PROTOCOLLO ANTIEVASIONE LOCALE: ACCORDO TRA ANCI, GDF, AGENZIA ENTRATE E IFEL.

  • di Luca Leccisotti – Comandante Polizia Locale e formatore del personale EELL

E’ stato recentemente siglato un accordo tra Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Anci e IFEL, per una più efficace partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale.

Oggetto del protocollo, sono naturalmente le segnalazioni qualificate, la formazione mirata con l’utilizzo di nuove tecnologie, il perfezionamento delle reti e sulla professionalità del gruppo di lavoro che parteciperà all’accertamento.

Innanzi tutto si vuole, con questo accordo, puntare ad una maggiore qualità delle “segnalazioni qualificate” tramite il SIATEL, partendo da una formazione seria degli Uffici Tributi dei comuni e con l’individuazione delle buone pratiche da implementare sul territorio.

Quindi, corretta elaborazione dei profili, dei comportamenti a rischio, comportamenti evasivi ed elusivi.

In definitiva la leva fondamentale è costituita dal rafforzamento del team antievasione, attraverso formazione diretta, incontri a tema e definizione di linee guida operative per realizzare gli obiettivi dell’intesa.

Nota stridente, dal silenzio assordante, è la totale assenza di ogni qualsiasi richiamo alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, che ormai in ogni legge regionale è competente in polizia tributaria locale, è sempre in prima linea nonché è immersa e addentrata nei territori. E’ l’unica componente dei dipendenti comunali, che può rilevare comportamenti elusivi ed evasivi sul territorio in quanto è proprio la “locale” che, attraverso controlli commerciali, al codice della strada, alle occupazioni e ai controlli anagrafici, è l’unica che può incidere in maniera diretta e sul territorio, a differenza degli statici Uffici Tributi, implementando strategie di intervento in collaborazione con altre FF.OO.

Come al solito, questo aspetto fondamentale, non è stato per nulla rilevato.

Ai posteri l’ardua sentenza.




Rifiuti speciali derivanti da attività produttive – sono soggette a tassazione se il Comune ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani.

  • Dott. Giuseppe Aiello

La sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 9214 del 13 aprile 2018 accende i riflettori su un argomento che suscita molto interesse, sia tra i contribuenti sia per gli addetti ai lavori: quello della tassazione  delle aree artigianali su cui si producono rifiuti speciali. Con le sentenza in esame  si riconosce la possibilità per i comuni di assoggettare a tassazione anche quelle aree di origine Artigianali sulle quali si producono rifiuti da attività produttive. il Comune  deve  però assimilare i suddetti  rifiuti speciali a quegli  urbani secondo i regolamenti dell’Ente.

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti . Il Comune però – esercitando la potestà di normazione secondaria di cui all’art. 68 d.lgs. 507/93 cit. – può disporre l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da tali attività artigianali.  L’avvenuta assimilazione ai rifiuti  urbani dei rifiuti speciali (per i quali si invoca la detassazione) non permette al produttore di ottenere l’esenzione in quanto sussiste l’obbligo di affidare tale tipologia di rifiuti al servizio pubblico di raccolta. Per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale.

In allegato il testo originale della Sentenza .

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 aprile 2018, n. 9214

Tributi – TARSU – Utenze non domestiche – Rifiuti speciali derivanti da attività produttive – Aree escluse da tassazione – Onere di dichiarazione da parte del contribuente

Ritenuto in fatto

La CTR del Piemonte, con sentenza n.88/36/12 del 3.7.2012, depositata in data 1.10.2012, non notificata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Avigliana avverso la sentenza n. 72/18/11 della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della “E.S. s.r.l.”- annullando gli avvisi di pagamento per TARSU riguardanti i periodi di imposta per gli anni dal 2005 al 2008 e le relative cartelle esattoriali con i quali era stata sottoposta a tassazione la superficie di mq 240 destinata ad uffici e quella di mq 2000 adibita alla attività produttiva dell’azienda.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che i rifiuti in oggetto non si sottraessero alla privativa comunale, in quanto provenienti da attività artigianale e, come tali, assimilati ai rifiuti urbani in forza di delibere conformi al Regolamento RSU del Comune. Riteneva pure che l’assimilabilità dei rifiuti speciali non fosse preclusa dal sopravvenire del d.lgs. 152/06 posto che, in mancanza dei decreti attuativi, continuava a trovare applicazione, per l’appunto, il regime di assimilazione di cui agli artt.18, 2° comma, lettera d) e 57, 1° comma, d.lgs. 22/97.

La Contribuente ha interposto ricorso per cassazione, notificato in data 29.3.2013 affidato a tre motivi.

Il Comune di Avigliana si è costituito con controricorso notificato in data 10.5.2013.

Ritenuto in diritto

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione, dell’art. 21 comma 2 del d.lgs 22/1997, dell’art. 198 comma 2 lett. e) del d.lgs 152/2006, della L.R. Piemonte 24.102002 n. 24 e della delibera GR Piemonte 14.2.2005 n. 47 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

Con il secondo motivo di impugnazione la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.195 co. 2 lett. e del d.lgs 152/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.

Questa Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte.

Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del D.Lgs.n. 507 del 1993″ (Cass. sez. trib., 18 dicembre 2003, n. 19461).

Orbene le attuali potestà impositive dei comuni sono rimaste ferme anche a seguito dell’emanazione dal codice dell’ambiente (d. Igs 152/2006) che all’articolo 195, comma 2, attribuisce alla competenza dello Stato l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

L’esercizio della potestà dei comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella delibera interministeriale del 27 Luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel codice ambientale, in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto.

Il codice dell’ambiente è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l’abrogazione di una serie di norme tra cui, alla lettera i), il D. Lgs 22/97 disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV del decreto, i provvedimenti attuativi del 22/97 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV.

In particolare, ed in conclusione, l’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs. 152/2006 ha previsto che “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”.

Tale decreto non è stato adottato.

Dal suo canto la norma transitoria contenuta nell’articolo 265 del codice dell’ambiente, al comma 1, stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV. Così come esplicitato dalla Finanziaria per il 2007 con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’art. 184, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d) (competenza statale dei criteri di assimilazione) e 57, comma 1, del d.lgs. 22/97, che disponeva la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all’attuazione del Decreto Ronchi.

Ritiene, dunque la Corte che la normativa di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) non sia applicabile in mancanza di provvedimenti attuativi.

Ricorre, nella specie, quanto stabilito da Cass. n. 22223/16, secondo cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell’art. 17, comma 3, della I. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della I. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinar)”.

Nel caso di specie è pacifico che il Comune di Avigliana – esercitando la potestà di normazione secondaria di cui all’art. 68; d.lgs. 507/93 cit. – abbia disposto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività artigianali, quale quella svolta dalla società ricorrente. L’avvenuta assimilazione regolamentare dei rifiuti esclude la rilevanza, nella fattispecie, della causa di esenzione (per espunzione della relativa superficie tassabile) di cui al terzo comma dell’articolo 62 d.lgs. 507/93; trattandosi appunto, nella specie, non di rifiuti speciali tout court, bensì di rifiuti speciali assimilati.

E’ dunque giuridicamente corretta l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui, in base alla disciplina desumibile dagli articoli 7, 10 e 21 d.lgs. 22/97 (applicabile anche alle annualità di imposta in oggetto) per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale; evenienza opposta a quella qui riscontrabile.

Non ignora il collegio l’ indirizzo giurisprudenziale costantemente adottato dalla Corte Suprema (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 02/09/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012) in subiecta materia:“In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità. Ciò non vuol dire, però, a parere del collegio, che in assenza della individuazione quantitativa spetterebbe al contribuente una esenzione totale.

Nella specie è incontestato che la contribuente non aveva mai presentato, in relazione ai locali oggetto di causa, alcuna denuncia ai fini Tarsu, non ha mai eccepito il mancato svolgimento del servizio da parte del Comune e la conseguente necessità di provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti, né essa ha dimostrato di produrre rifiuti speciali non assimilati. Relativamente alla superficie ritenuta tassabile incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – quanto al presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.

Ponendosi tale esclusione quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).

L’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina, quindi, il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU). Ma anche se non dovesse trovare applicazione alla fattispecie l’art. 49, comma 14 D.Igs 22/99 che pur prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, riferendosi alla TIA e non alla Tarsu, il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7 prevede non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione (1′ art. 7, comma 2. D.P.R. n. 158/1999, prevede testualmente che “per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e’ applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall’ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua.

Nel caso di inadempienza del Comune tale coefficiente di riduzione, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, può essere individuato dal giudice tributario, non potendosi far ricadere sul contribuente inadempienze ascrivibili al Comune.

E la CTR ha rilevato anche che la mancata specificazione dei criteri quantitativi non giustificherebbe la mancata partecipazione del contribuente alle spese di gestione del servizio anche in considerazione del fatto che il servizio era comunque svolto. Nella specie il Comune di Avigliana ha operato una riduzione del 50% del tributo dovuto, ritenuto, in tale misura, congruo dalla CTR.

Con il terzo motivo lamenta la ricorrente omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.. Violazione della delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984 e delle normative comunali in tema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

il motivo non è fondato.

L’art. 195, comma 2 lett. e), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che sono di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e che non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Ora, la definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l’adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ( T.A.R. Lazio, sentenza n. 4611 del 13/04/2017 ).

La circostanza che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta che tali categorie di rifiuti fossero, di per sè, esenti dalla TARSU poiché ad esse si applicava la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. n. 5377 del 30.11.2011). Come già evidenziato, infatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).

Una siffatta prova non risulta nella specie essere stata fornita in quanto la CTR ha accertato che le aree non erano state fatte oggetto di denuncia ai fini della Tarsu.

La CTR, inoltre, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede ha affermato che la società non ha in alcun modo dimostrato di produrre rifiuti speciali.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente E.S. s.r.l. a rifondere al Comune di Avigliana le spese processuali che liquida in euro 2.900,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma dello stesso articolo 13.

 




RIFIUTI MUD 2018 – Presentazione entro il 30 aprile per via telematica o tramite PEC – Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica

  • G.aiello

Anche quest’anno la Comunicazione rifiuti, relativa all’anno 2017, andrà presentata nella consueta scadenza del 30 aprile 2018.

Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’articolo 1, comma 1134, ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.

A) Novità.Il P.C.M. 28 dicembre 2017 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 64), che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018, non ha apportato modifiche circa i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.

Ha, tuttavia, introdotto alcune rilevanti novità, tra cui: la Scheda Autorizzazioni (Scheda SA-AUT), la presentazione della Comunicazione rifiuti semplificata; le comunicazioni da parte del CONAI.

Tutte le imprese che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite un’apposita scheda (Scheda SA-AUT), una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso, tra le quali:

– Ente che ha rilasciato l’autorizzazione

– Tipo di autorizzazione: comprese le comunicazioni in procedura semplificata

– Attività autorizzata: utilizzando i codici da R1 a R13 e da D1 a D15;

– Quantità autorizzata complessiva: la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In risposta ad un quesito formulato da Unioncamere, il Ministero dell’Ambiente con nota del 27 febbraio scorso ha ulteriormente precisato alcuni aspetti, indicando che, nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate al gestore d’impianti non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell’atto autorizzativo.

Anche per il 2018, il D.P.C.M prevede la possibilità, per i produttori di rifiuti che devono dichiarare fino a 7 tipologie di rifiuti, di compilare e trasmettere, in alternativa all’invio telematico, la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

L’importante novità è che, a partire da quest’anno la Comunicazione dovrà essere compilata esclusivamente via telematica, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e andrà trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.

Non sono più ammesse la compilazione manuale e la spedizione postale.

Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.

B)Modello. Ricordiamo che il P.C.M. 28 dicembre 2017contiene sia il modello che le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:

Comunicazione Rifiuti;

Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

Comunicazione Imballaggi;

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

C)Modalità di trasmissione. Una volta compilata la Comunicazione, per la presentazione sono possibili due soluzioni alternative: per via telematicatramite PEC

Nel primo caso (per via telematica), la Comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto terzo (anche consulente esterno) appositamente delegato dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica attraverso il sito www.mudcomuni.it

Nel secondo caso (tramite PEC), il dichiarante dovrà:

stampare la sola Sezione anagrafica, completarla con la firma autografa del legale rappresentante del soggetto dichiarante o di un suo delegato;

creare un unico documento PDF, comprensivo di:

– Copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;

– Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;

– Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

Il documento dovrà essere trasmesso all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola Comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Non è più ammessa la spedizione postale.

D)Diritti di segreteria. L´importo dei diritti di segreteriavaria a seconda della modalità di invio della denuncia.

Per l’invio telematico è previsto il pagamento del diritto di segreteria di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e potrà essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati è di 15,00 euro, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).

 




POLIZIA AMBIENTALE : Dott. Giuseppe Aiello e il Controllo a ditta affidataria del servizio RR.SS.UU. per un deposito temporaneo e operazioni di trasbordo irregolari in area del Comune ( Procedure ed atti da redigere)

  • Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della Polizia municipale di Lioni.

Quesito:

Gentilissimo Dott. Aiello, La ringrazio a nome di tanti appartenenti alla categoria per la disponibilità che ha sempre offerto a tutti noi e per il valido aiuto  alla soluzioni di casi operativi a noi tanto a cuore. Mi permetto di sottoporle il caso :

Sono un Ufficiale della polizia Locale  che ha ricevuto una delega  da parte della A.G. di controllare   la ditta affidataria del servizio raccolta dei rifiuti urbani che opera per conto del mio Ente al prelievo e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e non.   In un’area di proprietà del Comune (ex macello Comunale, appositamente recintata e impermeabilizzata) la precitata ditta, su preventiva autorizzazione dell ‘UTC, parcheggia i propri autocarri, spesso anche carichi di rifiuti, ed  effettua operazioni di trasbordo tra diversi autocarri e deposito dei rifiuti all’interno di scarrabili.  In particolare ha  installato dei cassoni scarrabili all’interno dei quali depositano i rifiuti urbani (differenziati e non) che vengono quotidianamente raccolti durante il servizio. Una volta riempiti  gli scarabilli vengono  trasportati presso gli impianti di conferimento. Dal mio controllo è emerso che alcuni scarrabili adibiti a ricevere rifiuti  (indifferenziati, ingombranti, mobili ferraglia ecc.) restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando non vengono completamente riempiti dalla ditta affidataria. Le scelte operative  sono state giustificate dalla ditta interessata  per minimizzare i costi di gestione, infatti la stessa ha rappresentato il problema al Comune ricevendo da quest’ultimo  il proprio assenso ovvero l’autorizzazione a svolgere il servizio  diversamente da quanto veniva stabilito nella gara di appalto .

 Si può utilizzare questa area come sito di trasbordo e  deposito temporaneo,  quale autorizzazione  è necessaria  per poter effettuare detto tipo di operazioni è sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal mio UTC ?

In caso contrario quali sono gli illeciti che possono essere rilevati e come devo comportarmi ?

Un grazie per la risposta che di sicuro sarà utile per la soluzione del caso .

Risposta Dott. Giuseppe  Aiello ( Falso deposito temporaneo e trasbordo inesistente)

Il quesito in esame rappresenta un caso che, con frequenza eccezionale, si ripropone in moltissime realtà e di cui, spesso, devono occuparsi i Comandi di Polizia Locale o gli altri organi di controllo  unitamente agli Uffici Ecologia dei Comuni.

A volte, purtroppo, la confusione  data dalla complessità normativa  che investe alcuni concetti e definizioni del Codice Ambientale porta a commettere grossi e gravi errori e a celera attività illecite, come ritengo sia avvenuto anche nella fattispecie descritta.  Premetto che, il caso in esame, sembra essere disciplinato da istituti gestiti in deroghe e come tali consentiti, mentre , così come si andrà poi a chiarire, la questione ha soluzioni ben diverse.

La distorsione che ritengo sia fuorviante,  nel caso prospettato,  riguarda le definizioni di deposito temporaneo e quella di operazioni di trasbordo. Istituti che, legati a deroghe,  spesso vengono invocati (impropriamente)  nella gestione dei rifiuti  per celare abusi e illeciti e per massimizzare i profitti delle ditte affidatarie dei servizi .

Il deposito Temporaneo (presumo definito tale dalla ditta controllata) non può essere certamente  considerato ed invocato per il caso di specie. Tale istituto è regolamentato dall’art 183 bb) del D.lgs 152/2006  secondo ciu il “deposito temporaneo” altro non è che : << il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività….  Omissis.. , alle seguenti condizioni….>> .  Nel caso di deposito temporaneo non è necessario richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione. La fattispecie rappresentata, invece, si pone come una vera e propria attività di gestione (illecita) e non come  “deposito temporaneo” in quando la ditta affidataria del servizio  RR.SS.UU. ha già posto in essere operazioni di raccolta (nei diversi luoghi ubicati all’interno del Comune) di trasporto degli stessi  e (per convenienza) di deposito in un luogo diverso da quello in cui sono stati prodotti. Sono queste tutte attività  che rientrano nella definizione di gestione dei rifiuti in contrasto con quanto stabilito per il deposito temporaneo dall’art 183 c bb;  Il deposito Temporaneo, istituto che può essere posizionato a monte della gestione dei rifiuti, è sottratto  dall’obbligo di autorizzazioni, per questo, si pone come deroga alle stringenti disposizioni che disciplinano invece le aree di stoccaggio, sottoposte a titolo abilitativo in quanto definite vere e proprie attività di gestione dei rifiuti.

Il Trasbordo  dei rifiuti ( altra deroga molto invocata da chi effettua gestione dei rifiuti)

Il trasbordo di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/2006 e  dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/412/982 . La disciplina del trasporto dei rifiuti è , tra l’altro, regolata dall’art 193 del D.lgs 152/2006 che, in relazione alle operazioni di trasbordo,  con i  c. 11 e 12 prevede quanto segue :

art 193 c. 11 << Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione>>.

Art 193 c. 12 << Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività>>

Le attività di trasbordo, quindi, sono assolutamente previste e disciplinate dalla normativa vigente e non necessitano di alcuna autorizzazione. La sosta del rifiuto prolungata (per esigenze di trasbordo) in una determinata area  è permessa sole se avviene alle su indicate  condizioni ed in particolare solo se queste condizioni  siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.  Anche in questo caso, si ritiene, che la fattispecie rappresentata nel quesito non è conforme alla disciplina (favorevole) di cui al trasbordo ( art 193 c.11/12) per la semplice ed evidente considerazione  che i rifiuti oggetto della disamine  senza alcuna autorizzazione <<restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando gli scarrabili non vengono completamente riempiti>>. Si ritiene inoltre che le condizioni che hanno portato la ditta ad effettuare il “deposito dei rifiuti all’interno dell’area macello” non sono dipendenti da effettive  esigenze di trasporto  ma piuttosto da una valutazione economica da parte della stessa ditta affidataria con l’ingiustificato assenso del Comune. In questo caso , come già su ribadito, l’area di depositi dei rifiuti è qualificabile giuridicamente come area di Stoccaggio e per questo sottoposta a relativa autorizzazione di cui all’art 208 e seg.ti del D.lgs 152/2006.

Coinvolgimento  dell’UTC  (per incompetenza al rilascio di autorizzazioni )

IL Comune non ha alcuna competenza a rilasciare autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti e questo sia per il deposito temporaneo sia per le operazioni di trasbordo dei rifiuti. Il caso in analisi, che vede il rilascio di autorizzazioni da parte dell’ UTC  per una serie di attività (illecite), costituisce un abuso che va certamente segnalato alla competente A.G., significando che la fattispecie potrebbe portare il giudice a configurare (tra l’altro) a carico del dirigente UTC,  l’ipotesi  di cui all’art. 40 C.P.  secondo capoverso (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo)  e di conseguenza esporre lo stesso dipendente al reato di concorso – con la ditta affidataria-  in gestione illecita dei rifiuti, per aver di fatto utilizzato un’ area di stoccaggio dei rifiuti senza autorizzazione e per questo in violazione degli artt. 208 e 256 c. 1 lett.a D.lgs 152/2006. Ritengo, inoltre, che lo stesso Dirigente Tecnico  potrebbe incorrere in altre responsabilità  più propriamente legate alla qualifica di garante dell’ Ente sull’affidamento in essere (controllo del capitolato , applicazione delle penalità per servizio effettuato in modo difforme da quello di cui alla gara di appalto, messa a disposizione di area pubblica ecc. ) .

Inquadramento dell’Illecito:

Escluso   le deroghe di cui al deposito temporaneo e all’istituto del trasbordo tecnico  la fattispecie indicata nel quesito rientra più propriamente nell’ipotesi di gestione illecita in quanto la ditta in luogo non autorizzato  sta effettuando (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti “ lasciando gli stessi nel luogo anche per diversi mesi.  L’art 183 c. aa definisce “stoccaggio” : <<le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;>>

La ditta (o se vogliamo anche il Comune che è corresponsabile nell’ illecito che si considera) , per poter operare così come innanzi descritto,  avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208  ( e seguenti) D.lgs 152/2006. La mancanza di autorizzazione, per il caso rappresentato è sanzionata dall’art 256 c. 1 lett a  secondo cui << chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Procedura e atti da redigere

Procedura penale violazione del D.lgs 152/2006 ( Codice dell’ Ambiente)  e in particolare art 208 sanzionato dall’art 256 c. 1 lett a, reato contravvenzionale  suscettibile di procedura di prescrizione asseverata ex artt. 318 bis e seguenti .

Ipotesi illecito: Per aver effettuato, quale ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti Urbani,  gestione illecita di rifiuti perché, in luogo non autorizzato di proprietà del Comune di …..  ha effettuato (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi   (indicazione del CER e  descrizione dei  rifiuti) derivanti dalla raccolta dei rifiuti effettuata per conto del Comune di …, senza il possesso di alcuna autorizzazione di cui agli artt. 208 e seg.ti D.lgs 152/2006, lasciando i rifiuti , sulla area recintata ex macello Comunale,  all’interno di contenitori e scarrabili anche per diversi mesi… ;

Atti da redigere:

Informativa di reato ex art 347 C.P.P. ( accertamenti urgenti sui luoghi art 354 C.P.P. , sommarie informazioni testimoniali art 351 C.P.P.  sommarie informazioni rese dall’indagato art 350 C.P.P.  sequestri se operati ecc. );

attivazione della prescrizione asseverata di cui agli artt. 318 bis e seguenti ( verbale prescrizione , asseverazione ente competente , notifica all’interessato,  e controllo dell’ottemperanza, verbale ammissione a pagamento sanzione amministrativa, comunicazione all’ A.G. inerente la procedura di estinzione del reato);

Comunicazione al Comune;

Nota:  Tutti gli atti (modulistica e fac simili di verbali editabili) e le procedure indicate, unitamente ad altri casi emblematici  sono contenute nel << Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato: il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli ILLECITI AMBIENTALI dopo la Legge 68/20155>> autore Dott. Giuseppe Aiello ed edito da Diritto Italia  che potrà essere richiesto dal sito http://dirittoitalia.it/manuale-operativo-pratico-la-polizia-giudiziaria/

Marzo 2018  Dott. Giuseppe Aiello

WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.it

 




Risposta a un quesito sulle attività che possono essere svolte da una società partecipata. Dallo Strumentario di diritto Italia

 

Strumentario n. 1 – Gennaio 2017 GRATUITO

Quesito.

La società XXXCCC, ha in affidamento in house la raccolta e lo smaltimento rifiuti e la gestione delle farmacie comunali, ai fini del d.lgs. n. 175/2016 si chiede se rientrano tra le attività commerciali:

  1. a) servizi vari effettuati a società direttamente e indirettamente partecipate
  2. b) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali convenzionati con aziende private
  3. c) corrispettivi CONAI
  4. d) corrispettivi da medici per la gestione degli ambulatori.

 

Risposta al quesito.

 

Rientrano tra le attività commerciali i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali svolti a favore di aziende private e i corrispettivi dai medici per la gestione degli ambulatori.

Sui corrispettivi del CONAI è necessario verificare se si tratta di componente economica corrisposta in funzione delle attività svolte dalla società nell’ambito di quelle obbligatoriamente previste (connesse al riciclo per cui si aderisce al consorzio obbligatorio) o di attività ulteriori.

 

Per valutare le attività svolte verso società terze comunque partecipate dal Comune bisognerebbe verificare la natura dei servizi: in ogni caso, a fronte delle recenti indicazioni della Corte di Giustizia Ue, non concorrono a formare l’80% del fatturato, ma vanno nelle attività verso terzi.




Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15.03.2018

circolare_prot_4064_15_03_2018Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

IL ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  nella considerazione  che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità ha ritenuto necessario individuare le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.    Ha emanato per questo la circolare prot. 4064 del 15.03.2018, che definisce i criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.   Il Ministero ricorda che Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06. La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.  Ne consegue l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli.  Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.

Il documento è sicuramente molto utile ed interessante per gli addetti ai lavori per questo viene allegato integralmente alla presente.

Dott.  Giuseppe Aiello




Vincolo di specifica destinazione dei proventi sanzionatori derivanti dagli abbandoni delle cicche e chewing gum in applicazione della legge 221/2016 e del Decreto del 15 febbraio 2017:

  • Nuovi adempimenti per i Bilanci degli Enti Locali  . Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni.

 

Con la legge 221/2016 sono stati introdotti, nel Testo Unico dell’Ambiente due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e l’aggiunta di due nuovi comma, 1 bis all’art 255 e 2 bis all’art 263, che sanciscono una nuova disciplina sanzionatoria per il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare o prodotti del fumo. Con apposito Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. 54/2017 del 15 febbraio 2017 sono state emanate  le disposizioni di attuazione delle norme in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.  Il legislatore con le due disposizioni su citate in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi destinati, in via prioritaria,  per  le  attività  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonché’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonché’ per le campagne di informazione su scala locale. Il legislatore con  le richiamate disposizioni, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità d’interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell’universalità del bilancio, di utilizzare le risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni  relative ai piccoli abbandoni, nella quota parte del 50%,  per effettuare singole categorie d’interventi così come indicati nel citato decreto. Le entrate derivanti da tali tipologie di sanzioni hanno quindi una destinazione vincolata, e tale vincolo costituisce un limite, introdotto ex lege, per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali.  I Comuni pertanto  dovranno dare atto,  nel  rendiconto  di  gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione e dovranno versare  il 50% dei proventi, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28.

Potete leggere l’articolo completo e scaricare le schede operative contenti anche i verbali di contestazione delle relative  diverse violazioni dallo  Strumentario edito da www.dirittoitalia.it  edizione aprile 2018 .

Dott. Giuseppe Aiello, C.te polizia municipale di Lioni (AV).

 




La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, il loro corretto impiego e il sequestro preventivo d’urgenza di animali

  • Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni (AV)

 La problematica che investe la (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 o più in generale le G.A.V. viene spesso trattata nella aule dibattimentali dei diversi tribunali con risvolti non sempre scontati e piacevoli da accettare. Spesso  le Polizie Locali o anche Nazionali operano unitamente ad appartenenti alle associazioni di volontariato o su loro segnalazione ed è per questo fondamentale conoscere i limiti entro cui tali soggetti possono agire. Voglio innanzitutto riconoscere il grande ruolo ricoperto e la valenza sociale di valore inestimabile dei volontari in genere ed in particolare di coloro che operano per la tutela del territorio e degli animali pur ammettendo che, in vari casi, è necessario essere molto cauti  prima di impiegare dette associazioni in attività di vigilanza soprattutto quando seguono “convenzioni onerose”  per gli Enti.  Non è difficile, per questo, trovarsi in dinamiche particolari che, più di quanto si possa immaginare, caratterizzano questo mondo  fatto anche di soggetti alla “Rambo” che si propongono in attività di supporto agli Enti Locali ed operano in attività di controlli generalizzati addirittura avocando a se qualifiche di P.G. (che non hanno) o ricoprendo ruoli  istituzionali che non gli appartengono. L’elenco da sfogliare sarebbe lungo e non è l’occasione per farlo.  Molti Comuni hanno addirittura sostituito   la polizia municipale con i volontari in compiti di vigilanza stradale, conferendo loro impropriamente qualifiche  particolari (non ultima quella di Ausiliario del traffico ex L. 127/1997) tutela del territorio tutela ambientale ecc. . Purtroppo in giro ci sono sia Volontari sia Funzionari e Dirigenti di Enti che palesano una grande ignoranza in materia e, non riconoscendo i limiti insiti con la figura del volontariato, si espongono a gravi rischi e responsabilità  di natura penale ed anche contabile.  In effetti  eventuali abusi da parte dei volontari per impieghi degli stessi in compiti che non compete loro possono essere valutati e considerati ai sensi del vigente Codice Penale in relazione all’art 347 C. P. (usurpazioni di funzioni pubbliche)   e dell’art.  348 C.P. ( esercizio abusivo della professione).

Quindi, per non incorrere in abusi ed essere esposti a responsabilità, sarebbe opportuno, da parte degli Enti locali, prima di stabilire qualsivoglia collaborazione, verificare preliminarmente il possesso delle relative qualifiche di tali soggetti, in particolare  quella di P.G.,   l’attribuzione delle effettive relative competenze, al fine di evitare di incorrere in abusi per il mancato riconoscimento del potere legittimante da parte di costoro.     La natura giuridica delle c.d. guardie zoofile, è da tempo al centro di un acceso dibattito, con riferimento specifico alla legittimazione a operare sequestri di animali. In proposito è opportuno ricordare che l’art. 57, comma 3, c.p.p. attribuisce la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. Secondo quest’ultimo disposto le attività riservate alla Polizia giudiziaria consistono nel prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Le  guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dagli artt. 57, comma 3, c.p.p. e 6, comma 2, legge n. 189/2004,  sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati).  Si può quindi ritenere che, la qualifica di agente di polizia giudiziaria compete alla guardia zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque appurare se l’associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali rispetto alla specifica materia di competenza e l’ambito territoriale in cui possono operare. Dal momento che la qualifica spettante – nei limiti sopra precisati – alle guardie zoofile è quella di agente di polizia giudiziaria (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati), risulta in ogni caso loro preclusa la possibilità di eseguire un sequestro preventivo, atteso che l’art. 113 disp. att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di particolare necessità e urgenza, ai soli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3 c.p.p., e dunque al solo sequestro probatorio.

La sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A, che ritengo utile esaminare,   parte dal sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.  (di venti piccole tartarughe palustri) operato in materia di tutela degli animali  per  i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p., da alcuni soggetti che si qualificavano Guardie Zoofile Venatorie  perché appartenenti ad una specifica associazione di volontariato ma che poi, a seguito dell’istruttoria, non sono stati riconosciuti tali e di conseguenza privi del potere di P.G. . Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in esame, ribadisce, che solo gli ufficiali di polizia giudiziaria  possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e, nel caso in esame ritiene illegittimo il sequestro preventivo d’urgenza operato da operatori che si qualificavano quali « Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X>>,  giungendo a tale decisione sul presupposto che i soggetti operanti  non possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.».

In merito all’argomento trattato si ritiene utile evidenziare che anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con nota  prot. 7990 del 2 febbraio 2017, si è occupato delle Guardie zoofile volontarie ed ha chiarito, fra l’altro, che esse non sono titolari di funzioni di polizia stradale e non sono dunque abilitate a essere equipaggiate con il segnale distintivo di intimazione dell’ALT, mentre possono – nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali di affezione) – utilizzare veicoli, immatricolati a nome di associazioni riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, dotati di dispositivi acustici e/o luminosi ai sensi dell’art. 177 codice della strada. L’utilizzo è consentito esclusivamente per servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto di detti animali che versino in stato di necessità. Con la citata nota ha inoltre espresso riserve in ordine al rilascio, da parte delle associazioni di appartenenza, di tesserini di riconoscimento degli operatori, non assimilabili ai documenti di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, che, ove recanti la dicitura «G.P.G. con funzioni di polizia giudiziaria», «potrebbe ingenerare nei terzi l’errata convinzione che detta qualifica sia un connotato permanente e omnicomprensivo, laddove invece essa risulta limitata per tipo di servizio, per territorio e per natura dei reati» .

Per chiarire la problematica in esame giunge anche la direttiva emanata  dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti. L’ Autorità Giudiziaria  ha voluto esplicitare l’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).

Al tal riguardo riconosce che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992). Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.

 La direttiva del 12.03.2018 precisa altresì, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto. Quindi, i soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta. Inoltre rispetto all’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila  rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoli immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). La direttiva in esame precisa in ultimo  che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.

In conclusione  la direttiva emanata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, precisa che l’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).

Marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello

Si allega :

Sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, direttiva emanata in data 12.03.2018,

 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen., Collegio A

 30 novembre 2016, n. 421 – Rossi, pres. ed est. – M., ric.

(Omissis) Nella vicenda che ha dato luogo al presente provvedimento il sequestro era materialmente operato il 24 settembre 2016 nel territorio comunale di San Marcellino (CE) da parte di X.Y., che si qualifica quale «Capo del Comando Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X.»; in quell’occasione il X. procedeva a fermare una vettura (omissis) nel mentre percorreva la pubblica strada ed all’interno di questo veicolo si accertava la presenza di venti piccole tartarughe palustri, appartenenti alla specie «Ocadia Sinensis», e di una testuggine terrestre della specie «Geochelone Carbonaria». Le prime erano «orribilmente stipate come sardine in un piccolissimo contenitore di plastica» e due di esse erano morte e ciò verosimilmente per la mancanza di aria; la testuggine, invece, era posizionata in un contenitore di polistirolo, posto nel bagagliaio della vettura. Di fatto il M. era alla guida di questa autovettura ed era in compagnia di altra persona e i citati animali si precisa (nell’ambito dell’informativa di notizia di reato del 24 settembre 2016, pervenuta il 26 settembre 2016 presso la competente Procura della Repubblica di Napoli Nord) che erano stati acquistati poco prima del sopra descritto sequestro presso una «fiera internazionale di rettili e anfibi», che aveva avuto luogo nei locali di un vicino «centro commerciale».

Da qui, il sequestro delle tartarughe e della testuggine, ravvisandosi, ad avviso degli operanti, elementi tali da integrare i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p.;

 sequestro che aveva avuto luogo come sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.;

ed il successivo 28 settembre 2016, previa richiesta del pubblico ministero di pari data, il G.I.P. emetteva ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo;

quest’ultimo, appunto costituisce il provvedimento cautelare reale qui impugnato nell’interesse del M. Infatti, tale ultimo provvedimento (il decreto di sequestro preventivo) costituisce l’oggetto materiale del presente riesame, dato che questo è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale (Cass. 11671/11, Fioretti)

(Omissis) In realtà, la documentazione depositata dalla difesa del M. all’udienza camerale pone in luce che il citato X.Y. mai è stata una guardia zoofila per conto della «X.X.X.X.X.» e che le altre due persone (le quali erano concretamente con lui in quei frangenti ossia tali L.R. e S.A.), pur essendo «guardie volontarie» della «X.X.X.X.X.», non risultavano avere rinnovato la relativa iscrizione alla citata associazione per l’anno solare 2016 e ciò – si rilevi – è dubbio che possa apparire come circostanza casuale ovvero collegata ad una mera dimenticanza, considerando che i fatti di causa si consumano nell’ultima decade del mese di settembre dell’anno 2016;

e ad accentuare i dubbi circa la legittimazione di costoro in ordine alla possibilità di apporre il vincolo reale sugli animali, rinvenuti in possesso dell’indagato, vi è la circostanza che i predetti soggetti intervenivano come appartenenti al «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.», ma dalla già sopra riferita documentazione prodotta all’udienza camerale dell’11 novembre 2016 si evidenzia che il citato «Comando» non appartiene alla «X.X.X.X.X.».

(Omissis) In realtà, l’art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita a indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con d.lgs. 12/1991, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi;

solo a seguito del detto decreto legislativo, che ha aggiunto all’art. 321 il citato comma 3 bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice (Cass. Sez. Un. Pen. 9/91, Caltabiano, che ha ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell’art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero con conseguente cessazione della misura cautelare reale). Ma, come visto, non vi è elemento alcuno (nemmeno sul piano astratto, legato alla dibattuta questione interpretativa dell’art. 6, comma 2, della legge 189/2004), che possa far ritenere che i soggetti, che qui avevano operato il sequestro ai sensi del comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. in danno del M. nella tarda mattinata del 24 settembre 2016, potessero essere considerati come appartenenti alla polizia giudiziaria. Di fatto, nella presente vicenda non vi era titolo alcuno che legittimava il X. ad intervenire ed a sequestrare gli animali e dubbio appare che ciò possa avvenire da parte di soggetti, i quali operano (la S. ed il L.), quali appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della citata «X.X.X.X.X.»; allo stesso tempo all’indirizzo di tale «Comando» (omissis) la stessa «X.X.X.X.X.» precisa che lì nulla vi è che ad essa si riconduca.

(Omissis) In concreto, solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e ciò non sempre, ma solo in una situazione di urgenza) possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e ciò non appare essere la qualifica del X. (ormai allontanato dalla «X.X.X.X.X.» dal novembre del 2015), così come della S. e del L. (non ancora iscritti dalla citata associazione per il corrente anno solare 2016) e che agiscono come appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della medesima «X.X.X.X.X.».

Per l’effetto, mancando il presupposto legittimante il sequestro preventivo d’urgenza, qui operato il 24 settembre 2016 in danno del M., si impone l’accoglimento della presente istanza. Infatti, né il X., né la S. ed il L. possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.». (Omissis)

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VOLONTARIE ZOOFILE”: LA PROCURA FA CHIAREZZA

SANTA MARIA CAPUA VETERE. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emanato in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti una direttiva sull’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).

Con tale direttiva, si è inteso fornire alcune delucidazioni, con particolare riferimento alle attività svolte dalle “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile” nominate con decreto prefettizio (perché di ricorrenza più frequente) in quanto, si è constatato che, presso l’Ufficio di Procura, pervengono da soggetti appartenenti a talune Associazioni, numerose comunicazioni di notizie di reato, redatte a norma dell’art. 347 c.p.p., contenenti, fra l’altro, anche attività di sequestro con richieste di convalida, aventi ad oggetto attività venatoria, materia non è di competenza delle predette Guardie Giurate Volontarie Zoofile.

Il problema ha assunto particolare rilievo in quanto si opera in un settore in cui, nel tempo, si sono succedute varie leggi, non organiche, che hanno: depenalizzato alcune materie (introducendo la figura dell’illecito amministrativo); trasferito alcune funzioni, prima riservate allo Stato, a Regioni ed Enti Locali; riconosciuto a soggetti privati, che non sono formalmente e stabilmente inquadrati nello Stato o negli Enti Pubblici, poteri di accertamento di reati e/o di illeciti amministrativi.

E’ evidente che si tratta di una eccezione alla regola generale secondo la quale le funzioni di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.), di Polizia di Sicurezza (art. I del T.U.L.P.S.) e di Polizia Amministrativa (L. 689/8 1 ) vengono demandate solo a soggetti appartenenti all’apparato pubblico. Soggetti, diversi da: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Carabinieri Forestali dello Stato, con qualifica di agente od ufficiale di P.G., rivestono tale qualifica solo se in servizio. Caso che più ci interessa, perché come si è detto più ricorrente, è quello di stabilire se le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria, ciò anche in relazione alla previsione di cui all’art. 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia le “guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali ‘ .

Al tal riguardo è apparso opportuno una doverosa distinzione tra: le guardie particolari giurate volontarie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art, 6, comma 29 della legge n. 189/2004, la quale ha stabilito che: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ‘ le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992).

Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.

Essi, inoltre, devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il Prefetto. Il decreto di riconoscimento di guardia giurata volontaria zoofila rilasciato dalla Prefettura costituisce uno degli elementi necessari affinché il destinatario del decreto possa operare legittimamente. Le predette guardie nominate dal Prefetto che abbiano notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d’ufficio sono obbligate ex art. 331 c.p.p. a segnalare l’ipotesi di reato e presentare denuncia alla Procura della Repubblica oppure ad un Comando di Polizia. Invece, per quanto attiene le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute da un Organo regionale è loro affidata la vigilanza venatoria, ai sensi del 20 comma dell’art. 27 della legge n. 157/1992, ossia la tutela della fauna selvatica in relazione all’attività di caccia. Le guardie giurate devono attenersi alle disposizioni del regolamento al T.U. Leggi di P.S. e portare solo divise autorizzate dal Prefetto. Rimane fèrmo il principio generale per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di chi hanno davanti: perciò le divise non devono essere confondibili con quelle di agenti di P.S. e non devono recare gradi e stellette.

Inoltre, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto, secondo il procedimento individuato dall’art. 230 dello stesso regolamento. Quindi, l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT non è rimesso all’arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale. I soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila si rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoliq immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). Resta inteso che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.

L’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).

 




POLIZIA AMBIENTALE: Il proprietario di un sito sui quali sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati può essere obbligato alla rimozione con ordinanza del Sindaco ?

  • Ordinanza rimozione e proprietario dei terreni , dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di LIONI AV)

Quesito :

il proprietario dei terreni ha o meno l’obbligo giuridico di adempiere all’ordinanza che gli impone la rimozione dei rifiuti?

Risposta:  Dott. Giuseppe Aiello.

Secondo L’art. 192 dell’attuale codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), stante la diretta responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione può essere esteso anche al proprietario o titolare di altro diritto reale dell’area previo il necessario accertamento dell’esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al titolare dell’area. In altri termini l’ordine di rimozione può essere adottato nei confronti del proprietario soltanto esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).  In mancanza della imputabilità della condotta, al proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, è escluso ogni obbligo di smaltire i rifiuti abbandonati da terzi  e quindi lo stesso può certamente invocare l’esimente interna dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. n.152 del 2006 , in tal senso si è pronunciato il Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 25 luglio 2017, n. 3672.

In base alla  normativa vigente, art 192 D.lgs 152/2006,  i proprietari incolpevoli, non possono essere chiamati a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi semplicemente nella qualità di proprietari.  In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza formatasi in modo consolidato nel tempo  circa l’interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.  Ai sensi dell’art. 192 comma 3° del D.L.vo 152/06, l’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area; nel contempo è richiesto un accertamento – in positivo – dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell’area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell’obbligo di vigilanza. Consegue che.<< E’ illegittima una ordinanza emessa ai sensi dell’art 192 D.lgs 152/06 con la quale il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi, non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo>> (TAR VENETO, Sez. III – 23 dicembre 2009, n. 3803);

Ad ogni buon fine bisogna  evidenziare che di recente il Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 8 marzo 2017, n. 1089 ha stabilito che. << Se, per un verso, l’Amministrazione non può imporre ai proprietari, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine dell’inquinamento, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, può al contrario imporre la messa in sicurezza del sito in quanto rientra nel campo delle attività preventive che gravano tanto sul proprietario che sul detentore del sito da cui possano scaturire i danni ambientali; tale imposizione non avendo alcun fine sanzionatorio o ripristinatorio, non necessita della prova dell’elemento soggettivo nella forma sia del dolo che della colpa>>.

21 marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello




Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato (Dott. Giuseppe Aiello)

 

autore: Dott. Giuseppe Aiello , edito da Diritto Italia

 

 

Lo scopo del presente manuale è quello di fornire gli indirizzi operativi necessari all’espletamento delle attività di controllo Ambientale in conseguenza dell’approvazione della legge 68/2015 che ha inserito, nel Testo del Codice dell’Ambiente, una nuova parte VI bis, con gli artt. 318 bis e seguenti e la previsione di una forma di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali. Le nuove procedure, così come introdotte nel sistema giuridico Italiano, ridisegnano il ruolo delle Polizie Giudiziarie in materia di illeciti ambientali, demandando ad esse l’attivazione dell’ iter di analisi e valutazioni tecniche finalizzate alla possibilità di estinguere il reato mediante una prescrizione, asseverata dall’organo tecnico e la sostituzione dell’ammenda originaria con una sanzione amministrativa pari ad ¼ del massimo della sanzione penale prevista all’origine, procedimento interamente rimesso all’attività della Polizia Giudiziaria. E’ evidente che i compiti che si delineano con la procedura prescrittiva (art.318 ter D.lgs 152/2006) non sono certamente facili da ricoprire, soprattutto dalla generalità delle polizie giudiziarie, che, occupandosi di svariate tipologie di reato, non hanno (non possono avere) quella competenza professionale per fronteggiare tutte le possibili casistiche, alle quali si dovrà far comunque seguito, nei casi di accertamenti degli illeciti ambientali, per i quali, appunto, sarà applicabile la procedura di estinzione del reato. Proprio per questo in base all’esperienza maturata direttamente sul campo dei controlli e quella in aula di formazione sulle tematiche ambientali, si è voluto predisporre uno strumento operativo, pratico e di facile comprensione, destinato a supportare gli organi di vigilanza con qualifica di P.G. (in particolare quelli non specialistici della materia ambiente) nella complessa attività di accertamento dei reati ambientali suscettibili delle nuove procedure e di guidarli nell’ elaborazione degli atti conseguenziali all’iter procedurale delineato dagli artt. 318 bis e seguenti del D.lgs 152/2006. Sono stati analizzati, in un apposito prontuario delle sanzioni, tutti i casi di possibile applicazione della procedura estintiva con l’indicazione delle sanzioni da impartire al trasgressore, la standardizzazione delle casistiche più emblematiche e ricorrenti, con soluzioni prescrittive proposte. Guida facile che aiuterà certamente ad affrontare, in modo professionale, tutti i casi, anche quelli più complicati, qualora dovessero presentarsi.

Il manuale, oltre che la parte teorica necessaria ad introdurre e chiarire quegli aspetti più controversi, arricchiti dalle circolari di alcune Procure della Repubblica e dalle linee guida emanate dagli organi tecnici (ARPA / ISPRA), contiene prontuari operativi e tutta la modulistica necessaria per attivare, in modo professionale e completo, le nuove procedure conseguenziali alle disposizioni introdotte nel T.U.A. con la legge 68/2015 ( Pratica completa della C.N.R. accertamenti urgenti sui luoghi, identificazione ed elezione di domicilio, modello prescrizione, asseverazione, ammissione a pagamento ecc.) documenti e materiali che verranno aggiornati periodicamente ed arricchiti da nuovi stampati.

Un ringraziamento e un riconoscimento particolare alla Dott.ssa M. Grazia Giordano che ha curato la sessione dedicata alla modulistica ed ai prontuari operativi.

INDICE:

1.1 L’introduzione degli “ECO DELITTI”: da oggi in Italia chi inquina paga?
2. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
2.1 La Nuova procedura della prescrizione art. 318 ter T.U.A.
3. Profili Problematici della Parte VI bis del T.U.A.
3.1 Campo di applicazione della procedura (art. 318-bis, D.lgs. 152/06)
3.1 .1 La prescrizione è applicabile a tutte le Contravvenzioni (pene alternative e/o Cumulative)?
3.1 .2 L’accertamento del danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno.
3.2 L’organo di controllo deputato a impartire la prescrizione: Legge 758/94 e Legge 68/2015 un confronto che non regge;
3.3 La natura giuridica della prescrizione e la sua obbligatorietà: rimedi e conseguenze;
3.3 .1 La natura giuridica della “prescrizione”.
3.3.2 Obbligatorietà dell’attivazione della prescrizione da parte della P.G.
3.3.3 La prescrizione: contenuti e modalità diverse di attivazione.
3.4 Gli introiti delle sanzioni ex art 318 quater T.U.A. ;

Allegati:
A.1 Procedurale di casi simulati con individuazione delle prescrizioni.
A.2 MODULISTICA: Pratica Completa con tutti i formulari necessari per la redazione della C.N.R. degli illeciti contravvenzionali suscettibili del processo di estinzioni del reato (atti di P.G.) inclusa la procedura di prescrizione ed ammissione a pagamento della sanzione amministrativa.
A.3 Prontuario delle principali violazioni alle quali è possibile applicare la prescrizione.
A.4 Circolari e direttive di diverse Procure della Repubblica .
A.5 Circolari e linee guida di Organismi tecnici (ISPRA / ARPA / APPA, e diverse).
A.6 Testi di legge.
Il manuale ha un prezzo di euro 50,00.

http://dirittoitalia.it/manuale-operativo-pratico-la-polizia-giudiziaria/