Ricevo e pubblico l’articolo del dott. Michele Pezzullo, esperto in Polizia Amministrativa che ha collaborato alla stesura del Testo Unico del Commercio approvato in data 18.02.2020 dal Consiglio Regionale della Campania. In considerazione che la bozza sulla quale ha lavorato il Dott. Pezzullo ha subito leggerissime modifiche durante la fase di approvazione riteniamo non opportuno divulgarne il testo fino a quando non sarà resa pubblica la versione ufficiale del Codice.
In particolare IL Dott. Michele Pezzullo ha collaborato alle modifiche della legge 1/2014 sul Commercio ed ha provveduto a scrivere la normativa regionale sule attività di somministrazione di alimenti e bevande. un grande riconoscimento a Michele faro e riferimento per tutti noi.
G. aiello 19.02.2020
REGIONE CAMPANIA Testo Unico del Commercio – Primi appunti
del dott. Michele Pezzullo
Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 18 febbraio, ha definitivamente approvato, all’unanimità, il Testo Unico del Commercio (TUC).
Tale provvedimento è composto da 158 articoli, suddivisi in tre Titoli e 10 Capi, con quattro allegati.
Il Testo intende regolare l’esercizio delle attività commerciali in Campania, riunendo in un unicum le diverse normative che regolano le principali attività produttive del territorio:
Attività Commerciali in sede fissa e sulle aree pubbliche;
Commercio all’ingrosso;
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Sagre e feste popolari;
Vendita della stampa quotidiana e periodica;
Distribuzione di carburanti.
Tali attività sono state ordinate nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 59/2010 e della Direttiva del Parlamento Europeo, relativi ai servizi del mercato interno, finalizzati alla libertà di concorrenza nell’acceso al mercato, libertà di impresa e libera circolazione delle merci, riqualificazione dei centri storici, sostenibilità ambientale, tutela e libertà dei consumatori, semplificazione amministrativa, salvaguardia della legalità e contrasto all’abusivismo commerciale.
In particolare, si è proceduto a revisionare ed integrare le disposizioni della legge 9 gennaio 2014, n. 1. in materia di attività commerciale, quelle relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica, nonché in ordine alla disciplina della distribuzione carburanti.
Infine, si è provveduto a scrivere, ex novo, la legge sulla Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colmando, di fatto, un vuoto legislativo in Campania
che obbligava gli operatori del settore a seguire ancora la legge nazionale 25 agosto 1991, n. 287.
Tanto premesso, evidenziamo nei dettagli le novità introdotte nel testo in discussione.
In materia ambientale è stato introdotto, all’articolo 3, il divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile per le attività di somministrazione ed il consumo negli esercizi commerciali, a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge;
In materia di Commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche:
a) Commercio al dettaglio in sede fissa: per le grandi strutture di vendita due novità, una relativa all’obbligo di corrispondere un onere aggiuntivo non superiore al trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale (art. 28); è stata, inoltre, prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni per le aperture delle grandi strutture di vendita fino alla adozione, da parte della Giunta Regionale, delle misure di sostenibilità per l’insediamento di tali attività e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Testo (art. 156);
a-1) in tutti gli esercizi commerciali ove si vendono prodotti alimentari è consentita la possibilità di effettuare il consumo immediato dei prodotti posti in vendita con somministrazione non assistita (art. 35, comma 4);
b) Commercio al dettaglio su aree pubbliche: introduzione e definizione della figura di “hobbista”, con puntualizzazione delle attività consentite (art. 50) e possibilità di esercitare saltuariamente l’attività, in forma non imprenditoriale ne professionale, nei mercatini dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo (art. 67);
b-1) L’obbligo per gi operatori commerciali su aree pubbliche di munirsi della “Carta di esercizio” e “Attestazione annuale”, la prima autocertificata dallo stesso operatore commerciale, mentre la seconda rilasciata dal Comune, in sostituzione del Durc;
b-2) l’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetta alla sola presentazione della Scia e non necessita più dell’autorizzazione del Comune;
b-3) il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente la possibilità di effettuare il consumo immediato dei prodotti posti in vendita con somministrazione non assistita (art. 51, comma 6);
b-4) superamento dei limiti della Bolkestein per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per i posteggi nei mercati e fiere;
c) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: è stata interamente scritta la legge su detta attività, colmando un vuoto legislativo che si era creato nella nostra regione, una delle pochissime ancora prive di detta normativa, che costringeva gli operatori commerciali e gli uffici comunali ad adottare ancora le vecchie disposizioni della legge 287/91. Ovviamente, nella stesura di tale ordinamento si è tenuto conto delle nuove disposizioni susseguenti al 1991 e, soprattutto, di una maggiore semplificazione delle procedure.
Due su tutte: la possibilità di esercitare l’attività con la presentazione della Scia nei Comuni e nelle aree non soggette a programmazione; la riduzione di una unica tipologia di attività al posto delle quattro precedentemente previste. Precisata, inoltre, la previsione di attività a carattere stagionale legate a determinati periodi dell’anno coincidenti con le maggiori presenze di utenti; le attività temporanee in occasioni di sagre, fiere e altre manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o eventi locali, tutte soggette a Scia.
d) Sagre e feste popolari: disciplina e regolamentazione di dette manifestazioni, prevedendo requisiti e modalità; l’attività potrà essere esercitata mediante presentazione di Scia e semplificazione di tutte le procedure;
e) Vendita della stampa quotidiana e periodica: ulteriori semplificazioni anche per dette attività; infatti è stato stabilito che l’esercizio dell’attività di vendita è soggetto alla presentazione della Scia, mentre sono soggette alla sola Comunicazione le forme particolari di vendita (nelle sedi dei partiti, nelle comunità religiose, sindacali e associazioni, vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, pubblicazioni specializzate, consegna porta a porta, vendita nelle strutture turistiche ricettive, nonché la distribuzione in forma gratuita a parte dell’editore);
f) Distribuzione carburanti: oltre ad una più precisa e compiuta definizione dei punti di vendita e tipologia dei carburanti,sono stati stabiliti i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività e le funzioni proprie dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e la fissazione dei turni di turni e orari di servizio, nonché le diverse tipologie di impianti. Per le autorizzazioni di esercizio è stata operata una distinzione tra gli impianti con la sola erogazione di carburante e quelli con il lavaggio veicoli, prevedendo nel primo caso l’autorizzazione e la Scia prevenzione incendi, mentre nel secondo oltre all’autorizzazione e la Scia prevenzione incendi anche l’obbligo di presentazione della AUA.
Il testo si completa, infine, con un capitolo dedicato esclusivamente alle sanzioni pecuniarie ed accessorie per tutte le ipotesi di violazione delle attività indicate, nonché gli Allegati A, B, C, D, ove sono individuati, rispettivamente, i regimi amministrativi delle attività commerciali, la documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione per i diversi esercizi commerciali, la dotazione delle aree destinate a parcheggio al servizio degli esercizi commerciali e, infine, la dotazione delle aree ad uso pubblico e per la movimentazione delle merci.
SI vuole, altresì, evidenziare che tali brevi note saranno successivamente integrate e meglio definite con successivo apposito programma di studio che sarà presto definito e comunicato.
Il testo della normativa sarà reso pubblico successivamente perché lo scrivente è in possesso solo del testo che è stato portato all’approvazione del Consiglio Regionale, a seguito della verifica effettuata dallo scrivente per gli emendamenti presentati e la stesura del testo sulla somministrazione che, all’esame dell’aula, è stato oggetto i qualche leggera modifica.
Appena possibile, sarà inoltrato il testo ufficiale completo delle ultime variazioni.
C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo