RIFIUTI – Non è reato se il Formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.) contiene dati falsi!

RIFIUTI – Non è reato se il Formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.)  contiene dati  falsi!

  • Dott, Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV)
  • A seguito di numerosissime richieste di delucidazioni, da parte di operatori addetti ai controlli, in riferimento alla falsificazione di F.I.R. e al relativo regime sanzionatorio da applicare ho ritenuto opportuno riprendere ed esaminare la  setenza n. 52838 del 14/12/2016 della III Sez. Penale della Cassazione che costituisce un autorevole risposata ai tanti dubbi che l’argomento suscita.

Il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, in base a quanto è stabilito nell’art 193 del D.lgs 152/2006, deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. Esso deve contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento; nome ed indirizzo del destinatario). Sempre in base al citato art. 193  il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore. Nel momento in cui il carico dei rifiuti giunge a destinazione il formulario dovrà anche essere firmato dal soggetto che accetta il carico che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Cosa succede se, al fine di mascherare attività illecite, vengono falsificati i documenti di identificazione e trasporto dei rifiuti o si procede alla  redazione di f.i.r. falsi per trasporti mai avvenuti ?

Secondo la Sentenza , n. 52838 del 14/12/2016 – Pres. Fiale – Est. Andronio – Ric. S.G. e altri

della Corte di Cassazione Penale, la falsificazione del Formulario non può essere individuata nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen.: manca, infatti, al formulario, la natura di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto.

 

I giudici della Suprema Corte giungono a conclusione che Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen., richiamato – peraltro esclusivamente con riferimento alla pena applicabile – dall’art. 258, D.Lgs. 152/2006.

L’art. 258 comma 4 del D.lgs 152/2006, richiamando «la pena di cui all’art. 483 cod. pen.» prevede una fattispecie penale, per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Fuori da questi casi invece qualora vi è falsificazione di dati all’interno del formulario si procede con  sanzione in via amministrativa come pur previsto dal c.4 dell’art 258.

Sostanzialmente la Suprema Corte ritiene che tra il formulario e i certificati  vi è diversa natura giuridica. Sebbene il formulario abbia una sua specifica valenza in ragione dei dati che obbligatoriamente vi sono contenuti si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto essenzialmente dichiarativo, con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra – né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente – il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen. (sulla natura dei formulari di identificazione dei rifiuti v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud., dep. 29/10/2015, Rv. 265263, resa in una fattispecie sovrapponibile a quella per la quale qui si procede; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42465 del 20/09/2013 Ud., dep. 16/10/2013, Rv. 257757; Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud., dep. 08/05/2013, Rv. 255901; Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013).   Diversamente, il certificato si distingue dal formulario in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal richiamato art. 258, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. .

 

 

In ultimo però i Giudice della Suprema Corte precisano che l’esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi non può incidere in negativo sull’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere “sostanziale”, perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.

2.12.2019

Dott. Giuseppe Aiello

 

 

 

 

Cass. Pen., Sez. III, n. 52838 del 14/12/2016 – Pres. Fiale – Est. Andronio – Ric. S.G. e altri

SENTENZA

 

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 1 luglio 2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, quanto alla responsabilità penale e civile, la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 13 ottobre 2011, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale -per quanto qui rileva -gli imputati indicati in epigrafe erano stati condannati -a diverse pene, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da determinarsi in separato giudizio, e con liquidazione di provvisionali immediatamente esecutive -ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle provvisionali, per i reati di cui ai seguenti capi dell’originaria imputazione: 1) art. 416 cod. pen., per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico di rifiuti, per una movimentazione complessiva, nel solo periodo tra il marzo 2006 e il marzo 2007, di circa 62.000 t, attraverso: la falsificazione di documenti di identificazione e trasporto dei rifiuti; la falsa attestazione, in relazione ai rifiuti abusivamente ritirati da S.E., dell’avvenuto conferimento al recupero tramite la G.S. presso gli impianti della E. s.r.l.; il temporaneo strumentale stoccaggio presso la E. dei rifiuti poi destinati a smaltimento prevalentemente presso impianti di discarica, senza procedere alle prescritte operazioni di recupero, previa fittizia modifica dei codici di identificazione o fittizie attività di recupero all’interno di altri impianti; l’illecito smaltimento dei rifiuti negli impianti di produzione di combustibile attraverso l’uso di autocompattatori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani della città di Napoli e Provincia; la ricezione, presso gli impianti di recupero, di rifiuti anche pericolosi, in contrasto con le autorizzazioni; l’organizzazione di spedizioni transfrontaliere di materiale non regolarmente recuperato, accompagnato da documentazione di trasporto attestante la conformità del materiale stesso alle norme UNI-EN 643, in violazione dell’art. 194 del d.lgs. n. 152 del 2006; con l’aggravante, per S. o G., D.V. G., C.A., di avere agito in qualità di capi e promotori dell’associazione (fatto accertato tra il marzo 2006 e il marzo 2007, con condotta perdurante); 3) artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel dover sopportare i costi ordinariamente dovuti per recuperare i rifiuti, con più operazioni e con l’allestimento di mezzi di trasporto e personale delegato al compimento di attività illecite e alla predisposizione della falsa documentazione, ceduto, ricevuto, trasportato, smaltito ingenti quantitativi di rifiuti, stoccandoli abusivamente negli impianti della E., dove venivano fittiziamente sottoposti ad operazioni di trattamento e recupero, mediante attestazione di recupero all’interno di altrettanti impianti, ma erano in realtà destinati all’illecito smaltimento anche mediante autocompattatori del servizio pubblico (accertato dal marzo 2006 al marzo 2007, con condotta perdurante); 4) artt. 110 cod. pen., e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, al fine di depositare i rifiuti fittiziamente destinati a recupero presso gli impianti E. attraverso l’impresa di trasporto G.S., ma in realtà illecitamente raccolti, intermediati e stoccati dalla S., realizzavano una discarica abusiva di rifiuti provenienti prevalentemente dal settore industriale calzaturiero e tessile, prima di destinarli all’illecito smaltimento mediante autocompattatori del servizio pubblico di raccolta (accertato dal marzo 2006 all’ottobre 2006, con condotta perdurante); 5) artt. 110, 81, secondo comma, 61, n. 2), 483 cod. pen., perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti, redigevano formulari di identificazione e trasporto di rifiuti falsi in relazione alle operazioni effettuate e al materiale ritirato e fittiziamente avviato al  recupero presso l’impianto della E. (accertato dal marzo 2006 al marzo 2007, con condotta perdurante); 6) per i soli D.V. G., C.B. e C.A., artt. 110, 81, secondo comma, 319, 320, 61, n. 2), cod. pen., perché, in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di cui al capo 1), consegnavano ripetutamente una somma di denaro di circa € 15,00, nonché ulteriori somme di importo non determinato, agli autisti e agli operai del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Napoli e Provincia affinché questi, quali impiegati di un pubblico servizio, commettessero  atti contrari al loro ufficio, consistenti nel ritirare materiale costituente rifiuto proveniente da operazioni di gestione effettuate abusivamente (in date indeterminate, accertato il 29 maggio 2006).

La Corte d’appello ha invece revocato la condanna degli imputati al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili costituite.

2.Avverso la sentenza gli imputati S.G., A.D., C.A., C.L., C.B., B.A. hanno proposto – tramite il difensore avv. F.R. – ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

[…]

2.2.Un secondo gruppo di motivi è riferito all’erronea valutazione giuridica dei f.i.r, come falsi anziché come inesatti. Si sostiene, in particolare, che, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, la dichiarazione nei f.i.r. di dati inesatti è sanzionata in via amministrativa, anziché ai sensi dell’art. 483 cod. pen. In altri termini, la fattispecie del formulario inesatto non potrebbe essere equiparata a quella, sanzionata penalmente, dell’uso di un certificato di analisi di rifiuti falso.

 

Considerato in diritto

12.I ricorsi sono solo parzialmente fondati.

[…]

15.Le doglianze riferite alle conseguenze giuridiche della falsità dei f.i.r. (sub 2.2. e, in parte, 10.5.) sono invece fondate. Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del d.lgs.  n. 152 del 2006, l’indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è sanzionata in via amministrativa. La fattispecie penale prevista dallo stesso comma 4 dell’art. 258 ­il quale richiama «la pena di cui all’art. 483 cod. pen.» -si configura, invece, per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie non si tratta di falsi certificati, ma di dati incompleti o inesatti inseriti nei formulari di identificazione dei rifiuti. Secondo la Corte d’appello (pag. 38 della sentenza impugnata) si tratta, invece, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, considerato che non vi è, nel caso di specie, una mera irregolare compilazione dei f.i.r., ma vi è l’attestazione di circostanze false relative alla classificazione o all’effettivo trasporto dei rifiuti. Si tratta, in altri termini, della redazione di f.i.r. falsi per trasporti mai avvenuti; e a ciò la Corte d’appello fa conseguire che l’art. 483 cod. pen. non trova applicazione in quanto richiamato dall’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente, ma trova applicazione diretta.

Rileva il collegio che la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello -nel senso che vi è stata la redazione di f.ì.r. falsi per trasporti mai avvenuti -risulta corretta sul piano fattuale ma non su quello delle conseguenze giuridiche che ne vengono fatte derivare.

I formulari di identificazione dei rifiuti, disciplinati dall’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 193 (disposizione che ha subito nel tempo diverse e rilevanti modifiche, che non assumono rilievo ai fini della soluzione della questione in esame), sono richiesti per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e devono contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento; nome ed indirizzo del destinatario), la cui presenza è imprescindibile, pur non escludendosi, comunque, la possibilità che il formulario contenga ulteriori informazioni, come emerge dal tenore letterale dell’art. 193, il quale prevede anche ulteriori requisiti ed alcune esenzioni per determinate tipologie di trasporto. Tenendo conto dei contenuti e delle finalità del formulario, dottrina e giurisprudenza hanno individuato le sostanziali differenze tra detto documento ed il certificato, cui fa pure riferimento il d.lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, che punisce, richiamando l’art. 483 c.p., la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto. Si tratta di atti che hanno diversa natura giuridica, perché, sebbene il formulario abbia una sua specifica valenza in ragione dei dati che obbligatoriamente vi sono contenuti e ad essi il legislatore abbia attribuito un rilievo  non secondario, in ragione delle finalità di compiuta identificazione del rifiuto, nondimeno esso si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto essenzialmente dichiarativo. Diversamente, il certificato si distingue dal formulario in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal richiamato art. 258, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. Va peraltro ricordato che il richiamo all’art. 483 cod. pen., contenuto nell’art. 258, di cui si è appena detto, è un richiamo esclusivamente quoad poenam; né può ritenersi che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri configuri autonomamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen.: manca, infatti, al formulario, la natura di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto.

Va quindi ribadito che il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l’eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra – né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 258, comma 4, del codice dell’ambiente – il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen. (sulla natura dei formulari di identificazione dei rifiuti v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud., dep. 29/10/2015, Rv. 265263, resa in una fattispecie sovrapponibile a quella per la quale qui si procede; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42465 del 20/09/2013 Ud., dep. 16/10/2013, Rv. 257757; Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud., dep. 08/05/2013, Rv. 255901; Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013). Deve però aggiungersi che l’esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi non può incidere in negativo sull’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere “sostanziale”, perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo 5), perché il fatto non sussiste.

[…]




Rifiuti speciali derivanti da attività produttive – sono soggette a tassazione se il Comune ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani.

  • Dott. Giuseppe Aiello

La sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 9214 del 13 aprile 2018 accende i riflettori su un argomento che suscita molto interesse, sia tra i contribuenti sia per gli addetti ai lavori: quello della tassazione  delle aree artigianali su cui si producono rifiuti speciali. Con le sentenza in esame  si riconosce la possibilità per i comuni di assoggettare a tassazione anche quelle aree di origine Artigianali sulle quali si producono rifiuti da attività produttive. il Comune  deve  però assimilare i suddetti  rifiuti speciali a quegli  urbani secondo i regolamenti dell’Ente.

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti . Il Comune però – esercitando la potestà di normazione secondaria di cui all’art. 68 d.lgs. 507/93 cit. – può disporre l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da tali attività artigianali.  L’avvenuta assimilazione ai rifiuti  urbani dei rifiuti speciali (per i quali si invoca la detassazione) non permette al produttore di ottenere l’esenzione in quanto sussiste l’obbligo di affidare tale tipologia di rifiuti al servizio pubblico di raccolta. Per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale.

In allegato il testo originale della Sentenza .

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 aprile 2018, n. 9214

Tributi – TARSU – Utenze non domestiche – Rifiuti speciali derivanti da attività produttive – Aree escluse da tassazione – Onere di dichiarazione da parte del contribuente

Ritenuto in fatto

La CTR del Piemonte, con sentenza n.88/36/12 del 3.7.2012, depositata in data 1.10.2012, non notificata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Avigliana avverso la sentenza n. 72/18/11 della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della “E.S. s.r.l.”- annullando gli avvisi di pagamento per TARSU riguardanti i periodi di imposta per gli anni dal 2005 al 2008 e le relative cartelle esattoriali con i quali era stata sottoposta a tassazione la superficie di mq 240 destinata ad uffici e quella di mq 2000 adibita alla attività produttiva dell’azienda.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che i rifiuti in oggetto non si sottraessero alla privativa comunale, in quanto provenienti da attività artigianale e, come tali, assimilati ai rifiuti urbani in forza di delibere conformi al Regolamento RSU del Comune. Riteneva pure che l’assimilabilità dei rifiuti speciali non fosse preclusa dal sopravvenire del d.lgs. 152/06 posto che, in mancanza dei decreti attuativi, continuava a trovare applicazione, per l’appunto, il regime di assimilazione di cui agli artt.18, 2° comma, lettera d) e 57, 1° comma, d.lgs. 22/97.

La Contribuente ha interposto ricorso per cassazione, notificato in data 29.3.2013 affidato a tre motivi.

Il Comune di Avigliana si è costituito con controricorso notificato in data 10.5.2013.

Ritenuto in diritto

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione, dell’art. 21 comma 2 del d.lgs 22/1997, dell’art. 198 comma 2 lett. e) del d.lgs 152/2006, della L.R. Piemonte 24.102002 n. 24 e della delibera GR Piemonte 14.2.2005 n. 47 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

Con il secondo motivo di impugnazione la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.195 co. 2 lett. e del d.lgs 152/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.

Questa Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte.

Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del D.Lgs.n. 507 del 1993″ (Cass. sez. trib., 18 dicembre 2003, n. 19461).

Orbene le attuali potestà impositive dei comuni sono rimaste ferme anche a seguito dell’emanazione dal codice dell’ambiente (d. Igs 152/2006) che all’articolo 195, comma 2, attribuisce alla competenza dello Stato l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

L’esercizio della potestà dei comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella delibera interministeriale del 27 Luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel codice ambientale, in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto.

Il codice dell’ambiente è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l’abrogazione di una serie di norme tra cui, alla lettera i), il D. Lgs 22/97 disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV del decreto, i provvedimenti attuativi del 22/97 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV.

In particolare, ed in conclusione, l’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs. 152/2006 ha previsto che “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”.

Tale decreto non è stato adottato.

Dal suo canto la norma transitoria contenuta nell’articolo 265 del codice dell’ambiente, al comma 1, stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV. Così come esplicitato dalla Finanziaria per il 2007 con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’art. 184, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d) (competenza statale dei criteri di assimilazione) e 57, comma 1, del d.lgs. 22/97, che disponeva la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all’attuazione del Decreto Ronchi.

Ritiene, dunque la Corte che la normativa di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) non sia applicabile in mancanza di provvedimenti attuativi.

Ricorre, nella specie, quanto stabilito da Cass. n. 22223/16, secondo cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell’art. 17, comma 3, della I. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della I. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinar)”.

Nel caso di specie è pacifico che il Comune di Avigliana – esercitando la potestà di normazione secondaria di cui all’art. 68; d.lgs. 507/93 cit. – abbia disposto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività artigianali, quale quella svolta dalla società ricorrente. L’avvenuta assimilazione regolamentare dei rifiuti esclude la rilevanza, nella fattispecie, della causa di esenzione (per espunzione della relativa superficie tassabile) di cui al terzo comma dell’articolo 62 d.lgs. 507/93; trattandosi appunto, nella specie, non di rifiuti speciali tout court, bensì di rifiuti speciali assimilati.

E’ dunque giuridicamente corretta l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui, in base alla disciplina desumibile dagli articoli 7, 10 e 21 d.lgs. 22/97 (applicabile anche alle annualità di imposta in oggetto) per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale; evenienza opposta a quella qui riscontrabile.

Non ignora il collegio l’ indirizzo giurisprudenziale costantemente adottato dalla Corte Suprema (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 02/09/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012) in subiecta materia:“In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità. Ciò non vuol dire, però, a parere del collegio, che in assenza della individuazione quantitativa spetterebbe al contribuente una esenzione totale.

Nella specie è incontestato che la contribuente non aveva mai presentato, in relazione ai locali oggetto di causa, alcuna denuncia ai fini Tarsu, non ha mai eccepito il mancato svolgimento del servizio da parte del Comune e la conseguente necessità di provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti, né essa ha dimostrato di produrre rifiuti speciali non assimilati. Relativamente alla superficie ritenuta tassabile incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – quanto al presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.

Ponendosi tale esclusione quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).

L’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina, quindi, il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU). Ma anche se non dovesse trovare applicazione alla fattispecie l’art. 49, comma 14 D.Igs 22/99 che pur prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, riferendosi alla TIA e non alla Tarsu, il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7 prevede non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione (1′ art. 7, comma 2. D.P.R. n. 158/1999, prevede testualmente che “per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e’ applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall’ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua.

Nel caso di inadempienza del Comune tale coefficiente di riduzione, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, può essere individuato dal giudice tributario, non potendosi far ricadere sul contribuente inadempienze ascrivibili al Comune.

E la CTR ha rilevato anche che la mancata specificazione dei criteri quantitativi non giustificherebbe la mancata partecipazione del contribuente alle spese di gestione del servizio anche in considerazione del fatto che il servizio era comunque svolto. Nella specie il Comune di Avigliana ha operato una riduzione del 50% del tributo dovuto, ritenuto, in tale misura, congruo dalla CTR.

Con il terzo motivo lamenta la ricorrente omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.. Violazione della delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984 e delle normative comunali in tema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

il motivo non è fondato.

L’art. 195, comma 2 lett. e), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che sono di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e che non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Ora, la definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l’adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ( T.A.R. Lazio, sentenza n. 4611 del 13/04/2017 ).

La circostanza che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta che tali categorie di rifiuti fossero, di per sè, esenti dalla TARSU poiché ad esse si applicava la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. n. 5377 del 30.11.2011). Come già evidenziato, infatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).

Una siffatta prova non risulta nella specie essere stata fornita in quanto la CTR ha accertato che le aree non erano state fatte oggetto di denuncia ai fini della Tarsu.

La CTR, inoltre, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede ha affermato che la società non ha in alcun modo dimostrato di produrre rifiuti speciali.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente E.S. s.r.l. a rifondere al Comune di Avigliana le spese processuali che liquida in euro 2.900,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma dello stesso articolo 13.