzione penale in questione, arriva con l’Art. 318-septies (Estinzione del reato).

Infatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2. Il pubblico ministero richiede   l’archiviazione   se   la contravvenzione e’ estinta.

Non è ancora finito siate buoni se potete, infatti il nostro legislatore lo è stato di fatto perché ha previsto che “L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita’ diverse da quelle indicate   dall’organo   di  vigilanza ( ma come adempimenti diversi, e che prescrizioni sono? )   sono   valutati   ai   fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e’ ridotta alla meta’ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Fortunatamente l’Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie) prevede che Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

In conclusione, indagando, quindi, le ipotesi di contravvenzioni punite, secondo la distinzione di cui all’art. 17, cod.pen., con l’arresto e/o l’ammenda, ci rendiamo immediatamente conto dell’ampia portata applicativa del nuovo sistema deflattivo introdotto dal legislatore che abbraccia sanzioni:

: 1) in materia di AIA (dall’esercizio di una delle attivita’ di cui all’Allegato VIII, alla Parte Seconda, D.lgs. n. 152/2006, senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, alla mancata osservanza di una prescrizione autorizzato ria, piuttosto che imposta dall’autorità competente, da parte di soggetto pur in possesso dell’autorizzazione integrata Ambientale…); 2) in materia di scarichi di acque reflue industriali (dall’apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure per prosieguo ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, al celebre scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente, etc.); 3) in materia di rifiuti (dall’esercizio di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, D.lgs. cit., all’abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, commessa da parte di titolari di imprese ed ai responsabili di enti, etc.); 4) in materia di bonifica di siti contaminati (dal cagionare inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di bonifica di cui agli articoli 242 e seguenti, alla mancata effettuazione della comunicazione di evento in grado di contaminare il suolo di cui all’art. 242); 5) in materia di emissioni in atmosfera (dall’esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero per proseguo all’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, alla sottoposizione di uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8, etc.).

Non so quale è il parere di chi ha avuto la pazienza e la forza di leggere sin a questo punto ma vi confesso che io nello scrivere sono rimasto sconvolto da tanta “ciucciaggine”, termine usato dai maestri di un tempo per definire un soggetto ignorante, chi non conosce, come dimostra esserlo chi ha previsto questo articolato procedimento in nome della maggiore tutela penale necessaria per un ambiente più tutelato e protetto.

E’ proprio vero che Chi inquina ed ha soldi non va dal Giudice e non rischia la condanna, basta che paghi, è questa la monetizzazione dei reati ambientali, in conseguenza dell’introduzione degli ecoreati.

 

Pare che ogni volta nel nostro Paese si debba giungere a compromessi per vedersi riconosciuto un sacro santo diritto costretti al gioco delle tre carte ottengo questo in cambio di quest’altro.

 

Speriamo che il mio pessimismo nella nuova disposizione venga smentito in atti, e che sia in grado di risolvere le variegate problematiche ambientali sarà la prima volta che accetterei di buon grado di perdere e di essere smentito.

 

23.06.2015

 

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni (AV)

 

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni

(AV)
Docente e consulente della scuola di formazione DIRITTO ITALIA

Docente per Scuola di P.L. Reg. Campania, e diversi altri Enti e fondazioni, Associazioni di Volontariato per il controllo Ambientale ecc. Si occupa in particolare della tutela ambientale gestione dei rifiuti tecnica investigativa Ambientale in qualità di docente in corsi di formazione per addetti ai controlli, appartenenti alla Polizia Locale, GAV , consulenti ambientali responsabili della gestione dei rifiuti, organizzati da ENTI pubblici e privati.
E’ relatore in numerosi convegni sulla tutela ambientale .

recapito email giuseppeaiello.1@libero.it




POLIZIA AMBIENTALE: L’abbandono dei rifiuti e l’identificazione del resposnabile a seguito di ispezione dei sacchetti.

Lotta all’inciviltà e agli abbandoni dei rifiuti identificazione del soggetto responsabile a seguito di ispezione dei sacchetti. Dott. Giuseppe Aiello, Comandante polizia municipale di Lioni. Non possa praticamente giorno che non mi giungono quesiti da parte di operatori di polizia, rappresentanti di Enti pubblici, ispettori volontari ambientali e anche semplici cittadini, sulla possibilità di procedere ad identificare e poi sanzionare il responsabile di abbandoni e depositi irregolari di sacchetti di rifiuti, a seguito di ispezione dei sacchetti che li contengono e la ricostruzione delle generalità mediante documenti e titoli vari intestati a determinati soggetti. Indicazioni utili per la soluzione del problema. Pubblicato su WWW.LEXAMBIENTE.IT Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV) ins.to 15.03.2015

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante polizia municipale di Lioni.

 

Non possa praticamente giorno che non mi giungono quesiti da parte di operatori di polizia, rappresentanti di Enti pubblici, ispettori volontari ambientali e anche semplici cittadini, sulla possibilità di procedere ad identificare e poi sanzionare il responsabile di abbandoni e depositi irregolari di sacchetti di rifiuti, a seguito di ispezione dei sacchetti che li contengono e la ricostruzione delle generalità mediante documenti e titoli vari intestati a determinati soggetti.

 

L’argomento per quanto semplice possa apparire rappresenta per i Comuni un aspetto fondamentale della gestione dei propri rifiuti e per gli addetti ai lavori un vero e proprio rompi capo in quanto non è agevole fornire una sintetica risposta perché, ritengo, che la soluzione al problema debba essere ricercata non solo in una attenta formazione degli incaricati ai controlli sulle procedure sanzionatorie e di accertamento insite nella L.689/1981 ma dipende anche dalla capacità degli enti di regolamentare la gestione dei rifiuti, all’interno del territorio Comunale, con disposizioni chiare efficienti ed efficaci evitando, come tal volte capita, di scopiazzare regolamenti e ordinanze e poi come il vestito di Arlecchino tentare di imporle ad contesto locale, diverso da quello dal quale è stato prelevato, pretendendo che si riescano ad ottenere i risultati sperati. Non mancano infatti note di colore che fanno sprofondare nel ridicolo alcune istituzioni, è il caso che ricordo, rappresentato da un regolamento sulla gestione dei rifiuti adottato in territorio montano ove, tra l’altro, si vietava il deposito dei sacchetti dei rifiuti sulla strada del centro storico, che portava al lungo mare, peccato che quella splendida realtà distava dal mare oltre 150 km.

 

Per cercare di restare nella praticità dell’argomento intendo partire dal testo di una della tante Domande che ho ricevuto e che riguarda la problematica dell’ Abbandono dei rifiuti e l’ identificazione del soggetto a seguito di ispezione del sacchetto.

Testo del quesito: “ Carissimo Comandante Aiello ,sono G. C., Comandante Polizia Municipale B. (CS). Il mio problema è rappresentato dal ritrovamento di sacchetti di immondizia in luoghi non consentiti, in violazione alle disposizioni contenute in una apposita ordinanza. Stante l’impossibilità ad operare perchè abbiamo reperito alcuni rifiuti con indizi ma senza cogliere in flagrante il contravventore Si chiede se sia possibile contestare la violazione al soggetto indicato negli atti rinvenuti nell’involucro ispezionato .

Il Regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2003 quindi antecedente al Decreto Legislativo 152/2006.

L’ordinanza prevede una sanzione da 25,00 a 500,00 €.

Mi fate sapere come comportarmi?

ringrazio per l’attenzione.

Un abbraccio.

  1. C.

 

Risposta del Dott. Giuseppe Aiello.

L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi nonché quelli relativi alla polizia municipale e polizia amministrativa locale,   sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , giusto comma 27 (introdotto dall’art. 19, comma 1, lett. a), del d.l. n. 95 del 2012e succ. mod.ni;

Il triste fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte di autori ignoti e il conseguente obbligo di rimozione imposto ai Comuni dal D.lgs 152/2006 art 192, comporta , oltre ripercussioni di natura ambientale e di decoro, soprattutto ripercussioni negative sulle casse dell’Ente e quindi dei cittadini per gli enormi costi che si è costretti a sostenere nell’attività di rimozione dei rifiuti e bonifica dei suoli contaminati;

L’art. 198 del D.lgs 152/2006 ( testo Unico Ambientale) attribuisce importanti competenze in capo ai Comuni stabilendo che essi concorrono, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,   con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita’ stabilendo, tra l’altro, in particolare:

  1. a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  2. b) le modalita’ del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. c) le modalita’ del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  4. d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f);
  5. e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con   altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

Come si evince dall’ enunciazione del disposto citato i Comuni, in materia di gestione dei rifiuti ( alla stessa stregua in materia di decoro e igiene cittadino), sono investiti di potestà regolamentare , che deve essere manifestata nella tipica forma dei regolamenti o delle ordinanze secondo il principio di autonomia, concetto che allude al riconoscimento, in capo a comuni e province, di potestà pubbliche nel perseguimento di finalità e interessi propri delle collettività, secondo un proprio indirizzo politico – amministrativo, distinto e relativamente indipendente da quello statale (superando, dunque, il precedente riconoscimento di potere autarchico). Agli enti locali viene in tal modo riconosciuta la possibilità di darsi un proprio ordinamento, conformandolo ai caratteri e alle esigenze della propria comunità. I Comuni, pertanto, per assicurare il corretto conferimento dei rifiuti, possono, con propri regolamenti e/o Ordinanze imporre obblighi e divieti e stabilire sanzioni nei casi di violazione secondo quanto previsto dall’art 7 bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs 267/2000[1][1], ai sensi di tale disposizione i possono incamerare i relativi proventi. Le violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze, emanate dai Comuni per garantire la corretta gestione e conferimento dei rifiuti, trattandosi di violazioni amministrative,   possono essere accertate e contestate dai soggetti individuati dall’art 13 legge 689/1981 ( agenti accertatori e agenti di P.G.).

La legge 689 ammette a sanzionare determinati comportamenti in via amministrativa, tanto organi accertatori aventi competenza limitata (art 13 c 1.), quanto organi accertatori aventi compe­tenza generale ( art 13 c. 4) quest’ultimi facilmente identificabili in quanto soggetti in possesso della qualifica di P.G., giusto articolo art .57 C.P.P. Difficile da individuare e definire invece sono gli organi accertato­ri a competenza limitata, previsti dal comma 1 dell’art 13 L.689/1981, in quanto questi – per singole e speciali previsioni di legge – possono assolvere alle citate funzioni di controllo . Possiamo certamente considerare questa previsione come un contenitore aperto che lascia spazio ad altre fonti normative la possibilità di individuare figure ad “hoc” per l’accertamento di specifiche sanzioni amministrative; proprio la mancanza di un principio tassativo che definisca gli elementi che determinano la figura di “addetto all’accertamento” crea non pochi problemi, non potendo inserire in questa fattispecie soggetti privi di qualsivoglia legittimazione a livello legislativo e/ o regolamentare, certamente i Comuni possono prevedere l’istituzione di organi di controllo costituiti da volontari Gav, ispettori ambientali volotari ecc. o conferire tali incarichi a dipendenti di società dediti alla gestione dei rifiuti urbani. Qualora non sia disposto in modo diverso dai regolamenti ossia allorquando le violazioni alle disposizioni Comunali vengono punite dalla disposizione principale (art 7 bis D.lgs 267/2000) si applicano le sanzioni da euro 25 a 500 che secondo quanto previsto dall’art 16 L.689/1981 – pagamento in misura ridotta- prevede la facoltà per il trasgressore e/o obbligato in solido di avvalersi della possibilità di pagare entro 60 giorni il doppio del minimo e 1/3 della sanzione massima nel caso di specie quindi euro 50,00. Gli organi di controllo, durante lo svolgimento della loro attività di accertamento delle violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell’art 357 c.p e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento giusto art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689 essi devono redigere gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge ( artt. 13 e 14 legge 689/ 1981) atti di accertamento e contestazione .

La procedura per gli accertamenti e delle contestazioni sarà regolamentata dalla legge n. 689 /1981.

IL primo intervento effettuato si definisce accertamento ( art. 13 legge 689/1981) attività di natura sia certificativa che valutativa e si concretizza generalmente nell’ispezione dei luoghi o di cose, in questa fase l’agente accertatore rileva elementi collegabili ad una infrazione alle disposizioni Comunali , ma può capitare di accertare il fatto illecito ( es. busta conferita in orari e luoghi vietati, oppure rifiuti raccolti in modo difforme ecc.) senza riuscire ad individuare l’autore, rilevando tal volta negli involucri ispezionati elementi documentali rappresentativi di taluni soggetti.

In effetti capita spessissimo che operatori addetti ai controlli chiedono di sapere se, in questi casi, sia possibile elevare sanzioni a carico delle persone indicate negli atti contenuti nei sacchetti ispezionati ?

La problematica, già in passato, è stata esaminata ed affrontata, anche, dal punto di vista della tutela dei dati personali, e come tale sottoposta al vaglio del Garante che, con l’apposito provvedimento n. 1149822 del 14 luglio 2005 fornisce la risposta al quesito che segue:

“se il personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti per identificare, attraverso il materiale ispezionato, chi trasgredisce le prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale il sacchetto è destinato, ovvero agli orari prefissati”;

Si legge nel provvedimento del Garante che << Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di ‘RFID’, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L’attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di conferimento;>>

In effetti, il Garante legittima la procedura dell’ispezione dei sacchetti fra quelle tipiche attività rientranti nella previsione di cui all’art 13 L.689/1981, mettendo però in evidenza tale procedura non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore.

Non possiamo non riportare che in molti casi la giurisprudenza di merito[2], in sede di opposizione, ha preso posizioni forti escludendo la responsabilità, dall’accusa di abbandono di rifiuti, del soggetto identificato esclusivamente a mezzo di documenti rilevati nel sacchetto di immondizia.

Sulla base di tale logiche considerazioni possiamo quindi affermare che il rilevare i dati all’interno del contenitore dei rifiuti anche se non fornisce (da solo) la certezza che lo stesso provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo, è senza dubbio uno degli elementi , forse in alcuni casi l’unico, per poter partire con una vera e propria procedura di accertamento mirando ad acquisire ulteriori e molteplici elementi che in modo inconfutabile portano ad individuare con certezza chi sia il produttore dei rifiuti. L’organo accertatore, quindi, dovrebbe porre in essere ulteriori attività rientranti tra quelle previste dall’art 13 della L. 689/81, quali l’assunzione di testimonianze, riscontri dei dati rilevati, documentare le fonti di prova in reperti fotografici ecc e trasferire il tutto in atti di accertamenti per far si che la contestazione della violazione amministrativa possa reggere ai successivi sviluppi dovuti al vaglio dell’autorità amministrativa prima e quella giurisdizionale poi.

Sicuramente un mano per risolvere il problema degli abbandoni dei rifiuti, che può essere complementare all’ispezione dei sacchetti di immondizia, può arrivare dalla tecnologia mediante utilizzo di sistemi di video sorveglianza (oggi in commercio apparati singoli che hanno costi irrisori e che si rilevano preziosissimi alleati per la lotta agli abbandoni) in merito si riporta la posizione del garante assunta con il provvedimento n.1712680 del 08 aprile 2010, secondo cui <<In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)>>.

Un altro elemento che bisogna tenere in debita considerazione è senza dubbio rappresentato dalle disposizioni assunte dal Comune nei propri regolamenti ed ordinanze infatti sono proprie queste le fonti che dovrebbero con dettaglio prevedere la responsabilità specifica sia del produttore del rifiuto sia di chi poi li abbandona materialmente, in effetti molte volte, il copia ed incolla di questi atti tra gli enti, non permette agevolmente agli operatori di poter intervenire e sanzionare in tutti i casi .

In conclusione si afferma che l’atto compiuto dagli agenti accertatori, che si concretizza nell’aprire la busta di immondizia e rilevare elementi utili per risalire all’identificazione del proprietario al cui è appartenuto detto bene, rientra propriamente tra gli atti ispettivi previsti dall’art 13 L.689/1981 ed essendo un’attività amministrativa deve essere improntata ai principi di imparzialità, buon andamento ragionevolezza. Per questo ritengo di chiudere facendo nuovamente riferimento alla posizione espressa dal Garante nel provvedimento n. 1149822 del 14 luglio 2005 secondo cui ‘Le lettere d’amore, le bollette, gli estratti conto, le confezioni medicinali che decidiamo di buttare nei nostri rifiuti non devono finire nelle mani di chiunque o essere esposti a sguardi indiscreti – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – perché sono tutte informazioni che fanno parte di noi, della nostra identità. Da esse si può capire molto dei nostri gusti, delle nostre preferenze, dei nostri stili di vita, del nostro stato di salute. Quindi, sì ai controlli per sanzionare chi non rispetta la raccolta differenziata, no a indebite invasioni nella nostra privacy.’

 

CONCLUSIONI in sintesi:

L’ordinanza emessa dai Comuni ai sensi dell’art. 198 del D.lgs 152/2006 ( testo Unico Ambientale)   ,così come il regolamento, è idonea a regolamentare la gestione dei rifiuti in ambito al territorio Comunale;

A mezzo dell’ordinanza e del regolamento sulla gestione dei rifiuti i Comuni possono imporre obblighi e divieti e stabilire sanzioni nei casi di violazione secondo quanto previsto dall’art 7 bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs 267/2000[3][1], ai sensi di tale disposizione i possono incamerare i relativi proventi;

Le violazioni alle disposizioni Comunali vengono punite ai sensi dell’art 7 bis D.lgs 267/2000 con le sanzioni da euro 25 a 500 pagamento in misura ridotta euro 50,00 ai sensi dell’art 16 L.689/1981, così come sostituito dal’ art 6 bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 << Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma>>;

Si ritiene possibile identificare a mezzo di ispezione (art 13 legge 689/1981) del sacchetto di immondizia e rinvenimenti di elementi plurimi, il soggetto al quale si presume siano appartenuti detti elementi l’ispezione deve essere, quando possibile seguita da ulteriori accertamenti tale che si possa determinare in modo inconfutabile l’identificazione dell’autore della violazione;

Per offrire un forte deterrente all’inciviltà diffusa degli abbandoni dei rifiuti i Comuni possono, a mezzo di appositi Regolamenti organizzare forme supplementari di controllo a seguito di istituzione di nuclei di ispettori volontari nonché utilizzare sistemi di controllo di video sorveglianza ( anche mobili).

 

Marzo 2015

Dott. Giuseppe Aiello

 

 

 

 

 

 

 

[1][1] D.lgs 267/00 Articolo 7-bis (1) Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.

[2] Tribunale di Venezia, 16 marzo 2004 n. 56;

[3][1] D.lgs 267/00 Articolo 7-bis (1) Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.




Ambiente: Abbandoni dei rifiuti, i proventi presto ai Comuni. Almeno lo speriamo !!!!

“I proventi delle sanzioni per abbandono dei rifiuti devono confluire nelle casse dei Comuni” la proposta del Dott. Giuseppe Aiello viene spinta in avanti dalla Commissione Energia e Rifiuti dell’Anci e presto, si spera, sarà all’esame del Governo Renzi. Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV) ins.to 08.03.2015 da A. g.

Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni (AV)
“ Il sindaco di Lioni (AV) Rodolfo Salzarulo presenta alla Commissione Energia e Rifiuti dell’Anci nazionale un emendamento al Clean Act del Governo Renzi che sarà discusso a breve alla Camera. L’emendamento numero uno, è una proposta a firma del comandante dei vigili urbani di Lioni Dott. Giuseppe Aiello, che mira a modificare il testo unico in materia ambientale, e a correggere alcuni refusi contenuti nel testo unico del 2006.

Ad oggi, la legge prevede che le sanzioni per abbandono di rifiuti siano considerati proventi destinati alle casse delle Provincie. Il comandante Aiello, per conto del Comune altirpino, chiede l’applicazione di opportune correzioni e di sancire che i proventi delle sanzioni siano destinati alle casse municipali, che si occupano di raccolta e spazzamento. La richiesta di modifica è stata presentata ieri (6.02.2015) a Roma in occasione dell’insediamento della Commissione Energia e Rifiuti dell’Anci presieduta da Tommaso Sodano, vice sindaco di Napoli, che non solo ha accolto la proposta altipina, ma l’ha addirittura inserita al primo posto nell’elenco degli emendamenti.”

La parte che precede è l’estratto di un articolo di giornale apparso su un testata giornalistica provinciale “Otto Pagine” del 7.02.2015 che da risalto alla proposta avanzata dal Sindaco di Lioni (AV) Prof. Rodolfo Salzarulo, componente della Commissione Nazionale Ambiente ed Energia dell’Anci e presentata nella prima seduta di insediamento della predetta Commissione.

Il tema della mancata riscossione dei proventi sulle violazioni inflitte per gli abbandoni dei rifiuti da parte dei Comuni, che erroneamente sono stati dal 2006 attribuiti alle Province, viene nuovamente riproposto in quanto costituisce una vera è propria ingiustizia per i Comuni nonché la dimostrazione di una prepotenza da parte del legislatore incapace di riconoscere un proprio grossolano errore congenito del Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa del 2006, in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore, minuziosamente individuato e meglio specificato nell’elaborato che si allega.

Nella redazione del Testo Unico Ambientale, passaggio dal Decreto Ronchi alla nuova disposizione legislativa, è stato perpetrato uno scippo ai danni dei Comuni e della tutela ambientale, sia dei proventi delle sanzioni sia delle competenza a decidere in materia di abbandoni di rifiuti.

A distanza di oltre nove anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun esperto si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

Già in passato avevo interessato gli esponenti di vertice del Ministero dell’Ambiente dei passati esecutivi inviando dapprima la proposta all’allora Ministro Pecoraro Scanio e poi all’ onorevole Stefania Prestigiacomo senza logicamente ricevere neanche un piccolo cenno di riscontro.

Devo comunque far rilevare che l ’ANCI, sollecitata in merito, si era già interessata alla proposta presentando un emendamento nell’anno 2012 in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti che però non ha sortito alcun effetto e di cui si riporta integralmente il proprio contenuto.

La nuova speranza è che il governo Renzi valuti positivamente la proposta riuscendo a leggere le motivazioni e le ragioni per cui (petulantemente) si richiede di porre rimedi ad un errore del Testo Unico Ambientale, che nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, viene nell’indifferenza totale mantenuto ancora in vita.

La risoluzione del problema, come prospettato nella relazione di seguito riportata, potrebbe, senza dubbio, costituire un valido ausilio e contribuire ad aumentare l’azione di contrasto ai crimini ambientali, restituendo ai Comuni competenze e proventi da utilizzare sul versante della tutela ambientale.

Senza costringere gli stessi a dover inventarsi regolamenti e sanzioni alternative a quelle previste nel Codice Ambientale pur di non rinunciare ad introitare i proventi previsti per gli abbandoni dei rifiuti.

In tempi di vacche magre per le casse dei Comuni, non è certamente irrilevante .

emendamento in riferimento all’AC 4240, di cui è stato relatore l’On. Bratti anno 2012

Nuovo articolo

(Modifiche agli articoli 255, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti, competenza e giurisdizione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.).

Il comma 1 dell’articolo 255 è sostituito dal seguente :

Il comma 1 dell’articolo 255 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 1.000 ; qualora l’abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi ma ingombranti, ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 2.000 €; qualora l’abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (ingombranti e non), ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 4.000 ».
Al comma 1 dell’articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1» con la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1,2 ».
Al comma 1 dell’articolo 263 del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, con la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1, 2».

MOTIVAZIONE

In sede di revisione del Codice dell’ambiente si ritiene di proporre questa importante modifica delle disposizioni in materia di abbandono dei rifiuti e relativo sistema sanzionatorio, volta a ricostituire l’assetto originario delle competenze in ordine agli abbandoni dei rifiuti rifiuti in linea con la direttiva europea n. 2008/98CE che in materia di gestione di rifiuti dispone che gli stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Infatti, con il Decreto legislativo 205/2010 dal 25 Dicembre 2010 è stato stravolto il sistema sanzionatorio previsto dal Testo unico Ambientale per il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, cambiando le regole sono state previste sanzioni pesanti e procedure meno snelle.

Rispetto all’articolo 255, si propone un distinguo, tra le sanzioni per l’abbandono di rifiuti ingombranti e non (rispondendo al criterio di equilibrio) introducendo per le due fattispecie di illeciti sanzioni diverse,oggi di fatto sanzionate nello stesso modo con sanzioni da 300 a tremila euro P.M.R. euro 600. La modifica si propone di operare, nel caso di rifiuti non pericolosi, il giusto distinguo tra i rifiuti di modesta entità ( sacchetto di immondizia) da quelli ingombranti ( Divani ecc.), ritenendo quest’ultima fattispecie sicuramente di maggiore impatto e quindi da sanzionare con il pagamento di una somma di danaro di maggiore entità. Inoltre, la proposta mira a risolvere il problema relativo agli abbandoni dei rifiuti pericolosi ( ingombranti e non) in quanto per tale fattispecie di illecito, a seguito della modifica dell’art 255 effettuata con il D.lgs 205/2010, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta non essendoci compatibilità con le disposizioni di cui all’ art. 16 legge 689/1981) pertanto il verbale di contestazione, contenete la dicitura pagamento in misura ridotta non previsto, dovrà essere inviato all’autorità Competente ai sensi dell’art 262, la quale, a sua volta, dovrà emanare apposito provvedimento di ingiunzione e notificarlo alla parte, questo con evidente ed inutile aggravio della procedura sia in termini di costi che di tempi.

In materia di sanzioni per l’abbandono di rifiuti in sede di stesura del Codice dell’Ambiente sono state attribuite ai Comuni le competenze in materia di smaltimento illecito di imballaggi in discarica, sottraendo loro quelle relative agli abbandoni così come era stabilito dal dlgs 152/06. Si propone quindi, senza variare radicalmente il sistema in atto, di riattribuire ai Comuni le competenze delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 255 commi 1e 2 del Codice dell’Ambiente. Tale proposta consentirebbe di compensare, almeno in parte, il carico economico pendente sui Comuni a fronte dei costi da sostenere, come a seguito dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti che rimane posto in capo ai Comuni.

ALLEGATO:

Lo scippo ai Comuni dei proventi delle sanzioni degli abbandoni dei rifiuti: L’errore del testo Unico Ambientale che costa caro alle casse comunali e ciò che nessuno ha mai detto in merito proposte e soluzioni.

Dott. Giuseppe AIELLO, Comandante della Polizia Municipale di Lioni (AV).

Estratto della relazione per il IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA 24-26 ottobre 2011.

Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A. che costa caro ai Comuni

Il legislatore con la pubblicazione del Testo Unico Ambientale, avvenuta nell’aprile del 2006, nel riscrivere le norme relative alle violazioni previste per il divieto di abbandono dei rifiuti, ha mantenuto fede in tutto e per tutto alle vecchie previsioni del Decreto Ronchi. Quando, però, si guarda alle disposizioni relative alle competenze per irrogare le sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti e all’organo deputato ad introitare le relative sanzioni pecuniarie, ci si accorge, che le cose sono di fatto, rispetto alla preesistente previsione normativa del decreto Ronchi, completamente cambiate in un diverso e strano assetto.

L’art. 262 del decreto in questione prevede che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A. si provvede, ai sensi degli art. 18 e seguenti della L. 24/11/81 n. 689, ed è competente la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 226 c. 1 per le quali è competente il comune. Si precisa, quindi, che le uniche sanzioni per le quali è attualmente competente il comune , a partire dall’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, aprile 2006, sono quelle contemplate nell’art 226 c.1. Nell’analizzare il menzionato disposto 226 c. 1 (Divieto) ci si accorge che lo stesso si riferisce al Divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio quindi fatto salvo questa nuova previsione, tutte le altre violazioni in materia, in virtù dell’art 262, sono attribuite alla provincia .

Si evidenzia la modifica rispetto al D.lvo n. 22/97 che prevedeva, all’art. 55, la competenza del comune per le sanzioni amministrative previste dall’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti (oggi riscritto con l’art. 255 c.1) relativamente alle ipotesi di cui all’art 14 (Ronchi) oggi articolo 192 (T.U.A.). Continuando nell’analisi si rileva altresì, in merito alla destinazione degli introiti sanzionatori, che l’art. 263 del T.U.A. prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto sono devoluti alle Province, ad eccezione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 226 c.1 ( imballaggi)[1] che sono devoluti ai Comuni.

Anche in questo caso si evidenzia il cambiamento rispetto al D.lvo n.22/97 che prevedeva all’art. 55-bis la devoluzione dei proventi, delle sanzioni amministrative di cui all’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti, alle casse dei comuni.

La nuova normativa ha, di fatto, stravolto l’assetto della competenza e della destinazione dei proventi. Nel vecchio impianto legislativo, il divieto d’abbandono, sancito dall’art 14, oggi art. 192 T.U.A., era l’unica competenza, in materia sanzionatoria, riservata al Comune. Per tutte le altre violazioni della gestione dei rifiuti, sia la competenza, sia la riscossione dei proventi, erano demandate alla Provincia. Rispetto a quanto detto il Comune, nell’ambito del proprio territorio, prima del T.U.A.(aprile 2oo6) , nei casi d’accertata violazione per abbandoni di rifiuti, incamerava le somme dovute a titolo d’oblazione per i verbali elevati da qualsiasi organo accertatore, emanava apposita ordinanza per la rimozione dei rifiuti, interveniva direttamente in danno dei soggetti inadempienti al disposto emanato, e procedeva, a seconda dei casi, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art 18 legge 689/1981[2].

Il nuovo assetto normativo ha comportato il passaggio delle competenze, relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni per abbandoni dei rifiuti, alla provincia, individuando la stessa, anche, quale destinataria dei relativi proventi, lasciando in capo al comune l’obbligo di procedere ad emanare l’ordinanza di rimozione e soprattutto l’onere di intervenire per rimuovere i rifiuti sia in caso d’inottemperanza sia in tutti gli altri casi in cui i rifiuti vengono abbandonati da ignoti, logicamente facendo venir meno una risorsa indispensabile per farvi fronte, costituita, com’è logico immaginare, anche dai proventi sanzionatori.

Sembrerebbe, comunque, un’operazione di normale tecnica legislativa, rinvenibile in una volontà politica di modificare, con una nuova disposizione di legge, vecchie competenze in virtù di un nuovo scenario, con una chiara inversione di ruoli tra due Enti ( Provincia e Comune), così tutto sommato è passata la novella, ma in ultima analisi, in realtà, quanto apparso non è assolutamente veritiero!

Per complicare la situazione, si rinviene, come si è già affermato, un’altra incomprensibile novità: al comune, si affida, o così potrebbe sembrare, in cambio delle competenze prima rivestite, un nuovo ruolo, mediante il trasferimento della competenza e riscossione dei proventi, relativi alle infrazioni accertate in ordine agli abbandoni degli imballaggi in discarica, che, si precisa, in precedenza erano assegnati alla provincia.

La modifica, se così vogliamo definire la manovra, priva di qualsiasi logica e fondamento giuridico, non riesce a dare una risposta esauriente e sensata alla seguente domanda:

Cosa centra il comune con le discariche e gli imballaggi?

In realtà, la discarica è un aspetto della gestione dei rifiuti che non tocca minimamente le competenze dei comuni, un settore in cui, gli stessi, non possono assolutamente svolgere attività, neanche marginali, figuriamoci quei compiti che, di fatto, gli sono stati affidati.

Sin dal primo giorno della novella, ho cercato di rinvenire l’origine della modifica e soprattutto comprendere la logica amministrativa e politica che ha indotto il legislatore a adottare tale nuova strategia, alla fine, ritenendo una banale e grossolana bufala legislativa, ho sempre auspicato in una celere ‘errata corrige’ ovvero l’intervento del nostro legislatore con una specifica dell’errore commesso riportandone la sua correzione.

In considerazione del lungo tempo trascorso, delle varie ed innumerevoli modifiche succedutesi al T.U.A. in oltre cinque anni dalla sua pubblicazione, senza che nessuno, mi riferisco in particolare ai tanti, assunti a esperti e dotti della materia ma più in particolare al nostro legislatore, abbia affrontato la questione, anzi qualcuno addirittura ha cercato di dare giustificazioni alle finte scelte operate in riferimento ad un nuovo ruolo affidato alle Province in materia di rifiuti, in un periodo di vacche magre per le casse dei comuni, come quello in cui stiamo vivendo, ho voluto cogliere l’occasione per dare una risposta ai vari interrogativi cercando contribuire nel mio piccolo alla risoluzione di un problema che ha ripercussioni serie anche sulle casse dei Comuni.

Dalla lettura delle centinaia di pagine del Testo Unico in combinato disposto con le numerosissime relazioni (tecniche, introduttive, di compatibilità) allegate alla riforma, estratti dei lavori delle diverse commissioni, non è emerso assolutamente alcunché che sia riuscito a chiarire la questione e soprattutto non è trapelata, neanche lontanamente, l’intenzione del legislatore di voler cambiare il precedente assetto in ordine alle competenze tra il Comune e la provincia, cosa che però nei fatti è avvenuto.

Alla fine, l’unica soluzione plausibile, porta, a ritenere che l’origine della questione possa essere dipesa da un banalissimo errore commesso dal legislatore in fase di stesura del Nuovo Testo Unico piuttosto che da una sua precisa volontà di cambiare gli istituti ai quali si fa riferimento.

Situazione alquanto strana, ma, tutto sommato, la cosa ancor più strana, sta nel fatto che, quanto qui rilevato, ancora non ha avuto il conforto d’esperti, che pur impegnati ormai da anni sull’analisi del nuovo testo, nulla hanno in merito osservato. E’ pur certo, come si è più volte spinti a dire, che l’audacia in certi casi è d’obbligo, per cui non sembra presuntuoso affermare che trattasi di un grossolano errore. Mero errore rintracciabile non nell’attuale Testo Unico Ambientale, così come ci viene presentato, ma rinvenibile nella redazione della bozza sui rifiuti fatta nella fase di preparazione del T.U.A che ha anticipato quello odierno. Si ritiene indispensabile sintetizzare quanto avvenuto in modo semplice e veloce per fornire le necessarie delucidazioni agli aspetti che si stanno affrontando.

La riforma della normativa ambientale, che, per la parte riguardante i rifiuti, doveva comportare il trapasso dal Decreto Ronchi ad una nuova disposizione, veniva affidata dal Governo ad una commissione di 24 esperti “saggi” e doveva/poteva sfociare originariamente nella stesura di 5 distinti testi di cui uno specificatamente incentrato sulla normativa dei rifiuti, come, di fatto, è, in primis, avvenuto, con l’approvazione delle bozze da parte della commissione in data 3ottobre 2005.

Successivamente all’approvazione delle bozze, però il contenuto dei cinque Testi unici, per ragioni di opportunità e per garantirne la velocità di approvazione, veniva, in ultimo, accorpato, dando origine al nuovo Testo Unico Ambientale.

Sostanzialmente il metodo seguito dagli esperti per la redazione dello schema sui rifiuti, è stato quello di riprendere i contenuti in vigore e, ricalcandone fedelmente l’assetto del decreto Ronchi, apportare quelle modifiche necessarie dettate dai nuovi orientamenti giurisprudenziali e soprattutto per adeguare la normativa alle direttive UE ed evitare le infrazioni in atto da parte della corte di giustizia europea. Proprio per questa considerazione, si può chiaramente rilevare dalla lettura dei disposti in esame contenuti nella citata bozza (testo riguardante i rifiuti) che il legislatore nel riscrivere l’articolo 86, rubricato “Competenza e Giurisdizione” altro non ha fatto che copiare integralmente l’ex art 55 del Ronchi, citando gli articoli presi a riferimento dal D.lgs 22 /97 senza il dovuto adeguamento dei nuovi disposti, stessa cosa risulta essere stata fatta con l’art 87 che è la copia identica dell’art 55 bis proventi delle sanzioni amministrative.

Per chiarire l’anomalia riscontrata si ritiene indispensabile raffrontare gli articoli in questione a tal uopo viene utilizzata la Tab.6-2 posta nella pagina seguente.

Tab 6-2 Raffronto delle disposizioni concernenti la competenza e giurisdizione come riportate nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005

(elaborazione G. Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997 – Art. 55 –

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

BOZZA SCHEMA RIFIUTI

ART. 86 –

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

In modo chiaro ed inequivocabile si rileva che l’articolo 86 della bozza altro non è che la copia del vecchio articolo 55 del Decreto Ronchi, ricopiato parimenti, anche con riferimento al contenuto per l’eccezione prevista dall’art 50 c.1, deroga per l’affidamento ai comuni della competenza per gli abbandoni dei rifiuti, quindi, il legislatore ha erroneamente fatto riferimento nuovamente all’articolo 50, laddove per mantenere lo stesso effetto del Decreto Ronchi avrebbe dovuto far riferimento al nuovo articolo 79 abbandoni di rifiuti (perfetto corrispondente del vecchio art 50). La discordanza delle numerazioni tra il “Decreto Ronchi” e la “Bozza” sotto esame ha generato l’errore, sicché, mentre nel “Decreto Rochi” il riferimento all’articolo 50c.1 portava agli abbandoni, nella bozza, tale esplicito riferimento, rimasto sempre incentrato sull’articolo 50, porta al divieto di smaltire in discarica gli imballaggi.

Quanto sin qui sostenuto si rileva con maggiore chiarezza dalla tabella 6-3, riportata nella pagina seguente, che fa il raffronto tra le due disposizioni citate.

Tab 6-3 raffronto delle disposizioni concernenti gli articoli 50 c1 contenuti nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005

(elaborazione G.Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997

Art. 50 c.1

Abbandono di rifiuti

BOZZA SCHEMA RIFIUTI

50 c.1

DIVIETI

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

L’errore, commesso nella fase di stesura della bozza, nel momento in cui è stato riscritto l’articolo 86, con il nuovo riassetto involontariamente assunto, è passato dalla bozza del decreto al Nuovo Testo Unico ma in un diverso articolato, infatti, con la nuova trascrizione, la disposizione contenuta nell’art 86 della bozza è assunta nel decreto all’articolo 262, mentre il contenuto dell’articolo 50c.1, relativo al divieto di smaltimento degli imballaggi in discarica, nel nuovo decreto è previsto nell’articolo 226 c.1. La situazione che si è determinata è rappresentata dalla Tab 6-4 contenente le nuove disposizioni come rinvenute nel T.U.A.

Tab 6-4 disposizioni in vigore relative alla competenza demandata ai Comuni in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006 .

(elaborazione G.Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 – Art. 262

Competenza e giurisdizione

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006

Divieti

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Solamente in questo modo si spiega l’attribuzione della competenza alle province per gli abbandoni dei rifiuti, in precedenza in capo ai Comune ai quali in sostituzione, come in una sorte di contro partita, è andata la competenza per il divieto dello smaltimento degli imballaggi in discarica, competenza che trova scarsa applicazione pratica. La logica del ragionamento sin qui fatto vale anche per la questione dei proventi, infatti, passando dall’art 87 della bozza di decreto al nuovo disposto dell’art 263 contenuto nel T. U.A il Comune è stata attribuita la titolarità ad introitare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 226 c.1 (imballaggi in discarica) e non i proventi degli abbandoni dei rifiuti (destinati alle casse delle Province). Il raffronto degli articoli in esame, riportati nelle tabelle seguenti (tab.6-5, tab.6-6) ci aiuteranno a chiarire meglio i termini della questione.

Tab 6-5 Raffronto delle disposizioni concernenti la destinazione dei proventi come riportate nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005.

(elaborazione G. Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997 Art. 55 bis –

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

BOZZA SCHEMA RIFIUTI

ART. 87

– PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

Come si evince chiaramente anche dalla tabella 6-5 il legislatore ha commesso lo stesso errore fatto all’articolo precedentemente analizzato, in buona sostanza, ha copiato parimenti, nell’articolo 87 della bozza dei rifiuti, il contenuto dell’articolo 55 bis del Ronchi senza preoccuparsi di modificare il riferimento all’articolo 50 che continua a rimanere in essere, nonostante che, il divieto di abbandono dei rifiuti, nello schema approvato fosse di fatto disciplinato da una diversa disposizione più precisamente dall’art. 79. La tabella 6-6 riporta le disposizioni analizzate in vigore con il testo unico ambientale.

Tab 6-6 disposizioni in vigore relative ai proventi sanzionatori demandata ai Comuni in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006. (elaborazione G.Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006

Art. 263

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniari

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006

Articolo 226 c.1

Divieti

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Articolo 261 comma 3

3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

La questione come prospettata può far restare attoniti e sbalorditi, forse la vera giusta reazione deve essere la rabbia in quanto non è assolutamente concepibile che un errore umano possa portare tanti danni e che a distanza di oltre cinque anni non sia stato ancora rinvenuto come semplice errore e come tale corretto, peggio ancora che nessuno abbia osato parlarne in questi termini.

Il Problema prospettato è attualmente reso ancora più drammatico a seguito della modifica dell’art. 255 ( sanzioni per gli abbandoni ) operata dal D.lgs 205/2010, in riferimento alle sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti pericolosi, per i quali, come già evidenziato innanzi, essendo non previsto il pagamento in misura ridotta la sanzione deve essere determinata dall’Autorità Competente , la Provincia, e quindi tutti gli organi operanti in sul territorio provinciali ( Carabinieri, polizia di stato Guardia di finanza polizie locali ecc.) nei casi di accertamento di illeciti derivanti da abbandoni di rifiuti pericolosi dovranno inviare il rapporto alla Provincia e la stessa dopo aver valutato gli scritti difensivi , che non mancano mai quando si parla di rifiuti, ascoltato chi ne abbia fatto richiesta, potrà procedere alla fine, a determinare la sanzione per ogni singolo verbale ricevuto , l’aspetto assurdo della questione non è assolutamente commentabile.

Si conclude il presente elaborato con una proposta di modifica della disposizioni analizzate al fine di ricostituire l’assetto originario delle competenze in ordine agli abbandoni dei rifiuti come era precedentemente previsto dalla normativa quadro di settore rappresentata dall’abrogato decreto legislativo n. 22 /1997 (vedi tabella 6.7 e tabella 6.8).

Tab 6-7 proposta di modifica delle disposizioni in vigore relative alle competenze e ai proventi sanzionatori in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006

(elaborazione G.Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 – Art. 262

Competenza e giurisdizione

Vigente

PROPOPSTA
DI MODIFICA – ART 262

Competenza e giurisdizione

In rosso le parti modificate

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6892. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 255 comma 1 in relazione al divieto di cui all’articolo 192, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6892. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Tab 6-8 proposta di modifica delle disposizioni in vigore relative alle competenze e ai proventi sanzionatori in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006

(elaborazione G.Aiello)

DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006

Articolo 263 (Vigente)
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

PROPOPSTA
DI MODIFICA

Articolo 263
Proventi delle sanzioni amministrative

In rosso le parti modificate

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

Dott. Giuseppe Aiello

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ( 0827270303- Fax 0827270852
Ufficio Comando

Onorevole Stefania Prestigiacomo

Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 – Roma (Italia)

13ª Commissione permanente del Senato

(Territorio, ambiente, beni ambientali) S

SENATO DELLA REPUBBLICA

Piazza Madama 00186 – Roma

VIII COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Piazza di Monte Citorio, 066 7601 Roma –

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti , 46 – 00186 ROMA

Unione delle Province d’Italia

Piazza Cardelli, 4 00186 – Roma

Sindaco di Lioni Prof. Rodolfo Salzarulo

Piazza vittorio Emanuele III Lioni (AV)

MA.R.CO.PO.LO.

Movimento Associativo Responsabili e Comandanti Polizia Locale

Oggetto : Errore nel Testo Unico Ambiente di modifica degli articoli 262, 263: ripristino ai Comuni dei proventi delle sanzioni sugli abbandoni dei Rifiuti .

Lo scrivente Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della polizia Municipale di Lioni ( AV), residente in Caposele (AV), da anni si occupa di tutela ambientale e, nello specifico, delle problematiche relative alla gestione dei rifiuti. Ha maturato nel campo una specifica competenza e per questo motivo, si permette di inviare alle autorità in indirizzo un proprio elaborato, già oggetto di tesi di laurea, che verrà presentato al IV Forum internazionale delle Polizie Locali di Riva del Garda 24 – 26 ottobre 2011, relativo alla problematica dei proventi e delle competenze sugli abbandoni dei rifiuti disciplinati dal Testo Unico Ambientale .

I proventi delle sanzioni relativi agli abbandoni dei rifiuti prima della modifica normativa in vigenza del D.lgs 22/1997, venivano riscossi dai Comuni, che erano anche competenti a decidere in merito ai relativi ricorsi.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico il tutto è stato trasferito alle Province restando in capo ai Comuni l’onere della rimozione gli stessi nei casi previsti dalla legge.

La cosa grave consiste nel fatto che il trasferimento è dovuto ad un banalissimo e grossolano errore, minuziosamente individuato e specificato nell’elaborato, che si ha l’onore ed il piacere di trasmettere.

Nella redazione del Testo Unico Ambientale, passaggio dal Decreto Ronchi alla nuova disposizione legislativa, è stato perpetrato uno scippo ai danni dei Comuni e della tutela ambientale, sia dei proventi delle sanzioni sia delle competenza a decidere in materia di abbandoni di rifiuti.

A distanza di oltre sei anni dalla stesura del Testo, nonostante le miriadi di provvedimenti di modifiche e integrazioni, che hanno oltremodo interessato l’assetto normativo assunto dal D.lgs 152/2006, non è stato ancora rilevato e corretto l’errore. Allo stesso modo fino ad oggi nessun esperto si è mai preoccupato della questione che ha nel concreto effetti negativi sia sulle casse dei Comuni sia sulla tutela ambientale: questo è ancora più pesante in un momento in cui il “ federalismo” opera tagli ai Comuni e conferisce loro oneri esecutivi.

La risoluzione del problema, come prospettato nella relazione allegata potrebbe, senza dubbio , costituire un valido ausilio e contribuire ad aumentare l’azione di contrasto ai crimini ambientali, restituendo ai Comuni competenze e proventi da utilizzare sul versante della tutela ambientale.

In tempi di vacche magre per le casse dei Comuni, non è certamente irrilevante .

Sperando che si abbia il giusto tempo da dedicare alla lettura e all’analisi dell’elaborato e porre rimedio al problema con una manovra correttiva con fiducia di poter contribuire alla risoluzione del problema,

Porge i più distinti saluti.

Lioni lì 21.10.2011

IL COMANDANTE

Dott. Giuseppe Aiello

[1] imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimossa dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

[2] “ART. 18 L.689/81commi 2° e ss.…L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.(omissis)Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero




Polizia Ambientale abbandono dei rifiuti : Le risposte del Dott. Giuseppe Aiello

Polizia Ambientale L’Esperto risponde: << Può essere denunciato ai sensi dell’art. 256 del T.U.A. gestione illecita e depositi di rifiuti pericolosi, il proprietario del terreno qualora sulla sua proprietà vengono rinvenuti abbandoni di rifiuti, fatti da terzi rimasti ignoti, lastre di Amianto e se non provvede a ripulire i terreni risponde del reato di cui all’art. 650 C.P.? Stupisce il numero degli errori che quotidianamente gli organi di controlli (disattenti) possono commettere in materia di Abbandoni di rifiuti e Responsabilità del proprietario dei terreni incolpevole; ins.to G. Aiello 02.02.2015

Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

Spessissimo mi capita, in seminari corsi o semplici discussioni con addetti ai lavori, di dover rispendere a domande relative alla responsabilità del proprietario del terreno ove sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, argomento sicuramente interessante che ha risvolti e procedure operative non sempre definite pacificamente con orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non del tutti univoci , situazioni che, il più delle volte, mettono in serie condizioni di difficoltà gli operatori addetti ai controlli.

L’argomento affrontato nel modo che, spero, possa risultare utile e quanto più comprensibile possibile per tutti, nasce da una richiesta che mi è stata posta di recente, da un operatore di Polizia Locale, riguardo alla responsabilità del proprietario dei terreni, ove terzi rimasti ignoti, hanno abbandonato rifiuti pericolosi e sulla possibilità di far rimuovere dallo stesso i rifiuti e di sottoporlo a procedimento penale per la violazione degli artt. 192 e 256 D.lgs 152/2006 nonché il 650 C.P., la storia ha dell’incredibile per gli errori (orrori) che, un organo di polizia non preparato può, in casi come questi, commettere suo malgrado.

DOMANDA: Operatore di P.L. in servizio presso il C. di S……. ( NA) Dott. Aiello mi rivolgo a lei chiedendo << Può essere denunciato ai sensi dell’art. 256 del T.U.A. gestione illecita e depositi di rifiuti pericolosi, il proprietario del terreno qualora sulla sua proprietà vengono rinvenuti abbandoni di rifiuti, fatti da terzi rimasti gnoti, lastre di Amianto e se non provvede a ripulire i terreni risponde del reato di cui all’art. 650 C.P.?

Il Caso: A seguito di un esposto e di segnalazione di altro organo di polizia ho effettuato una ispezione dei luoghi su un ‘area privata (fondo agricolo) prossima ad una strada Comunale ove ho rinvenuto una ventina di lastre di amianto , preciso che il fondo non era recintato e che era coltivato ed in perfetto stato di mantenimento, ho anche accertato che lo sversamento dei rifiuti poteva risalire al massimo alle 44 ore precedenti. A seguito del mio accertamento il mio responsabile di servizio mi ha detto che dovevo redigere la notizia di reato a carico del contadino per deposito di rifiuti pericolosi e di sequestrare i rifiuti pericolosi ( cosa che ovviamente ho fatto, con convalida del sequestro da parte del P.M.) inoltre al contadino è stata notificata Ordinanza da parte del dirigente ufficio Ambiente del mio Comune è gli è stato richiesto di rimuovere l’amianto entro 10 giorni . Dopo dieci giorni mi è stato disposto di verificare l’avvenuta o meno ottemperanza con l’avvertenza che avrei dovuto denunciare nuovamente il contadino, se non avesse provveduto, in relazione all’art. 650 C.P., procedura che ho eseguito notiziando l’ A.G. competente, sono passati oltre 35 giorni . A seguito dei controlli mi sono documentato e tra i vari articoli ho avuto modo di leggere un vostro lavoro che mi ha suscitato dubbi per la procedura adottata e timori per quanto possa capitare. Chiedo gentilmente di trattare la problematica illustrando sinteticamente le procedure corrette .>>

RISPOSTA:

I riferimenti normativi specifici al caso in questione si rinvengono negli artt. 192 , 255 e 256 T.U.A., D.lgs 152/2006.

  1. Il proprietario dei terreni che non sia anche l’autore degli abbandoni dei rifiuti non può per nessuna ragione essere assoggettato al regime sanzionatorio di cui agli articoli 255 e 256 lo stesso non può essere denunciato all’A.G., infatti l’art 192 prevede che solo il responsabile ( autore materiale degli abbandoni dei rifiuti) è soggetto alle relative sanzioni, art 255 sanzioni amministrative previste per privati cittadini, art 256 sanzioni penali previste per Ditte imprese enti;
  2. IL proprietario dei terreni, per poter essere destinatario dell’ordinanza di rimozione giusto art 192 del D.lgs 152/2006, deve risultare responsabile a titolo di dolo e/o Colpa a seguito di accertamento ad iniziativa dei soggetti preposti ai controlli – contraddittorio obbligatorio con la parte interessata – senza tale previsione non può essere emanata a carico dello stesso alcuna ordinanza da parte del Comune, infatti l’art 192 c.3 obbliga i soggetti preposti ai controlli dimostrare la responsabilità del proprietario dei terreni a titolo di dolo o colpa;
  3. La violazione all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata a norma dell’art 192 D.lgs 152/2006 è sanzionata dall’art 255 c 3 che prevede l’arresto fino ad un anno, non può essere più applicata la sanzione di cui all’art 650 C.P. disposizione abrogata ad opera del T.U.A. in quanto contenuta nel previgente art. 50 del Decreto Ronchi non più in vigore dal 2006;
  4. La procedura adottata dal C. di ……. È sicuramente carente e viziata da errori grossolani tali da comportare, secondo chi scrive, l’obbligo di rimozione dei rifiuti da parte dello stesso Comune senza che vi sia la possibilità di rivalsa sul proprietario incolpevole. Si ritiene opportuno che gli operatori rideterminino i fatti alla luce delle disposizioni citate notiziando la Competente A.G. nonché gli uffici Comunali preposti fatto salvo la possibilità di approfondire la posizione del proprietario per eventuali profili di responsabilità a suo carico, come stabilito dall’art 192 c. 3 del D.lgs 152/2006, dei quali si dovrà far necessariamente menzione negli atti che si andranno a redigere.

Così come è vero che Zygmunt Plater, un noto esperto di Diritto Ambientale americano, ha osservato: ‘L’espansione del diritto dell’ambiente rende questa materia un puzzle inestricabile anche per coloro che se n’occupano come principale loro attività accademica. L’estensione senza logica e le intricate complessità del diritto ambientale costituiscono oggi una sfida per chiunque voglia esplorare questa materia è anche vero che in materia di tutela Ambientale  la superficialità e la disconoscenza delle più elementari norme, da parte di molti operatori, rende impossibile effettuare anche i controlli più semplici, facendo sprofondare nel ridicolo l’intera categoria.

02.02.2015

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia municipale di Lioni (AV), esperto i tutela Ambientale e tecniche e procedure operative.




Posso acquistare il carburante fuori convenzione Consip?

Nella mia città per quanto riguarda il carburante, sono presenti sia il vincitore del lotto “fuel card” e sia l’aggiudicatario del lotto “buoni carburante”. In più è presente una pompa bianca, un distributore locale che applica un prezzo minore sia della “fuel card” che dei buoni carburante. Sono obbligato ad appaltare agli aggiudicatari di Consip? Grazie in anticipo. Graziano M. Comandante PL (LT)

Risposta:

Puntualizziamo prima di tutto che per “fuel card” si intende una sorta di carta carburante emessa dal brand petrolifero, utilizzabile in tutti i distributori facenti parte della holding. Prima della emissione della fattura, la holding applica una scontistica dal prezzo praticato dalla pompa. Esempio gasolio € 1,45/l dalla pompa – € 0,05 sconto brand = prezzo finale fuel card € 1,40. Stesso discorso per i buoni carburante: partendo dal presupposto che detti buoni sono meri trasferimenti finanziari IVA esclusa, l’holding emittente pratica una scontistica sul valore nominale di detti buoni, ossia una percentuale in negativo. La comparazione di prezzo va fatta sul prezzo/litro finale ottenuto.

Detto questo citiamo l’articolo 26 della Legge n. 488/1999 : “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;

In conclusione, quando si tratta di metaprodotti presenti sul mercato elettronico, le SA “sono tenute” a far ricorso al mercato elettronico di Consip. Quando si tratta di metaprodotti presenti in convenzioni, la PA “può” acquistare anche al di fuori, dimostrando di aver acquistato a prezzo più basso.

 

Luca Leccisotti