(di Luca Leccisotti)
E’ acclarato oramai che in caso di procedura aperta o di procedura negoziata, se si utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre nominare una commissione giudicatrice.
Questa commissione giudicatrice, vista la sospensione dell’obbligo di utilizzare l’Albo commissari ANAC fino al 31 dicembre 2020, viene nominata secondo regole preventivamente individuate dalla stazione appaltante. Ovvio che la prima cosa è quella di dotarsi di un regolamento adhoc per la nomina dei componenti delle commissioni di gara.
Ovviamente ai sensi dell’art. 29 del Codice degli appalti, la composizione della commissione con i relativi curricula, viene pubblicata in amministrazione trasparente.
Cosa può accadere se la commissione è illegittima?
Secondo la giurisprudenza prevalente il provvedimento di nomina della commissione non produce effetto immediatamente lesivo, tale da implicare un onere di immediata impugnazione nel relativo termine di decadenza.
Esiste però, anche un orientamento minoritario (da ultimo sentenza TAR Lazio n.6109 del 16 maggio 2019) che individua nell’atto della nomina della commissione, un’autonoma portata lesiva degli atti di nomina della commissione. Pertanto l’operatore economico deve provvedere ad impugnare la nomina senza attendere l’esito della aggiudicazione.
Il concetto che vi voglio lasciare è questo, visto che la giurisprudenza non aiuta a dare una lettura nomofilattica, cerchiamo di nominare commissioni giudicatrici in maniera legittima, per non incorrere in problematiche di contenzioso amministrativo.