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Il cittadino privato che abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

(legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, dal 10.10.2023)

 

Con l’entra in vigore, dal 10 ottobre, della Legge n. 137, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, cambiano, tra l’altro, le regole contro l’abbandono dei rifiuti ad opera del privato cittadino, che, nella precedente previsione stabilita dall’art 255 c. 1 del D.lgs 152/2006, veniva punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro e nel caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa veniva aumentata fino al doppio.

Il legislatore, ritenendo di forte allarme sociale la problematica degli abbandoni dei rifiuti, interviene con mano pesante per punire penalmente anche la condotta illecita commessa dal privato cittadino e con l’art 6 ter del  decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ( modificato dalla Legge di conversione n. 137 / 2023). In buona sostanza si interviene modificando il comma 1 dell’art 255  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 prevedendo << 1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

Allo stato attuale l’abbandono dei rifiuti e il relativo deposito incontrollato, nel testo del decreto legislativo 152 / 2006 è punito penalmente sia se l’illecito venga commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato ( art 255 c 1), sia nel caso in cui il trasgressore rivesti una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, rappresentante di una persona giuridica, ( art.256 c. 2).

Art 255 c 1 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da privati cittadini

Modificato dalla L. 317 / 2023  in vigore dal 10.10.2023

Art 256 c 1 e 2 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da Ditte / imprese

vigente

1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito  con  l’ammenda  da  mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio».

 

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

  1. a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

 

CONCLUSIONI

 

Anche se è presto ed inopportuno anticipare apprezzamenti e/o critiche alla modifica introdotta dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, per la parte relativa alla trasformazione delle sanzioni relative agli abbandoni e al deposito incontrollato dei rifiuti effettuato da privati cittadini non si può non esprimere il rischio di un ulteriore passo indietro sul fronte della lotta all’inquinamento dovuto a questi comportamenti che meritano di certo sanzioni pesanti.  Molto modestamente, a parere di chi scrive, sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, riconoscere in capo ai Comuni l’organo preposto ad introitare i proventi delle sanzioni di cui alle violazioni previste dall’art 255 c 1 T.U.A. e la potestà a decidere in relazione agli scritti difensivi prodotti avverso ai verbali elevati dagli organi di controlli per le violazioni all’art 192 T.U.A. f, competenze che fino al 9 ottobre 2023 erano concentrate sulla Provincia, come previsto dagli artt. 262 e 263 D.lgs 152/2006. Sperando che il peggio non avvenga prepariamoci a trovare soluzioni alternative per non interrompere la forte azione deterrente contro gli abbandoni dei rifiuti messa in campo da parte di tutte le Polizie Locali nelle diverse realtà .

L’autore Dott. Giuseppe Aiello:  Comandante della Polizia Municipale di LIONI (AV)
Responsabile della redazione
www. marcopolomagazine,it Si occupa in particolare della tutela ambientale gestione dei rifiuti tecnica investigativa Ambientale  in qualità di docente in  corsi di formazione per addetti ai controlli, appartenenti alla  Polizia Locale, GAV , consulenti ambientali responsabili della gestione dei rifiuti, organizzati da ENTI pubblici e privati. E’  relatore in numerosi convegni sulla tutela ambientale.
Recapiti: email
giuseppeaiello.1@libero.it;


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