L’opera che si propone, presenta tutte le novità intervenute nel Codice della Strada a partire dall’estate 2002, soffermandosi in particolare sull’entrata in vigore della c.d. “patente a punti”, risalente alla scorsa estate 2003.
L’esposizione dei suoi contenuti presuppone la conoscenza dell’impianto normativo di base.
Si divide in due parti, la prima delle quali, partendo da una analisi storica e normativa del diritto della circolazione, affronta in particolare le novellate discipline relative alle competizioni sportive su strada e le problematiche legate ai reati previsti in relazione alle “gare clandestine” ed al “gareggiare in velocità”.
Vengono presentate tutte le novità riguardanti i ciclomotori, con particolare riferimento all’introduzione del “certificato di
idoneità” alla loro guida, l’incidenza delle innovazioni normative legate all’introduzione della “patente a punti”, previa una utile premessa panoramica sulla patente stessa e sulle relative tipologie.
La seconda parte dell’opera tratta delle “norme di comportamento” da osservare nella circolazione stradale, soffermandosi in particolare sulle parti riformate del Codice della Strada che interessano l’uso del casco, l’obbligo dell’assicurazione R.C. e le più incisive regole punitive in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e delle droghe.
Da ultimo tratta della significativa e puntuale nuova procedura sanzionatoria, con l’introduzione del sistema della cauzione in caso di ricorso al Giudice di Pace, mettendo in evidenza la nuova terminologia, le modalità procedurali e punitive, affrontando anche le problematiche legate alle recentissime novità in materia di fermo e sequestro dei veicoli.
Tutta l’opera, contenuta in un cd-rom in formato PPT Wxp – Office 2003, è aggiornata al D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, contenente proroghe di termini per l’entrata in vigore di alcune nuove norme del Codice della Strada.

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti.
Napoli: nuovi mezzi di trasporto per i vigili: il metrò!!!
Per una macchia di gasolio sull’asfalto in via Domenico Fontana scoppia il caos: auto e motorini in panne aspettano i soccorsi. I vigili urbani a causa della mancanza di mezzi, si vedono costretti a ricorrrere a mezzi di locomozione alternativi, da piazza Medaglie d’Oro e piazza degli Artisti non hanno altra possibilità che correre nella stazione della metropolitana più vicina.
Ma quando si accingono ad accedere ai treni, il personale li ferma e li obbliga ad acquistare il biglietto.
E’ la storia di un intervento urgente targato Napoli. La polizia municipale ieri ha utilizzato anche il mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la zona in cui si richiedeva la presenza di agenti. E l’ha pure pagato come fanno gli utenti “normali’. «Un episodio tutt’altro che inusuale – spiega Daniele Minichini, segretario regionale del Fnel-Ugl – Spesso andiamo in metrò sia per evitare il traffico nelle ore di punta, sia per mancanza di mezzi. Troppo spesso le auto restano ferme nelle officine per mesi anche solo per una ruota mancante. E ieri si è raggiunto l’assurdo: gli agenti a piedi hanno dovuto pagare il biglietto della metropolitana e quelli che in auto hanno utilizzato la tangenziale sono stati fermati al casello per la trascrizione del numero di targa».
- Aprile, 5
- 327
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C’E’ BISOGNO DI UN CAFFE’
E’ la storia di Paolo, uomo e comandante della polizia municipale, dai modi spiccioli, ma dal cuore d’oro. Il romanzo descrive la passionalità del protagonista, sviluppata giorno per giorno in ogni sua esperienza di vita.
Il romanzo in realtà è un utile strumento nelle mani dell’autore per raccontare il quotidiano della polizia locale in Italia, descrivendo i tipici episodi giornalieri e i problemi che vivono i “vigili urbani”, spesso ignorati dai cittadini. Conoscere la polizia locale, quello che realmente fa, raccontando le vicende di Paolo e dei suoi colleghi, ma anche di Francesca, protagonista femminile della storia, modello di compagna di vita di chi si sforza di servire le città.
Francesco DELVINO, classe 1962, Comandante di polizia municipale con la passione del giornalista. Direttore di riviste specializzate di settore è autore di pubblicazioni tecniche in materia di organizzazione e gestione dei corpi di polizia locale. E’ componente del Comitato tecnico per la polizia municipale in seno all’ANCI e direttore scientifico del MARCOPOLO, master per responsabili dei corpi di polizia locale.
CASERTA
TEATRO COMUNALE
2 aprile 2004 – ore 17,00
- Aprile, 1
- 338
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L’INFORMATICA DEL DIRITTO
TITOLO DELL’OPERA: L’INFORMATICA DEL DIRITTO
DI: AA.VV.
EDITORE: GIUFFRE’ EDITORE MILANO
ANNO / EDIZIONE: 2004
PARTI PRINCIPALI:
– MANUALE DI INFORMATICA GIURIDICA
– RIFLESSIONI SULL’INFORMATICA GIURIDICA
PAGINE: 411
MISURE: 17,00X24,00X2,40
CODICE: ISBN 88-14-11383-1
PREZZO DI COPERTINA: EURO 24,00
———————————————-
TITOLO DELL’OPERA: INTRODUZIONE ALLA LEGISTICA
DI: R. PAGANO
EDITORE: GIUFFRE’ EDITORE MILANO
ANNO / EDIZIONE: 2004-III
PARTI PRINCIPALI:
– ASPETTI GENERALI
– REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
– PROGETTAZIONE CODIFICAZIONE E RIORDINO NELL’ORDINAMENTO INTERNO ED EUROPEO
– APPENDICI
– GUIDA BIBLIOGRAFICA
– INDICI
PAGINE: 387
MISURE: 17,00X24,00X2,10
CODICE: ISBN 88-14-11330-0
PREZZO DI COPERTINA: 28,00
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PRESENTAZIONE DELL’OPERA:
La corretta leggibilità di un enunciato, passa, verosimilmente, dal modo con cui il suo autore ha deciso di esprimerlo e va interpretato anche in funzione dello scopo per cui l’enunciato stesso è stato espresso.
Certamente, quanto più un’espressione linguistica deve essere massimamente compresa, tanto più il linguaggio deve essere comune al maggior numero di soggetti che debbono apprendere il contenuto dell’espressione stessa.
L’espressione linguistica, peraltro, può dar luogo a sfumature tali da stravolgere il reale contenuto prescrittivo della espressione stessa.
Quando si ha a che fare con un enunciato giuridico, dunque, una regola dalla quale trarre una norma cogente, la stessa è tanto più efficace ed effettiva, quanto più è chiara ed interpretabile in modo massimamente univoco.
Da qui l’esigenza di dare vita a regole giuridiche facilmente comprensibili e quindi, improntate ai criteri tecnici della ‘corretta’ legislazione.
Tali diversi criteri, sono stati studiati ed elaborati dai diversi studiosi della linguistica e del diritto, sino a dar vita ad un vero e proprio argomento scientifico definito ‘legistica’ ovvero, l’arte di preparare le leggi.
Il Pagano, con la sua terza edizione dell’introduzione alla legistica, non solo dimostra quanto è stata ed è sofferta l’esigenza di dare vita a corpi normativi facilmente leggibili e coerenti con l’intero ordinamento giuridico dello Stato, ma quanto sono ancora mutevoli (mutando) i principi che governano la scienza della legislazione.
Nel testo dedicato alla informatica del diritto, i vari autori che l’hanno compilato, nell’evidenziare la complessità ed il numero innumerabile delle leggi che compongono l’ordinamento interno, sottolineano e dimostrano la fondamentale importanza dell’elaboratore elettronico, nella ricerca e nello studio, non solo della legistica, propriamente detta, ma dello studio delle leggi, più in generale.
Infatti, se la mente umana è dotata di enormi capacità di elaborazione che gli scienzati cercano di riprodurre con la c.d. ‘intelligenza artificiale’, al computer – secondo la sua logica booleliana – resta il primato delle enormi capacità di ricerca e di calcolo (non a caso, prima dell’attuale e freddo inglesismo, è già stato definito calcolatore o elaboratore elettronico). Da qui la possibilità di far ricerca di testi di legge, secondo criteri prefissati, sia su supporti fisici, sia in rete.
Insomma, lo studio degli eminenti autori (giuristi, studiosi dell’informatica, ecc.), per giungere ad un approccio più moderno ed attuale alla legge ed al suo modo di essere resa pubblica.
Non a caso, i due volumi appartengono alla collana di Giuffré diretta dal Vittorio Novelli dedicata alla informatica e all’ordinamento giuridico.
Giovanni Fontana
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- Marzo, 9
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REGIONE LOMBARDIA – Norme in materia di POLIZIA LOCALE
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO….
…direttamente dall’attivissimo SEGRETARIO NAZIONALE , Franco Morizio – Vice.Comandante della Polizia Municipale di BERGAMO,una raccolta delle norme regionali lombarde in materia di POLIZIA LOCALE.
Per chi volesse contattare Franco MORIZIO può farlo presso la PM di BERGAMO al numero
tel. 035.399105
La REDAZIONE
Allegati
- Lombardia_RegolamentoGradi_3_14marzo2003 (2 MB)
- lombardia_REG_13_16luglio2003 (2 MB)
- Lombardia_REG_Uniformiemezzi_7_8_08agosto2002 (2 MB)
- Lombardia_DGR_7_2395_01dicembre200 (2 MB)
- Lombardia_LR_4_14aprile2003 (80 kB)
- lombardia_DGR_3dicembre2004 (152 kB)
- Lombadia_RegolamentiRegionali_2_3_4_13giuno2004 (2 MB)
- Gennaio, 12
- 282
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Transennati i giardinetti intitolati a Tina Pica al vomero, vigili urbani presidiano le aiuole.
Il rumore ha fatto girare di scatto, e poi fuggire, quelle poche persone che sono rimaste a Napoli e ieri mattina si trovavano a passeggiare nelle vicinanze dei giardini intitolati a Tina Pica. E la fortuna è che la “pioggia” di pigne giganti si sia verificata proprio in un periodo morto quando le aiuole non sono affollate da bambini e anziani. Ogni pigna caduta dagli alberi brasiliani, piantati per la loro bellezza e maestosità, pesava circa sei chili una sorta di masso che è precipitato da un’altezza considerevole e che poteva diventare uno “strumento di morte” . Un bambino che si fosse trovato a giocare nei giardinetti avrebbe corso un serio pericolo. I residenti che hanno assistito al “bombardamento” hanno avvertito i vigili urbani della IV unità operativa che, coordinati dal tenente Brigida Costa, hanno raccolto le pigne, circa cinque, cadute e poi hanno provveduto a transennare l’area. Immediatamente è stata poi inviata una segnalazione all’ufficio comunale competente. “Il problema però, è che si sa benissimo che quelle pigne ogni due anni, giunte a maturazione, poi cadono- ha detto Daniele Minichini, segretario del Lipol- in che modo evitare la tragedia? Basterebbe un po’ di manutenzione ordinaria”: La vene polemica, se pur accennata, è evidente, però alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessorato competente che ha deciso di rinforzare la squadra della polizia municipale con trecento giardinieri. “Non si tratta di voler polemizzare- ha sottolineato Minichini- ma penso che se ci sono tanti giardinieri da essere in esubero come mai le condizioni dei giardini napoletani non sono ottimali? Invece penso che per ottimizzare i servizi bisognerebbe creare delle squadre di pronto intervento per casi come quello avvenuto ieri al vomero. Si interverrebbe subito evitando che decine di agenti della polizia municipale vengano spostati a presidiare strade e buche o transenne lasciando le strade sguarnite”.
Il Roma (giornale di Napoli) Giovedì 12/08/04
Erminia Iadaresta
- Gennaio, 12
- 278
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Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 30 dicembre 2003 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 dicembre 2003
Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. n. 2 del 3-1-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto l’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e’ fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilita’;
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;
Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ di cui all’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita’ CE, l’attestato di conformita’, valutata mediante l’esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e’ fabbricato in conformita’ alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita’ la norma armonizzata di riferimento e’ la norma UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita’ devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, o equivalenti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi
- Dicembre, 30
- 326
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Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.
Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DIRETTIVA 27 novembre 2003 (GU n. 8 del 12-1-2004)
Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: ‘Disposizioni in materia di finanza pubblica’;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante ‘Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001′ ed in particolare l’art. 10 che conferisce al Governo delega per il coordinamento ed il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa’ dell’informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, recante ‘Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 20 ottobre 1998, n. 428’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, recante ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’ e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante ‘Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante ‘Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca’;
Viste le ‘Linee guida del Governo per lo sviluppo della societa’ dell’informazione nella legislatura’ approvate dal Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2002, nelle quali, tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente, e’ indicata la diffusione dell’impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione;
Considerato che un maggiore impiego delle tecnologie informatiche nello scambio dei dati e nella comunicazione tra le pubbliche amministrazioni aumenta l’efficienza e favorisce, inoltre, notevoli risparmi di risorse;
Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
la seguente direttiva per l’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni:
Paragrafo I
Il Consiglio dei Ministri, in data 31 maggio 2002, ha approvato le ‘Linee guida per lo sviluppo della societa’ dell’informazione nella legislatura’ nelle quali e’ contenuto l’obiettivo di adottare, entro la fine della legislatura, la posta elettronica per tutte le comunicazioni interne alla pubblica amministrazione.
L’impiego della posta elettronica consente e facilita quel cambiamento culturale ed organizzativo della pubblica amministrazione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitivita’: bisogna accelerare questo processo di cambiamento e darne concreta percezione anche all’esterno, abbandonando inutili ed onerosi formalismi, considerati, anche, i consistenti risparmi di risorse che potranno derivare alla pubblica amministrazione dall’uso intensivo della posta elettronica. Bisogna concretamente operare affinche’ di tale cambiamento possano beneficiare, al piu’ presto, anche i cittadini e le imprese in modo da consentire loro un accesso piu’ veloce e piu’ agevole alle pubbliche amministrazioni.
In tale ottica, nell’esercizio della delega attribuita dal Parlamento al Governo con la legge 29 luglio 2003, n. 229, si intende, inoltre, accelerare ulteriormente il processo di trasparenza. A tal fine la completa attuazione del protocollo informatico (il cui avvio e’ previsto per il primo gennaio del 2004) consentira’ la gestione dei flussi dei procedimenti in corso presso le pubbliche amministrazioni permettendo di conoscerne lo stato e realizzando, cosi’, un piu’ elevato livello di trasparenza dell’azione amministrativa.
Nell’esercizio della suddetta delega saranno anche fissati i tempi di attuazione dell’intero nuovo processo che deve tener conto della necessita’ di operare il cambiamento in tempi rapidi, per evitare la coesistenza prolungata delle procedure elettroniche con quelle tradizionali, allo scopo di superare difficolta’ organizzative e gestionali e ridurre i relativi costi operativi.
Il Comitato dei Ministri per la societa’ dell’informazione, nel ribadire l’importanza di tali obiettivi, in data 18 marzo 2003, ha approvato un progetto di sostegno alla diffusione della posta elettronica nelle amministrazioni statali che si sviluppa nell’arco di due anni e che prevede, anche, un costante monitoraggio della velocita’ del processo di cambiamento.
In considerazione dei vantaggi che possono derivare a tutta la pubblica amministrazione dall’applicazione della presente direttiva si raccomanda di curarne, con tutti i mezzi possibili, la piu’ ampia ed immediata attuazione e di garantirne la massima diffusione a tutti i dipendenti.
Ogni amministrazione, pertanto, e’ tenuta a porre in essere le attivita’ necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di legislatura, in modo da garantire che, entro la data della sua scadenza, tutte le comunicazioni nelle pubbliche amministrazioni possano avvenire esclusivamente in via elettronica.
Paragrafo II
Com’e’ noto, l’utilizzo della posta elettronica quale valido mezzo di trasmissione di documenti informatici e’ gia’ previsto dall’art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che consente di utilizzare la posta elettronica quale strumento sostitutivo o integrativo di quelli gia’ ordinariamente utilizzati.
Appare, percio’, necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilita’ delle strutture di competenza. Queste ultime dovranno procedere alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti.
Caratteristiche
La posta elettronica puo’ essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni, documenti e comunicazioni in formato elettronico e, a differenza di altri mezzi tradizionali, offre notevoli vantaggi in termini di:
maggiore semplicita’ ed economicita’ di trasmissione, inoltro e riproduzione;
semplicita’ ed economicita’ di archiviazione e ricerca;
facilita’ di invio multiplo, cioe’ a piu’ destinatari contemporaneamente, con costi estremamente piu’ bassi di quelli dei mezzi tradizionali;
velocita’ ed asincronia della comunicazione, in quanto non richiede la contemporanea presenza degli interlocutori;
possibilita’ di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio, anche al di fuori della sede dell’Amministrazione ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella sua casella di posta elettronica;
integrabilita’ con altri strumenti di automazione di ufficio, quali rubrica, agenda, lista di distribuzione ed applicazioni informatiche in genere.
Contenuti
Le singole amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, ferma restando l’osservanza delle norme in materia della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza informatica, si adopereranno per estendere l’utilizzo la posta elettronica, tenendo presente quanto segue:
e’ sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a convenzioni stipulate dall’amministrazione ecc…), diffondere circolari o ordini di servizio;
unitamente al messaggio di posta elettronica, e’ anche possibile trasmettere, in luogo di documenti cartacei, documenti amministrativi informatici in merito ai quali tale modalita’ di trasmissione va utilizzata ordinariamente qualora sia sufficiente conoscere il mittente e la data di invio;
la posta elettronica e’, inoltre, efficace strumento per la trasmissione dei documenti informatici sottoscritti ai sensi della disciplina vigente in materia di firme elettroniche;
la posta elettronica puo’ essere utilizzata anche per la trasmissione della copia di documenti redatti su supporto cartaceo (copia immagine) con il risultato, rispetto al telefax, di ridurre tempi, costi e risorse umane da impiegare, soprattutto quando il medesimo documento debba, contemporaneamente, raggiungere piu’ destinatari;
quanto alla certezza della ricezione del suddetto documento da parte del destinatario, il mittente, ove ritenuto necessario, puo’ richiedere al destinatario stesso un messaggio di risposta che confermi l’avvenuta ricezione.
Con l’occasione si fa presente che le amministrazioni, oltre a dotare tutti i loro dipendenti di una casella di posta elettronica sono chiamate ad adottare ogni iniziativa di sostegno e di formazione per promuovere l’uso della stessa da parte di tutto il personale.
Paragrafo III
Come gia’ evidenziato, il Comitato dei Ministri per la societa’ dell’informazione ha approvato il finanziamento, a favore delle amministrazioni statali, del progetto, denominato @P@, che prevede interventi per la diffusione e l’utilizzo degli strumenti telematici in sostituzione dei canali tradizionali di comunicazione. Tale progetto, in fase di avanzata attuazione a cura del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), prevede la realizzazione:
dell’indice della pubblica amministrazione (che individua gli indirizzi istituzionali della P.A.) e l’attribuzione delle corrispondenti caselle di posta elettronica;
dell’indirizzario elettronico dei singoli dipendenti (ad uso esclusivamente interno alla P.A.);
di caselle di posta elettronica certificata;
di specifici progetti delle amministrazioni, ammessi al previsto cofinanziamento, per la trasformazione delle procedure amministrative che attualmente utilizzano il supporto cartaceo in procedure informatizzate.
Il progetto @P@ prevede che resti affidato alle stesse amministrazioni l’inserimento ed il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nell’indice e nell’indirizzario. Ai fini di una efficace attuazione del progetto e’, pertanto, necessario che ogni amministrazione provveda:
ad inserire, sul sito www.indicepa.gov.it, le informazioni di competenza quali: la struttura organizzativa, le aree organizzative omogenee ed i relativi indirizzi di posta elettronica, nonche’ le altre informazioni definite nei documenti tecnici presenti sul medesimo sito, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva;
ad aggiornare, tempestivamente, le medesime informazioni, in modo da garantire l’affidabilita’ dell’indirizzo di posta elettronica.
E’, infine, necessario che, entro il medesimo termine, sia comunicato al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), all’indirizzo apa@cnipa.it, il nominativo ed i recapiti del soggetto cui, nell’ambito di ogni amministrazione, puo’ farsi riferimento in merito alle predette attivita’.
Al fine di verificare i risultati attesi in termini di efficienza, efficacia ed economicita’, il Centro nazionale per l’informatica e’ incaricato di effettuare, con cadenza semestrale, un monitoraggio sullo stato di attuazione della presente direttiva. Sara’ cura del Centro stesso definire, in raccordo con le amministrazioni in indirizzo, le modalita’ tecnico operative per l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi al suddetto monitoraggio.
Roma, 27 novembre 2003
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie Stanca Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2003
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 297
- Gennaio, 27
- 307
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APPUNTI DI VIAGGIO
APPUNTI DI VIAGGIO NEL BADEN-WURTTEMBERG
di Giuliano Cividini, comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Trescore Balneario.
A novembre, nella provincia dell’Ortenau nel Baden-Wurttemberg in Germania, si è tenuto uno stage, tra operatori di enti locali italiani e tedeschi, per approfondire la conoscenza sulla pubblica amministrazione tedesca e confrontarsi sulle omogeneità e sulle differenze dei due sistemi. L’incontro, durato quattro giorni, ha visto la partecipazione di sindaci, segretari comunali, comandanti delle polizie locali, direttori e funzionari provenienti da varie realtà delle province di Bergamo, Milano, Como e di esponenti e personalità delle amministrazioni della provincia ospitante.
Durante le quattro giornate, dense di seminari e conferenze incentrate sull’organizzazione, l’amministrazione, le finanze, il management delle province, delle città e dei comuni nel Baden-Wurttemberg, parecchi sono stati i momenti conviviali passati in compagnia degli ospiti tedeschi. Accantonato il protocollo e forse aiutati da una buona cucina e da ottimi vini di produzione locale, abbiamo conosciuto una realtà che ha volte ci aspettavamo, a volte ci ha stupito e, spesso, ha messo in discussione gli stereotipi ed i pregiudizi di cui eravamo portatori. Commovente, poi, l’incontro con la figlia, oggi novantenne, dell’ambasciatore tedesco in Turchia nel 1936. Ci ha raccontato dello stretto rapporto tra il padre e Giuseppe Roncalli, allora Visitatore Apostolico in Grecia e Turchia, e di come il padre ed il futuro Papa Giovanni XXIII, contravvenendo alle direttive di Hitler, si erano adoperati per aiutare il popolo Turco ed evitare la deportazione a centinaia di ragazzi ebrei, di quanto ciò sia costato alla sua famiglia e di come l’aiuto del Papa abbia aiutato la liberazione e la riabilitazione dell’ambasciatore al processo di Norimberga. Vista la vicinanza geografica, non poteva mancare, una visita guidata al Parlamento Europeo a Strasburgo comprensiva di curiosità ed aneddoti sui nostri rappresentanti in Europa.
Sono stati quattro giorni intensi, sia sotto il profilo tecnico-didattico sia sotto il profilo umano, trascorsi in ottima compagnia e con degli anfitrioni squisiti che, attraverso un’ospitalità, una disponibilità ed una cortesia oltre il dovuto, hanno permesso l’ottima riuscita del meeting.
- Gennaio, 12
- 367
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Il divieto di testimonianza indiretta.
La Legge 1 marzo 2001, n. 63, cosiddetta “sul giusto processo”, contiene, per quanto di interesse della Polizia Municipale, una modifica all’art. 195 c.p.p., concernente il divieto di “testimonianza indiretta”.
- Gennaio, 13
- 333
- Penale & Polizia giudiziaria
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